Pertanto OVA- SCHNEIDER Non si assume nessuna responsabilità Di una errata o personale interpretazione del corso

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1 I riferimenti legislativi e di normativa tecnica Riportati,Sono puramente indicativi Per una corretta interpretazione del corso e per una corretta progettazione, occorre Studiare attentamente Tutte le norme tecniche specifiche del caso Analizzando, valutando tutti gli elementi di rischio o pericolo, con con le opportune competenze specialistiche, o con esperti e specialisti specifici Integrandole Con gli aspetti legislativi cogenti, Al fine di perseguire il massimo livello di sicurezza possibile Utilizzando la miglior tecnologia attuabile e possibile del momento. Si consiglia di consultarsi sempre con le competenti autorità. Pertanto OVA- SCHNEIDER Non si assume nessuna responsabilità Di una errata o personale interpretazione del corso

2 Ordine degli ingegneri della provincia di ROMA INCONTRO TECNICO Norme e applicazioni di illuminazione d emergenza d e segnalazione di sicurezza

3 SILVANO SALA Responsabile formazione tecnica ova Cell:

4 Norme e applicazioni di illuminazione d emergenza e segnalazione di sicurezza.

5 Norme tecniche di riferimento UNI EN 1838 Applicazioni dell illuminotecnica ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (Marzo 2000) CEI EN Sistemi di illuminazione d emergenza (da leggersi congiuntamente a UNI EN 1838) 1/6/2006 UNI Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici Procedure per la verifica periodica, la manutenzione La revisione il collaudo Dicembre 2006

6 Classificazione dell illuminazione d emergenza UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

7 Classificazione dell illuminazione d emergenza UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA

8 ILLUMINAZIONE DI RISERVA UNI EN CEI EN illuminazione che consente di continuare la normale attività continuare senza sostanziali cambiamenti.

9 Classificazione dell illuminazione d emergenza UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

10 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA

11 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA Sono brutte!!! Non le voglio!!! Le mettete dove dico Io!!

12 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA La pretende Le ASL! TUTTI COSTI INUTILI!! Non serve!!!! Mettiamone Il meno possibile! Se non la metto Non mi passano Il collaudo! La pretende I vigili del fuoco! Inutile farlo ci sarà La proroga!!!

13 EVENTI CATASTROFICI

14 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA PANICO ISTERISMO REAZIONI IRRAZIONALI REAZIONI INCONTROLLATE DIFFICOLTA DI RESPIRAZIONE PERDITA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI PERDITA DELLA FACOLTA DI RAGIONARE

15 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA PANICO = DIFFICOLTA PER LE PERSONE DI PORSI IN SALVO AUTONOMAMENTE

16 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Per la rapida evacuazione In caso di eventi catastrofici Per individuare immediatamente L uscita in ambienti poco conosciuti

17 Perché installare l illuminazione DI SICUREZZA Perché norme e leggi la richiedono! D. M. 20 maggio 1992 n. 569 GALLERIE E MUSEI D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D. lgs n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 BIBLIOTECHE E ARCHIVI D. M. 19 agosto 1996 Norma CEI 64-8 III Ed. PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 18 settembre 2002 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE D.M. 2 marzo 2006 n 51 EDIFICI e/o LOCALI DESTINATI AD UFFICI D. M. 26 agosto 1992 SCUOLE D. M. 09 aprile 1994 ALBERGHI D. M. 18 marzo 1996 IMPIANTI SPORTIVI Norma CEI EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA NORMA UNI EN 1838 Illuminazione di Emergenza

18 Riserva..illuminazione che consente di continuare l attività ordinaria.. Se il mancato intervento provoca danni alle cose ci possono essere conseguenze spiacevoli... DANNO ECONOMICO Illuminazione d emergenza Sicurezza..illuminazione che consente di identificare ed usare i mezzi di evacuazione con sicurezza in caso di necessità.. Se il mancato intervento provoca danni alle persone ci possono persone essere conseguenze penali e civili DANNO UMANO

19 PENSATI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PROGETTATI INSTALLATI COLLAUDATI L'IMPIANTO DEVE ESSERE EFFICACE IN SITUAZIONE DI PANICO Controllati e verificati periodicamente

20 Illuminazione ILLUMINAZIONE Ordinaria O artificiale Progetto e Impiantistica tecnologica ordinaria Illuminazione sistema di sicurezza antincendio Vie di esodo ecc Impianto per la sicurezza progettazione separata Dalla normale impiantistica tecnologica

21 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 2. Definizioni q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Globale = compreso l incendio l!

