La sponsorizzazione ordinaria e quella nel settore dei beni culturali

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1 La sponsorizzazione ordinaria e quella nel settore dei beni culturali Il D.M. 19 dicembre 2012 a cura di Lino BELLAGAMBA L art. 26 del codice dei contratti: i contratti di sponsorizzazione ordinaria e l innovazione del terzo decreto Monti. «1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. 2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell articolo 199-bis del presente codice» (D.Lgs. 163/2006, art. 26). Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 20, comma 1, lett. b), con decorrenza dal 10 febbraio 2012, ha aggiunto: - al comma 1, la locuzione «per importi superiori a quarantamila euro»; - il comma 2-bis. Il D.L. è stato convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35. Quindi, «i principi del Trattato» si applicano obbligatoriamente solo «per importi superiori a quarantamila euro». Ciò significa che, mentre fine a EUR è ammesso l affidamento diretto, sopra tale importo occorre una procedura che pur informale sia avviata nella garanzia del principio della pubblicità preventiva. Parimenti, solo per «importi superiori a quarantamila euro» si applicano «le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto», quali previste dal corpus normativo costituito dal codice dei contratti e del regolamento attuativo, sia per i lavori, sia per servizi e forniture. 1

2 L art. 38 del codice resta comunque di generale, dovuta applicazione. La disciplina ordinaria in materia sembrerebbe prevedere solo la sponsorizzazione tecnica, nel senso che «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati» non soltanto «a spese dello sponsor», ma anche «a cura» sua (D.Lgs. 163/2006, art. 26, comma 1). Ciò sarebbe anche confermato dal successivo comma 2, laddove si prevede che l Amministrazione aggiudicatrice comunque «impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto», come dovuto intervento eccezionale rispetto alla regola secondo cui spetta allo sponsor di garantire «a cura» sua il risultato prestazionale finale. Ciò, anche per importi pari o inferiori a quarantamila euro. Tuttavia, non appare preclusa la sponsorizzazione di mero finanziamento (in analogia, del resto, a quanto previsto dal art. 199-bis per il settore dei beni culturali). Il successivo art. 199-bis del codice prevede una disciplina specifica per l affidamento del contratto di sponsorizzazione nel settore dei beni culturali. Si applica, comunque, la disciplina ordinaria dettata dall art. 26. La sponsorizzazione prevista dal codice ha carattere di contratto attivo, che cioè arreca un vantaggio alla stazione appaltante. Essa non ricade, pertanto, nel divieto della sponsorizzazione come contratto passivo che, cioè, comporta un uscita per l ente pubblico di cui al D.L. 78/2010, art. 6, comma 9, convertito nella L. 122/

3 Art. 199-bis: la disciplina delle procedure per la selezione di sponsor nel settore dei beni culturali. Sempre il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 20, comma 1, ma lett. h), ha introdotto nel codice l art. 199-bis, che riguarda specificamente la sponsorizzazione nel settore dei beni culturali: «Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor». Il D.L. è stato convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35. «1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea. L avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull importo del finanziamento minimo indicato. Nell avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell appalto dovuti dall amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell allegato del programma triennale dei lavori dell anno successivo. 3

4 3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all articolo 201 del presente codice» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis). Si rammenta che, ai sensi dell art. 26, comma 2-bis, del codice, la pur specifica disciplina recata dall art. 199-bis non si sostituisce, ma si aggiunge a quella ordinaria di cui ai primi due commi dell art. 26. Il convertito D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 20, comma 2, precisa, poi: «In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75». L art. 2 di quest ultimo D.L. è così rubricato: «Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei». Il comma 7 così recita: «Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata». Il medesimo D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 5, prevede anche una norma transitoria, all art. 61, comma 1: «Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Cfr., ora, il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali in data 19 dicembre 2012 (in G.U. 12 marzo 2013, n. 60): «Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate». 4

