Provincia di Cremona. Regolamento del servizio di guardie provinciali per la vigilanza faunistico venatoria e ittica volontaria

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1 Provincia di Cremona Regolamento del servizio di guardie provinciali per la vigilanza faunistico venatoria e ittica volontaria

2 INDICE Art. 1 - Disposizioni generali Art. 2 - Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria Art. 3 - Figura giuridica Art. 4 - Rapporto giuridico Art. 5 - Poteri di accertamento Art. 6 - Doveri Art. 7 - Luogo di servizio Art. 8 - Automezzi di servizio Art. 9 Compiti delle GVIP Art Ulteriori compiti Art Oneri a carico provinciale Art Compiti Responsabile del servizio GVIP Art Responsabilità e tutela Art Aggiornamento e informazione Art Provvedimenti disciplinari Art Sospensione e revoca Art. 17 Dimissioni dal servizio Art Patrocinio legale Art Entrata in vigore

3 Art. 1 Disposizioni generali Il presente regolamento è istituito ai sensi e per gli effetti dell art. 27, 7 comma, della Legge 11 febbraio 1992 n 157 e art. 48 punti 1, 5, 7 e 13 della Legge Regionale 16 agosto 1993 n 26 e succ. modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931 n 1604 art e della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n 31 art La provincia di Cremona nell ambito del coordinamento della vigilanza venatoria di cui ai precedenti articoli, istituisce il servizio delle Guardie Venatorie ed Ittiche Provinciali, (GVIP nel prosieguo) sotto la diretta conduzione del Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca. Il servizio delle GVIP svolge, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione, nonché al controllo e alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna omeoterma, della caccia e della pesca. Al fine del corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo e programmazione dell attività del servizio delle GVIP, la Provincia di Cremona provvede a riunire le consulte faunistico-venatoria ed ittica, alla presenza del Comandante della Polizia Provinciale, almeno due volte l anno sulla tematica della vigilanza. Tutte le disposizioni contenute nel successivo articolato, ove applicabili e nel rispetto di eventuali deroghe esplicite, si intendono disposte anche per l attività di coordinamento. Art. 2 Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria Possono presentare domanda di appartenenza al Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal vigente TULPS e del regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria. Per quanto riguarda i volontari appartenenti a questo servizio, afferenti ad associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, verrà stipulato un protocollo d intesa con le associazioni di appartenenza. I partecipanti al servizio di vigilanza provinciale, non potranno esercitare attività di vigilanza alle dipendenze di associazioni venatorie e/o ittiche, o ambientali, pur potendone essere iscritti nel periodo in cui prestano servizio quali guardie venatorie provinciali. Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca stabilisce il numero di guardie facenti parte del sevizio di vigilanza provinciale in considerazione dell estensione territoriale della provincia e dei criteri a garanzia di una adeguata copertura territoriale e delle disponibilità economiche destinate al funzionamento del sevizio. Provvede inoltre ad identificare le idonee procedure di selezione delle GVIP da individuarsi tra i soggetti abilitati all esercizio di GVV (guardia venatoria volontaria) e/o GIV (Guardia ittica volontaria) tramite corso ed esame. Art. 3 Figura Giuridica Le Guardie appartenenti al servizio GVIP, quando sono in servizio, nei limiti territoriali e temporali fissati nell ordine di servizio, svolgono pubbliche funzioni di Polizia Amministrativa, con i poteri di cui all art. 13 della L. 689/81, rivestendo la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell art. 347 e dell art. 357 del Codice penale. Il riconoscimento della loro nomina per esplicare l attività di vigilanza volontaria ittica e venatoria è rilasciato ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 1998 art 163.

