L imputabilità e la pena

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1 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 1. Nozione d imputabilità. 2. Singole cause che escludono o diminuiscono grandemente l imputabilità. 3. Conclusioni. 4. Le actiones liberae in causa. 5. La capacità a delinquere. 6. La pericolosità criminale. 7. La pena. 8. La punibilità. 9. Cause di estinzione della punibilità. 10. Segue: In particolare: la prescrizione del reato. 11. Segue: Cause di estinzione del reato dopo la riforma del processo penale (L , n. 103). 12. Le misure di sicurezza. 13. Le conseguenze civili del reato. 1 Nozione d imputabilità Il reo quale autore di un fatto previsto dalla legge come reato, per poter essere sottoposto a pena deve possedere, al momento della commissione del reato, la capacità di intendere e di volere. Si tratta della cd. imputabilità, che l art. 85 c.p. pone quale presupposto della punibilità del soggetto agente. Secondo la prevalente dottrina, il fondamento di tale norma va individuato nella comune concezione della responsabilità umana, per la quale intanto ha senso sottoporre a pena un individuo in quanto questo sia in grado di comprendere il valore degli atti posti in essere e, quindi, il significato della sanzione. La capacità di intendere è la capacità del soggetto di rendersi conto del valore sociale dell atto che compie e del fatto che esso sia in contrasto con le esigenze della vita comune. La capacità di volere consiste nella idoneità della persona a determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno e dai moti del suo animo. Mancando l imputabilità, il soggetto non può essere assoggettato a pena (causa soggettiva di esenzione da pena; ad es.: il bambino o il pazzo che uccidono una persona, pur commettendo il delitto di omicidio, non sono punibili perché la legge li considera incapaci di rendersi conto delle proprie azioni). La legge prevede espressamente alcune cause che escludono o diminuiscono l imputabilità. Per effetto delle prime, la capacità di intendere e di volere risulta del tutto esclusa, mentre, allorché ricorrono le seconde, essa, senza essere esclusa, risulta grandemente diminuita. Si tratta di situazioni nelle quali l agente non è punibile perché immaturo (i processi formativi dell intelletto non si sono sviluppati completamente) ovvero perché affetto da alterazioni di natura patologica derivanti: da infermità di mente, da malattia congenita, oppure da abuso di sostanze tossiche.

2 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 73 2 Singole cause che escludono o diminuiscono grandemente l imputabilità A) La minore età (artt. 97 e 98 c.p.). Al riguardo, occorre distinguere due diverse fasce di età del minore: periodo che va fino ai 14 anni compiuti, in cui è categoricamente esclusa ogni capacità di intendere e di volere da parte del minore che compie un reato; periodo che va dai 14 ai 18 anni, in cui non vige alcuna presunzione di incapacità, e l imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso dal giudice (se l imputabilità sussiste, il minore è assoggettato a pena, ma questa è diminuita). B) L infermità di mente (artt c.p.) Questa causa consiste in una malattia mentale da cui è affetto il soggetto al momento in cui ha commesso il fatto. A seconda del suo grado, l infermità può essere: totale, se esclude la capacità (in tal caso il soggetto non è imputabile); parziale, se per effetto di essa la capacità è soltanto ridotta (in tal caso il soggetto fruirà di una diminuzione di pena). Gli stati emotivi e passionali non escludono l imputabilità. C) Il sordomutismo (art. 96 c.p.) Ricorre tale causa quando, per effetto di tale anomalia, il soggetto non sia capace di intendere e di volere. Tuttavia, poiché la scienza medica ha fatto notevoli progressi nella cura di questa malattia, il legislatore non ha adottato una soluzione definitiva e, escludendo una presunzione di incapacità, ha lasciato tale soluzione all accertamento caso per caso dell esistenza o meno della capacità di intendere e di volere. Pertanto: quando si riconosce che la capacità di intendere e di volere è piena, il sordomuto viene considerato imputabile; se, invece, si accerta che la capacità non sussiste, egli è parificato all individuo affetto da vizio totale di mente; se si stabilisce, infine, che essa è grandemente scemata, il soggetto è parificato all individuo affetto da vizio parziale di mente. Si segnala che ai sensi della L , n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine sordomuto è sostituito con l espressione sordo. Deve, quindi, ritenersi che, alla luce di tale innovazione disciplinare la norma possa trovare applicazione anche in favore di coloro che sono affetti da sola sordità. D) L ubriachezza (art. 91 c.p.) Deriva dall uso eccessivo di bevande alcoliche. Essa, se è accidentale, e cioè non dipendente da colpa del soggetto, esclude la imputabilità (es.: colui che, lavorando in una distilleria, si ubriaca per i fumi dell acool che respira).

