COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Provincia di Bari)

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1 COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Provincia di Bari) AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (primaria e secondaria) E DEL COSTO DI COSTRUZIONE (D.P.R. 380/01 ART. 16 e L.R. 1/07). 1. PREMESSA La presente relazione riguarda l aggiornamento del contributo di costruzione, commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e al costo di costruzione, dovuto per il rilascio di titoli edilizi a carattere oneroso, ai sensi dell art.16 del D.P.R. 380/01 e delle LL.RR. concernenti tale materia. 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 2.1 Inquadramento normativo La legge 28 gennaio 1977 n.10, intitolata Norme per la edificabilità dei suoli, aveva subordinato (art.3) il rilascio delle concessioni edilizie (ora permesso di costruire ex D.P.R. 380/01) alla corresponsione di un contributo commisurato sia all incidenza dei costi di urbanizzazione (U.P. e U.S.) che al costo di costruzione (C.C.); con l art.5 titolato: Determinazione degli oneri di urbanizzazione veniva demandato ai Comuni di fissare l incidenza degli oneri di U.P. e U.S. in base a tabelle parametriche che le Regioni avrebbero definito con propria legge e con l art. 6, titolato: Determinazione del costo di costruzione, veniva: - demandato al Ministero LL.PP. la determinazione annuale del costo di costruzione (ora delegato alle Regioni con legge n. 537/93); - demandato alle Regioni la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione, purchè ricompreso in una percentuale variabile tra il 5% e il 20% Con l art.10 venivano stabiliti i criteri per gli oneri riguardanti interventi ed impianti non destinati alla residenza. La Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n.6 (poi integrata da successive leggi regionali n. 66 del e n.53 del ) ha provveduto: a definire le tabelle parametriche per la determinazione, da parte dei Comuni, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; a stabilire in misura pari al 5% del costo di costruzione il tributo dovuto per insediamenti a carattere residenziale; a fissare i limiti tra il 5% ed il 10% per il contributo commisurato al costo di costruzione (documentato) riguardante interventi a carattere turistico, commerciale e direzionale attribuendo ai Comuni la definizione dell aliquota purchè entro tali valori Successive disposizioni legislative. Con il D.M. 10 maggio 1977 in aggiunta a quanto di competenza regionale e come da art.6, comma 2, della legge n.10/77, venne definita l entità provvisoria del costo di costruzione e i criteri di calcolo delle superfici, a cui applicare il contributo commisurato al costo di costruzione, nonché la identificazione delle diverse classi di edifici cui applicare maggiorazioni per tali contributi. 1

2 Con D.M. 20 giugno 1990 (G.U. 28 giugno 1990, n. 149) venne poi definitivamente stabilito, a livello nazionale, il costo di costruzione da assumere a base del relativo contributo. Per quanto attiene al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, con legge regionale 8 marzo 1985 n.6 (art.7) veniva disposto che, in mancanza di determinazioni regionali sulla revisione di detti oneri, i Comuni avrebbero potuto (quindi, facoltà e non obbligo) adeguare annualmente gli oneri di urbanizzazione sulla base delle variazioni dell indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. La successiva legge 24 dicembre 1993 n.537, titolata Interventi correttivi di finanza pubblica, ha poi disposto (art.7): Gli oneri di urbanizzazione di cui all art 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, sono aggiornati ogni quinquennio dal Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. I primi quattro commi dell art.6 della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Il costo di costruzione di cui all art.3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell art.4 della legge 5 agosto 1987, n.457. