Esercitazione del 11 Aprile Indice della dispensa. Materiale didattico

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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA PINEROLO TORINO CORSO DI PREPARAZIONE ALL ESAME DI STATO Esercitazione del 11 Aprile 2008 GLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A TITOLO GRATUITO O CON CONFERIMENTO DI BENI Indice della dispensa Materiale didattico Tavole di supporto dell esercitazione e di approfondimento di alcuni temi correlati Conferimento in società per azioni (calendario degli adempimenti e bozza di verbale dell assemblea straordinaria) GIOVANNI ROLLE FABRIZIO NICCOLAI GIANLUCA ODETTO

2 Gli aumenti di capitale sociale a titolo gratuito o con conferimento di beni GIOVANNI ROLLE FABRIZIO NICCOLAI GIANLUCA ODETTO Aumento di capitale sociale con conferimento di beni

3 Aumento con conferimento di beni Presentazione del caso La disciplina civilistica e la procedura Sovrapprezzo e diritto di opzione La disciplina Iva e dell Imposta di registro Le imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) Le norme base: artt e 2441, 4 c. prima parte e 6 c., codice civile (S.p.A.) artt (e 2481bis) codice civile (S.r.l.) Interrelazioni con altre disposizioni L oggetto del conferimento La procedura (rinvio ai calendari adempimenti allegati)

4 Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) Le disposizioni del codice civile inerenti i conferimenti non in denaro in S.p.A , 4 c., 1 periodo 2342, 3 c. 2342, 5 c. [Divieto di emissione di nuove azioni sino a quando quelle emesse non siano interamente liberate] Se l aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, terzo e quinto comma, e Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt e Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) Le disposizioni del codice civile inerenti i conferimenti non in denaro in S.p.A [1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sopraprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all atto costitutivo. [2] L esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell art. 64 del codice di procedura civile. [3] Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. [4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura. L atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell art. 2346, che per effetto dell annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

5 2441, 6 c , 2 c. Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) Le disposizioni del codice civile inerenti i conferimenti non in denaro in S.p.A. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell esperto designato dal tribunale nell ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell andamento delle quotazioni nell ultimo semestre. [Possibilità di delegare agli amministratori anche gli aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura] [Divieto di menzionare negli atti della società l aumento del capitale sino all iscrizione nel registro delle imprese] Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) I conferimenti non in denaro in S.r.l. Trattandosi di modificazione dell atto costitutivo, l art richiede che la correlativa decisione dei soci sia adottata in forma assembleare (ex art. 2479bis), con verbale redatto da notaio, maggioranza deliberativa pari ad almeno la metà del capitale sociale ed applicazione delle norme di deposito, iscrizione e pubblicazione di cui all art Il divieto di aumento del capitale senza preventiva integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti (art S.p.A.) è previsto dall art. 2481, 2 c. Il richiamo, per gli aumenti di capitale da liberare in natura, alle norme previste per tali conferimenti in sede di costituzione della società (art S.p.A.) è operato dall art. 2481bis, 4 c., ultimo periodo L art. 2464, 2 c., prevede espressamente la conferibilità di tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica, nonché (difformemente dalle S.p.A., vd. art. 2342, 5 c.) delle prestazioni d opera o di servizi (opportunamente garantite da polizza assicurativa/fideiussione bancaria/cauzione del socio conferente); al quinto comma vengono riprodotte identicamente le previsioni (per le S.p.A.) di cui all art. 2342, 3 c.

6 Aumento con conferimento di beni (La disciplina civilistica e la procedura) SEGUE: I conferimenti non in denaro in S.r.l. Quanto alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (è discusso se necessaria anche con riferimento ai conferimenti di prestazioni d opera o servizi), l art prevede che la stessa sia demandata, su designazione non del Tribunale ma direttamente del conferente (?), ad un revisore contabile ovvero ad una società di revisione; il contenuto della relazione è identico a quello come sopra previsto per le S.p.A.; lo stesso dicasi con riferimento alla responsabilità dell esperto; non è invece previsto il controllo (e l eventuale revisione) della stima da parte degli amministratori (ma, secondo alcuni interpreti assai autorevoli, si tratterebbe di una mera lacuna legislativa ; opportune previsioni statutarie al riguardo) La disciplina degli aumenti di capitale (e correlativo diritto di sottoscrizione/opzione per i soci) è recata dall art. 2481bis; in cui, tra l altro, non sono previste procedure analoghe a quelle come sopra disciplinate (per le S.p.A.) dall art. 2441, 4 e 6 c.; è invece previsto il diritto di recesso per il socio dissenziente all aumento di capitale riservato a terzi Aumento con conferimento di beni (Sovrapprezzo e diritto di opzione) La tutela dei soci attuali : sovrapprezzo Vs. diritto di opzione L esclusione del diritto di opzione per i conferimenti in natura (art. 2441, c. 4, primo periodo) L obbligo di predisporre una relazione illustrativa dalla quale devono risultare: le ragioni del conferimento in natura; i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione Determinazione del prezzo di emissione in base al patrimonio netto (valore economico della società) Metodi di stima del valore economico: patrimoniale; reddituale; finanziario; metodi misti. Dal valore economico al sovrapprezzo

