La normativa sul riuso del software nella P. A. e l esperienza Toscana
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- Floriano Durante
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1 La normativa sul riuso del software nella P. A. e l esperienza Toscana Caterina Flick Linux Day Grosseto, 27 ottobre /13
2 P.A. e acquisizione di software Secondo la normativa vigente le amministrazioni che affidano a terzi l attività di progettazione, sviluppo e gestione dei propri sistemi informativi automatizzati, conservano la titolarità dei programmi applicativi (d.lgs. 39/1993, art. 2) La previsione è coerente con quanto disposto dalla Legge sul diritto d autore, applicabile al software, che dispone che alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni, spetta il diritto d autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. (L.A. art. 11) Nella pratica, tuttavia, si è diffusa l abitudine di acquisire licenze dai titolari di programmi commerciali, richiedendo al fornitore di adattarli alle esigenze dell amministrazione. In questo caso l amministrazione ha semplicemente il diritto di utilizzare i programmi 2/13
3 Riuso nella P.A.: il Codice dell Amministrazione Digitale Il CAD consente che le amministrazioni decidano di acquisire programmi informatici forniti con licenza - a codice chiuso o aperto - oppure di effettuare il riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni, in alternativa allo sviluppo di programmi nuovi (CAD art. 68). L amministrazione può anche valutare di adottare un soluzione combinata, facendo sviluppare un prodotto totalmente nuovo oppure adattando alle proprie esigenze un prodotto esistente e disponibile, basandolo su prodotti open source (CAD art. 68). 3/13
4 ...Segue In ogni caso, il CAD dispone che qualora le amministrazioni facciano sviluppare programmi informatici per le proprie esigenze, si assicurino la possibilità di disporne ai fini di riuso. Il principio è valido sia nel caso di prodotti nuovi, sia nel caso di prodotti adattati (CAD artt. 68 e 69). Infine le pubbliche amministrazioni che sono titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l obbligo di dare i programmi, in formato sorgente e completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (CAD art. 69). 4/13
5 ...Segue: perplessità Le definizioni del CAD sono piuttosto confuse, da un lato non distinguono tra i soggetti interessati: la posizione dell amministrazione che riusa, che ha la facoltà di chiedere alle altre amministrazioni di mettere a disposizione un programma ritenuto utile o interessante, è infatti diversa dalla posizione dell amministrazione che dà in riuso, nei cui confronti si può configurare un obbligo. D altro canto il CAD non distingue tra i requisiti tecnici del riuso (la fattibilità tecnica, in cui rientrano l interoperabilità e la cooperazione applicativa e la portabilità su altre piattaforme) e i requisiti giuridici del riuso (cioè la possibilità giuridica di concedere ad altri l uso e la modifica del prodotto, legata alla titolarità dei diritti d autore). 5/13
6 Il riuso del software Il CAD all articolo 1 contiene un elenco di definizioni tecniche, a cui fare riferimento nell applicazione del testo normativo: tra queste non c è la definizione di riuso. Date le peculiarità del software, e dato che non vi sono altrove definizioni giuridiche d riuso, è opportuno fare riferimento alle definizioni extragiuridiche esistenti e si deve ritenere che il riuso debba comprendere sia il caso di uso di un prodotto così come è, sia il caso di uso del prodotto dopo avere effettuato gli adattamenti (modifiche) possibili, graditi o necessari per renderlo effettivamente fruibile da un soggetto diverso dall originario titolare. Il riuso del software nella pubblica amministrazione, inoltre, è anche uno strumento di e.government, non tanto perché consente di risparmiare, quanto perché consente di condividere esperienze e criteri organizzativi e, in ultima analisi, di fornire al cittadino servizi uniformi. 6/13
7 ll tema del riuso deve essere affrontato da diversi punti di vista: Riusare un software sviluppato per altri richiede quasi certamente degli adattamenti, cioè delle modifiche l obbligo di dare in riuso ad altre amministrazioni è previsto con riferimento ai programmi realizzati su indicazioni del committente pubblico, senza distinguere tra prodotto nuovo e prodotto adattato alle esigenze dell amministrazione l amministrazione può dare in riuso prodotti rispetto ai quali dispone di diritti sufficienti per cedere ad altri la facoltà di uso e modifica. la riusabilità è dunque collegata a requisiti tecnici del prodotto e alla disponibilità giuridica in capo all amministrazione; in concreto ciò impone all amministrazione di predisporre contratti adeguati e di valutare con attenzione le specifiche di progetto. 7/13
8 Riuso, proprietà intellettuale e OS Per consentire ad altri di usare e modificare un programma occorre averne il diritto. La possibilità di consentire ad altri di usare e modificare un programma nasce dal fatto di avere sul programma stesso il diritto d autore, derivante dall avere sviluppato in proprio o dall avere fatto sviluppare a proprie spese e su proprie specifiche un programma. La possibilità di consentire ad altri di usare e modificare un prodotto puo anche derivare da un contratto (cd. licenza) con il quale lo sviluppatore non cede la titolarità, ma espressamente acconsente al riuso da parte delle pubbliche amministrazioni (l ipotesi non è assurda, né contraria agli interessi aziendali, considerato anche che lo sviluppatore può sempre utilizzare il codice, come e quando vuole). 8/13
9 ...Segue La possibilità di consentire ad altri di usare e modificare un prodotto non è esclusa dal fatto che per il suo sviluppo sono stati utilizzati software OS, dato che, tipicamente, le licenze OS consentono l uso e la modifica. La particolarità dei software OS, che può rendere difficile l integrazione con la normativa italiana, è il fatto che, nella maggioranza delle licenze OS, il software non può essere chiuso ed essere sottratto al circolo. Altra difficoltà può derivare dal fatto che se il programma dato in riuso viene modificato in modo consistente può nascere un autonomo diritto d autore (c.c. artt oggetto del diritto, 2577 acquisto del diritto, 2577 contenuto del diritto; L.A.). 9/13
10 Il riuso in Toscana Nella realizzazione del riuso il CRCR tiene conto delle finalità e delle previsioni del CAD. A questo fine si richiamano i principi che guidano la diffusione del software open source. Per l implementazione del riuso è necessario: aderire al Codice etico, documento di riferimento che indica le definizioni e i principi del riuso; ottenere dal CRCR la certificazione di riusabilità, che attesta le qualità tecniche e giuridiche necessarie per il riuso ai prodotti; iscrivere i prodotti riusabili nel catalogo gestito dal CRCR, consultabile da tutti coloro che sono interessati; distribuire i prodotti riusabili con la licenza di riuso, che consente di utilizzare il prodotto anche effettuando gli interventi ritenuti opportuni, con il divieto di apportare modifiche degradanti e con l obbligo di ridistribuire i prodotti modificati con la medesima licenza di riuso. 10/13
11 Appendice normativa D.Lgs. 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione Digitale 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 11/13
12 Appendice normativa D.Lgs. 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione Digitale 68. Analisi comparativa delle soluzioni. 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. 12/13
13 Appendice normativa D.Lgs. 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione Digitale 69. Riuso dei programmi informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. 13/13
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