L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI - CONTROLLO DA REMOTO E «DEMATERIALIZZAZIONE» DEI CONTRASSEGNI -

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1 L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI - CONTROLLO DA REMOTO E «DEMATERIALIZZAZIONE» DEI CONTRASSEGNI - UFFICIO STUDI ASAPS Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al DM 1 aprile 2008, n. 86, disciplinano l obbligo dell assicurazione, per la responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. Ai sensi del comma 3 dell art. 125, D. Lgs. n. 209/05, per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: 1. é assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; 2. si considera assolto, quando l'ufficio centrale italiano (UCI) si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 3. si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una «carta verde» emessa dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'ufficio centrale italiano (UCI). In base allo Stato di immatricolazione del veicolo, tale obbligo si intende assolto esibendo i seguenti documenti: Veicolo immatricolato in: - Italia, - San marino - Città del vaticano Certificato di assicurazione Contrassegno di assicurazione Veicolo immatricolato in: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria (vedasi art. 5 DM , n. 86); Serbia (vedasi Decisione di esecuzione Commissione europea n. 2011/754/UE del 22 novembre 2011). L obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (vedasi art. 5 DM , n. 86). Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa. La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell allegato 1 del DM 1 aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari veicoli militari e NATO.

2 Veicolo immatricolato in: - Stati esteri diversi da quelli indicati dall art. 5 del DM 1 aprile 2008, n. 86 L obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto: 1. mediante un contratto di assicurazione frontiera (carta rosa), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi; 2. mediante il possesso del certificato internazionale di assicurazione (carta verde). NORMATIVA E DISPOSIZIONI Art. 193 CdS (Obbligo dell assicurazione di responsabilità civile) 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393, La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l organo accertatore di una cauzione pari all importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1) 4. Si applica l art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n L organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l ufficio o comando da cui dipende l organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell art (1) 4-bis. Salvo che debba essere di-sposta confisca ai sensi dell art. 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente

3 periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell art. 213 del presente codice. (2) 4-ter. L accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, comma 1. (3) 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell articolo 180, comma 8. (3) 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (3) (1) Comma così modificato dalla legge n. 214 del 1 agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. (2) Comma introdotto dall art. 3, comma 47, legge , n. 94, in vigore dall (G.U. n. 170 del ). (3) Comma introdotto dall art. 13, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del (S.O. n. 234), le cui disposizioni, ai sensi dell art. 36, comma 1, della medesima legge, sono entrate in vigore il 1 gennaio Pagamento in misura ridotta: comma 2: 848,00; comma 3: 212,00. Pagamento ridotto del 30%: comma 2: 593,60; comma 3: 148,40; comma 4-bis: riduzione non consentita. Sanzioni accessorie: commi 2 e 3: sequestro amministrativo del veicolo; comma 4-bis: confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente in caso di documenti assicurativi falsi o contraffatti sospensione della patente di guida per un anno nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi. Commento La normativa in tema di assicurazione obbligatoria è stata completamente riscritta dal decreto legislativo 7/9/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

4 Tale provvedimento dedica l intero titolo X a tale settore, disponendo all art. 122/1 comma che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico e su aree a queste equiparate, se non siano coperti dall assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall art del codice civile e dall art. 91/2 comma del C.d.S. Il regolamento, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 1 aprile 2008, n. 86, su proposta dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), individua la tipologia di veicoli esclusi dall obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. In particolare, ai sensi dell art. 3 di tale D.M.: sono soggetti all obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all articolo 122 del Codice delle assicurazioni private tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate (comma 1); ai fini di tale disposizione (comma 2): a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il medesimo art. 122 del Codice delle assicurazioni private prevede che: l assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (comma 2); l assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. In deroga all art. 1896, comma 1, secondo periodo, del codice civile l assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo previsto dall art. 334 (comma 3); l assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente (comma 4). La disposizione dell art. 283, comma 1, lettera d), richiamata dall art. 122/3 comma del Codice delle assicurazioni private prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO Ai sensi dell art. 127 del Codice delle assicurazioni private: l adempimento dell obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall impresa di assicurazione o dalla delegataria, in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (comma 1); l impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile (secondo il quale «se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto») e dall articolo 122, comma 3, primo periodo, del medesimo Codice delle assicurazioni private (comma 2); all atto del rilascio del certificato di assicurazione l impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l indicazione dell anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio (comma 3);