7 Aumento con conferimento di beni (Sovrapprezzo e diritto di opzione) Es. 1 L assenza di sovrapprezzo pregiudica il valore economico della quota dei soci preesistenti Valore Valore Valore Valore Quota Quota nominale economico AUK nominale economico ante post ante ante post post Socio A 25 25% % 138 Socio B 75 75% % 413 Sottoscrittore C 0% % 550 Totale % % Es. 2 La previsione di un sovrapprezzo tutela l integrità del valore economico delle quote Valore Valore Valore Valore Quota Sovrapprezzo post Quota nominale economico AUK nominale economico ante ante ante post post Socio A 25 25% % 250 Socio B 75 75% % 750 Sottoscrittore C 0% % Totale % % Aumento con conferimento di beni (Sovrapprezzo e diritto di opzione) Il sovrapprezzo, dunque: riflette il rapporto fra valore nominale del capitale sociale e valore economico della società; non è un valore assoluto, ma dipende dalla misura della quota sottoscritta dai nuovi soci. Una formula semplificata nel caso di ingresso di nuovi soci (Valore economico ante Capitale sociale ante) * AUK / Capitale sociale ante

8 Aumento con conferimento di beni La disciplina IVA e dell imposta di registro ART. 2 CO. 3 LETT. B) DPR 633/72: [Non sono considerate cessioni di beni] le cessioni e i conferimenti in società o altri enti ( ) che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ART. 1 E 2 DPR 131/86: L imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa ( ) agli atti soggetti a registrazione ( ). Sono soggetti a registrazione ( ) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato. ART. 4 CO. 1 LETT. A) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86: Atti propri delle società di qualunque tipo e oggetto ( ):costituzione o aumento di capitale o patrimonio. n. 1): con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili ( ): le stesse aliquote di cui all art. 1 ; n. 2): con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all esercizio di attività commerciali ( ): 4% ; n. 3): con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali ( ): euro 168,00 ; n. 5): con conferimento di denaro, beni mobili ( ): euro 168,00 Aumento con conferimento di beni La disciplina IVA e dell imposta di registro ART. 4 CO. 1 LETT. B) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86: ( ) conferimento di aziende o di complessi aziendali ( ) fatto da una società a un altra società esistente o da costituire ( ): euro 168,00 ; ART. 40 CO. 1 DPR 131/86: Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto, l imposta si applica in misura fissa ;

9 Aumento con conferimento di beni (La disciplina IVA e dell imposta di registro) Tabella sinottica Beni conferiti Registro Ipotecaria Catastale Terreni agricoli 15% 2% 1% Aree fabbricabili 8% 2% 1% Fabbricati di interesse storico o artistico 3% 2% 1% Fabbricati commerciali 4% 2% 1% Altri fabbricati 7% 2% 1% Altri beni, compreso denaro 168,00 Aziende e rami d azienda 168,00 Per immobili Per immobili Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) La disciplina è articolata, fra l altro: a seconda dell oggetto del conferimento (v. infra): aziende (e rami d azienda); partecipazioni qualificate (con soglie differenziate); altri beni e diritti; a seconda della qualità e residenza del conferente; a seconda della misura della partecipazione ricevuta in cambio (nel conferimento di partecipazioni)

10 La riforma del sistema fiscale (D. lgs. 344/2003) Soppressione dell imposta sostitutiva (19%) sulle plusvalenze derivanti da cessione di aziende e di partecipazioni Tassazione ordinaria delle plusvalenze, salvo: regime di neutralità (art. 176 T.U.I.R., già art. 4, D. lgs. 358/1997) dei conferimenti di azienda; participation exemption (nel caso di conferimento di partecipazioni immobilizzate). Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) Conferimento (*) di aziende (o rami di azienda) Soggetto conferente Azienda conferita Partecipazioni Azienda conferita Società conferitaria (*) in società di capitali residenti in Italia, di aziende situate in Italia