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo del costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.. Quindi, mentre prima di questa legge era facoltà dei Comuni aggiornare gli oneri di urbanizzazione in mancanza di determinazioni regionali, dopo di essa, in forza dei disposti combinati della L.R. n.6/85 e della L.n. 537/93, i Comuni sono obbligati almeno alla revisione quinquennale degli oneri di urbanizzazione; revisione che in mancanza di specifiche e diverse determinazioni regionali, si attua con l adeguamento ISTAT, riferito alle variazioni del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e diviene obbligatorio (per i Comuni) l aggiornamento annuale del costo di costruzione sempre in mancanza di determinazioni regionali Il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico sull edilizia). Con l entrata in vigore del D.P.R. 380/01 (a far data dal ) art.16 resta ora stabilito: 1. che i Comuni devono adeguare, ogni cinque anni, gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) secondo le disposizioni regionali (art.16/ 6 co.); 2. che le Regioni devono rideterminare periodicamente il costo di costruzione fermo restando l adeguamento annuale da parte dei Comuni ove manchino disposizioni della Regione, facendo riferimento alle variazioni-secondo indici ISTAT del costo di costruzione di fabbricati residenziali. La Regione Puglia, con la Legge n.1 del ha stabilito (art.2): in./mq.594 il costo di costruzione di edifici residenziali commisurato ai limiti massimi ammissibili per l edilizia residenziale agevolata; la possibilità per i Comuni di aumentare o ridurre tali valori entro limiti fissati dalla Tab. A della stessa legge e secondo parametri rapportati: alla popolazione residente e all andamento demografico, alla distanza del territorio dal capoluogo di 2

3 Provincia ovvero alla ricadenza in zona costiera, alla tipologia edilizia dei fabbricati nonché alla ricadenza interna o esterna al perimetro dei centri edificati (art.18 L.865/71, ora art.4 D.Lgs. 295/92) l adeguamento annuale, da parte dei Comuni, del costo di costruzione, secondo indici ISTAT, in mancanza di apposite determinazioni regionali. che l applicazione dei contributi in base ai costi adeguati si applica, annualmente, per le istanze presentate in modo completo in data successiva al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui sarà valido tale adeguamento. Secondo le leggi richiamate, quindi, i Comuni (con delibera consiliare) devono adeguare i contributi commisurati sia al costo di costruzione che agli oneri di urbanizzazione, assumendo in mancanza di disposizioni regionali le variazioni ISTAT dei costi per l edilizia agevolata; e tale adeguamento per il costo di costruzione è obbligatorio farlo con periodicità annuale, mentre per le U.P. e U.S. deve essere almeno quinquennale, ferma la facoltà di cui all art. 7 L.R. 6/85 e cioè di provvedervi con periodicità annuale. 3 I PRECEDENTI ATTI DEL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI Ai sensi delle citate leggi, questo Comune ha negli anni decorsi assunto i provvedimenti di seguito richiamati: - Deliberazione di C.C. n. 156 del Con questo atto, a seguito dell emanazione della L.R. n.6/79 e 66/79 vennero determinati i primi oneri di concessione da applicare per gli interventi edilizi. Deliberazione di C.C. n.64 del Con tale delibera consiliare vennero aumentati gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie inizialmente stabiliti con la prima delibera C.C. 156/79. Deliberazione di C.C. n.70 del Con questa deliberazione venne disposto il primo aggiornamento del contributo commisurato al costo di costruzione aumentandola da. 161,39 ad. 250,37 (cui va riferita l aliquota applicativa del 5%) e stabilendo in. /mq. 96,13, /mq 336,50 ed. 168,24 quelli per la ristrutturazione di edifici residenziali, per i nuovi edifici commerciali residenziali turistici e per la loro ristrutturazione, rispettivamente. Restarono, pertanto, immutati i contributi per urbanizzazione primaria e secondaria fissati con la precedente delibera di C.C. n.64 del Non risultano altri provvedimenti amministrativi di adeguamento dei suddetti contributi. 