REDDITOMETRO: PROFILI DIFENSIVI

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1 Guida ai RICORSI & SENTENZE REDDITOMETRO: PROFILI DIFENSIVI Analisi dei profili di legittimità del redditometro, della carenza di motivazione degli atti accertativi, nonché della revisione della presunzione applicata. di ADRIANO PELLEGRINI studio commercialisti associati Trento ( ) Di recente, abbiamo affrontato il caso del redditometro applicato ai cosiddetti «bamboccioni».(1) Di seguito, invece, ci si focalizzerà su aspetti non ancora approfonditi, come i profili di legittimità del redditometro, la carenza di motivazione degli atti accertativi e la revisione della presunzione applicata. RISPETTO delle NORME di PROCEDURA Innanzitutto occorre rilevare che la normativa in materia di redditometro prevede una fase di contraddittorio preaccertativo avente carattere di obbligatorietà. In particolare, l Ufficio è tenuto ad invitare il contribuente alla definizione dell accertamento con adesione, dopo averlo invitato «( ) a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento ( )», giusta disposto dell art. 38, co. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6338]. Laddove, dunque, l Amministrazione ( ) Con la collaborazione del dott. Massimiliano Giuliani. (1) Si rinvia a A.Pellegrini, «Redditometro a bamboccioni : efficaci strategie difensive», su questa Rivista n. 11/2011, pagg. 76 e segg. finanziaria non attivi l accertamento con adesione, incorre, evidentemente, in una violazione procedimentale che deve essere rilevata nel ricorso introduttivo. INCOMPETENZA FUNZIONALE del DIRETTORE dell AGENZIA ad «AGGIORNARE» il REDDITOMETRO Il D.M. 10 settembre 1992, norma secondaria che di fatto ha istituito il redditometro attualmente applicato in fase accertativa, statuisce che: «Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell anno 1992, dell indice dei prezzi al consumo per l intera collettività nazionale calcolato dall istituto nazionale di statistica». Di contro, il provvedimento Ag. Entrate 4 febbraio 2007 è stato concepito ed emesso dal Direttore dell Agenzia delle Entrate e come tale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2007, n. 51. La disposizione anzidetta, non è ascrivibile ai meri provvedimenti dal contenuto tecnico/ ordinamentale e/o d indirizzo; di fatto, ha chiara natura impositiva, pur considerando che dà attuazione ad una norma procedurale N 1 - GENNAIO 2012 IL SOLE 24 ORE 63

2 RICORSI & SENTENZE Guida ai art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 tenuto conto che il prodotto degli «importi» che costituiscono il suo allegato A, si traduce nella quantificazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente destinatario di attività accertativa. Ne discende che il provvedimento 14 febbraio 2007 dell Agenzia delle Entrate non rientra in nessuna delle fonti del diritto, come risulta dalla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, per la quale si rinvia direttamente al ricorso proposto. Pertanto, è necessario indagare se la legge di riforma dell organizzazione del Governo D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 contenga una specifica disposizione portante legittimazione all emanazione della statuizione più volte citata. Ed infatti, è bene ripeterlo, la disposizione che effettivamente reca portata impositiva è il D.M. 10 settembre 1992: dunque è più che necessario, imprescindibile, che anche l aggiornamento di tale decreto avvenga per fonte del diritto analoga. Ai fini de quibus, le due norme basilari che sembrano delineare con sufficiente chiarezza i rispettivi perimetri operativi, sono gli artt. 56 e 62, D.Lgs. 300/1999. Il primo, che titola «Attribuzioni del Ministero delle Finanze» recita che: «Il Ministero delle Finanze svolge le seguenti funzioni statali: predisposizione dei relativi atti normativi (...) per il conseguimento degli obiettivi fissati». Il secondo, dispone che «All Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non siano assegnate alla competenza di altre Agenzie, Amministrazioni dello Stato ( )»;«L agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell imposta sul valore aggiunto ( )». Come vi è modo di percepire con sufficiente chiarezza dal confronto dispositivo delle fonti citate, al Ministero delle Finanze è attribuita l esclusiva competenza di predisporre gli atti normativi, all