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1 SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI Le novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 27 dicembre 2103

2 RISPARMIO ENERGETICO: LA DETRAZIONE DEL 65% 1

3 INTRODUZIONE La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007) ha introdotto per una vasta platea di contribuenti (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) una agevolazione sotto forma di detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico. L agevolazione oggetto di analisi, originariamente prevista per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio , per effetto dell articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l anno 2011, e con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata prolungata anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U. n. 187 dell 1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese all articolo 11 ha previsto una proroga del beneficio sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa dall al per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria LE ULTIME MODIFICHE IN SINTESI Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 contenente disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell edilizia, oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più convenienti rispetto al passato. In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate. In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone: 1. la proroga fino al della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%); 2. che la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli 2

4 articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio; 3. la proroga della detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; 4. la proroga fino al della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a per unità immobiliare; 5. l introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l acquisto di mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di , nonché per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL 2014 E IL 2015 Le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio energetico, per ristrutturazione del patrimonio edilizio ed ha introdotto la detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all arredo dell immobile oggetto dell intervento. Le spese per opere a risparmio energetico sono detraibili nella misura del: a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; b) 50% se sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre % Spese sostenute dal sino al % Spese sostenute dal sino al Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue: a) 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; b) 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre

5 65% Spese sostenute fino al % Spese sostenute dal sino al CLASSIFICAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO DISPOSIZIONE NORMATIVA Articolo 1, commi Legge n. 296/06; Articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007 Articolo 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/2008 Art. 1, co. 46, Legge n. 220/2010 Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011 Art. 11 D.L. N. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012) Art. 14 D.L. n. 63/2013 (convertito in L. n. 90/2013 Art. 1, co. 139 L. n. 147/2013 Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati al risparmio energetico è una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo. Il legislatore, tuttavia, è più volte intervenuto modificando le caratteristiche dell intervento. In particolare, è mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare all Agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l anno e da ultimo anche la percentuale di detrazione. 55% Spese sostenute fino al % Spese sostenute dal sino al % Spese sostenute dal sino al

6 A partire dal 2011, inoltre, sono state variate le modalità di fruizione della detrazione per cui: è stato eliminato l obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera, è stata ridotta al 4% la ritenuta che deve essere operata dalla banca/posta all atto del pagamento con bonifico delle spese in esame ed ha modificato, in caso di cessione dell immobile, il beneficio è trasferito all acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI Il comma 2 dell art. 14 del decreto legge n. 63/2013, non modificato dalla legge di conversione, prevede che: la detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Le disposizioni di cui al citato comma 2 sono state ulteriormente prorogate dal comma 139 della legge n. 147/2013 che in caso di spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue: a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre % Spese sostenute fino al % Spese sostenute dal sino al Con riferimento ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, si segnala che il legislatore ha previsto una maggiore durata dell agevolazione, il cui termine di scadenza è stato fissato al 30 giugno 2014, poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 al 30 giugno 2016, poiché tale tipologia di lavori richiede tempi per la progettazione, l espletamento delle procedure autorizzatorie 5

7 e l attuazione più ampi. Per tale ragione, le disposizioni sul tema chiariscono che il beneficio si applica se i lavori: sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali; che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per quanto concerne la nozione di parti comuni degli edifici condominiali, si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno L art del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Il successivo art bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell articolo