22 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 2. Definizioni q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria Decreto del Ministro dell interno 9 maggio 2007 (G.U. n. 117 del 22/05/2007) Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

23 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554 CAPO II La progettazione Sezione terza: Progetto definitivo Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) 1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni omiss

24 DECRETO 22 gennaio , n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del Art. 5. Progettazione degli impianti Omiss 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso

25 D.M. 22/01/08 N 37 (art. 1, comma II): ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio;

26 D.M. 22/01/08 N 37 Art. 15. Sanzioni 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

27 art1418 del Codice Civile sono nulli i patti relativi alle attività ivi disciplinate stipulati da imprese non abilitate; in questi casi quindi il committente può rifiutare il pagamento, anche a lavori finiti, ed anzi chiedere il rimborso di quanto già pagato ed il risarcimento di eventuali danni

28 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre Supplemento Ordinario n. 239 (Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002) dichiarazione di inizio attività IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese Sesta edizione 29 aprile 2008 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ La dichiarazione L impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto. La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell impresa installatrice.

29 Come progettare un impianto d Illuminazione di sicurezza a regola d arte ed efficace

30 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN 1838 CEI EN L'obiettivo dell illuminazione di sicurezza è consentire l'esodo sicuro

31 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UN EN 1838 CEI EN L'obiettivo dell illuminazione di sicurezza è consentire l'esodo sicuro Esodo sicuro = vie di esodo sicure

32 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

33 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN 1838 CEI EN Scopo dell'illuminazione delle vie di esodo è consentire un esodo sicuro agli occupanti, fornendo appropriate condizioni di visibilità e indicazioni adeguate sulle vie di esodo

34 visibilità e indicazioni condizioni di visibilit adeguate sulle vie di esodo ILLUMINARE Per la rapida evacuazione in caso di eventi catastrofici DI QUI DI SOTTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI LA SEGNALARE Per INDIVIDUARE immediatamente l uscita in ambienti poco conosciuti.

35 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace CEI EN Progetto dell impianto di illuminazione di sicurezza 5.1 Mappa dei locali Al fine di garantire che l impianto di illuminazione di emergenza sia progettato in conformità con la Norma EN 1838, prima di iniziare il progetto dell impianto devono essere fornite le mappe che illustrano la disposizione dell edificio e di tutte le vie di fuga esistenti o proposte, dei punti di segnalazione in caso di incendio e dell apparecchiatura antincendio, e che indichino le posizioni di tutti gli elementi strutturali che possano presentare ostacoli alla fuga.

36 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale omiss Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Evacuazione = vie di esodo

37 D. P.R 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti) Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

38 CEI EN Mappa dei locali Individuazione delle uscite di sicurezza Come progettare un impianto d Illuminazione di Sicurezza a regola d arte ed efficace?

39 CEI EN Mappa dei locali Individuazione delle vie di esodo Come progettare un impianto d Illuminazione di Sicurezza a regola d arte ed efficace? devono essere fornite le mappe che illustrano la disposizione dell edificio e di tutte le vie di fuga esistenti o proposte

40 CEI EN Mappa dei locali Individuazione delle apparecchiature antincendio Come progettare un impianto d Illuminazione di Sicurezza a regola d arte ed efficace?

41 Le uscite devono essere mantenute sgombre! D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ARTICOLO 64 Obblighi dei datori di lavoro -1. Il datore di lavoro provvede affinché: b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; omiss Allegato IV 1.5 vie ed uscite d emergenza d

42 Caratteristiche delle Vie di esodo LETTERA-CIRCOLARE n. 5210/4118/4 del 17/02/1975 Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al Decreto Interministeriale n del 27 settembre Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio N.B. il DM 27/11/65 é stato sostituito dal DM 16/2/1982, per cui il punto 97 del primo corrisponde al punto 87 del secondo Larghezza delle vie di uscita Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile. La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m. 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Larghezza delle scale Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte. E' consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata

43 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN CEI EN Individuazione dei dispositivi di sicurezza ed antincendio Scopo dell'illuminazione delle vie di esodo: assicurare l'agevole localizzazione e/o l'impiego dei dispositivi di sicurezza e antincendio.

