COMMENTARIO V CONTO ENERGIA

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1 COMMENTARIO V CONTO ENERGIA Premesse a) Incremento del costo indicativo cumulato annuo a milioni di euro (il V C.E. termina 30 gg dopo il raggiungimento); b) Il V C.E. parte dopo 45 giorni dalla pubblicazione della delibera dell AEEG del raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo di 6 mld di euro + priorita di accesso al primo registro agli impianti che rispondono ai requisiti del DM 5 maggio 2011 e non del presente decreto; N.B. il 12 luglio l AEEG ha pubblicato la delibera di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6 miliardi di euro, quindi il V C.E. partirà il 27 agosto c) Esenzione dal registro per: - per gli impianti fotovoltaici integrati innovativi; - gli impianti a concentrazione; - gli impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche; - impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kw con completa rimozione dell amianto. Commento [e1]: PROGETTI CON I COMUNI COME SOGGETTI RESPONSABILI e) Gli impianti realizzati da pubbliche Amministrazioni, oltre all esenzione dal registro citata al punto c), viene concesso l accesso alle tariffe del 4 C.E. qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012; f) Incentivi anche ai fabbricati rurali, alle cave, alle miniere, agli edifici produttivi non soggetti all obbligo di certificazione energetica; g) Specifici premi per impianti in sostituzione di amianto, nonche per impianti con componenti europei; h) Tariffe speciali per impianti innovativi e a concentrazione.

2 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 2) L AEEG, su comunicazione del GSE, entro 3 gg dalla comunicazione, pubblica una delibera con la data di raggiungimento dei 6 miliardi di costo cumulativo annuo degli incentivi. 3) Decorsi 45 gg dalla data di pubblicazione della delibera di cui al punto 1) si applica il V C.E. 4) Il IV C.E. continua ad applicarsi: a. ai piccoli impianti, agli impianti titolo III (imp.innovativi), agli impianti titolo IV (imp.concentrazione), che entrano in esercizio prima della data di cui al comma precedente (45 gg dalla data di pubblicazione della delibera AEEG di raggiungimento dei 6 miliardi) b. ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri (ovviamente nei registri del IV conto) e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti c. agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre ) Il presente decreto cessa di applicarsi dopo 30 gg dal raggiungimento dei 6,7 miliardi di costo cumulativo annuo degli incentivi. Art. 2 definizioni b) Data di entrata in esercizio è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico c) produzione netta di un impianto è: (produzione lorda impianto) (energia assorbita dai serv. ausil.) (perdite nei trasformatori principali) (perdite sui cavi fino al punto di consegna) d) produzione lorda di un impianto è quella misurata immediatamente a valle degli inverter Art. 3 Accesso ai meccanismi di incentivazione 1) i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti: a. impianti fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati con completa sostituzione di coperture contenenti amianto; b. impianti fino a 12 kw; c. potenziamento di impianti con un incremento fino a 12 kw; d. impianti integrati innovativi (fino al raggiungimento di 50 milioni di costo cumulativo annuo) e. impianti a concentrazione (fino al raggiungimento di 50 milioni di costo cumulativo annuo) f. impianti realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante gare d appalto (fino al raggiungimento di 50 milioni di costo cumulativo annuo) g. impianti con 12 kw<p 20 kw che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante agli impianti di pari potenza

3 2) Gli impianti non ricadenti nel comma 1) accedono alle tariffe previa iscrizione ai registri in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti di spesa annua: a. 1 registro: 140 mil b. 2 registro: 120 mil c. successivi registri: 80 milioni di euro fino al raggiungimento dei 6,7 mld di spesa cumulativa annua. 3) In ciascun registro vengono messe a disposizione le somme di cui al comma 2) sommando eventuali residui dei registri precedenti o da impianti con iscrizioni scadute. A partire dal secondo registro vengono sottratte le somme assegnate nel semestre precedente agli impianti impianti e potenziamento di impianti fino a 12 kw e a quelli con rimozione amianto fino a 50 kw); inoltre, limitatamente al secondo registro, vengono sottratte le somme spese per gli impianti su aree pubbliche che entrano in esercizio entro il 31/12/2011 (in caso di insufficiente compensazione si procede a ulteriore detrazione nei registri successivi) Art. 4 Procedura per gli impianti a registro 2) Entro 30 gg dalla pubblicazione del V conto il GSE pubblica le regole applicative; entro 20 gg dalla pubblicazione delle regole applicative il GSE pubblica il bando per l iscrizione al 1 registro, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al primo registro per 30 gg successivi alla data di pubblicazione del bando. 3) I registri successivi si apriranno per 60 gg con cadenza semestrale. 4) Entro 20 gg dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro. 5) Criteri di priorità per l iscrizione al registro: a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con sostituzione di amianto; Commento [e2]: CRITERI DI PRIORITA IN ORDINE DECRESCENTE b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore; c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture con completa rimozione dell amianto; d) impianti con componenti principali (moduli+inverter) realizzati unicamente all interno di un Paese che risulti membro dell UE/SEE (Spazio Economico Europeo = Islanda, Liechtenstein e Norvegia); e) impianti ubicati, nell ordine, su: siti contaminati ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite; f) impianti di potenza non superiore a 200 kw asserviti ad attivita produttive;

