PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

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1 PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

2 «Procedure liquidative» Titolo X, Capo IV distinzione tra: 1. procedura ordinaria (Art. 148) 2. «Procedura di risarcimento diretto» (Artt e D.P.R n 254 )

3 «Procedure liquidative» N.B. distinzione non prevista nén da alcuna legge delega, nén dallo Schema di decreto legislativo sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento

4 PROCEDURA ORDINARIA (art. 148) Ambito d applicazioned per tutti i danni a cose o a persone causate da un incidente stradale, fatta eccezione (Art.( 149) per: a) i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell assicurato o del conducente b) il danno alla persona da «lesioni di lieve entità» (Art. 139) subito dal conducente non responsabile Si applica anche per il risarcimento del terzo trasportato (Art.( 141)

5 PROCEDURA ORDINARIA forma della richiesta di risarcimento (145) - la richiesta deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - valida anche se inviata per conoscenza

6 PROCEDURA ORDINARIA mittente rimane aperta la questione, postasi con riferimento all Art. 22 legge n. 990/1969, se l incombente l dell invio della richiesta possa essere assolto anche da una persona diversa dal danneggiante

7 PROCEDURA ORDINARIA mittente Per giurisprudenza consolidata: 1) legale in nome del danneggiato, pure se non munito di procura speciale 2) oppure dal locatario del veicolo danneggiato o dal conducente, anziché dal proprietario

8 PROCEDURA ORDINARIA destinatario il Codice non fornisce indicazioni

9 PROCEDURA ORDINARIA destinatario Art. 10 («Uffici dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento») d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45,, non abrogato dal Codice: La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo ultimo è stato assegnato ovvero presso la sede sociale

10 PROCEDURA ORDINARIA destinatario per la Cass. richiesta valida ogniqualvolta sia diretta ai soggetti appartenenti alla struttura organizzativa della società assicuratrice Cass., Sez. III, 11 luglio 1995, n. 7584

11 PROCEDURA ORDINARIA contenuti della richiesta di risarcimento (art ,, commi 1 1 e 2 ) 2 danni a cose : il modulo di denuncia il codice fiscale o, in mancanza del modulo di denuncia,, una dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato l indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'identità del danno

12 PROCEDURA ORDINARIA Allegazione del modulo di denuncia l art. 148 non ha abrogato l Art. l 8, comma 2,, d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45: Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato, nonché delle relative conseguenze

13 PROCEDURA ORDINARIA danni alla persona e danni da morte : il modulo di denuncia (se disponibile) il codice fiscale degli aventi diritto una dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo di denuncia, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato età,, attività e reddito del danneggiato entità delle lesioni subite documentazione comprovante la durata dell inabilit inabilità temporanea (assenza dal lavoro) attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima (in precedenza era richiesto il certificato di morte) indicazione dell eventuale eventuale diritto del danneggiato a percepire prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Art.( 142, 2 2 comma)

14 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA Art. 148, 5 5 comma In caso di richiesta incompleta l impresa l di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

15 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA l Art. 148, 5 5 comma, non è la fotocopia dell Art. 3, comma 5, 5 decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39 (modificato dall art. art. 5 legge 5 marzo 2001 n. 57)

16 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA differenze con il sistema precedente: - persa per strada la precisazione per cui l assicurazione può fare la richiesta d integrazione e beneficiare di nuovi termini unicamente ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento - la richiesta di integrazione ha effetti interruttivi e non già sospensivi

17 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA Conseguenza: : la completezza della richiesta non è più una questione da esaminarsi nel merito in relazione alla possibilità per l assicuratore l di procedere o meno alla valutazione del caso ai fini dell effettuazione effettuazione o del diniego dell offerta, bensì una mera questione di forma

18 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA N.B. l incompletezza della richiesta incide sulla procedibilità della domanda!!!!!!!!!!

