CIRCOLARI & NEWS. Patronati
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- Raffaele Corsi
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1 CIRCOLARI & NEWS Via IV Novembre, Caronno Pertusella (Va) Tel Fax CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE 2011 MANOVRA FISCALE ESTIVA MANOVRA FINANZIARIA 2011 Ritocchi e aggiustamenti fino all'ultima ora per il maxi-emendamento alla manovra correttiva. Dal taglio dei fondi per i patronati, ora più salati ma diluiti in tre anni, alla riduzione dei tempi concessi ai contribuenti per saldare i conti con l'inps in caso della notifica di un "avviso di addebito". Novità anche per la segnalazione di certificazione di inizio attività, così come per la stangata alle compagnie di assicurazione. Non poche, poi, le norme cancellate nella stesura definitiva del testo presentato in aula al Senato per il voto di fiducia di questa mattina. Salta l'introduzione dei costi minimi nell'autotrasporto, destinata a un futuro decreto legge. Una cancellazione accolta positivamente dal presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha sottolineato come «l'impegno degli imprenditori alla fine abbia fatto prevalere la ragione e il senso del mercato». Esce dalla manovra anche la riduzione a euro delle operazione di money transfer verso paesi extra Ue, mentre salta la deroga nella formazione delle classi con studenti disabili che a questo punto non potranno avere più di 20 alunni. Scompaiono dalla manovra anche la trasformazione della fondazione Gaslini in un ente privato, nonché la possibilità di nomina da parte del ministero della Salute del direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Patronati Con il taglio dei trasferimenti ai patronati si scongiura l'aumento contributivo previsto per tutti i dipendenti a partire dal 1 gennaio Il taglio, come prevede ora il maxiemendamento rispetto alle modifiche apportate in commissione dal relatore Antonio Azzollini (erano 87 milioni nel 2011), viene ora spalmato in tre anni ( ) e si concretizza in una decurtazione di 30 milioni annui per le strutture operative dei sindacati che offrono servizi. Riscossione Inps Si riduce a 60 giorni il tempo utile per il pagamento delle somme che, dal 1 gennaio 2011, gli verranno contestate direttamente dall'inps con la notifica dei nuovi "avvisi di addebito". Nel testo del decreto legge si prevedeva che il pagamento doveva avvenire in 90 giorni e scaduto il termine sarebbe scattata l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione. Oltre a ridurre i tempi in 60 giorni anche l'esecuzione forzata viene ora sostituita dall'espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sui Crediti Sanitari Visto della Regione Vincoli alla compensazione - Ultimi ritocchi al maxiemendamento del governo - INCENTIVI ALLE IMPRESE - Spostate anche queste competenze a Palazzo Chigi: prosegue lo svuotamento del ministero dello Sviluppo economico - ABRUZZO - Ripresa dei versamenti di imposte e contributi sospesi in 120 mesi. Gli ambasciatori mantengono i trattamenti di servizio ante-manovra. Ufficio di Milano Corso Vittorio Emanuele II, Milano Ufficio di Torino Corso Galileo Ferraris, Torino Pagina 1 di 5
2 Sospensiva per il Primo Grado Divieto di compensazione solo per ruoli definitivi sopra i euro - L'ALTRA MISURA - In arrivo un alleggerimento delle sanzioni per l'utilizzo illecito dello scambio fra crediti e debiti. Salvagente alle Fondazioni Facoltà di non svalutare i titoli tossici, soglia per gli immobili elevata al 15% - IMPRESE - Escluse dalla stretta anti-evasione sulle aziende sempre in perdita quelle che hanno deliberato aumenti di capitale. Spese Processuali Mini aumenti delle spese di giudizio per consentire al ministero della Giustizia l'assunzione di 250 magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per coprire le spese scatta l'aumentano delle voci del contributo unificato dovuto per i processi amministrativi e civili: dai 33 euro per processi di valore fino a euro fino ai euro per i processi di valore superiore a euro. Aumenta di 20 euro (220 complessivi) anche il contributo per i procedimenti di esecuzione immobiliare. Gettoni di Presenza Per i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane un piccolo aumento del gettone di presenza che potrà essere pari fino al 25% (in commissione era stata fissata nel 20%) dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. Agenzie Fiscali L'amministrazione finanziaria potrà godere di una maggiore flessibilità nei tagli su consulenze, missioni, formazione, immobili, auto e personale. Il maxiemendamento, infatti, prevede che le agenzie fiscali potranno «assolvere» al contenimento della spesa dell'apparato amministrativo riversando al bilancio dello Stato l'1% (in commissione Bilancio era il 2,5%) delle dotazioni previste sui capitoli di spesa di funzionamento previsti dalla legge di bilancio Non solo. Le stesse agenzie fiscali potranno, per garantire «gli obiettivi di gettito fissati annualmente», conferire incarichi dirigenziali - anche oltre le misure percentuali previste dalla legge 165/01 - a magistrati, avvocati o procuratori posti fuori ruolo. Il tutto nei limiti di assunzione a tempo indeterminato fissati per le singole agenzie Abbassato da Euro ad Euro il Limite per effettuare Pagamenti in Contanti Dal 13 agosto 2011 con l entrata in vigore del D.L. n. 138/11 è sceso da ad il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all art. 49 del D.Lgs. n. 231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. Al fine di adeguare l Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/07: è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a 2.500; gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad 2.500, previo pagamento dell imposta di bollo di 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia; i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a ovvero estinguerli. Circolare Mensile Pagina 2 di 5
