FEDERAZIONE ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI TOSCANI Arezzo Grosseto Livorno Lucca Pistoia Prato Siena

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1 FEDERAZIONE ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI TOSCANI Arezzo Grosseto Livorno Lucca Pistoia Prato Siena ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO DOCUMENTO DI CHIARIMENTI APPLICATIVI E RICHIESTE DI MODIFICA ELABORATO DALLA COMMISSIONE FORMAZIONE DELLA FEDERAZIONE ARCHITETI TOSCANI Prato 24/10/2013 Premessa L emanazione del Regolamento e delle relative Linee Guida attuative, con l attivazione in via sperimentale dal 1 Luglio 2013 delle procedure per l attribuzione di crediti formativi alle attività contemplate, ha reso evidente che alcuni elementi procedurali necessitano di approfondimento come del resto era atteso, nonché di condivisione a livello di Federazione per l applicazione. A tal fine si riportano di seguito i risultati della riunione avvenuta in ambito di Commissione Formazione della Federazione il presso l Ordine APPC di Prato, sulle varie problematiche sollevate dai vari Ordini riguardo ad alcuni punti delle Linee Guida, fornendo chiarimenti e in taluni casi proposte di modifica alle Linee Guida stesse riportate in note evidenziate in colore blu. Si conviene pertanto, anche la fine di non creare confusione, di mantenere nettamente separati i chiarimenti dalle proposte di modifica che saranno inviate al CNAPPC con apposito documento di federazione elaborato a parte. Ciò premesso, in riferimento ai vari punti delle citate Linee Guida di seguito si elencano gli argomenti discussi, chiariti e le richieste di modifica. Premessa e punto 3: competenza professionale Il fine dell aggiornamento è di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse del committente e della collettività. L aggiornamento riguarda in primo luogo, se non in via esclusiva, chi esercita la professione, ed è quindi implicito che l aggiornamento avvenga nelle aree oggetto dell attività professionale nel rispetto delle rispettive competenze (v. punto 3 delle linee Guida). Lo scopo del richiamo alle competenze come deve essere interpretato? Se ogni iscritto ha l obbligo di aggiornarsi liberamente, tale libertà è confinata nel settore della propria attività, ovvero è sua specifica responsabilità far si che l aggiornamento debba essere congruente alla propria competenza. Occorre pertanto, in via prioritaria, ricercare i settori scientifico disciplinari e le materie di insegnamento propri del percorso curriculare di ciascun iscritto, architetto (junior e senior), pianificatore (junior e senior), paesaggista e conservatore. Fermo restando che in merito ogni Ordine mantiene la libertà di avvertire o meno l'iscritto di tale situazione, il problema si pone al momento per i soggetti iscritti nelle sezioni Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori desiderano frequentare attività palesemente in discrasia con le proprie competenze professionali. in questa fase sperimentale. si consiglia di non fare discriminazioni tra gli iscritti per quanto attiene la frequenza alle varie tipologie di Corsi, ma di limitarsi a segnalare al collega la situazione di potenziale difformità in relazione all attribuzione di CFP. Tale situazione verrà segnalata al CNAPPC per ottenere i dovuti chiarimenti. Viceversa per quanto attiene a tutte le altre tipologie di eventi formativi diversi dai Corsi, specie se di ambito culturale (incontri di architettura, seminari, mostre, convegni in genere) le problematiche suddette non si pongono e le iniziative rimangono aperte a tutti. Punto 1.1. lettera b): corsi abilitanti 1 Tra i corsi indicati al punto 1.1. lettera b) sono inseriti anche i corsi abilitanti; tuttavia il Ministero competente aveva espresso riserve dato che un corso che abilita ad una attività non dovrebbe considerarsi di aggiornamento ad un attività che, quindi, è già di competenza professionale. Sulla questione è stata fatta una interpellanza al Ministero e siamo in attesa di risposta. Quantomeno sembra che ci siano margini per i Corsi di aggiornamento delle abilitazioni (v. 40 ore della Sicurezza e dell Antincendio). Pertanto si attende di conoscere l esito dell interpello per questi corsi, 1 Occorre sollecitare al CNAPPC un chiarimento definitivo in merito alla attribuzione di CFP ai Corsi abilitanti richiamati sia nel Regolamento che nelle Linee Guida. In particolare, a titolo esemplificativo, si può al limite convenire che i corsi abilitanti, quali le 120 ore in materia di sicurezza sui cantieri, non siano da considerare tra gli aggiornamenti professionali, in quanto abilitano e non aggiornano una competenza che dovrebbe già essere acquisita, ma, viceversa, debbono attribuire CFP i corsi di 40 ore di aggiornamento delle competenze suddette.