11 Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) Conferimento (*) di aziende (o rami di azienda) Soggetto conferente Determinazione del reddito Tassazione della plusvalenza Società di capitali o ente commerciale residente Regime di neutralità (art. 176, comma 1, T.U.I.R., già art. 4, D. lgs. 358/97). Società o impresa non residente Altra impresa residente Con la L. Finanziaria per il 2008 è stato soppresso il regime dei valori contabili, ma istituita la facoltà di riconoscimento dei maggiori valori contabili contro il pagamento di una imposta sostitutiva. (*) in società di capitali residenti in Italia, di aziende situate in Italia Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) Conferimento (scambio) di partecipazioni (*) Soggetto conferente Partecipazioni Società conferita Società conferitaria Partecipazione conferita Società conferita (*) in società di capitali residenti in Italia, di aziende situate in Italia

12 Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) Conferimento (scambio) di partecipazioni (*) Soggetto conferente Determinazione del reddito Tassazione della plusvalenza Società di capitali o enti commerciali residenti Soggetti non residenti (senza stabile organizzazione in Italia) Persone fisiche residenti Valori attribuiti nelle scritture contabili (art. 175, comma 1, T.U.I.R., già art. 3, D. lgs. 358/97) Quota di patrimonio netto della conferitaria (art. 177, c. 2, T.U.I.R., già art. 5, D. lgs. 358/97) Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Quota di patrimonio netto della conferitaria (art. 177, c. 2, T.U.I.R.) Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Quota di patrimonio netto della conferitaria (art. 177, c. 2, T.U.I.R.) Ordinaria Differita (art. 86,c. 4, T.U.I.R.) Esenzione (art. 87, T.U.I.R.) Parziale (art.68, c. 3, T.U.I.R.), salvo benefici convenzionali Parziale (art.68, c. 3, T.U.I.R.) (*) In società di capitali residenti in Italia, di partecipazioni qualificate (ai sensi delle diverse discipline applicabili) in società di capitali residenti in Italia Aumento con conferimento di beni (Imposte sul reddito: regimi applicabili e opzioni) Conferimento di altri beni e diritti Soggetto conferente Determinazione del reddito Tassazione della plusvalenza Imprese residenti Soggetti non residenti (senza stabile organizzazione in Italia) Persone fisiche residenti Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Valore normale (art. 9, T.U.I.R.) Ordinaria Differita (artt. 56, 58, c. 1, e 86, c. 4, T.U.I.R.) Ordinaria, se beni situati in Italia e salvo benefici convenzionali Ordinaria Separata (art. 17, T.U.I.R.)

13 Aumento di capitale sociale a titolo gratuito Aumento a titolo gratuito La disciplina civilistica e la procedura Vincoli civilistici sulle riserve utilizzabili (Principio contabile n 28) e classificazione fiscale Effetti fiscali dell operazione La rappresentazione contabile (Principio contabile n 30)

14 Aumento a titolo gratuito (La disciplina civilistica e la procedura) La norma base: artt (S.p.A.) e 2481ter (S.r.l.) cod. civ. la riserva assembleare; la parte disponibile delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio (rinvio); modalità: emissione di nuove azioni; ovvero, aumento del valore nominale delle azioni in circolazione L assegnazione di azioni ai dipendenti (art. 2349) I vincoli successivi: riduzione del capitale (artt e 2482) vs. distribuzione di riserve Aumento a titolo gratuito (La disciplina civilistica e la procedura) La disciplina per le S.r.l. rispetto a quella per le S.p.A. L art. 2481ter ha formulazione praticamente identica all art. 2442, 1 c. vale quanto illustrato relativamente agli aumenti di capitale con conferimenti in natura circa la necessità di delibera assembleare con verbale redatto da notaio, con maggioranza deliberativa pari ad almeno la metà del capitale sociale (salva diversa disposizione dell atto costitutivo) e con applicazione delle norme di deposito, iscrizione e pubblicazione di cui all art Dunque la disciplina per le S.r.l. è sostanzialmente equivalente a quella per le S.p.A.