Agenzia delle Entrate, tramite il suo Dirigente generale, di svolgere, residualmente, tutti i servizi aventi ad oggetto l amministrazione, la riscossione ed il contenzioso. Ne consegue l incompetenza funzionale del Direttore dell Agenzia ad emettere il censurato provvedimento 14 febbraio 2007, di cui è giocoforza chiederne la disapplicazione. DIFETTO di MOTIVAZIONE dell ATTO Infine, è opportuno sottolineare che l Amministrazione finanziaria è tenuta a dare spiegazioni di quale sarebbe la fonte reddituale occultata che il redditometro ha permesso di «scovare». Ed infatti, ai fini Irpef, le categorie reddituali sono ben 6 e non è ragionevole ritenere che ve ne possa essere una settima («il reddito da redditometro») non codificata nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n Peraltro, le categorie reddituali presentano caratteristiche assai diverse tra loro. Ad esempio, diverse sono anche le modalità di determinazione del periodo di competenza (criterio contabile o cassa); diverse, sono anche le modalità di quantificazione del reddito stesso (criterio catastale o effettivo) o le detrazioni di legge spettanti al contribuente. Da ciò ne discende la necessità di poter capire a quale categoria reddituale appartenga il reddito evaso. CASO di SPECIE Un contribuente viene convocato, ai sensi dell art. 32, D.P.R. 600/1973 [CFF 6332], per fornire spiegazioni in ordine allo scostamento tra il proprio reddito e quello desumibile dall applicazione del redditometro. In sede di contraddittorio, giustifica e dimostra l avvenuta acquisizione dei beni per effetto di dazioni patrimoniali derivanti dalla famiglia. A quel punto, riceve notifica di due accertamenti, a carico degli anni 2006 e 2007, con riferimento alle spese di mantenimento di detti beni. 64 IL SOLE 24 ORE N 1 - GENNAIO 2012

3 Guida ai RICORSI & SENTENZE Opposizione all avviso di accertamento da redditometro: fac-simile di ricorso RICORSO Proposto da., con sede legale in, P.Iva e C.F., a mezzo del legale rappresentante., rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, da giusta procura apposta a margine del presente atto, con elezione di domicilio presso. CONTRO L Agenzia delle Entrate di.., in persona del Direttore pro tempore, per l annullamento dell avviso di accertamento n.., prot. n..., emesso a valere per gli anni d imposta 2006 e 2007 ai fini Irpef (All. x). Avverso gli atti amministrativi predescritti, a mezzo dei sottoscritti procuratori alla lite, il sig. A B.. per i motivi di seguito addotti. ELEVA GRAVAME IN FATTO In data la Guardia di finanza,, concluse una verifica ispettiva a carico della ditta individuale. Dall analisi dell atto istruttorio, l Amministrazione finanziaria non decise di emettere alcun provvedimento impositivo. Successivamente, invece, l Amministrazione finanziaria, ai sensi dell art. 32, D.P.R. 600/1973, invitò il contribuente a produrre documentazione probatoria in ordine alla propria posizione fiscale, documentazione che, in data, il ricorrente puntualmente fornì, instaurando un contraddittorio che si tenne nei giorni successivi. Esaminata la documentazione, parte attrice ha deciso (comunque) di emettere gli avvisi di accertamento impugnati, facendo applicazione dell art. 38, D.P.R. 600/1973, sulla scorta della tesi per cui le condizioni di vita del signor non sarebbero coerenti con il reddito dichiarato. L Amministrazione finanziaria utilizza, per la quantificazione del maggior reddito, il cosiddetto «redditometro». Fondamento dell attività accertativa sarebbe, quindi, l inadeguatezza del reddito dichiarato, a fronte della presenza di taluni beni indice di capacità contributiva, come un bene immobile ed un autovettura. Con riferimento a tali beni indice di capacità produttiva, il contribuente ebbe, già in sede di primo contraddittorio, a produrre ampia dimostrazione di come l acquisto dell immobile avvenne a seguito di finanziamento da parte dei genitori. Il sottoscritto Sig.... (ovvero la società..., in persona del sottoscritto legale rappresentante pro tempore Sig....), delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio l avv./dott./rag.... conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare c o a d i u t o r i e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti. Elegge altresì domicilio presso lo Studio del difensore, sito in..., via... Firma del delegante... «È