4 Art. 4 Rapporto giuridico 1. Gli appartenenti al servizio GVIP esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura. 2. Le GVIP sono Guardie Giurate Volontarie che operano nell ambito del territorio amministrativo provinciale. Alle GVIP è fatto espressamente divieto di esercitare l attività venatoria e ittica, durante lo svolgimento del servizio di vigilanza. Art. 5 Poteri di accertamento Alle GVIP compete il potere di accertamento di sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di caccia e pesca, secondo le modalità indicate dalla L. 689/81 e successive modificazioni, nonché dalla normativa di riferimento. Le Guardie Volontarie provvedono inoltre a segnalare all Autorità Giudiziaria o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria gli eventuali reati di cui vengano a conoscenza nell espletamento del loro servizio. Art. 6 Doveri Le GVIP prestano servizio solo se nominate con provvedimento del Dirigente di cui all art. 1, se in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria ai fini della vigilanza ittica e/o venatoria in corso di validità e con tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Cremona. Le GVIP svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità previste dal presente regolamento ed in tal senso: 1. svolgono funzioni di vigilanza ittica e venatoria ed accertano gli illeciti amministrativi e penali previsti dalla L. 157/92, dalla L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. 31/08 art.148 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Piani Faunistici ed Ittici Provinciali o da altre disposizioni provinciali in materia di tutela della fauna omeoterma. Così come previsto dalla L. 689/81 e succ. mod. e dalla L.R. 90/83 e succ. mod. redigono gli atti di accertamento amministrativo, con la modulistica avuta in dotazione, curandosi di trasmetterli al responsabile. In applicazione del dettato dell art. 331 del CPP, in flagranza di reato o quando ne hanno notizia, procedono agli accertamenti ed alla redazione della denuncia prevista curando, per il tramite del Responsabile del GVIP, la relativa trasmissione senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria per la definitiva trasmissione all autorità giudiziaria competente. 2. Prestano servizio solo, se autorizzati da ordini di servizio stabiliti dal Responsabile del servizio GVIP o suo sostituto, in accordo con il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cremona o suo incaricato, così come individuato in base al successivo art. 12 e ne rispettano rigorosamente il contenuto. 3. Nel rispetto della propria autonomia gestionale, collaborano con il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona e previe intese specifiche, con soggetti pubblici/privati aventi medesime finalità sul territorio della provincia. 4. Compilano regolarmente, al termine del servizio, il rapporto di servizio in loro possesso e ne curano la trasmissione al Responsabile entro e non oltre la settimana successiva. 5. Partecipano a corsi di formazione e aggiornamento per guardie ai fini della vigilanza ittica e venatoria, comprese le riunioni di servizio e di aggiornamento organizzate dalla Provincia.

5 6. Garantiscono ed assicurano di prestare servizio per almeno 14 ore mensili dandone preventiva comunicazione al Responsabile del servizio GVIP. Danno avviso scritto al Responsabile del servizio GVIP, anche via fax, di eventuali impossibilità a prestare servizio indicando il periodo presunto di mancata disponibilità. 7. Garantiscono una prestazione di servizio giornaliero di almeno 2 ore. 8. Ogni guardia appartenente al servizio GVIP dovrà comunicare entro l ultimo giorno di ogni bimestre i giorni e le ore in cui essi si rendono disponibili per il bimestre successivo. 9. E fatto divieto alle guardie del servizio GVIP l espletamento delle attività venatoria e ittica durante l esercizio delle loro funzioni. 10. E fatto divieto alle guardie appartenenti al servizio GVIP di effettuare l attività di vigilanza venatoria ed ittica per conto delle associazioni di appartenenza, 11. Vestono, in servizio, l uniforme fornita dalla Provincia di Cremona, con i distintivi approvati dal Prefetto a norma dell art. 254 reg. del T.U.L.P.S. (R.D n. 635); 12. Partecipano alle riunioni periodiche presso la sede indicata dal Responsabile del servizio GVIP. Art. 7 Luogo e Servizio Le GVIP, pur mantenendo la competenza territoriale dei confini amministrativi della Provincia di Cremona, vengono suddivise e destinate a prestare servizio, previo consenso, su aree provinciali definite e si attengono alle disposizioni ricevute. La sede del Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria è presso gli uffici della Provincia di Cremona all uopo individuati e possono essere istituite sedi distaccate. Ogni sede deve avere le seguenti dotazioni minime, necessarie all espletamento del servizio di vigilanza: uno o più automezzi; macchina fotografica digitale, binocolo, dinamometro, doppio decametro, cassetta di pronto soccorso, torcia, impermeabile, giubbetto alta visibilità, estintore, cartine scala 1: della Provincia di Cremona; arredi d ufficio per la conservazione della cancelleria, verbali, materiale librario, chiavi autovetture, nonché custodia provvisoria di materiale sequestrato; almeno una postazione di lavoro informaticamente attrezzata e provvista di apparecchio telefonico. Art. 8 Automezzi di servizio Le GVIP, nel caso in cui non sia possibile fare rifornimento presso i distributori di carburante convenzionati, provvedono direttamente al rifornimento degli automezzi di servizio. Il rimborso della relativa spesa anticipata, verrà effettuata dietro presentazione di regolari pezze giustificative, compatibilmente utilizzando le medesime modalità di rendiconto previste per i dipendenti pubblici. La manutenzione ordinaria e la revisione periodica obbligatoria dei mezzi di servizio verrà disposta dal Responsabile del servizio GVIP, ricorrendo alle ditte già convenzionate con la Provincia per le medesime prestazioni. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria si provvederà con atto del dirigente responsabile del servizio Caccia e Pesca. Art. 9 Compiti delle GVIP

