I QUADERNI GIURIDICI

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1 I QUADERNI GIURIDICI IL COMPENSO ALL AVVOCATO DOPO L ABROGAZIONE DELLE TARIFFE I contratti d opera professionale Il regolamento ed i parametri (D.M. 140 del 22 Agosto 2012) I parametri sviluppati in tabelle per il calcolo rapido a cura di Domenico Condello Prima edizione Settembre

2 L autore ha ceduto tutti i diritti, senza percepire alcun compenso, all Associazione Avvocati per l Europa, per consentire alla stessa di finanziare le attività sociali. Autore del quaderno Il Compenso all avvocato dopo l abrogazione delle tariffe. Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma Docente d Informatica giuridica e diritto dell Informatica all Università Luspio e Marconi di Roma Consigliere dell Ordine degli Avvocati di Roma Curriculum sito web: Autore del volume:tariffe Avvocati, Il Sole 24 Ore, Milano, Edizione 2004 su D.M. 127/2004 Coautore del volume: Ordinamento Forense e Deontologia, G. Giappichelli editore Torino Direttore scientifico della rivista giuridica on line: Foro Europeo ( condello@studiocondello.it Stampa e cura di Avvocati per l Europa C.F Roma Via Caio Mario 8 tel fax segreteria@avvocatiperleuropa.it 2

3 Introduzione... 3 Parte prima... 5 Le modalità per la determinazione del compenso... 5 Capitolo primo - Le fonti normative di riferimento Introduzione Le disposizioni legislative La c.d. legge Bersani L. 246/ La legge di conversione n. 27/2012 del Decreto Legge n. 1/ La normativa prevista nel codice civile La normativa di riferimento nel codice di procedura civile La legislazione speciale Il Codice deontologico forense Capitolo secondo Il compenso all avvocato (art c.c. e art. 9 legge n. 27/2012) Introduzione La gerarchia dei criteri di liquidazione previsti dall art c.c Un compenso adeguato Le caratterizzazioni del contratto d opera professinale Patto di quota lite Il patto di quota lite fino alla Bersani Il patto di quota lite nella giurisprudenza della Cassazione Il patto di quota lite nei pareri e decisioni del Consiglio Nazionale Forense fino alla c.d. legge Bersani Il patto di quota lite nella legislazione di altri Stati L abolizione del divieto di patto di quota lite Il palmario Capitolo terzo I contratti d opera professionale I contratti d opera professionali Contratto d opera professionale a compenso fisso Contratto d opera professionale a compenso orario Contratto d opera professionale con aggiunta del palmario Contratto d opera professionale con patto di quota lite con alcune spese a carico dell avvocato Contratto d opera professionale con patto di quota lite con tutte le spese a carico dell avvocato Capitolo quarto I principi fissati dal c.p.c Introduzione Responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali La condanna della parte soccombente La compensazione delle spese La distrazione delle spese in favore del difensore Le modifiche al sistema delineato dal c.p.c La responsabilità solidale Procedimento di determinazione e di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all avvocato in mancanza di accordo scritto Procedimento davanti al Consiglio dell Ordine degli Avvocati (art. 66 L.P) Procedimento sommario (ex art. 28 L. 794/42); Procedimento ingiuntivo (ex art. 633 ss del c.p.c.); Sezione seconda D.M. 140/ Il regolamento e i parametri Capitolo primo - I principi generali Introduzione I parametri previsti nel regolamento I principi generali previsti nel regolamento Il Compenso agli Avvocati I parametri L attività stragiudiziale L attività giudiziale

4 7.1. L attività civile, amministrativa e tributaria Criteri generali per la liquidazione della attività forense La determinazione del valore della controversia (art. 5) Cause di valore indeterminabile La determinazione del compenso Aumenti e riduzioni del compenso Attività accessorie L attività giudiziale penale Le attività accessorie Parte civile La liquidazione e la determinazione del compenso Le tabelle con i parametri in materia civile Principi generali Indice sistematico tabelle giudiziale civile Tabella 1 giudice di pace Tabella 2 tribunale Tabella 3 giustizia tributaria di primo grado Tabella 4 corte di appello Tabella 5 giustizia tributaria di secondo grado Tabella 6 giustizia amministrativa e contabile di primo grado Tabella 7 suprema corte di cassazione, magistrature superiori Tabella 8 tribunale di prima istanza dell unione europea Tabella 9 corte costituzionale e organi di giustizia sovranazionali Tabella 10 procedimento di ingiunzione Tabella 11 precetto Tabella 12 procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio Tabella 13 affari tavolari Tabella 14 procedimenti arbitrali (art. 6) Tabella 15 procedimenti cautelari speciali e non contenziosi Tabella 16 procedimento concorsuale Tabella 17 cause lavoro (art. 8) Tabella 18 gratuito patrocinio patrocinio a spese dello stato (art. 9) Tabella 19 indennizzo per irragionevole durata del processo (art. 9) Le tabelle con i parametri in materia penale Principi generali Indice sistematico tabelle giudiziale penale Tabella B 1 Giudice di pace Tabella B 2 Tribunale monocratico Tabella B 3 Magistrato di sorveglianza Tabella B 4 Giudice per le indagini preliminari Tabella B 5 Giudice dell udienza preliminare Tabella B 6 Tribunale collegiale Tabella B 7 Corte d assise Tabella B 8 Corte d appello Tabella B 9 Tribunale di sorveglianza Tabella B 10 Corte d assise d appello Tabella B 11 Magistrature superiori Stragiudiziale Appendice Normativa Art. 9 L. 27/ Art c.c D.M. 140/