19 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA Art. 145 ( («Proponibilità dell azione di risarcimento») l azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, - questa la novità in esame avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall articolo articolo 148

20 PROCEDURA ORDINARIA INCOMPLETEZZA DELLA RICHIESTA E NON PROPONIBILITA DELLA DOMANDA non solo non previsto dalla legge delega e contrario alla ratio,, ma Art. 179, 1 comma, Schema di decreto legislativo precisava: L azione è comunque esperibile decorsi centoventi giorni dalla richiesta, ancorché incompleta,, inviata all impresa di assicurazione incostituzionalità per eccesso di delega????

21 PROPONIBILITA DELLA DOMANDA Trib. Torino, sez. IV, n 6070 Le prescrizioni poste dall'art. 148 CdA non sono state integralmente osservate poiché nelle raccomandate e non sono stati indicati il codice fiscale dell'attrice, il reddito (che l'attrice potrebbe astrattamente conseguire benché casalinga, cosi come avviene - per esempio - per i redditi da fabbricati) e l'attestazione di cui all'ari 142 comma 2 C.d.A. (anche la percezione di assicurazioni sociali non è,, di per sé, s incompatibile con il fatto che fattrice si proclami attualmente casalinga)

22 PROPONIBILITA DELLA DOMANDA Trib. Torino, sez. IV, n 6070 Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costruendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall'ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell'art. 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali

23 PROPONIBILITA DELLA DOMANDA Trib. Torino, sez. IV, n 6070 L'eventuale ininfluenza delle indicazioni omesse dalla Sig.ra C. nel vaglio stragiudiziale del credito da lei vantato è pertanto inconferente,, assumendo in ogni caso autonoma rilevanza il fatto che tali indicazioni, comunque prescritto dalla legge, non siano state fornite. All'inosservanza dell'art. 148 CdA.. consegue l improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando - sotto altro profilo - il valore interattivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l'inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali. L'assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l'assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite

24 PROCEDURA ORDINARIA VISITA MEDICO LEGALE Art. 3, comma 3, 3, decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 (art. 5 legge 5 marzo 2001 n. 57): il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell impresa impresa Art. 148, comma 3 3 aggiunge: nel caso di rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita il termine di novanta giorni è sospeso,, con conseguente ulteriore sanzione della non procedibilità della domanda

25 PROCEDURA ORDINARIA VISITA MEDICO LEGALE obbligo del danneggiato di sottoporsi a visita sussiste pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5 5 nel caso di richiesta d integrazione, il periodo, entro cui il danneggiato non può rifiutare l accertamento medico legale è quello nuovo che decorre dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi

26 PROCEDURA ORDINARIA dunque: riforma in peius del sistema precedente!!!

27 PROCEDURA ORDINARIA abrogazione da parte dell Art. 354, 1 1 comma, dell Art. 3, 9 9 comma, decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 (aggiunto dall art. art. 23, 2 2 comma, legge 12 dicembre 2002 n. 273), per cui Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione

28 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Artt e D.P.R n 254 Art. 149 (Procedura di risarcimento diretto) 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente e non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall articolo articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall articolo articolo 141.

29 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO la «procedura di risarcimento diretto»: opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (Art. 149, comma 1 ): 1 non si applica nei casi di sinistri multipli,, ossia laddove il sinistro veda coinvolti più di due veicoli riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell assicurato o del conducente e si applica al danno alla persona subito dal conducente non responsabile,, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all Art. 139 (Art.( 149, 2 2 comma).

30 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Sono pertanto sicuramente esclusi: sinistri con più di due veicoli a motore coinvolti (Art.( 149, 1 1 comma) sinistri con veicoli a motore non identificati o non assicurati per la responsabilità civile (Art.( 149, 1 1 comma) sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all estero (Art.( 149, 2 2 comma) scontri tra biciclette e veicoli a motori danni a cose trasportate non di proprietà dell assicurato o del conducente (Art. 149, 2 2 comma) danni alla persona occorsi a soggetti diversi dal conducente (Art.( 149, 2 2 comma, la procedura non si applica al terzo trasportato) danni alla persona superiori al 10% di I.P. subiti dal conducente (Art.( 149, 2 comma) risarcimento del danno nei casi di decesso (Art.( 149, 2 2 comma)

