RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA DI CAPITALI. a cura di Andrea Silla e Flavia Silla
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- Filiberto Fulvio Vacca
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1 a cura di Andrea Silla e Flavia Silla
2 Generalità L istituto del recesso nasce nelle società di capitali per equilibrare la possibilità di modificare da parte della maggioranza dei soci alcune essenziali condizioni del contratto con cui si costituisce la l società
3 Generalità La legge consente dunque al socio di minoranza di porre fine al rapporto sociale e di cambiare il proprio stato di socio in quello di creditore verso la società per il rimborso della partecipazione Il recesso si annovera tradizionalmente tra i mezzi di tutela previsti dalla legge a favore delle minoranze: non impedisce infatti alla maggioranza di assumere determinate decisioni, ma la obbliga a liquidare le azioni o la quota dei soci che non le abbiano condivise
4 CAUSE DI RECESSO S.P.A. Il socio ha diritto di recedere dalla società quando ricorrono: a. Cause previste dalla legge b. Cause previste dallo statuto c. Specifiche situazioni di fatto. La maggioranza dei casi di recesso sono inderogabili e quindi lo statuto, a pena di nullità delle relative cause, non può escluderli e non può renderne l esercizio più gravoso (art. 2437, c. 6, c.c.).
5 CAUSE DI RECESSO S.P.A. A. CAUSE PREVISTE DALLA DI LEGGE INDEROGABILI Cambiamento dell oggetto sociale, se la deliberazione assembleare è tale da consentire un cambiamento significativo dell attività della società; Trasformazione della società; Trasferimento della società all estero; Revoca dello stato di liquidazione; Modifiche statutarie relative ai diritti di voto e partecipazione; Introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
6 CAUSE DI RECESSO S.P.A. A. CAUSE PREVISTE DALLA DI LEGGE INDEROGABILI Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto in aggiunta a quelle disposte per legge; Modifica dei criteri di determinazione del valore dell azione in caso di recesso; Esclusione dalla quotazione (solo per società quotate) Delibere specifiche per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
7 CAUSE DI RECESSO S.P.A. A. CAUSE PREVISTE DALLA DI LEGGE DEROGABILI DALLO STATUTO Proroga del termine di durata della società; Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
8 CAUSE DI RECESSO S.P.A. B. CAUSE PREVISTE DALLO STATUTO (art. 2437, c. 4, c.c.). Nel solo caso di s.p.a. che non ricorre al capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori casi di recesso. Le cause di recesso statutarie possono riguardare tutti i soci o una o più categorie di azioni.
9 CAUSE DI RECESSO S.P.A. C. SPECIFICHE SITUAZIONI DI FATTO (CASI DI LEGGE) Società avente una durata indeterminata o che non ha indicato nell atto costitutivo la durata; In caso di revisione di stima degli amministratori dei conferimenti in natura o di crediti quando risulta che il valore degli stessi è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento.
10 CAUSE DI RECESSO S.R.L. RECESSO NELLE S.R.L. a. Cause di legge b. Cause di atto costituivo
11 CAUSE DI RECESSO S.R.L. A. CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE (INDEROGABILI dall atto costitutivo) Cambiamento dell oggetto sociale; Cambiamento del tipo di società; Trasferimento della sede sociale all estero; Fusione o scissione; Revoca dello stato di liquidazione; Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell oggetto sociale; Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l amministrazione o la distribuzione di utili;
12 CAUSE DI RECESSO S.R.L. A. CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE (INDEROGABILI DALL ATTO COSTITUTIVO) Eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell atto costitutivo; Aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione; Introduzione o soppressione di clausole compromissorie; Casi particolari previsti per società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
13 CAUSE DI RECESSO S.R.L. B. CAUSE PREVISTE DALL ATTO COSTITUTIVO Clausola che prevede che la società sia costituita a tempo indeterminato o mancata indicazione di durata; Clausola che prevede l intrasferibilità delle quote di partecipazione; Clausola che subordina il trasferimento della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi Clausola che subordina il trasferimento della quota a causa di morte a condizioni o limiti che nel caso concreto ne impediscono il trasferimento; Casi di recesso in aggiunta a quelle legali.