6 Le GVIP sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti, nonché da quanto previsto dal presente regolamento. In particolare devono: svolgere il servizio di vigilanza sempre in coppia, eventuali eccezioni devono essere comunicate al Responsabile in forma scritta; tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni e dei sequestri, numerati e registrati a loro nome e che restituiranno alla Provincia una volta esauriti, unitamente alla modulistica necessaria per l utilizzo degli automezzi, curare la compilazione dell eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello, nonché compilare con cura ed esattezza i rapporti di servizio giornalieri, trasmettendoli tempestivamente al Responsabile; attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dalla Provincia; osservare strettamente il segreto d ufficio; mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso. qualificarsi nell esercizio delle proprie funzioni, mediante esibizioni dell apposito decreto di nomina di GVIP; segnalare per iscritto alla Provincia ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o verificatisi nell espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell ambiente faunistico cui è affidata la tutela; collaborare con gli agenti di P.G. incaricati e preposti all applicazione delle leggi vigenti in materia. Art. 10 Ulteriori compiti Su espressa richiesta le GVIP, nell ambito delle attività programmate sono tenute ad assicurare anche l assolvimento di specifici incarichi quali a titolo di esempio: campagne straordinarie di controllo della fauna selvatica (piani provinciali di abbattimento), censimenti della fauna selvatica messi in atto dalla Provincia, interventi di tutela in zone in cui vige il divieto di caccia. Art. 11 Oneri a Carico Provinciale Per lo svolgimento delle suddette attività alle Guardie Giurate Volontarie costituenti il servizio GVIP in materia ittica e venatoria la Provincia è tenuta a: o fornire il tesserino e i distintivi di riconoscimento per ciascuna Guardia; o fornire manuali, prontuari e fogli di servizio, nonché altro materiale necessario all espletamento delle attività di competenza; o corrispondere agli appartenenti al servizio GVIP una indennità chilometrica pari a quella riconosciuta ai dipendenti pubblici, per prestazioni rese con utilizzo del mezzo di proprietà; o fornire copertura assicurativa KasKo per l utilizzo della macchina personale. o individuare locali idonei per le riunioni del servizio di vigilanza volontaria; o provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati dalle guardie giurate volontarie a causa ed in occasione dell attività svolta; o organizzare corsi di aggiornamento nelle materie di competenza;

