Accordo di programma sul trattamento ed il riutilizzo dei panni tecnici di pulizia industriali FIERA DI RIMINI - ECOMONDO 2010
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1 Ministero dell Ambiente, tutela del territorio e mare Ministero dello Sviluppo Economico Comitato di vigilanza e controllo (Vice Presidente del Comitato) Finalità e risultati conseguiti con l attuazione dello Accordo di programma sul trattamento ed il riutilizzo dei panni tecnici di pulizia industriali FIERA DI RIMINI - ECOMONDO
2 artt Decreto legislativo 5 febbraio 1977, n 22 RIDUZIONE RECUPERO OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DEI RIFIUTI 2
3 Previsione nella normativa italiana sugli Accordi di Programma articolo 4 comma 4 e l'articolo 25 comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive (ndr attuale Ministero dello Sviluppo Economico) possono stipulare appositi Accordi di Programma per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti e per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi. 3
4 Precisazione sulla materia da parte della Commissione Europea La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, con note del 15 Gennaio 1999 e del 1 ottobre 2002, ha precisato che: fino a che i panni tecnici utilizzati per la pulizia di macchinari rimangono nell ambito della formula usa e restituisci tra la società ed i suoi clienti, tali panni non costituiscono rifiuti in base alla normativa comunitaria, in quanto anche il cliente che, nell ambito del contratto di noleggio, restituisce il panno ai fini del lavaggio non se ne disfa, né intende disfarsene, né deve disfarsene In particolare, la D. G. Ambiente, riportando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Arco [1] e Palin [2], ha precisato che, considerandosi come rifiuto ciò che residua quando si effettua la lavorazione di una sostanza o di un oggetto (ed è diverso dal prodotto finale del processo manifatturiero), il materiale pulito e destinato a un ulteriore utilizzo non può essere ritenuto un rifiuto bensì proprio il prodotto finale che il processo manifatturiero si propone direttamente di produrre. [1] Corte di Giustizia CE, 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I-4475 [2] Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 18 aprile 2002, PALIN 4
5 Attività previste nell Accordo di programma Il riutilizzo del materiale (ndr panno tecnico) avviene attraverso la restituzione degli articoli in parola, dopo il loro uso, da parte degli utilizzatori di questi attraverso un apposito sistema di raccolta istituito dalle Società aderenti all Accordo. Il trasporto dei panni tecnici di pulizia usati avviene secondo le regole dell Accordo internazionale per il trasporto delle merci su strada (ADR). 5
6 Attività previste nell Accordo di programma I panni tecnici vengono successivamente lavati in apposite strutture delle Società aderenti all Accordo. Le acque di lavaggio devono essere avviati ad un trattamento chimico fisico eventualmente congiunto ad un trattamento biologico e comunque il loro scarico in corpi ricettori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia d inquinamento idrico. Si provvede anche alla separazione ed eventualmente al recupero degli oli di cui i panni sono impregnati. 6
7 Considerazioni connesse all Accordo di programma Il sistema di raccolta e trasporto dei panni utilizzati dai clienti e di deposito degli stessi presso l impianto di lavaggio garantisce un elevato livello di controllo sulle operazioni di gestione che non elude i principi e gli obbiettivi da rispettare anche qualora detti beni fossero considerati rifiuti. Le operazioni di lavaggio garantiscono condizioni di gestione ed esercizio che, ai fini della tutela sostanziale degli interessi ambientali, assicurano la stessa efficacia di quelle previste per gli impianti di recupero. I panni tecnici fino a che sono riutilizzabili non vengono mai dispersi dalla società che li noleggia, questa anzi ha un interesse al loro ritiro e reimpiego contrario ed opposto alla volontà di disfarsene. 7
8 Considerazioni connesse all Accordo di programma In accordo ai citati pareri della DG Ambiente, il sistema connesso all accordo di programma sul trattamento ed il riutilizzo dei panni tecnici di pulizia industriale non è assoggettato al regime dei rifiuti in quanto non ricorre il fatto, la volontà o l obbligo di disfarsi e non vengono elusi i principi e gli obbiettivi delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE. 8
9 Richiami della normativa italiana in vigore sugli Accordi di Programma Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ \S.O. n. 96) PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI - TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI Art Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 9
10 Richiami della normativa italiana in vigore sugli Accordi di Programma Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale Art Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.. 2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.(*) 10
11 Contenuti dell Accordo di programma Articolo 1 - Finalità dell'accordo Il presente accordo promuove la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso lo svolgimento di operazioni di lavaggio dei panni tecnici per le pulizie industriali al fine di consentirne l'utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria, nonché di consentire la corretta gestione ed il recupero, ove possibile, dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio. Articolo 2 - Oggetto dell'accordo Oggetto del presente accordo è la definizione delle caratteristiche di un sistema di gestione dei panni tecnici utilizzati per le pulizie industriali, organizzato nelle fasi di noleggio dei panni, di ritiro presso il cliente a seguito dell utilizzo, di pulizia e lavaggio al fine del successivo noleggio e del riutilizzo per la funzione originaria. Le attività indicate nel presente accordo e svolte nel rispetto di quanto quivi disposto, in conformità con le precisazioni effettuate nelle note della DG Ambiente del 15 Gennaio 1999 e del 1 ottobre 2002, in allegato, non sono considerate attività di gestione di rifiuti per le ragioni esposte in premessa. 11
12 Attività dell Accordo di programma INIZIO 20 gennaio 2004 DURATA Quadriennale con tacito rinnovo SOCIETA ADERENTI ALL ACCORDO (SETTEMBRE 2010) MEWA SRL Via Centrale Termica TURBIGO (MI) FORTE SRL Via Bestetti ARCORE (MI) ECONEPROMA SRL Crocevia Ponte Rosso DELLO (BS) NOLEGGIO TESSILE SRL Via Tien An Men SASSUOLO (MO) TINTORIA EMILIANA SRL Viale DELLE NAZIONI MODENA (MO) LU-EM SRL Via DELLA STAZIONE FIORANO MODENESE (MO) ONDA BLU SNC Via Artigiani CAVALLERMAGGIORE (CN) 12
13 Risultati conseguiti con l Accordo di programma nell anno 2008 VOLUMETRIA DI NON DISCARICA ~ m 3 LATO MEDIO DEL CUBO DI NON DISCARICA ~ 33 m Risultati conseguiti con l Accordo di programma nell anno 2009 VOLUMETRIA DI NON DISCARICA ~ m3 LATO MEDIO DEL CUBO DI NON DISCARICA ~ 29 m 13
14 Accordo di programma per il riutilizzo di dei panni tecnici di pulizia GRAZIE PER L ATTENZIONE 14
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