Studi Di Settore. Beni Strumentali Non Utilizzati. Rag. Domenico Favati

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1 Studi Di Settore Beni Strumentali Non Utilizzati Rag. Domenico Favati

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3 Versione 1 Indice 1 Premessa Beni strumentali non utilizzati nel corso dell esercizio Soluzioni Soluzione (parziale) dell'agenzia delle Entrate Una possibile soluzione maggio

4 Premessa Versione 1 1 Premessa I contribuenti tenuti alla compilazione degli Studi di settore ed in particolare del Quadro Elementi contabili codice F29 per le imprese e G01 per i lavoratori autonomi,sono chiamati ad esporre il valore riferito ai beni strumentali esistenti,posseduti e/o detenuti alla data di chiusura del periodo di imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare). Non si considera il valore dei beni ceduti e/o eliminati dal processo produttivo anteriormente al 31 dicembre e va tenuto conto dell intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo di imposta. La indicazione di tale valore è anche collegata alla esposizione per l elaborazione di dati contabili e strutturali coerenti in altra sezione dello studio di settore- al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti alla data di chiusura dell esercizio fiscale. Il valore così dichiarato differisce dai criteri dettati per la sua determinazione dai c.d. parametri contabili che richiedono il valore dei beni strumentali ragguagliato all anno. Le istruzioni ufficiali degli studi di settore precisano i dati contabili che costituiscono il valore dei beni strumentali da indicare (costo storico ed oneri accessori diretta imputazione ecc.) 2 Beni strumentali non utilizzati nel corso dell esercizio Il valore dei beni strumentali non utilizzati nel corso dell esercizio può non essere considerato ai fini della determinazione del valore dei cespiti utile per l applicazione degli studi di settore. Gli interventi ufficiali e le recensioni sulla materia non precisano le possibili cause dell inutilizzo dei beni né fanno riferimento al periodo di tempo della loro inattività nel corso del periodo di imposta. Dalla interpretazione letterale del suddetto principio,l inattività del bene pare si riferisca all intero periodo di imposta anche se dovrebbe applicarsi un più equo criterio accertando in concreto il mancato impiego del bene strumentale per la maggior parte del periodo di imposta in ossequio anche ad altre casistiche dell ordinamento tributario per le quali sono state impartire istruzioni che seguono criteri di prevalenza. In ogni caso il contribuente deve essere sempre in grado,nel corso di controlli ed accertamenti,di fornire con elementi e dati certi l eventuale non utilizzo, nel periodo di imposta, dei cespiti non dichiarati nello studio di settore. Molti operatori economici detengono o possiedono per le loro esigenze aziendali o professionali molteplici tipologie di immobilizzazioni tecniche regolarmente acquisite ed annotate nelle scritture contabili (libro beni ammortizzabili ecc.)che,per diverse ragioni,non utilizzano nel corso del periodo di imposta nel processo produttivo. E il caso di macchinari destinati a linee produttive sospese o abbandonate per ragioni di mercato,di attrezzature ed impianti in più esemplari per una pronta sostituzione dei beni in funzionamento per guasti,riparazioni ecc.;per talune di queste apparecchiature rimaste inoperose, se dotate di misuratori e contatori o analoghi congegni,può essere agevole dimostrare,nelle imprese di certe dimensioni,il loro inutilizzo tramite rapporti degli Uffici Tecnici,degli Organi di Vigilanza interna,delle maestranze addette e le attestazioni del Collegio Sindacale ove esista. Per i contribuenti minori compresi i professionisti possono sorgere in concreto difficoltà operative 2 9 maggio 2006

