Riforma fiscale. Relatori: Dott. Heinz Peter Hager Dott. Dietmar Huber Dott. ssa Barbara Scampuddu

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1 Riforma fiscale Relatori: Dott. Heinz Peter Hager Dott. Dietmar Huber Dott. ssa Barbara Scampuddu Camera di Commercio Italo-Germanica Via Borgogna Milano Tel info.mi@hager-partners.it

2 Armonizzazione Europea Incentivazione Holding Italiane Contrasto Sottocapitalizzazione Participation Exemption (art. 87) Esenzione Dividendi (art. 89) Thin Capitalization (art. 98) Indeducibilità Minusvalenze e Svalutazioni Ri-qualifica come dividendi Pro Rata Patrimoniale (art. 97) Trasparenza Fiscale Consolidato Fiscale 2

3 Indice I principi della riforma fiscale.4 Dividendi..11 Plusvalenze Thin capitalization 22 Pro-rata patrimoniale...32 Trasparenza fiscale.44 Consolidato fiscale. 49 Operazioni straordinarie.59 Credito per imposte estere...64 Effetti della riforma nei rapporti Italia_Germania 66 3

4 I principi della riforma fiscale La legge delega di riforma del sistema fiscale italiano (Legge 80/2003) si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali: riduzione graduale della pressione fiscale; semplificazione della struttura del prelievo e razionalizzazione del sistema impositivo; armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri paesi. 4

5 Il nuovo sistema fiscale La riforma intende razionalizzare il sistema impositivo basandolo su sole 5 imposte: Imposta sul reddito - IRE (in luogo dell IRPEF); Imposta sul reddito delle società - IRES (in luogo dell IRPEG); Imposta sul valore aggiunto - IVA; Imposta sui servizi (in luogo delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, bollo, concessioni governative, contratti di borsa, assicurazioni, intrattenimenti); Accise. E inoltre prevista la graduale eliminazione dell IRAP. 5

6 L imposta sul reddito - IRE La nuova imposta sul reddito IRE che sostituirà l IRPEF (nonché l IRPEG per gli enti non commerciali) prevede: 2 aliquote: 23% sino a euro e 33% oltre detto importo; i proventi da partecipazioni qualificate (dividendi e plusvalenze) concorrono in parte a formare il reddito complessivo; i proventi da partecipazioni non qualificate (dividendi e plusvalenze) sono soggetti a ritenuta di imposta; omogeneizzazione dei redditi di natura finanziaria. 6

7 L imposta sul reddito delle società - IRES La nuova imposta sul reddito delle società IRES che sostituisce l IRPEG prevede: nuovo regime dei dividendi e plus/minusvalenze relative a partecipazioni (participation exemption) ; aliquota unica (33%); eliminazione DIT ed imposta sostitutiva 19%; thin capitalization; tassazione consolidata di gruppo. 7

8 Imposta sui servizi L imposta unica sui servizi sostituirà le seguenti imposte: imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, concessioni governative, imposta sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti. 8

9 Accise La riforma del sistema dell accisa riguarda il riordino dell imposizione sull energia ed altri prodotti (alcoli, ecc.). In particolare: semplificazione della normativa; revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale. 9

10 Redditi Da Partecipazione NOVITA' ESENZIONE DIVIDENDI PLUSVALENZE TRASPARENZA FISCALE 10

11 Esenzione Dividendi Gli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali ed enti commerciali residenti o società estere sono soggetti ad imposizione come segue: 5% del loro ammontare se percepiti da società di capitali; 40% del loro ammontare se percepiti da società di persone, impresa individuale o persona fisica con partecipazione qualificata; 100% del loro ammontare con ritenuta di imposta del 12,5% se percepiti da persona fisica con partecipazione non qualificata (regime obbligatorio); 100% del loro ammontare se erogati da società o enti residenti in paradisi fiscali (DM 21/11/2001), salvo che attraverso l interpello sia stata data prova che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in paesi con regimi fiscali privilegiati. NB: Si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano una % di diritti di voto > al 2 o 20% ovvero una partecipazione al capitale > al 5 o 25%, secondo che si tratti di titoli quotati o di altri titoli. 11