44 Localizzazione dei dispositivi di sicurezza ed antincendio dei punti di segnalazione in caso di incendio e dell apparecchiatura antincendio

45 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

46 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN 1838 CEI EN illuminazione antipanico di aree estese (conosciuta in alcuni paesi come illuminazione antipanico): Parte dell'illuminazione di sicurezza, destinata ad evitare il panico e a fornire l'illuminazione necessaria affinché le persone possano raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo. (Area nelle vicinanze della via di esodo dove possono esserci persone)

47 Identificazione ed illuminazione antipanico di aree estese Via di esodo Via di esodo Via di esodo Area antipanico Area antipanico

48 Identificazione ed illuminazione antipanico di aree estese Via di esodo Via di esodo Via di esodo Area antipanico Area antipanico Norma cei 64-8 Par illuminamento L illuminamento minimo non deve risultare su un piano orizontale ad 1m di altezza dal piano di calpestio inferiore a 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte e a 2 lux in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico

49 Illuminazione di sicurezza delle vie di esodo e delle uscite Quando deve intervenire l illuminazione l di sicurezza D.lgs 9 aprile 2008, n D.lgs n.106/2009 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro vie e uscite d emergenzad Le vie e le uscite Di emergenza devono essere dotate di un illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entri in funzione in caso di GUASTO DELL DELL IMPIANTO ELETTRICO Cei 64-8 \7 par servizi di sicurezza SCOPO L impianto di sicurezza che comprende la sorgente, I circuiti egli apparecchi di illuminazione deve assicurare, quando viene a mancare l alimentazione l principale di energia almeno l illuminamento minimo Stabilito

50 illuminazione antipanico di aree estese Via di esodo Area antipanico

51 illuminazione antipanico di aree estese Via di esodo Via di esodo Via di esodo Area antipanico Area antipanico Via di esodo

52 illuminazione antipanico di aree estese Area antipanico Area antipanico Via di esodo Area antipanico Area antipanico

53 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

54 ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi di lavorazione ituazioni potenzialmente pericolose O situazioni e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. situazione processo Carro ponte

55 ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi di lavorazione O situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali.

56 ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO Area ad alto rischio o.. area antipanico

57 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO di lavorazione O situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. situazione processo

58 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO di lavorazione O situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. situazione processo

59 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO di lavorazione O situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. processo

60 3.6 illuminazione di aree ad alto rischio : Parte dell'illuminazione di emergenza, destinata a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in processi ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO di lavorazione O situazioni potenzialmente pericolose e a consentire procedure di arresto adeguate alla sicurezza dell'operatore e degli occupanti dei locali. processo situazione

61 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 D. lgs n.106/2009 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO ILLUMINAZIONE sussidiaria

62 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità Illuminazione di riserva UNI EN 1838

63 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Cosa illuminare?

64 Come progettare un impianto d Illuminazione d di sicurezza a regola d arte d ed efficace? UNI EN 1838 CEI EN UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI

65 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI ad ogni porta di uscita prevista per l uso in emergenza e di sicurezza

66 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI ad ogni porta di uscita porta di uscita prevista per l uso in emergenza e di sicurezza

67 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Vicino alle scale in modo,che ogni rampa riceva luce diretta. per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

68 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Vicino alle scale in modo,che ogni rampa riceva luce diretta. 2m per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

69 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Vicino alle scale in modo,che ogni rampa riceva luce diretta. per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

70 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Vicino ad ogni cambio di livello del pavimento per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

71 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Vicino ad ogni cambio di livello del pavimento per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

72 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI ad ogni Cambio di direzione per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

73 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI alle diramazioni dei corridoi

74 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI VICINO ED IMMEDIATAMENTE ALL ESTERNO DI OGNI USCITA. per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

75 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI VICINO ED IMMEDIATAMENTE ALL ESTERNO DI OGNI USCITA FINO AL LUOGO SICURO. per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

76 D.M. 10 marzo 1998 N 64N sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro PUNTI OBBLIGATI ALLEGATO III Indicazione ed illuminazione delle vie di uscita Vie di uscita e percorsi esterni illuminati e percorribili in sicurezza fino ai luoghi sicuri. Illuminazione di sicurezza obbligatoria nelle aree prive di illuminazione naturale oppure utilizzate in assenza di Illuminazione naturale.

