La Responsabilità del gestore a cura del Dott. Giuseppe Pastorini

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1 1 Qualità & Sicurezza IN PISCINA Le nuove regole regionali Montecatini Terme 22 Ottobre Vittoria Centro Congressi La responsabilità del gestore Dott. Giuseppe Pastorini Gruppo di lavoro piscine della Regione Toscana L Italia non eccelle nella diffusione capillare sul proprio territorio di impianti natatori pubblici di medie e grandi dimensioni, a causa principalmente delle ristrettezze economiche degli Enti Locali, i quali non sono stati in grado, salvo rarissime eccezioni, di realizzare e gestire piscine pubbliche che permettessero la pratica del nuoto a tutti i livelli sociali della popolazione. Di fronte a questa difficoltà, però, negli ultimi quindici anni, per sopperire alle esigenze derivate dallo sviluppo turistico e dalla richiesta di un maggiore benessere psicofisico, diverse aziende private si sono organizzate per costruire nuovi impianti natatori, generalmente di piccole dimensioni, a servizio soprattutto di alberghi, agriturismi, residenze, palestre e centri benessere. In tutti questi anni, in mancanza di chiare e precise normative di riferimento i Comuni hanno concesso i permessi a costruire senza, generalmente, tener conto delle reali risorse idriche a disposizione delle strutture natatorie. Le conseguenze principali di una tale disfunzione, sono state: - Una prolificazione indiscriminata di una miriade di piscine, prive dei principali requisiti strutturali ed impiantistici; - Un insufficiente ricambio dell acqua contenuta nelle vasche, con conseguente aumento dei rischi di infezione per i frequentatori Con la Legge Regionale Toscana 9 marzo 2006, N 8 e con l emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 26 febbraio 2010, N 23/R (Regolamento attuativo della legge regionale 9 marzo 2006, n.8), finalmente sono stati introdotti dei parametri certi di riferimento, che, magari, ad alcuni potranno apparire troppo restrittivi e ad altri troppo permissivi, però di sicuro costituiscono un punto fermo a cui tutti i gestori si dovranno adeguare entro il 26 febbraio La gestione di una piscina va considerata fra quelle attività particolarmente complesse, dal momento che per la conduzione è necessario l apporto di varie esperienze professionali: a) Di tipo impiantistico, relativo alle conoscenze degli impianti di filtrazione e disinfezione delle acque e delle macchine, nel caso di piscine coperte, per il trattamento dell aria;

2 2 b) Di tipo igienico sanitario, relativo alla conoscenza delle tecniche di pulizia e sanificazione dei locali, delle tecniche di monitoraggio degli agenti infestanti e delle relative misure di prevenzione; c) Di tipo gestionale, relativo alla conduzione di servizi accessori, quali in particolare: attività di ristorazione, centro estetico, sauna e bagno turco, attività fisioterapiche in acqua, attività di fitness, vendita di abbigliamento ed attrezzi sportivi, giochi ed attività ricreative. Da quanto esposto, si capisce che sul gestore, ovvero sul TITOLARE delle strutture natatorie ricadono le responsabilità per tutto quello che possa eventualmente accadere all interno dell impianto. La figura del titolare è riconducibile, di solito, al proprietario della struttura, a meno che, in virtù di uno specifico titolo giuridico, la gestione sia affidata ad un altro soggetto. All articolo 13 della LRT 8/2006 viene specificato che la richiesta di autorizzazione all esercizio dell impianto natatorio è presentata dal titolare della piscina. Se prendiamo in esame una struttura di proprietà comunale, che attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica viene data in concessione ad un soggetto avente titolo giuridico, la responsabilità di presentare la richiesta di Autorizzazione all esercizio è in capo al gestore e NON al Comune. All art. 11 della LRT 8/2006 viene specificato che il Titolare individua il Responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. L eventuale individuazione del Responsabile della piscina da parte del Titolare dell impianto deve essere effettuato con atto formale di DELEGA, con la quale si trasferisce in capo ad altri la funzione di controllo su determinati aspetti dell attività aziendale e, di conseguenza, si conferisce al soggetto delegato: a) Piena autonomia decisionale b) Piena autonomia gestionale c) Piena autonomia economica (capacità di spesa) Quindi, per esercitare le funzioni di Responsabile della piscina NON è sufficiente la sola idoneità tecnico professionale del soggetto delegato, ma sono necessari atti formali che gli attribuiscano le capacità suddette. Voglio evidenziare che il modello proposto per la presentazione ai SUAP delle domande di Autorizzazione all esercizio o della Dichiarazione Inizio Attività, secondo me, contiene un deficit informativo nella parte in cui il titolare dell impianto dichiara di nominare quale responsabile della piscina il Sig., che, consapevole delle responsabilità derivanti dall incarico conferito, sottoscrive la presente per l accettazione della nomina. Io, personalmente, ritengo che tale dichiarazione sia insufficiente per l accettazione della nomina, dal momento che manca l elemento fondamentale per l esercizio della delega, ovvero manca l atto formale. E fondamentale che sia presentato (allegandolo alla domanda SUAP) un atto formale (ad esempio una procura notarile) stipulato fra le parti (titolare e soggetto delegato responsabile) nel quale venga specificato il trasferimento dei compiti e delle funzioni previste dalla normativa

