Ritenute alla fonte. Lavoro dipendente e assimilati

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1 Ritenute alla fonte Lavoro dipendente e assimilati RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Soggetti obbligati Sono obbligati ad effettuare, in qualità di datori di lavoro, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti (art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600): le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE); gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti nel territorio dello Stato; le società e gli enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice; le società di fatto e le società di armamento; le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni; le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il condominio; le amministrazioni pubbliche. Inoltre, sono considerati sostituti d imposta anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (art. 37, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). Va infine ricordato che l Agenzia delle entrate, con la risoluzione 11 maggio 2007, n. 95/E si è espressa sugli adempimenti che il curatore deve porre in essere ai fini dell applicazione delle ritenute sul TFR. Modalità di applicazione delle ritenute In materia di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la ritenuta deve essere applicata con modalità differenti in ragione delle diverse specie di somme e valori corrisposti. Ai sensi dell art. 23, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all art. 51 del TUIR, ad esclusione delle mensilità aggiuntive e degli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga (settimanale, quindicinale, mensile o altro), deve essere operata mediante l applicazione delle aliquote IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corri- FISCO

2 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI spondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del citato TUIR, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del citato TUIR sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto e indica le condizioni di spettanza. Inoltre, tenuto conto del fatto che la misura delle detrazioni è commisurata al reddito complessivo, il sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del sostituito circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente o assimilato o equiparato che nel corso dell anno corrisponde. Redditi soggetti a ritenuta 1. Dichiarazione di spettanza delle detrazioni L obbligo di effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d imposta sussiste ogni qual volta vengono corrisposti redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell art. 51, D.P.R. n. 917/1986, anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti. Inoltre, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, ne discende che il datore di lavoro, sostituto d imposta, deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi. Esempio Si pensi, ad esempio, a un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. Il datore di lavoro si trova a corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso, l ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all ente pensionistico e, in mancanza o in ritardo, ad acquisire l importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Si deve procedere in modo analogo anche quando il dipendente è distaccato presso un altro datore di lavoro e nel caso in cui alcune somme o valori siano corrisposti dal datore di lavoro distaccante e altre somme o valori siano invece corrisposti dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato il dipendente. Con riferimento alla nozione di reddito complessivo che deve essere assunta al fine di stabilire l ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, l art. 51, comma 2, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all art. 750 FISCO 2013

3 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1 lettera b). La circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E ha evidenziato che tali somme riducono la base imponibile del reddito di lavoro dipendente in quanto la ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità di ordine procedurale perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio sia per i contribuenti che per l amministrazione finanziaria. Nel contempo, secondo quanto chiarito con la circolare 16 marzo 2007, n. 15/E, è di tutta evidenza come tale finalità sia stata attuata dal legislatore attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Resta fermo che il sostituito può fornire al sostituto l indicazione del presumibile importo del proprio reddito complessivo per l anno cui si riferisce la detrazione, compresa la presenza della casa di abitazione, al fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente. 1. Dichiarazione di spettanza delle detrazioni Le condizioni di spettanza delle detrazioni sono previste negli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, per quanto riguarda la detrazione per figli e altri familiari a carico, il sostituito deve dichiarare in primo luogo che il familiare da considerare a carico possiede un reddito complessivo non superiore al limite fissato nel comma 3 dell art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e tenuto conto anche delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché di quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Inoltre, il sostituito deve dichiarare se ricorrono le circostanze per fruire delle detrazioni e in quale misura, tenuto conto che la disciplina stabilisce regole precise circa la possibilità di riparto della detrazione tra gli aventi diritto. Il sostituito deve anche dichiarare se ricorrono le condizioni previste dallo stesso art. 12 (mancanza fisica di un coniuge), ai sensi del quale avrebbe diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella per il primo figlio a carico. La dichiarazione per attestare i familiari a carico che, a seguito delle modifiche introdotte all art. 23, D.P.R. 600/1973 dal c.d. Decreto sviluppo (art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70), a partire dai redditi 2011, non deve essere più prodotta annualmente: pertanto, una volta prodotta, salvo che non intervengano modifiche successive (ad esempio, la nascita di un figlio) ha effetto anche per i periodi d imposta successivi; e, in essa, il contribuente, deve indicare il codice fiscale dei FISCO

