CIRCOLARE N. 7/2014 Del 8 luglio 2014

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1 CIRCOLARE N. 7/2014 Del 8 luglio 2014 OGGETTO: DECRETO COMPETITIVITÀ La presente Circolare si propone di riepilogare le principali novità in materia fiscale e di diritto societario che sono state introdotte con il cosiddetto Decreto Competitività (D. L. 91/2014) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno scorso, entrato in vigore il 25 giugno 2014, non ancora convertito in legge ed attualmente in discussione in Parlamento. 1) CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% PER GLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI NUOVI L articolo 18 del D. L. 91/2014 ha introdotto un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali nuovi della categoria Ateco 28 (allegato alla presente) effettuati, anche tramite leasing, dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolerà la media del periodo ; se l'importo più elevato è del 2010, la media sarà data dalla somma di ( ) diviso quattro. Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è invece basata sul quinquennio , sempre con esclusione dell'annualità più elevata. Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a euro. Per calcolare l'incentivo, va prestata attenzione alla data in cui l'investimento si considera effettuato ai sensi dell articolo 109 Tuir. Per gli acquisti, rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene o, se successivo, di passaggio di proprietà; per eventuali prestazioni connesse con l'investimento (trasporto, installazione eccetera) non comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione. Se il macchinario è acquisito in appalto (anche in "leasing-appalto"), vale la data di ultimazione dell'opera o i singoli importi liquidati in via definitiva con stati di avanzamento dei lavori (Sal). Per i leasing conta non la maturazione dei canoni, ma il momento di consegna del cespite all'utilizzatore; se è prevista una condizione sospensiva, va atteso l'esito positivo del collaudo. In ogni caso, non rileva il momento di entrata in funzione dei beni. Il credito si potrà compensare nel modello F24 in tre rate annuali di pari ammontare dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento (quindi non prima del 2016) senza applicazione di limiti di importo. In termini pratici, ipotizzando un impresa che effettua investimenti agevolabili per euro e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari a euro , il credito d imposta spettante sarà pari ad euro = ( ) x 15%. Tale credito d imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio 2016 con le M I L A N O Via Principe Amedeo, Milano Italia Tel: Fax: Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, Roma Italia Tel: Fax:

2 seguenti modalità: euro a partire dal 1 gennaio 2016; euro a partire dal 1 gennaio 2017; euro a partire dal 1 gennaio Il credito di imposta, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza, non concorre alla formazione del reddito di impresa, né rientra nell'imponibile Irap. L'incentivo riguarda anche le imprese costituite da meno di cinque esercizi, che calcoleranno l'eccedenza di investimenti rispetto alla media di tutti gli anni dalla loro costituzione (escluso quello con acquisti maggiori). Per i contribuenti che avvieranno l'attività di impresa dopo il 25 giugno 2014, l'intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioè al 30 giugno 2015) è valido per il calcolo del credito di imposta del 15%. L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti prima del secondo esercizio successivo. Pertanto, per gli investimenti del 2014, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre Occorre, infine, che i beni non siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive all estero. Questa seconda condizione scade, per gli acquisti del 2014, al 31 dicembre ) ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D IMPOSTA SULL IRAP Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per chi ha l esercizio solare dal ), nel caso di soggetti incapienti, in alternativa al riporto a nuovo senza limiti temporali, la base Ace non sfruttata può essere convertita in credito d'imposta, da utilizzare in diminuzione dei versamenti Irap. Tale credito per soggetti Ires è calcolato, applicando alla citata base Ace non sfruttata, l'aliquota Ires del 27,5%. Tale alternativa ha due vincoli: l'uso del credito deve avvenire in cinque anni e in rate costanti. Ad esempio una società nel 2014 ha registrato un incremento della base ACE per 2 milioni (e Ace : 2 milioni al 4%) e ha conseguito un reddito di L eccedenza di euro può essere portata a nuovo per ridurre il reddito imponibile dei successivi esercizi, ovvero può essere convertito in credito di imposta (27,5% di = 5.500) in compensazione dell Irap per euro all anno. 3) SUPER ACE PER LE SOCIETÀ AMMESSE ALLA QUOTAZIONE Il Decreto 91/2014 prevede, in occasione della quotazione in Borsa, un potenziamento della cosiddetta Ace, cioè dell'incentivo previsto dal Dl 201/2011 per le società che aumentano il patrimonio con conferimenti in denaro o utili accantonati a riserva. La legge di stabilità 2014 aveva già introdotto un'accelerazione dell'ace per il triennio , portando il coefficiente di calcolo della detassazione, rispettivamente, al 4, al 4,5 e al 4,75%