3 3 regionale ed il conferimento dei poteri decisionali, gestionali ed economici, relativamente alle materie delegate. Vediamo ora in dettaglio cosa è previsto dalla normativa emanata dalla Regione Toscana in merito alle funzioni che deve svolgere il Responsabile della piscina: a) Assicura il corretto funzionamento della struttura, sotto il profilo gestionale, tecnologico ed organizzativo; b) Assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale; c) Assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all art. 16 della LRT 8/2006 e all art. 49 del DPGR 23/R/2010; d) Assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l allontanamento di ogni rifiuto; In relazione al punto c) esaminiamo in dettaglio quali compiti deve svolgere il Responsabile della Piscina: 1) Redigere il documento di valutazione dei rischi, che deve tener conto di: a) Analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; b) Individuazione dei punti e delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli e definizione delle relative misure da adottare; c) Individuazione dei punti critici de definizione dei relativi limiti; d) Definizione del sistema di monitoraggio; e) Individuazione delle azioni correttive; f) Verifiche del piano e riesame periodico; 2) Redigere un documento dei requisiti tecnico-funzionali, ove indicare la dimensione ed il volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe; 3) Redigere il registro degli interventi di manutenzione 4) Redigere il registro dei controlli in vasca; 5) Esporre all ingresso dell impianto, in maniera ben visibile ai frequentatori, il regolamento della piscina, che dovrà contenere come minimo gli elementi indicati al comma 4 dell art. 49 del DPGR 23/R/ Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, possiamo ricordare che: a) Il TITOLARE che apre l impianto natatorio privo d Autorizzazione o di DIA, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 6.000,00 e con la chiusura immediata dell impianto; b) Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il corretto funzionamento della struttura, sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 3.000,00 ed il Comune dispone la sospensione dell attività per un periodo da tre a trenta giorni; c) Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il rispetto dei requisiti igienico ambientali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 3.000,00 ed il Comune dispone la sospensione dell attività per un periodo da tre a trenta giorni;

4 4 d) Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il rispetto dei requisiti fisici, chimicofisici. Chimici e microbiologici delle acque di vasca è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 3.000,00, solo se non adempie nei termini alle prescrizioni emanate dall Azienda ASL ed il Comune dispone la sospensione dell attività per un periodo da tre a trenta giorni; e) Il RESPONSABILE della piscina privo della documentazione relativa al funzionamento ed alle procedure di autocontrollo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 3.000,00 e con la chiusura immediata dell impianto; f) Il RESPONSABILE delle piscine ad uso pubblico che non garantisca, durante l orario d apertura, la presenza di un adeguato numero di Assistenti Bagnanti, secondo quanto indicato all art. 48 del DPGR 23/R/2010, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 3.000,00 e con la chiusura immediata dell impianto; g) Il RESPONSABILE della piscina che non provvede (almeno una volta all anno e comunque ad ogni inizio d apertura stagionale) allo svuotamento dell acqua contenuta nelle vasche sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l impianto di una somma da 200,00 ad 1.200,00; h) Il RESPONSABILE della piscina che non provvede ad esporre in modo ben visibile all ingresso dell impianto il Regolamento della piscina sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l impianto di una somma da 200,00 ad 1.200,00; i) Il RESPONSABILE della piscina che fa accedere all impianto un numero di bagnanti superiore alla capienza massima indicata nel Regolamento della piscina sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l impianto di una somma da 200,00 ad 1.200,00; Da quanto esposto, si può comprendere come sia importante professionalmente avere un Responsabile della piscina capace di gestire nel modo migliore possibile la struttura natatoria, anche alla luce delle responsabilità penali e civili che assume tale figura. Nell ambito della responsabilità civile, occorre tener conto di quanto disposto dall art del codice civile: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nell ambito della responsabilità penale, si evidenziano le disposizioni contenute agli artt. 589 e 590 del codice penale: - Art. 589 (omicidio colposo): chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ; - - Art. 590 (lesioni personali colpose): chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad 309,00 ;