4 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni (art. 1, comma 221, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Per quanto riguarda i soggetti non residenti, in base a quanto previsto dall art. 1, commi della legge n. 296/2006, è possibile, per tali soggetti, usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (art. 1, comma 526, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 agosto 2007, n. 149, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Per i soggetti residenti in uno Stato membro dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840,51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per familiari a carico, la documentazione può essere formata da: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, per il tramite del sostituto d imposta l attestazione di cui sopra è parte integrante della dichiarazione di spettanza che il soggetto deve presentare al sostituto d imposta. 752 FISCO 2013

5 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Ritenuta più elevata Nell effettuazione delle ritenute il sostituto può, d accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell effettuazione delle operazioni di conguaglio, l imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente. Per le somme e gli eventuali valori relativi alle mensilità aggiuntive e per i compensi della stessa natura è stato previsto un trattamento autonomo rispetto alla retribuzione periodica; è necessario cioè applicare le aliquote dell imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito. Mensilità aggiuntive Per mensilità aggiuntive s intendono tutte quelle somme corrisposte nel corso dell anno con frequenza superiore all ordinario periodo di paga e che non costituiscono contabilmente normali integrazioni delle somme relative ai singoli periodi di paga. Vanno considerate tali, oltre alle mensilità aggiuntive propriamente dette (quali la tredicesima, la quattordicesima mensilità, etc.) anche quelle somme che adempiono alla stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche natalizie e pasquali, le gratifiche annuali di bilancio, i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali. Tali somme concorreranno alla determinazione delle ritenute in sede di conguaglio di fine anno. Nel caso di più mensilità aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo di paga occorre effettuarne il cumulo ai fini della determinazione unitaria della tassazione e, quindi, della determinazione delle ritenute da operare. Emolumenti arretrati In tale nozione devono essere ricomprese tutte quelle somme che derivano da prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti in ritardo per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Il momento della percezione di tali somme corrisponde al giorno in cui gli emolumenti arretrati sono messi in pagamento e possono essere immessi nella libera disponibilità del lavoratore, indipendentemente, quindi, dal momento in cui vengono materialmente incassati. Per quanto riguarda gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, le ritenute vanno applicate con i criteri di cui all art. 18 dello stesso D.P.R. n. 917/1986, intendendo per reddito complessivo netto l ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente. Sono assimilabili agli emolumenti arretrati anche le indennità per ferie non godute, se erogate in un periodo successivo a quello in cui è sorto il diritto. FISCO

6 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Si deve precisare che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato l art. 23, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, concernente la ritenuta sugli emolumenti arretrati di cui all art. 16, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo IRPEF Redditi soggetti a tassazione separata. Rapporti di lavoro inferiori all anno Le modalità di determinazione delle ritenute e delle detrazioni indicate in precedenza sono applicabili anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per i quali l art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 non prevede specifiche differenti regole. Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell anno, in applicazione dell art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973. Naturalmente il percipiente può fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. Resta fermo che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. A tal fine il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un applicazione più precisa della nuova detrazione. La detrazione minima deve quindi essere applicata per l intero ammontare previsto e ragguagliata al periodo di paga. Somme corrisposte agli eredi Per quanto riguarda le somme e i valori corrisposti agli eredi dei contribuenti deceduti, le ritenute devono essere operate, con l aliquota del primo scaglione di reddito, sulla parte imponibile. Si precisa, al riguardo, che restano nella sfera di competenza del sostituito deceduto non solo le somme e i valori dallo stesso riscossi, ma anche tutti quelli messi a sua disposizione dal sostituto (ancorché, per qualsiasi ragione, materialmente non riscossi) sui quali è stata effettuata e versata la relativa ritenuta. Conseguentemente, vanno considerati come redditi di spettanza degli eredi, soltanto le somme e i valori maturati ma non ancora liquidi o quelli in via di maturazione (ad esempio, somme e valori della mensilità in corso di formazione al momento del decesso, rateo della 13ª e della 14ª mensilità; competenze arretrate maturate successivamente al decesso, etc.). Per quanto riguarda invece il TFR e le altre indennità corrisposte una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, la ritenuta è determinata in proporzione alla quota percepita da ciascun erede, con le modalità proprie di tali redditi. 754 FISCO 2013