5 Introduzione Le modalità per la determinazione del compenso, dovuto per l attività professionale svolta dall avvocato, sono regolamentate dall art c.c., come modificato prima dalla c.d. legge Bersani (L. 248/2006) e, da ultimo, dall art 9 legge 27/2012. La legge n. 248 del 2006 (c.d. legge Bersani) aveva apportato le prime sostanziali modiche al sistema tariffario, stabilendo fra l altro: la non obbligatorietà delle tariffe fisse e minime; la nullità dei patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti in ordine alla determinazione dei compensi professionali, se non redatti in forma scritta. È necessario ricordare, inoltre, che la riformulazione del terzo comma dell art c.c., attuata dalla legge 248/2006 (c.d. Bersani), aveva stabilito per gli avvocati il principio che i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali devono, pena la nullità degli stessi, essere redatti in forma scritta. Originariamente, l art c.c. indicava una serie di criteri per la determinazione del compenso, ordinati in base ad un criterio gerarchico: in primis l accordo tra le parti, poi in mancanza le tariffe o gli usi e, infine, la determinazione giudiziale. Il sistema per la determinazione del compenso per l attività professionale, svolta dagli avvocati e dagli altri professionisti appartenenti al sistema ordinistico, ha subìto una radicale trasformazione con la L. 27/2012 di conversione del Decreto legge n. 1/2012. La legge n. 248 del 2006 (c.d. legge Bersani) aveva apportato le prime sostanziali modiche al sistema tariffario già regolamentato da una serie di norme speciali inserite nella legge professionale e dai principi fissati dall art c.c. Il decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modifiche con la legge n. 27 del 2012, all art. 9, ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario professionale speciale previsto per alcuni professionisti. L art. 9 ha specificatamente stabilito, al comma 1, che Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e poi al comma 5 che Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. La nuova normativa, pertanto, in modo netto e preciso, ha stabilito che il sistema tariffario forense unitamente ad i sistemi previsti per le professioni regolamentare, è abrogato, stabilendo, inoltre, che tutte le norme collegate a questo sistema di determinazione del compenso devono intendersi implicitamente abrogate. Questi nuovi principi hanno determinato, come prima conseguenza, che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell incarico, in virtù di quanto disposto dall art del codice civile e dall art. 9 legge 27/2012. Il 24 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto legge, erano venuti in evidenza alcuni problemi riguardanti la modalità di determinazione del compenso per gli incarichi professionali in corso, la modalità di determinazione del compenso per i nuovi incarichi e la modalità di liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, in quanto il legislatore aveva stabilito che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista doveva essere determinato con riferimento ai parametri che il Ministero della Giustizia avrebbe fissato con un apposito decreto. Alcuni Presidenti di Tribunale (Presidente del Tribunale di Verona, Milano, Roma, e successivamente del Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 499/2012) erano immediatamente intervenuti con apposite circolari per evidenziare che l art. 9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d opera professionale stipulati dall avvocato successivamente all entrata in vigore della norma e, pertanto, si poteva ritenere che, con riferimento all attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza, trovavano certamente applicazione le tariffe fissate con D.M , n. 127, poiché detto decreto era richiamato implicitamente dalla legge processuale vigente al momento dell introduzione del giudizio, in virtù del combinato disposto dagli art. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. Il legislatore, con la legge di conversione, ha precisato che: Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risol- 3

6 vendo in parte i problemi su evidenziati. Il D.M. attuativo del nuovo regolamento e dei parametri è stato pubblicato sulla G.U. il 22/8/2012, dopo la scadenza dei 120 giorni, prevista per il 24 luglio 2012, ai sensi dell articolo 9. È opportuno anticipare ed evidenziare immediatamente, come verrà precisato nelle pagine successive, che i parametri previsti in detto decreto ministeriale sono destinati alla esclusiva attività liquidatoria degli organi giurisdizionali e che il ricorso a detti parametri è un sistema residuale, poichè la determinazione dell onorario è rimessa alla libera contrattazione delle parti ai sensi dell art c.c. Dalla nuova formulazione legislativa emerge chiaramente che la soluzione da preferire, o meglio la soluzione su cui impostare il rapporto professionale per la determinazione del compenso, è l accordo tra il professionista ed il cliente. In particolare per l avvocato, l accordo deve essere necessariamente scritto (2233 c. 3 c.c.) La presente guida è stato divisa in tre parti: la prima individua la normativa di riferimento oggi in vigore ed affronta i problemi relativi alle nuove modalità previste per la determinazione del compenso ai sensi dell art c.c. e dalle altre norme del codice civile; la seconda analizza i principi generali fissati dal regolamento ministeriale e validi per tutte le professioni regolamentate e le normative specifiche previste per ogni singola professione; la terza contiene le tabelle sviluppate, esplicitando i parametri indicati nel decreto ministeriale. La nuova normativa sarà soggetta, nei prossimi mesi, a modifiche, a diverse interpretazioni ed alla giurisprudenza e, pertanto, sono previste numerose discussioni. Per consentire ai lettori un immediato aggiornamento, le novità verranno pubblicate sul sito web (la rivista giuridica digitale su Internet). Roma Settembre 2012 Domenico Condello 4