12 Esenzione Dividendi - Tabella sinottica Socio residente Partecipazione non qualificata Partecipazione qualificata Persona Fisica Società Non in regime d impresa In regime d impresa Persone Capitali Ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 12,5% sul 100% del dividendo Regime dichiarativo con aliquote IRE sul 40% del dividendo (sui dividendi esteri si applica una ritenuta d acconto del 12,5%) Concorre alla formazione del reddito di impresa il 40% del dividendo Concorre alla formazione del reddito di impresa il 5% del dividendo 12

13 Dividendi esteri percepiti da società di capitali italiane Tassazione: Vecchio regime 5% dei dividendi, se distribuiti da società controllate, in occasione diversa dalla liquidazione (regime madre-figlia ex art. 96-bis Tuir); 40% dei dividendi, se distribuiti da società collegate (art. 96 Tuir); 100% dei dividendi, se distribuiti da società diverse da quelle controllate o collegate, comprese le società residenti in paradisi fiscali. Tassazione: Nuovo regime 5% dei dividendi, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione ed anche in caso di liquidazione; 100% dei dividendi se provenienti da paradisi fiscali. in ogni caso, nessun canestro A o B. Il nuovo regime si applica ai dividendi incassati nell esercizio che inizia a partire dal 1 gennaio

14 Plusvalenze da partecipazioni Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti residenti o estere sono soggetti ad imposizione come segue: se percepiti da persona fisica fuori dal regime di impresa: - non qualificate: regime dichiarativo con imposta sostitutiva del 12,5% sul 100% della plusvalenza; - qualificate: regime dichiarativo con aliquote IRE sul 40% della plusvalenza. se percepiti in regime di impresa da imprenditore individuale o società di persone: - se ricorrono i requisiti per la participation exemption: il 40% del loro ammontare concorre al reddito di impresa; - in caso contrario: il 100% della plusvalenza concorre al reddito di impresa (in max 5 quote se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni negli ultimi 3 bilanci). se percepiti da società di capitali: - se ricorrono i requisiti per la participation exemption: esenzione; - in caso contrario: il 100% della plusvalenza concorre al reddito di impresa (in max 5 quote se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni negli ultimi 3 bilanci). in ogni caso, la plusvalenza è tassata per il 100% dell ammontare se relativa a partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali (DM 21/11/2001), salvo che attraverso l interpello sia stata data prova che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in paesi con regimi fiscali privilegiati. 14

15 Plusvalenze da partecipazioni Per le persone fisiche, il nuovo regime delle plusvalenze da partecipazioni si applica alle cessioni di partecipazioni effettuate a partire dal 2004, nonché alle cessioni effettuate in data precedente (quindi anche nel 2003) ma il cui corrispettivo è incassato a partire dal 1 gennaio Per le società di persone e di capitali, invece, il nuovo regime si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1 esercizio che inizia successivamente al 1 gennaio

16 Plusvalenze da partecipazioni - Tabella sinottica. Socio residente Partecipazione non qualificata Partecipazione qualificata Persona Fisica Società Non in regime d impresa In regime d impresa Persone Capitali Regime dichiarativo con imposta sostitutiva del 12,5% sul 100% della plusvalenza Regime dichiarativo con aliquote IRE sul 40% della plusvalenza Se ricorrono i requisiti per la participation exemption: il 40% della plusvalenza concorre al reddito di impresa; In caso contrario: il 100% della plusvalenza concorre al reddito di impresa (a scelta, in max 5 quote se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni negli ultimi 3 bilanci). Se ricorrono i requisiti per la participation exemption: esenzione; In caso contrario: il 100% della plusvalenza concorre al reddito di impresa (a scelta, in max 5 quote se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni negli ultimi 3 bilanci). 16

17 Participation Exemption Esenzione delle plusvalenze relative ad: azioni o quote in società ed enti; azioni proprie (anche se cedute obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni di legge; ad esempio ex articolo 2357 c.c.); strumenti finanziari assimilati alle azioni, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazioni ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono emessi; contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere o servizi. Sono escluse dalla esenzione le plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni in società semplici ed enti ad esse assimilate. 17