8 IN COSA CONSISTE L AGEVOLAZIONE L agevolazione viene concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni interventi volti al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti e consiste nel riconoscimento di una detrazione dall imposta lorda nella misura del 65% delle spese sostenute dai contribuenti. In sostanza tale beneficio intende favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già esistente - potenziando le agevolazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - proprio al fine di dare inizio ad un processo di riduzione dei consumi energetici degli edifici in presenza di un parco edilizio nazionale in tale ambito poco efficiente. La prima formulazione della norma prevedeva che le spese suddette venissero sostenute entro il 2007 e ripartite in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile differentemente stabilito in relazione a ciascuno dei predetti interventi. In seguito, sul punto la legge Finanziaria per il 2008, all articolo 1, comma 24, lett. b), ha previsto che per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, la detrazione spettante venisse ripartita in un numero di quote annuali da un minimo di 3 a un massimo di 10. Il decreto legge n. 185 del , all articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del (pubb. sul suppl. ordinario della G.U. n. 22 del ) per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009, ha ulteriormente modificato le regole per beneficiare correttamente dell agevolazione in commento, introducendo una serie di obblighi nuovi per il contribuente, come ad esempio l obbligo per il contribuente di ripartire le spese in 5 rate annuali di pari importo e quello di inviare all Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale si forniscono una serie di dati relativamente agli interventi che sull immobile che proseguono oltre l anno di inizio. Con l articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010, il legislatore oltre a prorogare per il 2011 la detrazione in commento, ha disposto che le spese debbano essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione ricalca quella spettante, ai fini dell'irpef, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall'art. 1 della legge n. 449/1997, alla cui normativa la legge finanziaria 2007 (che ha introdotto il beneficio) fa espressamente rinvio. Gli interventi agevolati in commento, peraltro, sono già genericamente compresi tra quelli elencati dal citato articolo 1 della legge n. 449/

9 Quindi il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione varia in base all anno di sostenimento/competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato: QUOTE RATEIZZAZIONE DETRAZIONE 55% Spese Sostenute nel e 2010 Da 3 a 10 QUOTE 5 QUOTE Dal QUOTE 8

10 IL DECRETO ATTUATIVO Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 19 febbraio 2007, sono state fissate le modalità attuative dell agevolazione in esame. Tale decreto, individua: le tipologie degli interventi ammessi al beneficio e le tipologie di spese agevolabili; i soggetti interessati; gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio. Il decreto 7 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008, contiene, inoltre, una serie di disposizioni con le quali il Ministero dell economia e delle Finanze, ha stabilito le nuove modalità di attuazione delle disposizioni in tema di 65 per cento alla luce della proroga dell agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria per il Sul tema si evidenzia anche che la disciplina in commento, come verrà approfonditamente spiegato nei paragrafi successivi, per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata ulteriormente variata a seguito dell approvazione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009). Una novità sostanziale introdotta a partire dal 2012 dal comma 4 dell articolo 4 del D.L. n. 201/2011 estende la detrazione fiscale oggi del 65% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 9

11 CHI PUO FRUIRE DELL AGEVOLAZIONE L articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che sono ammessi a fruire dell agevolazione in argomento: le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all art. 5, TUIR non titolari di reddito d impresa. Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici i titolari di reddito d impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.) che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. Come specificato dalla R.M. 244/E dell , la circostanza che il decreto faccia costante riferimento a edifici esistenti, esclude che l agevolazione possa riguardare gli interventi in questione realizzati su immobili in costruzione. Le modalità per beneficiare dell agevolazione cambiano a seconda dei soggetti interessati. Al riguardo si ricorda che per spese sostenute, si intendono: PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI AUTONOMI PER TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA le spese pagate negli anni e fino al , in virtù del principio di cassa; Si applica il principio di competenza stabilito dall articolo 109 TUIR: le prestazioni di servizi devono essere ultimate per le cessioni, i beni devono essere consegnati o spediti nel periodo in esame. Nel caso di soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare e, in generale, per le persone fisiche, sono agevolabili le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre. La formulazione letterale della norma, con la locuzione in corso, potrebbe far sorgere alcuni dubbi in relazione al riconoscimento dell agevolazione per i soggetti cessati prima del 31 dicembre. Tuttavia, si ritiene che la finalità della norma, caratterizzata dall incentivazione degli strumenti di 10