77 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI vicino - ad ogni punto di pronto soccorso; - ad ogni -dispositivo antincendio e punto di chiamata per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

78 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI vicino - ad ogni punto di pronto soccorso; - ad ogni -dispositivo antincendio e punto di chiamata per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

79 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI vicino - ad ogni punto di pronto soccorso; - ad ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata per vicino si intende una distanza inferiore a 2 metri misurata orizzontalmente

80 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI vicino - ad ogni punto di pronto soccorso; -dispositivo antincendio e punto di chiamata UNI EN Qualora i punti obbligati 4.1 Qualora i non si trovino lungo una via di esodo o in un area estesa, essi devono essere illuminati Con un livello di illuminamento minimo pari a 5 lux

81 Perché tanti estintori A cosa servono gli estintori se non si possono usare perché non si vedono?? In caso di black out

82 A cosa servono gli estintori se non si possono usare perché non si vedono In caso di black out

83 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI In corrispondenza dei segnali di sicurezza D lgs 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D.lgs n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Titolo V 162 allegato XXIV Segnaletica di sicurezza e di salute Segnale di divieto Segnali per le attrezzature antincendio segnale di avvertimento Segnali di salvataggio Segnale di prescrizione

84 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI Norma CEI 64-8/7 par Locali nei quali sono previsti servizi essenziali -locale macchine per ascensori -centrale di climatizzazione -centro elaborazione dati -cucine

85 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI CEI EN Ascensore Gli ascensori presentano un problema in quanto l esperienza di essere confinati al buio in un piccolo spazio per un periodo indefinito non è solo spiacevole, ma può provocare danni alle persone nervose o che soffrono di claufostrobia. Negli ascensori in cui possono viaggiare persone deve quindi essere predisposta l illuminazione di emergenza specificata per un area aperta (anti-panico) della Norma EN L illuminazione di emergenza può essere autonoma

86 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione PUNTI OBBLIGATI UNI EN 81-1 UNI EN 81-2 Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori e dei montacarichi idraulici ed elettrici Deve essere disponibile un alimentatore di emergenza a ricarica automatica capace, in caso di interruzione dell alimentazione dell illuminazione normale, di alimentare almeno una lampada della potenza di 1 W per 1 h.

87 Legge 7 novembre 2000, n. 327 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 Omiss Art. 1. (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto). 1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle,omiss Cei 64-8 Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Cantieri di costruzione e di demolizione Si raccomanda di prevedere illuminazione di sicurezza nelle zone particolarmente scure dei cantieri, come per es. nelle parti interne di edifici molto alti o nelle zone destinate a parcheggio sotterraneo, allo scopo di indicare le vie di uscita nel caso venga a mancare l illuminazione ordinaria.

88 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D. lgs n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione Omiss 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. omiss Compreso i rischi dell incendio ( fumi ) o zone buie del cantiere

89 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D. lgs n.106/2009 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC dicui al punto I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

90 D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009 ALLEGATO XVIII VIABILITA NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 1. Viabilità nei cantieri 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all impianto.

