Provincia di Cremona. Regolamento del servizio di guardie provinciali per la vigilanza faunistico venatoria e ittica volontaria
|
|
- Aniella Campana
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Provincia di Cremona Regolamento del servizio di guardie provinciali per la vigilanza faunistico venatoria e ittica volontaria
2 INDICE Art. 1 - Disposizioni generali Art. 2 - Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria Art. 3 - Figura giuridica Art. 4 - Rapporto giuridico Art. 5 - Poteri di accertamento Art. 6 - Doveri Art. 7 - Luogo di servizio Art. 8 - Automezzi di servizio Art. 9 Compiti delle GVIP Art Ulteriori compiti Art Oneri a carico provinciale Art Compiti Responsabile del servizio GVIP Art Responsabilità e tutela Art Aggiornamento e informazione Art Provvedimenti disciplinari Art Sospensione e revoca Art. 17 Dimissioni dal servizio Art Patrocinio legale Art Entrata in vigore
3 Art. 1 Disposizioni generali Il presente regolamento è istituito ai sensi e per gli effetti dell art. 27, 7 comma, della Legge 11 febbraio 1992 n 157 e art. 48 punti 1, 5, 7 e 13 della Legge Regionale 16 agosto 1993 n 26 e succ. modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931 n 1604 art e della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n 31 art La provincia di Cremona nell ambito del coordinamento della vigilanza venatoria di cui ai precedenti articoli, istituisce il servizio delle Guardie Venatorie ed Ittiche Provinciali, (GVIP nel prosieguo) sotto la diretta conduzione del Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca. Il servizio delle GVIP svolge, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione, nonché al controllo e alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna omeoterma, della caccia e della pesca. Al fine del corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo e programmazione dell attività del servizio delle GVIP, la Provincia di Cremona provvede a riunire le consulte faunistico-venatoria ed ittica, alla presenza del Comandante della Polizia Provinciale, almeno due volte l anno sulla tematica della vigilanza. Tutte le disposizioni contenute nel successivo articolato, ove applicabili e nel rispetto di eventuali deroghe esplicite, si intendono disposte anche per l attività di coordinamento. Art. 2 Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria Possono presentare domanda di appartenenza al Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal vigente TULPS e del regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria. Per quanto riguarda i volontari appartenenti a questo servizio, afferenti ad associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, verrà stipulato un protocollo d intesa con le associazioni di appartenenza. I partecipanti al servizio di vigilanza provinciale, non potranno esercitare attività di vigilanza alle dipendenze di associazioni venatorie e/o ittiche, o ambientali, pur potendone essere iscritti nel periodo in cui prestano servizio quali guardie venatorie provinciali. Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca stabilisce il numero di guardie facenti parte del sevizio di vigilanza provinciale in considerazione dell estensione territoriale della provincia e dei criteri a garanzia di una adeguata copertura territoriale e delle disponibilità economiche destinate al funzionamento del sevizio. Provvede inoltre ad identificare le idonee procedure di selezione delle GVIP da individuarsi tra i soggetti abilitati all esercizio di GVV (guardia venatoria volontaria) e/o GIV (Guardia ittica volontaria) tramite corso ed esame. Art. 3 Figura Giuridica Le Guardie appartenenti al servizio GVIP, quando sono in servizio, nei limiti territoriali e temporali fissati nell ordine di servizio, svolgono pubbliche funzioni di Polizia Amministrativa, con i poteri di cui all art. 13 della L. 689/81, rivestendo la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell art. 347 e dell art. 357 del Codice penale. Il riconoscimento della loro nomina per esplicare l attività di vigilanza volontaria ittica e venatoria è rilasciato ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 1998 art 163.