3 Le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati italiani, o di Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, potranno usufruire, nell'esercizio di quotazione e nei due successivi, di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato in ciascuno di questi tre periodi rispetto all'esercizio precedente. Non è invece soggetta alla maggiorazione del 40% la base Ace accumulata negli esercizi anteriori. Ad esempio, una società che, nell'anno precedente alla quotazione (2014), ha accumulato una base Ace netta di 5 milioni di euro (incrementi patrimoniali per conferimenti in denaro e utili a riserva stratificati dall'esercizio 2011 in poi, al netto di rimborsi e distribuzioni ai soci) e che, nell'esercizio successivo (quello in cui avviene l'ammissione dei titoli), realizza un ulteriore incremento di 10 milioni (utile 2014 destinato a riserva e aumento di capitale versato nel 2015, con importo già ragguagliato al tempo) usufruirà del seguente bonus. La base Ace sarà pari a 19 milioni (i 5 milioni pregressi oltre ai 10 del 2015, questi ultimi incrementati del 40%). Anche per la super Ace delle neo-quotate restano ferme le altre regole di calcolo e in particolare il limite del patrimonio netto di fine esercizio. A partire dal terzo esercizio successivo a quello di ammissione alla quotazione in Borsa il potenziamento viene meno e la base Ace (compresa quella derivante da incrementi realizzati nei tre periodi super agevolati) torna ad essere conteggiata con criteri ordinari. La norma riguarda le società la cui quotazione avviene dal 25 giugno 2014, ma la sua concreta applicazione è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato Ue. 4) INCENTIVO FISCALE A FAVORE DELLE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI SOCIETARIE Viene esteso il regime di esenzione dall applicazione della ritenuta di cui al comma 1 dell art. 26 Dpr 600/1973 (di cui al comma 1 dell articolo 1 del decreto legislativo n. 239/96) anche agli interessi delle obbligazioni, titoli similari o cambiali non quotate emesse a loro volta da società non quotate, qualora detenute da investitori qualificati (cioè Banche, Società finanizarie, Fondi di Investimento, ecc...) In tal modo le società di minori dimensioni potranno emettere titoli di debito con un trattamento fiscale agevolato e non dovranno sopportare i costi di negoziazione dei titoli stessi. L'altra novità rilevante riguarda la soppressione sempre della citata ritenuta di cui all articolo 26, in relazione agli interessi derivanti da obbligazioni corrisposti a Oicr, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati. Viene, infine, soppressa la ritenuta di cui al citato articolo 26 anche con riferimento agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, che emettono titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie

4 5) RIDUZIONE DA A DEL CAPITALE SOCIALE MINIMO OCCORRENTE PER COSTITUIRE UNA SOCIETÀ PER AZIONI L art. 20, comma 7, del D.L. 91/2014 modifica l art del codice civile prevedendo la riduzione da ,00 euro a euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa. È evidente che la finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA. 6) Altre novità in materia di DIRITTO SOCIETARIO Eliminazione del divieto all'emissione di azioni a voto plurimo. Le società in via di quotazione o già quotate potranno prevedere nel loro statuto un'apposita clausola che abilita l'emissione di azioni a voto maggiorato fino a due voti a vantaggio di azionisti «di lungo periodo». Il DL 91/2014 supera così il divieto, sancito dall'articolo 2351 del Codice civile, di emettere azioni a voto plurimo. A questo scopo, il nuovo articolo 127-quinquies del Tuf, introdotto dall'articolo 20 del DL 91/2014, prescrive che nello statuto occorre stabilire le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo un apposito elenco degli azionisti dotati del voto maggiorato. Il voto può essere maggiorato fino ad attribuire un massimo di due: il che significa che può anche attribuire voti per qualsiasi altro numero compreso tra 1 e 2 (ad esempio 1,3). La modifica statutaria occorrente per introdurre la previsione del voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non esprimano il voto favorevole alla sua introduzione. Sarà consentita l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato (quale premio di fedeltà) alle azioni che rimangano di titolarità di un singolo azionista per un periodo consecutivo, indicato nello statuto, non inferiore a 24 mesi dall'iscrizione nel predetto apposito elenco. L'introduzione delle azioni a voto plurimo è finalizzata a consentire un accesso alla quotazione mantenendo, per il gruppo di controllo, la posizione di azionista di riferimento, e ciò in quanto il timore di perdere il controllo della società a seguito della quotazione può rappresentare uno dei principali fattori che disincentiva l'ingresso in Borsa delle imprese familiari italiane. Il voto plurimo, invece, consente di aumentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione per gli azionisti di riferimento. La volontà del legislatore di incentivare, con le azioni a voto plurimo, la quotazione delle società emerge chiaramente anche dalla norma che consente di introdurre la clausola statutaria sul voto maggiorato anche nel corso del procedimento di quotazione: è infatti disposto che può essere computato, ai fini del possesso continuativo, anche il periodo precedente all'introduzione della clausola in parola (e, quindi, il periodo anteriore al momento della istituzione dell'apposito elenco da cui risulta il possesso continuativo). Ne consegue che la nuova normativa potrà essere adottata dalle società che decidessero di quotarsi non appena la Consob avrà emanato le disposizioni di attuazione. Per le società già quotate, invece, il voto maggiorato potrà essere attribuito soltanto una volta decorso il periodo continuativo, non inferiore a 24 mesi, di iscrizione nell'apposito predetto elenco