7 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Retribuzioni in natura e fringe benefits I compensi in natura che costituiscono reddito imponibile per il dipendente che li percepisce devono essere assoggettati a ritenuta secondo le normali regole previste per i compensi in denaro. Per espressa previsione normativa, nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trova capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento. L ipotesi si verifica, ad esempio, quando il sostituto si trova a dover effettuare la ritenuta soltanto sul compenso in natura perché in quel periodo di paga il sostituito non ha diritto ad alcun compenso in denaro. Si pensi, ad esempio, al dipendente al quale è stato concesso in uso un immobile dal datore di lavoro e che si trovi a fruire di un periodo di aspettativa dal servizio senza retribuzione. Soci lavoratori di cooperative Per i compensi, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, percepiti dai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative di servizi, di cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca si applicano gli stessi criteri previsti per i redditi di lavoro dipendente anche in tema di detrazioni di imposta per carichi di famiglia e di lavoro dipendente. L assimilazione ai redditi di lavoro dipendente è subordinata all iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e al rispetto dei principi di mutualità da indicare nello statuto. Indennità e compensi a carico di terzi Si tratta dei compensi e delle indennità a carico di terzi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con l esclusione di quegli emolumenti che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro ovvero, per legge, allo Stato. Su tale reddito i terzi devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo d acconto calcolata in funzione delle aliquote IRPEF progressive per scaglioni; il datore di lavoro dovrà tenere conto di tali somme e delle ritenute effettuate in sede di conguaglio di fine anno anche ai fini del calcolo delle detrazioni di imposta. Borse di studio Ciascun sostituto di imposta che corrisponda ad un soggetto non dipendente somme a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, deve operare una ritenuta a titolo di acconto calcolata in funzione delle aliquote IRPEF progressive per scaglioni sulla parte che eccede l ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta spettanti al beneficiario. FISCO

8 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Collaborazione coordinata e continuativa 1. Erogazione di compensi con cadenza periodica; 2. Erogazione del compenso in unica soluzione; 3. Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile I redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il sostituto d imposta deve comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro e, pertanto, deve: operare la ritenuta sulla base degli scaglioni di aliquota; calcolare la detrazione in base all ammontare corrisposto; tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia; effettuare il conguaglio di fine anno per l IRPEF e le addizionali. Dal punto di vista operativo possono presentarsi le seguenti ipotesi: erogazione di compensi con cadenza periodica; erogazione del compenso in unica soluzione; erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile. 1. Erogazione di compensi con cadenza periodica Se il sostituto è in grado di preventivare l ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che andrà a corrispondere nel corso del periodo d imposta e procede periodicamente al pagamento dei compensi, dovrà innanzitutto provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata) ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Sul valore così determinato il sostituto d imposta sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. 2. Erogazione del compenso in unica soluzione Se il sostituto d imposta corrisponde il compenso in un unica soluzione nel corso del periodo d imposta, l attribuzione delle detrazioni devono essere commisurate all intero ammontare del compenso, atteso che nell ipotesi considerata non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d imposta. 3. Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile Qualora il committente proceda ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d imposta ma non sia in grado di conoscere in via presuntiva l ammontare complessivo degli stessi per periodo d imposta, sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all atto dell effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. 756 FISCO 2013