4 Art. 4 Rapporto giuridico 1. Gli appartenenti al servizio GVIP esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura. 2. Le GVIP sono Guardie Giurate Volontarie che operano nell ambito del territorio amministrativo provinciale. Alle GVIP è fatto espressamente divieto di esercitare l attività venatoria e ittica, durante lo svolgimento del servizio di vigilanza. Art. 5 Poteri di accertamento Alle GVIP compete il potere di accertamento di sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di caccia e pesca, secondo le modalità indicate dalla L. 689/81 e successive modificazioni, nonché dalla normativa di riferimento. Le Guardie Volontarie provvedono inoltre a segnalare all Autorità Giudiziaria o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria gli eventuali reati di cui vengano a conoscenza nell espletamento del loro servizio. Art. 6 Doveri Le GVIP prestano servizio solo se nominate con provvedimento del Dirigente di cui all art. 1, se in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria ai fini della vigilanza ittica e/o venatoria in corso di validità e con tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Cremona. Le GVIP svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità previste dal presente regolamento ed in tal senso: 1. svolgono funzioni di vigilanza ittica e venatoria ed accertano gli illeciti amministrativi e penali previsti dalla L. 157/92, dalla L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. 31/08 art.148 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Piani Faunistici ed Ittici Provinciali o da altre disposizioni provinciali in materia di tutela della fauna omeoterma. Così come previsto dalla L. 689/81 e succ. mod. e dalla L.R. 90/83 e succ. mod. redigono gli atti di accertamento amministrativo, con la modulistica avuta in dotazione, curandosi di trasmetterli al responsabile. In applicazione del dettato dell art. 331 del CPP, in flagranza di reato o quando ne hanno notizia, procedono agli accertamenti ed alla redazione della denuncia prevista curando, per il tramite del Responsabile del GVIP, la relativa trasmissione senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria per la definitiva trasmissione all autorità giudiziaria competente. 2. Prestano servizio solo, se autorizzati da ordini di servizio stabiliti dal Responsabile del servizio GVIP o suo sostituto, in accordo con il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cremona o suo incaricato, così come individuato in base al successivo art. 12 e ne rispettano rigorosamente il contenuto. 3. Nel rispetto della propria autonomia gestionale, collaborano con il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona e previe intese specifiche, con soggetti pubblici/privati aventi medesime finalità sul territorio della provincia. 4. Compilano regolarmente, al termine del servizio, il rapporto di servizio in loro possesso e ne curano la trasmissione al Responsabile entro e non oltre la settimana successiva. 5. Partecipano a corsi di formazione e aggiornamento per guardie ai fini della vigilanza ittica e venatoria, comprese le riunioni di servizio e di aggiornamento organizzate dalla Provincia.
5 6. Garantiscono ed assicurano di prestare servizio per almeno 14 ore mensili dandone preventiva comunicazione al Responsabile del servizio GVIP. Danno avviso scritto al Responsabile del servizio GVIP, anche via fax, di eventuali impossibilità a prestare servizio indicando il periodo presunto di mancata disponibilità. 7. Garantiscono una prestazione di servizio giornaliero di almeno 2 ore. 8. Ogni guardia appartenente al servizio GVIP dovrà comunicare entro l ultimo giorno di ogni bimestre i giorni e le ore in cui essi si rendono disponibili per il bimestre successivo. 9. E fatto divieto alle guardie del servizio GVIP l espletamento delle attività venatoria e ittica durante l esercizio delle loro funzioni. 10. E fatto divieto alle guardie appartenenti al servizio GVIP di effettuare l attività di vigilanza venatoria ed ittica per conto delle associazioni di appartenenza, 11. Vestono, in servizio, l uniforme fornita dalla Provincia di Cremona, con i distintivi approvati dal Prefetto a norma dell art. 254 reg. del T.U.L.P.S. (R.D n. 635); 12. Partecipano alle riunioni periodiche presso la sede indicata dal Responsabile del servizio GVIP. Art. 7 Luogo e Servizio Le GVIP, pur mantenendo la competenza territoriale dei confini amministrativi della Provincia di Cremona, vengono suddivise e destinate a prestare servizio, previo consenso, su aree provinciali definite e si attengono alle disposizioni ricevute. La sede del Servizio di Vigilanza Ittica e Venatoria è presso gli uffici della Provincia di Cremona all uopo individuati e possono essere istituite sedi distaccate. Ogni sede deve avere le seguenti dotazioni minime, necessarie all espletamento del servizio di vigilanza: uno o più automezzi; macchina fotografica digitale, binocolo, dinamometro, doppio decametro, cassetta di pronto soccorso, torcia, impermeabile, giubbetto alta visibilità, estintore, cartine scala 1: della Provincia di Cremona; arredi d ufficio per la conservazione della cancelleria, verbali, materiale librario, chiavi autovetture, nonché custodia provvisoria di materiale sequestrato; almeno una postazione di lavoro informaticamente attrezzata e provvista di apparecchio telefonico. Art. 8 Automezzi di servizio Le GVIP, nel caso in cui non sia possibile fare rifornimento presso i distributori di carburante convenzionati, provvedono direttamente al rifornimento degli automezzi di servizio. Il rimborso della relativa spesa anticipata, verrà effettuata dietro presentazione di regolari pezze giustificative, compatibilmente utilizzando le medesime modalità di rendiconto previste per i dipendenti pubblici. La manutenzione ordinaria e la revisione periodica obbligatoria dei mezzi di servizio verrà disposta dal Responsabile del servizio GVIP, ricorrendo alle ditte già convenzionate con la Provincia per le medesime prestazioni. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria si provvederà con atto del dirigente responsabile del servizio Caccia e Pesca. Art. 9 Compiti delle GVIP