2 nell eventualità che si possano attribuire i crediti con il criterio di cui al punto 5.1. Di sicuro occorre evitare di fare confusione citando i corsi di formazione della figura del Certificatore Energetico: gli architetti sono già abilitati per competenza e poiché per loro non sono corsi abilitanti, la frequenza a detti corsi consente evidentemente l attribuzione di crediti. Non sono invece abilitate le figure laureatesi in specifici settori per le quali si rimanda alla consultazione del DPR n 75. Punto 2 lettera c): evento formativo Può essere considerato evento formativo una qualsiasi attività, riconducibile nell ambito dell aggiornamento professionale, meritevole di attribuzione di CFP ( evento formativo autorizzato ). Rientra in tale ambito anche, a titolo esemplificativo, un incontro realizzato in collaborazione con aziende che operano nei vari settori di interesse professionale, purchè sia assicurata massima trasparenza ed il necessario approfondimento degli argomenti anche con la partecipazione di soggetti terzi invitati dall Ordine esperti del settore oggetto dell incontro. Punto 2 lettera d): master universitario di I e II livello, corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento 2 Per allineare i termini con quelli ufficiali universitari occorre correggere la dicitura corsi convenzionati con corsi di perfezionamento. Punto 4: Credito formativo professionale Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per gli iscritti. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso nel triennio successivo fino ad un massimo di 10 CFP. Il regolamento all art.6 c.3 precisa che si devono fare almeno 20 CFP all anno, mentre non è indicato un limite massimo annuale ma solo su base triennale (90 CFP a regime e 60 nel triennio ). La ratio della disposizione è quella di evitare che l iscritto si riduca all ultimo anno a fare tutti i crediti con il rischio evidente di trovarsi nell impossibilità pratica di assolvere all obbligo. Occorre pertanto evidenziare la possibilità che su base annua si possano fare più crediti del minimo previsto, consentendo così una notevole libertà all iscritto, senza perdere crediti e senza depotenziare l interesse verso altre iniziative interessanti nello stesso anno. Punto 5.1: validità dei corsi e degli eventi formativi in genere e modalità di controllo per l attribuzione di crediti 3 Si premette che in questa fase sperimentale, dal 24/10/13 fino alla fine dell anno, ai sensi del punto 10 delle Linee Guida, saranno prese in esame le richieste di attribuzione di CFP solo per gli eventi organizzati da Ordini APPC, Fondazioni e Associazioni di iscritti (es. Federazione). Tutti gli altri soggetti terzi potranno chiedere accreditamento per i propri eventi per l'anno successivo (dal 10/01/2014), con le modalità previste dal CNAPPC; in particolare: 1) per i Corsi di aggiornamento professionale che dovessero svolgersi nei primi mesi dell anno, considerato che tali richieste passano dal Ministero e quindi con tempi incerti, si lascia la possibilità a ciascun Ordine di istruire le richieste anticipando l invio entro fine anno per l autorizzazione nazionale, sia in ragione dei rapporti che intercorrono con l ente richiedente (v. Siena con la Scuola Edile), sia dei contenuti del corso e vuoi per le risposte affermative già date precedentemente ad alcune richieste; 2) per i corsi in atto al 1 luglio 2013, si decide di richiedere la totalità dei crediti attribuibili, indipendentemente dalla percentuale di svolgimento alla data suddetta, lasciando al CNAPPC il compito di valutare una eventuale riduzione proporzionale dei crediti. 3) In merito alla possibilità di riconoscere parzialmente CFP a chi frequenta solo una parte di un Corso (uno o più moduli), si conviene di lasciare a ciascun Ordine la libertà di conservare all iscritto i crediti parzialmente acquisiti e da ritenere validi nel caso di reinscrizione al Corso, con l obbligo di frequenza dei moduli non già accreditati. Ciò premesso Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza no n dov rà essere inferio re all 80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Questo significa che se un iscritto su 8 ore ne frequenta l'80% devono essere rilasciati 6,4 crediti che devono essere arrotondati a 6 CFP. Se ne frequenta meno, non viene riconosciuto alcun credito. Tale regola appare di difficile gestione oltre che in contradizione con le regole di validità del Corso: a tal fine si chiederà al CNAPPC di eliminare tale restrizione. Su questo punto, che può creare confusione e di difficile gestione per partecipanti numerosi, si richiede una modifica delle Linee Guida. Infine, gli Ordini richiedono al CNAPPC l attribuzione di crediti alle proprie iniziative, e quindi con gli iscritti, in assenza di esplicita conferma, sarebbe sempre bene comunicare con evidenza che Per l iniziativa è stata avanzata la richiesta al CNAPPC di riconoscimento di n...cfp o analoga dicitura. Inoltre, per poter attribuire i crediti ai propri iscritti devono essere soddisfatte tutte le condizioni per il riconoscimento dell attività tra le quali, l esercizio dell attività di controllo. 2 Si chiederà al CNAPPC di eseguire una correzione delle Linee Guida per correggere la dicitura corsi convenzionati con corsi di perfezionamento. 3 in merito alla possibilità di riconoscere integralmente i CFP attribuibili ad un corso a partire dal riconoscimento di validità di frequenza per lo stesso, si farà richiesta di modifica al CNAPPC per togliere il limite dell 80% riconoscendo la totalità dei crediti attribuibili al corso.