15 Aumento a titolo gratuito (La disciplina civilistica e la procedura) I riflessi civilistici: acquisto di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese (artt. 2343bis e 2465, comma 2) limiti all emissione di azioni con voto limitato (art. 2351, comma 2) e di risparmio (art. 145, comma 4, D.Lgs. 58/1998) acquisto delle azioni proprie (art. 2357) limiti all emissione di obbligazioni (art. 2412) emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420bis) accantonamento degli utili a riserva legale (art. 2430) riduzione del capitale per perdite (artt. 2446/2447 e 2482bis/2482ter) obbligo di nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata (artt e 2435bis) Aumento a titolo gratuito (La disciplina civilistica e la procedura) I riflessi civilistici: note in merito alla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446/2447 e 2482bis/2482ter) Ipotesi numerica in assenza di aumento gratuito di capitale: Capitale: 999 Riserve disponibili: 300 Perdita: 450 Verifica presupposti artt. 2446/2447 (e 2482bis/2482ter): perdita al netto delle riserve: = 150 confronto perdita netta con 1/3 capitale: 150 < 999/3 = 333 Non ricorrono i presupposti di copertura perdite Ipotesi numerica con aumento gratuito di capitale: Capitale: 999 Riserve disponibili: 300 Perdita: 450 Capitale dopo aumento gratuito: = Verifica presupposti artt. 2446/2447 (e 2482bis/2482ter): perdita al netto delle riserve: = 450 confronto perdita netta con 1/3 capitale: 450 > 1.299/3 = 433 Ricorrono i presupposti di copertura perdite

16 Aumento a titolo gratuito (La disciplina civilistica e la procedura) Sintesi della procedura (per S.p.A.) Delibera Consiglio Amministrazione Convocazione assemblea Assemblea straordinaria Deposito e iscrizione Esecuzione della deliberazione Annotazioni: per S.r.l. procedura analoga (per CdiA è possibile decisione a distanza ; la decisione dei soci, come visto, è invece necessariamente assembleare e notarile) a certe condizioni, è ammessa la delega agli amministratori (art codice civile per S.r.l.: art codice civile ) adempimenti ulteriori per le società quotate Aumento a titolo gratuito (Vincoli civilistici sulle riserve utilizzabili) In funzione dell origine. riserve di utili: traggono origine dal risparmio di utili d esercizio, e sono generalmente costituite in sede di riparto dell utile netto risultante dal bilancio d esercizio approvato; riserve di capitale: sono costituite in sede di: apporti dei soci; rivalutazione monetaria; donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci; rilevazione di differenze di fusione. In funzione della destinazione. Assume rilievo la disciplina che regola l utilizzo delle riserve e, in particolare, il regime giuridico e le decisioni dell organo assembleare che vincolano singole poste a specifici impieghi. Sotto questo aspetto si possono effettuare le seguenti classificazioni: riserve disponibili (utilizzabili per operazioni sul capitale quali l aumento gratuito o la copertura delle perdite) ovvero indisponibili; riserve distribuibili (liberamente attribuibili ai soci) ovvero non distribuibili.

17 Aumento a titolo gratuito (Classificazione fiscale) Riserve di utili L attribuzione ai soci ne comporta la tassazione in capo agli stessi come redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. e) TUIR), nella misura del 5% (soggetti IRES) ovvero 40% (soggetti IRPEF, fatta salva l applicazione della ritenuta a titolo d imposta del 12,50%). Riserve di capitale L attribuzione ai soci non costituisce presupposto per la tassazione in capo ai medesimi; tuttavia, le somme ricevute riducono il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio (art. 47 co. 5 TUIR). Riserve in sospensione di imposta Riserve per le quali l imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione (C.M n. 310/E). Si distinguono al riguardo: le riserve tassabili ove non ricostituite in bilancio (riserva art. 88 co. 3 TUIR, riserve da condono fiscale ecc.); le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (riserve di rivalutazione monetaria) Aumento a titolo gratuito (Effetti fiscali dell operazione) I riflessi sul valore di carico della partecipazione Imputazione alle varie classi di riserve (confluite nel capitale a seguito di aumento gratuito) delle eventuali, successive riduzioni di capitale Effetti in capo ai soci

18 Aumento a titolo gratuito (Effetti fiscali dell operazione) Costo della partecipazione a seguito dell aumento LA SOCIETA A S.p.A. POSSIEDE DI AZIONI DELLA SOCIETA X S.p.A. ACQUISTO IN DATA : AZIONI A 3,00 = ,00 ACQUISTO IN DATA : AZIONI A 4,00 = ,00 IN OCCASIONE DELL AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE DI X, A RICEVE 1 AZIONE GRATUITA OGNI 3 POSSEDUTE ( = DI AZIONI) IMPUTAZIONE DELLE AZIONI GRATUITE: x ( / ) = allo strato x ( / ) = allo strato 2001 COSTO UNITARIO DELLE AZIONI: Strato 2000: / = 2,25 Strato 2001: / = 3,00 Aumento a titolo gratuito (Effetti fiscali dell operazione) Imputazione delle riduzioni di capitale alle diverse riserve IMPUTAZIONE: IN PRIMO LUOGO, ALLE RISERVE DI UTILI; IN SECONDO LUOGO, ALLE RISERVE DI CAPITALE (SALVO CHE LE LEGGI DI RIVALUTAZIONE NON DISPONGANO DIVERSAMENTE) Art. 13, co. 3 e 4 della L. 342/2000: Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva ( ) ovvero mediante riduzione del capitale sociale ( ), le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. ( ) si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