12 tutela ambientale, induca a considerare comprese nell agevolazione le spese sostenute nel corso dell anno. ESEMPIO Una società che ha sostenuto la spesa il 31 gennaio 2013 e cessa la sua attività il 30 marzo 2013, ha diritto alla detrazione (se sussistono gli altri requisiti) anche se alla data del 31 dicembre 2013 non ci sarà alcun periodo d imposta in corso. ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO L agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche a: 1. usufruttuari, 2. comodatari, 3. inquilini, 4. condomini (per le parti comuni), 5. nudi proprietari. CONTRATTI DI COMODATO In passato, con riferimento alla detrazione del 36% (oggi 50%), l Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E del e n. 121/E dell chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all obbligo di registrazione (tranne nell ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 36% (oggi 50%), registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986. Le suddette precisazioni si ritiene possano essere estese anche alla detrazione del 65% per lavori finalizzati al risparmio energetico. CONDOMINI Con riferimento ai condomini si sottolinea che tale agevolazione spetta per i lavori eseguiti sulle parti comuni di esso e va ripartita per le spese sostenute: a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga della detrazione disposta dalla Legge Finanziaria 2011, in un numero di 10 rate sempre di uguale importo. 11

13 La detrazione spettante per le spese sostenute per lavori su parti comuni dei condomini, spetta ad ogni singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell amministratore in base alla tabella millesimale. Anche per gli interventi condominiali, l ammontare massimo della detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio tranne che per l intervento di riqualificazione energetica che riguarda l intero edificio. In tale ipotesi, l ammontare di euro si ritiene che costituisca il limite complessivo della detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. IMMOBILI IN LEASING Per gli immobili in leasing, l articolo 2, comma 2 del decreto attuativo specifica che l agevolazione spetta all utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all utilizzatore) e quindi non rilevano i canoni pagati dall utilizzatore. In merito, l Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del ha chiarito che: per quanto riguarda le modalità con le quali devono essere eseguiti i pagamenti delle spese agevolabili, non sussiste l obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale poiché si ritengono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d impresa; l obbligo di inviare la documentazione all ENEA e la comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d imposta va assolto dal soggetto che si avvale della detrazione e quindi dall utilizzatore. Chiaramente, a tal fine, la società di leasing è tenuta a fornire la documentazione necessaria (fine lavori e relative certificazioni tecniche e ammontare del costo sostenuto sul quale calcolare la detrazione). SOGGETTI CONVIVENTI La circolare 36/E del 31 maggio 2007 chiarisce che la detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, anche ai conviventi che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del deve: 1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica; 2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori. 12

14 RESIDENZA Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei soggetti; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili. A CHI NON SPETTA L AGEVOLAZIONE Non possono usufruire dell agevolazione: 1. le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce; 2. poiché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l oggetto dell attività d impresa, e non beni strumentali. LAVORI ESEGUITI DAL DETENTORE DELL IMMOBILE In caso di lavori eseguiti dal detentore dell immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi, è richiesta una dichiarazione del possessore dell immobile di consenso all esecuzione dei lavori. Di seguito si propone un fac simile della citata dichiarazione. DICHIARAZIONE DI CONSENSO del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori da parte del detentore Il sottoscritto/a, nato/a a. in data.., codice fiscale. residente a in via/piazza., possessore dell immobile sito in Via individuato con i seguenti dati catastali: partita foglio. Mappale. subalterno AUTORIZZA il/la Signor/a.., nato/a a il.... detentore dell immobile in oggetto in seguito a: contratto di locazione (estremi e data di registrazione ); comodato (se presenti, estremi e data di registrazione ); ad effettuare interventi di riqualificazione energetica (L. n. 296/2006) nell immobile sopra citato. Luogo. Data... Firma 13

15 VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE L agevolazione è quantificata per tutti gli interventi nella misura del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il limite massimo di detrazione in valore assoluto (si veda tabella a seguire) deve intendersi riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta. A decorrere dal 2011, l importo delle spese sostenute, va scomputato dall imposta lorda, in un numero di quote obbligatorio di 10 quote. La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante. COMMA INTERVENTI AGEVOLABILI Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite Tabelle. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate come nel caso di cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. 346 Installazione di pannelli solari per la VALORE MASSIMO DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL AL , , , ,69 14