9 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sacerdoti In tema di determinazione delle ritenute si applicano gli stessi criteri previsti per la retribuzione ordinaria dei lavoratori dipendenti. Trattamento speciale di disoccupazione Le somme in questione sono erogate dall INPS, che però non procede all effettuazione delle ritenute all atto del pagamento; pertanto il percipiente dovrà provvedere a dichiarare gli importi percepiti in sede di dichiarazione annuale. Anche per il trattamento di disoccupazione spettano le detrazioni di imposta per lavoro dipendente. Indennità per l esercizio di pubbliche funzioni Su tali emolumenti il soggetto erogante deve operare una ritenuta a titolo d acconto calcolata in funzione delle aliquote IRPEF progressive per scaglioni, al netto delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia, mentre non spettano quelle per lavoro dipendente. Rientrano in questa categoria, ad esempio: i compensi percepiti dai giudici conciliatori; compensi erogati agli ufficiali sanitari; compensi derivanti dalla carica di sindaco svolta, in forza di contratto, da dipendenti della società controllante; compensi corrisposti dai messi comunali per la notifica di atti catastali; compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace ed agli esperti del Tribunale di sorveglianza. Indennità per cariche elettive e costituzionali La ritenuta, a titolo d acconto, deve essere applicata al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote IRPEF determinate con gli stessi criteri previsti per i redditi di lavoro dipendente. In dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni di cui sopra, la ritenuta si applica sull intero ammontare delle pensioni e sul 60% dei vitalizi, mentre continua ad applicarsi sulla parte imponibile delle indennità. In ogni caso, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente e l ente erogatore non è tenuto ad effettuare alcun conguaglio. Rendite vitalizie Per le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, la ritenuta si applica, con l aliquota IRPEF per scaglioni di reddito, sul 60% dell ammontare corrisposto. Per ciò che concerne le detrazioni di imposta, non spettano quelle di lavoro dipendente. Sulle rendite ed i vitalizi diversi da quelli innanzi esaminati, sui sussidi ed altri assegni periodici, comunque denominati, corrisposti con carattere di ricorrenza, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, si deve operare una ritenu- FISCO

10 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ta a titolo d acconto calcolata in funzione delle aliquote IRPEF progressive per scaglioni. Anche per tali redditi non spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Inoltre, sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15%, ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali (art. 11, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Ai fini della determinazione dell aliquota applicabile in sede di ritenuta, il periodo di partecipazione deve essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall effettivo versamento dei contributi (circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E). Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme assoggettate a ritenuta a titolo d imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali. Mance dei croupiers L impresa che gestisce la casa da gioco deve operare la ritenuta, con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente, cumulando le mance con gli emolumenti di lavoro dipendente corrisposti nel medesimo periodo di paga. A tal fine i croupiers o l organismo costituito all interno dell impresa devono comunicare al datore di lavoro, nel periodo in cui avviene la percezione, l ammontare delle mance. La ritenuta è applicata con l aliquota IRPEF per scaglioni di reddito sul 75% delle mance corrisposte. Provvigioni agenti di Commercio Gli agenti di commercio e simili, sulle provvigioni applicano una ritenuta pari all aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito IRPEF su una base imponibile che può essere pari al 50% delle provvigioni oppure al 20%, a seconda che l agente operi individualmente o avvalendosi della collaborazione di dipendenti o terzi. Redditi pignorati Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sono applicabili nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. 758 FISCO 2013