7 Parte prima Le modalità per la determinazione del compenso Capitolo primo - Le fonti normative di riferimento 1. Introduzione Nella legislazione italiana il tema del compenso dovuto ai professionisti per l attività svolta è trattato in diversi settori: disposizioni legislative; codice civile; codice di procedura civile; legislazione speciale collegata alle leggi professionali; codici deontologici. 2. Le disposizioni legislative 2.1 La c.d. legge Bersani L. 246/2006 Le prime sostanziali modifiche al sistema di tariffazione speciale previsto per le attività delle professioni regolamentate sono state apportate dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del Decreto Bersani (D.L. 223/06), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006 ed entrata in vigore dal giorno successivo. L art. 2 1 di detta Legge aveva stabilito che, dalla data di entrata in vigore, erano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, che prevedevano le seguenti disposizioni: a) l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall ordine; c) il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l oggetto sociale relativo all attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 1 Articolo 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali. 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un effettiva facoltà di scelta nell esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall ordine; c) il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l oggetto sociale relativo all attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l esercizio delle professioni reso nell ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. 2-bis. All articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 o gennaio In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. 5

8 Detto articolo aveva, inoltre, precisato che: 1. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti ; 2. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. La legge Bersani aveva modificato l art c.c. sostituendo il comma: Gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni con il seguente comma: Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (art. 2 bis l. 248/2006). Detta nuova normativa aveva, infine, precisato che: Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 o gennaio In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle (art. 2 l. 248/2006). 2.2 La legge di conversione n. 27/2012 del Decreto Legge n. 1/2012 Con l ultimo intervento legislativo, legge n. 27 del 2012 di conversione del Decreto Legge n. 1 del 2012, il legislatore ha definitivamente abrogato dall ordinamento italiano le tariffe previste per gli avvocati e per tutte le altre professioni regolamentate. Il confronto dell art. 9, come previsto dal decreto legge e poi come modificato dalla legge di conversione (Le modifiche, effettuate in sede di conversione, sono riportate in grassetto), consente di evidenziare i punti rilevanti della normativa e le indicazioni del legislatore sulle nuove modalità per la determinazione del compenso in favore delle professioni regolamentate. Con la definitiva formulazione dell art. 9 il legislatore ha, pertanto, fissato i seguenti rivoluzionari principi: collocazione delle modalità di determinazione del compenso nell ambito della normativa prevista dal codice civile; obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell incarico; obbligo di informare il cliente sulla complessità dell incarico; obbligo di fornire al cliente informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell incarico fino alla conclusione; obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il D.P.R. n. 137 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto del 2012, ha prorogato di dodici mesi l obbligo per il professionista di munirsi di una polizza per la responsabilità professionale; obbligo di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima; necessità di determinare un compenso adeguato all importanza dell opera svolta; necessità di indicare, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi. Il D.M. 140/2012 ha poi fissato i principi per la determinazione del compenso in difetto di specifico accordo tra l avvocato ed il cliente. 3. La normativa prevista nel codice civile Le modalità per la determinazione del compenso dovuto al professionista sono previste e regolamentate nell ambito del Capo II del codice civile, delle professioni intellettuali. 6

9 Gli articoli, previsti in detto Capo del codice civile, fissano i principi generali riguardanti l esercizio di tutte le professioni ed i principi per la determinazione del compenso. L art demanda ai Consigli dell Ordine (Associazioni professionali) i compiti riguardanti l accertamento dei requisiti per la iscrizione all albo ed il potere disciplinare. Il successivo art precisa che il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dal codice civile. L art stabilisce che l esecuzione di una prestazione d opera professionale di natura intellettuale, effettuata dal non iscritto nell apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - rilevabile anche d ufficio, priva il contratto di qualsiasi effetto. L art precisa che il professionista non puo ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Le problematiche collegate al compenso sono affrontate dai seguenti articoli: l articolo 2233 (Compenso) stabilisce i principi fondamentali per la determinazione del compenso dovuto al professionista per l attività svolta; gli articoli e c.c. evidenziano le problematiche relative alla prescrizione; l art prevede che il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Infine l art con riferimento al recesso stabilisce che: 1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d opera le spese sostenute e pagando il compenso per l opera svolta. 2. Il prestatore d opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. 3. Il recesso del prestatore d opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. 2 Art Esercizio delle professioni intellettuali 1. La legge determina le professioni intellettuali per l esercizio delle quali e` necessaria l iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. L accertamento dei requisiti per l iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 3. Contro il rifiuto dell iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all esercizio della professione e` ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 3 Art Prestazione d opera intellettuale 1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. 2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 4 Art Mancanza d iscrizione 1. Quando l esercizio di un attività professionale è condizionato all iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione. 2. La cancellazione dall albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all utilità del lavoro compiuto. 5 Art Prescrizione di tre anni Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; (1) 2) dei professionisti, per il compenso dell opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. (1) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente numero, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. 6 Art Decorrenza delle prescrizioni presuntive Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall ultima prestazione. 7