31 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO caso dubbio: danno alla persona inferiore al 10% riportato da conducente responsabile in via concorsuale o invia presuntiva l inciso (Art.( 149) non responsabile sembra indicare quale requisito l l assenza di qualsivoglia responsabilità del conducente-danneggiato danneggiato a rigor di logica, il conducente-danneggiato danneggiato può fare scattare la procedura in questione solo nel caso di modulo blu sottoscritto da entrambi i conducenti e con ammissione di responsabilità esclusiva da parte del conducente del veicolo antagonista (anche se, secondo Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n il CAI non ha valora di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzato dal giudice)

32 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Tuttavia Art. 5 D.P.R n 254 Modalità della richiesta di risarcimento 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte,, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

33 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO La situazione è assurda: il d.lgs ha un ambito più ristretto di operatività dell indennizzo diretto il d.p.r. ha esteso l ambito l anche alle situazioni di concorso è evidente che debba prevalere il d.lgs sul d.p.r.

34 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO destinatario della richiesta non è più l impresa assicuratrice del responsabile civile, bensì l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Art. 149, 1 1 comma).

35 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO N.B. la richiesta di risarcimento è da inviarsi per conoscenza, a pena di procedibilità della domanda, anche alla compagnia assicuratrice dell altro veicolo coinvolto (Art. 145, comma 2)

36 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO N.B. l impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime (Art. 149, 3 3 comma)

37 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA ASS. L obbligazione risarcitoria prosegue anche oltre la fase stragiudiziale, con conseguente modificazione del tradizionale assetto dell azione diretta: In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall art. art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l azione l diretta di cui all art. art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.. L impresa L di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l altra l impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell ambito del sistema di risarcimento diretto (comma 6 Art. 149)

38 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO N.B. Modifica dell azione diretta non prevista dalla legge delega e dallo Schema di decreto legislativo

39 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO I problema Può il danneggiato agire nei confronti del responsabile civile e dell assicurazione di quest ultimo? ultimo? Non vi è coordinamento con l art. l 144 ( («Azione diretta del danneggiato»), nén con il comma 1, che prevede, senza formulare eccezioni, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l assicurazionel assicurazione,, nén con il comma 3, secondo cui nel giudizio promosso contro l impresa l di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno

40 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO II problema il comma 6 dell Art. 149 riguarda tutti i danneggiati soggetti alla procedura di risarcimento diretto, oppure unicamente il danneggiato-assicurato assicurato? legittimata passiva è la propria impresa assicuratrice, cioè quella del danneggiato l ambito d applicazione d della procedura va circoscritto al conducente-danneggiato danneggiato-nonnon responsabile (CID)-assicurato

41 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO RUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASE STRAGIUDIZIALE - è solo in relazione alla procedura ordinaria che si prevede espressamente la corresponsione di compensi professionali (Art. 148, comma 11) - la lettera dell Art. 149, inoltre, non è particolarmente promettente, giacché questa disposizione prevede che i danneggiati devono rivolgere la richiesta tuttavia, Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n

42 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO RUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASE STRAGIUDIZIALE D.P.R n 254 Art. 9 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati «2. Nel caso in cui la somma offerta dall impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona»

43 RUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASE STRAGIUDIZIALE se il danneggiato non accetta l offerta, l i compensi per l assistenza l legale stragiudiziale possono essere richiesti in sede di giudizio

44 RUOLO DEGLI AVVOCATI NELLA FASE STRAGIUDIZIALE però l art. l 9 del d.p.r. n. 254/2006 non possiede alcuna valenza giuridica: rimane il fatto incontestabile che l art. l 9 del d.p.r. n. 254/2006 è una norma di rango secondario che ha introdotto una limitazione ad un diritto sostanziale del consumatore non prevista dalla norma di rango primario e che si pone in netto contrasto con quanto statuito espressamente dalla legge delega