11 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Ritenute sospese In presenza di provvedimenti di sospensione dei termini per eventi eccezionali, le ritenute già operate dal sostituto d imposta devono comunque essere versate. Ciò rende impossibile il rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973. Tale precisazione è contenuta nella risoluzione dell Agenzia delle entrate 8 gennaio 2009, n. 8/E con la quale è stato chiarito, in modo inequivocabile, che le ritenute già operate dal sostituto d imposta devono comunque essere versate anche se è in vigore un provvedimento di sospensione dei termini connessi agli adempimenti tributari. Tale chiarimento assume particolare rilevanza soprattutto in considerazione del fatto che i provvedimenti di sospensione dei termini sono spesso oggetto di successive proroghe. Ciò può porre i sostituti in una situazione di incertezza sull obbligo di effettuare o meno le ritenute sulle somme corrisposte a soggetti che possono beneficiare della sospensione. In sostanza, in occasione dell emanazione di provvedimenti di sospensione dei termini connessi ad obblighi tributari a causa di eventi eccezionali, qualora sia previsto con riferimento alle ritenute già operate l obbligo di effettuare il relativo versamento, il sostituto non può sottrarsi a tale obbligo e deve ritenersi esclusa, sia per il sostituto che per il sostituito, la possibilità di chiedere il rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973. I sostituti, pertanto, soprattutto in occasione delle proroghe delle predette sospensioni, devono porre particolare attenzione nell effettuare il prelievo tributario sulle somme corrisposte a soggetti che possono beneficiare della sospensione. Conguagli di fine anno (art. 23, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 600/1973) In sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori erogati, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del D.P.R. n. 917/1986, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell art. 15 dello stesso D.P.R. n. 917/1986, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso art., per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. Si considerano inoltre percepiti nel periodo d imposta cui si riferiscono anche le somme ed i valori incassati entro il 12 gennaio dell anno successivo, purché tali importi vengano regolarmente assoggettati a ritenuta (da versare entro il 16 gennaio) e vengano inseriti nel conguaglio di fine anno. È stata prevista, inoltre, la possibilità di riconoscere, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, l eventuale credito d imposta spettante relativamente ai redditi prodotti all estero, anche nell ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d imposta precedenti. FISCO

12 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI In caso di incapienza delle retribuzioni, per il prelievo delle imposte dovute all atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso resta fermo l obbligo del sostituto di versare interamente all erario le somme dovute dal sostituito nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse da parte del sostituito. In alternativa, il sostituito può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento rispetto alla data del 28 febbraio, termine entro il quale, nelle altre ipotesi, devono cessare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio, si applica l interesse in ragione dello 0,5% mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al sostituito che deve provvedere al versamento entro il 16 gennaio dell anno successivo. Sulla base della disciplina appena esposta non è dunque possibile chiudere a debito le operazioni di conguaglio obbligando il sostituito a presentare la dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, se le operazioni di conguaglio si chiudono con un credito per il sostituito, il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell anno. Ciò vale anche nell ipotesi in cui tali operazioni sono effettuate in corso di anno a causa della cessazione del rapporto di lavoro (anche se per decesso del sostituito). Agevolazioni per i conguagli di particolari categorie di soggetti (art. 38, commi 7-8 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) In materia di conguaglio, sono previste alcune agevolazioni per particolari categorie di soggetti deboli. Infatti è previsto che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione (art. 49, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 917/1986), non superiori a euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Inoltre, i sostituti d imposta che corrispondono redditi di pensione, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi euro, trattengono l importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. 760 FISCO 2013

13 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell anno precedente a quello cui si riferisce l abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore (circolare Agenzia entrate 29 settembre 2010, n. 46/E). L ente pensionistico deve porre in essere una serie di adempimenti. In particolare, esso deve comunicare: entro il 15 del mese di gennaio al pensionato, l accoglimento o meno della richiesta per l effettuazione del pagamento rateale. Nel caso in cui è respinta, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti; entro il 20 del mese di gennaio, telematicamente all Agenzia delle entrate, i dati anagrafici dei soggetti per i quali ha predisposto il pagamento rateale; ogni due mesi, telematicamente all Agenzia delle entrate, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, l importo trattenuto, quello residuo e le motivazioni della cessazione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio; entro la fine di dicembre, telematicamente all Agenzia delle entrate, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l intero importo del canone. Le somme trattenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando l apposito codice tributo. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Gli enti, le società, le associazioni e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d imposta, i quali corrispondono somme e valori definiti come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono operare, all atto del pagamento di tali redditi e con obbligo di rivalsa, una ritenuta di acconto dell IRPEF dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile di detti redditi. La ritenuta è effettuata con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente (compreso l obbligo di effettuare il conguaglio) e, quindi, almeno con l aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Il sostituito è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente alla ritenuta qualora detta ritenuta da operare sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in danaro. FISCO

