CONTABILMENTE il manuale
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- Rosina Quaranta
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1 CONTABILMENTE il manuale Progetto finanziato dal Fondo Nazionale Associazionismo ai sensi ex L. 383/2000 Direttiva 2005 Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale per il Volontariato, l Associazionismo e le Formazioni Sociali
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3 INDICE Presentazione 8 Disciplina civilistico - amministrativa Tipologie soggetti del Terzo settore. 10 Che cosa è un associazione riconosciuta?.. 12 documentazione modifiche statutarie.. 15 Che cosa è un associazione non riconosciuta? 16 Che cosa è lo statuto? Che cosa è l atto costitutivo?.. 18 come si effettua la registrazione? Gli enti non commerciali Le associazioni di Promozione Sociale (APS) 19 Le organizzazioni di volontariato (OdV) 20 Le ONLUS.. 20 Le Associazioni di Promozione sociale: caratteristiche ed elementi distintivi 21 La costituzione 23 Le fonti di finanziamento Volontari o dipendenti?.. 24 Convenzioni 25 Concessione strutture pubbliche. 25 Attività turistiche 26 I registri delle APS.. 26 Registro nazionale.. 26 Registri regionali 28 Registri provinciali.. 29 Gli Osservatori delle APS 30 Osservatorio nazionale. 30 Osservatori regionali 31 Le Organizzazioni di Volontariato: caratteristiche ed elementi distintivi 31 Senza scopo di lucro è sinonimo di volontariato? 31 I volontari. 32 La costituzione.. 34 I registri del volontariato. 35 L Osservatorio Nazionale del Volontariato 38 2
4 Le risorse. 39 Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale: caratteristiche ed elementi distintivi 40 La costituzione. 44 L Anagrafe unica delle ONLUS.. 44 L Agenzia per le ONLUS 46 Le sanzioni 44 Quali sono gli adempimenti dopo la costituzione?.. 49 libri sociali e contabili.. 49 L ammissione di nuovi soci. 52 Gli organi dell associazione. 54 Gli Organi Sociali 54 L assemblea dei soci 55 Il presidente.. 56 Il segretario.. 56 Rinnovo delle cariche sociali Lo scioglimento dell associazione.. 56 I rapporti volontari gratuiti.. 57 I rapporti di lavoro non volontario nelle associazioni. 59 Il lavoro occasionale 59 Il contratto a progetto 62 Disciplina contabile fiscale.. 64 La contabilità delle Associazioni di Promozione Sociale 71 La contabilità delle Organizzazioni di volontariato. 78 La contabilità delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 81 Il rendiconto economico finanziario. 84 Fisco e agevolazioni delle Associazioni di promozione Sociale.. 87 Le erogazioni liberali. 87 La stipula di una convenzione da parte di una APS obbliga alla fatturazione? 89 Somministrazione di alimenti e bevande 89 Fisco e agevolazioni delle Organizzazioni di Volontariato. 92 associazioni di Volontariato e principio del maggior favore 93 Altre agevolazioni.. 94 Fisco e agevolazioni delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.. 97 Esempi scritture contabili di un associazione di promozione Sociale
5 FORMULARIO Fase di costituzione dell ente non commerciale Quali sono le operazioni da mettere in atto per la costituzione di un associazione? 111 Fac simile atto costitutivo Associazione di Promozione Sociale (APS) 112 Fac simile statuto Associazione di Promozione Sociale (APS) 114 Fac simile atto costitutivo Organizzazione di Volontariato (OdV) Fac simile statuto Organizzazione di Volontariato (OdV) 122 Fac simile atto costitutivo Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale 130 Fac simile statuto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 134 Fac-simile F23 registrazione atto costitutivo e statuto 143 Fac-simile modello apertura partita IVA con opzione 398/ Fac simile verbale I assemblea ordinaria dei soci dopo la costituzione 148 Documentazione entrata nuovi soci Fac simile lettera di richiesta ammissione per nuovo socio Fac simile verbale di ammissione nuovi soci 152 Fac simile lettera di risposta ai nuovi soci 153 Fac simile di compilazione pagina del libro dei soci Fac simile verbale espulsione socio 155 Fac simile di verbale adeguamento dello statuto a quanto disposto dalla legge 383/00 per l iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale 156 Fac simile verbale adeguamento dello statuto a quanto disposto dall art.10 e segg. Per l acquisizione della qualifica di ONLUS 158 Fac simile modello per variazione dati (cambio Presidente, indirizzo ) Attività gestionale dell associazione Schema semplificato delle operazioni di contabilità di un associazione 165 Schema semplificato delle operazioni per la compilazione della Prima Nota 166 Fac-simile verbale organizzazione raccolta pubblica di fondi 167 Fac-simile verbale organizzazione manifestazione con esibizione canora e vendita di spazio pubblicitario 169 Fac simile contratto con l artista per l esibizione in uno spettacolo 171 Fac simile contratto per esposizione pubblicitaria. 174 Fac simile verbale riunione su discussione per predisporre strumenti 4 di comunicazione per pubblicizzare la possibilità di ricevere erogazioni liberali ed entrate legate al 5 per mille.. 176