45 PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA DELLA PROCEDURA INDENNIZZO DIRETTO nella procedura di risarcimento diretto il creditore è costretto interamente tra le mani del debitore... CONTRASTO CON LA LEGGE DELEGA

46 però: N.B. LA PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO NON SOLO E E CONTRARIA A COSTITUZIONE, MA ALTRESI IN CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

47 CONTRASTO CON COSTITUZIONE E CONTRASTO CON DIRITTO UE N.B. la legge delega (cfr. Articolo 4, 4 comma 1, lettera a) ) imponeva espressamente al Governo di rispettare il seguente criterio direttivo: l adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali

48 Quarta direttiva CE assicurazione autoveicoli Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 16 maggio 2000,, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli per i casi di sinistri transfrontalieri la possibilità per la persona lesa di un azione diretta nei confronti dell impresa di assicurazione (così i considerata 10 e 11 della Direttiva 2000/26/CE)

49 Quarta direttiva CE assicurazione autoveicoli Articolo 3 Azione diretta Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile. Articolo 1 Campo d'applicazione 1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati i e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

50 Quinta direttiva assicurazione veicoli Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 maggio 2005,, che ha modificato le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli entrata in vigore in data 11 giugno 2005

51 Quinta direttiva assicurazione veicoli ha esteso la previsione dell azione diretta anche ai casi non transfrontalieri, andando dunque a toccare direttamente gli assetti nazionali per tutte le tipologie di sinistri stradali

52 Quinta direttiva assicurazione veicoli punto n. 21 dei considerata: Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici.. La direttiva 2000/26/CE prevede già,, per le vittime degli incidenti intervenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa e causati dall uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un diritto d azione d diretta contro la compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime d incidenti d automobilistici.

53 Quinta direttiva assicurazione veicoli il legislatore comunitario ha operato l anzidetto l passaggio all Articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 2005/14/CE,, che, modificando la Direttiva 90/232/CEE,, ha inserito in quest ultima ultima la seguente disposizione: Articolo 4 quinquies Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro

54 Quinta direttiva assicurazione veicoli Convenzione europea sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motori,, aperta alla firma il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore il 22 settembre 1969 (doc. 3). 3 Articolo 6, 6 comma 1, 1 Allegato 1: il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell assicurazione assicurazione del responsabile civile ( The injured party has a direct claim against the insurer ).

55 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO La legislazione italiana in punto azione diretta non necessitava, ben diversamente da altri sistemi giuridici (ad esempio, il Regno Unito), di adeguarsi alla Direttiva 2005/14/CE, essendo già pienamente conforme alla previsione di cui all Articolo 4 quinquies introdotto dalla Direttiva 2005/14/CE in seno alla Direttiva 90/232/CEE

56 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO il legislatore italiano avrebbe semplicemente dovuto mantenere ferma la disciplina di cui alla legge n. 990/1969, Articolo 18 ( Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno)

57 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO la deroga dell indennizzo diretto, in vigore dal 1 1 gennaio 2007, impedisce al danneggiato di instaurare, sia nella fase stragiudiziale e sia in seno al giudizio, l azione diretta, voluta dal legislatore comunitario, avverso il responsabile civile del danno e la compagnia assicuratrice di quest ultimo ultimo,, il che non risulta in alcun modo conforme ai principi comunitari di cui alla Direttiva 2000/26/CE,, alla Direttiva 2005/14/CE e alla Direttiva 90/232/CE (così come novellata dalla Quinta Direttiva)

58 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO Articolo 6, 6 paragrafo 2, 2 Direttiva 2005/14/CE: gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

59 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO tuttavia: la disciplina della c.d. procedura di risarcimento diretto difetta sia in astratto e sia in concreto del requisito del maggior favor per la persona lesa richiesto dal legislatore comunitario affinché la norma di diritto interno possa legittimamente divergere dalla disciplina prevista dalla Direttiva 2005/14/CE