6 Le GVIP sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti, nonché da quanto previsto dal presente regolamento. In particolare devono: svolgere il servizio di vigilanza sempre in coppia, eventuali eccezioni devono essere comunicate al Responsabile in forma scritta; tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni e dei sequestri, numerati e registrati a loro nome e che restituiranno alla Provincia una volta esauriti, unitamente alla modulistica necessaria per l utilizzo degli automezzi, curare la compilazione dell eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello, nonché compilare con cura ed esattezza i rapporti di servizio giornalieri, trasmettendoli tempestivamente al Responsabile; attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dalla Provincia; osservare strettamente il segreto d ufficio; mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso. qualificarsi nell esercizio delle proprie funzioni, mediante esibizioni dell apposito decreto di nomina di GVIP; segnalare per iscritto alla Provincia ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o verificatisi nell espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell ambiente faunistico cui è affidata la tutela; collaborare con gli agenti di P.G. incaricati e preposti all applicazione delle leggi vigenti in materia. Art. 10 Ulteriori compiti Su espressa richiesta le GVIP, nell ambito delle attività programmate sono tenute ad assicurare anche l assolvimento di specifici incarichi quali a titolo di esempio: campagne straordinarie di controllo della fauna selvatica (piani provinciali di abbattimento), censimenti della fauna selvatica messi in atto dalla Provincia, interventi di tutela in zone in cui vige il divieto di caccia. Art. 11 Oneri a Carico Provinciale Per lo svolgimento delle suddette attività alle Guardie Giurate Volontarie costituenti il servizio GVIP in materia ittica e venatoria la Provincia è tenuta a: o fornire il tesserino e i distintivi di riconoscimento per ciascuna Guardia; o fornire manuali, prontuari e fogli di servizio, nonché altro materiale necessario all espletamento delle attività di competenza; o corrispondere agli appartenenti al servizio GVIP una indennità chilometrica pari a quella riconosciuta ai dipendenti pubblici, per prestazioni rese con utilizzo del mezzo di proprietà; o fornire copertura assicurativa KasKo per l utilizzo della macchina personale. o individuare locali idonei per le riunioni del servizio di vigilanza volontaria; o provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati dalle guardie giurate volontarie a causa ed in occasione dell attività svolta; o organizzare corsi di aggiornamento nelle materie di competenza;
7 o attribuire idoneo appannaggio ad ogni singola guardia per lo svolgimento delle funzioni (un giaccone invernale con interno removibile, una divisa per la stagione estiva e una per la stagione invernale comprensive di un paio di stivali anfibi e un paio di stivali di gomma antiscivolo a norma, un berretto estivo ed uno invernale, un paio di guanti, una borsa a tracolla per il trasporto dei manuali e dei verbali). La descritta dotazione potrà subire variazioni e integrazioni qualora ritenuto necessario dal Responsabile del sevizio GVIP, della dotazione consegnata ad ogni guardia verrà redatto apposito verbale di consegna. Il materiale sopraelencato viene verificato ogni tre anni dalla Provincia e sostituito per constatata inefficienza; o dotazione di cellulari di servizio. Art. 12 Compiti del Responsabile del serviziogvip Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca ed il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cremona o i loro delegati stabiliscono congiuntamente il piano e le aree di operatività in cui opereranno le GVIP con cadenza massima quindicinale nel rispetto della programmazione annuale fornita dagli organi di indirizzo (Provincia di Cremona e consulte) previsti all art. 1. Il Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca, può individuare un responsabile all interno del servizio caccia e pesca. Nel rispetto del piano di operatività settimanale il responsabile del servizio GVIP: verifica il rispetto, da parte delle GVIP., delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento, segnalando al Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca (o suo delegato), unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti; riceve la disponibilità mensile a svolgere servizi di vigilanza delle GVIP; visiona i verbali di accertamento, previa verifica della regolarità dei medesimi, provvedendo al successivo invio al Comando della Polizia Provinciale per quanto di competenza. Compila una relazione trimestrale da presentare al Settore Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale. Partecipa come uditore alle riunioni delle consulte. Con le stesse modalità previste al comma 2 del presente articolo può essere nominato un responsabile di zona nel caso in cui vi fosse la necessità operativa di individuare delle sedi operative decentrate. In accordo con il Settore Agricoltura Caccia e Pesca e con la Polizia Locale della Provincia di Cremona provvede all organizzazione dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento, predisponendo i relativi ordini di servizio. Art. 13 Responsabilità e Tutela La Provincia di Cremona, nei confronti delle GVIP, è esonerata ad ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento, né previsto dalla normativa vigente. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Giurate Volontarie facenti parte del servizio GVIP, rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia e delle Associazioni di appartenenza.