6 Fac-simile ricevuta erogazione liberale su carta intestata dell associazione 178 Fac - simile modello per iscrizione elenco soggetti beneficiari 5 per mille Fac simile verbale su decisione ricorso a collaboratori retribuiti 180 Fac simile contratto di lavoro a progetto 181 Fac simile allegato al contratto a progetto. 183 Fac simile contratto di collaborazione occasionale 184 Fac simile contratto di associazione in partecipazione per attività di somministrazione di alimenti e bevande 185 Fac simile contratto di attività in convenzione Fac simile modulo apertura posizione INAIL. 190 Fac simile F24 pagamento oneri contributivi 191 Fac simile verbale su decisione acquisto automezzo antincendio 192 Fac simile compilazione quadro modello Unico per riconoscimento Credito d imposta. 194 Fac simile verbale riconoscimento rimborso spese sostenute collaboratori e/o volontari 195 Fac simile prospetto rimborso spese 196 Fac simile documento giustificativo per entrate commerciali occasionali per associazioni prive di numero di Partita Iva. 197 Fac simile rendicontazione manifestazione raccolta pubblica di fondi Fac simile verbale liquidazione IVA trimestrale (regime 398/91) 199 Esempio compilazione registro fatture emesse in regime 398/ Esempio f24 per liquidazione IVA regime 398 ( I Trimestre) 201 Fac simile verbale redazione rendiconto economico finanziario Fac simile convocazione assemblea per approvazione rendiconto Economico finanziario 204 5
7 Esempio con dati per redazione prospetto rendiconto economico finanziario di APS in regime di cui alla Legge 398/ Fac simile prospetto rendiconto (APS in 398/91) 206 Esempio con dati per redazione prospetto rendiconto economico finanziario di APS (che non può usufruire del regime di cui alla Legge 398/91) Fac simile prospetto rendiconto (APS che non usufruisce della 398/91). 208 Esempio con dati per redazione prospetto rendiconto economico finanziario di ONLUS di cui al D.Lgs. 460/ Fac simile prospetto rendiconto economico finanziario (ONLUS) 210 Esempio per compilazione Modello UNICO di APS non in 398/ Fac simile Modello UNICO compilato di APS non in 398/ Esempio per compilazione Modello Unico di APS in 398/ Fac simile Modello UNICO compilato di APS in 398/ Esempio per compilazione Modello UNICO di ONLUS 254 Fac simile Modello I acconto e saldo anno precedente IRAP Fac simile modello II acconto IRES
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9 PRESENTAZIONE Una curiosità: Profit è termine latino, forma contratta della terza persona singolare (modo indicativo tempo presente) del verbo proficere che significa avvantaggiare. Usiamo quindi il termine Non profit per indicare l assenza di vantaggio. L idea che ha guidato la redazione di questo Manuale operativo è stata prevalentemente quella di realizzare un valido supporto gestionale per tutte le realtà, grandi e piccole, territoriali di Legambiente. Il progressivo e continuo sviluppo del settore, l introduzione di nuove disposizioni o le modifiche di quelle precedenti, le crescenti aspettative dei diversi stakeholder (pubblico,privato,soci,cittadini ) hanno reso urgente e non più rimandabile la ideazione di uno strumento capace di rispondere alle mutate esigenze delle varie articolazioni di Legambiente. L evidente interesse per il composito comparto degli enti non commerciali ha innescato un meccanismo di proliferazione di enti non sempre virtuosa, ma in alcuni casi risultato affrettato dalla voglia di esserci ad ogni costo. Creare, sviluppare e gestire l attività di questi particolari soggetti giuridici non è sempre semplice e, qualora si affronta con scarse conoscenze, può diventare assolutamente rischiosa. Lo stesso Legislatore,ancora, non è riuscito a dare un assetto compiuto, sia dal punto di vista civilistico,sia da quello fiscale. Bisogna considerare,infatti, che ad ognuno dei tanti enti che compongono il settore vengono applicate specifiche norme, create