18 Participation Exemption Requisiti: a) ininterrotto possesso dal 1 giorno del 12 mese precedente quello della cessione; b) classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (anche se non ancora approvato dai soci); c) residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata, oppure sia provato attraverso l interpello che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in paesi con regimi fiscali privilegiati; d) esercizio da parte della partecipata di un impresa commerciale al momento della cessione, salvo che si tratti di società quotata (si presume che tale requisito non sussista per le società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli al cui scambio o produzione è diretta l attività di impresa e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente). N.B.: I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall inizio del 3 periodo di imposta anteriore. 18

19 Participation Exemption Implicazioni: indeducibilità dei costi specificamente inerenti la cessione della partecipazione; indeducibilità delle relative minusvalenze da realizzo; indeducibilità delle relative svalutazioni; indeducibilità parziale degli interessi passivi (pro-rata patrimoniale); Le plusvalenze realizzate entro il 2 periodo succ. a quello in corso al sono tassate sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo in corso al e nel precedente. 19

20 Participation Exemption - Tabella sinottica Iscrizione nel primo bilancio di possesso (ovvero, per le partecipazioni già acquisite, iscrizione nel bilancio 2003 o 2002) IMMOBILIZZAZIONI Successiva iscrizione, anche al momento della cessione ATTIVO CIRCOLANTE Participation exemption SI ATTIVO CIRCOLANTE ATTIVO CIRCOLANTE NO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI SI ATTIVO CIRCOLANTE IMMOBILIZZAZIONI NO 20

21 Limiti alla Deducibilità degli Interessi LIMITI ALL'INDEBITAMENTO Art. 98 Thin Capitalization Art. 97 Pro Rata Patrimoniale Art. 96 (vecchio art. 63) 21

22 Thin capitalization la norma E indeducibile: la remunerazione dei finanziamenti eccedenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate, qualora il rapporto tra la consistenza media dei finanziamenti (CMF) durante il periodo di imposta e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio stesso e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale in partecipazione, sia superiore al rapporto di 4 a 1 (ovvero 5 a 1 per il primo periodo che inizia a partire dal 1 gennaio 2004). Rapporto debt/equity: CMF PNC + Apporti di capitale ex 109, c. 9, b), del socio e parti correlate >

23 Thin capitalization - ambito soggettivo La disciplina sulla thin capitalization si applica: alle imprese il cui volume di ricavi è superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore ( ); in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni, anche se comprese nell art. 1 D.Lgs. 87/1992. Non rilevano i finanziamenti assunti nell esercizio dell attività bancaria o delle attività svolte dai soggetti indicati all art. 1 D.Lgs. 87/1992: bancaria; di capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo; di intermediazione mobiliare; finanziaria iscritta agli elenchi 106 e 107 del Tub; altre attività finanziarie di cui all articolo 59, primo comma, lettera b) del Tub con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni. 23

24 Thin capitalization - ambito soggettivo Inoltre: il socio è qualificato se (insieme alle sue parti correlate) detiene il controllo diretto o indiretto ex art c.c., oppure se ha una partecipazione al capitale non inferiore al 25% (comprendendo anche le partecipazioni detenute dalle parti correlate); la parte correlata è la società controllata ex art c.c. (ovvero i familiari se persona fisica). 24

25 Thin capitalization ambito oggettivo Finanziamenti eccedenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti (garanzie reali, personali o di fatto) dal socio qualificato o da una sua parte correlata. Si considerano i finanziamenti derivanti da: mutui, depositi di denaro, ogni altro rapporto di natura finanziaria. 25

26 Thin capitalization - esimenti La disciplina sulla thin capitalization non si applica se alternativamente: l ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e/o dalle loro parti correlate non eccede 4 volte la loro quota complessiva di PNC rettificato, aumentata degli apporti di capitale ex 109, c. 9, b), (ovvero 5 volte per il primo periodo che inizia a partire dal 1 gennaio 2004); l impresa dimostra che l ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. 26

