Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

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1 Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

2 REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato dall art. 5 del d.lgs. n. 461/1997, è applicabile solo ai contribuenti che realizzano redditi diversi di natura finanziaria. Sotto il profilo oggettivo, il regime della dichiarazione è il regime obbligatorio per le seguenti fattispecie impositive: plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, di cui alla lett. c) dell art. 67, del TUIR. Tali plusvalenze vanno indicate nella dichiarazione dei redditi dei percettori per le persone fisiche: modello Unico, quadro RT. Nel caso delle persone fisiche, le plusvalenze sono tassate ad aliquota prograssiva su una base imponibile ridotta al 49,72%.

3 REGIME DELLA DICHIRAZIONE plusvalenze da cessione di partecipazioni in società ed enti residenti in Stato o territori a regime fiscale privilegiato e che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tal caso (salvo interpello favorevole) l intera plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile del contribuente persona fisica e va indicata nel riquadro RT del modello Unico. plusvalenze derivanti da cessioni e prelievi di divise estere dai depositi e dai conti correnti. Tali redditi vanno indicati nel riquadro RT, sezione II, al pari di tutti gli altri redditi diversi di natura finanziaria, per i quali di è optato per il regime dichiarativo, che sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

4 REGIME DELLA DICHIRAZIONE La differenza di trattamento a cui sono assoggettate le plusvalenze delle tipologie sopra evidenziate comporta l impossibilità di compensare tra loro plusvalenze e minusvalenze appartenenti a categorie diverse; né è possibile compensare le minusvalenze in esame con i redditi ordinari del contribuente. Fatti salvi questi limiti, le eventuali perdite, minusvalenze o differenziali negativi, incluse le relative spese, possono essere portate in deduzione delle plusvalenze ma non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di realizzazione.

5 REGIME DELLA DICHIRAZIONE A differenza di quanto accade nel regime di risparmio amministrato, nel regime dichiarativo plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel medesimo periodo d imposta possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla loro successione temporale all interno del periodo d imposta medesimo.

6 REGIME DEL RISARMIO AMMINISTRATO L art. 6, del d.lgs. N. 461/1997, disciplina il regime opzionale del risparmio amministrato, per il quale si rende applicabile un imposta sostitutiva con aliquota del 26%, in vigore per i redditi diversi realizzati a decorrere da 1 luglio Possono avvalersi del regime del risparmio amministrato esclusivamente i soggetti elencati: persone fisiche residenti (diverse dagli imprenditori individuali per gli strumenti finanziari relativi all impresa); società semplici residenti e soggetti equiparati ai sensi dell art. 5 del TUIR); enti non commerciali residenti di cui all art. 73, comma 1, lett. C) del TUIR, se l operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell esercizio d impresa commerciale; soggetti non residenti, limitatamente ai redditi che non beneficiano di regimi di esenzione basati sulla normativa interna o su quella convenzionale.

7 REGIME DEL RISARMIO AMMINISTRATO L opzione presuppone che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso intermediari finanziari residenti in Italia, vale a dire; banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie cosiddette statiche, Poste italiane, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, società di gestione del risparmio abilitate. L opzione per il regime amministrato è esercitata per iscritto: all inizio del rapporto, con comunicazione contestuale al conferimento dell incarico e all apertura del deposito o conto; nel corso del rapporto, in qualsiasi momento dell anno, con effetto dall anno successivo; L opzione p valevole per l intero periodo d imposta ed è revocabile in ogni momento con effetto dall anno successivo.

8 REGIME DEL RISARMIO AMMINISTRATO L opzione perde effetto qualora venga superata una delle soglie che fanno scattare la natura di partecipazione qualificata. L imposta deve essere calcolata dall intermediario in via analitica su ciascuna plusvalenza o differenziale positivo percepito dal contribuente nell ambito di ciascun rapporto contrattuale. Le eventuali perdite, minusvalenze, o differenziali negativi incluse le spese sostenute per la produzione del reddito, possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell ambito del medesimo rapporto contrattuale entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.

9 REGIME DEL RISARMIO AMMINISTRATO A differenza di quanto accade nel regime dichiarativo, nel regime del risparmio amministrato la successione temporale delle operazioni è fondamentale; è infatti possibile utilizzare una minusvalenza solo ad abbattimento di una plusvalenza realizzata in un momento successivo. Al pari di quanto avviene nell ambito del regime dichiarativo, le minusvalenze realizzate ante 1 luglio 2014, possono essere riportate in compensazione di eventuali future plusvalenze, limitatamente ad una quota del loro ammontare pari al 48,08%, se realizzate fino al 31 dicembre 2011 e al 76,92% se realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014, mantenendo inalterata la data di scadenza originaria.

10 REGIME DEL RISARMIO AMMINISTRATO L imposta è versata dall intermediario entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, trattenendone l importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista del contribuente. Per le operazioni effettuate con l intervento di intermediari autorizzati a operare in mercati regolamentati italiani, l operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni.

11 REGIME DICHIARATIVO E DEL RISPARMIO AMMINISTRATO: REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE In materia di determinazione della base imponibile, la differenza più rilevante tra regime della dichiarazione e regime del risparmio amministrato è data dal caso di molteplicità di acquisti del medesimo strumento finanziario. Nel regime dichiarativo, il criterio da utilizzare per determinare il valore di acquisto rilevante ai fini fiscali è il LIFO (Last In First Out art. 67 comma 1-bis, TUIR); nel regime del risparmio amministrato si utilizza invece il prezzo medio ponderato.

12 REGIME DICHIARATIVO E DEL RISPARMIO AMMINISTRATO: REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Le plusvalenze e minusvalenze indicate nelle lett. c), c-bis) e c- ter) del comma 1, dell art. 67 del TUIR sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto, aumentato do ogni onere inerente alla produzione del reddito, compresa l imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. I corrispettivi e le spese in divisa estera vanno valutati al cambio del giorno di percezione o sostenimento oppure del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, sulla base del cambio del mese.

13 REGIME DEL RISPARMIO GESTITO L opzione per il regime del risparmio gestito, disciplinata dall art. 68 del d.lgs. N.461/1997, presuppone la stipula di un contratto di gestione individuale di un portafoglio con un intermediario a ciò abilitato. Possono optare per il regime del risparmio gestito gli stessi soggetti che possono avvalersi del regime del risparmio amministrato. A differenza dei regimi dichiarativo e amministrato, il regime gestito non si basa sul principio del realizzo, ma su quello della maturazione.

14 REGIME DEL RISPARMIO GESTITO L effetto della particolare modalità di calcolo del regime gestito, che in estrema sintesi assoggetta a tassazione la differenza tra il valore del patrimonio a fine anno e il valore del medesimo patrimonio a inizio anno, è quello di ammettere, di fatto, la compensazione tra redditi di categorie differenti (redditi di capitale e plusvalenze/minusvalenze). Sono esclusi dalla base imponibile dell imposta calcolata secondo il regime gestito: i proventi o plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione delle partecipazioni qualificate e delle partecipazioni black list; i proventi degli strumenti finanziari esenti o esclusi da tassazione; i redditi soggeti in ogni caso a ritenuta alla fonte.

15 REGIME DEL RISPARMIO GESTITO In forza del regime in esame, quindi, le imposte non sono più pagate in relazione ai proventi relativi ai singoli titoli o rapporti, ma sono corrisposte complessivamente una volta l anno, in ragione del risultato conseguito dal gestore. Al risultato di gestione fiscalmente rilevante di applica l imposta sostitutiva del 26%.

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