ex-novo o comunque soggette a continue variazioni e/o riformulazioni. Da tutto ciò si può tranquillamente evincere quanto impegnativo sia il consapevole compito di chi deve quotidianamente confrontarsi con norme,circolari ed adempimenti. Il manuale vuole essere un utile e, si spera, valido strumento per tutte le sedi di Legambiente per affrontare in maniera più dettagliata questi argomenti sia dal punto di vista gestionale ed economico, sia da quello giuridico e fiscale. Nel testo è possibile seguire l esame specifico delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle ONLUS e delle associazioni in genere. L ente è quindi dettagliatamente indagato nei suoi eventi : costituzione,organi, raccolta pubblica di fondi, rendiconto economico-finanziario ; e sotto l aspetto tributario: la determinazione 8
10 dell avanzo di gestione, la disciplina IVA, le erogazioni liberali, le particolari agevolazioni, i tanti adempimenti Viene dato il giusto risalto alla rappresentazione di particolari casi pratici (nel Formulario) opportunamente inserito per dare tracce precise a tutti coloro che si trovano a dover affrontare e risolvere le problematiche tipiche della vita associativa. Il confronto continuo con una serie di strutture di Legambiente sul territorio è stato in grado di conferire al manuale un indispensabile legame con i reali accadimenti di un associazione che fa del lavoro sul campo il suo tratto distintivo. Il linguaggio usato, nonostante la complessità degli argomenti trattati, è chiaro e facilmente comprensibile. Quindi una sola raccomandazione: BUONA LETTURA! 9
11 DISCIPLINA CIVILISTICO AMMINISTRATIVA Tipologie soggetti del terzo settore Il mondo del Terzo Settore appare agli occhi di chi vi fa parte e di chi lo osserva come un "enorme contenitore" denso di soggetti che vi operano a vario titolo e con funzioni che a volte sono diverse e a volte si sovrappongono. Al fine di ottenere una visione più chiara ed esaustiva è utile cercare di determinare quali siano i soggetti non profit che sono contemplati dall ordinamento italiano attraverso una classificazione e l individuazione delle caratteristiche peculiari di ciascuno. Per catalogare gli enti del settore non profit si considerano, in genere, le tipologie previste prevalentemente dal Codice Civile e dalla legge in generale partendo, dunque, da un punto di vista giuridico. Sono da considerarsi enti non profit, secondo l ordinamento giuridico italiano: comitati organizzazioni di volontariato organizzazioni non governative associazioni di promozione sociale onlus imprese sociali cooperative sociali Iniziare una disamina dalle diverse catalogazioni giuridiche significa avere una base per poter riconoscere le caratteristiche di ogni tipo di ente non commerciale e per comprendere aspetti tributari, finanziari, previdenziali, Gli enti non profit, indipendentemente dalle diverse tipologie, hanno in comune tre elementi: 10
12 - le persone che costituiscono l ente e che sono soggetti partecipativi o destinatari della sua attività; - il patrimonio (o fondo comune); - lo scopo istituzionale che l'ente persegue. Questi elementi sono tutti aspetti importanti nella vita di un ente non profit ma, a seconda della prevalenza dell uno o dell altro, si configureranno le diverse tipologie (associazione, fondazione, comitato, ). Definiti gli elementi generali che caratterizzano gli enti non profit e, a livello macroscopico, le differenze che li possono distinguere, si può procedere con l analisi dei vari soggetti che compongono il variegato mondo del Terzo Settore partendo dall esitenza o meno di un riconoscimento giuridico. 11
13 Che cosa è un Associazione Riconosciuta? Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poichè la libertà di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L'articolo 18 recita: ["I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (...)"]