4. GLI ADEGUAMENTI 4.1. Allo stato, si rende assolutamente necessario stante il tempo decorso dall ultimo aggiornamento - procedere all adeguamento sia del contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione e sia di quello commisurato al costo di costruzione, sulla base delle ultime determinazioni regionali a cui come prescritto dalle leggi già richiamate è obbligatorio attenersi. I costi base per Urbanizzazione Primaria (U.P.) e Urbanizzazione Secondaria (U.S.) sono stati rivalutati applicando gli aumenti desunti dai dati ISTAT riferiti al costo di produzione dei fabbricati residenziali (ultimi pubblicati al 30/6/2011) in sostanziale aderenza alla prescrizione dell art.34 L.R. 6/79 e dell art.16/6 co. D.P.R. 380/01 in cui si fa menzione di adeguamenti in relazione all andamento dei costi pur senza ulteriori indicazioni, anche se si ritiene quanto mai pertinente riferirsi a quelli dei fabbricati residenziali che includono quelli delle relative infrastrutture. Per il periodo dal (quantificazione dei costi tabellari approvati con Delibera di C.C. n.64/97) al novembre 2011 (dati ISTAT ultimi al ) l aumento è quantificato nel 42,76% e ad esso si è fatto riferimento nei conteggi di seguito esplicitati.. 3

4 A questo riguardo occorre tener presente che gli artt. 20 e 21 della L.R. n.6/79 e 66/79 davano facoltà ai Comuni di abbattere i costi-base per urbanizzazione primaria e secondaria indicati nelle tabelle regionali (calcolati secondo la corrispondenza all I.F.F. per le varie zone omogenee) e precisamente: a. abbattimento del 50% per gli interventi residenziali, commerciali, direzionali e produttivi (art.20/1 comma) b. abbattimento, ulteriore del 35% (art.21/1 co.) per gli interventi residenziali, commerciali, direzionali; il 2 co. dello stesso art.2 stabiliva che tale abbattimento avrebbe dovuto essere gradualmente ridotto sì da rientrare alla entità di cui all art.20; c. abbattimento del 25% a favore dei soggetti di cui all art. 8 L. 10/77 (edilizia convenzionata) nonché per gli interventi in zona PEEP o sulle aree individuate ai sensi dell art.51 L.865/71 ed, infine, per i soggetti aventi i requisiti per l assegnazione di alloggi economico-popolari. Le stesse norme d altro canto imponevano di incrementare i costi base secondo l andamento demografico della popolazione residente nel decennio precedenti che all epoca (anno 96) risultava superiore al 3% e che ha comportato una maggiorazione dei costi del 10% (coefficienti 1.10, tab. D per la 2 classe in cui rientra il Comune di Sammichele di Bari essendo la popolazione residente compresa fra 3001 e abitanti). Criteri di calcolo: In base alle indicazioni ricevute dall Amministrazione tenuto conto che trattasi di materia soggetta alla valutazione del Consiglio Comunale - ovvero degli Organi con tali poteri - si determinano i nuovi valori dei contributi per U.P. e U.S. e per il C.C. come di seguito: - Per i contributi Urbanizzazione Primaria e Urbanizzazione Secondaria 1. eliminando l abbattimento con riferimento alle tab.b/1, B/2 e H della L.R. 6/79 cui all art. 20/1 co. e tanto in osservanza all art.21/2 co. stante il periodo intercorso dall ultimo adeguamento; 2. confermando la riduzione del 25% di cui al 3 co dell art. 21 per particolari interventi con valenza sociale (edilizia convenzionata in zone PEEP o da parte di soggetti con requisiti per assegnazione di alloggi economico/popolari) che è da applicarsi sui costi tabellari senza gli iniziali abbattimenti del 50% e del 35%; 3. applicando la riduzione di cui alla tab. D. della L.R. 6/79: in effetti, allo stato (nov.2011) il Comune di Sammichele presenta un decremento della popolazione residente per il decorso decennio essendosi questa ridotta da 7091 a 6700 e quindi pari al 5,5%: essendo tale decremento