19 Aumento a titolo gratuito (Effetti fiscali dell operazione) (segue) Imputazione delle riduzioni di capitale alle diverse riserve CAPITALE SOCIALE ORIGINARIO: 200 IMPUTAZIONE RISERVA STRAORDINARIA: 50 IMPUTAZIONE VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE: 50: IMPUTAZIONE RISERVA DI RIVALUTAZIONE L. 342/2000: 100 TOTALE CAPITALE DOPO AUMENTO GRATUITO: 400 RIDUZIONE DI 160 (IMPORTO FINALE: 240) IMPUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RISERVA L. 342/2000: 100 RISERVA STRAORDINARIA: 50 VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE: 10 Aumento a titolo gratuito (Effetti fiscali dell operazione) Quantificazione degli utili per i soci SOCIETA A S.p.A.: CAPITALE SOCIALE DI 210 SUDDIVISO TRA I SOCI X, Y, K ACQUISTO AZIONI DI Y DA PARTE DI Z (1/3 del capitale sociale della A S.p.A.) PER UN CORRISPETTIVO DI 100: 70 A TITOLO DI CAPITALE; 30 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO DISTRIBUZIONE SOVRAPPREZZO: COSTO DELLA PARTECIPAZIONE PER IL SOCIO X: (70 10) = 60 CONTESTUALMENTE X RECEDE DALLA SOCIETA RICEVENDO 100. UTILE PER IL SOCIO X: (100 60) = 40 TALE UTILE E SOGGETTO A IMPOSIZIONE IN DIPENDENZA DELLA NATURA DEL SOGGETTO PERCIPIENTE

20 Aumento a titolo gratuito (La rappresentazione contabile) Il Principio Contabile n. 30 (I bilanci intermedi) paragrafo 2.6 Il 1 comma dell art codice civile stabilisce: l assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. [ora vd. artt e 2481ter, ndr] Trattasi di aumento nominale del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale. Il legislatore in tale ultima dizione si è riferito agli accantonamenti effettuati ad incremento del patrimonio sociale, formati volontariamente per criteri prudenziali senza che esistano obblighi di legge o disposizioni statutarie in merito. [dubbi interpretativi per Riserva legale e Riserva sopraprezzo, ndr] Dall esame letterale e sistematico della norma si evince che le società, nel caso sopra descritto, non devono redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi speciali a cui si riferisce l articolo sono quelli iscritti nell ultimo bilancio approvato dall assemblea che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d esercizio ed approvato dall assemblea, allorché s intende utilizzare una riserva costituita dopo l approvazione del bilancio d esercizio (5). (5) Si ritiene tuttavia che, se l assemblea ha destinato a riserva tutto o parte dell utile dell esercizio con la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, non sia necessario un successivo bilancio, ma sia sufficiente quello d esercizio, dandosi atto dell avvenuta imputazione a riserva.

21 ADEMPIMENTI CONFERITARIA SPA 1 CONFERIMENTO D AZIENDA CONFERITARIA SPA (GIÀ COSTITUITA) TERMINE ADEMPIMENTO Adempimenti preliminari al conferimento Mandato di consulenza ed eventuale preventivo a Acquisizione documentazione di base: documentazione contabile, visura del R.I. relativa al titolare dell azienda, licenze e autorizzazioni necessarie all esercizio dell attività, elenco dei beni che compongono l azienda e relativi b valori, copia dei modelli Unico, IRAP e IVA degli ultimi anni, situazione contrattuale dipendenti Richiesta eventuali autorizzazioni preventive all operazione di conferimento (Banca di Italia Antitrust Isvap ecc.) c Istanza (eventuale) agli Uffici dell Agenzia delle Entrate per il rilascio del certificato di esistenza di eventuali contestazioni fiscali pendenti (art. 14 d D.Lgs. 472/97). Definizione: del momento del passagg.io di proprietà, in caso di conferimento in proprietà; e della durata del conferimento, in caso di conferimento in godimento Definizione limiti al divieto di concorrenza per il conferente f Redazione testo dell atto di conferimento concordata con il conferente g Redazione bozza di scrittura privata da autenticare da parte del notaio h Convocazione del Consiglio di amministrazione per l approvazione: 30 gg. prima del progetto di conferimento dell azienda; dell assemblea della relativa proposta di aumento del capitale sociale; i 30 gg. prima dell assemblea 15 gg. prima dell assemblea 15 gg. prima dell assemblea 15 gg. prima dell assemblea 25 gg. prima del trasferimento dell azienda della relazione illustrativa (art co. 6 c.c.). Comunicazione della relazione illustrativa ex art co. 6 c.c. al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile Parere del collegio sindacale (o di una società di revisione, per le società quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ex art co. 6 c.c. Deposito presso la sede della società: del parere del collegio sindacale/società di revisione (ove previsti) della relazione giurata dell esperto Avviso di convocazione dell assemblea dei soci Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale a fronte del conferimento Eventuale comunicazione conferente/conferitaria del valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento (art. 175 del TUIR) Comunicazione ai sindacati (art. 47, L. 428/90), se nell azienda ceduta sono impiegati più di 15 dipendenti, riguardante i motivi del trasferimento d azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti l m n o p q r

