Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Cartella. Notifica solo con Poste Italiane Il servizio di posta privata mette a rischio la riscossione. Sul concessionario la prova del contenuto della raccomandata Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia La cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r per mezzo di un agenzia privata di recapito è nulla per inesistenza della notifica stessa. È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 199/03/15, depositata il 28 aprile. Non ci sono più dubbi sulla legittimità della notifica diretta per posta, da parte dell esattore, delle cartelle di pagamento; tuttavia, ai fini del buon esito della procedura di notificazione, il concessionario deve rivolgersi a Poste Italiane Spa mentre, se il contribuente nega di aver ricevuto l atto, spetta al mittente, quindi al concessionario, dimostrare che il plico raccomandato conteneva effettivamente la cartella. Premessa La cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r per mezzo di un agenzia privata di recapito è nulla per inesistenza della notifica stessa. È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 199/03/15, depositata il 28 aprile. Non ci sono più dubbi sulla legittimità della notifica diretta per posta, da parte dell esattore, delle cartelle di pagamento; tuttavia, ai fini del buon esito della procedura di notificazione, il concessionario deve rivolgersi a Poste Italiane Spa mentre, se il contribuente nega di aver ricevuto l atto, spetta al mittente, quindi al concessionario, dimostrare che il plico raccomandato conteneva effettivamente la cartella. 1

2 Notifica diretta con raccomandata a/r La Cassazione ritiene valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che questi si avvalga dei soggetti abilitati previsti dall art. 26 del D.P.R. 602/73, vale a dire degli ufficiali della riscossione, dei messi comunali oppure degli agenti della polizia municipale. La modifica operata nel 1999 al testo dell articolo 26 citato, che ha cancellato l inciso da parte dell esattore, aveva fatto ritenere l eliminazione, in capo all agente della riscossione, del potere di notificare direttamente per posta le cartelle di pagamento: mancando il potere, la notifica è stata ritenuta inesistente, con conseguente nullità dell atto di riscossione (CTR Lazio n. 82/02/09; CTR Lombardia n. 61/22/10; CTP Milano n. 75/26/11; CTP Campobasso n. 233 del 2011, n. 113 del 2012 e 36 del 2013; GdP di Genova n del 2012; CTP Campobasso n. 134/01/13; CTP di Lecce n. 635/02/13 e CTR Lazio Sez. Staccata Latina - n. 938/39/15). La Cassazione ha però smentito il suddetto orientamento (sent. n. 6395/2014, ord. n. 8333/2015 e ord. 9533/2015 secondo le quali la cartella può benissimo essere notificata direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Per gli ermellini è del tutto irrilevante il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1 dell articolo 26 del D.P.R. 602/73 (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti e in particolare da quelli suindicati. È, per vero, quest ultimo (ufficiale postale) a garantire, dandone atto nell avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata (cfr. Cass. n cit.). Prova del contenuto del plico Dunque, la Cassazione ammette la notifica, da parte del concessionario, della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l ausilio degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal medesimo concessionario, oppure dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale. Ma una volta che ciò sia accaduto, è onere del concessionario quale mittente - fornire la dimostrazione dell esatto 2

3 contenuto della raccomandata, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (vedi Cass., Sez. 6- T, n /2013; n e n del 2015; Sez. Lav. n /2006;). Il principio Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. Tale principio non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente (concessionario della riscossione), tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente. Questo importantissimo principio è stato ribadito, da ultimo, dall ordinanza n. 9533/2015 che ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un intimazione di pagamento deducendone la nullità per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento. In primo e in secondo grado i giudici avevano dichiarato infondata l impugnazione. Dal che la decisione del contribuente di adire la Suprema Corte, la quale ha accolto il ricorso con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di L Aquila. La suddetta Commissione, nel riesaminare la controversia, è stata invitata a considerare che l onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato e atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse a invocarne l efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia, tanto che, infatti, l articolo 26, ultimo comma, onera l agente della riscossione della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica. Quando, poi, la cartella di pagamento è stata notificata con invio diretto della raccomandata postale, l avviso di ricevimento (alla stregua di qualsiasi atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l integrità dell atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l originale dell atto e la copia notificata. Ne deriva che è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell avvenuta notifica della cartella, nel caso di specie, non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (cfr. Cass. n /2013 e n /2006). 3