maggiore del 3% ai costi-base per urbanizzazione primaria e urbanizzazione secondaria va applicato il coefficiente riduttivo di 0,80, a fronte di quello pari a 1.10 applicato allorquando fu redatta la Delibera C.C. n. 156/79; 4. per le zone B/3, come attualmente sono tipizzate due ampie maglie che col precedente P.di F. ne avevano altra, si è proceduto al calcolo ex novo, come esplicitato a pag.5, differenziandolo per la zona con IFT di 1,32 mc./mq. (indicata in tabella, come B3 a) e con IFT di 2,50 mc./mq. (in tabella come B3 b); IFT previsti dai rispettivi piani esecutivi; 4.3 Determinazione conclusiva dei contributi: Per il contributo U.P. e U.S. Si fa riferimento alle 10 tabelle approvate con la delibera n.64 del per i contributi riguardanti le U. P. e U. S. delle quali restano ancora valide la TAB.1, TAB2 in quanto desunte da quelle della L.R. 6/79 e 66/79 mentre vengono modificate le Tab.5, Tab.6 e Tab.10 che riportano i valori definitivi dei contributi per U.P. e U. S., senza necessità di modificare quelle intermedie (tab ) giacchè non applicative e predisposte solo per addivenire ai valori finali riportate, nelle Tab ora, come detto, modificate. Le variazioni sono di seguito esplicitate e la entità dei contributi espressi in. /mq.: 4

5 - per la TAB. 5, i valori sono stati modificati applicando un coefficiente di variazione pari a 3,19: esso deriva dall eliminazione dell abbattimento sia del 50% che del 35% di cui all art. 20/1 co. e 21/1 co L.R. 6/79 nonché della eliminazione del coefficiente demografico (1.10) all epoca valido ma ora non più da computare e applicando il coefficiente di decremento demografico ora di 0.80 e di rivalutazione ISTAT pari a ; infatti il valore di 3.19 è pari a 0,80 x / (0,50x0,65x 1.10) - per la Tab.6 i valori sono stati modificati applicando un coefficiente pari a 2.39: esso deriva dall eliminazione dell abbattimento del 50% e del 35%, di cui ai succitati art.20/1 co. e 21/1 co, nonché dalla eliminazione del coefficiente di incremento demografico di 1.10 e dalla applicazione di quello di 0,80, per decremento demografico e della riduzione del 25% di cui all art. 21/3 co nonché dell incremento ISTAT del 42,76%; infatti il valore di 2.39 è pari a : (0.80x0.75x1.4276) / (0.50x0.65x1.10) - sono stati determinati sia per la TAB 5/MA che per la TAB 6/A i contributi per U.P. e U.S. da applicare nelle Zone B/3, come sono state tipizzate dal vigente P.R.G. precedenti zone di espansione (ex zona PEEP che aveva nelle previsioni un IFT di 1,32 mc./mq. e altra zona con IFT di 2,50 mc./mq.). Per il calcolo di tali contributi, si è determinato il costo-base per i Comuni di classe 2 con interpolazione lineare fra i valori tabellari (v. tab. B/1 della L.R. 6/79) ; ad essi è stato applicato il coefficiente di 0,80 corrispondente ex tab D della L.R. 6/79 al decremento demografico del 5,5% verificatosi nell ultimo decennio. Si è, quindi, definito l importo dei contributi applicando i coefficienti di O.9 per N.C., di 0,80 per D.R. e di 0,6 per R.R. relativi alle zone B (come ora sono classificate) riportati nella tab. G. della L.R. 6/79 e, infine quello per gli aumenti intercorsi pari a 1,4276. Per la tab. 6/MA, essendo stata confermata la riduzione del 25%, si è proceduto con analogo calcolo applicando il coefficiente riduttivo 0,75. Per differenziare le Zone B.3 viene indicata come B.3 a quella avente IFT 1,32 nella Tab. 5/MA e B3 b quello con IFT 2,50. - per la TAB. 10 i valori sono stati modificati applicando un coefficiente di variazione pari a 1.90 derivante dall aver eliminato l abbattimento a suo tempo applicato ai costi-base nella misura del 25% e nell applicare l incremento ISTAT del 42.76%; infatti il coefficiente di 1.90 è pari a / 0.75 In base ai calcoli sinteticamente indicati si redigono le tabelle applicative aventi lo stesso numero (5,6 e 10) delle precedenti ma con l aggiunta di MA a significare la modifica (M) di adeguamento (A). Esse sono: TAB. 5/MA Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di edilizia residenziali: Zona Tipo Intervento Coefficiente U. P. U.S. U.T. N.C. 1 8,87 21,79 30,66 A D.R. 1 8,87 21,79 30,66 R.R. 0,5 4,43 10,91 15,34 N.C. 0,9 7,98 19,62 27,59 B1-B2 D.R. 0,8 7,08 17,45 24,53 R.R. 0,6 5,33 13,08 18,41 5