22 TERMINE ADEMPIMENTO Conclusione dell atto Stipula dell atto di conferimento definitivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (Soggetto obbligato il Notaio) a Contestuale all atto Versamento al Notaio dell imposta di registro per la parte posta a carico del conferitario b Pubblicità e registrazione 20 gg. successivi Registrazione del verbale di assemblea all Ufficio dell Agenzia delle Entrate all assemblea (Soggetto obbligato il Notaio) a 30 gg. successivi Deposito della delibera per l iscrizione nel Registro delle Imprese (Sogg.etto all assemblea obbligato il Notaio) b 30 gg. successivi Deposito per l iscrizione nel Registro Imprese dell attestazione dell avvenuto all esecuzione aumento del capitale ex artt e 2481bis c.c. dell aumento c Mese successivo alla stipula dell atto 20 gg. dalla stipula dell atto 30 gg. successivi all atto Verificare che il notaio rogante abbia effettuato la comunicazione al Questore competente le generalità dei contraenti e i dati dell azienda (art. 7, L. 310/93 Soggetto obbligato il Notaio) Verificare che il notaio rogante abbia effettuato la registrazione del contratto di cessione presso l Ufficio del Registro, se formato nel territorio dello Stato ex art. 13, DPR 131/86 Verifica che il Notaio abbia versato all Erario l Imposta di registro (sogg.etti obbligati sono le parti, che rispondono in solido) Se non effettuata dal conferente, trascrizione, all Ufficio italiano brevetti e marchi, dell atto di conferimento (in caso di conferimento di brevetti/invenzioni industriali o marchi registrati), mediante: domanda di trascrizione, copia autentica/originale dell atto di conferimento Verificare che il notaio rogante abbia depositato l atto/scrittura di conferimento presso il Registro Imprese (ufficio competente è quello di iscrizione del conferente) ex. art. 11, c. 10 DPR 581/95, mediante: compilazione del modello TA, copia autentica/originale dell atto di conferimento Notifica tempestiva alla compagnia di assicurazione dell avvenuto conferimento Voltura al PRA degli automezzi/autovetture conferite l l Adempimenti Registro Imprese (se non effettuati dal notaio) Deposito per l iscrizione presso il Registro delle Imprese della comunicazione relativa all eventuale esercizio di attività di direzione e coordinamento (art. 2497bis c.c.) a 30 gg. dall inizio attività 30 gg. dalla variazione 30 gg. dall inizio attività/variazione 30 gg. dall inizio attività 30 gg. dall inizio attività/variazione 30 gg. dall inizio attività/variazione 30 gg. dall inizio attività Compilazione e invio del Modello S1 nel caso in cui il conferitario inizi l attività Compilazione e invio del Modello S2 nel caso in cui il conferitario prosegua l attività dell azienda con variazioni Compilazione e invio del modello SE per richiedere al Registro Imprese l iscrizione/modifica di sede secondaria In caso di inizio attività, pagamento del diritto annuale (art. 2 DM 5/3/2004). Adempimenti REA (se non effettuati dal notaio) Compilazione e invio del modello S5 per denunciare al REA l inizio/modifica dell attività esercitata dall impresa nella sede legale Compilazione e invio del modello UL per denunciare al REA l apertura/variazione di unità locale, in caso di attività esercitate in luoghi diversi dalla sede principale Compilazione e invio dell intercalare P per comunicare i dati relativi a ciascun titolare di carica che risulti modificata dalla cessione d e f g h i b c d e a b c

