REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

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1 UNIONE DEI COMUNI DI FRASCAROLO TORRE BERETTI E CASTELLARO PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Approvato con delibera dell Assemblea dell Unione dei Comuni n. 13 del Riferimenti: Regolamento Regionale n. 6/2004 Legge Regionale n. 22/2003 Legge Regionale n. 6/2005 D. P. R. n. 396/2000 D. P. R. n. 285/1990 Legge n. 130/2001 Legge n. 166/2002 art. 28

2 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 2 S O M M A R I O Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE CAPO I - NORME GENERALI Oggetto del regolamento Responsabilità dell Unione Costi e tariffe Servizi gratuiti e sevizi a pagamento Rilascio dell autorizzazione alla cremazione Crematori Destinazione delle ceneri Dispersione delle ceneri Affidamento dell urna per la conservazione CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PERSONALE Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali Organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali Obblighi e divieti del personale addetto ai servizi cimiteriali CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI Disciplina del trasporto dei cadaveri Facoltà di disporre della salma e dei funerali Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Trasporti funebri CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Elenco dei cimiteri Ricevimento dei cadaveri Sepoltura nei giorni festivi Orario di apertura dei cimiteri al pubblico Divieti di ingresso nei cimiteri Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri Riti religiosi e civili all'interno dei cimiteri CAPO V - INUMAZIONI TUMULAZIONI E CREMAZIONI Inumazioni e tumulazioni - Normativa Inumazioni e tumulazioni - Termini Epigrafi Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri Deposito provvisorio Cremazioni Bis A CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Esumazioni ed estumulazioni - Normativa Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie Modalità delle operazioni oneri verbale Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Oggetti da recuperare Rifiuti attività cimiteriali CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Lavori privati nei cimiteri Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri Occupazione temporanea del suolo Materiali di scavo Orario di lavoro - Sospensione dei lavori Opere private - Vigilanza - Collaudo Concessioni private nei cimiteri CAPO VIII - NORME FINALI Tutela dei dati personali Leggi ed atti regolamentari Abrogazione di precedenti disposizioni Informazione alla cittadinanza Rinvio dinamico Vigilanza - Sanzioni Entrata in vigore Tabella Tariffe e Diritti (Allegato A al Regolamento)

3 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 3 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questa Unione dei Comuni (in seguito definita Unione), nonché le rispettive competenze dell Unione e dei singoli comuni, ad integrazione delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri, e successive modificazioni ed integrazioni; e) alle norme regionali. 2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Art. 2 - Responsabilità dell Unione. 1. L Unione, ha cura affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.. Art. 3 Costi e tariffe. 1. I costi e le tariffe relative a ogni servizio, prestazione e opera sono determinati, per quanto di competenza, dalla giunta dell Unione con revisione annuale. Art. 4 Servizi gratuiti e servizi a pagamento. 1. L inumazione, la tumulazione, l esumazione, l estumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. Sono servizi gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o previsti in questo regolamento; tra essi sono compresi: - la visita necroscopica; - il servizio di osservazione cadaveri presso la camera mortuaria comunale; - il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate su suolo pubblico; - l inumazione dei feti; - la deposizione di ossa in ossario comune; - la fornitura del feretro (cassa) delle salme di persone indigenti, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, da accertare tramite i competenti uffici comunali, sempre che non vi siano altre persone, enti o istituzioni che se facciano carico. 3. Tali servizi rimangono di competenza dei singoli Comuni anche per quanto riguarda le autorizzazioni. Sono invece attribuiti all Unione le modalità operative, la cura e la custodia dei cimiteri, l assistenza alle imprese funebri.