91 DM 16 MAGGIO 1987 n n 246 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE EDIFICI CIVILI CON ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 32 METRI ( altezza misurata dalla base all ultimo piano agibile, considerato nella parte più bassa della sua apertura)

92 DL 27 LUGLIO 1999 N 272 GU Lunedì 9 AGOSTO 1999 N 151\L Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31\12\1998 n 485 Art 45 illuminazione di emergenza ART 44 illuminazione di sicurezza

93 Edifici destinati al culto Circolare n n 42 MI.SA.(86) 22 del 17\12 12\86 Punto 8 : gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n n 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83 del DM 16 FEBBRAIO Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15 punto 5 del DPR del 29 luglio 1982 n n 577

94 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione UNI EN 1838 Altezza d installazioned INTRODUZIONE :è opportuno che la luce per l'illuminazione delle vie di esodo e delle aree estese, sia diretta dall'alto verso il piano di riferimento, illuminando inoltre ogni ostacolo fino a 2m di altezza al di sopra del piano. 4 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 4.1 Generalità Ai fini di una buona visibilità in caso di evacuazione, è richiesta un'illuminazione nell'intero spazio. Nella presente norma il requisito si intende soddisfatto installando gli apparecchi di illuminazione ad una altezza di almeno 2 m dal suolo

95 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione UNI EN 1838 Altezza d installazioned 2 m minimo INTRODUZIONE E opportuno che la luce per l illuminazione delle vie di esodo e delle aree estese sia diretta dall alto alto verso il piano di riferimento, illuminando inoltre ogni ostacolo fino a 2 metri dal piano Par 4.1 GENERALITA Ai fini di buona visibilità in caso di evacuazione e richiesta una illuminazione nell intero spazio. Nella presente norma il requisito si intende soddisfatto installando gli apparecchi di illuminazione ad una altezza di almeno 2 metri dal suolo ( altezze inferiori genererebbero ombre pericolose per l esodo)

96 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione UNI EN 1838 Altezza d installazioned Par 4.1 GENERALITA Ai fini di buona visibilità In caso di evacuazione e richiesta una illuminazione nell intero spazio. Nella presente norma il requisito si intende soddisfatto installando gli apparecchi di illuminazione ad una altezza di almeno 2 metri dal suolo Servirà una buona Ingegneria dell antincendio valutando attentamente i cammini del fumo

97 UBICAZIONE APPARECCHI di illuminazione L arredo non deve generare ombre pericolose per il corretto deflusso delle persone

98 POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

99 POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI POSIZIONAMENTO TRASVERSALE Corridoio stretto e lungo POSIZIONAMENTO LONGITUDINALE Corridoio largo

100 POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI Corridoio stretto e lungo

101 UNI EN 1838 illuminamenti uniformi

102 UNI EN 1838 par illuminamenti uniformi Il rapporto fra illuminamento massimo e quello minimo valutato a pavimento lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere superiore a 40. La disuniformita dei valori di illuminamento ambientale costringe l occhio ad un affaticamento fisiologico a causa dei ripetuti adattamenti ai diversi valori ambientali.

103 Nelle aule scolastiche occorre o... non occorre l illuminazione di sicurezza...???

104 Nelle aule scolastiche occorre o... non occorre l illuminazione di sicurezza...??? SI - C E E ATTIVITA NOTTURNA - VIENE BUIO PRESTO - C E CONSIGLIO ALLA SERA - LA SCUOLA E E GRANDE NO - NON C E C E ATTIVITA SERALE - VEDONO TUTTI I GIORNI LA PORTA - NON CI SONO RISCHI

105 MA CHE SA DA FA??? Il DM NON E E CHIARO!!!

106 Parere del comandante Provinciale Di MODENA

107 Parere dell ispettore regionale EMILIA ROMAGNA

108 Risposta del ministero

109

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111

112 un impianto d illuminazione d emergenza a regola d arte d ed efficace ( durante le situazioni di panico) UNI EN 1838 CEI EN 50172

113 PUNTI OBBLIGATI vicino a: ogni punto di pronto soccorso ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata.

114 PUNTI OBBLIGATI ad ogni porta di uscita prevista per l uso in emergenza sulle uscite di sicurezza

115 PUNTI OBBLIGATI vicino alle scale in modo che ogni rampa riceva luce diretta

116 PUNTI OBBLIGATI ad ogni cambio di direzione ad ogni intersezione di corridoi

117 PUNTI OBBLIGATI vicino ed immediatamente all esterno di ogni uscita; ( fino al luogo sicuro)

118 PUNTI OBBLIGATI vicino ad ogni cambio di livello;

119 PUNTI OBBLIGATI In corrispondenza dei segnali di sicurezza

120 il livello di illuminamento minimo è uniforme QUANTI LUX

121 UNI EN 1838 par illuminamenti uniformi Il rapporto fra illuminamento massimo e quello minimo valutato a pavimento lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere superiore a 40. La disuniformita dei valori di illuminamento ambientale costringe l occhio ad un affaticamento fisiologico a causa dei ripetuti adattamenti ai diversi valori ambientali.

