COLLEGATO LAVORO E «MILLEPROROGHE»: NUOVI TERMINI PER IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO
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1 COLLEGATO LAVORO E «MILLEPROROGHE»: NUOVI TERMINI PER IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO di Gesuele Bellini - Professore a contratto presso l Università dell Insubria I nuovi termini introdotti dalla legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) per proporre l impugnazione del licenziamento da parte dei lavoratori a tempo determinato, compresi coloro a cui il contratto è scaduto prima dell entrata in vigore della stessa legge, acquistano efficacia a partire dal 31 dicembre È questa la disposizione contenuta nel D.L. n. 225/2010, cd. «milleproroghe», convertito con modifiche nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47) Il decreto, che coinvolge, tra l altro, numerosi settori dell economia italiana, prevede dunque una ulteriore deroga per i lavoratori precari che, in presenza di eccezioni di invalidità del licenziamento inteso in senso ampio come illegittima apposizione del termine non avevano ancora provveduto ad impugnare lo stesso entro i 60 giorni previsti dal Collegato Lavoro. Prime analisi e riflessioni in merito alla proroga dei termini di impugnazione contenuti nel Collegato Lavoro ad opera del «milleproroghe» LA NORMA DEL «COLLEGATO LAVORO» Com è noto, l art. 32 della legge n. 183/2010, entrato in vigore il 24 novembre dell anno scorso, aveva introdotto nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e di impugnazione dei licenziamenti individuali, intervenendo per tale ultimo argomento con modifiche all art. 6 della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali). In particolare per effetto delle nuove disposizioni rimane fermo l obbligo per il lavoratore di impugnare il licenziamento ritenuto invalido, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuali personalmente o anche attraverso l intervento dell organizzazione sindacale cui aderisce con qualsiasi atto scritto (forma ad substantiam) anche di natura extragiudiziale, purché sia idoneo a manifestare la volontà dello stesso a contestare il licenziamento. In pratica, per l impugnazione è sufficiente che il lavoratore, nei termini stabiliti, invii una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al datore di lavoro in cui manifesti la volontà di voler impugnare il contratto a tempo determinato stipulato con lo stesso. IL DEPOSITO DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE La vera novità della norma sta però nell introduzione dell onere, a «pena di inefficacia» dell impugnazione, di depositare il ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro entro il successivo termine di 270 giorni dopo la contestazione del licenziamento oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, lasciando salva la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito dello stesso. Se la conciliazione o l arbitrato richiesti non hanno luogo per rifiuto della controparte o nel caso non sia raggiunto l accordo conciliativo, si dispone che il ricorso al giudice sia depositato, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. In buona sostanza la nuova disciplina abbrevia i termini di impugnazione del licenziamento con l obiettivo di esplicare un azione deflattiva nei confronti del contenzioso, ma soprattutto di reprimere comportamenti opportunistici per i lavoratori che facevano un uso strumentale sfruttando il largo margine di tempo con- Consulenza n. 10/
2 cesso per l impugnazione, attraverso volontaria inerzia, il cui venire meno garantisce una maggiore certezza nei rapporti giuridici e patrimoniali tra le parti limitando il rischio di danno economico, specie nei confronti di datori di lavoro cui si applica la tutela reale. Invero i lavoratori, nel previgente sistema, dopo il licenziamento avevano sempre 60 giorni di tempo per impugnare lo stesso ma l azione di annullamento illegittimo si prescriveva in cinque anni o in dieci anni in caso di tutela obbligatoria o addirittura non era assoggettato ad alcun termine per l esercizio dell azione di nullità (imprescrittibile per definizione) disponendo dunque di un eccessivo lasso di tempo per adire al giudice del lavoro. Tale espediente, come è stato detto, viene eliminato per effetto dell art. 32 della legge n. 183/2010 con l introduzione di un termine più breve per proporre ricorso, cioè soli 270 giorni. A questa disciplina con la legge n. 183/2010 è stata assoggettata la contestazione della legittimità del termine