3 74 Parte Generale Se, invece, l ubriachezza è volontaria (quando il soggetto si è ubriacato volontariamente o per imprudenza) o preordinata (quando il soggetto si è ubriacato proprio allo scopo di commettere il reato o per prepararsi una scusa), l imputabilità non è esclusa né diminuita. E) Intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (artt. 94 e 95 c.p.) Si verifica quando per effetto dell abuso prolungato di droga o di sostanze alcoliche, si produce una alterazione psichica del soggetto tipica del vizio di mente. Per la disciplina di tali ipotesi si applicano le norme degli artt. 88 e 89 c.p. (vizio totale o parziale di mente). 3 Conclusioni (1) Se l incapacità di intendere di volere è totale, il soggetto va esente da pena, ma nel caso che essa dipenda da infermità può essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario, se riconosciuto pericoloso. La pericolosità, onde applicare la misura di sicurezza, deve sussistere al momento del ricovero. Se l incapacità è parziale, il soggetto andrà condannato ad una pena minore rispetto a quella prevista dal codice per il reato commesso. 4 Le actiones liberae in causa L art. 87 c.p. prevede che «la disposizione della prima parte dell art. 85 non si applica a chi si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa». È questa l ipotesi che, tradizionalmente va sotto il nome di «actiones liberae in causa»: si tratta, cioè, delle azioni compiute in uno stato di incapacità che il soggetto si è procurato (ad esempio, mediante droghe o alcolici) allo scopo di commettere un reato che, in condizioni normali, non avrebbe avuto il coraggio di compiere, ovvero allo scopo di far attribuire il reato al suo stato d incapacità. La punibilità delle actiones liberae in causa, secondo ANTOLISEI, non costituisce un eccezione alla regola (posta dall art. 85 c.p.) secondo la quale l agente è punibile solo se capace d intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto: colui che si ubriaca per commettere un delitto, infatti, già nel momento in cui si procura l ebbrezza comincia ad eseguire il delitto stesso. La caratteristica dell actio libera in causa consiste, quindi, nel fatto che il soggetto comincia l esecuzione del reato in stato di imputabilità e la continua in stato di incapacità di intendere e di volere. La dottrina prevalente ritiene che l autore del reato commesso in stato di preordinata incapacità di intendere e di volere risponda a titolo di dolo e, precisamente, di dolo diretto; infatti, il dolo consiste nella coscienza e volontà tanto della condotta atta a determinare lo stato di incapacità, quanto della condotta esecutiva del reato alla cui realizzazione l incapacità è preordinata. (1) Per un breve commento delle cause che diminuiscono o escludono l imputabilità, si consiglia la consultazione delle relative norme del codice penale esplicato (E.3).

4 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 75 5 La capacità a delinquere Dispone l art. 133 c.p. che, nella determinazione della pena da infliggere all autore di un reato, il giudice deve tener conto, oltre che della gravità del reato commesso, della capacità a delinquere del reo. Essa consiste nella tendenza o inclinazione dell individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. Mentre l imputabilità costituisce il presupposto necessario della colpevolezza, per cui è penalmente responsabile (e perciò punibile) solo il soggetto che al momento del fatto era capace di intendere e di volere, la capacità a delinquere (capacità criminale), invece, serve a graduare la responsabilità e, quindi, la pena da applicare per il reato commesso. L imputabilità riguarda, pertanto, la sussistenza della responsabilità, la capacità a delinquere il quantum di essa e, quindi, della pena. Tale capacità, che implica un vero e proprio giudizio prognostico sulla possibilità maggiore o minore che il soggetto compia nel futuro ulteriori reati, va desunta: dal reato commesso; dai moventi dell azione criminosa compiuta; dai precedenti del reo e, in genere, dalla sua vita trascorsa; dal comportamento del reo contemporaneo e successivo al reato; dal carattere del reo; dalle sue condizioni familiari, sociali ed individuali di vita (cd. ambiente del reo). In base all art. 133bis, il giudice, nella determinazione della pena pecuniaria, deve tener conto, poi, oltre che dei canoni indicati dall art. 133, anche delle condizioni economiche del reo (2). 6 La pericolosità criminale Un grado particolarmente intenso di capacità a delinquere è la pericolosità criminale, cioè la notevole probabilità che il soggetto commetterà altri reati. La pericolosità criminale influisce sulla misura della pena, preclude la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale, ed è il presupposto per l applicazione di misure di sicurezza. D ifferenze Pericolosità e capacità criminale La pericolosità è, dunque, una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la species, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale ma non con quella etico-retributiva della medesima. (2) Per un breve commento dei criteri idonei alla determinazione della pena, si consiglia la lettura degli artt. 133 e 133bis del codice penale esplicato (E.3).