autentica» Firma del difensore... IN DIRITTO 1. Carenza di motivazione dell atto. Mancata indicazione della tipologia di reddito asseritamente evaso. Violazione degli artt. 42, D.P.R. 600/1973, 3, L. 241/1990 e 7, L. 212/2000. Controparte, in atti, non inquadra il reddito presunto in nessuna delle 6 (sei) categorie reddituali previste dell attuale D.P.R. 917/1986. In altri termini, non è dato sapere quale possa essere stata, anche presuntivamente, la fonte del reddito accertato, sicché ci si domanda con quali criteri sia stato calcolato il maggior onere fiscale che il signor avrebbe evaso. Siffatta carenza motiva è dirimente nel caso di specie, giacché, negli anni 2006 e 2007, era socio di associazione professionale e, residualmente, anche per entità del reddito prodotto, lavoratore autonomo, don- N 1 - GENNAIO 2012 IL SOLE 24 ORE 65

4 RICORSI & SENTENZE Guida ai de l impossibilità di comprendere quale o quali siano le specifiche fonti reddituali da cui deriverebbe il maggior reddito accertato. La censura non è priva di significatività tenuto conto che: il reddito di periodo si manifesta fiscalmente con diversa modalità, a seconda che sia determinato e/o determinabile per cassa e/o competenza; la conoscenza/individuazione della fonte di provenienza non è senza pregio, tenuto conto che il maggior reddito accertato potrebbe avere natura partecipativa ed in tal caso l Amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare l avvenuta preventiva rettifica del reddito di natura associativa per poterne attribuire i maggiori esiti in capo all associato; infine, l eventuale maggior reddito accertato potrebbe derivare, in astratto, in tutto o in parte, dalla componente immobiliare con conseguente applicabilità della riduzione del 15%, dettata dall art. 37, co. 4, D.P.R. 917/1986. In conclusione, è chiaro che controparte avrebbe necessariamente dovuto «collegare», e quindi qualificare, il maggior reddito ad una diversa fonte reddituale, indicazione che in atti non si ravvede. 2. Violazione dell art. 38, co. 7, D.P.R. 600/1973. La norma richiamata in rubrica testualmente dispone che: «L ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». L Ufficio procedente ha palesemente ignorato e trascurato l ulteriore obbligo che lo gravava traducentesi nell imperscrittibile necessità di dare corso al procedimento di accertamento con adesione; ne viene che gli accertamenti impugnati sono affetti da violazione di legge, pertanto illegittimi e quindi annullabili. 3. Violazione dell art. 5, co. 1, D.M. 1 settembre 1992 e dell art. 23, Costituzione. Inefficacia del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 febbraio Il decreto ministeriale richiamato in rubrica statuisce che «Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell anno 1992, dell indice dei prezzi al consumo per l intera collettività nazionale calcolato dall istituto nazionale di statistica». Di contro, il provvedimento 14 febbraio 2007 è stato concepito ed emesso dal Direttore dell Agenzia delle Entrate e come tale pubblicato in G.U. 2 marzo 2007, n. 51. La disposizione anzidetta, non è ascrivibile ai meri provvedimenti dal contenuto tecnico/ordinamentale e/o d indirizzo; di fatto, ha chiara natura impositiva, pur considerando che dà attuazione ad una norma procedurale art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 tenuto conto che il prodotto degli «importi» che costituiscono il suo allegato A, si traduce nella quantificazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente destinatario di attività accertativa. In argomento, è di necessità evocare l art. 23, Cost. e, soprattutto, la giurisprudenza correlativa a tenore della quale: «La disposizione dell art. 23 Cost., in forza della quale nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge, non può intendersi nel senso che solo la legge dello Stato può imporre tributi, altrimenti si escluderebbe quella potestà normativa regionale in materia tributaria che altre norme costituzionali attribuiscono alle Regioni. Neppure può ritenersi che l art. 23 attribuisca alla parola legge il significato di norma emanata nell esercizio di una potestà legislativa piena, e cioè esclusiva, dato che gli atti emanati dalla Regione nell esercizio della competenza legislativa concorrente o sussidiaria sono, nel linguaggio dei testi costituzionali, leggi come le altre e d