60 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO la procedura di risarcimento diretto non solo non garantisce nulla di più rispetto al modello comunitario, ma reca norme peggiorative della tutela dei danneggiati, tali da permettere alle imprese di liquidazione di sottostimare i danni e liquidarli al ribasso: non è vero che il c.d. indennizzo diretto favorisce la persona lesa

61 CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO la procedura di risarcimento diretto è estremamente limitativa della facoltà di scelta del debitore in precedenza riconosciuta al danneggiato la disciplina risarcimento diretto priva il danneggiato dell assistenza legale nella fase stragiudiziale, dissuadendolo dall affidarsi affidarsi ante causam ad un avvocato per una sua tutela risarcitoria integrale e lasciandolo da solo nelle mani del suo debitore nella procedura è seriamente a rischio il risarcimento integrale dei danni e si assiste ad un passaggio ad un sistema vieppiù indennitario la disciplina della procedura di risarcimento diretto non offre alcuna garanzia concreta di essere più celere ed efficiente rispetto alla procedura ordinaria,, ciò soprattutto nei casi di danni alla persona la procedura genera una serie di discriminazioni in negativo tra i danneggiati obbligati a seguirla (penalizzati) e tutte le altre persone lese da sinistri stradali

62 LA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA 16 aprile 2007 prot.. SG/CDC(2007)A/3257 DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO VIOLAZIONE DA PARTE DELL ITALIA DELLA DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL 11 MAGGIO 2005 SULL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI

63 LA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA della denuncia si sta occupando la Direzione Generale, Politiche, Mercato interno e servizi, della Commissione Europea nel frattempo

64 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO PROBLEMI DI ORDINE PRATICO le agenzie avranno tra le mani un problema non da poco: 1) oneri e responsabilità nell indicare ai danneggiati- assicurati la procedura da seguire 2) clienti magari insoddisfatti delle offerte ricevute 3) spiegare che devono evocare in giudizio la compagnia assicuratrice che li assicura 4) i clienti, già difficili da gestire nel contesto dell attuale sistema C.I.D.,., diventeranno potenziali controparti

65 Una nuova frontiera: la responsabilità contrattuale dell assicurazione per omessa riparazione integrale del danno art. 9, comma primo, d.p.r. n. 254/2006: L impresa, nell adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l eventuale l integrazione, l illustrazione l e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all allegato allegato a).

66 Una nuova frontiera: la responsabilità contrattuale dell assicurazione per omessa riparazione integrale del danno il liquidatore deve fare sostanzialmente l avvocato del danneggiato (!), e cioè impiegare ogni mezzo possibile per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno

67 Una nuova frontiera: la responsabilità contrattuale dell assicurazione per omessa riparazione integrale del danno ogniqualvolta il danneggiato riceva un offerta tale da non configurare una piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno,, il medesimo potrà agire ex art c.c. nei confronti dell impresa sol dimostrando la non congruità dell offerta, con conseguente inversione dell onere probatorio in capo alla compagnia assicuratrice,, la quale sarà chiamata a dimostrare di avere adempiuto agli obblighi delineati dall articolo articolo in questione, nonché allo standard di condotta esigibile da un soggetto vincolato l art. 9 comma 1 è chiaro sul punto a consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno

68 Una nuova frontiera: la responsabilità contrattuale dell assicurazione per omessa riparazione integrale del danno l impresa assicuratrice dovrà dimostrare di avere posto in essere le seguenti accortezze: - avere fornito al danneggiato, anche per tramite del medico legale e fiduciario, tutte le informazioni idonee a documentare il suo danno in tutte le sue esplicazioni - - avere sottoposto a visita medico legale (ovviamente imparziale) il danneggiato, senza procedere con automatismi e presunzioni tabellari - - avere illustrato al danneggiato gli esiti della visita medico legale, l fornendo copia della relazione per le eventuali comparazioni del caso - - avere dettagliato al danneggiato le voci di danno oggetto dell offerta, con tanto di informazione circa la conformità con i criteri riconosciuti sia dalla legge e sia dalla giurisprudenza (ad esempio, in punto di personalizzazione del danno)