3 Come si esercita tale controllo? Il Regolamento all art.5 Ambito di applicazione dell aggiornamento e sviluppo professionale continuo per l assolvimento dell obbligo richiede la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi formativi meritevoli di crediti. Quindi, ad eccezione di eventi particolari dove si ritiene venga meno la necessità di un rigido controllo in uscita (vedi le Mostre, viaggi di studio, visite guidate a fiere, ecc.), l attività di controllo dovrebbe esercitarsi, in attesa di sistemi di rilevamento informatici, prendendo direttamente le firme dei partecipanti di entrata e di uscita. Lo stesso criterio vale anche per i corsi e le attività in genere promossi da altri Ordini o Collegi: in mancanza di controlli da parte dell ente organizzatore o dello stesso Ordine verrebbe meno il principio alla base del riconoscimento di crediti. Punto 5.2: testo scritto delle relazioni tenute Uno dei criteri da seguire per l'attribuzione dei crediti è che sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute ; il senso non è letterale, intendendo che devono essere messe a disposizione le relazioni tenute dai relatori, quindi le stesse possono essere documenti digitali o dispense stampate e distribuite, anche a posteriori. Punto 5.4: partecipazione attiva a commissioni e gruppi di lavoro 4 Partecipazione attiva di iscritti all Ordine, ad eccezione degli organi eletti (Consiglieri), alle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, docenti formatori se non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi consentono l'ottenimento di 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n 5 cfp annuali. La partecipazione dei Consiglieri alle commissioni istituite dagli Ordini o dal CNAPPC non prevedono riconoscimenti di CFP: in sostanza si è ritenuto che le cariche elettive e le relative rappresentanze in tutte le sedi istituzionali non debbano avere alcun vantaggio in termini di CFP, considerato che l aggiornamento professionale esula da dette cariche. Il lemma partecipazione, a nostro avviso, è da intendersi in veste di Consiglieri. Suscita, tuttavia, forte perplessità che ai Consiglieri degli Ordini ed ai membri dei Consigli di Disciplina non si debbano riconoscere almeno i 4 CFP inerenti l ordinamento professionale e la deontologia, ed una iniziativa in tal senso era già stata proposta nelle osservazioni avanzate dalla Federazione alle Linee Guida. Rimane comunque la possibilità di attivarsi per il riconoscimento di CFP per tutte le attività svolte dai Consiglieri che esulano dalla propria carica. In tutti questi casi, il Consigliere interessato dovrebbe avanzare richiesta preventiva al proprio Ordine con le modalità previste per il riconoscimento di crediti per questo tipo di attività (documentazione attestante il lavoro svolto, ecc.), al pari di tutti gli altri iscritti. Resta il limite di poter attribuire non più di 5 CFP su base annua e non più di 1CFP per attività. Per quanto riguarda l attribuzione di CFP si parla di partecipazione attiva alle commissioni ecc. In merito a come si attua e verifica la Partecipazione attiva degli iscritti: si decide di lasciare agli Ordini libertà di scelta del criterio, che può essere a titolo esemplificativo: - la tenuta di un registro apposito con l attribuzione di 1 CFP a seduta lasciando comunque al coordinatore della Commissione l'effettivo impegno dei partecipanti; - oppure rilasciare un certo numero di crediti in funzione dell'organizzazione di un evento o lo svolgimento di attività di tutor. A questo proposito si veda anche le regole stabilite dall Ordine di Lucca. Punto 5.5: visite documentate a fiere, mostre et similia 5 Quale deve essere il criterio per poter definire una visita ad una mostra documentata? Come devono essere effettuati i controlli? In merito occorre ancora ricordare il Regolamento che richiede la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata. In particolare in osservanza del punto 10 delle Linee Guida, per tutti gli eventi non organizzati dagli OAPPC si prenderanno in esame le richieste di attribuzione di CFP dal 1/1/2014. Si conviene poi che il modo per dimostrare la partecipazione effettiva ad eventi, quali mostre, manifestazioni fieristiche, ecc. non organizzati dagli Ordini, sia costituita dal fornire congiuntamente i seguenti documenti: - Autocertificazione; - titolo di accesso (ad es. biglietto, attestato di partecipazione, ogni altro titolo attestante la presenza all evento). Punto 5.6: situazione soggetti pubblici e loro dipendenti 4 Richiesta di modifica al CNAPPC affinché siano attribuiti CFP, da determinare, per i Consiglieri che svolgono attività non previste dal loro ruolo istituzionale, ovvero che esulano dalla propria carica, ad esempio la progettazione, il coordinamento ed il tutoraggio di specifici eventi formativi e l attività di docenza non retribuita. Si chiede inoltre che i Consiglieri ed i membri dei Consigli di disciplina, per il ruolo istituzionale svolto, siano esonerati dal dover obbligatoriamente conseguire 4 CFP inerenti deontologia e ordinamento professionale dovendosi dare per scontato la loro preparazione ed aggiornamento su temi di stretta competenza. 5 Si decide di avanzare una richiesta al CNAPPC affinché all inizio di ogni anno siano resi noti agli Ordini una lista degli eventi a livello nazionale o internazionale da considerare automaticamente accreditati con i relativi CFP: ad esempio tutti gli eventi che si verificano con calendari prestabiliti quali, a titolo esemplificativo, una serie di mostre quali il SAIE, la Biennale di Architettura, la Fiera di Milano, ecc..

4 I soggetti terzi che organizzano per conto delle Amministrazioni locali gli eventi formativi devono seguire lo stesso iter autorizzativo degli altri soggetti terzi in base alle modalità previste al punto 6.3 delle Linee Guida? La risposta è ovviamente affermativa, a condizione che si voglia richiedere il riconoscimento di crediti. In relazione all obbligo di aggiornamento formativo dei dipendenti pubblici, si ricorda che per poter essere esonerati totalmente dall obbligo devono fare richiesta al Consiglio dell Ordine ed autocertificare quanto previsto al punto 7 (non avere partita IVA, non essere iscritto ad Inarcassa e non esercitare neanche occasionalmente e in qualsiasi forma l attività professionale). Fermo restando che i dipendenti pubblici non hanno più l obbligo della iscrizione all Albo per firmare le pratiche d ufficio, compresi progetti e piani urbanistici, purchè non svolgano attività professionale, l incertezza è su cosa si intende per esercizio, anche occasionale, dell attività professionale. La materia è nota ed è soggetta a precise leggi dello Stato che regolano l attività extraimpiego da parte dei propri dipendenti. In particolare, salvo contratti a tempo parziale, i soggetti a tempo pieno non possono esercitare attività professionale per la quale sia richiesta l iscrizione all Albo. Una posizione già espressa in merito, è che l attività professionale sia quella che richiede l apposizione del timbro professionale ovvero tutte le attività per le quali è necessario, per svolgerle, essere iscritti all Ordine. I dipendenti pubblici, autorizzati preventivamente, possono svolgere esclusivamente le attività di consulenza, docenze, CTU, ecc. che sono oggetto di regolamento ai sensi della legge dello stato e pubblicate sul sito degli enti. Alcune necessitano di sola comunicazione ed altre di autorizzazione esplicita. L importo complessivo di dette attività non può superare un limite rapportato allo stipendio annuo. La partecipazioni retribuita a commissioni ecc., se svolte nell ambito della propria amministrazione, o in qualità di esperti per un determinato settore non dovrebbero configurare attività libero-professionale. Viceversa un incarico da una amministrazione terza, in quanto architetto iscritto all albo, a qualunque titolo, potrebbe confliggere con la possibilità di essere esonerati. Ciò premesso è evidente che alcuni dipendenti pubblici, a prescindere dall obbligo, sono tenuti ad un aggiornamento professionale per il ruolo che occupano nel settore edilizio e della pianificazione, certamente ad un livello non inferiore di quello dei liberi professionisti. Da parte degli Ordini deve tuttavia essere fatto uno sforzo per convincere i colleghi a non rinunciare completamente ad una attività di aggiornamento professionale, e agevolare gli stessi tenendo conto dei loro orari di lavoro obbligatori e fatta salva la possibilità di riconoscere l attività di aggiornamento professionale svolta dall Ente di appartenenza in conformità al punto 5.6 delle Linee Guida. Punto 5.9: Utilizzo