14 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RECESSO S.P.A.
15 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RECESSO S.P.A. Sono i soci che non hanno concorso alla relativa delibera : soci assenti, astenuti o dissenzienti (art. 2437, c. 1, c.c.) Quando il recesso è legato a fatti specifici (indicati alla precedente lett. C) durata indeterminata e revisione della relazione di stima), il diritto di recesso spetta a tutti i soci. Il socio non può rinunciare preventivamente al diritto di recesso.
16 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RECESSO S.R.L.
17 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RECESSO S.R.L. In caso di decisione dei soci: socio assente, dissenziente, astenuto In caso di cause diverse dalla decisione dei soci: ciascun socio
18 ANALOGIE E DIFFERENZE TRA S.P.A. E S.R.L. Recesso parziale SI per s.p.a. ( la legge non prevede che il recesso debba comprendere tutte le azioni possedute dal socio) DUBBIO per s.r.l. (non sarebbe prevista la possibilità di limitare il recesso ad una parte della quota che èconsiderata indivisibile)
19 RECESSO PARZIALE PER S.P.A. Art c.1 c.c. Possibilità riconosciuta dalla legge di uscire totalmente dalla società o di ridurre l entità della sua partecipazione (il socio intende rischiare di meno)
20 RECESSO PARZIALE PER S.P.A. In base a tale principio: il socio, che non concorre ad approvare la delibera per l intero pacchetto posseduto, può recedere per tutte o per parte delle azioni; il socio ha votato in modo divergente e può recedere per la sola parte di azioni con le quali non ha votato a favore della delibera
21 ANALOGIE E DIFFERENZE TRA S.P.A. E S.R.L. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA CHE SPETTA AL RECEDENTE S.P.A.: si fa riferimento alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali ( la relazione governativa ricorda che il risultato cui si giunge non è necessariamente il valore di mercato); S.R.L.: si deve tener conto del valore di mercato
22 ANALOGIE E DIFFERENZE TRA S.P.A. E S.R.L. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA CHE SPETTA AL RECEDENTE S.P.A.: il criterio adottato non è l unico essendo consentito di derogare in sede statutaria S.R.L.: il criterio tenendo conto del valore di mercato (forse) è unico e inderogabile
23 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A.
24 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Nelle s.p.a. non quotate, l organo amministrativo che convoca un assemblea le cui deliberazioni possono dar luogo al recesso dei soci deve determinare il valore delle azioni sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo i criteri di legge in caso di assenza di criteri statutari.
25 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. La mancata predeterminazione del valore delle azioni è consentita agli amministratori a condizione che i soci all unanimità li abbiano dispensati da tale determinazione E fatta salva la possibilità per i soci in assemblea di rinunciare alla determinazione del valore delle azioni (massime Comitato Notarile Triveneto 2004 H.H.2)
26 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Si deve far riferimento AL VALORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE della società tenendo conto: della consistenza patrimoniale della società; delle prospettive di reddito della società; dell eventuale valore di mercato delle azioni.
27 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Gli amministratori hanno l obbligo di chiedere il parere al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; possono peraltro discostarsi dal parere. In questo caso devono informare i soci della difformità.
28 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione, indicando gli elementi dell attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, gli elementi di rettifica e gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione, come ad esempio l avviamento (art ter, c.4, c.c.).
29 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l assemblea l organo amministrativo deve far conoscere ai soci i criteri di determinazione del valore delle azioni: a tal fine la dottrina ritiene che gli amministratori debbano redigere una relazione informativa da depositare presso la società
30 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Ogni socio ha diritto di conoscere le modalità di determinazione del valore nei 15 giorni che precedono l assemblea; ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese ((art ter, c. 5, c.c).
31 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Tale diritto non può essere limitato o escluso dallo statuto (è nell interesse del socio, tenuto conto dell irrevocabilità della dichiarazione di recesso una volta comunicata massima Cons. Notarile di Milano n. 51/2004). E però un diritto disponibile da parte dei soci; se quindi tutti i soci sono d accordo e rinunciano, l eventuale mancanza di determinazione del valore non incide sulla regolarità del procedimento assembleare.