5 l ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione (comma 4). In attuazione di quest ultima disposizione, con il provvedimento 6/2/2008, n. 13, l ISVAP ha adottato il «regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro», disponendo all art. 4, per quanto concerne i «documenti probatori dell assolvimento dell obbligo di assicurazione», che: l adempimento dell obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria (comma 1); il contrassegno, consegnato dall impresa di assicurazione all atto del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall art. 181 del C.d.S. (comma 2); per poter circolare, il conducente del veicolo ha con sé il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti (comma 3). L art. 6 di tale regolamento ISVAP n. 13/2008 stabilisce le caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore, elencando al comma 1 le indicazioni che esso deve contenere; ai successivi commi 2 e 3 prevede, rispettivamente, che: il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d) (ovvero dei dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dei dati di identificazione del telaio e del motore), i dati della targa di prova; per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio. L art. 9 del regolamento ISVAP in questione stabilisce le caratteristiche del contrassegno, elencando al comma 1 le indicazioni che deve esso contenere; al successivo comma 2 prevede che per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice. L art. 11, infine, disciplina le modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e dei documenti provvisoriamente equipollenti, stabilendo che: a norma dell art. 127, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine (comma 1); durante tale periodo è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall impresa attestante l assolvimento dell obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio (comma 2); dai citati documenti provvisoriamente equipollenti devono essere desumibili la denominazione dell impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura (comma 3). Lo stesso art. 11/4 comma prescrive, inoltre, che le imprese di assicurazione: a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione; oppure b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato. A norma del successivo comma 5, i documenti provvisoriamente equipollenti:

6 a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall art. 4, comma 2, del regolamento ISVAP n. 13/2008 (che al riguardo richiama l art. 181 del C.d.S.) ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui al medesimo art. 4, comma 3 (ovvero per esibirli a richiesta degli organi preposti); b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l applicazione sul veicolo. CONTROLLO DA REMOTO E «DEMATERIALIZZAZIONE» DEI CONTRASSEGNI Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012 (art. 13/5 comma della legge 12/11/2011, n. 183), che ha inserito nell art. 193 del C.d.S. i nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, dal 1 gennaio 2012 è possibile accertare la mancanza della prescritta copertura assicurativa di un veicolo anche attraverso il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell art. 201 del C.d.S., omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all art. 12/1 comma del medesimo Codice (c.d. «controllo da remoto»). Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, l art. 31/1 comma del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2012, n. 27, ha stabilito che «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvalendosi anche dell Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione». Il medesimo art. 31 ha previsto, altresì, che: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall art. 122 del Codice delle assicurazioni private, con esclusione dei periodi di sospensiva dell assicurazione regolarmente contrattualizzati. Tale Dicastero comunica ai rispettivi proprietari l inserimento dei veicoli nel predetto elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione, l elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle Prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo (comma 2); la violazione dell obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell articolo 45, comma 6, del C.d.S., attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici sopra citati, non vi è l obbligo di contestazione immediata (comma 3).