6 N.C. 0,9 5,28 6,65 11,93 B3.a D.R. 0,8 4,71 5,91 10,62 R.R. 0,6 3,53 4,38 7,91 N.C. 0,9 2,69 9,49 12,18 B3.b D.R. 0,8 2,39 8,16 10,55 R.R. 0,6 1,79 2,55 4,34 N.C. 0,8 9,19 17,45 26,64 C1 D.R. 0,7 8,04 15,25 23,29 R.R. 0,6 6,89 13,08 19,97 N.C ,96 13,45 32,41 C2 D.R. 0,7 13,11 15,25 28,36 R.R. 0,6 11,23 13,08 24,31 N.C. 0,8 14,48 17,45 31,93 C4 D.R. 0,7 12,66 15,25 27,94 R.R. 0,6 10,88 13,08 23,96 N.C 1 52,19 24,53 76,72 E1-E2- D.R. 1 52,19 24,53 76,72 E3 R.R. 1 52,19 24,53 76,72 TAB 6/MA Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di edilizia economico popolare Zona Tipo Intervento Coefficiente U. P. U.S. U.T. N.C. 1 4,99 12,25 17,23 A D.R. 1 4,99 12,25 17,23 R.R. 0,5 2,49 6,12 8,62 N.C. 0,9 4,49 11,02 15,51 B1 B2 D.R. 0,8 3,99 9,80 13,79 R.R. 0,6 2,99 7,35 10,34 N.C. 0,9 3,96 4,98 8,94 B3.a D.R. 0,8 3,53 4,43 7,96 R.R. 0,6 2,65 3,28 5,93 N.C. 0,9 2,01 7,12 9,13 B3.b D.R. 0,8 1,79 6,12 7,91 R.R. 0,6 1,34 1,91 3,25 N.C. 0,8 5,16 9,80 14,96 C1 D.R. 0,7 4,52 8,57 13,09 R.R. 0,6 3,87 7,35 11,22 N.C. 0,8 8,41 9,80 18,21 C2 D.R 0,7 7,36 8,57 15,94 R.R. 0,6 6,31 7,35 13,66 N.C. 0,8 8,14 9,80 17,94 6

7 C4 D.R. 0,7 7,12 8,57 15,70 R.R. 0,6 6,11 7,35 13,46 TAB 10/MA Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in funzione del tipo di intervento e di industria: NUMERO INDUSTRIA TIPO DI COEFFICIEN- ONERI ADDETTI INTERVENTO TE > Industria 0,20 U.P. 1,52 1,78 1,99 2,17 2,43 trasformazio Ampliamenti 0,20 U.S. 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 ne prodotti 0,20 U.T. 2,28 2,54 2,75 2,93 3,19 agricoli, 0,30 U.P. 2,28 2,67 2,99 3,25 3,64 Zootecnia, Nuovi 0,30 U.S. 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 Artigianato insediamenti 0,30 U.T. 3,41 3,81 4,13 4,39 4,78 Altre Industrie Nuovi insediamenti zone PIP Ampliamenti Nuovi insediamenti Nuovi insediamenti zone PIP 0,20 U.P. 1,52 1,78 1,99 2,17 2,43 0,20 U.S. 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,20 U.T. 2,28 2,54 2,75 2,93 3,19 0,60 U.P. 4,55 5,34 5,99 6,51 7,29 0,60 U.S. 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 0,60 U.T. 6,83 7,61 8,26 8,78 9,56 0,90 U.P. 6,83 8,00 8,98 9,76 10,93 0,90 U.S. 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 0,90 U.T. 10,25 11,42 12,39 13,17 14,34 0,80 U.P. 6,07 7,11 7,98 8,67 9,72 0,80 U.S. 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 0,80 U.T. 9,11 10,15 11,02 11,71 12,75 - per il contributo sul costo di costruzione (C.C.) Relativamente al contributo commisurato al costo di costruzione occorre riferirsi a quanto determinato dalla Regione Puglia con ultima delibera n. 766 del che fissa in./mq.646,18,./mq.387,27 ed./mq. 226,27 rispettivamente i costi di nuova costruzione, per il recupero primario del patrimonio edilizio esistente e per il recupero secondario; la definizione di questi interventi è riportata nella stessa delibera regionale cui si rimanda per brevità di esposizione, in cui pure sono riportate le eventuali maggiorazioni dei limiti di costo correlati a dotazioni tecnologiche per risparmio energetico o per particolari dotazioni strutturali antisismiche; ovviamente da applicarsi quando ne dovessero ricorrere i presupposti. In base ai dati ISTAT (sono pubblicati, come già detto, quelli fino al ) l incremento intercorso dal marzo 2010 (epoca di pubblicazione della delibera della già richiamata G.R. n.766/2010) è stato pari al 5,59% e quindi, il costo base di riferimento è pari attualmente a./mq. 682,31 (./mq. 646,18 x ) per le nuove costruzioni (N.C.), ad. 408,91 per il recupero primario del patrimonio edilizio esistente (C.R.P.) e ad./mq. 238,91 per il recupero secondario (C.R.S.), secondo le definizioni della stessa delibera regionale. 7