nei contratti a tempo determinato, equiparando l impugnazione di quest ultimi alla procedura operante nel licenziamento, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale. LEGGE N. 183/2010,ART. 32 Tale equiparazione, riconducendo due diverse fattispecie di lavoratori alla medesima disciplina potrebbe portare a profili di illegittimità costituzionale; invero, mentre il lavoratore licenziato potrebbe avere un certo interesse ad impugnare in termini brevi il recesso, il lavoratore a tempo determinato cui è scaduto il contratto (anche invalido nel termine) avrebbe interesse invece ad aspettare che eventualmente il datore di lavoro gli rinnovi tale contratto scaduto e non a fare subito ricorso con rischio di inimicarselo. SOGGETTI INTERESSATI L art. 32 del Collegato Lavoro menziona le fattispecie a cui si applica la disciplina sulla decadenza fissata dal novellato art. 6 della legge n. 604/1966, tra cui sono annoverati anche i contratti di lavoro a termine stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 già conclusi alla data di entrata in vigore della stessa legge, con decorrenza dalla medesima data, sancendo in pratica che il termine per l impugnazione decorra quindi dal 24 novembre (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010) e spiri il 24 gennaio (sessantesimo giorno). 1. (omissis) 2. Le disposizioni di cui all art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui all art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all art. 409, numero 3), c.p.c.; c) al trasferimento ai sensi dell art c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. 4. Le disposizioni di cui all art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell art c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento; omissis In altre parole, tra i lavoratori coinvolti nelle nuove regole della legge n. 183/2010 sono menzionati i lavoratori a tempo determinato il cui contratto è cessato prima dell entrata in vigore della stessa legge, i quali per effetto dell art. 32 del Collegato Lavoro avevano l onere di impugnare l eventuale nullità del contratto entro il 23 gennaio Orbene, dopo solo qualche mese dall entrata in vigo- 42 Consulenza n. 10/2011
3 re della legge n. 183/2010, sono stati proposti degli emendamenti, accolti nel corso dell iter di approvazione del decreto legge «milleproroghe» in occasione dell esame al Senato della Repubblica in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio con cui si fa marcia indietro sull introduzione del termine breve per l impugnazione dei contratti a tempo determinato, compresi quelli già conclusi, il quale si estende per tutto il Tale ripensamento era auspicato in particolare dalle organizzazioni di categoria, le quali facendo una vera e propria corsa contro il tempo, avevano organizzato nei due mesi passati una massiccia campagna di informazione, coinvolgendo migliaia di lavoratori, denunciando però il rischio concreto che a molti ancora fosse sfuggita la scadenza breve di 60 giorni e dunque potrebbero non rientrare nei termini previsti e perdere per sempre il diritto ad impugnare il licenziamento. MODIFICHE ALL ART. 32 La modifica al termine breve per i contratti a tempo determinato già scaduti parte dalla presentazione di alcuni emendamenti proposti nel corso dell esame del decreto legge «milleproroghe», in particolare sono da annoverare il n e il n , intitolati «Proroga dei termini per l impugnazione del licenziamento individuale». Gli emendamenti accolti positivamente dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Palazzo Madama e poi definitivamente approvati con il testo contenuto all art. 2-quater, comma 10, dell allegato. La norma introduce un ulteriore comma all art. 32 della legge n. 183/2010 (comma 1-bis) che così dispone: «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all art. 6, primo comma, della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011». Si prevede dunque la temporanea sospensione della disciplina prevista dall art. 32 della legge n. 183/2010, che fissava al 24 gennaio 2011 i termini decadenziali per l impugnazione dei licenziamenti per i contratti già scaduti prima dell entrata in vigore della medesima legge, che secondo quanto stabilito dal decreto «milleproroghe» acquisterà efficacia solo a partire dal 31 dicembre I lavoratori precari interessati, pertanto, a seguito di dette disposizioni, avranno più tempo per impugnare il licenziamento, poiché il termine per l impugnazione del licenziamento inizierà a decorrere dal 31 dicembre Si ritorna, dunque, alle