27 Thin capitalization il patrimonio netto rettificato Il PNC di riferimento è quello risultante dal bilancio dell esercizio precedente: comprensivo dell utile di esercizio non distribuito, al netto delle perdite subite, se entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2 esercizio successivo a quello cui si riferiscono non siano state coperte, diminuito dei seguenti valori: o o o crediti per conferimenti non ancora eseguiti; valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; del minore tra valore di libro e relativo PNC delle partecipazioni in società controllate e collegate residenti, diverse da quelle che esercitano attività bancaria o finanziaria art. 1 DLgs. 87/1992 sempre che non esercitino in via prevalente o esclusiva l attività di assunzione di partecipazioni. 27

28 Thin capitalization l eccedenza La CMF E del socio e parti correlate eccedente = CMF E = CMF 4 x (PNC + Apporti di capitale ex 109, c. 9, b, relativi al socio qualificato e alle sue parti correlate) ***** Laddove: CMF = Somma saldo giornaliero per valuta dei finanziamenti del socio Numero di giorni dell esercizio 28

29 Thin Capitalization quota interessi passivi indeducibili La quota di interessi passivi indeducibili è determinata applicando all eccedenza dei finanziamenti di ciascun socio qualificato il tasso di remunerazione media. Il tasso di remunerazione media (RM) è dato dal seguente rapporto: RM = Remunerazione complessiva dei finanziamenti CMF Per cui la quota di interessi indeducibile è pari a: Interessi non deducibili = RM x CMF E (al netto degli interessi indeducibili ex art. 3, c. 115, L. 549/1995) N.B.: Nella CMF non si computano i finanziamenti infruttiferi, a condizione che la RM non sia superiore al TUR maggiorato di un punto %. 29

30 Thin Capitalization applicazione Società con ricavi superiori a ,99 o Holding? NO SI Non si applica la Thin Capitalization Rapporto totale fin. dei soci Debt/Net Equity > 4? NO SI Non si applica la Thin Capitalization Capacità di credito dimostrabile? SI NO Non si applica la Thin Capitalization Si applica la Thin Capitalization 30

31 Thin Capitalization - calcolo Calcolo media finanziamenti riferibili al singolo socio Calcolo remunerazione media Remunerazione media maggiore del tasso ufficiale di riferimento + 1? SI Si tiene conto dei fin. infruttiferi per il calcolo dell'eccedenza NO Non si tiene conto dei fin. infruttiferi per il calcolo dell'eccedenza Calcolo dell'eccedenza del singolo socio: CMF Socio - (Net Equity Socio x 4) Applicazione del tasso di remunerazione media all'eccedenza Remunerazione indeducibile N.B.: al netto interessi ex art. 3, comma 115, L. 549/

32 Pro Rata Patrimoniale Gli interessi passivi riferibili all acquisto di partecipazioni con i requisiti per la participation exemption sono indeducibili. Si applica: quando alla fine dell esercizio il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti per la participation exemption (art. 87) è superiore al valore del patrimonio netto contabile della società partecipante; sulla quota di interessi passivi che residua dopo l applicazione della thin capitalization, al netto degli interessi attivi. 32

33 Pro Rata Patrimoniale La percentuale di indeducibilità % è pari a: % = Valore di libro partecipazione PNC partecipante Tot. attivo PNC partecipante Debiti commerciali Il PNC, comprensivo dell utile dell esercizio, è rettificato ai fini del confronto in diminuzione per tenere conto di: crediti per conferimenti non ancora eseguiti; perdite subite, se entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2 esercizio successivo a quello cui si riferiscono non siano state coperte. 33

34 Pro Rata Patrimoniale Ai fini del calcolo non rilevano le partecipazioni in società il cui reddito alternativamente: concorre insieme a quello della partecipante al consolidato fiscale; è imputato ai soci per trasparenza. N.B.: la parte di interessi indeducibile deve essere ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile di dividendi percepita nell esercizio relativamente alle partecipazioni che godono dell esenzione. 34