10 Alcuni articoli fanno uno specifico riferimento alla attività professionale svolta dagli avvocati: l art prevede il divieto di cessione, anche per interposta persona, di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario l art riguarda la restituzione dei documenti ove è previsto che l avvocato è esonerato dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. 4. La normativa di riferimento nel codice di procedura civile Il Capo IV del Libro Primo Disposizioni generali del codice di procedura civile, agli articoli 90/98, affronta il problema della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali. Una specifica regolamentazione relativamente al procedimento ingiuntivo e prevista poi agli artt. 633, 636, 637 e 645. L art. 75 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. stabilisce, infine, che il difensore deve unire al fascicolo di parte la nota spese. Detto obbligo è previsto anche dall art. 59 della legge professionale. Si rinvia al capitolo terzo. 5. La legislazione speciale Nel corso degli anni si sono succeduti numerosi provvedimenti legislativi volti a disciplinare la materia relativa alla determinazione di onorari, diritti ed indennità per l avvocato. La normativa di base è il R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato, convertito con la legge 22 gennaio 1934 n. 36. Il R.D.L. 1578/33, che affronta il problema al Titolo VI - Degli onorari degli avvocati e del rimborso delle spese, ha subito numerose modifiche dalle successive disposizioni legislative.(legge 13 giugno 1943 n. 794 e Legge 3 agosto 1949 n. 538) Affrontano il problema gli artt. 57, 58, 60, 61 e 62. L art.59 9, infine, prevede l obbligo di presentare la nota spese, competenze e onorari. 7 Art Divieti di cessione I magistrati dell ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario. 8 Art Restituzione di documenti. I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell articolo Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933, n Ordinamento della professione di avvocato convertito con la legge 22 gennaio 1934, n. 36. Art. 59. Nota spese - Obbligo di presentazione 1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione. 2. A tal fine ciascun avvocato è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell onorario dell avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario. 3. Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell onorario di avvocato in base agli atti della causa. 4. Gli avvocati inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento. 5. Per quanto riguarda l onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all atto della presentazione di essa e in ogni caso non oltre dieci giorni dall assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell ordine degli avvocati. 8

11 In particolare, con riferimento alla liquidazione degli onorari fatta dalla autorità giudiziaria, l art fissa i seguenti principi: 1. la liquidazione è fatta in base ai criteri stabiliti dalle tariffe (articolo ), tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate; 2. per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si deve aver riguardo alla natura e all importanza della contestazione; 3. per determinare il valore della controversia si deve aver riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione; 4. la liquidazione deve essere contenuta entro i limiti del massimo e del minimo, fissati dalle tariffe (articolo ); 5. nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo e, quando la causa risulti di facile trattazione, può attribuire l onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata. Gli artt. 61 e 62, 13 nel disciplinare le modalità di determinazione degli onorari nei confronti del cliente, stabiliscono che: 10 Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Art. 60. Liquidazione degli onorari operata dall autorità giudiziaria 1. La liquidazione degli onorari è fatta dall autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. 2. Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all importanza della contestazione. 3. Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione. 4. L autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell articolo Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata. 6. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali. 11 Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Art. 57. Criteri per la determinazione di onorari e indennità in materia penale e stragiudiziale 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati [ed ai procuratori] (*) in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. 2. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (1). (1) Articolo cosi sostituito dall art.3 del D. Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946 n. 170; 12 Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Art. 58. Parametri di riferimento 1. I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. 2. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. 3. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell entità dell affare. 13 Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Art. 61. Determinazione onorario nei confronti del cliente 1. L onorario dell avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. 2. Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese. 3. Fermo il disposto degli artt.4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore. 4. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (2). (2) Comma aggiunto dall art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254; Come modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n36 Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27 Art. 62. Onorari dei componenti collegi difensivi 1. Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l opera loro nell interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest ultima al proprio onorario salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati. 2. La stessa norma si applica nei giudizi penali. 9