23 TERMINE ADEMPIMENTO Iscrizione Albi, Registri, Elenchi e Ruoli 30 gg. dall inizio Eventuale domanda di iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi e Registri in relazione attività al tipo di attività svolta a 30 gg. dall inizio Presentazione di eventuali documenti comprovanti particolari attività/requisiti attività (es.: autorizzazioni, licenze) b Comunicazioni Agenzia delle Entrate e Ufficio IVA Compilazione e invio all Agenzia delle Entrate, competente Ufficio IVA o al 30 gg. dall inizio Registro Imprese del Modello AA7/9 (se società) o AA9/9 (se persona fisica) attività/variazione con relativi allegati, per inizio/variazione attività da parte del conferitario, se a non effettuati dal notaio 30 gg. dall inizio attività/variazione Stesso giorno del conferimento Contestualmente all inizio lavori 5 gg. dal conferimento Giorno 16 del mese successivo al conferimento Invio all Agenzia delle Entrate o competente Ufficio IVA della comunicazione di trasferimento del plafond del conferente per gli acquisti in sospensione d imposta, ai fini della qualifica di esportatore abituale, mediante barratura della casella PL, quadro D modello AA7/9 (se società) o AA9/9 (se persona fisica) (Risoluzione n. 16/E del 15/1/1996). Adempimenti previdenziali e assistenziali Comunicazione all INAIL dell inserimento nella competente posizione assicurativa dei lavoratori trasferiti Denuncia all INAIL della natura dei lavori ai fini della valutazione del rischio e la determinazione del premio (se è impossibile la denuncia contestuale dovrà essere effettuata entro 5 gg. dall inizio dei lavori ex. art. 12 DPR 112/65) Comunicazione al Centro per l impiego dell acquisizione dei nuovi lavoratori trasferiti con il conferimento dell azienda Domanda di iscrizione all INPS Comunicazioni ai dipendenti Stesso giorno del Comunicazione ai dipendenti dell avvenuto trasferimento dell azienda e dei trasferimento dati della registrazione effettuata sul libro matricola a 30 gg. dal Comunicazione ai dipendenti delle informazioni relative al nuovo rapporto di trasferimento lavoro (es.: inquadramento, retribuzione, orario, ecc.) b Comunicazioni a terzi e altri adempimenti Comunicazione ai debitori dell avvenuto conferimento d azienda a Comunicazione ai creditori dell avvenuto conferimento d azienda b Altri eventuali adempimenti e comunicazioni: nomina responsabili e incaricati DLgs. 626/94 per la sicurezza sul lavoro, c nomina responsabili e incaricati DLgs. 196/03 sulla privacy, altro 30 gg. successivi Eventuale comunicazione al comune di subingresso nella licenza all inizio attività commerciale d Comunicazione al competente ufficio del Comune per inizio/modifica ai fini del pagamento di tributi locali e Verifica relativa ad eventuali altri adempimenti per lo svolgimento dell attività (es.: norme igienico sanitarie, norme sulla sicurezza, sulla prevenzione f incendi, ecc.) Adempimenti civilistici Esecuzione dell aumento di capitale sociale a fronte del conferimento a Emissione dei certificati azionari b Annotazione sul libro soci e sui certificati azionari del vincolo di inalienabilità ex art c.c. c 180 gg. successivi al conferimento Consiglio di amministrazione per controllo delle valutazioni: eventuale revisione della stima b a b c d d

24 TERMINE ADEMPIMENTO Aggiornamento del nuovo capitale sugli atti della società e 11 Annotazione sul libro soci e sui certificati azionari dello svincolo delle azioni f Adempimenti contabili Acquisizione dei dati contabili relativi a passività e attività patrimoniali relative 12 all azienda conferita a Acquisizione dei dati contabili relativi ai dipendenti trasferiti dal conferente b Adempimenti conclusivi Attestato di deposito scritture contabili se presso lo studio a Verifica eventuale modifica carta intestata b Modello Unico redditi e dichiarazione IVA c Modello Cud dei dipendenti (tenendo conto del periodo lavorato presso il precedente datore di lavoro). L obbligo di compilazione del CUD per i 13 dipendenti trasferiti a seguito di conferimento grava sul conferitario solo d qualora il conferente sia cessato Modello 770 Dipendenti (rappresentando l avvenuta acquisizione dell azienda). L obbligo di presentazione del modello 770 per i dipendenti trasferiti a seguito di conferimento grava su chi ha effettuato il conguaglio di e fine anno (segue)

