Documento elaborato dalla Commissione Formazione della Federazione APPC Toscani

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1 Documento elaborato dalla Commissione Formazione della Federazione APPC Toscani Care colleghe, cari colleghi, nel ricordarvi che il triennio formativo ha avuto inizio in maniera ufficiale il primo gennaio 2014, con la presente intendiamo fornirvi un promemoria sintetico sugli adempimenti da seguire in materia di attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, fermo restando che abbiamo in programma specifiche attività seminariali sull argomento delle quali sarete tempestivamente informati. Si specifica che questo documento vuol essere un semplice promemoria per tutti gli iscritti, per facilitare i primi tempi di svolgimento dell attività e chiarire per quanto possibile alcuni aspetti importanti, ma non è sicuramente un documento esaustivo per la tematica dato che sono tuttora in corso richieste di chiarimenti su diversi aspetti avanzate da singoli Ordini e dalla Federazione degli OAPPC Toscani al CNAPPC. Si raccomanda pertanto di consultare attentamente la documentazione messa a disposizione (decreto, regolamento, linee guida e loro modifiche, pareri e interpretazioni del CNAPPC) e, per ogni dubbio o chiarimento consultare tempestivamente i delegati alla Formazione dei propri Ordini, oltre che prestare attenzione a tutte le informative che giungeranno sull argomento, tenendo in considerazione che quello che va ad iniziare è un triennio sperimentale e quindi la regolamentazione potrebbe subire variazioni od aggiustamenti anche a seguito degli esiti dei chiarimenti richiesti. Si informa inoltre del fatto che la Federazione degli OAPPC Toscani ed i singoli Ordini hanno già predisposto, i Piani dell Offerta Formativa (POF) che sono stati inviati al CNAPPC per l approvazione. Completato l iter burocratico, detti piani e le attività programmate sono portate a conoscenza degli iscritti affinchè gli stessi possano valutare l offerta formativa complessivamente messa a disposizione dal sistema ordinistico ed eventualmente scegliere in modo efficace se aderire o meno alle eventuali proposte di soggetti terzi.

2 Ciò premesso, l aggiornamento obbligatorio è regolato dal DPR 137/2012, dal Regolamento del CNAPPC del 26/06/2013 e dalle Linee Guida e di coordinamento attuative di detto Regolamento, del 30/07/2013 e revisione del 22 Gennaio Ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, anche sotto i profili etico e deontologico. Quanti crediti formativi professionali (CFP) dobbiamo ottenere? Il CFP (credito formativo professionale) è l unità di misura attestante l aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle Linee Guida e, salvo diversi limiti evidenziati nelle Linee Guida, corrisponde ad 1 ora (1CFP = 1 ora). Il primo triennio formativo 1 gennaio dicembre 2016 è considerato come periodo di sperimentazione, pertanto gli iscritti dovranno acquisire, nelle diverse aree dell attività formativa (punto 3 delle Linee Guida), i seguenti crediti con le modalità descritte: - n 60 CFP limite minimo e massimo da conseguire complessivamente nel triennio (salvo quanto segue); - fino ad un massimo di n 10 CFP maturati eventualmente in eccesso rispetto al limite triennale, possono essere conteggiati nel triennio successivo (ad es. si possono fare 70 CFP in un triennio e 50 CFP in quello successivo accreditando i 10 CFP in eccesso); - n 10 CFP limite minimo da acquisire per ciascun anno; - n 4 CFP all anno dei CFP obbligatori suddetti, devono riguardare attività formativa sui temi della Deontologia Professionale e dei Compensi professionali organizzati da parte degli Ordini Professionali; - non è possibile esaurire l obbligo formativo conseguendo tutti i 60 CFP in un unico anno, ad esempio 60 CFP nel 2014, dato che comunque ogni anno si devono fare almeno 10 CFP. I CFP in eccesso, con l eccezione della dote di 10 CFP, non utilizzabili ai fini dell obbligo formativo, fanno parte tuttavia del Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line da parte di tutti i potenziali interessati (committenti pubblici e privati);

3 - i crediti eventualmente maturati dal 1 Luglio 2013 al 31 dicembre 2013 saranno conteggiati nel triennio attuale. Nei successivi trienni, a partire dal 1 gennaio 2017, il numero minimo/massimo di CFP viene esteso a 90, con un minimo annuale di 20 CFP, mentre rimane invariato il numero di 4 CFP annuali derivanti da attività formative sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali, e la portabilità nel triennio successivo di ulteriori 10 CFP.