32 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Il socio che ha dichiarato di recedere senza poter conoscere tempestivamente il valore delle sue azioni ha diritto di revocare la propria dichiarazione di recesso ( massima Cons. Notarile di Milano n. 51/2004). Il socio che recede può contestare il valore di liquidazione della sua quota. La contestazione va effettuata contestualmente alla dichiarazione di recesso.
33 VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER S.P.A. Il valore di liquidazione, in caso di contestazione, è determinato da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente entro 90 giorni dall esercizio del diritto di recesso. Il tribunale con il provvedimento di nomina dell esperto decide anche sulle spese. Se la determinazione da parte dell esperto manca ovvero è iniqua o erronea, la valutazione èrimessa all autorità giudiziaria (art ter, c. 6 e art c.1 c.c.).
34 VALUTAZIONE DELLA QUOTA PER S.R.L.
35 VALUTAZIONE DELLA QUOTA PER S.R.L. Il socio di s.r.l. che recede ha diritto al rimborso del valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.
36 VALUTAZIONE DELLA QUOTA PER S.R.L. E dubbio se sia possibile prevedere nell atto costitutivo criteri di valutazione della quota che permettano di prescindere dalla legge. Attualmente sembra prevalere la tesi di quanti ammettono una regolamentazione statutaria diversa da quella legale.
37 VALUTAZIONE DELLA QUOTA PER S.R.L. Gli amministratori devono redigere una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale si individui il valore di mercato del patrimonio riferito al momento della comunicazione del recesso. Non si possono utilizzare criteri di redazione del bilancio di esercizio (si deve far riferimento al valore effettivo degli elementi patrimoniali e si deve stimare l avviamento).
38 VALUTAZIONE DELLA QUOTA PER S.R.L. Se vi è disaccordo tra i soci, la determinazione del valore è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente L esperto provvede nel termine fissato dal tribunale; quest ultimo organo provvede anche sulle spese del procedimento La relazione dell esperto è impugnabile davanti al giudice solo se manifestamente iniqua o erronea (art. 2473, c. 3)
39 MODALITÀ DI RIMBORSO S.P.A.
40 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.P.A. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi fossero obbligazioni convertibili, il diritto di opzione compete anche ai possessori di queste in concorso con i soci in base al rapporto di cambio. L offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.
41 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.P.A. Ai soci si deve concedere per l esercizio di opzione un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell offerta. Chi esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell acquisto delle azioni rimaste inoptate.
42 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.P.A. Se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. Se non riescono a collocarle presso terzi entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono acquistate da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti per l acquisto di azioni proprie.
43 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.P.A. Quindi il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il limite della quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto anche delle azioni possedute da società controllate (art c.c., c. 3) Se mancano utili e riserve disponibili per l operazione, l organo amministrativo deve convocare l assemblea straordinaria per deliberare alternativamente la riduzione del capitale o lo scioglimento.
44 MODALITÀ DI RIMBORSO S.R.L.
45 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.R.L. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni decorrenti dal giorno in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società. Non si può derogare a mezzo di statuto a tale termine ( massima Notai del Triveneto 2005 I. H. 14). In via generale il rimborso è attuato tramite acquisto della quota del socio receduto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.
46 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.R.L. Se né soci, né terzi acquistano la partecipazione, la società può rimborsare il socio che èreceduto con le proprie riserve disponibili. Questa modalità non determina l acquisto della partecipazione da parte della società, ma il proporzionale accrescimento di quelle dei soci superstiti.
47 MODALITÀ DI RIMBORSO PER S.R.L. Se tale possibilità non èconsentita la società deve deliberare la riduzione del capitale sociale. Se non è consentita la riduzione del capitale sociale si determina una causa di scioglimento della società.
48 REVOCA DEL RECESSO AD OPERA DELLA SOCIETÀ Ai sensi dell art bis c.c., ultimo comma, il recesso NON PUÒ essere esercitato e, se già lo fosse stato, èprivo di efficacia se: entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima; oppure se è deliberato lo scioglimento della società
49 REVOCA DEL RECESSO AD OPERA DELLA SOCIETÀ Analogamente dispone, in tema di s.r.l., l art c.c., ultimo comma: tale norma tuttavia non indica il termine entro il quale il fatto risolutivo dell efficacia del recesso deve avvenire.