122 Quanti lux dare per avere un impianto adeguato ed efficace? ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

123 Quanti lux dare per avere un impianto adeguato ed efficace 20 lux 10 lux 2 lux 0,5 lux 1 lux 5 lux

124 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 D.lgs n.106/2009 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1.5 vie e uscite d emergenzad (Art 13 par 11 ex DL 626 \94) Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un illuminazione devono essere dotate di un illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente

125 D.M. 10 marzo 1998 N 64 sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ALLEGATO III 3.13 ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all uscita su luogo sicuro.

126 MA COSA DOBBIAMO FARE Adeguato illuminamento!? Intensità sufficiente!? Illuminazione sussidiaria!? DOVE POSSIAMO TROVARE ALCUNE INDICAZIONI PER REALIZZARE UN IMPIANTO DI Illuminazione di SICUREZZA EFFICACE In situazioni di panico Eseguito A REGOLA D ARTED

127 ALLEGATO lx Ai fini del presente capo, si considerano norme di buona tecnica a,le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali ed internazionali: UNI ( ente nazionale di unificazione) CEI ( comitato elettrotecnico italiano ) CEN ( comitato europeo di normalizzazione) CENELEC ( comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica) IEC ( commissione internazionale elettrotecnica) ISO (organizzazione internazionale per la standardizzazione ) UNI CEI CEN CENELEC IEC ISO D.lgs 9 aprile 2008, n D.lgs n.106/2009 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Eliminato totalmente! Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo pertinenti norme tecniche

128 DECRETO 22 gennaio , n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, com 13, let a) della legge n. 248 del 2 \ , (GU n. 61 del ) 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

129 Legge del 01/03/68 n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

130 Quanti lux dare per avere un impianto adeguato ed efficace UNI EN 1838 CEI EN ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

131 UNI EN 1838 CEI EN Illuminazione vie di esodo Per le vie di esodo fino a 2 mt. di larghezza, l illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea 1 lux (nota 2)... centrale non dovrà essere inferiore a 1 lux NOTA 2 : I PAESI CHE RICHIEDONO LIVELLI DI ILLUMINAMENTO DIVERSI SONO INDICATI NELL APPENDICE B punto 4 APPENDICE B UNI EN ALLEGATO A CEI EN DEVIAZIONE NAZIONALE = 5 lux a 1m dal suolo per cinema teatri e ambienti similari, garages, metropolitane, scuole, hotels,impianti sportivi locali adibiti ad uffici. (edifici soggetti a DL previsti 5 lux )

132 UNI EN 1838 CEI EN Illuminazione vie di esodo Per le vie di esodo fino a 2 mt. di larghezza, l illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale non dovrà essere inferiore a 1 lux (nota 2)... APPENDICE B UNI EN ALLEGATO A CEI EN Deviazione Nazionale : 5 lux a 1m dal sulo per cinema teatri e ambienti similari, garages, metropolitane, scuole, hotels,impianti sportivi locali adibiti ad uffici ( ndr. edifici soggetti a DL) e.. negli ambienti di tipo lavorativo 1 LUX E E ADEGUATO

133 VIE DI ESODO nei luoghi soggetti a D.lgs 9 aprile 2008, n D.lgs n.106/2009 D.M. 10 marzo 1998 N 64 sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro adeguatamente illuminati LA NORMA UNI EN 1838 (INTRODUZIONE ) VALORI di INDICA COME di PROGETTO INIZIALE I LIVELLI MINIMI DI: 1 LUX PER VIE DI ESODO MA OCCORRE CONSIDERARE :

134 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. CAPO II Progettazione Art. 213 (Attività di progettazione per i beni culturali) L attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall art. 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