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5 Come si ottengono i CFP? I crediti formativi professionali si ottengono frequentando eventi formativi autorizzati. Sono tali: A) le attività organizzate dagli Ordini degli Architetti PPC provinciali, dalle Federazioni degli Ordini APPC, dai soggetti suddetti anche in collaborazione o convenzione con altri soggetti terzi. B) le attività organizzate in modo indipendente da altri soggetti terzi; da libere associazioni di iscritti ivi comprese le Fondazioni.

6 Nel caso A) l accreditamento dell evento viene rilasciato dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, mentre nel caso B) sempre dal CNAPPC ma dietro parere del Ministero competente. La concessione del solo patrocinio da parte degli Ordini o delle Federazioni ad eventi e attività di aggiornamento professionale organizzati da B) non è considerato sufficiente, salvo casi eccezionali, a far rientrare l evento nella casistica A). L autorizzazione dell attività deve avvenire sempre preventivamente, mediante la compilazione da parte degli Ordini di apposite Schede istruttorie da inviare al CNAPP almeno 1 mese prima dell evento, mentre i soggetti Terzi, oltre a rispettare la scadenza temporale, devono fornire ulteriore documentazione come da documenti allegati; solo in alcuni casi particolari sarà possibile il riconoscimento di attività a posteriori (visite a mostre di architettura, monografie, articoli e saggi scientifici, pubblicazioni di progetti su riviste a carattere nazionale/internazionale e su pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali, viaggi di studio organizzati da Ordini, associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini). In linea di massima l iscritto che vuole partecipare a qualsivoglia attività non organizzata da A), e vuole farsi riconoscere i CFP potenzialmente attribuibili, deve preventivamente farsi parte attiva nei confronti del soggetto organizzatore assicurandosi che lo stesso avvii tempestivamente la procedura di autorizzazione, peraltro piuttosto lunga considerato il coinvolgimento del Ministero, tanto che l istanza di autorizzazione per i Piani dell Offerta Formativa presentati da soggetti terzi (Agenzie formative, Fondazioni, ecc.) deve di norma essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo. IMPORTANTE: in questi ultimi tempi stiamo assistendo alla pubblicizzazione di eventi formativi organizzati da soggetti terzi, anche nel nostro territorio, che scrivono nelle locandine "evento accreditato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, in attesa di parere del Ministero" oppure "in attesa di accreditamento presso il Consiglio nazionale Architetti". Questo sta a significare evidentemente che la procedura di accreditamento non ha ancora compiuto il suo corso e non vi è la certezza che l'evento venga alla fine accreditato e che possano essere quindi concessi i crediti formativi. Anche con

7 l imminente avvento dell accreditamento online, i soggetti terzi dovranno sempre avere l autorizzazione ministeriale, con tempi di approvazione lunghissimi. Ricordiamo che nel caso di eventi organizzati da soggetti terzi, tutte le procedure fino al rilascio dei crediti sono a totale carico del soggetto organizzatore e che l'ordine in nessun caso può entrare in questo meccanismo. E' già successo in passato che alcuni iscritti si sono rivolti all'ordine per ottenere il rilascio di crediti per corsi organizzati da altri. Non è possibile per l'ordine porre rimedio a questa situazione a posteriori. Si ribadisce che il rilascio degli attestati di partecipazione con CFP deve avvenire da parte dell Ente organizzatore. Si invita quindi a: - verificare bene i requisiti del corso/evento a cui si intende partecipare e se sia o meno realmente accreditato dal CNAPPC; - verificare che l'attestato che verrà rilasciato riporti esattamente il numero dei crediti rilasciati e il numero di protocollo del CNAPPC che accredita l'evento. Posso ottenere CFP partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini e collegi professionali? La risposta è si per le attività organizzate e autorizzate dagli OAPPC di qualunque parte d Italia. Viceversa le attività di altri Ordini e Collegi professionali, sono da equiparare a quelle organizzate da soggetti terzi, avendo regolamenti diversi. Quali sono gli eventi formativi accreditabili? Gli eventi sono elencati al punto 5 delle Linee Guida e possono essere suddivisi in tre tipologie di attività ai fini della computazione per l assolvimento dell obbligo formativo: - attività di 1 Livello senza limitazioni (punti da 5.1 a 5.3 bis delle Linee Guida); - attività di 2 livello con limitazioni (punti da 5.4 a 5.5); - attività obbligatorie sui temi della Deontologia Professionale e dei Compensi professionali organizzati da parte degli Ordini Professionali (4 CFP/anno). In particolare le attività sono le seguenti:

