GLI ENTI RELIGIOSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO: IMPLICAZIONI GIURIDICHE E FISCALI IMPOSTE INDIRETTE. Maria Carla Bottini
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE GLI ENTI RELIGIOSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO: IMPLICAZIONI GIURIDICHE E FISCALI IMPOSTE INDIRETTE Maria Carla Bottini 12 Ottobre Sala Convegni - C.so Europa, 3 - Milano
2 Tipologia di imposte dirette 1. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 2. IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI 3. IMPOSTA DI REGISTRO 4. IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI 5. IMPOSTA DI BOLLO 6. TRIBUTI LOCALI a)tassa rifiuti T.A.R.S.U. b)tassa occupazione suolo pubblico T.O.S.A.P. c)imposta sulla pubblicità diritto sulle pubbliche affissioni 2
3 IMPOSTE INDIRETTE EROGAZIONI LIBERALI Normativa DPR 131/86 tariffa parte I art.1 Art. 10, c. 1-art. 1 tariffa, D.Lgs n. 347 Legge 121/1985 art.7 c.3 Art.3. D.LGS 346/90 Art. 1 - art. 10 d. lgs. n. 347/1990 Art. 53 d. lgs. n. 346/1990 D.Legislativo 60/ circolare 247/1999 Art. 8 u.c. tabella B D.P.R. 642/1972 D.L. 507/1993 art. 49 c.1 lett.a D.Lgs. 507/93 3
4 IMPOSTE INDIRETTE EROGAZIONI LIBERALI Art. 10 comma 1 lettera i) TUIR Art. 10 comma 1 lettera l) TUIR Art. 100 c.2 lett.a) TUIR Art. 15 lettera h) TUIR Art. 147 TUIR Art. 100 comma 2 lettera f) TUIR Prassi Corte di Cassazione n /09/2009 Risoluzione n. 69 del 27/06/11 Risoluzione n. 42 del 05/04/05 Risoluzione n. 133 del 14/06/07 4
5 Trasferimento di immobili Gli atti tipici per cui rilevano le imposte indirette sono i trasferimenti di beni immobili per a) cessione b) acquisizione per accettazione di eredità o donazioni 5
6 Trasferimento di immobili La vendita di immobili è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Immobili soggetti o in corso di assoggettamento n.1089 DPR 131/86 tariffa parte I art.1 Aliquota 3% ( invece del 7%) se l acquirente dichiara in atto: al vincolo di cui alla lg 1) Ove già sussiste il vincolo, gli estremi del vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari 2) Ove il vincolo ancora non sussiste, i termini dell attestazione rilasciata dall amministrazione per i beni culturali e ambientali da cui risulti che è in corso la procedura per l apposizione del vincolo 6
7 Trasferimento di immobili Decadenza dell agevolazione se: - entro il termine di due anni a decorrere dalla data di registrazione, non viene documentata l avvenuta sottoposizione al vincolo; - i beni vengono alienati, in tutto o in parte, prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione o protezione; - viene effettuato un mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione della amministrazione dei beni culturali - non sono stati assolti gli obblighi di legge per consentire l esercizio di prelazione dello Stato sugli immobili stessi Conseguenza della decadenza dell agevolazione: - maggiore imposta (4%) - soprattassa 30% - interessi 7
8 Trasferimento di immobili Imposte ipotecarie e catastali - 2% ipotecaria - 1% catastale art. 10, comma 1, e art. 1 tariffa, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Corte di Cassazione n /09/2009 Imposta di registro - Beni culturali - Trasferimento - Esenzione dall'imposta di registro - Estensione alle imposte ipotecaria e catastale - Esclusione - Ragioni. Principio di diritto: L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico ed architettonico in materia di imposta di registro non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, per giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile comune. 8
9 Trasferimento di immobili Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell 11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. Legge 121/1985 art.7 c.3 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 9
10 Trasferimento di immobili IMMOBILI PERVENTUTI AGLI ENTI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE ESENZIONE DALL IMPOSTA Art.3. D.LGS 346/90 TRASFERIMENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. 10
11 Trasferimento di immobili Art.3. D.LGS 346/90 c.2 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. L esenzione si applica quindi ai trasferimenti effettuati a favore di: - fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con specifiche finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità - associazioni legalmente riconosciute, diverse da quelle indicate sopra che si impegnino a dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. 11
12 Trasferimenti immobili I trasferimenti di cui sopra sono esenti anche dall imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali Art. 1 - art. 10 d. lgs. n. 347/1990 Art. 53 d. lgs. n. 346/
13 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI D.Legislativo 60/ circolare 247/1999 si applica esclusivamente a: utilizzazione degli apparecchi da divertimento/ intrattenimento; ingresso ed esercizio nelle sale da gioco e simili; esecuzione di musica prevalentemente non dal vivo. L imposta su intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. 13
14 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI a condizione che - gli intrattenimenti organizzati da uno stesso soggetto abbiano carattere di occasionalità ovvero non superino le 12 giornate d attività nel corso dell anno - all ente beneficiario siano destinati almeno i due terzi dell incasso, al netto delle spese e delle imposte; - l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione DEA all'ufficio accertatore SIAE e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n
15 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI La SIAE è l Ente preposto al rilascio di: - permessi - certificati - nulla osta all organizzazione di attività di spettacolo o intrattenimento Deve essere presentata la DEA (dichiarazione di effettuazione dell attività) prima dell inizio dell evento alla sede Territorialmente competente rispetto al luogo di svolgimento della stessa. 15