135 FASI DELLA PROGETTAZIONE L evoluzione temporale avviene secondo tre livelli di definizione Preliminare In grado di stabilire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori Definitiva Individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o pareri Esecutiva Costituisce l ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni. Tra gli allegati previsti compare il PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA Tratto da legge Merloni

136 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Art. 20 (Relazione tecnica) 1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell intervento da realizzare, con l indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell intervento

137 Illuminazione vie di esodo CONSIDERAZIONI DA FARE : UNI En 1838 INTRODUZIONE Le prescrizioni della presente norma sono requisiti minimi fase di progetto da utilizzarsi in fase di intero periodo di autonomia e fino alla condizione di fine vita degli apparati. e sono calcolati sull intero periodo di Il contributo luminoso fornito dalla luce riflessa non viene considerato.

138 Illuminazione vie di esodo CONSIDERAZIONI DA FARE : UNI EN 1838 INTRODUZIONE Le capacità visive da persona a persona, sia come quantità di luce visive variano necessaria alla chiara percezione degli oggetti sia come tempo richiesto per l adattamento alle variazioni di illuminazione, in particolare se l illuminamento ordinario e elevato.

139 Illuminazione vie di esodo CONSIDERAZIONI DA FARE : UNI EN 1838 INTRODUZIONE Generalmente le persone anziane necessitano di maggior luce e richiedono tempi maggiori per adattarsi ai bassi illuminamenti per adattarsi ai in caso di pericolo o lungo le vie di esodo.

140 Illuminazione vie di esodo CONSIDERAZIONI DA FARE : Persone anziane difficoltà di adattamento da alto a basso illuminamento Flusso luminoso DEL TUBO a fine autonomia dell accumulatore Flusso luminoso del tubo fine vita Misura del livello luminoso a pavimento anziché 1 metro dal pavimento Coefficiente di riflessione = 0 1 LUX iniziale 5 lux finale VALORI MINIMI per le vie di esodo

141 Quanti lux dare per avere un impianto adeguato ed efficace ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

142 UNI EN 1838 Illuminazione D emergenza 4.3 Illuminazione antipanico L illuminazione orizzontale al suolo non deve essere inferiore a 0,5 lux sull intera area non coperta, con esclusione di una fascia di 0,5 m sul perimetro dell area stessa. CEI ILLUMINAMENTO L illuminamento minimo non deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 m di altezza Dal piano di calpestio,inferiore a 5 LUX in corrispondenza delle scale e delle porte e a e a 2 Lux in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico. (ndr AREA ANTIPANICO )

143 Illuminazione antipanico CONSIDERAZIONI DA FARE : Persone anziane difficoltà di adattamento da alto a basso illuminamento Flusso luminoso DEL TUBO a fine autonomia dell accumulatore Flusso luminoso del tubo fine vita Misura del livello luminoso a pavimento anziché 1 metro dal pavimento Coefficiente di riflessione = 0 0,5 lux iniziali 2 lux finali VALORI MINIMI per le zone antipanico

144 5 lux vie di esodo 2 lux aree antipanico Sono sufficienti Sono adeguati a garantire il tempo massimo di evacuazione come richiesto dal DM 10\03 03\98 N 64N PAR 3.3 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITE C) dove e e prevista più di una uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati - 15 \30 metri ( tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio

145 Quanti lux dare per avere un impianto adeguato ed efficace ILLUMINAZIONE D EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO

146 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 D.lgs n.106/2009 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1.10 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro (Art 10 par 3 ex DL 626 \94) QUANTI LUX MINIMI DARE Illuminazione di sicurezza per le zone alto rischio processi I luoghi di lavoro con lavoratori esposti a rischi in CASO DI GUASTO dell ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE devono disporre di una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. situazioni

147 QUANTI LUX MINIMI DARE 4.4 Illuminazione zone di lavoro ad alto rischio..l illuminamento medio orizzontale sul piano di riferimento... deve essere il 10 % del livello di illuminazione normale o almeno 15 lux % dell Illuminamento entro 0,5 sec IL LIVELLO DI ILLUMINAMENTO NORMALE DEVE ESSERE IN CONFORMITA A UNI EN 12640

148 ZONE DI LAVORO AD ALTO RISCHIO 10 % dell illuminamento ordinario Alterazione della VELOCITA DI PERCEZIONE (BLACK-OUT TEMPORANEO) 15 LUX Limite della visione FOTOPICA (percezione dei colori e di acuita visiva)

149 Caratteristiche dell illuminazione zone ad alto rischio UNI EN 1838 Indice di resa cromatica Al fine di identificare i colori di sicurezza, il valore minimo dell'indice di resa cromatica della sorgente luminosa Ra, deve essere 40. L'apparecchio di illuminazione non deve scostarsi sensibilmente da tale valore.