. Ovviamente si parla di soggetti che non hanno finalità di lucro, ovvero hanno obiettivi ideali ma possono svolgere attività che determinano un avanzo di gestione che, comunque, non può essere distribuito tra i soci ma obbligatoriamente reinvestito nelle attività dell associazione. Uno degli elementi caratterizzanti dell'associazione, oltre allo scopo, è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo con ciò che nuovi soggetti possono entrare a far parte dell'associazione già costituita, a causa delle continue adesioni, anche un numero illimitato di membri. Collegato a questo è anche il principio detto della "porta aperta", secondo il quale possono entrare a far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono mission e interessi: ciò, però, non vuol dire che si acquisisce automaticamente il diritto di entrare nell'associazione, perchè trattandosi di un contratto, la proposta di adesione può essere respinta, e non c'è obbligo da parte dell'associazione di accettarla qualora non né sussistano i presupposti. Queste possono essere considerate le caratteristiche generali dell'associazione, ma occorre ora procedere ad una distinzione, all'interno della figura dell'associazione, fra associazioni riconosciute e associazioni prive di riconoscimento. Associazioni riconosciute "Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento (Codice Civile, art. 12, comma 1). Il riconoscimento giuridico, che permette di acquisire la personalità giuridica (o capacità), è un elemento che caratterizza solo alcuni degli enti non profit nel complesso panorama nazionale. L ente che ha ottenuto il riconoscimento giuridico ha la capacità di essere titolare di diritti e doveri. Per ottenere il riconoscimento l ente non profit deve soddisfare determinate condizioni: 12
14 - dimostrare, ad esempio, di essere onorabile, di essersi costituito regolarmente, di avere uno scopo lecito Il riconoscimento è dunque una garanzia di affidabilità per i terzi che entrano in relazione con l ente. Il riconoscimento giuridico riveste una grande importanza soprattutto dal punto di vista patrimoniale. L ente che ottiene il riconoscimento deve infatti anche dimostrare di possedere un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo prefissato. Non esistono dei limiti prestabiliti perché un patrimonio possa essere definito adeguato : sarà l organo che effettua il riconoscimento a decidere, in base alle circostanze specifiche del caso, se il patrimonio vada considerato tale. Se il rappresentante legale di un ente riconosciuto pone in essere un atto per conto e in nome dell ente, la responsabilità di quell atto ricade sull ente stesso. Così, nel caso in cui un associazione riconosciuta non assolva il debito nei confronti di un creditore, questo potrà rivalersi solo sul patrimonio (che a questo fine era stato riconosciuto congruo ) dell associazione. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 ha modificato l iter per il riconoscimento. Le associazioni acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture o presso la Regione. Infatti gli enti competenti a rilasciare il riconoscimento variano a seconda del "raggio d'azione" dell'organizzazione richiedente: 13
15 - se l'organizzazione è attiva a livello regionale l'organo competente è la Regione; - se l'organizzazione opera a livello extra regionale o in materie che ricadono al di fuori della sfera di competenza delle Regioni l'organo competente è la Prefettura (DPR 361/00). La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all' iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dal DPR n. 616 del 24 Luglio 1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la regione. Documentazione L'istanza di riconoscimento giuridico redatta in carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante dell'ente, va indirizzata alla Prefettura (in caso di raggio d azione regionale va indirizzata alla Regione) della provincia nella quale l'ente stesso ha la propria sede. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: - due copie, di cui una autentica e in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico (cioè davanti al notaio); - la relazione illustrativa, in due copie, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente i ntende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo; 14
16 - la relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari; - due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto; - l elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal presidente di quest'ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione). Su richiesta è possibile ottenere un certificato attestante l avvenuto riconoscimento. Modifiche statutarie: Quando si verifica, invece, il caso di un associazione riconosciuta che ha la necessità di apportare delle modifiche al proprio statuto bisogna produrre istanza redatta in duplice copia (di cui una in bollo), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed indirizzata alla Prefettura (oppure alla Regione) competente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad apportare modifiche allo statuto, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: - copia autentica in carta libera della deliberazione di modifiche, approvata dall'organo sociale competente, corredata dal nuovo statuto; - indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie copia dello statuto vigente, al fine di consentire un rapido confronto dei due testi; - relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche; - relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche. 15