4 g) impianti realizzati, nell ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche; h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all art. 7 del decreto (componenti nuovi, 10 anni di garanzia, adesione a consorzio per il riciclo dei moduli, ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14000, ispezione di fabbrica qualità processo produttivo e materiali utilizzati) ricadenti in una delle tipologie d impianto ammessa al V conto. Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie precedenti, all interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorita: i. impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; ii. iii. iv. precedenza della data del titolo autorizzativo; minore potenza dell impianto; precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 7) Solo per il primo registro il primo criterio di selezione è la data di entrata in esercizio, inoltre non si applicano i requisiti e le tipologie di impianto ammesse al V conto ma i requisiti del IV conto (DM 5 maggio 2011 art.11) fermo restando il rispetto dell art.65 della Legge 24 marzo ) Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro purche entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. Art. 5 Tariffe incentivanti 1) Il tipo di tariffe varia a seconda della taglia d impianto nel seguente modo: - Impianti di potenza nominale fino a 1 MW: il GSE eroga, per la produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva (incentivo+vendita), determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto (impianto fotovoltaico, innovativo, a concentrazione) Commento [e3]: VIENE INCENTIVATA LA PRODUZIONE NETTA (DEFINITA COME (PRODUZIONE LORDA) (CONSUMI E PERDITE CONVENZIONALI DI CUI ALL ART.6) - Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW: il GSE eroga, per la produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario 1 ; tale differenza non puo essere superiore alle tariffe omnicomprensive; l energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilita del produttore. 1 Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio del mercato elettrico in ciascuna zona (geografica o virtuale) rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le zone virtuali nazionali sono invece relative a poli di produzione limitata definite da Terna (operatore di reti per la trasmissione dell'energia). Ai produttori viene riconosciuto il prezzo zonale orario, variabile in base alla zona geografica dell'impianto. Il prezzo zonale viene corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Il profilo orario è determinato dal gestore di rete. Commento [e4]: COME NOTA [e4] Commento [e5]: CAPOVERSO DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE: SEMBREREBBE INTENDERE CHE IL GSE EROGA UNA TARIFFA PARI A: (OMNICOMPRENSIVA) (PREZZO ZONALE VENDITA) SE LA DIFFERENZA È >0. E EVIDENTE CHE TALE DIFFERENZA È SEMPRE INFERIORE ALLE TARIFFE OMNICOMPRENSIVE

5 In entrambe i casi, sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio 2) Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull energia consumata sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: a) Premio per gli impianti con componenti europei: i. 20 /MWh (2 c /kwh) se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; Commento [e6]: NO QUELLI A CONCENTRAZIONE, NE SERRE, TETTOIE, ECC. Commento [e7]: VANTAGGIOSO INSTALLARE PRODOTTI EUROPEI ANCHE IN SOSTITUZIONE DI AMIANTO ii. 10 /MWh (1 c /kwh) se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 /MWh (0,5 c /kwh) se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre b) Premio per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell eternit o dell amianto: i. 30 /MWh (3 c /kwh) se P 20 kw 20 /MWh se P>20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 20 /MWh (2 c /kwh) se P 20 kw 10 /MWh se P>20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 10 /MWh (1 c /kwh) se P 20 kw 5 /MWh se P>20 kw, qualora entrino in esercizio dopo il 31 dicembre ) Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali (accatastati prima dell entrata in esercizio dell'impianto) hanno diritto a una tariffa pari alla media fra la tariffa spettante per impianti su edifici e altri impianti. Le serre devono presentare un rapporto superficie moduli/ copertura della serra non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% per le serre per le quali l autorizzazione sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l impianto ricade nella categoria altri impianti. 5) La tariffa spettante e quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Agli impianti iscritti a registro in posizione utile che risultino entrati in esercizio prima della chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo di iscrizione. Commento [e8]: NON E PIU CONSIDERATA UN PREMIO MA UNA TARIFFA A SE STANTE; NONOSTANTE CIO NON HA DIRITTO AI PREMI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE Commento [e9]: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SERRE Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima dell avvio del V conto (ovvero prima del 45 giorno dalla pubblicazione della delibera dell AEEG di raggiungimento dei 6 mld), viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del decreto. Art. 6 Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti

6 5) I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda. A tal fine: a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale è forfettariamente posta pari all 1%, per impianti su edifici, e al 2%, per impianti a terra, della produzione lorda; Commento [e10]: CALCOLO DELLE PERDITE SU BASE CONVENZIONALE b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall Autorita per l energia elettrica e il gas con proprio provvedimento. Art. 7 Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti 1) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: a. persone fisiche; b. persone giuridiche; c. soggetti pubblici; d. condomini di unita immobiliari ovvero di edifici. 2) I componenti d impianto devono avere le caratteristiche dei seguenti commi. 3) Componenti nuovi. 4) Moduli con 10 anni di garanzia. 5) Costruttore dei moduli dotato di adesione a consorzio per il riciclo dei moduli, ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14000, ispezione di fabbrica qualità processo produttivo e materiali utilizzati. 8) Gli impianti ricadono in una delle seguenti tipologie: a. impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio; Commento [e11]: CARATTERISTICHE NECESSARIE PER OTTENERE LE TARIFFE INCENTIVANTI b. impianti realizzati su edifici con completa rimozione dell amianto; c. impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline; d. impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilita del demanio militare; e. impianti realizzati nei tempi e in conformita a quanto previsto dall articolo 65; f. altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all articolo 65. Commento [e12]: N.B.: SONO STATI ELIMINATI TUTTI GLI IMPIANTI A TERRA, ANCHE SU TERRENO INDUSTRIALE O DI QUALUNQUE ALTRO TIPO.

7 Art. 8 Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti 1) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: a. persone fisiche; b. persone giuridiche; c. soggetti pubblici; d. condomini di unita immobiliari ovvero di edifici. 2) I componenti d impianto devono avere le caratteristiche seguenti: a. Potenza installata massima pari a 5 MW; b. moduli e componenti in sostituzione di elementi architettonici secondo Allegato 4; c. Componenti nuovi. 3) Costruttore dei moduli dotato di ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14000, ispezione di fabbrica qualità processo produttivo e materiali utilizzati. Art. 9 Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti Commento [e13]: MANCA L ADESIONE AL CONSORZIO DI RICICLO 1) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: a. persone giuridiche; b. soggetti pubblici; 2) I componenti d impianto devono avere le caratteristiche seguenti: Commento [e14]: NON CI SONO PERSONE FISICHE E CONDOMINI a. Potenza installata massima pari a 5 MW; b. i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108; c. il fattore di concentrazione e pari almeno a 10 soli; per fattori di concentrazione compresi fra 3 e 10 soli le tariffe sono ridotte del 10%; gli impianti con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici (con relativa iscrizione al registro). Art. 10 Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative 1) I soggetti che richiedono le tariffe corrispondono al GSE un contributo pari a: - 0 <P 20 kw :. 3 per ogni kw - P > 20 kw :. 3 per i primi 20 kw + 2 per ogni kw di potenza eccedente i 20 kw. 2) Il contributo è dovuto: Commento [e15]: ESEMPIO: IMPIANTO DA 1 MW VERSA AL GSE all atto della richiesta delle tariffe per gli impianti senza obbligo di iscrizione al registro; - all atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.

8 3) In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo non è dovuto per l iscrizione a successivi registri dello stesso impianto. 4) I soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti (relative a tutti i C.E.), a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono tenuti a corrispondere al GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c per ogni kwh di energia incentivata. Art. 11 Ulteriori compiti dell Autorità per l energia elettrica e il gas 1) L AEEG provvederà a definire: a. Modalita e tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle gia definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli inverter degli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012 vengono adeguati. In caso contrario il GSE sospende l erogazione degli incentivi fino all avvenuto adeguamento degli impianti; Commento [e16]: PROBABILE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA DELIBERA 84 (31/3/2013) c. Le modalita di utilizzo dei dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell energia prodotta, nonche per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; d. Le modalita con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacita di accumulo presso cabine primarie; f. I casi e le modalita con le quali il GSE provvede a richiede l installazione, presso gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria. 4) L AEEG aggiorna se necessario i propri provvedimenti relativi all erogazione del servizio di misura dell energia elettrica prodotta: Commento [e17]: PREVISIONE DI PUBBLICAZIONE DI NORMATIVE SULL ACCUMULO DI ENERGIA Commento [e18]: REGOLAMENTAZION E DELLE ATTIVITA CHE ERANO STATE AVVIATE DA DIGITARIA PRESSO GLI IMPIANTI a. definisce le caratteristiche dei misuratori dell energia elettrica prodotta lorda prevedendo che siano teleleggibili dal gestore di rete con cadenza mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; b. prevede che la responsabilita del servizio di misura dell energia elettrica prodotta, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonche quelle relative all energia elettrica immessa in rete Art. 12 Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 5) Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici: a. il meccanismo dello scambio sul posto; Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti. Commento [e19]: CHI SCEGLIE LO SCAMBIO SUL POSTO NON HA DIRITTO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI (NE OMNICOMPRENSIVA NE PREMIO SULL AUTOCONSUMO)

9 b. il ritiro con le modalita e alle condizioni fissate dall AEEG ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 ( essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato facendo riferimento a condizioni economiche di mercato ), ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW Art. 18 Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica 1) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica e le relative tariffe Commento [e20]: SI RIMANDA ANCORA A UN FUTURO DECRETO LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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