25 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA (DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA) DI AUMENTO DEL CAPITALE CON CONFERIMENTO DI RAMO D AZIENDA Numero di repertorio. L anno addì del mese di.. alle ore In...., negli uffici in... Avanti a me dott. notaio in., iscritto presso il Collegio Notarile di., è personalmente comparso il. che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di amministratore delegato della Società.. con sede in., Via..., capitale sociale di..., iscritta nel Registro Imprese di.... al n.. Detto signore, della cui identità personale io notaio sono certo, fatta espressa rinuncia con il mio consenso all assistenza dei testimoni al presente atto, premette che con avviso pubblicato in tempo utile sulla Gazzetta Ufficiale n. del è stata indetta per oggi l assemblea della Società di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno Aumento del capitale sociale da euro ad euro contro conferimento di ramo d azienda da parte della società.. : deliberazioni relative e conseguenti. Il comparente, per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell assemblea e mi richiede di redigere il verbale; dà quindi atto che la presente assemblea, indetta con il richiamato avviso di convocazione, è validamente costituita in seconda adunanza essendo andata deserta la prima indetta per il., come risulta da relativo verbale, essendo validamente rappresentate tutte le n.. di azioni, depositate a sensi di legge, costituenti l intero capitale sociale, nonché essendo presenti, oltre ad esso comparente, i consiglieri signori: nonché i sindaci signori.. Giustificati gli amministratori assenti signori Il presidente presenta all assemblea la relazione del consiglio di amministrazione che espone le ragioni per le quali si rende opportuno procedere all aumento del capitale sociale da collocarsi esclusivamente contro conferimento da parte della Società. del complesso aziendale della stessa posseduto, giusta le risultanze della relazione di stima redatta e giurata dall esperto signor all uopo nominato dal Presidente del Tribunale di e che in originale si allega al presente atto sotto B; illustra infine i criteri adottati per la determinazione del proprio prezzo di emissione delle azioni. Il presidente del collegio sindacale presenta il parere del collegio stesso favorevole alle proposte del presidente, conferma la congruità del proposto prezzo di

26 emissione delle nuove azioni e certifica ad ogni effetto di legge che l attuale capitale di euro. è stato interamente versato. Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all approvazione dell assemblea il seguente testo di deliberazione L assemblea, vista ed approvata la relazione del consiglio di amministrazione; visto il parere favorevole del collegio sindacale; vista la relazione di stima redatta dal signor dato atto che l attuale capitale sociale di euro è interamente versato, come i sindaci hanno dichiarato, delibera a) di aumentare il capitale sociale da euro. (. ) a euro ( ) mediante emissione di n. ( ) nuove azioni ordinarie da nominali euro ( ) cadauna. Le azioni verranno emesse al prezzo di euro ( ) cadauna, di cui euro ( ) a titolo di sovrapprezzo, e verranno collocate esclusivamente contro conferimento da parte della Società. del complesso aziendale dalla stessa posseduto in, avente per oggetto l attività di commercializzazione in Italia dell attività di.. contraddistinta dal marchio, sulla base del valore risultante dalla perizia all uopo redatta dall esperto signor.. nominato dal Presidente del Tribunale di.. b) il consiglio e per esso tanto il presidente quanto l amministratore delegato con firma libera è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni, termini e modalità della progettata operazione, ad intervenire all atto di conferimento, sottoscriverlo, identificando i cespiti attivi e passivi, accettare debiti o passività in accollo, stipulare patti, clausole e condizioni di qualsiasi natura sia obbligatoria che reale, ottenere la garanzia di evizione, emettere le azioni di compendio dell aumento di capitale di cui sopra e attribuirle alla società conferente una volta verificatesi le condizioni tutte di cui all art del Codice Civile, fissando la data di godimento e quant altro inerente all emissione delle azioni con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto. c) di modificare conseguentemente il. comma dell art. dello statuto sociale come segue:... Il capitale sociale è di euro ( ) suddiviso in n. ( ) azioni da euro cadauna, di cui n. azioni ordinarie e n. di azioni privilegiate. Invariato nel resto dell articolo. d) di dare mandato al presidente dell assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell iscrizione e pubblicazione a sensi di legge. Il presidente apre quindi la discussione. Nessuno chiedendo la parola tale testo di deliberazione viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato all unanimità.

27 Il comparente dà atto ai fini della pubblicazione di cui all art del Codice Civile che, a seguito delle delibere come sopra assunte, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto. Null altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore... Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me notaio in fine ed a margine dell altro foglio; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente. Consta di... fogli scritti per.. intere facciate da persone di mia fiducia.

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