50 REVOCA DEL RECESSO AD OPERA DELLA SOCIETÀ Quale termine per la s.r.l.? La mancanza di un termine, secondo la dottrina, può essere supplita da apposita previsione statutaria C è anche chi ritiene legittima l applicazione analogica della disposizione della s.p.a., non potendosi certamente riconoscere alla società un potere di revoca per tempo illimitato (V. Salafia)
51 REVOCA DEL RECESSO AD OPERA DELLA SOCIETÀ Da quando decorre il termine di 90 giorni (per s.p.a.) o il termine eventualmente statutario stabilito per la s.r.l.? La legge non lo dice. Potrebbero essere previsti tre momenti diversi: a) data di adozione della delibera; b) data successiva di iscrizione al registro delle imprese; c) data di comunicazione del recesso da parte del socio.
52 REVOCA DEL RECESSO AD OPERA DELLA SOCIETÀ La soluzione preferibile è la data successiva di iscrizione al registro delle imprese poiché dalla data di iscrizione al Registro delle imprese inizia l efficacia della delibera che legittima il recesso dei soci interessati (è poi da questa data che decorre il termine per la dichiarazione di recesso).
53 NATURA DEL RECESSO Il recesso è una dichiarazione unilaterale del socio di carattere recettizio che non necessita di alcuna accettazione da parte della società. Ciò significa, che per produrre effetti, deve pervenire a conoscenza dell altra parte. Basandosi su quest ultima circostanza, la giurisprudenza aveva in passato costantemente affermato che la dichiarazione di recesso acquistava efficacia fin dal momento in cui essa perveniva alla società destinataria.
54 MODALITÀ DI RECESSO I termini e le modalità dell esercizio del recesso sono regolati solo per la s.p.a.. Per la s.r.l. si rinvia allo statuto. In particolare per la s.p.a. si prevede che la dichiarazione di recesso deve essere spedita alla società (organo amministrativo) per raccomandata, entro quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o entro trenta giorni dal fatto che lo legittima con l indicazione del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
55 MODALITÀ DI RECESSO Si può derogare per statuto alla forma di comunicazione di legge? Se la raccomandata èla forma minima, necessaria e sufficiente, è da ritenere che possa essere adottata anche un altra modalità purché assicuri uguali o maggiori garanzie (es. telegramma, posta elettronica certificata) Non èinvece ammesso il recesso tacito o presunto.
56 TERMINI DI RECESSO Si può derogare per statuto ai termini di legge? Se lo statuto prevede un termine inferiore ai 15 o ai 30 giorni, la previsione èda ritenersi nulla perché l art c.6 vieta ogni patto volto a rendere più gravoso l esercizio del diritto di recesso. Se invece il termine è più lungo, la clausola statutaria èda ritenersi valida perché favorisce l esercizio del diritto di recesso.
57 CLAUSOLA STATUTARIA 1. Il diritto di recesso compete: ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al tra sferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni; ai Soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto del la Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a sensi dell'art quarto comma c.c.;
58 CLAUSOLA STATUTARIA in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. 2 L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibe ra che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso èesercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali èesercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal Socio recedente.
59 CLAUSOLA STATUTARIA L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la let tera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla Società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, èprivo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società. Il Socio re cedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il con senso della Società medesima.
60 CLAUSOLA STATUTARIA 3. I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di otte nere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del va lore di partecipazioni Societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione
61 CLAUSOLA STATUTARIA giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spe se, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art c.c. 4. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso ha effetto. 5. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da Soci me desimi. L'organo amministrativo, pertanto, dovrà innanzitutto offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della parte cipazione del Socio recedente. Qualora tutti gli altri Soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola
62 CLAUSOLA STATUTARIA potrà anche avvenire per quote diverse od in favore di alcuni o uno soltanto dei Soci ovvero da parte del terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del Socio receduto a tutti gli altri Soci in propor zione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.
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