7 Le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza (nell ambito di quelli di cui al primo periodo del comma 3 dell art. 31) sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali; con lo stesso decreto sono stabilite le relative modalità di attuazione dell art. 31/3 comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L art. 31, comma 2-bis, prevede che le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 31. Con il decreto 9/8/2013, n. 110 (pubblicato sulla G.U. n. 232 del 3/10/2013 ed entrato in vigore a decorrere dal 18/10/2013), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il «Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». Ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera a), di tale decreto interministeriale per «dematerializzazione dei contrassegni» si intende: «la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche mediante l utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria». «La banca dati» di cui alla lettera c) dell art. 1/1 comma del decreto interministeriale n. 110/2013 è «quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell Archivio nazionale dei veicoli e nell Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore». Secondo le previsioni dell art. 2 del decreto interministeriale n. 110/2013: il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall entrata in vigore di tale regolamento con conseguente cessazione da quella data dell obbligo di esposizione del contrassegno di cui all art. 127 del Codice delle assicurazioni private, nonché all art. 181 del C.d.S. (comma 2); entro il termine di diciotto mesi dall entrata in vigore di tale regolamento la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, potranno essere verificate anche mediante l utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell art. 45, comma 6, dello stesso codice (comma 3). DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTODI ASSICURAZIONE «L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso» (art. 1899/1 comma del codice civile). A tal proposito, con la circolare n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15/5/2013 avente per oggetto: «Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A.», il Ministero dell Interno (Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato) ha precisato quanto segue:

8 «Da tempo pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento in ordine alla decorrenza della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione su strada dei veicoli a motore, filoveicoli e rimorchi. Si chiede cioè di riferire se, alla luce della vigente normativa, l assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto (cfr.: art. 1899, comma 1, codice civile) ovvero dal momento in cui il contraente abbia effettivamente eseguito il pagamento del premio. Esaminate le norme di riferimento, in special modo quelle del codice civile sulla loro inderogabilità (cfr.: art codice civile), acquisito il parere dell IVASS Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, si ritiene che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Pertanto, in sede di controllo, qualora nel certificato di assicurazione non sia stata esplicitamente indicata l ora di decorrenza della validità assicurativa, questa inizia dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio, viceversa, qualora sia stata indicata un ora anticipata, vale da tale momento». Per quanto concerne la «durata del contratto», l art. 170-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (inserito dall art. 22/1 comma del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative) ha previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all art. 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza. Con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, avente per oggetto: «Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Tacito rinnovo delle polizze assicurative», il Ministero dell Interno ha chiarito quanto segue: «L articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 codice delle assicurazioni private, introducendo l articolo 170-bis riguardante l esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative. La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati. In proposito, viene precisato che l impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. Poiché la norma prevede espressamente l estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti. Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l accertamento dell illecito anche sull applicazione dell articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso».

9 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO Ai sensi dell art. 171/1 comma del Codice delle assicurazioni private il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all art. 334 dello stesso Codice; b) la cessione del contratto di assicurazione all acquirente; c) la sostituzione del contratto per l assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l eventuale conguaglio del premio Eseguito il trasferimento di proprietà, l alienante informa contestualmente l impresa di assicurazione e l acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione (art. 171/2 comma). La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo (art. 171/3 comma) secondo le modalità previste dall art. 10 del regolamento adottato, su proposta dell ISVAP, dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 1 aprile 2008, n. 86, per cui: in caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la sostituzione del contratto per l assicurazione di altro veicolo di proprietà dell alienante, l alienante richiede all impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi (comma 1); l impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all eventuale conguaglio. L impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo (comma 2); la garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l eventuale conguaglio del premio (comma 3); in caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la risoluzione del contratto, l impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all art. 334 del Codice delle assicurazioni private (comma 4); quest ultima disposizione si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto (comma 5) COPERTURA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ESTERI Nei confronti dei veicoli a motore immatricolati in determinati Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia è stato introdotto uno speciale principio di «presunzione di assolvimento dell obbligo di assicurazione», in virtù del quale non è richiesto alcun documento assicurativo, né sono previsti particolari controlli relativi alla copertura assicurativa. Ai sensi dell art. 5/1 comma del D.M. 1/4/2008, n. 86: «In attuazione dell articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria». Viceversa, «per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione [cosiddetta carta verde emessa dall Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall Ufficio centrale italiano n.d.r.], l obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile

10 verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione frontiera, di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano» (art. 6/1 comma del D.M. n. 86/2008). Con la nota LOS/lm del 30/11/2011 l Ufficio Centrale Italiano (UCI) ha comunicato al Ministero dell Interno di essere stato informato «dal Consiglio dei Bureaux di Londra che l Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) della Serbia ha aderito all Accordo Multilaterale con effetto dal 1 gennaio 2012, data recentemente fissata dalla Commissione Europea di Bruxelles, come risulta dalla comunicazione allegata in fotocopia» [decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2011 n. 2011/754/UE relativa all applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli n.d.r]. Pertanto a partire da tale data per l ingresso e la circolazione sul territorio italiano dei veicoli immatricolati in Serbia non è più necessaria la presentazione della carta verde» (vedasi la circolare n. 300/A/601/12/124/9 del 25/1/2012, avente per oggetto: «SERBIA Astensione del controllo della carta verde», del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell Interno). Si evidenzia, infine, che ai sensi dell art. 7 del D.M. n. 86/2008 il principio della «presunzione di assolvimento dell obbligo di assicurazione» è inapplicabile oltre che per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all art. 5 del D.M. n. 86/2008 per i veicoli indicati nell allegato 1 a tale regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dal predetto art. 5. Si tratta di veicoli ad immatricolazione temporanea con targa doganale scaduta da oltre dodici mesi, di veicoli militari o appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali, di veicoli della NATO, ecc. APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO Con la circolare n. 300/A/8891/12/ 101/20/21/7 del 12/12/2012, avente per oggetto: «Articolo 193 del Codice della Strada Applicazione della misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo», il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell Interno, «con riferimento alla nota prot. n datata 25 gennaio 2012 relativa alla tematica indicata in oggetto» (del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale), ha rappresentato quanto segue: «Come è noto, l articolo 193 del C.d.S. prevede che nei casi di circolazione senza la copertura assicurativa, il veicolo in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, sia sottoposto a sequestro amministrativo come indicato nel comma 4 del medesimo articolo. Tale provvedimento, di natura cautelare, previsto dall articolo 13, terzo comma della legge 689/81, induce la cessazione immediata della circolazione del veicolo che dovrà essere prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio fino a quando non sia intervenuto: il pagamento della sanzione in misura ridotta; la riattivazione della polizza assicurativa per un periodo di almeno 6 mesi; il pagamento delle spese di deposito e custodia. Il caso in esame [riferimento all esibizione di un certificato assicurativo da cui risulti che al momento dell accertamento della sosta con il contrassegno scaduto di validità o mancante, il veicolo non era coperto da assicurazione, in quanto il pagamento del premio è stato effettuato in data successiva a quella dell accertamento stesso ed oltre il termine di 15 giorni di cui all articolo 1901, comma 2 del codice civile], fa sorgere perplessità in ordine al sequestro amministrativo previsto, in quanto la riattivazione della polizza assicurativa farebbe decadere l applicazione della misura cautelare finalizzata ad impedire la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa. Sul punto, in assenza di pagamento della sanzione pecuniaria, l ultimo periodo del comma 4 dell articolo 193 del C.d.S. prevede la confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell articolo 213, provvedimento che, se riferito al caso suindicato, non potrà essere reso efficace in assenza del preventivo sequestro amministrativo finalizzato alla stessa confisca.