35 Un caso pratico Si prenda un S.r.l. con la seguente situazione (esercizio 2005): Socio A 30% Socio B 60% Socio C 10% Socio Fin. fruttifero Tasso Durata Fin. Infruttifero Durata Socio A % Socio B % Socio C % N.B.: Si ipotizza che la remunerazione media dei finanziamenti fruttiferi dei soci qualificati non sia superiore al TUR maggiorato di un punto %; pertanto, ai fini della thin cap non si computano i finanziamenti infruttiferi. 35

36 Un caso pratico Thin Capitalization Bilancio al : Stato patrimoniale Partecipazioni (art. 87) Capitale sociale Riserve Crediti vs/clienti 210 Utile Utile Perdita Perdita Totale Finanziamenti Debti vs/fornitori Interessi passivi Interessi attivi Dividendi da part. art

37 Un caso pratico Thin Capitalization Bilancio al : Stato patrimoniale Capitale sociale 500 Partecipazioni (art. 87) Riserve 130 Crediti vs/clienti 210 Utile Perdita 2003 (10) Perdita 2002 (50) Totale 720 Debti vs/fornitori

38 Un caso pratico Thin Capitalization 1. Si calcola la consistenza media dei finanziamenti totali: 3.000x x210 CMF tot.= Si calcola il PNC rettificato: = PNC = 720 (C.S. + riserve + utile 2004 non distribuito) Perdite 2003 = +10 (non rilevano) Perdite 2002 = - (non coperte quindi rilevano) Totale PNC = 730 di cui riferibile ai soci A e B: 730 x 90% = Si verifica il superamento della soglia: Limite max di finanziamento consentito = 657 x 4 = Conclusione: > pertanto l indebitamento supera il rapporto di 4:1, quindi si applica la thin cap. 38

39 Un caso pratico Thin Capitalization Si calcola la consistenza media dei finanziamenti riferibili al singolo socio A: CMF A = 3.000x = Si calcola il rendimento medio del finanziamento che nell esempio è pari al 4%. Si calcola il PNC rettificato riferibile al socio A: PNC = 730 x 30% =

40 Un caso pratico Thin Capitalization Si determina l eccedenza di finanziamenti socio A: x 4 = = 603. Per cui gli interessi indeducibili relativi al finanziamento del socio A risultano pari a: Interessi indeducibili = 603 x 4% = 24,12. 40

41 Un caso pratico Thin Capitalization Si calcola poi la consistenza media dei finanziamenti riferibili al singolo socio B: CMF B = 5.000x = Si calcola il rendimento medio del finanziamento che nell esempio è pari al 4%. Si calcola il PNC rettificato riferibile al socio B: PNC = 730 x 60% =

42 Un caso pratico Thin Capitalization Si determina l eccedenza di finanziamenti socio B: x 4 = = Per cui gli interessi indeducibili relativi al finanziamento del socio B risultano pari a: Interessi indeducibili = x 4% = 45 Infine, l ammontare complessivo degli interessi indeducibili in capo alla società è pari a: 24,12 (socio A) + 45 (socio B) = 69,12. 42

43 Un caso pratico Pro rata patrimoniale Ai fini del pro rata patrimoniale rilevano gli interessi passivi che residuano dopo la thin capitalization, al netto degli interessi attivi: Interessi residui = ,12 60 = 70,88 PNC al = 820 Il pro rata patrimoniale di indeducibilità è dato dal seguente rapporto: % di indeducibilità = = 7,86% Totale interessi indeducibili per effetto del pro rata patrimoniale, al netto della quota imponibile di dividendi da partecipazioni ex art. 87: Interessi indeducibili = 70,88 x 7,86% = 5,57. al netto dei dividendi imponibili = 5,57 50x5% = 5,57 2,5= 3,07. 43

44 Trasparenza Fiscale SI APPLICA NEI SEGUENTI CASI 1 CASO: SOCIETA' DI CAPITALI CHE PARTECIPA IN ALTRA SOCIETA' DI CAPITALI 2 CASO: PERSONE FISICHE CHE PARTECIPANO IN SRL Riferimenti normativi: Articolo 115 Tuir Articolo 116 Tuir D.M. 23 Aprile