4 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 4 CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PERSONALE Art. 5 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali. 1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica dei Comuni. L Unione si avvale di tale personale per i servizi operativi (si veda art. 4, comma 3) mediante apposita convenzione che stabilisca modalità, costi e durata. 2. L Unione, per motivi di economicità ed efficienza, può appaltare all esterno tutti o in parte i servizi operativi inerenti la gestione dei cimiteri. Art. 6 - Organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali. 1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (ASL), con le procedure previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n L Unione dei comuni può appaltare a soggetti privati la gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento o curarne direttamente la gestione in economia. 3. L Unione dei comuni non è tenuto in alcun modo alla gestione dei servizi cimiteriali nelle cappelle private fuori dai cimiteri o nei cimiteri particolari non comunali (art. 27 del Regolamento Regionale n. 6/2004). Art. 7 Obblighi e divieti del personale addetto ai sevizi cimiteriali. 1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico: a) una copia del presente regolamento; b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni. In mancanza del personale provvede il responsabile del servizio. 2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto: - all osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso ai cimiteri; - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e consono alla caratteristica del luogo; - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali è vietato: - eseguire all interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l orario di lavoro, sia al di fuori di esso; - ricevere compensi sotto qualsiasi forma e titolo da parte del pubblico o di ditte; - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri; - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente ad attività cimiteriali, sia all interno dei cimiteri sia fuori di essi e in qualsiasi momento; - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute nei cimiteri. 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di tutti quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 5 CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 8 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. 1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali. Art. 9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali. 1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto dal responsabile del servizio di ogni singolo comune. 2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. 3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.). Art Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. 1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 11 Trasporti funebri. 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero, al crematorio o dall uno all altro di questi luoghi, benché con sosta in luogo di culto, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. 2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'asl. 3. La vigilanza sui trasporti spetta al comune che si avvale dell ASL relativamente agli aspetti igienicosanitari. 4. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro comune, da altro Stato, o diretto ad altro comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati senza intervento del servizio dell Unione, è dovuto al rispettivo comune un diritto fisso, ai sensi dell art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, nella misura stabilita dall Unione stessa; detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o di resti mortali, e per le salme provenienti da altri comuni trasportate all obitorio o alla camera mortuaria su disposizione dell autorità giudiziaria e successivamente dirette in altri comuni o all estero. E dovuto in ogni altro caso. 5. Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto su luogo pubblico si esegue a cura del rispettivo comune su carro chiuso. 6. La collocazione del feretro nel loculo, nella tomba o nel campo comune deve avvenire sotto la sorveglianza del personale comunale addetto ai servizi cimiteriali; le operazioni di collocazione sono a cura dell impresa appaltante dei servizi cimiteriali oppure da personale autorizzato delle imprese di onoranze funebri. 7. Il trasporto e l accompagnamento devono essere svolti, dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie, in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve, o un altro se autorizzato dal sindaco del rispettivo comune; terminate le esequie il trasporto deve avvenire verso il cimitero seguendo sempre il percorso più breve; il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore; in caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata dal sindaco del rispettivo comune.

6 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 6 CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art Elenco cimiteri. 1. Ai sensi dell art. 337 delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, l Unione provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: - cimitero comunale di Frascarolo; - cimitero comunale di Torre Beretti; - cimitero comunale di Castellaro; - cimitero comunale di Abbazia di Acqualunga. Art Ricevimento dei cadaveri. 1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui agli articoli del Capo IX art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica; b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti nei comuni dell Unione. 2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti. Art Sepoltura nei giorni festivi. 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. 2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza. Art Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. 1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico fissati con apposito provvedimento del Presidente dell Unione, sentita la Giunta dell Unione. 2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche. 3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo acustico, prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita. Art Divieti di ingresso nei cimiteri. 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso: a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio; d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico (di concerto con la locale Autorità di Pubblica Sicurezza) o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto. Art Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri. 1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare in qualsiasi modo; eventuali tracce di insudiciamento vanno immediatamente rimosse a cura degli autori; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del responsabile del servizio e, se si tratta di tomba altrui,senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

7 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 7 l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; m) chiedere l elemosina od offerte; n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dai responsabili dei servizi competenti; o) accedere con altri mezzi a motore privati o biciclette sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dai responsabili dei servizi competenti; p) qualsiasi tipo di attività commerciale. 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero; è consentito il parcheggio di veicoli privati, a motore e non, nelle zone definite a parcheggio di pertinenza dei cimiteri. Art Riti religiosi e civili all'interno dei cimiteri. 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. 2. Ogni comune assicura spazio pubblico idoneo allo svolgimento di funerali civili; lo spazio deve consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. 3. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

