giovedì 17 aprile 2014 ore 9.30 Casa dell'architettura, piazza Manfredi Fanti 47 - Roma

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1 giovedì 17 aprile 2014 ore 9.30 Casa dell'architettura, piazza Manfredi Fanti 47 - Roma MATERIALE DI STUDIO 1. La riforma degli Ordinamenti professionali 2. La Formazione Professionale Continua dell Architetto 3. Confronto con le altre professioni

2 Indice CAPITOLO 1 LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI D.P.R. 07/08/2012, n Testo del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n Nota illustrativa: Il decreto 137/2012 che attua la riforma degli ordinamenti professionali A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica) - Ricognizione delle norme legislative e regolamentari di riforma degli ordinamenti professionali (compensi, tirocinio, società di professionisti, assicurazione, ecc.). - Approfondimento dei temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una tabella che riepiloga i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali. CAPITOLO 2 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL ARCHITETTO Regolamento del Consiglio Nazionale Architetti 26/06/ Testo del Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n Testo delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Frequently Asked Questions A cura del C.T.S. Formazione Permanente dell Ordine Architetti PPC di Roma - Risposte alle domande più frequenti in tema di Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo. CAPITOLO 3 CONFRONTO CON LE ALTRE PROFESSIONI Regolamento del Consiglio Nazionale Ingegneri 21/06/ Testo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3 D.P.R. n. 137/ Testo delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/

3 Capitolo 1 Decreto Presidente Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n Gazzetta Ufficiale 14/08/2012, n. 189 In vigore dal 15/08/2012. Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; emana il seguente regolamento Art Definizione e ambito di applicazione Capo I Disposizioni generali 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. Art Accesso ed esercizio dell'attività professionale 1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. 3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti. Art Albo unico nazionale 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. 3

4 La riforma degli ordinamenti professionali Art Libera concorrenza e pubblicità informativa 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n Art Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Art Tirocinio per l'accesso 1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. 2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario. 3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio. 6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. 4

5 8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio. 12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Art Formazione continua Capitolo 1 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. 5

6 La riforma degli ordinamenti professionali 6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. 7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM). Art Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale. 7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. 10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. 12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette. 13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente. 14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio. 6

7 Capitolo 1 Art Domicilio professionale Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati 1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Art Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso 1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi. 2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia. 3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. 4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. 5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Capo III Disposizioni concernenti i notai Art Accesso alla professione notarile 1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'unione Europea. 2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. 7

8 La riforma degli ordinamenti professionali Art Disposizione temporale Capo IV Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'unione europea. Art Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente. Art Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8

9 Capitolo 1 IL DECRETO 137/2012 CHE ATTUA LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI Proponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle norme legislative e regolamentari che sono recentemente intervenute a disciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspetti dell esercizio professionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguire saranno approfonditi i temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una agevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali. A cura di Ing. Alfonso Mancini (Redazione Legislazione Tecnica) Allo scadere del termine, previsto per il 13/08/2012, è stato emanato il D.P.R. 07/08/2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell art. 3, comma 5, del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito in legge dalla L. 14/09/2011, n. 148). In questo contributo proponiamo in primo luogo una breve ricognizione delle norme legislative e regolamentari che sono recentemente intervenute a disciplinare gli ordinamenti professionali ed altri aspetti dell esercizio professionale (compensi, tirocinio, società di professionisti). A seguire saranno approfonditi i temi trattati dal D.P.R. 137/2012 tramite una agevole tabella che riepiloga i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali. I RECENTI INTERVENTI DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI Riforma degli ordinamenti professionali La riforma ha preso il via con il citato art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, il quale ha previsto, nelle lettere da a) e g), i principi ed i criteri ispiratori della riforma, che sono stati recepiti e meglio dettagliati con il nuovo decreto in commento. Con l entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, e cioè dal 15/08/2012, e comunque con la scadenza del termine del 13/08/2012, sono abrogate: tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le previsioni di cui al medesimo D.P.R. 137/2012 (art. 12, comma 2, del D.P.R. 137/2012); tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali comunque in contrasto con i principi della riforma, contenuti nell art. 3, comma 5, lettere da a) e g), del D.L. 138/2011 (art. 3, comma 5-bis, del D.L. 138/2011). Resta l obbligo per il Governo di emanare entro il 31/12/2012 un Testo unico che raccolga tutte le disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate. Altri aspetti dell esercizio professionale recentemente oggetto di novità Successivamente, con la L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e con il D.L. 24/01/2012, n. 1 (convertito in legge dalla L. 24/03/2012, n. 7) sono state introdotte anche ulteriori disposizioni concernenti: il tirocinio (art. 9, comma 6, del D.L. 1/2012, norme a parziale integrazione e sostituzione di quanto contenuto nel D.L. 138/2011 e recepite anch esse nel nuovo D.P.R. 137/2012); le tariffe professionali ed i compensi (art. 9, commi da 1 a 5, del D.L. 1/2012, cui è stata data attuazione con il D.P.R. 140/2012 recante i parametri per la liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali); l esercizio della professione in forma societaria (art. 10 della L. 183/2011, come modificato dall art. 9-bis del D.L. 1/2012, per il quale si è ancora in attesa del decreto attuativo (1). 9