7 o attribuire idoneo appannaggio ad ogni singola guardia per lo svolgimento delle funzioni (un giaccone invernale con interno removibile, una divisa per la stagione estiva e una per la stagione invernale comprensive di un paio di stivali anfibi e un paio di stivali di gomma antiscivolo a norma, un berretto estivo ed uno invernale, un paio di guanti, una borsa a tracolla per il trasporto dei manuali e dei verbali). La descritta dotazione potrà subire variazioni e integrazioni qualora ritenuto necessario dal Responsabile del sevizio GVIP, della dotazione consegnata ad ogni guardia verrà redatto apposito verbale di consegna. Il materiale sopraelencato viene verificato ogni tre anni dalla Provincia e sostituito per constatata inefficienza; o dotazione di cellulari di servizio. Art. 12 Compiti del Responsabile del serviziogvip Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca ed il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cremona o i loro delegati stabiliscono congiuntamente il piano e le aree di operatività in cui opereranno le GVIP con cadenza massima quindicinale nel rispetto della programmazione annuale fornita dagli organi di indirizzo (Provincia di Cremona e consulte) previsti all art. 1. Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca, può individuare un responsabile all interno del servizio caccia e pesca. Nel rispetto del piano di operatività settimanale il responsabile del servizio GVIP: verifica il rispetto, da parte delle GVIP., delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento, segnalando al Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca (o suo delegato), unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti; riceve la disponibilità mensile a svolgere servizi di vigilanza delle GVIP; visiona i verbali di accertamento, previa verifica della regolarità dei medesimi, provvedendo al successivo invio al Comando della Polizia Provinciale per quanto di competenza. Compila una relazione trimestrale da presentare al Settore Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale. Partecipa come uditore alle riunioni delle consulte. Con le stesse modalità previste al comma 2 del presente articolo può essere nominato un responsabile di zona nel caso in cui vi fosse la necessità operativa di individuare delle sedi operative decentrate. In accordo con il Settore Agricoltura Caccia e Pesca e con la Polizia Locale della Provincia di Cremona provvede all organizzazione dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento, predisponendo i relativi ordini di servizio. Art. 13 Responsabilità e Tutela La Provincia di Cremona, nei confronti delle GVIP, è esonerata ad ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento, né previsto dalla normativa vigente. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Giurate Volontarie facenti parte del servizio GVIP, rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia e delle Associazioni di appartenenza.

8 Art. 14 Aggiornamento e Informazione L Amministrazione Provinciale provvederà ad organizzare annuali corsi di aggiornamento sulle materie oggetto di controllo da parte della vigilanza volontaria, nonché a trasmettere eventuali innovazioni apportate alla normativa vigente nelle suddette materie. Il responsabile del servizio GVIP organizza riunioni mensili, prevedendo anche appositi incontri dedicati alla sicurezza. Art. 15 Provvedimenti disciplinari Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l espletamento del servizio, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l adozione da parte del Responsabile del servizio GVIP dei seguenti provvedimenti disciplinari; 1. il richiamo orale o la proposta di censura scritta; 2. la proposta di sospensione temporanea dall incarico; 3. la proposta di revoca dell incarico con conseguente espulsione dal servizio GVIP 4. L interessato, una volta ricevuto il provvedimento motivato, potrà presentare all autorità competente all irrogazione della sanzione, scritti e memorie difensive o la richiesta di audizione personale e chiarimento dei fatti. In caso di reiterare violazioni, il Responsabile del servizio GVIP invia gli atti al Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca che provvede in base al successivo articolo. Art. 16 Sospensione e revoca Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle GVIP. previste dal codice civile e dal codice di procedura penale, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia, per le violazioni al presente regolamento, dopo una dettagliata istruttoria, potrà essere disposta con motivato provvedimento da parte del Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca, previa adeguata istruttoria ed in considerazione della gravità dei fatti, la sospensione della GVIP interessata dal servizio di vigilanza per un periodo fino a tre mesi o la revoca dell incarico conferito proponendo altresì la revoca della nomina a guardia volontaria provinciale. Art. 17 Dimissione dal servizio L eventuale dimissione dal servizio andranno comunicate in forma scritta al dirigente del settore Agricoltura Caccia e Pesca, con almeno 15gg di preavviso. Art. 18 Patrocinio Legale La Provincia di Cremona, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di una Guardia Volontaria per fatti connessi nell espletamento delle funzioni del servizio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, sin dall inizio del procedimento, facendo assistere l interessato da un legale di comune gradimento. In caso il procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l Ente attribuirà all interessato tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

9 In caso di necessità la guardia volontaria dovrà immediatamente inoltrare richiesta scritta di tutela legale al Responsabile del servizio GVIP, descrivendo dettagliatamente i fatti. Art. 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla dichiarata eseguibilità della delibera di approvazione, fatte salve le disposizioni che comportano una spesa, le quali verranno attuate solo successivamente all adozione dei relativi atti che ne garantiscono la copertura finanziaria.

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