8 Art. 14 Aggiornamento e Informazione L Amministrazione Provinciale provvederà ad organizzare annuali corsi di aggiornamento sulle materie oggetto di controllo da parte della vigilanza volontaria, nonché a trasmettere eventuali innovazioni apportate alla normativa vigente nelle suddette materie. Il responsabile del servizio GVIP organizza riunioni mensili, prevedendo anche appositi incontri dedicati alla sicurezza. Art. 15 Provvedimenti disciplinari Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l espletamento del servizio, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l adozione da parte del Responsabile del servizio GVIP dei seguenti provvedimenti disciplinari; 1. il richiamo orale o la proposta di censura scritta; 2. la proposta di sospensione temporanea dall incarico; 3. la proposta di revoca dell incarico con conseguente espulsione dal servizio GVIP 4. L interessato, una volta ricevuto il provvedimento motivato, potrà presentare all autorità competente all irrogazione della sanzione, scritti e memorie difensive o la richiesta di audizione personale e chiarimento dei fatti. In caso di reiterare violazioni, il Responsabile del servizio GVIP invia gli atti al Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca che provvede in base al successivo articolo. Art. 16 Sospensione e revoca Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle GVIP. previste dal codice civile e dal codice di procedura penale, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia, per le violazioni al presente regolamento, dopo una dettagliata istruttoria, potrà essere disposta con motivato provvedimento da parte del Dirigente del Settore Agricoltura Caccia e Pesca, previa adeguata istruttoria ed in considerazione della gravità dei fatti, la sospensione della GVIP interessata dal servizio di vigilanza per un periodo fino a tre mesi o la revoca dell incarico conferito proponendo altresì la revoca della nomina a guardia volontaria provinciale. Art. 17 Dimissione dal servizio L eventuale dimissione dal servizio andranno comunicate in forma scritta al dirigente del settore Agricoltura Caccia e Pesca, con almeno 15gg di preavviso. Art. 18 Patrocinio Legale La Provincia di Cremona, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di una Guardia Volontaria per fatti connessi nell espletamento delle funzioni del servizio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, sin dall inizio del procedimento, facendo assistere l interessato da un legale di comune gradimento. In caso il procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l Ente attribuirà all interessato tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
9 In caso di necessità la guardia volontaria dovrà immediatamente inoltrare richiesta scritta di tutela legale al Responsabile del servizio GVIP, descrivendo dettagliatamente i fatti. Art. 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla dichiarata eseguibilità della delibera di approvazione, fatte salve le disposizioni che comportano una spesa, le quali verranno attuate solo successivamente all adozione dei relativi atti che ne garantiscono la copertura finanziaria.
REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Approvato con delibera C.P. n. 51 del 07/05/1998 Art.1 Servizio di vigilanza volontaria La Provincia di Arezzo
DettagliRegolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti
Comune di Monteforte Irpino PROVINCIA DI AVELLINO Settore Ambiente Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ^^^^
DettagliREGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione ) 1 1. FINALITÀ Il Comune di Giffoni Valle Piana, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato
DettagliREGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE
REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE Approvato con delibera di C.P. n. 27 del 20.04.2009 ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. La Provincia riconosce l attività delle Guardie giurate volontarie; promuove
DettagliRegolamento per il coordinamento delle attivita di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica
Regolamento per il coordinamento delle attivita di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 88 del 24.10.2005 In vigore dal 22/11/2005 ART.1
DettagliC I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~
C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO AUSILIARIO VOLONTARIO - Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 01.03.2013 - Modificato con deliberazione C.C. n.
DettagliCOMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI ALBANELLA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2010 ART. 1 FINALITA Il COMUNE
DettagliComune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. Pagina 1 di 6
Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Pagina 1 di 6 ART. 1 È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DettagliLA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010
LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010 LA DIRETTIVA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliPROVINCIA DI SONDRIO Polizia Provinciale REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL ATTIVITA DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA
PROVINCIA DI SONDRIO Polizia Provinciale REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL ATTIVITA DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA ART. 1 FINALITA L attività di vigilanza ittico-venatoria e
DettagliCOMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO
DettagliGUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO. Sommario
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO Sommario Art. 1 - Organizzazione del Servizio Art. 2 - Disposizioni Generali Art. 3 - Finalità del Servizio Art. 4 - Modalità di Accesso Art. 5 - Funzioni
DettagliLEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-08-2006 REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA.
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29-08-2006 REGIONE MOLISE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 25 del 1 settembre 2006 IL
DettagliUNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA DELL UNIONE
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliAllegato C Regolamento volontari canile/gattile
Allegato C Regolamento volontari canile/gattile REGOLAMENTO VOLONTARI CANILE/GATTILE OGGETTO ARTICOLO 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità di esercizio dell attività
DettagliDoc: REGGVV_006/QTXTSRCOLD/CAF pag. 1
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE FAUNISTICO-VENATORIE ED ITTICHE DELLA PROVINCIA DI TREVISO ART. 1 COSTITUZIONE 1. E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie,
DettagliPROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA
PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere
DettagliPROVINCIA DI RAVENNA. REGOLAMENTO per la disciplina del coordinamento DELLA VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO-VENATORIA, ITTICA
PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO per la disciplina del coordinamento DELLA VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO-VENATORIA, ITTICA Art.1 Principi generali 1. La Provincia di Ravenna, allo scopo di realizzare
DettagliPIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INDICE Art. 1 Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pag. 3 Art. 2 Criteri di iscrizione ed ammissione.pag.
DettagliR E G O L A M E N T O
COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
DettagliPRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
Dettagliil rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l integrazione e l inclusione sociale.
Comune di Modena Corpo Polizia Municipale PROGETTO VOLONTARI Il Corpo di Polizia Municipale di Modena, ai sensi di quanto previsto dall articolo 8 della legge regionale 24/03 intende realizzare forme di
DettagliAssociazione Comunità IL GABBIANO ONLUS
Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4-26854 Pieve Fissiraga (LO) Cod.Fisc. 07124640157 Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11-23100 Sondrio - 0342-200844 Fax 0342-216702
DettagliCOMUNE DI PORTO RECANATI Provincia di Macerata Ufficio Tecnico Serv. LL.PP. Protezione Civile
COMUNE DI PORTO RECANATI - UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. PROTEZIONE CIVILE 1 ART. 1 FINALITÀ Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Porto Recanati svolge e promuove attività di previsione,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliSettore Gestione e Organizzazione Risorse Umane
Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane REGOLAMENTO PER L USO DEI VEICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L USO DEI VEICOLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. Art. 1 1. Il presente regolamento
DettagliREGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l.