della piattaforma MOODLE 6 La piattaforma informatica Moodle è utilizzata dal CNAPPC per la registrazione degli eventi formativi, delle attività curricolari degli iscritti (attribuzione di CFP), e per sostenere la formazione a distanza (FAD); ognuno può utilizzare la piattaforma che crede per la FAD, dato che è possibile attingere a tutte le iniziative presenti in rete. In merito alla compilazione on-line (piattaforma MOODLE) della documentazione attestante il percorso formativo svolto, sarebbe opportuno che tale documentazione fosse prodotta su base triennale anzichè annuale, per semplificare le procedure e rendere meno onerosa per l iscritto la gestione dell aggiornamento professionale. Infine, per altre considerazioni sulla formazione on-line rispetto a quella tradizionale, si ritiene che al momento è preferibile seguire gli sviluppi a livello nazionale e poi valutare la convenienza di introdurre agevolazioni o limitazioni per la formazione a distanza (FAD). Punto 6: documentazione necessaria per l attribuzione di crediti Tra la documentazione sono previsti il giudizio per docente e per il corso, quindi deve essere predisposto un questionario di gradimento, che deve essere obbligatoriamente dato a tutti gli iscritti. Il motivo è che mediante i questionari si possono selezionare nel tempo i corsi ed i docenti con maggiore gradimento. Sarebbe opportuno che tale questionario fosse condiviso a livello di Federazione. Punto 6.2.6: attestato di partecipazione Tra gli obblighi degli ordini ricorre quello di fornire in originale al frequentante l attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione normalmente è rilasciato in formato cartaceo. Con l entrata in vigore dei sistemi informati - ci di controllo, si potrebbe anche prevedere che l attestato sia automaticamente inviato all iscritto per PEC. Punto 6.3.3: Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da soggetti terzi: eventi di carattere locale Il riferimento ad eventi di carattere locale non va interpretato solamente nel senso della sede dove si svolge il singolo evento, altrimenti tutti gli eventi sono a carattere locale, bensì alla natura sia del soggetto che organizza l evento sia dell evento stesso, e conseguentemente se il soggetto opera esclusivamente in ambito locale (provincia o regione) o nazionale. Nello specifico di una agenzia formativa che opera a livello nazionale (es. CASACLIMA), la stessa ha tutto l interesse che le sue attività formative siano riconosciute direttamente dal CNAPPC, poiché divengono automaticamente valide 6 In merito si deve richiedere una modifica al CNAPPC delle Linee Guida

5 per tutto il territorio nazionale: l agenzia invierà a tutti gli Ordini di Italia la comunicazione che il corso xxxyyy ha ottenuto il riconoscimento di crediti formativi dal CNAPPC. In sintesi, se la manifestazione che si va ad organizzare deve avere rilevanza nazionale o internazionale, è evidente che non ha senso rivolgersi all Ordine territoriale, che inviterà pertanto il soggetto proponente a rivolgersi direttamente al CNAPPC. Nel caso in cui pervengano all'ordine continue richieste da parte di enti o società di formazione relativi ad eventi di carattere locale, per i quali quindi non è possibile relazionarsi direttamente con il Consiglio Nazionale, potrebbe essere loro proposto di accreditare l'intero piano formativo annuale, in modo da non oberare l'ordine con continue richieste. In particolare si ribadisce che dal e fino alla fine dell anno, non si prendono in esame richieste pervenute da parte di enti terzi fatto salvo quanto esposto al punto 5. 1 in merito ai Corsi. Punto 6.3.4: termine di 15 giorni per inviare al CNAPPC le istanze di soggetti terzi 7 Il termine di 15 giorni è riferito alla compilazione di una istruttoria per domande complete di Corsi di aggiornamento professionale con tutti i documenti previsti al punto 6.1 e 6.3 e recentemente evidenziati dal CNAPPC in ulteriore documento. La commissione apposita istituita presso ciascun Ordine, che si riunirà con frequenza stabilita in funzione delle proprie risorse (es. ogni 15 giorni), acquisirà al protocollo le domande in ordine di arrivo, ma i 15 giorni dovrebbero decorrere dal momento in cui è presa in esame l istanza, con tanto di verbale sintetico che accompagna l istanza al CNAPPC, e non dal ricevimento