14 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Prospetto ritenute redditi lavoro dipendente REDDITI AMMONTARE BASE IMPONIBILE Redditi di lavoro dipendente e assimilati Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Corrisposti ad eredi 23% acconto 100% Indennità e compensi pagati da terzi Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Borse di studio, parte che eccede le detrazioni Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Indennità, gettoni di presenza Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Rendite vitalizie Aliquota IRPEF a scaglioni 60% Assegni periodici Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Mance ai croupiers Aliquota IRPEF a scaglioni 75% Collaborazione coordinata e continuativa Aliquota IRPEF a scaglioni 100% Rimborso di ritenute effettuate in eccesso L Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30 gennaio 2008, n. 25/E ha esteso l applicabilità dell art. 38, D.P.R. n. 602/1973 al rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto d imposta, anche per quei contribuenti legittimamente esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, per il recupero delle ritenute operate dai sostituti d imposta in eccesso rispetto al dovuto, il soggetto interessato può presentare, entro 48 mesi, istanza di rimborso presso l ufficio locale dell Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta. Imposta sostitutiva sugli straordinari e sui premi di produttività L art. 2 D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto l assoggettamento, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, ad imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, delle somme erogate a livello aziendale: per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso periodo: per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre l orario di lavoro normale (attualmente fissato in 40 ore settimanali) in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari e mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse; per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008: la norma si riferisce sia al lavoro supplementare sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche: in entrambi i casi è infatti richiesto al lavoratore di svolgere una prestazione lavorativa eccedente rispetto 762 FISCO 2013

15 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI all orario inizialmente concordato. Tuttavia, in entrambi i casi, e al fine di evitare comportamenti fraudolenti, come accennato, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui contratto di lavoro sia stato stipulato (ovvero trasformato) prima del 29 maggio 2008; in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa: ci si riferisce agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della impresa. Proroghe L agevolazione è stata oggetto di successive proroghe. In particolare: con l art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stata disposta la proroga del beneficio sopra indicato per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, sempre con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2008, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all imposta sostitutiva del 10% di cui all art. 2 del D.L. n. 93/2008; con l art. 2, commi 156 e 157 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l agevolazione è stata confermata, alle stesse condizioni, anche per il 2010; con l art. 53 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, c è stata la proroga per il In particolare è stato previsto che il lavoratore dipendente può optare per l applicazione di un imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro. Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di sopra beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili; con l art. 26, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 c.d. manovra correttiva 2011, l agevolazione è stata prorogata per il 2012; con l art. 1, commi 481 e 482 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l agevolazione è stata prorogata anche per il FISCO

16 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Proroga per il 2012 (art. 26, D.L. 6 luglio 2011, n C.d. manovra correttiva 2011) L agevolazione come detto sopra è stata prorogata per l anno Infatti è previsto che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La quota di detassazione e le modalità operative sono state approvate con il D.P.C.M. 23 marzo 2012 (pubblicato sulla G.U. del 30 maggio 2012, n. 125). Tale decreto prevede che per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, le misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2011, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all imposta sostitutiva di cui all art. 2 del D.L. n. 93 del 27 maggio Inoltre, con la legge di stabilità (artt. 22, commi 6-7 e 33, commi legge 12 novembre 2011, n. 183) si è nuovamente intervenuto sulla materia apportando poche ma sostanziali modifiche. Infatti, nel confermare la proroga per il 2012 (sia riguardo alla tassazione agevolata che allo sgravio contributivo) viene previsto che: le suddette agevolazioni (fiscali e contributive) sono riconosciute in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti (art. 22, comma 6); per l anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento e nel rispetto delle limitazioni in caso di deficit sanitario, può disporre la deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (art. 22, comma 7); le misure sperimentali sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell anno Con D.P.C.M. è stabilito l importo massimo assoggettabile all imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell agevolazione (art. 33, comma 12); 764 FISCO 2013