5 76 Parte Generale Il codice penale prevede quattro forme specifiche di pericolosità criminale che delineano diverse figure di autori di reato: A) La recidiva Come si evince dalla lettera dell art. 99 c.p. (totalmente riformulato dalla L , n. 251, nota come «legge ex Cirielli»), la recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro. La norma, peraltro, conferma il previgente distinguo fra tre tipologie di recidiva: 1) semplice: è recidivo semplice chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro. Questi può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo; 2) aggravata: comprende la recidiva specifica, se il nuovo delitto non colposo sia della stessa indole, la recidiva infraquinquennale, se il nuovo delitto non colposo sia stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, nonché la recidiva vera e finta, configurabili, rispettivamente, nel caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato commesso durante o dopo l esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottragga volontariamente all esecuzione della pena. In tali ipotesi, la pena può essere aumentata fino alla metà di quella da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Qualora concorrano più circostanze fra quelle appena descritte (cd. recidiva pluriaggravata), l aumento di pena è della metà; 3) reiterata: è recidivo reiterato chi, già da recidivo, commetta un altro delitto non colposo. In tal caso l aumento di pena è della metà di quella da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se chi lo commette è un recidivo semplice, mentre è di due terzi se chi lo commette è un recidivo aggravato. Da quanto finora esposto, fra gli elementi di novità disciplinare introdotti dalla L. 251/2005, emerge con evidenza il rigoroso inasprimento della risposta sanzionatoria statuale a carico di chi ricada nel crimine, operato sia incrementando l aggravio sanzionatorio connesso al riconoscimento della recidiva (talvolta rendendolo anche «rigido», non discrezionale nel quantum), sia introducendo talune ipotesi di incremento obbligatorio, per tal via operando un parziale ripensamento rispetto alla regola della facoltatività della recidiva, introdotta dal D.L , n. 99, conv. in L , n L energico inasprimento della disciplina penale (sostanziale e processuale) concernente i recidivi si appalesa in modo particolare con l introduzione di un inedito quinto comma (rispetto alla previgente configurazione dell art. 99 c.p.) il quale, con riferimento a talune gravi figure criminose (quelle previste dall art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ad esempio associazione mafiosa, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata etc.), da un lato impone come obbligatorio l aumento di pena, a prescindere dal tipo di recidiva (pur se va segnalato che tale opzione normativa è stata dichiarata incostituzionale, dunque espunta dalla previsione in esame, dalla Corte costituzionale, con sentenza , n. 185), e dall altro, in caso di recidiva aggravata, fissa un minimum di incremento sanzionatorio, pari ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. Il principale elemento di novità è, tuttavia, costituito dal fatto di aver limitato ai soli delitti non colposi le fattispecie rilevanti nel calcolo della recidiva, con conseguente esclusione delle fattispecie contravvenzionali e dei delitti colposi.

6 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 77 Se nel corso del dibattito parlamentare si è tentato di fondare tale scelta con l esigenza di attribuire speciale rilievo negativo all elemento soggettivo nella reiterazione di condotte criminose, l opzione legislativa non è andata esente da critiche, avuto riguardo alla particolare importanza di taluni degli interessi tutelati da fattispecie contravvenzionali, soprattutto extracodicistiche, come quelle concernenti gli abusi edilizi. Analoghe censure hanno riguardato l esclusione dei delitti colposi, se si ha riguardo del fatto che ve ne sono alcuni la cui reiterazione denuncia una pericolosità non inferiore di quella evincibile dall eventuale reiterazione di fattispecie delittuose, pur dolose, tuttavia «bagatellari» (così PADOVANI). Fra le descritte configurazioni della recidiva, quella sottoposta a maggiori «attenzioni» da parte del legislatore del 2005, è sicuramente la recidiva reiterata, divenuta una sorta di «manifesto» del rigoroso «giro di vite» disciplinare operato dalla L. 251/2005 (a titolo esemplificativo, si vedano i correttivi disciplinari concernenti l applicabilità delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione delle circostanze, il tempo necessario a prescrivere). Si segnala, infine, che il rigore del legislatore ha inciso, oltre che su istituti di fonte codicistica, anche su talune misure alternative alla detenzione disciplinate dalla L , n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). B) Abitualità criminosa (artt. 102 e 103) È la condizione personale di chi, con la sua persistente attività criminosa, dimostra di aver acquisito una notevole attitudine a commettere reati. L abitualità criminosa può essere: 1) presunta (art. 102): se un delitto non colposo, della stessa indole, è commesso nei 10 anni da chi è stato condannato alla reclusione in misura superiore ai 5 anni per 3 delitti non colposi della stessa indole, commessi non contestualmente in 10 anni; 2) ritenuta dal giudice (art. 103): se una condanna per delitto non colposo è riportata da chi abbia già subìto due condanne per delitti non colposi e il giudice, valutati gli elementi di cui all art. 133, ritenga il reo dedito al delitto. In materia contravvenzionale l abitualità non è mai presunta (art. 104 c.p.). L abitualità influisce sull applicazione di misure di sicurezza, dell amnistia e dell indulto. Esclude la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. C) Professionalità nel reato (art. 105) Trattasi della condizione di chi riporti altra condanna ricorrendo già i presupposti per la dichiarazione di abitualità e, avuto riguardo ad ogni circostanza, si debba ritenere che egli viva dei proventi del reato. D) Tendenza a delinquere (art. 108) È la condizione di chi, avendo commesso un delitto doloso o preterintenzionale, lesivo della vita o dell incolumità individuale, valutate le circostanze di cui all art. 133 c.p., manifesti una particolare inclinazione al delitto.