8 A tali valori come da art.16/9 co. D.P.R. 380/01 dovrà dunque, farsi riferimento per determinare il contributo commisurato al costo di costruzione secondo la tipologia degli interventi di progetto suscettibili di autorizzazioni edilizie a titolo oneroso (permessi di costruire DIA e titoli equivalenti). Relativamente a questo contributo (C.C.) si richiama la disposizione dell art. 2/4 co. della L.R. 1/07 che ne stabilisce la decorrenza della applicabilità, trattandosi di aggiornamenti con valenza annuale, alle istanze di Permesso di Costruire o D.I.A. ora anche S.C.I.A. presentate complete nella documentazione regolamentare, successivamente al dell anno precedenti a quello in cui avrà valenza tale adeguamento. In concreto, l adeguamento del costo di costruzione, giacchè da approvare in questo anno 2011, andrà applicato alle istanze di P.di C. o D.I.A. o S.C.I.A. che verranno presentate a decorrere dall , se complete nella documentazione. 5 - RATEIZZAZIONE E GARANZIE DECORRENZA DI APPLICAZIONE: Su indicazione dell Amministrazione resta confermata la possibilità del pagamento rateizzato dei contributi di costruzione sotto l osservanza delle seguenti condizioni: che le polizze fideiussorie prevedano: l assunzione solidale della Società Assicuratrice con il titolare del Permesso di Costruire sia per il pagamento degli importi delle singole rate gravate degli interessi legali e sia delle sanzioni pecuniarie dovute in caso di ritardato o omesso pagamento, con la facoltà del Comune di rivalersi agendo nei confronti del titolare del Permesso di Costruire e della DIA ovvero della SCIA ovvero direttamente e solo nei confronti della Società Assicuratrice ovvero nei confronti di entrambi, a propria insindacabile discrezione; la possibilità di rateizzazione dei contributi fino ad un massimo di 6 (sei) rate con scadenza semestrale, di cui la prima per le U.P.e U.S. già prima del ritiro del titolo edilizio e quella per il Costo di Costruzione (C.C.) da corrispondere a partire dall inizio dei lavori, come dispone l art.16/3 co. del D.P.R. 380/01. l obbligo di estinguere il pagamento totale dei contributi entro il termine di ultimazione dei lavori che, ai sensi del D.P.R. 380/01, non può protrarsi oltre 3 anni dall inizio dei lavori; l obbligo per il Comune di attestare lo svincolo delle polizze fideiussorie di garanzia entro 60 gg. dalla ricezione della istanza di agibilità ovvero entro 10 gg. dal rilascio del relativo certificato, secondo le procedure di cui all art. 24 D.P.R. 380/01. Resta fermo, comunque, che trattandosi di tributi deve aversi riguardo alla data di effettivo pagamento per ritenerli accettabili dopo la entrata in vigore delle nuove tabelle e dei nuovi costi allorquando cioè i pagamenti siano stati effettuati prima della esecutività della delibera di approvazione e riguardino pratiche edilizie presentate precedentemente a tale data di esecutività. In concreto, l adeguamento del costo di costruzione, giacchè da approvare entro l anno 2011 andrà applicato alle istanze di P.C. o alle D.I.A. e alle S.C.I.A. che, complete, verranno presentate a decorrere dall mentre per i contributi U.P. e U.S. la decorrenza andrà stabilita con la stessa delibera di approvazione mancando a tal riguardo indicazione normativa come, invece, per il costo di costruzione. Per quanto non variato con la presente determinazione di adeguamento restano valide le precedenti disposizioni vigenti nel Comune di Sammichele di Bari. Si ritiene opportuno consigliare per il futuro sistematici aggiornamenti annuali, sì da evitare rilevanti improvvisi innalzamenti degli importi; ed anche sperequazioni per pratiche edilizie da definire a cavallo dei periodi temporali con regimi contributivi sensibilmente modificati Nei termini esplicitati si rende questa relazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all art.16 del D.P.R. 380/01 e a quelle altre nella stessa citate. I conteggi in. (euro) sono stati limitati alla seconda cifra decimale. 8

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