previgenti regole che si applicavano fino al 23 novembre 2010 e, dunque, i lavoratori potranno impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro, i quali successivamente avranno a disposizione cinque anni/ dieci anni a seconda dei casi o un termine illimitato in caso di nullità, per proporre ricorso in tribunale. APPLICAZIONE TEMPORALE DELLE NORME L aspetto più delicato e problematico della disciplina contenuta nel maxi-decreto «milleproroghe» riguarda proprio l ambito di applicazione temporale delle norme che incidono sulla procedura dell impugnazione del licenziamento individuale. Riassumendo la successione delle leggi intervenuta nel recente periodo se ne ricava il seguente quadro: in data 24 novembre è entrata in vigore la legge n. 183/2010, la quale all art. 32 ha introdotto una nuova disciplina sull impugnazione dei licenziamenti (60 gg gg.); il 29 dicembre viene pubblicato (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010) il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. decreto «milleproroghe») che entra immediatamente in vigore, il cui termine per la conversione in legge scade il 27 febbraio 2011 (entro 60 giorni); nel corso dell esame del maxi-decreto «milleproroghe» sono approvati due emendamenti che prevedono la sospensione dell efficacia dell art. 32 della legge n. 183/2010 nella parte relativa all impugnazione dei licenziamenti e quindi anche delle impugnazioni dei contratti a termine scaduti; in data 27 febbraio è approvato definitivamente e convertito in legge il decreto «milleproroghe» che contiene le innovazioni che spostano l efficacia dell impugnazione dei licenziamenti, così come prevista dal Collegato Lavoro, al 31 dicembre Premesso tale prospetto di successioni normative, viene in rilievo la questione dell efficacia dei decreti legge. Secondo i principi di diritto costituzionale il decreto legge convertito in legge acquista efficacia ex tunc e cioè retroattivamente dalla data della sua entrata in vigore, tuttavia talune problematiche sono state sollevate nell occasione in cui sono apportati degli emendamenti al decreto legge medesimo. Al riguardo, la tesi prevalente ha sempre ritenuto che in caso si tratti di emendamenti aggiuntivi o modificativi, essi acquistano efficacia ex nunc, cioè dall entrata in vigore della legge di conversione, così come disposto dall art. 15, comma 4, della legge n. 400/1988. Orbene, atteso che gli emendamenti che differiscono al 31 dicembre 2011 l efficacia dell art. 32 nella parte relativa all impugnazione del Collegato Lavoro, sono Consulenza n. 10/
4 Collegato Lavoro - Milleproroghe aggiuntivi o modificativi al decreto legge originario pubblicato il 27 dicembre, si deve concludere che l efficacia degli stessi decorra dall entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, alla luce di quanto esposto si possono evidenziare quattro ambiti temporali con diversa efficacia delle norme sull impugnazione dei licenziamenti individuali: 1) prima del 24 novembre 2010, periodo in cui si applicano le norme previgenti concernenti l impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità; 2) dal 24 novembre al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «milleproroghe» in cui si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 183/2010; 3) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011, in cui si torna ad applicare la disciplina indicata al punto n. 1; 4) dal 31 dicembre 2011 in avanti in cui si applicherà la disciplina sull impugnazione dei licenziamenti così come contenuta all art. 32 della legge n. 183/2010. Riassunti gli ambiti di applicazione delle suddette norme in successione, in base ai principi generali del diritto, così come richiamati dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, che si riassumono nel brocardo «tempus regit actum» secondo cui la legge applicabile all atto è quella in vigore nel momento in cui lo stesso è posto in essere. Nel campo di che trattasi l atto determinante che indica «momento genetico del diritto d impugnazione del licenziamento» è individuabile nella notifica della comunicazione dello stesso al lavoratore, cui fa seguito l impugnativa extragiudiziale nel termine di 60 gg. Nei contratti a tempo determinato, atteso che non vi è una «comunicazione» del licenziamento ma solo una (apparente, illegittima) scadenza del termine, il momento genetico dovrebbe evidenziarsi in tale scadenza. Alla luce dei suesposti principi si devono trarre le conseguenze indicate di seguito. I lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato (o hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento) prima dell entrata in vigore dell art. 32 della legge n. 183/2010 sono soggetti alla prescrizione quinquennale per la proposizione del ricorso e in caso di nullità del contratto la prescrizione non opera poiché soggetto alla disciplina generale della nullità dei contratti. Alla medesima disciplina soggiacciono i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o che ricevono la comunicazione del licenziamento) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto «milleproroghe» al 30 dicembre Coloro che invece hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento) tra il 24 novembre 2010 e il giorno antecedete all entrata in vigore della citata legge di conversione sono soggetti alla disciplina dell art. 32 del Collegato Lavoro. Problemi interpretativi potrebbero sorgere per la posizione dei lavoratori che non hanno impugnato entro il 24 febbraio ed avevano invece l onere di farlo in base all art. 32 della legge n. 183/2010 vigente medio tempore. Se si propendesse per una tesi restrittiva, essendo stato per loro vigente il regime dell art. 32 del Collegato Lavoro e non avendo impugnato il contratto scaduto entro il 24 gennaio 2010, si dovrebbe concludere che dal giorno successivo sarebbero da considerarsi decaduti da ogni termine d impugnazione. Tuttavia, tale interpretazione ad avviso di chi scrive è da scartare, in primo luogo perché il loro diritto si è riespanso per effetto degli emendamenti approvati con la legge di conversione e inoltre anche perché una siffatta interpretazione sarebbe contraria al fine per cui sono stati presentati tali emendamenti, proprio come risulta anche dagli atti parlamentari, per estendere la possibilità di impugnazione anche a quei lavoratori che non hanno potuto farlo, sospendendo l efficacia dell art. 32 della legge n. 183/2010. PROCEDURA D IMPUGNAZIONE L art. 6 della legge n. 604/1966, anche dopo la modifica di cui all art. 32 della legge n. 183/2010, dispone che il termine di impugnazione del licenziamento decorra dalla comunicazione dello stesso o dalla comunicazione dei motivi qualora non sia contestuale a quella del licenziamento. È pacifico in giurisprudenza che è comunque valida l impugnazione del licenziamento effettuata prima di aver ricevuto la comunicazione dei motivi, senza che dunque lo stesso abbia bisogno di produrre un ulteriore e autonoma impugnazione dopo la comunicazione suddetta. Nei contratti di lavoro a tempo determinato per effetto dell art. 32 del Collegato Lavoro si applica anche tale termine decadenziale di 60 giorni per presentare l impugnativa. Successivamente bisogna rispettare il termine di 270 giorni, a pena di inefficacia dell impugnazione, per depositare il ricorso a cui si può aggiungere un ulte- 44 Consulenza n. 10/2011
5 riore termine decadenziale di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o del mancato accordo nella procedura conciliativa. Questa ultima previsione potrebbe indurre ad un utilizzo dilatorio dei termini nel caso in cui venisse proposta la richiesta del tentativo di conciliazione a ridosso della scadenza dei 270 giorni; a questo punto seguirebbe il rispetto dei termini della procedura di conciliazione che concludendosi con un rifiuto o un mancato accordo metterebbe a disposizione del lavoratore un ulteriore periodo di 60 giorni per proporre ricorso con deposito in cancelleria del tribunale. TERMINE ILLEGITTIMO DEL CONTRATTO DI LAVORO - LICENZIAMENTI INVALIDI Impugnazione con ogni mezzo idoneo a manifestare la volontà entro 60 gg. dalla comunicazione Deposito del ricorso in cancelleria del tribunale Prima del 24 novembre 2010 Dal 24 novembre 2010 all entrata in vigore della legge di conversione al decreto «milleproroghe» Dall entrata in vigore della legge di conversione al decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011 Entro i successivi 270 gg. Richiesta tentativo di conciliazione Deposito ricorso in cancelleria del tribunale (entro 60 gg. dal rifiuto o dal mancato accordo) DISCIPLINA APPLICABILE NELLA SUCCESSIONE TEMPORALE si applicano le norme previgenti concernenti l impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità si applicano le disposizioni contenute nell art. 32 della legge n. 183/2010 si applicano le norme previgenti concernenti l impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità Dal 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni contenute nell art. 32 della legge n. 183/2010 Consulenza n. 10/
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