5 Si rammenta che, ai sensi dell art. 26, comma 2-bis, del codice, la pur specifica disciplina recata dall art. 199-bis non si sostituisce, ma si aggiunge a quella ordinaria di cui ai primi due commi dell art. 26 (cfr. l avverbio «altresì» di cui al comma 2-bis medesimo). Presupposto di avvio delle procedure per la selezione di sponsor nel settore dei beni culturali è che si sia proceduto ad integrare «il programma triennale dei lavori di cui all articolo 128» del codice con un «apposito allegato» che indichi non solo «i lavori», ma anche «i servizi e le forniture», per i quali si intende ricercare sponsor o per «finanziamento» soltanto ovvero anche per la «realizzazione degli interventi» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, primo periodo). Il dubbio che emerge è se anche servizi e forniture vadano inseriti nella programmazione dei lavori, come sembrerebbe, ovvero se per questi due settori occorra la relativa programmazione, che quindi da facoltativa (cfr. d.p.r. 207/2010, art. 271, comma 1) diventerebbe obbligatoria in relazione alla fattispecie della ricerca di sponsor. Nell «allegato» vanno inseriti «studi di fattibilità, anche semplificati», ovvero «progetti preliminari» (solo per i lavori), ovvero anche soltanto «interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, secondo e terzo periodo). La procedura per la selezione dello sponsor prevede: 1) un «bando pubblicato sul sito istituzionale dell amministrazione procedente per almeno trenta giorni» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, quarto periodo); 2) un «avviso» di pubblicazione del predetto bando su «due ( ) principali quotidiani a diffusione nazionale» e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», e anche nella «Gazzetta Ufficiale dell Unione europea» qualora l importo stimato dell intervento sia di valore comunitario (quinto periodo). L «avviso» (e quindi, ancor prima, il «bando») contiene una «sommaria descrizione di ciascun intervento, con l indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull importo del finanziamento minimo indicato» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, sesto periodo), per ambedue i tipi di sponsorizzazione. Sempre l «avviso» (e quindi, ancor prima, il «bando») specifica se si intende acquisire una «sponsorizzazione di puro finanziamento», ovvero una «sponsorizzazione tecnica» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, settimo periodo). La prima consiste nel solo «accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell appalto» che avrà bandito l Amministrazione. La seconda consiste in una «forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l intervento a cura e a spese dello sponsor». Qui lo sponsor, per scelta dell Amministrazione, non si limita a finanziare l intervento, ma anche lo progetta e lo realizza in toto. Qualora lo sponsor curi o la sola progettazione o la sola esecuzione (anche parziale), si configura un «partenariato». Cfr. D.Lgs. 163/2006, art. 3, comma 15-ter: «Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un 5

6 servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti». La «sponsorizzazione tecnica» ha come suo naturale criterio di aggiudicazione quello dell offerta economicamente più vantaggiosa (di cui andrà data menzione anche nell «avviso»). Solo il «bando» sarebbe tenuto ad indicare anche i «criteri di valutazione» con la relativa ponderazione (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, ottavo periodo). La norma, in realtà, menziona «gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte». Si tratta di una ridondanza, in quanto non c è nessuna differenza concettuale fra «elementi» e «criteri», essendo essi quelli di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 1 («a titolo esemplificativo»). Il termine di presentazione delle «offerte impegnative di sponsorizzazione», stabilito in bando e riprodotto nell avviso, è di un minimo di «sessanta giorni» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, nono periodo). Tale termine, mentre per la sponsorizzazione «di puro finanziamento» è più che idoneo (e comunque non riducibile), per quella «tecnica» potrebbe non essere sufficiente in relazione al principio di proporzionalità (cfr. i principi generali di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 70, commi 1, 6 e 10). «Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall amministrazione aggiudicatrice» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, decimo periodo). Tale principio vale per la sponsorizzazione «di puro finanziamento», per la quale l individuazione della miglior offerta ha carattere automatico. Appare pertanto un inutile formalismo (che però va rispettato per non ingenerare, precauzionalmente, un motivo di ricorso) richiedere «una commissione giudicatrice» per l ipotesi in cui il valore stimato dell intervento sia «superiore a un milione di euro». Per converso, nulla esclude che, anche per la sponsorizzazione «di puro finanziamento», possano eccezionalmente esservi «casi di particolare complessità» che richiedano opportunamente la nomina di un organo collegiale (restando peraltro aperto il problema di che cosa debba essere valutato). Per la «sponsorizzazione tecnica», invece, anche di valore stimato pari o inferiore a «un milione di euro», la nomina della «commissione giudicatrice» occorre sempre in relazione al criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa. Stilata «la graduatoria delle offerte», l Amministrazione può procedere a una sub-fase di «acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, undicesimo periodo). Per il rispetto del principio di concorrenzialità, si ritiene che tale facoltà, pur prevista ex lege, debba essere esercitata dall Amministrazione in sede di disciplina di gara. Per l operatore economico, infatti, altro è sapere che la possibilità di offerta si esaurisce in un unica subfase, altro è sapere che la prima offerta possa essere successivamente migliorata. E questo a prescindere dalla scelta discrezionale, chiarificata in bando, se procedere comunque al rilancio ovvero se riservarsi di procedervi. «L amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto 6