16 347 e art. 9, comma 3, DM produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi , , , ,85 Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente, da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all applicazione dell aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile. Nella formulazione originaria dell articolo 14 del D.L. n. 63/02013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e quelli di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, erano esclusi dalla proroga dall agevolazione. Tale esclusione aveva determinato una anomalia in quanto l agevolazione connessa con i predetti interventi era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno Pertanto, era facile suppore, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati interventi esclusi dalla proroga e dal rafforzamento dell'agevolazione, avrebbero potuto, comunque, beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%. La legge di conversione del D.L. ha abrogato le suddette esclusioni dalla proroga per cui gli stessi interventi sono stati nuovamente ammessi al beneficio. 15

17 COMMA ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI Dal 2008 è agevolabile la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Dal 2012 sono agevolabili le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria VALORE MASSIMO DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 55%) SPETTANTE FINO AL IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA (DETR.NE 65%) SPETTANTE DAL AL , , , ,85 Tale ulteriore modifica ha apportato un altra anomalia soprattutto con riferimento agli interventi effettuati a decorrere dal 1 luglio 2013 fino al 4 agosto 2013 (data di conversione del D.L. n. 63/2013). Sul tema si segnala che la circolare n. 29/E in commento ha fornito un chiarimento molto atteso sulla questione. In particolare, è stato precisato che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale conclusione, secondo l Agenzia, si basa sulla considerazione che il legislatore, disponendo la soppressione dell esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a quelli cui l aliquota del 65% che si applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, a parere dell Agenzia, non apparirebbe coerente sotto il profilo della ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l aliquota del 55% fino al 30 giugno 2013 (precedente termine finale dell agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un interruzione nel periodo intermedio. sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria INTERVENTI AMMESSI SPESE SOSTENUTE DAL

18 Con riferimento alla detrazione connessa alla sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, si rileva che la agevolazione si estende anche a tutta quella serie di prodotti che generalmente sono connessi all installazione di caldaie. In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, percui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, tali beni si ritiene siano anch essi agevolabili. Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche un risparmio idrico. In merito all individuazione degli interventi agevolati si rammenta che: se un intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, quale ad esempio la coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrante sia nel comma 344 che nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007; se sono effettuati più interventi agevolabili tra loro cumulabili, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per l installazione di pannelli solari e la sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale la detrazione massima è pari a ( ); se vengono eseguiti più interventi autonomamente agevolabili (ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli infissi), a seguito dei quali si consegue anche la riqualificazione energetica dell edificio nel suo complesso, è possibile scegliere di mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per ciascun intervento (nel caso esemplificato ) oppure ricondurre detti interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione massima di Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio, l installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a quella per la riqualificazione energetica complessiva dell edificio. In tal caso, quindi, spetta la detrazione nel limite di per i pannelli solari e quella di per la riqualificazione energetica complessiva; per beneficiare della detrazione spettante per la riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344, l indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al 17

19 fabbisogno energetico dell intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo compongono; con riferimento alla sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, la sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino già conformi agli indici di trasmittanza termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario che a seguito dell intervento si verifichi la riduzione di tali indici; nell ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è agevolata la trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è escluso dall agevolazione in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi; l agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti e quindi, nel caso in cui l immobile è demolito e ricostruito, è possibile fruire della detrazione soltanto se si realizza la fedele ricostruzione dell immobile preesistente. 18