12 1. L onorario, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, deve essere determinato, salvo patto speciale, in base alle tariffe, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate; 2. l onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese; 3. gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione nei confronti dei propri clienti anche all autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore; 4. quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l opera loro nell interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati. (La norma si applica nei giudizi penali). L applicazione pratica delle leggi su citate è stata attuata da una serie di Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo. Ultimi: D.M. 584/94 e D.M.127/2004. È necessario ricordare, però, che la legge 248/07 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il principio della inderogabilità delle tariffe minime e fisse. L inderogabilità dei minimi tariffari era prevista all art. 24 della legge n. 794 e nei D.M. sulle Tariffe. L inderogabilità dei minimi tariffari si basava su una duplice esigenza: garantire il corretto esercizio dell attività forense impedendo la sleale concorrenza tra i professionisti e tutelare la dignità della categoria professionale. Tutta la normativa su indicata deve essere rivista alla luce delle nuove disposizioni. Una interpretazione restrittiva porta a considerare tutte le norme che fanno riferimento al sistema tariffario forense implicitamente abrogate. 6. Il Codice deontologico forense Il problema relativo alle modalità di determinazione del compenso è affrontato anche specificatamente nei codici deontologici previsti per la varie professioni. Una serie di articoli fissano i principi cui il professionista deve attenersi per non incorrere in sanzioni disciplinari. Il Codice deontologico forense prevede i seguenti articoli: art. 10 (Dovere di indipendenza); art.35 (Rapporto di fiducia); art. 41 Gestione di denaro altrui; art. 42 Restituzione di documenti; art. 43 Richiesta di pagamento; art. 44.Compensazione; art. 45.Accordi sulla definizione del compenso; art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. Alcuni articoli del codice: Art Richiesta di pagamento (articolo modificato con delibera e poi il 18 gennaio 2007) Durante lo svolgimento del rapporto professionale l avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell incarico. I - L avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II - L avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all attività svolta. III - L avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV - L avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. V - È consentito all avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno. 1) 10

13 1) comma abrogato Art Accordi sulla definizione del compenso. (articolo modificato con delibera e ) È consentito all avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all attività svolta fermo il principio disposto dall art del codice civile. Art Gestione di denaro altrui L avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l obbligo di renderne sollecitamente conto. * I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. *II - In caso di deposito fiduciario l avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. Art Restituzione di documenti L avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. * I - L avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l avvenuto pagamento. Art Compensazione (articolo modificato con delibera ) L avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I - In ogni altro caso, l avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. Art Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso L avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato 11

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15 Capitolo secondo Il compenso all avvocato (art c.c. e art 9 legge n 27/2012 ) 1. Introduzione Le modalità per la determinazione del compenso dovuto per l attività professionale svolta dall avvocato sono regolamentate dall art del codice civile, come modificato dalla c.d. legge Bersani (L. 248/2006) e dall art 9 della nuova legge 27/2012 di conversione del Decreto Legge n.1/2012. Alla luce delle disposizioni di detto nuovo art. 9 e di quanto disposto dal comma 3 dell art. 2233, l avvocato deve stipulare con il cliente un contratto scritto al momento del conferimento dell incarico. Il contratto consentirà all avvocato di evitare il sistema liquidatorio da parte dell organo giurisdizionale, previsto dal nuovo D.M. 140/2012, con tutte le conseguenze riguardanti la durata del procedimento giudiziario e l incertezza sulle somme che si vedrà liquidate. 2. La gerarchia dei criteri di liquidazione previsti dall art c.c. L art c.c., anche con le ultime modifiche legislative, pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione, stabilendo che: Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo gli usi, è determinato dal giudice. L unica modifica apportata all art (modifiche all art c.c. in appendice) dall ultimo provvedimento legislativo, ha riguardato l eliminazione del termine tariffe dal primo comma. Detta nuova formulazione deve essere analizzata contestualmente al dettato dell art. 9 comma 5, ove è stabilito: Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. L abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso all avvocato, rinviano alle tariffe ha, pertanto, eliminato dall ordinamento italiano tutto il sistema delle tariffe previsto nella legislazione professionale. È necessario ricordare, inoltre, che la riformulazione del terzo comma dell art. 2233, attuata dalla legge 248/2006 (c.d. Bersani), aveva stabilito per gli avvocati il principio che i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti in forma scritta, pena la nullità degli stessi. Una prima lettura del comma 1 dell art c.c. porterebbe a fissare il seguente sistema gerarchico preferenziale: in primo luogo, l accordo delle parti, poi, in via subordinata gli usi ed infine la determinazione da parte del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) dei Consigli dell Ordine. La relazione ministeriale, illustrativa dei principi generali collegata al Decreto Ministeriale, dopo aver ricordato che l articolo art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali, ha evidenziato che il legislatore ha esplicitamente abbandonato la disciplina dei compensi professionali basata sulla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente, in quanto non direttamente rapportata al mercato e, pertanto per la determinazione del compenso - la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell accordo già enucleabile dall art c.c., in incipit del primo comma; in mancanza di accordo, e a seguito dell abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi concetto più ampio di quello di mercato e b) esclude implicitamente la necessità, per l organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l associazione professionale» cui si riferisce l art c.c.; i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell opera e, implementando la chiave sistematica dell art. 9 rispetto all ultimo inciso del secondo comma dell art c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione. 13

