4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.
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- Annabella Benedetti
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1 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione fiscale, introdotta dai commi , dell art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che riconosceva alle imprese, per gli anni dal 2007 al 2009, un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, elevando la percentuale al 15 per cento nell ipotesi in cui i costi fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. L agevolazione è stata rafforzata dalla Finanziaria 2008 proprio nella parte che riguarda le Università, in quanto è stata elevata dal 15 al 40 per cento la percentuale dei costi riferiti ai contratti con università ed enti di ricerca. L occasione per riproporre questo tema nell ambito del presente corso di aggiornamento è data dall emanazione in data 28/3/2008 del decreto interministeriale n. 76 previsto dal comma 283, art. 1, L. 296/2006 e dalla pubblicazione di una circolare esplicativa, la n. 46/E del 13/6/2008. E utile riproporre uno schema riassuntivo delle agevolazioni fiscali di cui un soggetto, privato o imprenditore, può godere per i contributi o le donazioni effettuate a favore delle Università, evidenziando come il credito di imposta si colloca necessariamente nell ambito dell attività commerciale, sia dell Università che del soggetto impresa, e quindi al di fuori del campo delle liberali. 13
2 soggetto tipo di liberalità agevolazione fonte persona deducibilità dal reddito fisica in complessivo senza art. 10, comma 1, privata denaro alcun limite lett. l-quater) TUIR deducibilità dal reddito per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI UNIVERSITA' impresa liberali del reddito d'impresa dichiarato art. 100, comma 2, lett. a) TUIR - deducibilità dal reddito complessivo senza alcun limite contributi e - esenzione da tasse e imposte indirette degli impresa liberali per il atti relativi ai (soggetto finanziamento trasferimenti a titolo L. 266/2005 art. 1, IRES) alla ricerca gratuito comma credito di imposta pari al 40 per cento dei costi CONTRATTI di ricerca e sviluppo NELL'AMBITO riferiti a contratti con L. 299/2006 art. 1, DELL'ATTIVITA' COMM.LE imprese Università commi In riferimento all agevolazione prevista per le imprese dall art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, è stata pubblicata il 17 ottobre 2008 la risoluzione n. 386/E, nella quale l Agenzia delle Entrate risponde all interpello di un istituto di credito circa la deducibilità dei finanziamenti 14
3 concessi ad Università per l istituzione di nuove cattedre, assegnazione di borse di studio, creazione di nuove biblioteche. La risposta, favorevole alla deducibilità di tali liberali, richiama i presupposti dell agevolazione fiscale: 1) che il soggetto beneficiario abbia personalità giuridica; 2) che persegua esclusivamente le finalità di educazione, istruzione, ricerca scientifica (o altre che qui non interessano). E interessante come l Agenzia delle Entrate discuta il requisito dell esclusività del perseguimento di tali finalità, affermando che tale delimitazione non preclude che l ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativi e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma. Il credito di imposta per le attività di ricerca industriale Il comma 283 dell art. 1 della L. 296/2006 ha previsto un decreto interministeriale per individuare gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, la definizione delle attività agevolabili e le modalità di verifica e accertamento. Il decreto è stato emanato in data 28 marzo 2008 (n. 76, pubblicato in G.U. il 18 aprile 2008) e contiene all art. 2 l elencazione delle Attività ammissibili, quelle cioè che devono costituire l oggetto dei contratti stipulati con l Università, se l impresa contraente intende usufruire dell agevolazione in parola. Le attività vengono classificate e descritte nel seguente modo: a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici, per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni o fatti, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca industriale: ricerca per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un loro notevole miglioramento; c) sviluppo sperimentale: acquisizione e utilizzo delle conoscenze esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi e di progetti pilota. L art. 4 del decreto elenca i seguenti costi ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta: 15
4 a) personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell attività di ricerca b) strumenti e attrezzature di laboratorio c) fabbricati e terreni utilizzati esclusivamente per la realizzazione e l attività di centri di ricerca d) la ricerca contrattuale e) servizi di consulenza f) spese generali g) materiali e altre forniture utilizzati per l attività di ricerca. Come vedremo, nei rapporti con l Università, l impresa si troverebbe a sostenere costi classificati sotto la lett. d) come ricerca contrattuale. Lo stesso decreto pone una condizione particolarmente importante: il rapporto contrattuale deve realizzarsi nell ambito di un operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Tale disposizione regolamentare si riferisce ovviamente a tutti i rapporti contrattuali che abbiano ad oggetto attività di ricerca, e non soltanto a quelli istituiti con Università; ciò che si vuole impedire è che, attraverso costi gonfiati e corrispettivi fuori mercato, un contraente consegua vantaggi fiscali illegittimi (il credito di imposta), ribaltando poi parte di tale vantaggio all altro contraente. L art. 5 del citato decreto fissa l obbligo per l impresa di indicare, a pena di decadenza, in una sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi su cui è stato calcolato il credito di imposta. La circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 (che si presenta nella forma di domande e risposte) fornisce alcuni chiarimenti di possibile interesse anche per l Università. Al punto 3.2. Contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca viene chiarito che la maggiore aliquota del credito di imposta, prevista per i contratti stipulati con Università, vale soltanto per i corrispettivi pagati dall impresa all Università, e non può essere applicata anche a quei costi, che sebbene sostenuti nell ambito della collaborazione con l Università, sono direttamente riferibili all impresa. Al punto 4.4. Costi per ricerca contrattuale, viene richiesto se per i costi riferiti a contratti con Università sia necessario chiedere la separazione per macrovoci e una dichiarazione dell Università stessa. L Agenzia delle Entrate richiama la classificazione prevista dal modello di dichiarazione UNICO 2008 e afferma che i corrispettivi contrattuali possono essere indicati cumulativamente nel campo denominato Ricerca contrattuale, senza quindi dover scomporre il costo complessivo nelle 16
5 altre voci previste (Ricercatori e tecnici, attrezzature e strumenti di laboratorio, Fabbricati per centri di ricerca, Servizi di consulenza, spese generali, Materiali). Al punto 3.1. la circolare ha inoltre precisato che l aumento della misura dell aliquota dal 15 al 40 per cento, per i costi riferiti a contratti stipulati con Università, nonché l elevamento del tetto massimo dei costi ammissibili da 15 a 50 milioni, sono applicabili anche al periodo di imposta
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