16 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI La SIAE provvede alla raccolta, elaborazione e fornitura dei dati relativi alle operazioni di accesso, ispezione e verifica presso i soggetti che effettuano attività di intrattenimento; accertamento, liquidazione e riscossione dell imposta sugli spettacoli, della eventuale IVA connessa; accertamento dell IVA corrisposta dai soggetti che operano in regime della Legge 398/
17 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI ENPALS I Soggetti che si avvalgono di artisti, lavoratori dello spettacolo in quanto gli organizzatori di eventi, anche occasionali, devono immatricolarsi l ENPALS. In caso di gratuità della prestazione, essa deve quindi essere rigorosamente provata e documentata, mediante dichiarazione resa dall artista che comprovi la propria condivisione degli scopi non lucrativi perseguiti dall ente organizzatore. 17
18 IMPOSTA DI BOLLO SONO ESCLUSE DALL IMPOSIZIONE art. 8 u.c. tabella B D.P.R. 642/ le quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficienza a condizione che sull atto risulti tale scopo. 18
19 TOSAP Tassa per l occupazione ed aree pubbliche D.L. 507/1993 art. 49 c.1 lett.a D.Lgs. 507/93 SONO ESENTI a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; 19
20 EROGAZIONI LIBERALI Art. 10 comma 1 lettera i) TUIR Sono deducibili dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana Art. 10 comma 1 lettera l) TUIR Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti: è ammessa la stessa possibilità di deduzione per le erogazioni effettuate ad altre istituzioni religiose riconosciute dallo Stato. Risoluzione 27 giugno 2011, n. 69/E Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 20
21 EROGAZIONI LIBERALI Erogazioni liberali erogate da imprese Art. 100 c.2 lett.a) TUIR Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato 21
22 EROGAZIONI LIBERALI La rendicontazione delle somme ricevute Non esiste una disciplina specifica Si fa riferimento alle indicazioni dell'agenzia per le Onlus e dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. L'Agenzia suggerisce la predisposizione di un bilancio composto dai seguenti documenti - Stato Patrimoniale; - Rendiconto Gestionale; - Nota Integrativa. Le liberalità devono essere iscritte a seconda che siano vincolate o meno. 22
23 EROGAZIONI LIBERALI Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali Le erogazioni liberali effettuate a favore dello Stato,, di enti o istituzioni pubbliche,.., di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali per il restauro di immobili sottoposti al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono costituire: onere detraibile, rispettivamente ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), e dell'art. 147 del TU1R, se effettuate da persone fisiche e dagli enti non commerciali. onere deducibile se effettuate da imprese ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR. 23
24 EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILITA 19% PERSONE FISICHE L'art. 15 lettera h) TUIR prevede la detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato,, di enti o istituzioni pubbliche,.., di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel DPR 30 settembre 1963, n ". 24
25 EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILITA 19% Enti non commerciali detraibilità per rinvio dell'art. 147 TUIR all art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR. 25
26 EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILITA IMPRESE Art. 100 comma 2 lettera f) TUIR 26
27 EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONI 1) Modalità di effettuazione Le erogazioni devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioe' carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 27
28 EROGAZIONI LIBERALI 2) Contenuto della convenzione La convenzione deve: 1) essere stipulata in forma scritta tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale; 2) essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa. 28
29 EROGAZIONI LIBERALI - Se uno dei soggetti in causa e' un'amministrazione pubblica, un ente o un'istituzione pubblica la convenzione dovrà essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa. - Se si tratta invece di persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, dovrà essere stipulato un accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi, corredato dalla documentazione. 29
30 EROGAZIONI LIBERALI A tal proposito: Il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato che le erogazioni liberali previste dall art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR, art.147 TUIR e art.100 TUIR: 1) devono essere regolate mediante convenzione che deve essere stipulata solo tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell iniziativa culturale; il Ministero ha precisato che per i beni e le attività culturali, in luogo della convenzione, dovrà essere presentato dal soggetto erogatore alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa. 30
31 EROGAZIONI LIBERALI 2) il Ministero per i beni e le attività culturali ha il ruolo di controllore istituzionale dell iniziativa, sia in fase di progettazione e preventivazione della spesa (che, per espressa previsione normativa deve essere previamente autorizzata), sia in fase di consuntivo (anch esso da verificare ed approvare espressamente); 3) l erogazione deve effettuata in favore di iniziative o attività che abbiano già acquisito l autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali con l approvazione, almeno, del preventivo di spesa; la competenza in ordine all autorizzazione spetta, in base all assetto organizzativo vigente, alla Soprintendenza di settore. 31
32 EROGAZIONI LIBERALI Risoluzione n.42 E 05/04/05 -Risoluzione del 14/06/2007 n. 133 Tra i soggetti beneficiari delle erogazioni sono anche le parrocchie (Consiglio di Stato (parere n.66 del 31 gennaio 1989)) in quanto: 1. sono enti riconosciuti. L art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ; 2. non perseguono fini di lucro; 3. realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 32
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