8 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 8 CAPO V INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI Art Inumazioni e tumulazioni - Normativa. 1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIII ed al capo XIV e XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali (vedasi il Regolamento Regionale n. 6/2004). Art Inumazioni e tumulazioni - Termini. 1 In ogni loculo o tumulo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; sono ammesse operazioni di introduzione di cassette contenenti resti ossei o ceneri così come previsto dall art. 22 del presente regolamento. 2. Ogni loculo è realizzato in modo che l eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che vi sia movimentazione di altro feretro. 3. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri. 4. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, con l autorizzazione del coordinatore sanitario dell'asl, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria. In quest'ultimo caso il responsabile del servizio concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. 5. L'accordo risulta in calce alla richiesta. 6. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n I lavori di preparazione presso i cimiteri per le operazioni di inumazione e di tumulazione devono essere terminati almeno due ore prima dell inumazione o della tumulazione stessa e, comunque, tassativamente prima dell arrivo del feretro nel cimitero. Art Epigrafi. 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. 2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. 3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime seguite dalla traduzione in italiano. 4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. 5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi. Art Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in nicchie occupate da feretri. 1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. 2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali o ceneri, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri, resti mortali o ceneri, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela. 3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale. Art Deposito provvisorio. 1. Ogni Comune facente parte dell Unione, individua, all interno dei propri cimiteri, quali loculi potranno essere utilizzati come depositi provvisori. 2. A richiesta dei familiari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento della tariffa corrispettiva 3. La durata è fissata dal responsabile del servizio per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi, eccezionalmente rinnovabili per un periodo uguale; il canone è calcolato, in base alla tariffa fissata dalla giunta di ogni comune, in trimestri dalla data di tumulazione provvisoria; le frazioni di trimestre sono calcolate sempre come trimestre intero. 4. A garanzia è richiesta una cauzione nella misura pari alla tariffa annuale; scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto all estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a far inumare la salma in campo comune.

9 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 9 Art Cremazioni. 1. La materia è disciplinata da: art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440; art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26; circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130 Legge n.130 del 30 marzo 2001 Art. 25 Rilascio dell autorizzazione alla cremazione. 1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l autorizzazione viene rilasciata dall ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale. 2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell autorizzazione sono individuate dalla Legge 130 /2001 e del Regolamento Regionale n. 6/2004. Art. 26 Crematori. 1. L Unione dei Comuni si avvale dell impianto comunale territorialmente più vicino, o di quello eventualmente convenzionato nei casi previsti dall art.5 della legge 130/2001. Art. 27 Destinazione delle ceneri. 1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate; b) interrate all interno del cimitero; c) disperse; d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato. Art. 28 Dispersione delle ceneri. 1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) nel cinerario appositamente predisposto all interno del cimitero; b) in natura; nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti; c) in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. 2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale. Art. 29 Affidamento dell urna per la conservazione. 1. Nel caso il defunto abbia disposto l affidamento dell urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che: a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, fatta di materiale resistente, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto; l urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere; b) la conservazione avrà luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la residenza legale; diversamente dovrà essere indicata l abitazione nella quale avviene la conservazione; c) l affidatario assicura la diligente custodia, garantendo che l urna non sia profanata; d) l urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione del rispettivo comune; della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale; e) sono vietate le manomissioni dell urna o dei suoi sigilli; f) il cambio del luogo di conservazione dell urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 30 giorni; la comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale; g) cessando le condizioni di affidamento, l urna dovrà essere consegnata all autorità del rispettivo comune per la conservazione all interno del cimitero. 2. Le generalità del defunto e dell affidatario sono annotate in apposito registro.

10 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 10 CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Esumazioni ed estumulazioni - Normativa. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le norme regionali, in particolare il Regolamento Regionale n. 6/2004, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art Esumazioni ordinarie. 1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodi stabiliti con provvedimento del Presidente dell Unione, sentito il parere della giunta, e secondo i criteri definiti dall ASL. 2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del responsabile del servizio sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. 3. A cura del responsabile del servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, mediante avviso in bacheca, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Art Esumazioni straordinarie. 1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n Art Modalità delle operazioni oneri verbale. 1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite comunque alla presenza di personale comunale. 2. Gli oneri sono a carico di chi le ha richieste o disposte. 3. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonchè di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. 4. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati. Art. 34 Estumulazioni ordinarie. 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo. Art. 34 Bis Estumulazioni straordinarie. 1. Le estumulazioni straordinarie si effettuano su richiesta degli interessati, e seguono le norme di cui agli artt.83 e 84 dal D.P.R. 285/90 Art. 35 Oggetti da recuperare. 1. Qualora nel corso di esumazioni o di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento di richiesta dell operazione e, in ogni caso, prima che l operazione venga eseguita. 2. Gli oggetti, richiesti e rinvenuti, sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell ufficio di polizia mortuaria comunale; qualora si ritrovassero oggetti non richiesti né reclamati potranno essere liberamente alienati dal rispettivo comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 36 Rifiuti attività cimiteriali. 1. I rifiuti delle attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