7 78 Parte Generale Gli effetti delle dichiarazioni di professionalità e tendenza a delinquere sono disciplinati dall art. 109 c.p. (3). 7 La pena A) Concetto La pena (cd. pena criminale) è la sanzione giuridica irrogata dallo Stato (Autorità giudiziaria) a carico di colui che ha violato un precetto della legge penale, mediante un particolare procedimento (processo penale). Il carattere principale della pena è dato dalla «afflittività», essa, infatti, mira ad infliggere al soggetto un vero e proprio castigo per il reato commesso; tuttavia, accanto alla funzione retributiva, il diritto attuale assegna alla pena anche una funzione di emenda del condannato, mirando ad agevolare il ravvedimento dello stesso ed il suo reinserimento nella società. Le pene si distinguono in: principali, che vengono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna; accessorie, che conseguono automaticamente alla condanna anche senza una espressa dichiarazione del giudice. B) Caratteri della pena a) La pena è personalissima (cd. personalità della pena): essa colpisce solo l autore del reato (art. 27 Cost.); b) l applicazione della pena è rigorosamente disciplinata dalla legge (cd. legalità della pena). Per cui: la pena è inflitta solo nei casi stabiliti dalla legge: non si possono irrogare se non le pene previste e consentite dalla legge (nulla poena sine lege); l applicazione della pena è devoluta all Autorità Giudiziaria, la quale infligge la pena con la garanzia del procedimento penale; la pena inflitta può essere revocata solo nei casi stabiliti dalla legge, cioè in virtù di una norma di legge o dell esercizio di una prerogativa sovrana (amnistia, indulto, grazia); c) la pena, una volta minacciata per un determinato fatto, è sempre applicata all autore della violazione (cd. inderogabilità). Notevoli deroghe, però, derivano dagli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale; d) la pena è proporzionata al reato (cd. proporzionalità della pena). C) Pene principali Le pene principali sono: a) per i delitti: 1) la pena di morte, è oggi pena non più ammissibile anche «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»; (3) Per un breve commento di quanto inerisce all istituto della pericolosità criminale, si consiglia la lettura degli artt. 99 ss. del codice penale esplicato (E3).

8 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 79 2) l ergastolo, consistente nella privazione della libertà personale per l intera durata della vita del condannato. Con sentenza del , n. 168, la Corte Cost. ha dichiarato inapplicabile la pena dell ergastolo agli imputati minorenni; 3) la reclusione, pena detentiva che va da 15 gg. a 24 anni; 4) la multa, pena pecuniaria che va da 50 a ; b) per le contravvenzioni: 1) l arresto, pena detentiva che va da 5 giorni a 3 anni; 2) l ammenda, pena pecuniaria che va da 20 a Deve, in questa sede, segnalarsi che i limiti edittali relativi alla pena pecuniaria della multa e dell ammenda sono stati oggetto di sostanziale incremento ad opera della L , n. 94. In particolare, quanto alla multa, l originaria «forbice», compresa fra euro 5 ed euro è stata incrementata, giungendo ad un margine compreso (come appena evidenziato) fra un minimo di 50 ed un massimo di euro (si veda il riformulato art. 24 c.p.). Quanto all ammenda, gli importi originari, compresi fra 2 e euro sono stati elevati, partendo da un minimo di 20 euro per giungere ad un massimo di euro (si veda l art. 26). Si ricordi che il D.Lgs , n. 274, attributivo di competenza penale al giudice di pace, ha disposto, per le fattispecie rimesse alla competenza del giudice onorario, la sostituzione del tradizionale impianto sanzionatorio penale (fondato su pena pecuniaria e detentiva) con uno specifico sistema che, salvando la sola pena pecuniaria, sostituisce le pene privative della libertà personale con sanzioni alternative, sulla base di criteri di ragguaglio che tengono conto della sanzione originaria delle singole fattispecie. Tali misure sono: 1) l obbligo di permanenza domiciliare, da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica (salvo che, per riconosciute legittime esigenze del condannato ne sia consentita l esecuzione in giorni diversi, o continuativamente, su richiesta dello stesso), per un periodo non inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; 2) la prestazione di lavoro di pubblica utilità, non retribuito, in favore della collettività, con modalità e tempi non pregiudizievoli delle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato, per un periodo non inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi. Le pene principali vengono classificate in: detentive, quando consistono in una restrizione della libertà personale: tali sono l ergastolo, la reclusione e l arresto; pecuniarie, quando consistano nel pagamento di una somma di danaro: si tratta della multa e dell ammenda. D ifferenze Delitti e contravvenzioni Il criterio distintivo tra delitti e contravvenzioni va ricercato nella sanzione irrogata. Mentre i delitti sono puniti con l ergastolo, la reclusione e/o la multa, le contravvenzioni sono sanzionate con l arresto e/o l ammenda. La distinzione è di notevole importanza in quanto la disciplina dei due tipi di reato è sensibilmente differente: a) quanto all elemento psicologico, le contravvenzioni son punite indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42, comma 1), mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (art. 42, comma 2), e la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice; b) il tentativo è ammissibile solo per i delitti; c) alcune circostanze sono applicabili solo ai delitti (es. art. 61, n. 3), 7), 8)); d) i reati commessi all estero punibili nel territorio dello Stato sono solo i delitti.