17 Che cosa è una Associazione non Riconosciuta? La maggior parte delle associazioni, in Italia, sono quelle "non riconosciute". Non sono solo enti che, non rispondendo a determinati requisiti, non hanno ottenuto il riconoscimento; più spesso (nella maggioranza dei casi) si tratta di soggetti che non hanno chiesto il riconoscimento perché: - sono di piccola/media grandezza; - non hanno un patrimonio rilevante; - agiscono in un limitato spazio territoriale... Per il carattere limitato della loro territorialità, gli enti non riconosciuti sono sottratti a limitazioni nelle loro possibilità di azione e a controlli troppo rigidi. E del tutto errato ritenere gli enti non riconosciuti come meno importanti di quelle riconosciuti. Basti pensare che non possiedono il riconoscimento le più grandi associazioni nazionali. Il non riconoscimento sta a sottolineare, infatti, la completa adesione a principi di libertà e indipendenza, (al di là di un inquadramento giuridico da parte dello Stato) e il desiderio di una più ampia duttilità operativa. Non è necessario, dunque, l atto pubblico davanti al notaio. L associazione può essere creata con: - costituzione simultanea - costituzione successiva La costituzione simultanea avviene quando i soci si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione senza un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà e la costituzione dell associazione. La costituzione successiva si ha, invece, quando i promotori propongono ai potenziali soci il programma dell associazione che dovrà essere costituita e dopo l adesione di un numero, ritenuto congruo, di soci si passa alla convocazione dell assemblea costituente. 16
18 L'associazione può scegliere di costituirsi anche per mezzo di un accordo verbale tra persone o per mezzo di una scrittura privata (dichiarazione scritta e firmata dai soggetti interessati). Il D.Lgs. 460/97, introduce l obbligo (qualora si voglia usufruire delle relative agevolazioni fiscali ) di uno statuto con particolari clausole nonché la conseguente registrazione dell atto costitutivo e dello statuto presso il competente ufficio territoriale delle Entrate (...Ufficio del registro). Tale registrazione conferisce all associazione: - data certa all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. - una maggiore efficacia delle norme di funzionamento; - più autorevolezza nelle azioni poste in essere. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato. Non avere il riconoscimento comporta, oltre che dei vantaggi, anche dei limiti. Il più importante è senz altro che un associazione non riconosciuta non ha completa autonomia patrimoniale. Questo vuol dire, ad esempio, che eventuali creditori devono essere risarciti prima con il fondo comune dell associazione ma che, se questo risultasse insufficiente, possono rivalersi direttamente sul patrimonio personale dei dirigenti dell associazione. Che cosa è lo Statuto Associarsi, far parte di un'associazione significa "stipulare un contratto" affermare fini, principi, scopi di quel particolare "sodalizio" di persone e/o soggetti, e lo statuto non è altro che la codificazione di una serie di regole che tutti si impegnano a riconoscere ed a rispettare nell'interesse delle finalità dell'associazione e del buon funzionamento della stessa. 17
19 Che cosa è l Atto costitutivo L atto costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale con il quale si sancisce la nascita, nello specifico, dell associazione. Due o più persone, in un dato giorno, in un dato luogo decidono di costituirsi in associazione per perseguire determinate finalità, ed a seconda delle esigenze decidono o meno di registrare l atto, naturalmente nel caso in cui non viene registrato si può tranquillamente parlare di scrittura privata. L atto poi diventa pubblico, invece, se è redatto da un Notaio. Naturalmente per le associazioni non riconosciute non vi è questo obbligo. Come si effettua la registrazione - ci si reca presso l Ufficio del Registro (anche Ufficio delle Entrate) competente per zona (rispetto cioè alla sede dell