3 Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a 2.500: incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati); movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.); transazioni infragruppo; emissione di obbligazioni; incasso o pagamento di caparre. I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti. Aspetti sanzionatori Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a è assoggettato ad una sanzione che va dall 1% al 40% dell importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell importo trasferito. La Riforma delle Rendite Finanziarie Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 c.d. Manovra di Ferragosto modifica profondamente la tassazione delle rendite finanziarie e, volendo focalizzare l attenzione sulla casistica più diffusa, tocca anche il regime impositivo sia dei dividendi sia delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d impresa. L effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l imposta prelevata passa dall attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%. L entrata in vigore delle modifiche è peraltro differita al 1 gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali. Il Concetto di Partecipazione Non Qualificata Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali: per le Società di Persone la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25% per le Società di Capitali la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%). Le novità introdotte con la Manovra di Ferragosto interessano le partecipazioni in società di persone solo in relazione alle plusvalenze o minusvalenze che derivano dalla loro cessione, dato che il reddito delle società personali è imputato al socio secondo il sistema definito della trasparenza, che non viene modificato. Invece, per le partecipazioni in società di capitali, si dovranno considerare tanto i dividendi quanto i redditi, positivi o negativi (capital gain o capital loss), che derivano dalla loro cessione. Le Modifiche al Regime dei Dividendi La persona fisica che percepisce un dividendo da una partecipazione non qualificata in una società italiana oggi subisce una tassazione secondo la tabella che segue: Circolare Mensile Pagina 3 di 5
4 Dividendo 100 Ritenuta d'imposta 12,5% su ,50 Dividendo netto 87,50 Da cui si ricava che tutto il dividendo percepito è soggetto a tassazione, con quella che è una ritenuta a titolo di imposta, che viene applicata dalla società che paga il dividendo. La modifica della Manovra di Ferragosto è molto semplice, poiché agisce sulla misura della ritenuta, innalzandola al 20%. Quindi la nuova tassazione, che si applicherà ai dividendi che saranno incassati a partire dal 1 gennaio 2012, si configura secondo la tabella che segue: Dividendo 100 Ritenuta d'imposta 20% su Dividendo netto 80 Le Modifiche al Regime dei Capital Gain La modifica che interessa plusvalenze e minusvalenze è più articolata, poiché richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti. Una regola che non cambia è quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un imposta oggi al 12,5% e, dal 1 gennaio 2012, al 20%. Quindi per una plusvalenza da si ha il seguente sviluppo: Fino 31/12/ ,00 12,5% Da 1/1/ ,00 20% Il contribuente può tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di partecipazioni non qualificate, per cui se si avesse una minusvalenza di , l importo da assoggettare a tassazione diventa di = Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi è perfetta omogeneità di tassazione. Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data. La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto è che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare. In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d imposta pari al 12,5% della minusvalenza. Esempio Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100 Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200 Importo imponibile nel 2012: 200 (100 x 62,5%) = ,5 = 137,5 x 20% = 27,5, importo dell imposta sostitutiva. Se fosse 200 x 20% = 40 di imposta sostitutiva lorda meno credito d imposta di 100 x 12,5% = 12,5, l imposta sostitutiva netta sarebbe 40 12,5 = 27,5, proprio come nel caso precedente. Circolare Mensile Pagina 4 di 5
5 Il Regime Transitorio Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue: 1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011; 2. calcolo della plusvalenza virtuale; 3. pagamento dell imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale; 4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012); 5. esercizio dell opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute; 6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data. Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%. Proponiamo un esempio di un soggetto che possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto: Esempio Costo Acquisto Valore al 31/12/2011 PlusValenza Partecipazione Alfa Partecipazione Beta Totale Il contribuente dovrà corrispondere un imposta sostitutiva ancora al 12,5% su , quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per , la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà = , sulla quale sarà dovuta un imposta del 20%, quindi Quindi l operazione di affrancamento al 31/12/2011 è servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data. Le modalità attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto da parte del Ministero. Circolare Mensile Pagina 5 di 5
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