10 La riforma degli ordinamenti professionali SINTESI DEI CONTENUTI DEL D.P.R. 137/2012 Il regolamento in oggetto, che riguarda tutte le professioni ordinistiche fatte salve le specificità di quelle sanitarie, si applica alle professioni regolamentate ed ai professionisti, intendendo per: «professione regolamentata»: l attività, o l insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all accertamento di specifiche professionalità; «professionista»: l esercente la professione regolamentata. In sintesi, il provvedimento contiene misure volte a garantire l effettivo svolgimento dell attività formativa durante il tirocinio (quest ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l interesse dell utenza; prevede l obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare; stabilisce l obbligatorietà dell assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente; affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l incompatibilità della carica di consigliere dell Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti; autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l organizzazione dello studio ed i compensi praticati; detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile. Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (come già previsto dal D.L. 138/2011) ed alla professione notarile. RIEPILOGO DELLE NUOVE NORME SUGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano i punti salienti della nuova disciplina degli ordinamenti professionali. TABELLA 1. - Accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2, D.P.R. 137/2012) L accesso alle professioni regolamentate è libero, fermo restando l esame di Stato. Accesso Esercizio Limitazioni vietate Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano fondate, in alternativa: su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l esercizio professionale; sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. L esercizio della professione è libero e fondato sull autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all accesso e all esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell associazione professionale o della società tra professionisti. 10

11 Capitolo 1 TABELLA 2. - Albi professionali (art. 3, D.P.R. 137/2012) Albi territoriali e Albo unico nazionale Albi speciali Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono tenuti dai rispettivi consigli dell ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l anagrafe di tutti gli iscritti, con l annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell aggiornamento dell albo unico nazionale. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. TABELLA 3. - Pubblicità informativa (art. 4, D.P.R. 137/2012) Liberalizzazione della pubblicità Caratteristiche della pubblicità Violazioni È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare nonché violazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 206/2005 (Codice del consumo) e del D. Leg.vo 145/2007 (Pubblicità ingannevole). TABELLA 4. - Assicurazione per danni (art. 5, D.P.R. 137/2012) Obbligo Comunicazione degli estremi Violazioni Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. L obbligo di assicurazione sopra descritto acquista efficacia dal 15/08/2013 (12 mesi dopo l entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 in commento). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare. TABELLA 5. - Tirocinio (art. 6, D.P.R. 137/2012) Discrezionalità dei singoli ordinamenti professionali Durata Finalità Registro dei praticanti Il tirocinio professionale è obbligatorio solamente ove previsto dai singoli ordinamenti professionali. Il tirocinio, ove previsto, ha una durata massima di 18 mesi. Non è stata stabilita alcuna durata minima. Il tirocinio consiste nell addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l ipotesi di svolgimento del tirocinio durante il corso di laurea (vedi più avanti), aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l accesso alla professione regolamentata. segue 11

12 La riforma degli ordinamenti professionali Modalità particolari per lo svolgimento del tirocinio Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all esercizio della professione. In presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell ordine o collegio, il Ministro dell istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, il tirocinio può essere svolto, per i primi 6 mesi, in concomitanza con l ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. All esito del corso di laurea, ed in presenza di una specifica convenzione analoga a quella di cui al punto precedente, il tirocinio può essere svolto presso pubbliche amministrazioni. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell ordine o collegio. Il tirocinio può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del Ministro vigilante. Modalità e condizioni per l istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi e frequenza degli stessi saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali. Deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all albo. Obblighi del professionista affidatario Rapporto di lavoro Rimborso spese Doveri del praticante Interruzione Certificato Decorrenza delle nuove norme È tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. Non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l attività professionale del richiedente e l organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell ordine o del collegio, previo parere vincolante del Ministro vigilante. Il tirocinio professionale non determina l instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Resta fermo l obbligo, introdotto dall art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, di corrispondere al tirocinante, dopo i primi 6 mesi di tirocinio, un rimborso spese concordato forfettariamente. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. L interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l inefficacia, ai fini dell accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi, fermo l effettivo completamento dell intero periodo previsto. Il consiglio dell ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell esame di Stato, ove previsto. In tal caso il consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti. Le disposizioni qui illustrate si applicano a tutti i tirocini iniziati dal 16/08/2012. Va peraltro segnalata una interpretazione estensiva, secondo la quale le nuove norme, in particolare quella sulla durata massima del tirocinio di 18 mesi, si possano applicare anche ai tirocini iniziati prima della data di entrata del D.L. 1/2012, contenente le disposizioni di principio sui tirocini. TABELLA 6. - Formazione continua (art.7, D.P.R. 137/2012) Obbligo Corsi di formazione Convenzioni con le università Crediti formativi interdisciplinari Ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell obbligo costituisce illecito disciplinare. I corsi possono essere organizzati da ordini o collegi (anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti) o anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del Ministro vigilante. Modalità e condizioni per l istituzione dei corsi di formazione, nonché contenuti formativi, frequenza e valore del credito normativo professionale saranno individuati da successivi regolamenti dei consigli nazionali, da emanarsi entro il 15/08/2013. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 12