17 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO AUTONOMO lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247/2007 (art. 33, comma 14). Pertanto, viene confermato l impianto della disposizione così come definito dal D.L. n. 98/2011, ribadendo il carattere sperimentale dell agevolazione e rimandando la fissazione dell aliquota e dei tetti massimi di reddito ad un prossimo decreto. Però, viene eliminato il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl e viene ripristinato il doppio binario tra agevolazione fiscale e agevolazione contributiva. Infatti, superando, di fatto, l unificazione che era stata fatta con il D.L. n. 98/2011, si ritorna al passato in quanto, ai fini dello sgravio contributivo vanno applicate le vecchie regole (legge n. 247/2007) che prevedono diversi limiti e differenti provvedimenti attuativi rispetto a quelli emanati per la parte fiscale. Proroga per il 2013 (art. 1, commi 481 e 482 legge 24 dicembre 2012, n. 228) Come anticipato, da ultimo, con la legge di stabilità 2013 sono state prorogate, per il 2013, le misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro. Più in dettaglio, tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo previa comunicazione alle Camere dovrà promuovere un apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lett. a), legge 662/1996). Le suddette misure vengono prorogate anche all anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio Lavoro autonomo In linea generale, i soggetti obbligati all applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti sono i medesimi individuati in relazione ai redditi di lavoro dipendente. FISCO

18 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO AUTONOMO Modalità di determinazione delle ritenute 1. Utilizzazione economica di opere dell ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili corrisposte a non residenti Per quanto riguarda le modalità di determinazione della ritenuta, l art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 dispone che i soggetti obbligati che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati ed anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale ovvero per prestazioni rese a terzi o nell interesse di terzi, o, a partire dal 4 luglio 2006, anche per l assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 36, comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223), devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo d acconto nella misura del 20% del compenso. I compensi di importo inferiore a euro 25,82, sempreché non costituiscano acconti di maggiori compensi, corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, non sono soggetti all applicazione della ritenuta. Altresì, non deve essere operata la ritenuta sui redditi corrisposti per le prestazioni effettuate nell esercizio di imprese. 1. Utilizzazione economica di opere dell ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili corrisposte a non residenti Sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l utilizzazione economica di opere dell ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili, di cui all art. 23, comma 2, lett. c), Testo Unico imposte sui redditi (corrispondente al previgente art. 20, comma 2, lett. c), deve essere operata una ritenuta a titolo d imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare (D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 6). Per tutti gli altri compensi e redditi di lavoro autonomo ed assimilati, corrisposti a soggetti non residenti per le prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell ammontare corrisposto, anche nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata nell esercizio di impresa. Al contrario, in entrambe le ipotesi suindicate, ai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo ed assimilati corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%. Base imponibile In relazione alla base imponibile, si precisa che, laddove previsto, l addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell ordine professionale non concorre alla formazione della base imponibile. Concorre, invece, alla formazione della base imponibile ed è, quindi, soggetto a ritenuta, il contributo INPS addebitato al cliente (4%), di cui alla gestione separata (legge n. 335/1995). 766 FISCO 2013