9 80 Parte Generale D) Pene sostitutive Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono: 1) la semidetenzione (art. 55, L. 689/1981); 2) la libertà controllata (art. 56, L. 689/1981); 3) la pena pecuniaria di specie corrispondente. In particolare, ai sensi dell art. 53, L. 689/81, come da ultimo riformulato dalla L , n. 134, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Prima della citata riforma, i limiti di pena entro cui era ammissibile la sostituzione erano, rispettivamente, un anno, sei mesi e tre mesi. E) Misure alternative alla detenzione Sono previste, in funzione rieducativa, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell ordinamento penitenziario, e possono incidere sulla sola fase esecutiva della pena principale con provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Esse sono: 1) l affidamento in prova al servizio sociale (art. 47); 2) la semilibertà (art. 48); 3) la liberazione anticipata (art. 54); 4) la detenzione domiciliare (L. 663/1986). F) Pene accessorie Le pene accessorie sono: 1. interdizione dai pubblici uffici (può essere perpetua o temporanea, da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni); 2. interdizione da una professione o da un arte, per un periodo variante da un mese a 5 anni; 3. interdizione legale, conseguente ad una condanna a pena detentiva non inferiore ai 5 anni o all ergastolo; 4. interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, conseguente ad una condanna alla reclusione non inferiore a 6 mesi, per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio (art. 32bis). È temporanea, con durata uguale alla pena principale (art. 37); 5. incapacità a contrattare con la P.A. (artt. 32ter e 32quater), conseguente alla condanna per i delitti elencati nell art. 32quater, commessi a causa o in occasione dell esercizio di un attività imprenditoriale. Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque anni; 6. estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, (art. 32quinquies, introdotto dalla L , n. 97), a norma del quale, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 (disciplinanti le ipotesi in cui alla condanna consegue l interdizione dai pubblici uffici), la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo

10 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 81 comma e 320 importa altresì l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica; 7. decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall esercizio di essa (art. 34). La prima si applica nei casi previsti dalla legge (es. art. 569 c.p.). Quanto alla sospensione, deriva dalla condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale e dura per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta; 8. sospensione dall esercizio di una professione o un arte, per un periodo variante da tre mesi a tre anni, conseguente ad ogni condanna per contravvenzione commessa con abuso della professione o arte per cui è prevista la pena dell arresto non inferiore ad un anno; 9. sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35bis), conseguente alla condanna per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio e va da 15 giorni a 2 anni; 10. pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36). Ai sensi della citata previsione, come, da ultimo, modificata dal D.L , n. 98, convertito in L , n. 111, la sentenza di condanna all ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, e la durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni (in mancanza, la durata è di quindici giorni). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero ed è eseguita d ufficio e a spese del condannato. La legge determina, poi, gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata (pubblicazione da effettuarsi con le modalità anzidette). Alla luce del testo risultante dalle segnalate modifiche, dunque, la pubblicazione della sentenza penale di condanna ex art. 36 c.p. ferma restando la previsione del primo comma di tale articolo (inerente alle condanne all ergastolo) è effettuata esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia. Viene, dunque, soppressa la modalità di pubblicazione sui giornali; 11. pene accessorie previste da leggi speciali: esempio: sospensione della patente di guida (art. 25, D.P.R. 309/90). Le prime sette pene accessorie sono per i soli delitti. L ottava e la nona sono pene accessorie per le sole contravvenzioni. La pubblicazione della sentenza è pena accessoria, comune sia ai delitti, sia alle contravvenzioni. L applicazione delle pene accessorie è in genere automatica, conseguendo di diritto alla condanna penale come suo ulteriore effetto; esse devono essere ordinate dal giudice solo nel caso in cui la legge rimetta alla sua discrezionalità la loro applicazione o la loro durata. G) Determinazione della pena Tranne qualche rarissima, se non unica, eccezione (art. 121 codice stradale in cui è prevista una pena fissa), di regola, la pena per i singoli reati è indicata tra un massimo e un minimo e spetta al giudice, caso per caso, determinare in concreto quella da in-

11 82 Parte Generale fliggere; egli, infatti, gode di un ampio potere discrezionale, sebbene sia tenuto ad indicare in motivazione le ragioni della sua concreta determinazione. Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata, dovendosi il giudice basare sui criteri previsti dall art. 133 c.p. In particolare, il giudice «deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole». La gravità del reato va desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. La capacità a delinquere del colpevole, a sua volta, va desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari, e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 8 La punibilità A) Nozione Secondo parte della dottrina (ANTOLISEI), la punibilità può definirsi come la possibilità in concreto di irrogare la sanzione prevista per la violazione del precetto penale. Per il sorgere della punibilità occorrono tre elementi: 1) la commissione di un reato; 2) l assenza di cause personali di esclusione della pena (immunità, non imputabilità); 3) la presenza di eventuali condizioni obiettive di punibilità. B) Le condizioni obiettive di punibilità L art. 44 c.p. prevede che «quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto». Il codice, quindi, non definisce le condizioni obiettive di punibilità, ma si limita a fissarne due caratteri: devono consistere in un avvenimento del mondo esterno, che non deve necessariamente esser voluto dall agente; devono essere estranee alla condotta illecita. Secondo la migliore dottrina, le condizioni obiettive di punibilità costituiscono avvenimenti futuri ed incerti, estranei all azione illecita, il cui verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza (PAGLIARO, FIANDACA-MUSCO). Il fondamento della figura in esame, risiede in ragioni di opportunità che inducono il legislatore a subordinare la punibilità di alcuni reati al verificarsi di certe circostanze.