11 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 11 CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Art Lavori privati nei cimiteri. 1. Per l esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate ai Comuni dell Unione, gli interessati debbono avvalersi di privati imprenditori, a loro scelta. 2. Per l esecuzione dei suddetti lavori gli interessati devono munirsi di apposita autorizzazione presentando istanza conforme alla normativa al momento della richiesta; per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti lapidi, croci, ecc, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà inoltrare comunicazione al responsabile del servizio competente, ed attenersi alle eventuali prescrizioni. 3. Le autorizzazioni e i permessi possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori, nonché eventuali prescrizioni relative al decoro e contesto. 3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. 4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia nei singoli comuni nonché le normative superiori. Art Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri. 1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente art. 37 comma 2, è prodotta al comune comunicazione con il nominativo dell'impresa esecutrice, con allegate eventuali certificazioni richieste dal responsabile del servizio competente. Art Occupazione temporanea del suolo. 1. E permessa l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), in base alle varie esigenze da valutarsi all occorrenza e nel rispetto della legislazione vigente. 2. La superficie occupata dovrà essere opportunamente recintata in modo da evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio. Art Materiali di scavo. 1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato. 2. Nel caso in cui, durante lavori di scavo, venissero rinvenuti materiali riconosciuti come rifiuti cimiteriali, essi vanno smaltiti secondo normativa vigente in merito. Art Orario di lavoro - Sospensione dei lavori. 1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro fissato dal responsabile del servizio tecnico; i cantieri devono sospendere sempre l attività in caso di cerimonia all interno del cimitero, per tutta la durata della cerimonia stessa. 2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati. 3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo. 4. Nel periodo dal 26 ottobre alla prima domenica successiva al 1 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre sono consentiti solamente lavori di riordino o abbellimento, salvo casi di urgenza. Art Opere private - Vigilanza. 1. Il responsabile del servizio tecnico ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nei cimiteri. 2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero; le sepolture private non devono avere comunicazione con l esterno del cimitero. Art Concessioni private nei cimiteri. 1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di apposito regolamento approvato separatamente da ciascun Comune dell Unione.

12 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 12 CAPO VIII NORME FINALI Art Tutela dei dati personali. 1. Ogni comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs , n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali. Art Leggi ed atti regolamentari. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n e successive modificazioni; - al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; - il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni; - la Legge 30 marzo 2001 n. 130; - le seguenti disposizioni regionali: Legge regionale 22/2003, Legge regionale 6/2005, Regolamento Regionale 6/2004, delibera Giunta regionale n. 7/20278/2005; - ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. Art Abrogazione di precedenti disposizioni. 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 47 Informazione alla cittadinanza. 1. Ogni comune dell Unione informa la cittadinanza sull attività funebre con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento con relativi profili economici, e sui compiti dei soggetti autorizzati all esercizio di attività funebri. 2. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario dell Unione, è inviata ai responsabili dei servizi comunali e dell Unione. Art Rinvio dinamico. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 49 Vigilanza - Sanzioni. 1. Per la verifica dell osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate. 2. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall art. 10-bis della Legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla Legge regionale n. 6/2005; per tutte le altre violazioni al presente regolamento non previste dalle leggi summenzionate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria dell Unione. 4. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Art Entrata in vigore. 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

13 REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Pagina 13 Il presente regolamento: è stato deliberato dal Consiglio dell Unione nella seduta del... con atto n....; è stato pubblicato all albo pretorio dell Unione per quindici giorni consecutivi dal... al... con la contemporanea pubblicazione, all albo pretorio dei Comuni facenti parte dell Unione è entrato in vigore il giorno... Data... Timbro Il Segretario dell Unione...

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