8 Punto Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale, anche mediante piattaforma e-learning. Sono eventi formativi della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento a distanza, articolati in uno o più moduli con eventuale verifica finale. Per tutti i corsi di formazione autorizzati viene attribuito n 1 CFP per ogni ora di corso, con il limite massimo di 15 CFP per corsi con numero di ore 15 (nel triennio ) e di 20 CFP per corsi con numero di ore 20 (nei trienni successivi). Fatte salve le regole stabilite per il riconoscimento della validità del corso, esclusivamente ai fini del riconoscimento dei crediti, la frequenza al corso non dovrà essere inferiore all 80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Se ad esempio nel triennio ad un corso di 30 ore sono attribuiti 15 CFP, ma si frequenta solo 24 ore, il numero di crediti che sono riconosciuti divengono non più 15 ma bensì 12 CFP. E possibile recuperare le ore mancanti iscrivendosi successivamente ad analogo corso. Punto 5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia. Sono incontri di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato. Questi eventi possono ottenere un riconoscimento da 2 a 6 CFP a seconda della durata, del numero di relatori, della divulgazione o meno di materiale informativo e della previsione o meno di dibattito. Punto 5.3 Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento laurea specialistica conseguita da iscritti Junior e seconda laurea in materie affini. Il conseguimento dei master di cui sopra e il titolo di dottore di ricerca comporta l acquisizione di 20 CFP per ogni anno di corso (15 CFP/anno nel primo triennio). Punto 5.3 bis - Corsi abilitanti (sicurezza, VV.F, ecc.) - per corsi di 120 ore 20 CFP (15 CFP nel primo triennio) e - per corsi di 40 ore 10 CFP (1 CFP per ogni modulo di 4 ore se i corsi integrativi non sono svolti in un'unica soluzione ma divisi in moduli).

9 Il riconoscimento dei crediti per i corsi in oggetto, avviene a partire da quelli avviati dal 1 luglio 2013 (coincidente con l'inizio della fase sperimentale- art. 9 del Regolamento). ATTENZIONE: i corsi abilitanti possono anche non essere accreditati per l ottenimento dei CFP: l abilitazione non ha una diretta relazione con l attribuzione dei CFP. Punto 5.4 Partecipazione attiva e documentata alle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del CNAPPC e degli Ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento degli eventi formativi. Questo tipo di attività comporta il riconoscimento di 1 CFP per ogni singola seduta, con un massimo di 5 CFP annuali. In questa categoria rientra anche l attività di volontariato nella Protezione Civile: 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 10 CFP annuali. Per quanto riguarda le docenze, si specifica quanto segue: - la docenza non retribuita ad un vento formativo promosso dall Ordine, da diritto ad 1 CFP; la reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori CFP. - Un architetto relatore di un seminario, ha diritto agli stessi CFP degli altri partecipanti, fatto salvo che la sua presenza sia limitata al suo solo intervento, nel qual caso avrà diritto ad 1 CFP. Punto Visite documentate a mostre di architettura. Comportano il rilascio di 1 CFP per ogni singola mostra con un limite massimo di 5 CFP annuali. - Monografie, articoli e saggi scientifici, pubblicazioni di progetti su riviste a carattere nazionale/internazionale e su pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali. Comportano il rilascio di 1 CFP per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con un limite massimo di 5 CFP annuali. Viaggi di studio organizzati/promossi da Ordini territoriali, associazioni di iscritti, Fondazioni di Ordini. Comportano il rilascio di 1 CFP per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 CFP annuali.

10 Posso soddisfare l obbligo formativo frequentando solo una tipologia di attività? E questo un aspetto molto importante. Infatti ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabilito dagli artt. 6 e 9 del Regolamento (60 con un minimo di 15 all anno per il triennio e 90 con un minimo di 20 all anno per i trienni successivi) NON possono essere computati complessivamente più di 24 crediti per il triennio (36 per i successivi trienni) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4 e 5.5 sopraindicati. Ovvero, l aggiornamento professionale obbligatorio non può essere assolto solamente con partecipazione a commissioni, mostre, viaggi ecc.