20 COMUNICAZIONE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO DI IMPOSTA Il decreto attuativo del 7 aprile 2008, all articolo 2, ha disciplinato il riconoscimento della detrazione nei casi di mera prosecuzione dei lavori oltre l anno. In particolare il principio ribadito nel predetto decreto prevede la possibilità che possa verificarsi il caso di soggetti che abbiano sostenuto spese nel 2011 (ad esempio per l installazione di pannelli solari) i cui lavori continuano nel Nel caso in cui, quindi, uno degli interventi agevolabili consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In tale fattispecie, il limite di sarà unico e varrà sia per le spese sostenute nel 2011 che per quelle sostenute nel 2012; per cui per il calcolo della corretta detrazione delle spese sostenute nel 2012 (mera prosecuzione di lavori per l installazione di pannelli solari iniziata nel 2011) dovrà essere verificato quanto già si è usufruito nel 2011 su quella stessa categoria di interventi. Sempre con riferimenti ai lavori che proseguono oltre l anno in cui sono iniziati, l articolo 29, comma 6 e ss. del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 dispone che la fruizione dei crediti di imposta è subordinata all effettiva disponibilità di fondi da parte dello Stato. A tal fine, per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009, i contribuenti inviano all Agenzia delle entrate apposita comunicazione, in via telematica, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 6 maggio Il citato articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un apposito decreto, emanato il 6 agosto 2009, provvede a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tale decreto individua i termini e le modalità di comunicazione all Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell Ente per le nuove tecnologie, l energia e l ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio Il predetto decreto del Ministro dell economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. 19

21 Si evidenzia che, il citato decreto, è improntato, fondamentalmente, a semplificare gli adempimenti in materia energetica. In particolare lo stesso ha previsto: una semplificazione dell asseverazione di cui all art. 4, comma 1, lett. a) del decreto , che viene sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Ai fini della fruizione della detrazione del 55%, infatti, l asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però, che la stessa sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto; una semplificazione degli adempimenti documentali per i pannelli solari in auto-costruzione atteso che, per fruire della detrazione, viene richiesto solo l attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro solare; una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di bassa potenza (art. 9, comma 4, decreto attuativo). Per fruire della detrazione, infatti, l asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza più la necessità, però che la stessa sia corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al prodotto. Modalità e termini di presentazione dell istanza per i lavori che proseguono oltre l anno di inizio L articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per le spese sostenute dal 2009 in poi, l obbligo per i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 65% di inviare all Agenzia delle entrate una apposita istanza. I termini e le modalità dell invio sono definite con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 6 maggio Il citato articolo 29, disponeva in origine che l invio di tale modello fosse obbligatorio per tutti quei soggetti che volessero beneficiare della detrazione. 20

22 Il realtà, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 6 maggio 2009, l ambito della comunicazione è stato fortemente limitato solamente a coloro, che a decorrere dal 1 gennaio 2009 sostengono spese per interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. In tale caso, oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d imposta è altresì necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità. Le istruzioni per la compilazione della comunicazione specificano infatti che il modello ha lo scopo di: comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Conseguentemente il modello non deve essere presentato se: i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; nel periodo d imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d imposta successivo) non sono state sostenute spese. Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d imposta (quindi interessino almeno 3 anni) sarà necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Esempio Se gli interventi iniziano nel 2011, proseguono nel 2012 e si concludono nel 2013, con sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2011 ed una per il Sentita in via informale l Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda relativamente ai costi sostenuti nel 2013, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti dall Ufficio tramite la comunicazione da presentare all Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Spese sostenute dal Invio telematico di una Comunicazione all Agenzia delle entrate Modello approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia Entrate

23 Si segnala che tale comunicazione non sostituisce ma si aggiunge agli usuali adempimenti già in essere per poter beneficiare della detrazione. Alla luce delle predette considerazioni, quindi permangono in vigore gli ordinari adempimenti richiesti: acquisizione documentazione tecnica (asseverazione, attestato di qualificazione/certificazione energetica se richiesti); invio all Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative (Allegati A, E ecc.). In particolare, si osserva che, con riferimento alla predetta comunicazione, il modello per adempiere a tale obbligo doveva essere predisposto dall amministrazione finanziaria entro il 27 febbraio 2009, ma che è stato approvato solo in data 6 maggio 2009 con apposito Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Sul tema, il predetto Provvedimento conferma che la comunicazione: 1. ha solo la finalità di monitorare l andamento di tale beneficio in modo da tenere sempre aggiornato il dato relativo al costo per lo Stato delle detrazioni in commento; 2. non è obbligatoria per quei contribuenti che iniziano e terminato i lavori entro l anno (ad esempio entro il 2011); 3. è obbligatoria solo per coloro che iniziano i lavori nell anno (ad esempio 2011) e li terminano l anno successivo (ad esempio 2012). In questo caso la citata comunicazione non è preventiva ma deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta. Ad esempio se i lavori sono iniziati a gennaio 2012 e sono terminati a gennaio 2013, il contribuente dovrà inviare telematicamente la comunicazione entro il 31 marzo Lavori iniziati e terminati nell anno (es. 2012) La comunicazione NON E OBBLIGATORIA Lavori iniziati nell anno (es. 2012) e terminati l anno successivo (es. 2013) La comunicazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90g. DALLA FINE DEL PERIODO DI IMPOSTA (es ) La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori 22