45 Trasparenza Fiscale Società di Capitali Imputazione per trasparenza del reddito della società in capo al socio (società di capitali) indipendentemente dalla effettiva percezione. Requisiti di ciascuna partecipante: società di capitali, cooperativa o mutua assicuratrice, ex art. 73, lett. a), Tuir; società con o senza personalità giuridica (ex art. 73, lett. d) residente in uno stato estero ma a condizione che non si applichi la ritenuta sugli utili in uscita (es.: direttiva madre-figlia ); % diretta di diritti di voto in assemblea ordinaria e % di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%; Requisiti della partecipata: società di capitali, cooperativa o mutua assicuratrice, ex art. 73, lett. a), Tuir; non deve avere emesso titoli ex art. 2346, ultimo comma, c.c. non deve avere optato per il consolidato fiscale nazionale o mondiale; non deve essere assoggettata a procedure concorsuali, ex art. 10, c. 5, Tuir. 45

46 Trasparenza Fiscale Società di Capitali Vantaggi della trasparenza fiscale: si evita la doppia tassazione economica sul 5% dei dividendi distribuiti; non si applica il pro rata patrimoniale; la partecipante può utilizzare la perdita d esercizio della partecipata per ridurre il proprio reddito imponibile, sia pure entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata; la partecipante può utilizzare le proprie perdite pregresse e dell esercizio per ridurre anche il reddito imponibile attribuito per trasparenza dalla partecipata. 46

47 Trasparenza Fiscale Società di Capitali L opzione: è irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata; deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all Amministrazione finanziaria entro il 1 dei tre esercizi sociali; permane anche in caso di mutamento della compagine sociale se per i nuovi soci sono verificati i requisiti. Responsabilità derivanti dall esercizio dell opzione: la società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all obbligo di imputazione del reddito per trasparenza. 47

48 Trasparenza Fiscale Srl a Base Ristretta L opzione per la trasparenza fiscale può essere altresì esercitata dalle Società a Responsabilità Limitata con le seguenti caratteristiche: compagine sociale composta solo da persone fisiche residenti (se non residenti la partecipazione deve essere riferibile ad una stabile organizzazione in Italia) ed in numero non superiore a 10 (20 nel caso di s.c.a.r.l.); ricavi non superiori a ,99 (soglia di applicazione degli studi di settore); partecipazioni in portafoglio che non soddisfino i requisiti per la participation exemption (art. 87 salvo che siano detenute in conformità ad obblighi di legge o atti amministrativi). 48

49 Consolidato Fiscale CONSOLIDATO NAZIONALE (art. 117) MONDIALE (art. 130) BASE IMPONIBILE: Somma Algebrica dei Singoli Risultati 49

50 Consolidato nazionale ambito soggettivo Possono optare in qualità di controllanti o alternativamente di controllate: Spa, Sapa, Srl; Soc. cooperative e di mutua assicurazione; Enti commerciali. Possono optare solo in qualità di controllanti: società estere che esercitano attività di impresa in Italia mediante stabile organizzazione alla quale la partecipazione è connessa e residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo contro la doppia imposizione. Permanendo il requisito del controllo, l opzione ha durata per tre esercizi ed è irrevocabile. 50

51 Consolidato nazionale Ai fini del controllo occorre che siano verificati entrambi i seguenti requisiti: partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 50%, e partecipazione diretta o indiretta agli utili superiore al 50%. N.B.: Si tiene conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria. Esclusioni: società che fruiscono di riduzioni dell aliquota IRES; società per le quali è intervenuta la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa 51

52 Consolidato nazionale Condizioni per l efficacia dell opzione: identità dell esercizio sociale delle società partecipanti; esercizio congiunto dell opzione della controllante e della controllata; elezione del domicilio delle controllate presso la controllante; comunicazione all agenzia delle entrate entro il 6 mese del primo esercizio cui si riferisce l opzione. 52

53 Consolidato nazionale In seguito all opzione, compete alla controllante la: determinazione del reddito complessivo globale pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti positivi e negativi, per l intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla controllante. liquidazione dell unica imposta dovuta o dell eccedenza a credito, nonché riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili; versamenti di saldi/acconti. Limitazione: le perdite fiscali relative ad esercizi anteriori all inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solamente dalla società cui si riferiscono. 53