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12 Quali sono gli adempimenti per i neo iscritti? Il triennio formativo costituisce riferimento temporale per tutti gli iscritti. Per coloro che si iscrivono all Ordine nel secondo o terzo anno, l onere dell acquisizione dei CFP va ridotto proporzionalmente. Per i neoiscritti l obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di prima iscrizione all Ordine, con facoltà dell interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all albo e l inizio dell obbligo formativo. Chi rilascia gli attestati per i crediti formativi (CFP)? Gli attestati dei crediti formativi vengono rilasciati dal soggetto organizzatore, che pertanto può non coincidere con l Ordine territoriale di appartenenza; l attestato è pertanto il documento ufficiale che certifica la partecipazione all attività. Nell attestato deve essere riportato correttamente il numero dei crediti formativi autorizzati e gli estremi dell atto autorizzativo da parte del CNAPPC. Quali sono gli adempimenti da parte degli iscritti? Gli iscritti hanno la responsabilità di tenersi correttamente in regola con le norme dell aggiornamento obbligatorio. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall Ordine territoriale indicando gli eventi formativi seguiti e le attività svolte. Al termine di ogni triennio l iscritto autocertifica l attività di formazione effettivamente svolta. E l iscritto stesso, pertanto, che deve tenere il conto dei crediti formativi che ha ottenuto e preoccuparsi, di iscriversi agli eventi autorizzati che gli garantiranno il raggiungimento degli obbiettivi formativi previsti. L Ordine territoriale non tiene il conto dei crediti ottenuti dai propri iscritti. Gli iscritti devono conservare gli attestati ricevuti per la frequentazione delle attività formative per almeno cinque anni dalla data di svolgimento dell attività (punto 5.8 linee guida), poiché entro tale periodo i Consigli degli Ordini possono svolgere controlli di conformità sull attività svolta.

13 Quali sono le conseguenze per chi non è in regola con l aggiornamento obbligatorio? Ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 nr Il Consiglio dell Ordine può eseguire controlli di conformità a campione entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività formative. A tale scopo può istituire un apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. L Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina è tenuto all avvio dell azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per

14 l iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale (il primo termine è il 30 Giugno 2017). E possibile farsi riconoscere l attività di aggiornamento professionale svolta all estero? Certamente si. E tuttavia competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l avvenuta partecipazione all attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell attività formativa svolta, curricula dei docenti, costi di partecipazione, ecc).

15 L Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C. entro il termine di giorni 15 dal ricevimento. Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all Ordine territoriale entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza, il numero dei crediti formativi attribuiti. Chi può essere esonerato dallo svolgimento dell attività formativa? Innanzitutto, sono esonerati automaticamente dall obbligo della formazione gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all albo, al compimento dei 70 anni di età Il Consiglio, su domanda dell interessato, può esonerare anche parzialmente l iscritto nei seguenti casi: - maternità, per un anno formativo; - malattia grave, infortunio, assenza dall Italia che determino interruzione dell attività professionale per almeno sei mesi; - altri casi di documentato impedimento. Possono poi chiedere l esonero gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni. A tal fine dovranno autocertificare all Ordine di non essere in possesso di partita IVA, non essere iscritti ad Inarcassa né soggetti al relativo obbligo, di non esercitare l attività professionale neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma. Chi ha ottenuto l esonero esce dal sistema di evidenziazione pubblica dell attività di aggiornamento professionale e quindi la partecipazione ad attività organizzate dagli Ordini che rilasciano CFP, è svolta esclusivamente a titolo personale ed in subordine alla disponibilità di posti riservati ai colleghi non esonerati, ovvero non saranno rilasciati attestati di partecipazione da parte dell Ordine in relazione all obbligo formativo.

16 Per i dipendenti pubblici ci sono regole particolari? Per tali soggetti valgono le regole finora descritte, con la possibilità di poter sottoporre preventivamente all autorizzazione dell Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee guida. Per analogia si ritiene di poter estendere tale possibilità anche ai dipendenti privati, salvo diversa determinazione da parte del CNAPPC. Si specifica che l obbligo della formazione riguarda anche il pubblico dipendente che non firma progetti, ma che comunque svolge attività riconducibili alle specifiche della libera professione.

17 Raccomandazioni finali Si raccomanda agli iscritti di verificare attentamente le caratteristiche degli eventi formativi ai quali intendono partecipare, soprattutto se essi siano o no accreditati per l obbligo formativo degli architetti italiani e verificare che, nell attestato rilasciato a fine corso, siano correttamente indicati i crediti (CFP) ottenuti e gli estremi dell autorizzazione rilasciata dal CNAPPC. Il Coordinatore della Federazione APPC Toscani Arch. Elvio Cecchini

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