12 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 83 Ai sensi dell art. 44 c.p., il fatto-condizione può in concreto essere oggetto della volontà del reo, ma l esistenza di tale nesso psichico non costituisce requisito indispensabile ai fini della punibilità dello stesso (BRICOLA, FIANDACA-MUSCO). La dottrina distingue tra condizioni intrinseche ed estrinseche: le prime approfondiscono una lesione già implicita nella commissione del fatto (ad esempio, art. 264 c.p.) e si pongono a metà strada tra gli elementi costitutivi e le condizioni estrinseche; queste nulla aggiungono alla lesione dell interesse protetto dalla norma incriminatrice, ma si limitano a riflettere mere valutazioni di opportunità punitiva estranee alla sfera dell offesa al bene protetto (FIANDACA-MUSCO). Per individuare le condizioni obiettive di punibilità è necessario fare ricorso ad indici strutturali (collocazione dell elemento all interno della fattispecie astratta) e a criteri sostanziali (relativi alla determinazione dell interesse tutelato dalla norma). In applicazione del primo criterio, non rientrano tra le condizioni di punibilità gli eventi legati da un rapporto di causalità necessaria con l azione tipica, ovvero da un rapporto psicologico con l agente. In base al secondo criterio, devono escludersi dalle condizioni di punibilità gli eventi nei quali si concreta l offesa all interesse protetto (ad esempio, il «pubblico scandalo» nel delitto di incesto, e il «pericolo per l incolumità pubblica» di cui all art. 423 c.p.: FIANDACA-MUSCO). Sono condizioni obiettive di punibilità: 1) l annullamento di matrimonio nell induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.); 2) la sorpresa in flagranza prevista negli artt. 260, 707, 708 (4), 720, c.p.; 3) la presenza del reo nel territorio dello Stato nei casi previsti dagli artt. 9 e 10 c.p. L interesse pratico alla individuazione delle condizioni obiettive di punibilità è duplice: in primo luogo, mentre gli eventi che fanno parte del fatto in senso stretto devono essere oggetto del dolo o della colpa, gli eventi-condizioni obiettive vengono imputati a titolo di responsabilità oggettiva (art. 44 c.p.); in secondo luogo, l art. 158, comma 2, c.p. fa decorrere il termine di prescrizione del reato dal momento in cui si verifica la condizione obiettiva di punibilità. C) Trasformazione della punibilità Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna comporta una trasformazione della punibilità. Prima della sentenza, infatti, la pena applicabile è quella che la legge stabilisce in astratto per il reato. Dopo la sentenza, la pena che va applicata è quella che il giudice ha irrogato all autore del reato. Pertanto, si distingue tra: punibilità in astratto, che sorge quando sussistono tutti gli elementi richiesti dalla legge per l inflizione della pena (commissione del reato, assenza di cause personali di esenzione dalla pena, eventuali condizioni obiettive di punibilità); (4) La Corte Cost. con sentenza , n. 370, ha dichiarato tale articolo costituzionalmente illegittimo.

13 84 Parte Generale punibilità in concreto, che sorge con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. D) Non punibilità per particolare tenuità del fatto Si segnala che, ai sensi dell art.131bis del codice penale (introdotto dal D.Lgs.16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67») si prevede che nei reati per i quali sia prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità sia esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell articolo 133, primo comma, l offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale (ciò anche quando la particolare tenuità del danno o del pericolo costituiscano circostanza attenuante). La norma precisa, altresì, che l offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, nel senso anzidetto, quando l autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Agli effetti della previsione, infine, il comportamento è da ritenersi abituale nel caso in cui l autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 9 Cause di estinzione della punibilità La punibilità può estinguersi in virtù di cause speciali previste dalla legge, che il codice distingue in: a) cause di estinzione del reato: estinguono la punibilità in astratto, cioè l applicabilità di una certa pena all autore di una trasgressione, antecedentemente alla sentenza definitiva di condanna; b) cause di estinzione della pena: estinguono la punibilità in concreto, cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna. Cause di estinzione della punibilità sono: a) morte del reo: per il principio della assoluta personalità della responsabilità penale e della pena, con la morte del reo si determina l estinzione del reato (se prima della condanna) o della pena principale e accessoria nonché degli altri effetti penali della condanna (se dopo la condanna) (artt. 150 e 171 c.p.); b) amnistia (art. 151 c.p.): atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all applicazione della pena. È concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera. È rinunziabile dall imputato. Essa può essere: 1) propria: opera per i reati per cui non sia ancora intervenuta la condanna, estingue il reato;

14 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 85 2) impropria: interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna; c) indulto (art. 174 c.p.): atto di clemenza generale che opera non sul reato ma sulla pena principale che è condonata in tutto o in parte; non estingue le pene accessorie ed è concesso con la stessa procedura dell amnistia; d) grazia (art. 174 c.p.): atto di clemenza particolare (perché individuale) che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed è rimesso (art. 87 Cost.) al potere discrezionale del Presidente della Repubblica; opera solo sulla pena principale, condonandola in tutto o in parte; e) prescrizione: consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva dopo il trascorrere di un certo periodo di tempo dal verificarsi del reato o dalla condanna (v. anche par. 10). Al riguardo distinguiamo: 1) prescrizione del reato: trascorso il tempo previsto dall art. 157 dalla consumazione del reato senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, il reato è definitivamente estinto. Gli artt. 159 e 160 c.p. prevedono cause di sospensione e di interruzione della prescrizione; 2) prescrizione della pena: trascorso il tempo previsto dagli artt. 172 e 173 c.p. senza che la condanna, comminata con sentenza irrevocabile, sia stata eseguita, la pena principale è estinta; f) oblazione: consiste nel pagamento, a domanda dell interessato, di una somma di denaro (così da degradare il reato in illecito amministrativo) prima dell apertura del dibattimento o del decreto di condanna. Al riguardo distinguiamo: 1) oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 162 c.p.). È un diritto dell imputato e consiste nel pagamento di una somma pari al terzo del massimo edittale; 2) oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa (detentiva o pecuniaria art. 162bis c.p.). È facoltativa a discrezione del giudice e consiste nel pagamento di una somma pari alla metà dell ammenda; g) perdono giudiziale (art. 169 c.p.): consiste nella rinuncia dello Stato a condannare un minore di anni diciotto, mai condannato per delitto, che abbia commesso un reato non grave (deve essere applicabile in concreto una pena detentiva non maggiore di anni 2 di reclusione o una pecuniaria non superiore a 1.549) per consentirne un più rapido recupero sociale. Estingue il reato; h) sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss. c.p.): consiste nel sospendere l esecuzione della pena inflitta a condizione che entro un certo periodo di tempo (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni) il colpevole non commetta altri reati. Se ciò non si verifica egli sconterà la vecchia e la nuova pena. Le condizioni cui è subordinata la concessione del beneficio e gli obblighi del condannato sono disciplinati dagli artt. 164, 165, 168 c.p. Il beneficio sospende l esecuzione delle pene principali. Se la condizione si verifica si estingue il reato, ma restano fermi gli altri effetti penali della condanna;