16 La lettura della normativa indicata unitamente alla relazione ministeriale evidenzia i seguenti nuovi principi: centralità dell accordo, come già enucleato dall art c.c; non utilizzabilità degli usi, perché non menzionati con la nuova legge speciale; non necessità del parere della «associazione professionale» (Consiglio dell Ordine) cui si riferisce l art c.c., perché disposizione implicitamente abrogata. I criteri gerarchici preferenziali per la determinazione del compenso, alla luce di dette precisazioni, devono essere così individuati: 1 - accordo tra le parti; 2 - liquidazione da parte del giudice. Un contratto d opera professionale diventa, quindi, necessario poiché, in mancanza, interviene il secondo criterio, come previsto e regolamentato dal D.M. 140/2012. Il contratto d opera professionale ha la sua collocazione nel codice civile all art e seguenti. È un contratto a titolo oneroso. Poiché l onerosità è elemento materiale e non essenziale del contratto, è possibile stipulare anche accordi con prestazioni gratuite (Cass /2007). Si utilizzano i parametri ed i principi fissati dal d.m. 140/2012 quali criteri residuali nella ipotesi in cui: 1. cliente e professionista non hanno previamente pattuito nessun accordo sul compenso; 2. cliente e professionista non hanno previsto nell accordo alcune attività che vengono successivamente svolte; 3. la parte deve rifondere le spese legali all altra parte per effetto della condanna alle spese; 4. il professionista e il cliente hanno determinato il corrispettivo con riferimento alle vecchie tariffe. Poichè il D.M. 140/2012 mira a risolvere i casi patologici di rapporti tra professionista e cliente, il criterio residuale deve essere utilizzato anche nei casi in cui il compenso pattuito è impugnato per eccessiva onerosità o per errore o per venir meno di talune caratteristiche del rapporto. Nel momento in cui il rapporto professionale entra in sofferenza per dissenso tra le parti, il giudice, dopo aver accertato che la pattuizione del compenso non è in vigore, decide la controversia riferendosi ai parametri e a quanto altro stabilito dal D.M. 140/ Un compenso adeguato Il comma due del citato art precisa che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera ed al decoro della professione. Questo importante principio, rimasto immodificato, ha lasciato aperta la discussione sui termini per stabilire un compenso adeguato all opera prestata e al decoro della professione. Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che nel caso in cui l avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43 comma 2 del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell avvocato e si discosta dall articolo 36 Costituzione. Ha, inoltre, precisato che il Consiglio dell Ordine, investito del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell avvocato, come sopra si è precisato. 4. Le caratterizzazioni del contratto d opera professionale Le pecularità del contratto d opera professionale scaturiscono dalle nuove disposizioni legislative. Sono previsti alcuni principi da tenere presente nella stesura dell accordo ed in particolare: a. la forma dell accordo: è richiesta, dal comma 3 dell art c.c., la forma scritta dell accordo stipulato tra un avvocato ed il cliente, a pena di nullità; 14

17 b. le modalità di determinazione del compenso: collocazione delle modalità di determinazione del compenso per gli esercenti le professioni regolamentate nell ambito della normativa prevista dall art codice civile e dell art. 9 della L. 27/2012; c. il tempo di pattuizione del compenso: l art. 9 ha individuato nel momento del conferimento dell incarico il momento per la pattuizione del compenso per la prestazione professionale. La tradizionale impostazione secondo la quale le parti possono pattuire l ammontare del compenso anche durante lo svolgimento del rapporto o addirittura alla conclusione dello stesso, in virtù di detta nuova disposizione, è oggi superata; d. gli obblighi informativi che il professionista assume verso il cliente: a- obbligo di informare il cliente sulla complessità dell incarico; b- obbligo di fornire al cliente informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell incarico fino alla conclusione; c- obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il D.P.R. n. 137 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto del 2012, ha prorogato di dodici mesi l obbligo per il professionista di munirsi di una polizza per la responsabilità professionale; (nota CNF) e. il preventivo di massima da rendere noto al cliente: obbligo di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima. L avvocato deve rendere noto al cliente, con un preventivo di massima, la misura del compenso dovuto per l attività professionale da svolgere. Il legislatore in sede di conversione del Decreto Legge ha eliminato il testo In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, sostituendolo con la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Occorre evidenziare che il DM 140/2012 all art. 1 c. 6, precisa che l assenza di prova del preventivo di massima costituisce una penalizzazione nella fase di liquidazione del compenso; f. il compenso adeguato: la necessità di determinare un compenso adeguato all importanza dell opera svolta ed al decoro della professione; il comma 2 delll art c.c. non ha subito modifiche; g. Spese, oneri e contributi: la necessità di indicare, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi. I contratti d opera professionale tra avvocato e cliente, oltre alle su indicate precisazioni, sono inoltre caratterizzati dalla presenza di due particolari istituti: il patto di quota lite ed il palmario. 5. Patto di quota lite Il terzo comma dell art c.c. nella sua formulazione originaria, prima della legge 248/06, stabiliva che gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. La legge 248/06 ha modificato tale comma, stabilendo che Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. La nuova formulazione del citato articolo, considerando l ulteriore possibilità prevista dalla legge di convenire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha aperto, anche in Italia, la strada all utilizzazione del cd. patto di quota lite. Una definizione del patto di quota lite è contenuta nel Codice deontologico europeo CCBE: è una convenzione intercorsa tra l avvocato e il cliente, prima della conclusione definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base al quale il cliente si obbliga a versare all avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore. 5.1 Il patto di quota lite fino alla Bersani Il divieto del cosiddetto patto di quota lite tra l avvocato e il cliente, sancito dalla precedente formulazione dell art c.c., trovava il suo fondamento nell esigenza di disciplinare espressamente il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare, contestualmente, l interesse del cliente, la dignità e la moralità della professione forense. Non vi è dubbio che l abolizione del divieto di patto di quota lite potrebbe compromettere irrimediabilmente le ga- 15