altra parte il valore dell art. 23 Cost. sta unicamente nel disporre una riserva legislativa, che è garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto è diretta a escludere ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorità, che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge» (C. Cost. 23 giugno 1965, n. 64, 14 dicembre 1979, n. 148); «La garanzia stabilita nell art. 23 Cost., non vieta che, con l osservanza dei limiti stabiliti dall art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l emanazione di atti normativi in materia di imposte avente lo stesso valore della legge ordinaria, purché la volontà del Parlamento a delegare l esercizio della funzione legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della normale procedura di esame ed approvazione della legge, in conformità dell art. 72, ultimo comma, Cost.» (C. Cost. 11 luglio 1969, n. 126, C. Cost. 10 luglio 1981, n. 127); 66 IL SOLE 24 ORE N 1 - GENNAIO 2012

5 Guida ai RICORSI & SENTENZE «Potendo le prestazioni patrimoniali, secondo l art. 23 Cost., essere imposte solo in base alla legge, il giudice ordinario deve disapplicare i regolamenti che prevedono l imposizione di prestazioni senza che l autorità amministrativa sia a ciò autorizzata in base a legge» (Cass. 3 luglio 1979, n. 3728). È pacifico che il provvedimento 14 febbraio 2007 non rientra in nessuna delle fonti cui più sopra è stato fatto cenno. Dal ché, la necessità di verificare se la legge di riforma dell organizzazione del Governo D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 contenga una specifica disposizione portante legittimazione all emanazione della statuizione più volte citata. Ai fini de quibus, le due norme basilari che sembrano delineare con sufficiente chiarezza i rispettivi perimetri operativi, sono gli artt. 56 e 62, D.Lgs. 300/1999. Il primo, che titola «Attribuzioni del Ministero delle Finanze» recita che: «Il Ministero delle Finanze svolge le seguenti funzioni statali: predisposizione dei relativi atti normativi (...) per il conseguimento degli obiettivi fissati». Il secondo, dispone che «All Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non siano assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ( )»(ecc.); «L Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell imposta sul valore aggiunto ( )». Come vi è modo di percepire con sufficiente chiarezza dal confronto dispositivo delle fonti citate, al Ministero delle Finanze è attribuita l esclusiva competenza di predisporre gli atti normativi, all Agenzia delle Entrate, tramite il suo Dirigente generale, di svolgere, residualmente, tutti i servizi aventi ad oggetto l amministrazione, la riscossione ed il contenzioso. Ne consegue l incompetenza funzionale del Direttore dell Agenzia ad emettere il censurato provvedimento 14 febbraio 2007, di cui si chiede la disapplicazione. Analisi specifica della ricostruzione sintetica di controparte L applicazione dell art. 38, D.P.R. 600/1973 è radicata sul sostenimento dei presunti costi di gestione dei seguenti beni: autovettura Bmw, alimentata a gasolio, anno di acquisto 2004, HP 26; appartamento non locato, utilizzato direttamente dal contribuente. Il contribuente, dunque, viene accertato per il sostenimento delle spese di gestione di un appartamento utilizzato direttamente e di un autoveicolo. 4. Sulla prova contraria già ampiamente resa in sede di contraddittorio e sull insensatezza della ricostruzione sintetica. È pressoché superfluo precisare che l accertamento sintetico, ex art. 38, D.P.R. 600/1973, è fondato «( ) sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ( )», così come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n Da quanto prodotto in sede di preventivo contradditorio, appare evidente il pregresso sostentamento finanziario attuato dalla madre,, che ha «finanziato» con mezzi propri sia l acquisto dell abitazione che dell autoveicolo. 5. Sul concetto di «spese indici di capacità contributiva» e dimostrazione dell irragionevolezza del reddito presunto. Nonostante tutti i beni indice di capacità contributiva siano stati finanziati dalla madre, la fantasia dell estensore dell atto l ha condotto a postulare l applicazione dell art. 38 anzidetto a fronte delle spese di gestione dei predetti beni, cioè dell appartamento e dell autovettura, mediante lo strumento del redditometro. N 1 - GENNAIO 2012 IL SOLE 24 ORE 67