150 UNI EN 1838 CEI EN CEI 64-8 QUANTI LUX MINIMI DARE Zona Alto rischio 10% (15 lux) Vie di esodo 5 lux Zona antipanico 2 lux Zona Alto rischio 10% (15 lux)

151 QUANTI LUX MINIMI DARE? DELIBERA GIUNTA REGIONE VENETO DEL 27/05/97 - No 1887 Revisione circolare Regionale No 30/87 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TERZIARIO 10 lux NELLE VIE DI ESODO 5 lux IN OGNI LUOGO PERCORRIBILE DAL PUBBLICO O PERSONALE ADDETTO

152 Teorico impianto fatto a regola d arte!!

153 La realtà!!!! -Dove sta scritto? -Devo proprio metterle? -Sono obbligato? -I vigili del fuoco non le hanno chieste! -Il mio amico dell USL ha detto che sono a posto! -Il tuo collega mi hà detto che bastano solo 2! -Nessuno me lo hà mai detto! -Non ne hò mai viste tante!! -Sono brutte non le voglio! -Costa troppo non lo faccio!! -Non è mai successo nulla! -Non ci sono soldi!! -Le metti dove dico io! -È un impianto inutile! -Non serve a niente! -Sono sempre guaste! -ci sarà la proroga!

154 ALLEGATO lx Ai fini del presente capo, si considerano norme di buona tecnica a,le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali ed internazionali: UNI ( ente nazionale di unificazione) CEI ( comitato elettrotecnico italiano ) CEN ( comitato europeo di normalizzazione) CENELEC ( comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica) IEC ( commissione internazionale elettrotecnica) ISO (organizzazione internazionale per la standardizzazione ) UNI CEI CEN CENELEC IEC ISO D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 D.lgs n.106/2009 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo pertinenti norme tecniche

155 D.lgs 9 aprile 2008, n D.lgs n.106/2009 art 81 pertinenti norme tecniche UNI EN 1838 Applicazioni dell illuminotecnica ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (Marzo 2000) CEI EN Sistemi di illuminazione d emergenza (da leggersi congiuntamente a UNI EN 1838) 1/6/2006 UNI Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici Procedure per la verifica periodica, la manutenzione La revisione il collaudo Dicembre 2006

156 LEGGE 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 1 marzo 1968, n 186 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

157 D.lgs 9 aprile 2008, n D.lgs n.106/2009 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (Arresto fino a sei mesi o ammenda da a euro)

158 Supplemento ordinario n n 1 al bollettino ufficiale 27\7\93 n n 34 DECRETO DEL PRES.GIUNT.PROV 17\06 06\93 N 19N REGOLAMENTO DI CUI ALL ART ART 6 COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 \05\92 N N 13 MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PER LOCALI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO Supplemento ordinario al bollettino ufficiale 3\043 04\92 n 10n DECRETO DEL PRES GIUNT.PROV 14\01 01\92 N 2N REGOLAMENTO DI CUI ALL ART ART 10 LEGGE PROV. 21\07 07\7777 N 21N DIRETTIVE PER L EDILIZIA SCOLASTICA C. Interno del 10/07/92 Circolare esplicativa alla Legge provinciale (Bolzano) del 16 giugno 1992 n. 18 "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti elettrici"

159 R.D. del 16/03/42 n.262 Codice Civile Art Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

160 R.D. del 16/03/42 n.262 Codice Civile Art Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.omiss

161 R.D. del 19/10/30 n.1398 Codice Penale Penale Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio al soccorso disastri o infortuni sul lavoro, omiss

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