dell'istanza stessa. In breve, se la domanda è completa occorrono pochi minuti per decidere (si spunta la check list di cui al punto 6.1 e Allegato 1 del CNAPPC). Se incompleta si manderanno a richiedere i documenti ed i 15 giorni decorrono dalla nuova presa in esame. Il problema nasce dai tempi burocratici che intercorrono tra il lavoro della Commissione ed il passaggio in Consiglio, se ritenuto necessario, per l approvazione dell istanza. Si ricorda poi che l Ordine non entra nel merito del soggetto proponente ma solo dei contenuti dell evento formativo. Le richieste vanno poi formulate, per questi soggetti, entro il 30 settembre del 2014 per l anno Per il primo anno la scadenza non è prescrittiva, così come non lo è per gli Ordini il 31 di Ottobre. Per tutte le altre attività (seminari, giornate di studio, incontro con ditte del settore, ecc.) organizzate da soggetti terzi che richiedono il riconoscimento di crediti, è evidente che queste devono arrivare in tempo utile per la riunione della commissione. Si ricorda che l istanza va poi inoltrata al CNAPPC. Punto 6.3.6: spese di segreteria L Ordine di Lucca ha rivolto un quesito al CNAPPC in merito alle spese di segreteria da versare da parte di soggetti esterni. Le spese in questione riguardano il CNAPPC per le istanze da gestire con il Ministero, e quindi devono essere versate direttamente allo stesso. Tuttavia nulla osta affinchè siano richieste spese di segreteria anche da parte degli Ordini territoriali. La questione discriminante potrebbe essere se gli eventi proposti sono o meno gratuiti. Se sono gratuiti si può evidentemente soprassedere, viceversa, se sono onerosi e per la gestione del sistema di accreditamento si palesano degli oneri, evidentemente questi non dovrebbero gravare sugli iscritti. In alternativa, si può gestire il rapporto con tali soggetti, richiedendo dei benefit per i partecipanti agli eventi formativi. Punto Piano dell Offerta Formativa Si conferma che, a prescindere dagli eventi inseriti nel Piano dell Offerta Formativa (POF), è possibile aggiungere senza particolari limitazioni eventi non programmati. Si ribadisce inoltre la volontà comune di redigere un POF di federazione entro la fine dell anno. Punto 7 Esoneri Occorre chiarire se, in condizioni ordinarie, la domanda di esonero deve essere presentata entro un termine prefissato, al momento non indicato. Ad esempio si potrebbe indicare entro il 28 Febbraio di ciascun triennio, data entro la quale ciascun iscritto deve comunicare il percorso formativo svolto. Le condizioni di esonero, anche parziale, sono quelle riportate nelle linee guida, per altre situazioni particolari dovranno essere valutate di volta. In merito si rimanda a quanto detto al punto 5.1. Punto 8 premialità e sanzioni Per i controlli da effettuarsi da parte dell Ordine nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, sia per verificare i corsi effettuati da terzi e sia per verificare, sulla documentazione degli iscritti, si conviene l opportunità di definire un modus operandi comune. Si ritiene opportuno anche adottare regole o modi comuni per evidenziare i risultati della formazione; l Ordine potrebbe rilasciare il Documento Unico di Regolarità Formativa (DURF), registrare gli iscritti in pari con la formazione nel registro unico, comunicare agli enti gli elenchi degli iscritti in regola (ogni tre anni) e comunicare agli enti chi ha fatto crediti extra nel triennio ed in quali materie. 7 Si richiederà al CNAPPC una modifica delle Linee Guida affinchè i 15 giorni di istruttoria decorrano da quando la Commissione si riunisce per l esame dell istanza, fermo restando che l istruttoria si completerà comunque, al massimo, entro 30 giorni dal ricevimento.

6 Nel corso delle prossime riunioni della Commissione si discuterà anche di come definire procedure condivise per quanto esposto in questo punto. Il Coordinatore Arch. Alessandro Baldi La Commissione Formazione Ordine di Arezzo Roberto Felici Ordine di Grosseto Alessandro Marri Ordine di Livorno Roberta Cini, Sergio Bini Ordine di Lucca Alessandra Adragna, Mariangela Lucarini, Giuseppe Monticelli Ordine di Pistoia Gianfranco Cellai, Alessia Landini Ordine di Prato Roberto Angioni, Ferdinando Poggi, Luigi Scrima Ordine di Siena Elisabetta Corsi.

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