6 RICORSI & SENTENZE Guida ai Vale appena la pena di ricordare che, pochi giorni prima dell emissione del provvedimento impositivo, era balzata alle cronache anche su quotidiani on line di matrice ministeriale, la sentenza 11 marzo 2011, n. 97/2/11 della Ctp di Benevento (Doc. 5), nella quale, i giudici campani hanno ritenuto del tutto inattendibile il redditometro applicato per valorizzare il costo di mantenimento di un autovettura. Le considerazioni addotte nella citata sentenza si adattano perfettamente al caso di specie e ad esse si fa preciso rinvio. Ancora, più recentemente, la Ctp di Sondrio 25 marzo 2011, n. 24/2/11, ha enunciato il principio per cui il redditometro con applicazione acritica e tabellare dei parametri costituisce soltanto una presunzione semplice di capacità reddituale e contributiva che deve essere accompagnato da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa la reale ed effettiva capacità contributiva del soggetto verificato. Nel merito della pretesa impositiva, inoltre, pare sinceramente assai discutibile asserire che la mera gestione di un appartamento per personali esigenze abitative e di un autovettura possa indurre a ritenere l esistenza di un reddito pari a rispettivi ,05 ed ,43 pro 2006 e 2007, dacché non si dirà certo strano il fatto che un contribuente detenga, un immobile abitativo e possegga ed utilizzi una sola autovettura, entrambi frutto di regalia da parte della madre. Già queste semplici osservazioni, inducono a ritenere che il redditometro sia strumento accertativo inattendibile nel caso in esame. Quanto all autovettura, al di là del calcolo materiale, è fatto noto e risaputo che da tempo, negli accertamenti sintetici, il mero possesso e mantenimento di un autovettura è circostanza di dubbia valenza accertativa. La stessa Amministrazione finanziaria, con la C.M. 14 agosto 1981, n. 27/7/2648, affermava che il possesso di un autovettura è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggiore reddito fondata sulla sua disponibilità. Più di recente, è stata la Commissione parlamentare di vigilanza sull Anagrafe tributaria ad affermare che la categoria delle autovetture necessita di modifiche, perché poco idonea allo scopo, come risulta dal documento XVII adottato nella seduta del 15 luglio Con valutazione dirimente, si consideri la valorizzazione della spesa di gestione dell autovettura, ricostruita grazie ai dati Aci, unanimemente riconosciuti come autorevoli ed attendibili: utilizzo e mantenimento per mesi 12 dell autovettura Bmw 330XD, targata CP 716 TS; percorrenza complessiva di km come da dichiarazione rilasciata dall Autofficina Lampis S.a.s. del 23 novembre 2011 (doc. 6) e fotografia digitale comprovante il kilometraggio de quo (doc. 7): Costi complessivi per la rispettiva percorrenza annua Costi gestione /km 0, Percorrenza di riferimento km Km percorsi Costo di mantenimento 6.383,78 I dati economici e non, di cui sopra, sono comprovati dal doc. X, desunto dal sito Aci e riferito all autovettura mod. 330XD. Il costo di gestione al Km è stato ottenuto mediante il seguente calcolo proporzionale: km : 0, = km : X X = 0,4472 al km x 0,4472 = Km medi annui percorsi dall anno di acquisto (2004) km : 7 anni = Km annui Il risultato finanziario anzidetto, 6.383,78 di spesa annua complessiva di gestione dell autovettura è, palesemente, 68 IL SOLE 24 ORE N 1 - GENNAIO 2012

7 Guida ai RICORSI & SENTENZE di gran lunga inferiore al reddito presunto di ,58 e ,20 (rispettivamente, pro 2006 e 2007) che sarebbe necessario per il mantenimento del cespite de quo. Ad ulteriore dimostrazione e riprova della modestia delle risorse reddituali di cui dispone il ricorrente si dimette copia dell E/C del conto c/c n. (docc. X e X) allo stesso intestato da cui risulta che gli accrediti complessivi, ignorando quelli di derivazione materna e paterna, ammontano a quanto segue: 2006: ( reddito presunto per il 2006) 2007: ( reddito presunto per il 2007) Il dato tra parentesi costituisce il reddito complessivo netto accertato in capo all odierno ricorrente che confligge in maniera stridente con i versamenti effettuati sull unico c/c di cui è titolare il contribuente. Dalle surriferite entità finanziarie emerge che i versamenti de quibus relativi ai 2 periodi d imposta accertati assommano ad a fronte di redditi totali accertati di ,48, con un delta negativo di ben ,96! Il tutto, a dimostrazione del fatto che lo strumento accertativo applicato, il redditometro, è inattendibile. 