15 86 Parte Generale i) libertà condizionale (artt c.p.): consiste nella concessione di un premio ad un condannato che durante il periodo della detenzione abbia dato prova di buona condotta. Sospende l esecuzione della pena inflitta ancora da scontare; l) riabilitazione (artt. 178 e ss. c.p.): estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna dopo che sia trascorso il periodo di almeno 3 anni (8 anni per i recidivi) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, se il condannato ha dato prova effettiva di buona condotta e ha eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato; m) non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175): può essere concessa discrezionalmente dal giudice al condannato nel caso di prima condanna per reati non gravi (pena detentiva non superiore a due anni e, se pecuniaria, non superiore a 516); n) messa alla prova (artt.168bis e ss. c.p.): introdotta dalla L , n. 67 (unitamente ad un ampia delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio), tale causa di estinzione del reato concerne i procedimenti per specifici reati (trattasi, fra l altro, di quelli puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria), nei quali l imputato può chiedere ed ottenere (non più di una volta) la sospensione del processo con messa alla prova, comportante condotte volte all eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il risarcimento del danno (ove possibile), l affidamento al servizio sociale, nonché la prestazione di lavoro di pubblica utilità. L esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede; in caso contrario (es. rifiuto del lavoro di pubblica utilità, commissione di un delitto non colposo o di un reato della stessa indole) la sospensione del procedimento è revocata. 10 Segue: In particolare: la prescrizione del reato La disciplina della prescrizione del reato è stata oggetto di sostanziale riforma ad opera della L , n. 251, nota come «legge ex Cirielli» (nonché, più di recente, come si vedrà, della L , n. 103), riforma finalizzata alla creazione di parametri sicuri ed oggettivi di determinazione del tempo necessario ad estinguere, per tal via, il reato, eliminando le incertezze del vecchio sistema, troppo legato a valutazioni meramente discrezionali dell organo giudicante. In particolare, se in virtù di quanto disposto dal «vecchio» art. 157 c.p., a ciascun termine di prescrizione era associato uno scaglione nel quale la sanzione di riferimento era determinata in modo generico (es. un tot termine per i delitti punibili con la reclusione non inferiore a dieci anni, un altro per quelli punibili con la reclusione inferiore a cinque anni etc.), la qual cosa comportava che venissero accomunate dal medesimo termine-base di prescrizione fattispecie radicalmente diverse sotto il profilo del disvalore penale, data l ampiezza dei margini di ciascuna fascia di appartenenza (es. nello scaglione dei delitti prescrivibili in dieci anni rientravano tutti quelli aventi una sanzione massima compresa fra cinque ed oltre nove anni), con il nuovo sistema, ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine-base di prescrizione, coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge, pur se, onde evitare che le fattispecie di reato a carattere «bagatellare» fossero associate a termini di prescrizione eccessivamente bassi (oltre che per ovviare al caso di reati puniti esclusivamente con pena pecuniaria) si è determinato un minimo temporale, pari a sei anni in