69 TERZO TRASPORTATO (Art. 141) un altra rivoluzione dell azione diretta!

70 Terzo trasportato sistema precedente comma 2 2 art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, riscritto dall art. art. 27 legge 19 febbraio 1992 n. 142: L assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

71 Terzo trasportato sistema precedente a) ex art c.c. (se ravvisabile un contratto di trasporto, anche a titolo gratuito) e, comunque, ex art contro il soggetto che ha effettuato il trasporto e, ai sensi dell art. 1 della legge n. 990/1969, nei confronti della compagnia assicuratrice del medesimo (nei casi in cui il sinistro stradale non avesse visto coinvolti altri veicoli questa era l unica l soluzione percorribile) b) oppure, nel caso di scontro tra veicoli,, in base all art. art. 2054, 2 comma, c.c. contro l assicurazione l del veicolo antagonista ed il responsabile civile c) sempre nel caso di scontro tra due o più mezzi, in via solidale contro entrambe le coppie di convenuti

72 Terzo trasportato sistema precedente 1) l assicurazione evocata in giudizio, sia essa quella del soggetto che ha effettuato il trasporto oppure l impresa assicurante il veicolo antagonista, rispondeva nei limiti del massimale di polizza, non già di quello minimo previsto ex lege 2) nell ipotesi, in cui vi fosse una responsabilità solidale di entrambi i conducenti, il trasportato poteva contare sulla disponibilità dei massimali di polizza di entrambe le rispettive compagnie assicuratrici,, il che assumeva particolare rilievo laddove vi fosse una pluralità di passeggeri con ingenti danni fisici

73 Terzo trasportato 1 comma Art. 141 («Risarcimento del terzo trasportato») il trasportato è risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall accertamento accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito

74 Terzo trasportato Trib. Torino, sez. IV, n 6070 IL CASO FORTUITO In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il "fatto del terzo" causalmente assorbente alla nozione di "caso fortuito", la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto

75 Terzo trasportato 3 comma Art. 141 L azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all art. art. 145 ). 2 comma trova applicazione la procedura ordinaria di cui all Art. 148, che va esperita nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro

76 Terzo trasportato l impresa assicuratrice del veicolo, che ha effettuato il trasporto, risarcisce il passeggero sulla base di una regola no- fault ossia di uno schema che prescinde integralmente dalla colpa (ciò in palese deroga agli artt , 2054 e 2043 c.c.).) l azione diretta ha come legittimato passivo solo l assicurazione della vettura effettuante il trasporto

77 Terzo trasportato N.B. NOVITA NON PREVISTE IN SEDE DI DELEGA E DI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ART. 76 COST.

78 Terzo trasportato il Codice non garantisce nulla di più rispetto a quello che prima poteva conseguire il trasportato!!! anzi, implicazioni negative: 1) responsabilità oggettiva, dunque problemi sul fronte della risarcibilità del danno morale (Cost. 233/2003) 2) l impresa assicuratrice del veicolo trasportante risponde nei confronti del trasportato solo entro il massimale minimo di legge (ammontante ad euro ,35), somma che si trova a dividere con gli altri danneggiati, giacché questo comma fa espressamente salvo quanto previsto all articolo articolo 140,, disposizione che disciplina il caso in cui vi sia una pluralità di danneggiati

79 Terzo trasportato comma 1 Art. 141 per il trasportato rimane fermo il diritto al risarcimento dell eventuale eventuale maggior danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo

80 Terzo trasportato PROBLEMI 1) quid juris nel caso il responsabile civile sia il proprietario/conducente del veicolo su cui il danneggiato era trasportato? 2) se il veicolo del responsabile civile (diverso da quello su cui viaggiava il trasportato) è coperto per un massimale corrispondente a quello minimo di legge, ciò significa che non è esperibile alcuna azione diretta nei confronti della sua impresa assicuratrice? (N.B( N.B.:.: nel sistema attuale sono a disposizione ben due massimali!!!!!) 3) se il trasportato, per il residuo, decide di agire nei confronti dell impresa assicuratrice del responsabile civile, deve riavviare la procedura di cui all art. art. 148? In questo caso si ritorna a discettare di colpa?