13 Capitolo 1 TABELLA 7. - Procedimenti disciplinari (art.8, D.P.R. 137/2012) Consigli di disciplina territoriali Consigli di disciplina nazionali Decorrenza della nuova disciplina Commissariamento Presso i consigli dell ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all albo. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti, e comunque non superiore a 3. I consigli di disciplina territoriali sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d iscrizione all albo o, quando vi siano componenti non iscritti all albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Ferma l incompatibilità tra la carica di consigliere dell ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell ordine o collegio. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell ordine o collegio territoriale. Presso i consigli nazionali dell ordine o collegio sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali, anche secondo le norme antecedenti all entrata in vigore del decreto in commento. I consiglieri dei consigli nazionali dell ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, i consigli nazionali dell ordine o collegio adottano regolamenti attuativi. Fino all insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali sopra descritti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. 13

14 La formazione professionale dell Architetto Regolamento Consiglio Nazionale Architetti 26 giugno 2013 Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori - Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n Art Definizione, ambito di applicazione e obiettivi 1. L aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell architettura e dell ambiente. 2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all Albo dell Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 3. L iscritto all albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell assolvimento dell obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 4. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi: a) proteggere l interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza; b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica; c) accrescere lo studio e l approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità; d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l adozione di politiche tese al contenimento dei costi. Art Gestione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo 1. Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali cooperano, in accordo con le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 2. Il CNAPPC in attuazione dei compiti definiti all art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: a) predispone linee guida finalizzate all assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) esercita, con il supporto di un apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull attività degli Ordini territoriali; c) definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei per organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle attività curricolari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di crediti formativi professionali e, più in generale, un efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale; d) fissa i criteri nella valutazione delle attività di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagli Ordini territoriali; e) assiste gli Ordini territoriali nell individuazione e promozione dei programmi formativi e vigila sull adempimento delle incombenze ad essi affidate; f) promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; g) valida gli eventi da svolgersi all estero, sia preventivamente che successivamente, su richiesta del partecipante all evento formativo, previa verifica da parte dell Ordine territoriale competente, nel rispetto della normativa comunitaria e del reciproco riconoscimento. 3. L Ordine territoriale, in osservanza delle linee guida dettate dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento: a) individua, organizza e promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, anche con il supporto di soggetti all uopo delegati; b) istruisce le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la procedura di cui all art. 7 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; c) diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo; 14

15 Capitolo 2 d) vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti; a questo scopo può chiedere, anche a campione, chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria sia agli organizzatori che agli iscritti; e) utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati informativi degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 4. Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di supporto operativo e di coordinamento esclusivamente gli aspetti organizzativi dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 5. Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del CNAPPC, sentiti gli Ordini territoriali. 6. La procedura di validazione è riservata al programma dell evento formativo e non al soggetto proponente. 7. Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l organizzazione della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. 8. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali. Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività. 9. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l Ordine territoriale di appartenenza della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l entità e l effettivo svolgimento. Art Esoneri 1. Il Consiglio dell Ordine territoriale, su domanda dell interessato, può valutare la possibilità di esonerare l iscritto dallo svolgimento dell attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata. Art Illecito disciplinare 1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell obbligo di cui all art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n Art Ambito di applicazione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo 1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati: a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on line; b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti; c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali. Art Durata, unità di misura e contenuto dell obbligo 1. Il periodo dell attività e di valutazione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di prima iscrizione all ordine. 2. L unità di misura base dell attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un ora di formazione. 3. L iscritto ha l obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. 4. Il CNAPPC si riserva la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente Regolamento. 15