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. Approvato all unanimità dagli Amministratori con decisione del 21 aprile 2009 SOMMARIO Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione Art. 2 - Composizione
DettagliCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto
DettagliREGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI
REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività
DettagliCOMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA
COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 164/39 in data 21/12/2009 Indice Art. 1 - Oggetto
DettagliCOMUNE DI BOVEZZO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI BOVEZZO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Bovezzo Aprile 2004 COMUNE DI BOVEZZO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART.1 E costituito presso la
DettagliCOMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE
COMUNE DI MILETO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Approvato con delibera della C.S. n.1 del 9.1.2014 REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE Art. 1 Oggetto Il presente
DettagliDisposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune. (Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006) Disposizioni
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliPREMESSO CHE: CONSIDERATO CHE:
PREMESSO CHE: - la sicurezza, quale diritto primario ad essi riconosciuto, costituisce per i cittadini una componente che caratterizza la qualità della vita esistente in un dato ambito territoriale; -
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliDISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VISTO l art. 163 del D. Lgs. 31.03.1998 n 112 sul trasferimento di funzioni e compiti di Polizia Amministrativa
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCOMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)
1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23-02-2007 SOMMARIO ART. 1 - Costituzione e denominazione
DettagliREGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus Art. 1 - Finalità e riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo
DettagliComune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza
Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:
DettagliCOMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA MILANO
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO PROVINCIA MILANO REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1 E costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliREGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute
DettagliCOMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE. (Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 6.08.
COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE (Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 6.08.2010) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina la
DettagliComune di Guiglia Provincia di Modena
Comune di Guiglia Provincia di Modena Regolamento Comunale di volontari di Protezione Civile Art.1 (Oggetto e Finalità) Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l organizzazione di una struttura
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI LOCALI E SALE COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003. Modificato con Deliberazione
DettagliRegolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune
Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliCITTA DI MEDE COMANDO POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEI VOLONTARI CIVICI PER LA SICUREZZA - CITTA DI MEDE -
CITTA DI MEDE COMANDO POLIZIA LOCALE ***************************************************** REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEI VOLONTARI CIVICI PER LA SICUREZZA - CITTA DI MEDE - *****************************************************
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.
L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI INDICE Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 Oggetto del regolamento Organizzazione
DettagliREGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M.
REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D.Lgs n. 626/94 D.Lgs n. 242/96 D.M. 363/98 Art. 1 DATORE DI LAVORO 1. Il Rettore, quale rappresentante
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1 COMUNE DI USTICA Prov. di Palermo P R O T E Z I O N E C I V I L E REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 Indice Art.1 Finalità Art.2 Obiettivi Art.3 Modalità di adesione
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliLega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE
Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:
DettagliRegolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria
Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria Testo approvato con delibera Consiliare n. 81 del 12.5.03 Art. 1 SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA 1. L'Amministrazione Provinciale di Firenze
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliCOMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza
REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE Pagina 1 di 7 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità.... pag. 3 Art. 2 Ambito di applicazione...... pag. 3 Art. 3 Requisiti richiesti... pag. 4 Art. 4 Formazione
DettagliARMI ED ARMERIA. Titolo I - ARMI
ARMI ED ARMERIA Titolo I - ARMI ART. 1 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE 1 - In conformità a quanto previsto dall art. 4 del D.M. 01.03.1987 N 145 l arma da difesa personale, in dotazione agli addetti con
DettagliRegolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS.
Regolamento nazionale protezione civile A.N.P.AS. Approvato dal Consiglio Nazionale il 10 settembre 2005 Art.1 - L A.N.P.AS. svolge attività di Protezione Civile direttamente o attraverso i Comitati Regionali
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliREGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE
COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE Approvato con deliberazioni della Giunta Comunale
DettagliCOMUNE DI SANGUINETTO
COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO COMUNALE (Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 12/05/2015) REGOLAMENTO
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliI N D I C E. Pag. 2 di 6
Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI VIA SOLFERINO, 13 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014-2016 Con la redazione del programma triennale per la
DettagliComune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)
CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:
DettagliART. 1 OGGETTO ART. 2 FINALITA ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
S O M M A R I O Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 Definizioni di riferimento Art. 4 - Individuazione delle banche dati Art. 5 Titolarità e responsabilità della banca dati Art. 6 Soggetti incaricati
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
Dettagli1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai
DettagliCOMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliCOMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI
COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
DettagliREGOLAMENTO GESTIONE CONTABILE
AUTORITA D AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n 3-14100 ASTI Tel. 0141/351442 - Fax 0141/592263 E-mail ambito5.ato5@reteunitaria.piemonte.it www.ato5asti.it
DettagliCODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA
CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA 1. Premessa ISI Italia srl ( di seguito ISI e/o Società ) adotta il seguente Codice di comportamento al fine di promuovere l insieme dei principi etici a cui la società
DettagliRegolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
DettagliCOMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998
Dettagli