Imposta comunale sulla pubblicità

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1 Imposta comunale sulla pubblicità Oggetto dell'imposta e soggetti passivi Presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993); ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. L'impianto pubblicitario è sottoposto all'imposta anche se non viene utilizzato effettivamente (Cass , n ). tale canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 2- bis, c. 1, D.L. n. 13/2002). Soggetti passivi - Soggetto passivo dell'imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (art. 6, D.Lgs. n. Sono esclusi dall'imposta altresì i soggetti indicati al (art. 1, c. 480, L. n. 311/2004). Cumulo con la tassa e i canoni per l'occupazione del suolo pubblico Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al o dati in godimento dal comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della TOSAP, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (art. 9, c. 7, D.Lgs. n. Segnali su strade I segnali pubblicitari posti ai bordi delle strade e recanti la menzione della ditta, ancorché non contengano frasi reclamizzanti, hanno in ogni caso funzione diversa dalla segnaletica stradale e, pertanto, sono soggetti all'imposta sulla pubblicità (Cass , n ); del pari, è soggetto all'imposta il segnale con il quale una società indica agli automobilisti la sua ubicazione (Cass , n ); viceversa, non sono soggetti ad imposta i segnali stradali che contengono indicazioni per servizi utili (alberghi, parcheggi, ristoranti: ris , n. 48/E). I comuni (che possono regolamentare in via autonoma molti degli aspetti dell'imposta) hanno la facoltà di non applicare l'imposta; in tal caso, sottopongono le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad apposita autorizzazione e le assoggettano al pagamento di un canone; Esenzioni - Sono esenti dall'imposta (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica 1

2 utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; la pubblicità radiofonica o televisiva (ris , n. 3/3527); la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione di alcune categorie di battelli; la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; i comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di 5 metri quadrati (art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993); le insegne delle imprese portuali nei porti (Cass , n ); le pubblicità in qualunque modo realizzate nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche in impianti con capienza inferiore a tremila posti (art. 1, c. 128, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006). Determinazione dell'imposta L'imposta viene calcolata tenendo conto: delle superfici e della tariffa che variano in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e ad altri fattori (popolazione residente nel comune, attività stagionali ecc.). Determinazione delle superfici La superficie assoggettabile all'imposta si determina in base alla superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e ciò indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, c. 2, D.Lgs. n. L'imposta è calcolata: per i mezzi pubblicitari polifacciali, in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità (art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993); per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso (art. 7, c. 4, D.Lgs. n. Si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario (art. 7, c. 5, D.Lgs. n. i festoni di bandierine e simili; i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro. 2

3 Tariffe Le tariffe (art. 3, c. 5, D. Lgs. n. variano in relazione del tipo di pubblicità adottato; devono essere deliberate dal comune entro il 31.3 di ogni anno; entrano in vigore dall'1.1 del medesimo anno. In assenza della delibera comunale trovano applicazione le tariffe previste dalla legge, che variano in funzione delle dimensioni del comune (art. 3, c. 5, D.Lgs. n. Riduzioni di imposta - Le tariffe sono ridotte al 50% (art. 16, D.Lgs. n. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. Maggiorazioni di imposta 1. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, può applicare una maggiorazione fino al 50% delle tariffe relative (art. 3, c. 6, D.Lgs. n. - alla pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi; - alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; - alla pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche; - alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, con l'utilizzo di aeromobili, con palloni frenati o con manifestini. 2. La pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata è maggiorata del 100% (art. 7, c. 7, D.Lgs. n. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, c. 6, D.Lgs. n. Classificazione dei comuni - Ai fini della determinazione della tariffa applicabile, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dall'istituto nazionale di statistica, nelle seguenti 5 classi (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. Classe I: comuni con oltre abitanti; Classe II: comuni da oltre a abitanti; Classe III: comuni da oltre a abitanti; Classe IV: comuni da oltre a abitanti; Classe V: comuni fino a abitanti. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza. Con riferimento alle sole affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. Pubblicità ordinaria - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non elencato nelle seguenti lettere (pubblicità ordinaria), la tariffa 3