16 La formazione professionale dell Architetto Art Uniformità del riconoscimento dei Crediti Formativi 1. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate come previsto dall art. 7 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n Art Procedure di accreditamento 1. L accreditamento verrà concesso, valutando la tipologia, la qualità dell evento, gli argomenti trattati ed i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal fine le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, che intendono ottenere l autorizzazione di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Nazionale una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento anche in relazione alla sua rispondenza con le finalità del presente Regolamento A tal fine il Consiglio Nazionale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta; dopodiché il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera relativa alla domanda di autorizzazione, al fine di acquisire parere vincolante del Ministro. 2. La domanda di autorizzazione proposta da associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti, diversi dagli Ordini provinciali, deve contenere almeno i seguenti elementi: a) argomento trattato; b) durata effettiva dell evento; c) numero di posti disponibili; d) modalità di svolgimento e di rilevazione delle presenze; ed i seguenti requisiti: a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell evento proposto; b) comprovata esperienza dei formatori. 3. Ciascun Consiglio dell Ordine dà immediata notizia al CNAPPC di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati. Il Consiglio dell Ordine ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli. Art Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio Il primo periodo di valutazione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Nel primo periodo di valutazione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. 4. A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali effettuare, in conformità al presente Regolamento e nelle more della sua effettiva entrata in vigore, attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti crediti formativi professionali che verranno computati tra i crediti di cui al comma precedente. 5. Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati. 6. Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento relativamente alla classificazione delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero. 16

17 LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014) Capitolo 2 Premesse Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. 1. Attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell art. 5 del Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con: a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on line; b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti; c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali. 2. Definizioni Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce: a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo per «corso» si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale; b) corso mediante piattaforma e-learning l e learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle» per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on line; c) evento formativo momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale; d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello; e) dottorato di Ricerca percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato; g) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all art. 7 del D.P.R. 137/2012; h) evento formativo autorizzato qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida; 17

18 La formazione professionale dell Architetto i) credito formativo professionale (cfp) unità di misura attestante l aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida; l) soggetto proponente soggetto che propone l evento formativo; m) altre attività attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti; quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari, validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida. n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all attività gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto Aree oggetto dell attività formativa Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all attività professionale dell architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento a: 1. architettura, paesaggio, design, tecnologia; 2. gestione della professione; 3. norme professionali e deontologiche; 4. sostenibilità; 5. storia, restauro e conservazione; 6. strumenti, conoscenza e comunicazione; 7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio. 4. Credito formativo professionale Ai sensi del comma 2 dell art. 6 del Regolamento, l unità di misura base dell attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti. Per coloro i quali si iscrivono all Ordine nel secondo o terzo anno l'onere dell'acquisizione dei cfp va ridotto proporzionalmente. L iscritto ha l obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio ), con un minimo di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio ), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. Per i neoiscritti l obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di prima iscrizione all Ordine, con facoltà dell interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all albo e l inizio dell obbligo formativo. 5. Criteri per l attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività di seguito indicate. 5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a, b) Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio ), di n 20 crediti (n 15 crediti nel triennio ), per la partecipazione ad ogni singolo corso. Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12 maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio ), è incrementato del 50%. 18

19 Capitolo 2 Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: (15x1,5) = 22,5 (per arrotondamento n 22 cfp). Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all 80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Fanno eccezione i corsi in cui l 80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio ), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n 15 nel triennio ). È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso. 5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e) La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili: a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia); b) la durata dell evento; c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3; d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti; e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico professionali; f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo. In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano: n. 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio) sia garantita per ogni mezza giornata che: 1) il numero dei relatori non sia inferiore a due; 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute; n. 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che: 4) il numero dei relatori non sia inferiore a due; 5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute; n. 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati; n. 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati. Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all argomento trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini Considerato che l ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l acquisizione, di n 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n 15 cfp nel triennio ), come pure l ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti junior. 5.3 bis Corsi abilitanti Corsi di 120 ore: n 20 cfp (n 15 cfp nel triennio ) Corsi di 40 ore: n 10 cfp (n 1 cfp per ogni modulo di 4 ore) 19

20 La formazione professionale dell Architetto 5.4 partecipazione attiva di iscritti all Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7; partecipazione attiva degli iscritti all Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp; attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7; attività di volontariato di protezione civile: n 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell Ordine territoriale Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attributi i seguenti crediti: visite documentate a mostre di architettura: n 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali; monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali); viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali: n 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. 5.6 Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all autorizzazione dell Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida. 5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio ) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle), esplicativo del percorso formativo seguito nell anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l iscritto autocertifica l attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione. 6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi 6.1 Documentazione necessaria per la attribuzione dei crediti Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente: Titolo Soggetto proponente Referente/Tutor/Direttore Scientifico Programma biettivi formativi Materiale didattico Numero di ore e Articolazione temporale Crediti attribuibili e richiesti Periodo indicativo di svolgimento del corso N docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima 20

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