11 Atteso quanto esposto, si ritiene di condividere il parere espresso da codesto Ufficio, in quanto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall articolo 193, comma 2 del C.d.S. si applica di diritto anche la sanzione amministrativa accessoria (come disposto dall articolo 210, comma 1 C.d.S.) della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo (ai sensi dell articolo 213 del C.d.S.), la quale dovrà essere mantenuta fino all esatto adempimento delle formalità richieste dall articolo 193, comma 4 del C.d.S. e che consente all organo di polizia stradale di restituire il veicolo all interessato». Si evidenzia che ai sensi dell art. 213 del C.d.S.: comma 2: salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa per cui l organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale; comma 2-ter: l autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati solidalmente non può rifiutarsi di trasportare o custodire, a proprie spese il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall organo di polizia, pena l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della sospensione della patente che deve essere ritirata e inviata alla Prefettura; comma 2-quinquies: quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o motociclo, l organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell art. 214-bis del C.d.S. (definito «custode-acquirente» convenzionato e territorialmente competente), dove è custodito per 30 giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi 30 dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi del citato art. 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Qualora non sia possibile affidare il veicolo ai soggetti sopra indicati, per assenza, rifiuto o per mancanza dei requisiti (minore età, infermità mentale, stato di ebbrezza manifesta o intossicazione da sostanze stupefacenti, soggetto sottoposto a misure di sicurezza detentive o misure di prevenzione) viene disposto il trasporto presso un luogo di custodia individuato ai sensi dell art. 214-bis. Il documento di circolazione del veicolo è trattenuto presso l ufficio di appartenenza dell organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione del C.d.S., secondo cui essa è realizzata con l apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l iscrizione: «Veicolo sottoposto a sequestro» e con l indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto» (art. 394/9 comma). «Non integra il reato di violazione di sigilli l asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l indicazione del disposto sequestro a norma dell art. 394, comma nono, reg. cod. strad., non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto, solo in caso di necessità» (Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2012, n ). RIDUZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AD UN QUARTO Ai sensi dell art. 193/3 comma del C.d.S. la sanzione amministrativa di cui al comma 2 di tale articolo è ridotta ad un quarto quando: l assicurazione del veicolo per la responsabilità verso terzi sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all art. 1901, secondo comma, del codice civile. Considerato che quest ultima disposizione prescrive che «se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza» (l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza del premio non pagato; pertanto il termine utile massimo è il 30 giorno successivo alla scadenza della copertura assicurativa oltre il quale non è più possibile beneficiare della riduzione);

12 l interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento, presso l organo accertatore di una cauzione pari all importo del sanzione amministrativa minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (in pratica, sono restituiti i tre quarti della cauzione versata). PAGAMENTO ULTERIORMENTE RIDOTTO DEL 30 % ENTRO 5 GIORNI Per effetto delle modifiche apportate all art. 202 (in particolare al comma 1) del C.d.S. dall art. 20, comma 5-bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2013, n. 98, «al fine di garantire l efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale», tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La predetta riduzione del 30% non si applica alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell art. 210/3 comma, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Per quanto riguarda, in particolare, l applicazione della riduzione in argomento alle sanzioni dell art. 193 del C.d.S., il Ministero dell Interno con la circolare: n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 (paragrafo 1), tra i casi in cui essa è consentita, ha ricompreso quelli «di pagamento ridotto previsto dall art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l ulteriore riduzione del 30 per cento sull importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione cosi determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»; n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 (paragrafo 1 Pagamento in misura agevolata in caso di mancanza di copertura assicurativa), ha precisato che: «Nel caso di circolazione in violazione dell obbligo di copertura assicurativa di cui all art. 193, comma 2, C.d.S., il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Pertanto, conformemente alle nuove disposizioni dell art. 202, comma 1, C.d.S., e come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, è sempre consentito il pagamento con lo sconto del 30 per cento. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull estinzione dell obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria (1). Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall art. 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l applicazione di una prassi uniforme sul territorio. a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell importo sopra indicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo dell obbligazione solo nel caso in cui il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza (2). b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è

13 effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento». (1) In tali ipotesi, la somma versata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva. (2) In tali casi, il pagamento di 1/4 della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall organo di polizia stradale procedente ai sensi dell art. 193, comma 2, C.d.S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell occasione. l ufficio procedente avrà l onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell ammontare previsto dal comma 2 dell art. 193 C.d.S) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva. CIRCOLAZIONE CON DOCUMENTI ASSICURATIVI FALSI O CONTRAFFATTI L art. 3, comma 47, della legge 15/7/2009, n. 94, ha introdotto il comma 4-bis che dispone la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente privo di copertura assicurativa, qualora circolante con documentazione assicurativa falsa o contraffatta, nonché la sospensione della patente di guida per un anno nei confronti dell autore di tale reato (che può, quindi, non coincidere necessariamente con il conducente intestatario del veicolo, potendo anche essere stata una terza persona a falsificare o contraffare i documenti assicurativi). UFFICIO STUDI ASAPS

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