7 l offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 1, dodicesimo periodo). Viene poi prevista l ipotesi in cui la gara vada deserta, nei due casi corrispondenti, rispettivamente, a quello in cui sussiste il presupposto per poter farsi ricorso a procedura negoziata senza bando e a quello in cui si è legittimati ad esperire sempre una procedura negoziata, ma con bando. Il «caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ( ) ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 2, primo periodo) corrisponde all ipotesi prevista dal codice all art. 57 («Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara»), comma 2, lett. a). «Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita ( ) qualora, in esito all esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto». Della disciplina prevista dall art. 57 del codice non si richiama tuttavia, come vedremo (cfr. infra), il comma 6 (primi due periodi). Così recita il D.Lgs. 163/2006, art. 57, comma 6, primi due periodi: «Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta». Il «caso in cui ( ) tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, ( ) ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 2, primo periodo) corrisponde all ipotesi prevista dal codice all art. 56 («Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara»), comma 1, lett. a). «Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ( ) quando, in esito all esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto». Della disciplina prevista dall art. 56 del codice non si richiama tuttavia, come subito vedremo (cfr. infra), né l ultimo periodo del comma 1, lett. a), né l obbligo, in alternativa, di pubblicare un bando. Così recita il D.Lgs. 163/2006, art. 56, comma 1, lett. a), ultimo periodo: «Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima». 7

8 In sostanza, in ipotesi di gara andata deserta per qualsiasi motivo, «la stazione appaltante può ( ) ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 2, primo periodo), senza dover appellarsi nuovamente al mercato, né nel modo informale di cui al comma 6 dell art. 57 del codice, né nel modo vincolato di cui all art. 56, comma 1, lett. a) (obbligo di pubblicare un bando, qualora non si invitino «alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti» di qualificazione «che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima»). L unico limite alla deregulation comunque connaturata alla sostanza della sponsorizzazione come rientrante fra i «contratti esclusi» è di ordine temporale. L individuazione del tutto autonoma dello sponsor è consentita solo «nei successivi sei mesi» rispetto alla data in cui si accerta che la gara è andata deserta (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 2, primo periodo). «I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell allegato del programma triennale dei lavori dell anno successivo» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 2, secondo periodo). «Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 3). Così prevede il D.Lgs. 42/2004, art. 120 («Sponsorizzazione di beni culturali»): «1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce». In tema di requisiti di qualificazione, infine, viene specificato quanto già il codice, all art. 26, comma 2, prevede per la sponsorizzazione ordinaria. «Restano fermi ( ) i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell articolo 38 del ( ) codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all articolo 201 del ( ) codice» stesso (D.Lgs. 163/2006, art. 199-bis, comma 3). 8

9 Trattandosi di disciplina speciale per il settore dei beni culturali, non pare applicabile la regola prevista per la sponsorizzazione ordinaria, secondo cui solo per «importi superiori a quarantamila euro» si applicano «le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto», quali previste dal corpus normativo costituito dal codice dei contratti e del regolamento attuativo, sia per i lavori, sia per servizi e forniture (cfr. D.Lgs. 163/2006, art. 26, comma 1). 9

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