18 ranzie di oggettività e serenità nella gestione della causa da parte dell avvocato, spinto a divenire socio del proprio cliente. 5.2 Il patto di quota lite nella giurisprudenza della Cassazione La giurisprudenza, sulla base della originaria formulazione dell art cc, ha sempre ritenuto che la dignità e la moralità della professione forense sarebbero state pregiudicate tutte le volte in cui fosse stata comunque ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiesta. Il patto di quota lite, quindi, per la Cassazione, sussisteva non solo quando il compenso del legale consisteva in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l espressa previsione della norma, ma anche qualora tale compenso fosse stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell attività svolta, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Corte di Cassazione n del 19 novembre 1997). Il patto era ravvisabile anche se predisposto sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l astrazione della causa sarebbe risultata limitata all ambito processuale (che costituisce, in relazione alla ratio della tutela, soltanto la tipizzazione dell ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto). 5.3 Il patto di quota lite nei pareri e decisioni del Consiglio Nazionale Forense fino alla c.d. legge Bersani La stipula di un patto di quota lite determina per l avvocato un interesse pecuniario personale sull esito della causa. Il professionista, quindi, potrebbe essere indotto a non tenere la necessaria distanza dagli interessi coinvolti nel giudizio. Questo principio era stato recepito dal Consiglio Nazionale Forense con pareri, decisioni e con la formulazione del Codice deontologico. Il Codice deontologico forense aveva accentuato il divieto di patto di quota lite, prevedendo l azione disciplinare nel caso di violazione di tale divieto. Lo stesso codice aveva, però, reso possibile l utilizzazione di un nuovo istituto chiamato palmario per consentire agli Avvocati di attivare un premio sul risultato conseguito. Alcune decisioni del Consiglio Nazionale Forense mettono in evidenza il divieto del c.d. patto di quota lite: 1. Pone in essere un comportamento deontologicamente contrario al divieto del cd. patto di quota lite, l avvocato che concordi il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti. (Nella specie il 25% dell importo ottenuto a titolo di risarcimento, Consiglio Nazionale Forense, 24 ottobre 2003, n. 310). 2. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. patto di quota lite, l avvocato che concordi il compenso in una percentuale ( 35%) sui crediti derivanti dagli affari e dalle pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali procacciati, a nulla rilevando che tale accordo sia stato concluso con un intermediario e non sia stato attuato nella realtà (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due, Consiglio Nazionale Forense, 17 novembre 2001, n. 236). 3. Il patto di quota lite, vietato dall ordinamento forense, è configurabile non solo nell ipotesi in cui il compenso del professionista consista in parte dei beni o dei crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell attività svolta (realizzandosi, così, una non consentita partecipazione del professionista agli utili derivanti dalla prestazione, Consiglio Nazionale Forense, 23 dicembre 1998, n. 221). 5.4 Il patto di quota lite nella legislazione di altri Stati Il patto di quota lite è usato da alcuni anni in altri paesi, in particolare nei paesi anglosassoni, ove prende il nome di contingent fees. Nel sistema statunitense il meccanismo dei contingent fees (pactum de quota litis) addossa all avvocato il rischio e le spese del processo, ma in caso di successo, proprio in virtù di detto accordo, gli attribuisce una quota del ricavato complessivo. 16