5 5 Concetto di colpa Secondo quanto disposto all art.43 del codice penale e sulla base di numerose pronunce giurisprudenziali, la colpa consiste in un comportamento cosciente dell agente che, senza la volontà di arrecare danno agli altri, sia causa di un evento lesivo per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero inosservanza di regole o norme di condotta (colpa specifica). Esempio di colpa generica : il gestore di una piscina, che omette di adottare le opportune ed idonee cautele al fine di prevenire incidenti, è responsabile dell infortunio occorso ad un nuotatore che camminando lungo il bordo vasca vada a sbattere la testa contro un elemento sporgente, oppure si produca un infortunio al piede a causa di una mattonella scheggiata o malmessa (ai sensi dell art del codice civile, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito). Esempio di colpa specifica : il gestore di una piscina, che omette di osservare le regole cautelari imposte da leggi e regolamenti, come quelle indicate anche nella LRT 8/2006 e nel suo Regolamento attuativo, oltre che quelle finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nell impianto natatorio, le norme generali e quelle eventuali di pubblica sicurezza. Sempre a proposito di responsabilità, è importante evidenziare quelle del titolare della piscina e quelle del committente. L art del codice civile recita: salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell adempimento dell obbligazione si avvale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. L art del codice civile specifica: i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Pertanto, il titolare di una piscina potrà essere chiamato a risarcire anche i danni derivanti dai sinistri che, solo indirettamente, sono attribuibili ad una sua colpa e che, invece, sono riconducibili più direttamente ad una colpa del proprio personale. Ad esempio, nel caso di un evento lesivo occorso ad un minore durante una lezione di nuoto con l istruttore, sussiste la responsabilità del titolare della piscina, solidamente con l istruttore, sulla base del dovere di vigilanza e di controllo ed in virtù del rapporto di prestazione d opera professionale che lega l insegnante all organizzatore delle attività natatorie. Sebbene il sinistro sia dipeso direttamente dalla negligenza dell istruttore (ha omesso la vigilanza sugli allievi) anche il titolare della piscina è chiamato al risarcimento del danno insieme all istruttore, per effetto dell applicazione dell art del codice civile. Per il titolare si evidenzieranno: - La culpa in eligendo, per aver scelto ed incaricato un soggetto non idoneo a compiere delle attività in occasione delle quali si è verificato il sinistro; - - La culpa in vigilando (per non avere adeguatamente vigilato sull operato del proprio personale.

6 6 Conclusioni Il titolare della piscina deve adottare una condotta diligente, tenendo conto dei seguenti suggerimenti: - Rispettare le normative contenute nella LRT 8/2006 e nel DPGR 23/R/2010; - Osservare le normative previste per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - Rispettare le eventuali prescrizioni imposte dall Autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni sportive, oltre che adempiere ai regolamenti delle federazioni sportive del CONI, afferenti alle attività natatorie; - Adottare tutte le misure idonee ad evitare infortuni ai bagnanti ed ai frequentatori dell impianto; - Incaricare solo personale qualificato e professionalmente capace; - Vigilare sull operato del personale impiegato in modo da non incorrere in situazioni di responsabilità; - Porre attenzione ai contenuti di una buona assicurazione di responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d opera, che copra tutti i rischi inerenti l uso dell immobile e delle sue pertinenze, la permanenza dei medesimi, la gestione del servizio e delle attività effettuate, compresi eventuali sinistri ai bagnanti ed a chiunque, a qualunque titolo, acceda all impianto natatorio.

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