6. Inesistenza del reddito accertato. Erroneità operative e di altra natura attribuibili al soggetto accertante. Tenuto conto che le presunzioni insite nell applicazione dello strumento presuntivo del reddito «( ) sono soltanto relative e non assolute» (Cass. 19 aprile 2001 n. 5794) e che «il contribuente può dimostrare ( ) anche che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore ( )» (Cass. 5794/2001, 656/1996 e 11300/2000), si muovono le seguenti conclusive argomentazioni. Controparte, allo scopo di far emergere la stridente confliggenza tra reddito (imponibile) dichiarato e reddito complessivo netto calcolato, pone a confronto i seguenti ammontari: 2006: , : ,43 Invero, e di contro, il reddito complessivo dichiarato dal contribuente nei due periodi d imposta anzidetti, ammonta, rispettivamente ad per il 2006 e ad per il 2007 (docc. X e X, rigo RN1 del modello Unico). In secondo luogo, in termini d importanza, è affetta da errore l altrui determinazione che induce il soggetto accertante a considerare l apporto economico materno di nel 2006 e di nel 2007 di derivazione paterna quali fattori differenziali che hanno effetto sui redditi di periodo accertati. Dette risorse finanziarie, invece, vanno ragionevolmente portate in diminuzione dagli indici di spesa, riportati nelle esemplificazioni sotto dei due atti amministrativi opposti. Infatti, se l indice di spesa di mantenimento ed utilizzo di determinati beni (nella specie, autovettura ed appartamento) viene a costituire il moltiplicatore dei rispettivi coefficienti, donde il prodotto rappresenta il reddito accertabile, è intuibile che la spesa sostenuta da terzi non può essere assunta quale parametro coefficientizio per la determinazione del reddito presunto. Allo scopo di dimostrare la bontà e la fondatezza del rilievo che precede si pensi all ipotesi in cui le spese di utilizzo dei cespiti siano sostenute integralmente da terzi. Nel caso, il reddito utilizzato/consumato sarebbe soltanto quello degli eroganti, mentre al beneficiato nessuna entità reddituale sarebbe passibile di accertamento trattandosi di redditi terzi dallo stesso consumati. Per quanto precede, il conteggio dovrebbe assumere la seguente (ri)configurazione: Anno 2006 Spesa auto: 6.476, = 4.976,60 x 7 = ,20 Spesa appartamento: 2.363, = 863,27 x 4 40% = 2.072,57 Totale ,77 In luogo di ,05 N 1 - GENNAIO 2012 IL SOLE 24 ORE 69

8 RICORSI & SENTENZE Guida ai Si è ipotizzato che la dazione di disposta dalla madre sia stata utilizzata salomonicamente per la gestione dei 2 cespiti. Anno 2007 Spesa auto: 6.476, = 5.476,60 x 7 10% = ,58 Spesa appartamento: 2.363,27 x 4 40% = 5.671,85 Totale ,43 In luogo di ,43 Questi sarebbero i conteggi, corretti, che l Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto esporre negli avvisi di accertamento. Di converso, dato che lo strumento presuntivo applicato è certamente inidoneo a stimare le spese di mantenimento dell autovettura, come certificato dalla tabelle Aci, valgono i conteggi che seguono: Anno 2006 Spesa auto: 6.383,78 (Aci) 1.500,00 = 4.883,78 Spesa appartamento: 2.363, ,00 = 863,27 x 4 40% = 2.072,57 Totale 6.956,35 In luogo di ,05 Si è ipotizzato che la dazione di disposta dalla madre sia stata utilizzata salomonicamente per la gestione dei 2 cespiti. Anno 2007 Spesa auto: 6.383,78 (Aci) = 5.383,70 Spesa appartamento: 2.363,27 x 4 40% = 5.671,85 Totale ,55 In luogo di ,43 Tanto premesso, il contribuente, come rappresentato dai sottoscritti procuratori, CHIEDE a Codesta On.le Commissione che voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1. in via principale, dichiarare la nullità degli opposti atti amministrativi, o disporne il loro annullamento, per la palese violazione di tutte le norme specificamente indicate e richiamate sub punti da 1) a 6) del presente gravame e per le eccezioni e controdeduzioni ivi sviluppate; 2. in via subordinata, ridurre i redditi accertati nella misura rettificata ed individuata come testé più sopra indicato; 3. condannare l Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di lite. (Luogo), (data) Firma dei difensori ( ) 70 IL SOLE 24 ORE N 1 - GENNAIO 2012

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