81 Terzo trasportato PROBLEMI l Art. 144 elimina il litisconsorzio necessario del responsabile civile? la vittima potrebbe agire direttamente nei confronti di quest ultimo ultimo secondo i consueti principi di cui agli artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.,., oppure è costretta a passare attraverso la compagnia assicuratrice? l assicurato-non responsabile, che assiste passivamente al risarcimento del danno dei suoi trasportati da parte della sua impresa assicuratrice, si troverà inesorabilmente il premio aumentato, pur senza avere colpa alcuna per il sinistro?

82 Terzo trasportato stessi problemi di coordinamento con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

83 Terzo trasportato: disciplina incostituzionale? Giudice di Pace Montepulciano Ordinanza 19 dicembre 2006 ORDINANZA DI RIMESSIONE ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE EX ART. 23 L , N. 83

84 Terzo trasportato Giudice di Pace Montepulciano 1. Eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione chiaro che il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente,, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge delega Il Codice delle Assicurazioni ha altresì ridotto i doveri anche dei responsabili dei sinistri stradali datosì che costoro non dovranno più neppure essere convenuti in giudizio ed in prima persona non saranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato Non meno grave è la violazione del diritto comunitario laddove si è, con il risarcimento diretto, disattesa la V Direttiva, eliminando l'azione diretta nei confronti dell'impresa del civile responsabile e pertanto, a breve, è facile prevedere sin da ora anche ricorsi alla Corte Europea

85 Terzo trasportato Giudice di Pace Montepulciano 2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione Un principio fondamentale della nostra carta costituzionale è quello dell'uguaglianza avanti alla legge. Con l'introduzione del sistema risarcìtorio previsto dall'art, 141 del Codice delle Assicurazioni l'indennizzo diretto tale principio viene meno in quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione dìd responsabilità ed a comportamenti differenti. In realtà la norma apre un vulnus di tutela in varie ipotesi

86 Terzo trasportato Giudice di Pace Montepulciano 3. Violazione dell'art. 24 della Costituzione Al di làl della contraddizione in termini nell'affermare che l'assicuratore risponde "salvo il caso fortuito" e l'aggiungere che tale responsabilità "prescinde dall'accertamento della responsabilità di altri conducente, vi è una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore

87 Terzo trasportato Trib. Torino, sez. IV, n 6070 Il caso ricorso notificato da un trasportato il quale, avendo subito lesioni in conseguenza ad un sinistro, intraprende l azione l non già nei confronti del proprio vettore e della di lui compagnia assicuratrice come previsto dall art. art. 141, bensì contro colui che ritiene civile responsabile del danno e la società assicuratrice di quest ultimo ultimo (sollevata eccezione di improcedibilità della domanda)

88 Terzo trasportato Trib. Torino, sez. IV, n 6070 FACOLTATIVITA DELLA PROCEDURA Nell'esegesi dell'art. 141 CdA si prospettano dunque due alternative: o si segue un'interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l'entrata in vigore della norma ritenendo - come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - che essa precluda al trasportato l esperimento dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del "responsabile del danno in violazione della direttiva CCE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost,, o sìs accede all'interpretazione "costituzionalmente orientata secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall'art. 141 prima parte C.d.A.

89 Terzo trasportato Trib. Torino, sez. IV, n 6070 FACOLTATIVITA DELLA PROCEDURA L esigenza di conformare l'esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità.. A fortiori,, non appare infine dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l artl art-141 C.d.A. agli artt c,c., la facoltà del trasportato- danneggiato di agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo antagonista avvalendosi di un diritto tutelato dall'art. 24 Cost.