24 proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese per lavori ancora non terminati). Si ricorda che la comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all Enea che continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Come si compila il modello Rispetto alle prime indicazioni fornite dal legislatore con il decreto legge n. 185/2008, il modello è stato notevolmente semplificato. In realtà la motivazione alla base della sua introduzione consiste nel fatto che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo solamente per conoscere l ammontare di tali spese sostenute nel periodo di imposta e di conseguenza monitorare costantemente il costo per lo Stato di tale detrazione. Per tale ragione, quindi, nella comunicazione sono richiesti esclusivamente i seguenti dati: 1. anno/periodo d imposta di sostenimento delle spese cui la comunicazione si riferisce (per spese sostenute nel 2013 i cui lavori che proseguono nel 2014, l anno di riferimento è il 2013 ; 2. dati identificativi del soggetto dichiarante e dell eventuale soggetto che presenta la comunicazione per conto di altri Per quanto riguarda il dichiarante, oltre ai consueti dati anagrafici, è richiesta l indicazione del diritto goduto sull immobile oggetto dell intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va indicato se il dichiarante è il Possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero il Detentore (locatario, comodatario) dell immobile. Nel caso in cui vi siano più soggetti proprietari/detentori che hanno diritto alla detrazione va barrata anche la casella Contitolare. 23

25 R S S M R A 7 1 M 1 5 F R X Nel caso in cui i proprietari/detentori dell immobile che sostengono le spese fossero più di uno si ritiene che la comunicazione possa essere trasmessa soltanto da uno di essi. Qualora, invece, gli interventi riguardano parti comuni di un condominio, vanno indicati i dati della persona che presenta la dichiarazione barrando la casella Amministratore ovvero Condomino, indicando in ogni caso il Codice fiscale del condominio ; 3. dati identificativi dell immobile oggetto degli interventi. In merito le istruzioni per la compilazione del modello specificano che, in mancanza dei dati catastali, devono essere riportati i riferimenti della domanda di accatastamento; 4. tipologia di intervento effettuato e non terminato (riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull involucro dell edificio esistente, installazione di pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e ammontare delle relative spese sostenute nell anno cui si riferisce la comunicazione; 5. data di inizio lavori. Sanzioni per omessa o ritardata presentazione della Comunicazione In caso di omessa presentazione della comunicazione in commento, ovvero in caso di presentazione oltre il termine previsto, il contribuente non decade dall agevolazione, ma sarà soggetto alla sanzione prevista dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065) Al fine di adempiere in maniera corretta a tale adempimento si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi: Esempio 1 Un contribuente a maggio 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione dell impianto di climatizzazione di un immobile di sua proprietà, con caratteristiche tali da rientrare tra gli interventi agevolabili di cui all art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati ad settembre 2013 per cui lo stesso: 1) non deve presentare la comunicazione all Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; 2) deve inviare l apposita comunicazione all ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Esempio 2 Un contribuente a settembre 2012 ha iniziato dei lavori finalizzati al risparmio energetico dell immobile, di cui all art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2013 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori. In tale fattispecie il contribuente in oggetto: 1) non deve presentare la comunicazione all Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2012 e terminati nel 2013, nel 2012 non ha sostenuto alcuna spesa; 2) deve inviare l apposita comunicazione all ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 24

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