54 Consolidato nazionale Ulteriori effetti del consolidamento: neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo di beni diversi da quelli che originano ricavi (art. 123); irrilevanza fiscale dei dividendi distribuiti infragruppo (art. 122); disapplicazione del pro rata patrimoniale (art. 97). 54

55 Consolidato mondiale Applicabile da parte della società controllante residente che sta al vertice della catena di controllo, nei confronti di tutte le società controllate non residenti. La società controllante che sta al vertice della della catena di controllo deve essere: quotata; o controllata esclusivamente da Stato, enti pubblici, o persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta quali controllanti di altra società o ente commerciale residente o non residente (a tal fine, si computano anche le partecipazioni delle parti correlate). Se il controllo nella società non residente è detenuto tramite società residenti, la controllante e la controllata residenti devono optare per il consolidato nazionale. 55

56 Consolidato mondiale L opzione è: esercitata esclusivamente dalla società controllante residente (e dalle controllate residenti per il tramite delle quali si detengono le partecipazioni nelle controllate non residenti). irrevocabile per 5 esercizi della controllante (mentre i successivi rinnovi hanno efficacia per tre esercizi). Ai fini della efficacia della opzione: devono essere incluse tutte le controllate non residenti (all in, all out); in generale, vi deve essere identità di esercizio sociale delle società partecipanti; i bilanci delle società partecipanti al consolidato, anche residenti, devono essere assoggettati a revisione; attestazione delle controllate non residenti per l adesione al consolidato. Interpello all Agenzia delle Entrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. 56

57 Consolidato mondiale Effetti: imputazione alla società controllante - indipendentemente dalla distribuzione - dei redditi e delle perdite delle controllate non residenti per la quota corrispondente alla propria partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria. 57

58 Consolidato Fiscale e Trasparenza Confronto tra consolidato nazionale e trasparenza: il regime della trasparenza richiede una partecipazione inferiore al consolidato fiscale almeno del 10% ma non superiore al 50%; la neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo opera in caso di consolidato nazionale mentre non si applica in caso di trasparenza; le perdite pregresse relative a periodi anteriori all opzione sono escluse dal consolidato, ma non dalla trasparenza in cui la partecipante può compensare le proprie perdite pregresse con i redditi attribuiti per trasparenza dalla sua partecipata; nel consolidato la controllante può utilizzare l intera perdita della controllata indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, mentre nella trasparenza la partecipante può utilizzare la perdita d esercizio della controllata per la propria quota di partecipazione agli utili ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata. 58

59 Operazioni straordinarie 59

60 Fusione - Scissione Abrogata la norma che consentiva di affrancare il disavanzo derivante da operazioni di fusione e scissione (art. 6 D.Lgs ): sia tramite corresponsione dell imposta sostitutiva per le operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, sia gratuitamente per le fusioni deliberate a decorrere dal 30 aprile

61 Cessione d azienda Per le cessioni di azienda effettuate dopo il 31 dicembre 2003: abrogata la possibilità di assoggettare le plusvalenze da cessione di azienda ad imposta sostitutiva del 19%; rimane esclusivamente il prelievo ordinario con la facoltà di rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi se ne ricorrono le condizioni; permane la tassazione separata per l imprenditore individuale. In alternativa, non è considerato elusivo conferire l azienda in regime neutralità fiscale e successivamente cedere le partecipazioni beneficiando della participation exemption, quindi in esenzione da imposta. 61

62 Conferimento d azienda Per i conferimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2003: abrogata la possibilità di assoggettare le plusvalenze da conferimento di azienda ad imposta sostitutiva del 19%; il regime di neutralità fiscale per i conferimenti di aziende effettuati in società di capitali è esteso anche ai soggetti conferenti diversi dalle società di capitali, ed inoltre non è più richiesto il possesso triennale dell azienda. viene espressamente prevista l irrilevanza della norma antielusiva per le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione in esenzione (ex art. 87) delle partecipazioni ricevute. 62