16 Capitolo 8 L imputabilità e la pena 87 caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione, anche se trattasi di reati punibili con la sola pena pecuniaria. La disciplina di calcolo della prescrizione è mutata anche per il caso in cui il reato, di cui si debba valutare l eventuale estinzione per decorso del tempo, sia circostanziato. Mentre, infatti, col previgente sistema, si doveva aver riguardo, in presenza di aggravanti, all aumento massimo di pena, ed in presenza di attenuanti, alla diminuzione minima di pena, con il nuovo metodo di calcolo non si tiene conto delle circostanze, pur se si pone una deroga a tale regola generale, per il caso in cui sussistano aggravanti autonome oppure ad effetto speciale. Si definiscono circostanze autonome (rientranti nel genus delle circostanze ad efficacia speciale) quelle la cui sussistenza comporta l applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Sono, invece, circostanze ad effetto speciale quelle che comportano una variazione di pena superiore ad un terzo. In presenza di tali situazioni circostanziali, si tiene conto dell aumento massimo di pena previsto per l aggravante. Ulteriore elemento di novità disciplinare è rappresentato dal caso in cui si configuri, nel fatto, un concorso eterogeneo di circostanze. Mentre, infatti, la previgente disciplina consentiva di applicare le regole sul concorso di circostanze di cui all art. 69 c.p. (la qual cosa, sostanzialmente, rimetteva alla discrezionalità del giudice, esercitata nelle valutazioni relative al bilanciamento circostanziale, la determinazione del termine prescrizionale applicabile al caso concreto, con conseguente possibilità, per il medesimo giudice, di incidere non solo sulla gravità, ma anche sull esistenza stessa del reato), il riscritto art. 157 esclude espressamente l applicabilità delle regole dell art. 69, rinviando ai meccanismi appena sopra delineati la determinazione del tempo necessario a prescrivere in presenza di situazioni circostanziali. Un altra innovazione disciplinare evincibile dal riformulato art. 157, è la previsione di un termine-base di prescrizione di appena tre anni (dunque, inferiore al termine minimo di «garanzia» previsto per le fattispecie di reato bagatellari), per il caso in cui trattasi di reato punibile con sanzioni diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Ferme restando tali regole generali, l inedito sesto comma dell art. 157 c.p. dispone che, per talune figure criminose di particolare gravità, fra le quali la tratta di persone, l associazione per delinquere di stampo mafioso, il sequestro di persona a scopo estorsivo, i delitti con finalità di terrorismo, ed altri ricavabili sempre dalla lettera dell art. 51, commi 3bis e 3quater del codice di procedura penale, il tempo necessario ad estinguere il reato per prescrizione sia doppio rispetto a quello ricavabile dai criteri di calcolo anzidetti. Il settimo comma dell art. 157 prevede che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall imputato, in tal modo«consacrando» normativamente un principio già affermato dalla Corte costituzionale, sotto la vigenza del «vecchio» art. 157, dichiarando l illegittimità costituzionale del citato articolo, proprio nella parte in cui non prevedeva che l imputato potesse rinunziare alla prescrizione del reato (sent , n. 275). L ultimo comma dell art. 157, infine, dispone che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell ergastolo, anche come effetto dell applicazione di circostanze aggravanti. La lettera di tale comma traduce l intento del legislatore del 2005 di tipizzare un principio già enucleato sotto la vigenza della precedente disciplina, in via interpretativa. In particolare, la mancata previsione dei delitti punibili con la pena dell ergastolo nel novero di quelli elencati nell art. 157 c.p. denunciava la volontà del legislatore codicistico

17 88 Parte Generale del 30 di rendere imprescrittibili tali reati (come anche quelli puniti, all epoca, con la pena di morte). Il fondamento di tale scelta (come detto, da ultimo confermata) si individua nel fatto che la particolare gravità di tali fattispecie protrae in modo considerevole il ricordo sociale del «misfatto», non facendo attenuare l interesse statuale alla loro punizione (così MANTOVANI). Nel tipizzare tale principio, peraltro, la L. 251/2005 ha puntualizzato che l imprescrittibilità sussiste non solo nel caso in cui l ergastolo sia previsto per la fattispecie-base (es. per la devastazione di cui all art. 285 c.p.), ma anche nel caso in cui la punibilità con l ergastolo sia l effetto dell applicazione di circostanze aggravanti (si pensi all omicidio aggravato dalla premeditazione). Vigente il «vecchio» art. 157, invece, la necessaria comparazione con eventuali attenuanti poteva «neutralizzare» l imprescrittibilità. Ai sensi dell art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Inoltre, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. L innovazione disciplinare introdotta dalla cd. ex Cirielli concerne il termine iniziale della prescrizione relativo al reato continuato. In particolare, mentre prima della citata modifica, fermo restando che il tempo necessario a prescrivere era determinato avendo riguardo ad ogni singolo reato rientrante nella continuazione, il dies a quo era fissato nel giorno di cessazione della continuazione, per tale intendendosi il giorno della consumazione dell ultimo dei reati avvinti dal relativo vincolo «virtuale» (o della cessazione dell attività del colpevole, nel caso di delitto tentato). Dopo i citati correttivi, invece, il termine di prescrizione, anche nel caso di più reati in continuazione fra loro, inizia a decorrere dalla consumazione dei singoli episodi criminosi. Una puntuale disciplina delle cause di interruzione e sospensione del decorso della prescrizione è, infine, dettata dagli artt c.p. 11 Segue: Cause di estinzione del reato dopo la riforma del processo penale (L , n. 103) A complemento di quanto finora esposto, si segnala, infine, una legge di amplissima portata precettiva (la L , n. 103), involgente la disciplina penale sostanziale (con modifiche di immediata rilevanza, come la creazione di una nuova causa di estinzione del reato, correttivi alla disciplina della prescrizione e sostanziali incrementi sanzionatori in fattispecie di particolare allarme sociale, come rapina, estorsione, furto in abitazione, scambio elettorale politico-mafioso, ed altre delegate, da realizzarsi mediante decreti legislativi attuativi) ma soprattutto processuale-penitenziaria (anche in tal caso con correttivi diretti e delegati) ed avente la funzione di predisporre una significativa risposta legislativa alla pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti peraltro anche di natura convenzionale (il riferimento è alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali del 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955), è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo. In particolare, quanto alla nuova causa di estin-

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