4 dell'imposta (se non sono previste misure diverse dai Comuni), per ogni mq di superficie e per anno solare, è la seguente (D.P.C.M ): Comuni di classe I: 19,63; Comuni di classe II: 17,56; Comuni di classe III: 15,49; Comuni di classe IV: 13,43; Comuni di classe V: 11,36. Le stesse tariffe si applicano in caso di pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, commisurando l'imposta alla superficie complessiva degli impianti (art. 12, c. 3, D.Lgs. n. Durata inferiore all'anno solare In caso di pubblicità con durata non superiore a 3 mesi si applica una riduzione fino a 1/10 della tariffa per ogni mese o frazione; in caso di mezzo pubblicitario con superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, si applica una maggiorazione del 50%; in caso di mezzo pubblicitario con superficie superiore a mq 8,5 si applica una maggiorazione del 100% (art. 12, D.Lgs. n. Pubblicità effettuata con striscioni - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. Pubblicità su veicoli - L'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. veicoli in genere; vetture autofilotranviarie; battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. Tuttavia, per la pubblicità all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di 50% e del 100% qualora la superficie sia rispettivamente compresa fra mq 5,5 e mq 8,5, ovvero sia superiore a mq 8,5 (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. Pubblicità su veicoli adibiti a uso pubblico - Per i veicoli adibiti a uso pubblico, l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, c. 2, D.Lgs. n. Pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza; ovvero, al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli; secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a kg: 74,37; b) per autoveicoli con portata inferiore a kg: 49,58; c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: 24,79. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata (art. 13, c. 3, D.Lgs. n. Esclusioni 1. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché (art. 13, c. 4, D.Lgs. n. - sia apposta non più di due volte; - e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; 2. L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 13, c. 4-bis, D.Lgs. n. 4

5 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne luminose - Alla pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica, l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 1, D.Lgs. n. Comuni di classe I: 66,11; Comuni di classe II: 57,84; Comuni di classe III: 49,58; Comuni di classe IV: 41,32; Comuni di classe V: 33,05. Riduzioni Per la pubblicità di durata inferiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella sopra prevista; per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa l'imposta è ridotta alla metà delle rispettive tariffe (art. 14, c. 2 e c. 3 D.Lgs. n. Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi luminosi - Per la pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa (art. 14, c. 4 D.Lgs. n. Comuni di classe I: 4,13; Comuni di classe II: 3,62; Comuni di classe III: 3,10; Comuni di classe IV: 2,58; Comuni di classe V: 2,07 Qualora la pubblicità ha una durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art. 14, c. 5, D.Lgs. n. al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. Comuni di classe I: 99,16; Comuni di classe II: 86,76; Comuni di classe III: 74,37; Comuni di classe IV: 61,97; Comuni di classe V: 49,58. Pubblicità effettuata mediante palloni luminosi - Se la pubblicità viene effettuata con l'utilizzo di palloni frenati e simili, si applica l'imposta di cui al precedente punto ridotta alla metà (art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993) Pubblicità effettuata mediante distribuzione - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa (art.15, c. 4, D.Lgs. n. Comuni di classe I: 4,13; Comuni di classe II: 3,62; Comuni di classe III: 3,10; Comuni di classe IV: 2,58; Comuni di classe V: 2,07. Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente (art. 15, c. 5, D.Lgs. n. Comuni di classe I: 12,39; Comuni di classe II: 10,85; Comuni di classe III: 9,30; Comuni di classe IV: 7,75; Comuni di classe V: 6,20. Pubblicità varia - Per la pubblicità effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi 5

6 Dichiarazione, versamenti e rimborsi Dichiarazione - Il soggetto passivo, prima di iniziare l'esercizio della pubblicità, deve presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate: le caratteristiche della pubblicità; la durata della pubblicità; l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il comune ha l'obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 8, c. 3, D.Lgs. n. L'imposta è dovuta in genere per anno solare di riferimento salvi i casi in cui sia commisurata ai giorni di riferimento o altri indici (v. sopra: art. 3, c. 1, D.Lgs. n. in rate trimestrali anticipate per la pubblicità annuale qualora sia di importo superiore a 1549,27 (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. Rimborsi - Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute con apposita istanza, entro il termine di due anni che decorre (art. 9, c. 6, D.Lgs. n. dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Versamenti - Il pagamento dell'imposta può essere effettuato, alternativamente (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. mediante versamento con conto corrente postale intestato al comune; direttamente presso le tesorerie comunali; in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune (anche mediante conto corrente postale). L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993) e deve essere esibita a richiesta. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. in unica soluzione, per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare; 6

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