63 Stabile organizzazione Viene introdotta nella normativa interna la nozione di stabile organizzazione: in particolare, l espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Analogamente al Modello OCSE, la normativa interna distingue tra S.O. materiale, SO. personale. 63

64 Credito per imposte estere Nel vecchio regime, il credito per imposte estere è dato dal seguente rapporto: Nel nuovo regime, il credito per imposte estere è dato dal seguente rapporto: Reddito estero x imposta compless. Reddito complessivo al lordo delle perdite pregresse compensate NB.: In presenza di perdite pregresse, si considera l imposta virtuale sul reddito al lordo delle perdite Reddito estero x imposta netta Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse compensate NB.: l imposta netta è l imposta effettivamente dovuta 64

65 Credito per imposte estere Con il nuovo regime, in presenza di perdite pregresse non sarà più possibile determinare l importo del credito per imposte estere spettante in base all imposta virtuale calcolata sull imponibile al lordo delle perdite pregresse: se le perdite pregresse sono pari o superiori al reddito complessivo non si avrà diritto al credito per imposte estere; se le perdite pregresse sono non superiori al reddito italiano, non c è differenza tra vecchio e nuovo regime 65

66 Effetti della riforma nei rapporti Italia- Germania I principali effetti della riforma nei rapporti societari tra Italia-Germania riguardano principalmente i seguenti aspetti: Dividendi e plusvalenze su partecipazioni; Svalutazione partecipazioni; Thin capitalization; Trasparenza fiscale; Consolidato mondiale. 66

67 Dividendi da società tedesca a società di capitali residente In base all articolo 24 della Convenzione Italia-Germania, i dividendi di fonte tedesca pagati ad una società di capitali italiana sono esclusi da tassazione in Italia se la società italiana detiene almeno il 25% del capitale sociale della società tedesca: con il vecchio regime, l esenzione poteva risultare meno vantaggiosa rispetto alla tassazione del 5% del dividendo ex art. 96-bis con attribuzione di basket B. con il nuovo regime, l esenzione risulta più vantaggiosa del regime interno di tassazione del 5% dei dividendi senza basket. 67

68 Dividendi da società tedesca a società di capitali residente Quota % Vecchio regime Nuovo regime da 0,% a 19,9..% da 20% a 24,9..% 100% dividendo con basket 40% dividendo con basket (96 Tuir) 5% dividendo senza basket da 25% 5% dividendo con basket (96- bis Tuir) o esenzione senza basket (convenzione) 5% dividendo senza basket o esenzione senza basket (convenzione) 68

69 Svalutazione partecipazione A partire dal 1 esercizio che inizia successivamente al 1 gennaio 2004, la società italiana che detiene una partecipazione in una società tedesca non potrà più dedurre dal reddito di impresa: le svalutazioni di partecipazioni non realizzate. i versamenti a copertura perdite per la parte eccedente il patrimonio netto dopo la copertura. Resta confermata la deduzione dei quinti delle svalutazioni non ancora dedotte per effetto del DL 209/

70 Thin capitalization In caso di applicazione della thin capitalization, si verifica che ai fini della normativa italiana gli interessi passivi sui finanziamenti erogati dalla società tedesca alla società partecipata italiana sono: non deducibili dal reddito della società italiana; trattati come dividendi in capo alla società tedesca: se ne ricorrono i requisiti, dovrebbe pertanto essere applicabile la madre-figlia ex art. 27-bis DPR (nessuna ritenuta in uscita). 70

71 Trasparenza fiscale Se ricorrono i requisiti per l applicazione della madre-figlia (nessuna ritenuta sui dividendi in uscita), la trasparenza fiscale è applicabile anche da parte della società tedesca per i redditi prodotti dalla società italiana partecipata. Ma la trasparenza fiscale anticipa la tassazione in capo alla società partecipante non residente al momento della produzione del reddito in capo alla società residente rispetto alla distribuzione del dividendo. 71

72 Consolidato mondiale A partire dal 2004, la società italiana che detenga una partecipazione in una società tedesca in perdita non potrà dedurre alcuna svalutazione. Al fine di tenere conto delle perdite della partecipata, la società italiana potrà optare per il consolidato mondiale. 72

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