5 Soluzioni Versione 1 3 Soluzioni 3.1 Soluzione (parziale) dell'agenzia delle Entrate Il punto 12.3 ultimo comma della Circolare 13 giugno 2001,n.54/E dell Agenzia delle Entrate afferma che i beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo di imposta per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento,possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali utilizzato per l applicazione degli studi di settore. Il principio espresso dall Agenzia si basa sul criterio di deducibilità delle quote di ammortamento condizionato all impiego dei beni strumentali materiali nel processo produttivo dall esercizio di entrata in funzione ( e seguenti) regolato dall art.102 (ex art.67) del T.U.I.R. per le imprese e dall art.54 (ex art.50) per i lavoratori autonomi che pur prevedendo modalità diverse di deducibilità non interferiscono con l argomento in esame. Tale indicazione è presente anche a regime nelle istruzioni ufficiali per la compilazione degli studi di settore. Riteniamo,per coerenza,che i beni inutilizzati e per i quali il contribuente non deduce le relative quote di ammortamento,non devono essere indicati altresì nel numero dei beni strumentali da esporre in altra sezione dello studio di settore. La importante precisazione dell Amministrazione Finanziaria tuttavia è parziale perchè non prende in esame il frequente caso dell inutilizzo,nel periodo di imposta,di beni strumentali totalmente ammortizzati ma ancora esistenti nel patrimonio aziendale o professionale che altrettanto possono non essere indicati nel numero e nel valore dei beni ammortizzabili a fine esercizio. In assenza di auspicabili istruzioni sul caso accennato è necessario ricercare, nell ambito tributario, soluzioni che comprovino,anche in ipotesi di verifiche ed accertamenti,il non utilizzo dei cespiti interamente ammortizzati e la loro conseguente e legittima non indicazione negli studi di settore. 3.2 Una possibile soluzione Può essere di ausilio la disciplina del D.P.R. n.441/97 attuativo dell art.3 comma 137 della Legge n.662/1996 e relative istruzioni che regolano le presunzioni legali in materia di dismissione di prodotti obsoleti,di distruzione di merci ecc. per trarne utili considerazioni per il tema trattato. Per la distruzione di prodotti,merci ecc è stato consentito ai contribuenti l utilizzo quale mezzo di prova valido fiscalmente-oltre alle comunicazioni all A.F.,alla GdF,all intervento del notaio- anche la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio anche se per particolari casi. Si ricorda che per la disciplina ante l anno 1997 la sentenza n.640/2001 della Corte di Cassazione aveva riconosciuto valida-ai fini fiscali- l avvenuta distruzione di merce da parte del contribuente che aveva operato senza l osservanza delle rigide formalità ritenute invece sostanziali dal Fisco. Il D.P.R. 7 dicembre 2001,n.435 ha in parte semplificato alcuni adempimenti in materia (art.2 comma 3 del D.P.R. n.441/97) stabilendo che la perdita di beni dovuta ad eventi non dipendenti dalla volontà del contribuente quali incendi,furti ecc. è provata anche da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da redigersi ai sensi dell art.47 del D.P.R. n.445/2000 entro trenta giorni dall evento con l indicazione del solo valore complessivo dei beni perduti non più da inviare alle Autorità competenti ma solo da conservare per eventuali accertamenti dell Amministrazione Finanziaria anche se pare opportuno certificare una analitica descrizione degli stessi. 09 maggio

6 Soluzioni Versione 1 Per la distruzione volontaria di beni la disciplina in esame impone termini e rigide formalità (comunicazioni all Agenzia delle Entrate,alla GdF ecc.)ma nel caso che i beni da distruggere o trasformare assommino complessivamente ad.5.164,57 (ex 10 milioni in lire)è consentita-quale mezzo di prova valido ai fini fiscali-la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le indicazioni di tutti gli elementi necessari (data,ora,luogo,qualità,quantità,ammontare del costo dei beni ecc.). Se l Amministrazione Finanziaria riconosce quindi ai fini fiscali sia pure per i casi di distruzione di beni che influiscono negativamente sui ricavi del contribuente nell esercizio dell evento-quale mezzo di prova valido la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio dovrebbe consentire l uso di tale documento quale mezzo di prova utile a dimostrare l eventuale inutilizzo nel periodo di imposta interessato dei beni strumentali interamente ammortizzati e la loro corretta non indicazione per numero e valore negli studi di settore-che come noto- costituiscono strumenti per determinare i ricavi di riferimento e i ricavi minimi ammissibili. La distruzione di un prodotto o di una merce costituisce un evento fiscalmente rilevante, di portata sicuramente più significativa nell ambito della determinazione del reddito del contribuente rispetto alla posizione di inattività di un bene strumentale :se per il primo caso è consentito quale mezzo di prova validala dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, a maggior ragione tale documento deve avere analoga valenza per poter autocertificare l eventuale non impiego nel periodo di imposta di beni strumentali interamente ammortizzati. In difetto di tale riconoscimento, per una identica oggettiva condizione di inutilizzabilità di un bene strumentale, si realizzerebbe disparità di trattamento ai fini della sua legittima non esposizione negli studi di settore (non si indica se il cespite è in corso di ammortamento e non si deducono le relative quote,si indica se è totalmente ammortizzato anche se non impiegato),una ipotesi che non si rinviene in alcuna disposizione di legge in materia e che costituirebbe fonte di contenzioso per la sua evidente iniquità. Il mancato impiego totale o parziale di beni strumentali come in precedenza sottolineato-si realizza per molteplici cause che hanno origine,di norma, da scelte e decisioni del contribuente e discendendo quindi dalla sua volontà possono classificarsi tra le operazioni interne all ambito aziendale o professionale con la conseguenza che,in difetto di altri inesistenti mezzi,solo una dichiarazione del contribuente interessato come la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio-rappresenta l unico strumento di prova che assevera le sue decisioni specialmente in settori operativi privi di grandi dimensioni e strutture. A garanzia dei terzi,fisco compreso,si sottolinea che nel caso di autocertificazione con notizie mendaci sono previste sanzioni anche penali a carico del dichiarante. Sulla valenza dell autocertificazione in materia fiscale si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione n.4269 del 25 marzo 2002 (in banca dati Fiscovideo) che ha ammesso nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà prodotta dal contribuente a sostegno delle sue argomentazioni con valore di elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice unitamente alle altre fonti di prova non potendo da sola costituire il fondamento della decisione. Riteniamo opportuno,in attesa di auspicabili interventi sul delicato tema trattato,che il contribuente,oltre a redigere a fine anno la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio,provveda ad annotare sui libri contabili (libro beni ammortizzabili ecc.)gli eventi che hanno comportato l inutilizzabilità di taluni cespiti nel periodo di imposta e raccolga,per quanto possibile,elementi e dati a supporto della sua attestazione. 4 9 maggio 2006

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