4 Notifica solo con Poste italiane Ad avviso della Cassazione, il principio generale secondo cui l avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata (tra le altre: Cass., Sez. 5, n. 2035/2014). E ciò vale tanto per gli atti processuali, quanto per gli atti impositivi e per le cartelle: o la notifica di un atto impositivo attraverso un gestore privato diverso da Poste italiane SPA è inesistente (CTP Campobasso sentenza n. 1077/03/14); o sono passibili di annullamento gli atti di accertamento non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un pubblico servizio), poiché la vigente normativa impone che per la notificazione o la spedizione di un atto, nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale (art. 1, comma 4, D.Lgs. 58/2011). La Suprema Corte, con la sentenza n del 2008, ha precisato che per notificazione di atti e di comunicazioni per posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890 del 1982, deve intendersi il servizio postale di Poste Italiane e non di poste private, così come riconosciuto dal D.Lgs. n. 261/1999 e confermato anche dal D.Lgs. n.58/2011, che all articolo 4 indica i servizi affidati in esclusiva (CTP Benevento sentenza n. 382/03/14); o è inammissibile il ricorso tributario che non è stato notificato a mezzo di Poste italiane. Quando il Legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'ente Poste su tutto il territorio nazionale (CTP Caltanissetta sentenza n. 501/03/14 ); o nel processo tributario, è inammissibile l atto notificato mediante un servizio di posta privata, perché la legge affida in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane SPA) la notificazione degli atti giudiziari perché l'incaricato del servizio di posta privata a differenza di Poste Italiane - non può attestare, con atto di fede privilegiata, l'avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l'ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell'atto (CTR Calabria sentenza n. 77/03/15). Più di recente è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia a escludere la validità della notifica effettuata mediante un servizio di posta privata. 4

5 CTP Reggio Emilia sentenza n. 199/03/15 La cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r per mezzo di un agenzia privata di recapito è nulla per inesistenza della notifica stessa. Il contribuente ha proposto ricorso nei confronti dell Agente della riscossione, avverso una cartella di pagamento emessa per imposte, sanzioni e interessi fino a un ammontare totale di circa 43 mila euro - deducendo l illegittimità della procedura di notifica in quanto l'agente non aveva utilizzato, per l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, Poste Italiane, come previsto dalla legge, ma un'agenzia privata di recapiti, la TNT Post, con conseguente inesistenza della notifica - vizio non sanato dalla presentazione del ricorso e nullità dell'atto impugnato. L'Agente della riscossione si è costituito in giudizio sostenendo la piena legittimità della procedura di notifica dell'impugnata cartella, poiché la stessa era stata eseguita da messo notificatore che aveva sottoscritto il relativo avviso, a nulla rilevando la circostanza che l'agente della Riscossione si sia avvalso del servizio postale privato atteso che in data è stata aggiudicata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica delle cartelle e degli altri documenti esattoriali per le società del G.E.. Tra i vari aggiudicatari è risultata anche la TNT Post e l'avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE e alla GURI per le previste pubblicazioni di legge". Ebbene, la CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente facendo applicazione dei seguenti principi enunciati dalla Cassazione: o in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il Legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. (Cass. sent.. n /2008); o la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche laddove il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'ente Poste, al quale il D.Lgs. n. 261/1999 continua a riservare, in via esclusiva, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di 5

6 o o o recapito rimane all'interno del rapporto tra l'ente Poste e l'agenzia di recapito e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio (Cass. sent. n. 9111/2012); in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. n. 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata a un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass. ord. n. 2262/2013); in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. ord. n. 2014/ Nella specie la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all'agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell'ufficio postale); in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati. (Cass. ord. n /2014); 6

7 o quando il Legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al c.d. servizio postale universale fornito dall'ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora siffatto adempimento sia affidato a un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. (Cass. sent. n. 2922/2015). E allora la CTP di Reggio Emilia ha dichiarato l inesistenza della notifica dell impugnata cartella; notifica che in quanto inesistente non è sanabile dalla costituzione in giudizio del Ricorrente; a ciò consegue la nullità insanabile dell'atto impugnato - in conclusione il ricorso va accolto. - Riproduzione riservata - 7

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