5 La disciplina di queste azioni a voto plurimo, come detto, non è di immediata applicazione: spetta, infatti, alla Consob l'emanazione, con proprio regolamento, delle disposizioni di attuazione. Comunque, fin da ora sono dettati alcuni principi. Anzitutto, queste azioni non vanno a costituire una categoria speciale. Inoltre, in caso di successivo trasferimento delle azioni a voto maggiorato, la maggiorazione del voto si estingue. Inoltre, se lo statuto della società emittente non dispone diversamente: a) il trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti previste dall'articolo 120 del Tuf (e cioè il 2% del capitale sociale, da intendersi, in presenza di maggiorazione del diritto di voto, come numero complessivo dei diritti di voto; oppure il 5%, se l'emittente è una Pmi), fa venir meno il voto maggiorato; b) il voto maggiorato non si estingue se le azioni a voto maggiorato vengano trasferite per successione ereditaria o per effetto di fusione o scissione della società titolare di dette azioni; c) il diritto di voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione se la società emittente deliberi l'aumento gratuito del capitale sociale. Invece, se la società emittente deliberi un aumento di capitale sociale a pagamento mediante nuovi conferimenti, lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda anche alle azioni emesse in dipendenza dell'operazione di aumento del capitale sociale. Semplificazione dell accesso al mercato di capitali di rischio per le piccole e medie imprese All articolo 20, comma 1 del D.L. 91/2014 viene introdotta una definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, che recita: sono «piccole e medie imprese le emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano Pmi gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi». I parametri presi a base della definizione sono quindi quelli del fatturato e della capitalizzazione, in alternativa tra loro. Per le Pmi che rientrino nella definizione, va sottolineato che, con l'obiettivo di incentivare la quotazione delle Pmi a proprietà familiare, viene introdotta la facoltà di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito dalla legge, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie di cui all'articolo 106, comma 1, Tuf. Finora, infatti, l'obbligo di Opa successiva e totalitaria conseguiva, per tutte le società quotate, al superamento della soglia fissa del 30%, indipendentemente dalla loro dimensione: si trattava dunque di un sistema «a soglia unica» (e cioè valevole per tutte le società) il quale, in alcuni casi, può irrigidire gli assetti proprietari, con evidenti ripercussioni sul piano delle politiche di investimento. Invece, per le società che rientrano nella definizione di Pmi, viene ora previsto che queste possono individuare, con apposita clausola statutaria, una soglia di partecipazione in un intervallo prestabilito tra il 20 e il 40% dalla quale scatta l'obbligo di procedere all'offerta pubblica di acquisto: si tratta, pertanto, di una soglia che può esser scelta nell'intervallo fra il 20% (la quale evidentemente - 5 -

6 consente alle Pmi di tutelarsi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo) e il 40% (che invece favorisce l'ingresso nel capitale di altri soggetti). * * * * * Il Decreto è attualmente in discussione in Parlamento e pertanto rimane suscettibile di modifiche che potrebbero anche essere rilevanti. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi

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