90 Terzo trasportato Trib. Torino, sez. IV, n 6070 FACOLTATIVITA DELLA PROCEDURA Per le ragioni che precedono si ritiene che in base all'attuale normativa il trasportato possa esperire azione diretta contro ii solo conducente del veicolo antagonista ai sensi degli artt cc,, o congiuntamente, nei confronti di quest'ultimo ultimo e della relativa Compagnia assicuratrice ai sensi dall'alt 144 comma 1 e 3 C.d.A.,., così come è avvenuto nel presente procedimento

91 Pluralità di danneggiati (Art. 140): introdotto il litisconsorzio necessario!!!???

92 Pluralità di danneggiati SISTEMA PRECEDENTE Art. 27 legge 24 dicembre 1969 n Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha h pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo

93 Pluralità di danneggiati SISTEMA PRECEDENTE l orientamento maggioritario, ancorché talvolta per vie diverse, si era posto contro la possibilità di configurare un ipotesi generalizzata di litisconsorzio necessario,, tranne se del caso e se nel giudizio fosse in discussione la quota di massimale da attribuire in concreto a ciascuno dei danneggiati. Ad ogni modo, la questione del litisconsorzio necessario era sempre affrontata dalla giurisprudenza con riferimento ai soli casi in cui si poneva un problema di supero del massimale.

94 Pluralità di danneggiati comma 4 Art. 140 nei giudizi promossi fra l impresa l di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l articolo l 102 del codice di procedura civile

95 Pluralità di danneggiati tre punti critici: 1) la norma generalizza senza limiti l applicazione l dell art. 102 c.p.c.,., cioè rischia di imporre il coinvolgimento in un medesimo procedimento di soggetti la cui partecipazione non sarebbe affatto necessaria 2) la norma non chiarisce se, rispetto agli oneri ed agli effetti implicati dal riconoscimento della fattispecie del litisconsorzio necessario, la posizione dell impresa assicuratrice e dei danneggiati siano parificate o meno 3) norma non prevista dalla legge delega

96 Pluralità di danneggiati due diverse interpretazioni del comma 4 dell art. 140: giacché la norma prevede che nei giudizi promossi fra l impresa l di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessarion ecessario, senza specificare altro nella sua lettera, allora si dovrebbe concludere per la generalizzazione del litisconsorzio necessario,, e cioè che si debba riconoscere il litisconsorzio necessario ogniqualvolta vi sia semplicemente una pluralità di danneggiati (interpretazione letterale del comma 4) 4 collocandosi il comma 4 nella disciplina del supero del massimale e e avendo parte della giurisprudenza, sopra evidenziata, riconosciuto l integrazione l del contraddittorio solo ed unicamente in quanto necessaria,, cioè laddove non solo vi sia una pluralità di danneggiati, ma si ponga altresì,, in concreto, un problema di supero del massimale e si debba discutere specificatamente catamente delle modalità di distribuzione del medesimo, di conseguenza occorre concludere per un ambito operativo dell istituto in esame ben più circoscritto, cioè limitato ai soli casi di potenziale supero del massimale (interpretazione storica e sistematica del comma 4); 4 in altri termini, la norma in questione avrebbe semplicemente recepito l orientamento l giurisprudenziale maggioritario.

97 La surrogazione dell assicurazione sociale (Art. 142): la questione del danno differenziale

98 La surrogazione dell assicurazione sociale L art. 142 («Diritto di surroga dell assicuratore sociale») ) del Codice delle Assicurazioni ricalca ampiamente quanto già stabiliva l art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,, ciò ad eccezione di alcune differenze in realtà piuttosto marginali

99 La surrogazione dell assicurazione sociale mancata riproduzione del comma 1 del previgente articolo, che prevedeva il rimborso, quando non garantite da un assicurazione obbligatoria, delle spese per il trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio, per le medicazioni, per il ricovero ospedaliero, delle spese mediche e farmaceutiche, nonché delle spese funerarie, direttamente in capo all ente pubblico (strutture ospedaliere pubbliche o altri enti) che le avesse anticipate, purché ne fosse stata fatta richiesta prima che della corresponsione del risarcimento al danneggiato

100 La surrogazione dell assicurazione sociale art. 334 («Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti») ) del Codice, comma 1, 1 prevede quanto segue: Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo,, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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