19 Il ricavato cambia in relazione alla attività svolta ed alle fasi del giudizio: a. quando la controversia determina una soluzione stragiudiziale viene riconosciuto all avvocato il 25%; b. nel caso in cui la vertenza venga decisa dal giudice di primo grado spetta all avvocato il terzo (33%); c. nella ipotesi in cui la sentenza favorevole venga conseguita in sede di appello, spetta all avvocato la metà del ricavato. Anche in Francia la libera determinazione degli onorari è ormai un principio consolidato. L articolo 10 della legge n del 31 dicembre 1971, Portant réforme de centraines professions judiciaires et juridiques, prevede che: gli onorari relativi all attività di assistenza, consulenza, di redazione di atti giuridici di natura stragiudiziale e giudiziale sono fissati in accordo tra l avvocato e il Suo cliente. In mancanza di accordi tra l avvocato e il cliente, l onorario viene fissato secondo gli usi, a seconda della situazione economica del cliente, della difficoltà della causa, delle spese anticipate dall avvocato, della sua notorietà e delle diligenze da questi eseguite. È proibito fissare gli onorari esclusivamente in funzione del risultato della causa. sono, invece, leciti gli accordi che determinano in via complementare (e non esclusiva) la remunerazione sulla base del risultato ottenuto o dei servizi resi. Il regolamento adottato il 24 aprile 2004 dal Consiglio Nazionale Francese (Règlement Intérieur Unifié del 24 aprile 2004 CNB ) riprende, agli articoli 11.1 e 11.2, le direttive della legge del 1971 e denuncia il principio della libera determinazione nei seguenti termini: 11.1 Remunerazione e rimborso delle spese e degli esborsi l avvocato ha diritto al pagamento degli onorari ed emolumenti ad esso dovuti come corrispettivo per il lavoro fornito, del servizio reso e del risultato ottenuto nonché al rimborso delle spese e degli esborsi. Gli onorari sono dovuti all avvocato incaricato da un cliente per una pratica, anche qualora gli venisse revocato il mandato prima della conclusione, in proporzione al lavoro già compiuto Informazione del cliente l avvocato ha il dovere di informare il cliente sulle modalità di determinazione dei suoi onorari. Prima del saldo definitivo, l avvocato deve consegnare al cliente il conto dettagliato previsto dall art. 245 del decreto 27 novembre L avvocato deve tenere, per ciascuna pratica, una contabilità precisa e distinta degli onorari e delle somme percepite, nonché della loro destinazione, salvo il caso della pattuizione di un compenso forfetario globale. Criteri per la determinazione della remunerazione. In conformità agli usi, la remunerazione dell avvocato viene determinata sulla base dei seguenti criteri: il tempo dedicato alla pratica,il lavoro di ricerca, la natura e la difficoltà della pratica, l importanza degli interessi in causa, l incidenza delle spese e degli oneri dello studio al quale appartiene l avvocato, la notorietà, i titoli, l anzianità l esperienza e la specializzazione di quest ultimo, i vantaggi e il risultato ottenuti a beneficio del cliente grazie al suo lavoro, la situazione del cliente. 5.5 L abolizione del divieto di patto di quota lite Il Consiglio Nazionale Forense con la Circolare 22/2006 del 4 settembre 2006 ha precisato che Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Con riferimento ai rapporti tra avvocato e cliente, il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre, precisato nella citata circolare, che: l avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido), ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all Ordine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all attività prestata. In relazione al patto di quota lite il Consiglio Nazionale Forense, con la citata Circolare, ha rilevato, infatti, che La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo dell articolo 2233 previgente del c.c. 17

20 L abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti relativi a beni che formano oggetto della controversia. Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un altra disposizione del codice civile, l articolo 1261 che fa divieto ( tra gli altri soggetti, anche ) ad avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all autorità giudiziaria ( ) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,sotto pena di nullità e dei danni». I patti con cui si cedono diritti dal cliente all avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare civilisticamente la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso. Ed ancora il Consiglio Nazionale Forense Si possono infatti distinguere: (i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell articolo 2233, comma 3, c.c e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lettera a) dell articolo 2 della legge di conversione; (ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex articolo 2233, comma 3, c.c, nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex articolo 1418 c.c nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell articolo 1261 c.c e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso; Sul piano deontologico, tuttavia: per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell articolo 45 del codice deontologico forense va adeguata ex articolo 2, comma 3, legge cit. limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite; per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell articolo 45 del codice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dell articolo 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l illiceità deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso. 6. Il palmario Una diversa collocazione deve avere la disposizione fissata, con l originaria formulazione del secondo comma dell articolo 45 del Codice deontologico forense: la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purchè sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. Il principio è di fatto collocato nella nuova formulazione dell art. 45 codice deontologico. L istituto in questione è chiamato palmario, dal latino palmarium: la palma che si dava al soldato vittorioso come premio. Questo istituto, come precisato dal Consiglio nazionale forense (Parere Cons. Nazionale Forense, 10 aprile 1997), non integra gli estremi della violazione del dovere di correttezza il comportamento dell avvocato che, dopo aver informato il cliente di essere stato soddisfatto delle sue competenze dalla controparte, abbia concordato e successivamente ottenuto dallo stesso una somma di denaro a titolo di palmario. Anche la Corte di Cassazione è intervenuta, con numerose sentenze su questo argomento, precisando che Pur essendo solito riconnettersi l obbligo del palmario, o per volontà delle parti, o per la forza degli usi, all esito vittorioso della lite, a caratterizzarlo sta essenzialmente la natura straordinaria del compenso, il quale è dovuto oltre il compenso normale (Cassazione civile, sez. II, , n. 1654). Ed ancora: Il palmario, che normalmente indica il compenso spettante al difensore, in caso di esito vittorioso del giudizio, può essere pattuito, indipendentemente da qualsiasi previsione sull esito della lite, quale compenso di ca- 18

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