associazione) recando con sé 3 copie dell Atto Costitutivo e 3 copie dello Statuto; - colui che si presenta a registrare deve essere il legale rappresentante (presidente) dell associazione oppure il di lui delegato, munito di una fotocopia del documento del delegante e della fotocopia del proprio; - nell Atto Costitutivo deve essere sempre indicato il nome del legale rappresentante; - si procede innanzitutto, presso gli appositi sportelli, all attribuzione del Codice Fiscale; - poi, presso lo sportello registrazione Atti, viene presentata la documentazione formata da: * due moduli di richiesta registrazione: (MOD. RR- modulario entrate 019), (MOD. 69- modulario entrate 007); * un versamento bancario effettuato utilizzando il modulo F23 (fornito dalla banca); 18 numero adeguato di marche da bollo. Registrando due copie (una che rimanga presso l Ufficio del Registro, l altra consegnata all associazione), serviranno un congruo numero di marche da bollo per ogni copia (il loro numero dipende dai fogli che compongono Atto Costitutivo/Statuto: una marca ogni 4 pagine, oppure una marca ogni 100 righe se i documenti risultassero scritti in carattere minuto). - ottenuta l approvazione della documentazione presentata, si passa alla consegna ed al timbro presso l apposito sportello.
20 Gli enti non commerciali Il concetto di ente non commerciale è stato introdotto dalla legislazione tributaria per riconoscere tra gli enti privati quei soggetti, passivi di imposta (cioè tenuti a pagare le imposte) diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale Gli enti non commerciali,quindi, non hanno scopo di lucro e questa caratteristica è rilevabile, obiettivamente, dall analisi dell attività effettivamente svolta: anche se la previsione statutaria della non lucrabilità delle attività realizzate è indispensabile da sola non è sufficiente, c è bisogno sempre dell individuazione concreta delle varie attività realmente messe in campo ed esercitate. Gli scopi,quindi, andranno elencati sia nell atto costitutivo e nello statuto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) sia nell attività realmente esperita. Fra gli enti non commerciali verranno indagate i seguenti soggetti: Associazioni di Promozione sociale (APS) Organizzazioni di volontariato (ODV) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) Le associazioni di promozione sociale Sono considerate associazioni di promozione sociale quelle riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La stessa legge esclude da questa categoria i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 19
21 Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono assimilabili a quelle delle organizzazioni di volontariato, le differenze risiedono nella possibilità di remunerare i propri soci e nella valenza mutualistica dei servizi, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva. Le organizzazioni di volontariato Secondo gli Artt. 2-3 della legge 266 dell 11 agosto 1991 per organizzazioni di volontario si intende ogni organismo liberamente costituito che si avvale dell attività di volontariato che deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale organizzazione si manifesta già a partire dagli anni settanta, ma nell ultimo decennio la sua importanza è cresciuta in modo particolare. Se guardiamo infatti all anzianità delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, possiamo vedere come la maggior parte sia di recente costituzione (Rapporto Biennale sul Volontariato, 2005): delle più di ( nel 2005) associazioni esistenti in Italia il 61, per cento è nato dopo il Accanto a questa crescente rilevanza, si è assistito nel tempo anche ad una maturazione delle organizzazioni stesse. Esempio di tale evoluzione sono i profili dei servizi forniti: accanto a quelli di più classica valenza assistenziale, si affiancano oggi pratiche di prevenzione e promozione sociale, con l obbiettivo non solo di curare il sintomo ma anche di eliminare le cause che producono emarginazione e degrado degli individui. Le ONLUS La disciplina delle ONLUS (e la stessa figura introdotte dagli artt. 10 e ss. Del D.Lgs. 460/97), che nell'acronimo ben segnalano la compresenza dei requisiti di assenza di lucro e di utilità sociale, resta pertanto ben indicativa di alcuni dei possibili campi di intervento, sebbene in tale inquadramento - è stato da molti eccepito - siano eterogeneamente parificati obiettivi di emergenza vitale e scopi di potenziale fatuità: 20
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