19 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO AUTONOMO Rimborsi spese In merito ai rimborsi spese, vanno escluse da ritenuta le somme ricevute a titolo di rimborso spese dall artista e professionista anticipate in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate. Rientrano, ad esempio, tra detti rimborsi non soggetti a ritenuta, i rimborsi per il pagamento di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale. Sono, invece, inclusi nella base imponibile e quindi soggetti a ritenuta i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultino intestate oltre che al professionista anche al committente nell interesse del quale sono state sostenute tali spese. Altre fattispecie Ai sensi dell art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 la ritenuta, a titolo di acconto, deve essere operata all atto del pagamento delle somme in misura del 20% sull ammontare del reddito imponibile commisurato al 75% del compenso percepito dall autore o inventore ovvero dal cessionario che abbia acquisito il bene immateriale a titolo oneroso, mentre è commisurato all intero ammontare del compenso nel caso in cui il percettore abbia acquisito il bene a titolo gratuito (eredi, donatari, legatari). A partire dal 1 gennaio 2007, se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, la ritenuta si applica sull ammontare del reddito imponibile commisurato al 60% del compenso percepito. La ritenuta sul reddito di lavoro autonomo derivante dai rapporti di associazione in partecipazione, dovrà essere operata nella misura del 20% sull intero importo corrisposto all associato. Sull ammontare degli utili corrisposti, la società erogante deve operare, all atto del pagamento, una ritenuta a titolo d acconto del 20%. L art. 53, comma 3, del Testo Unico imposte sui redditi equipara il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui all art. 3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera a), comma 2 del medesimo articolo, anche per quanto concerne il meccanismo di determinazione della ritenuta. Ai sensi dell art. 33, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 42/1988, anche sulle indennità percepite dai notai a seguito della cessazione dalle proprie funzioni deve essere applicata, all atto del pagamento, una ritenuta a titolo d acconto in misura del 20% sull ammontare corrisposto. Il condominio è tenuto a operare una ritenuta di acconto quando corrisponde somme a favore dei propri collaboratori o dei dipendenti, quali l amministratore, il portiere, il lavascale e tutti gli altri lavoratori previsti dal CCNL del 12 maggio I relativi adempimenti dovranno essere eseguiti dall amministratore di condominio. FISCO

20 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO AUTONOMO È, inoltre, previsto che gli amministratori di condominio comunichino annualmente all Anagrafe tributaria l ammontare dei beni e servizi acquistati dai condomini e i dati identificativi dei relativi fornitori. Sarà, inoltre, facoltà dell Amministrazione finanziaria richiedere dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Le associazioni di professionisti sono soggetti unitari ai fini della applicazione delle ritenute. Conseguentemente, i singoli associati computeranno le ritenute subite in sede di dichiarazione dei redditi in misura pari alla percentuale di ripartizione dei redditi. Da ultimo va segnalata la risoluzione 4 maggio 2006, n. 56/E con la quale l Agenzia delle entrate ha chiarito che non risulta applicabile sui compensi dovuti da una società di ingegneria, costituita sotto forma di Srl, per le prestazioni dalla stessa rese l art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, dal momento che le società di ingegneria producono reddito d impresa. In proposito si rammenta che la ritenuta di cui al citato art. 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all art. 73, comma 1, del TUIR; società e associazioni di cui all art. 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente. In sostanza, ai sensi dell articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d acconto i soli compensi per lavoro autonomo professionale e i compensi per lavoro autonomo occasionale. Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo per la prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell ambito dell attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d impresa come componente positivo di reddito. Prospetto delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo REDDITI AMMONTARE BASE IMPONIBILE Lavoro autonomo 20% acconto 100% Cessione diritti d autore da parte dello stesso autore 20% acconto 75% (*) Diritti opere ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate 20% acconto 75% Compensi a stranieri per brevetti, diritti d autore 30% definitivo 100% Compensi a stranieri per prestazioni professionali 30% definitivo 100% Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia 20% acconto 100% (*) Se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, la ritenuta si applica sul 60% del compenso percepito. 768 FISCO 2013

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