UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Campobasso Lotto n. 3 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del Scadenza I Rata

2 SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 DEFINIZIONI Definizioni SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Durata del contratto Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.4 Regolazione del premio Art.5 Recesso a seguito di sinistro Art.6 Altre assicurazioni Art.7 Modifiche dell assicurazione Art.8 Forma delle comunicazioni Art.9 Oneri fiscali Art.10 Foro competente Art.11 Interpretazione del contratto Art.12 Obblighi in caso di sinistro Art.13 Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Art.14 Variazioni nella persona dell Assicurato Art.15 Rinvio alle norme di legge Art.16 Ispezioni e verifiche Art. 17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art.18 Clausola Broker Art.19 Coassicurazione e delega Art. 20 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 SEZIONE 4 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI Oggetto dell assicurazione Rischio volo Ernie Elevazione della somma assicurata in caso di aggressioni ed atti violenti Rientro sanitario Danni estetici Ritorno della salma Rischio guerra Diaria per inabilità temporanea Diaria da ricovero Rimborso spese mediche da infortunio Condizioni specifiche per Dirigenti Assicurazione per conto altrui Estensione territoriale Rinuncia al diritto di surrogazione Rischi esclusi Limite di età e persone non assicurabili Esonero denuncia infermità e difetti fisici Criteri di indennizzabilità Morte Beneficiari Invalidità permanente Calcolo dell indennità (per assicurazioni basate sulle retribuzioni) Morte presunta Modalità di valutazione del danno Controversie Liquidazione dell indennità Anticipo Indennizzi SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Somme assicurate, scoperti e franchigie Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Riparto di coassicurazione Disposizione finale 2

3 SEZIONE I - DEFINIZIONI Art. 1 - Definizioni Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Broker: Società: Premio: Rischio: Sinistro: Malattia: Infortunio: Infortunio professionale Morte: Invalidità permanente: Indennizzo: Beneficiario: Retribuzioni: il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione e cioè l Università degli Studi del Molise. il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione Marsh S.p.A. intermediario che, ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l incarico dal Contraente per l assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione l'impresa Assicuratrice la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che potrebbero derivare il verificarsi dell infortunio o altro evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. infortunio occorso in occasione di servizio, nonché riconosciuto come tale dall INAIL. è considerata "morte" anche lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio. la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro in caso di morte, saranno gli eredi legittimi o testamentari. In caso d Invalidità Permanente saranno gli assicurati stessi. tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese) quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza 3

4 SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art c.c. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene tra le parti tuttavia che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti e/o degli assicurati. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 2 - Durata del contratto Il presente contratto avrà durata dalle ore del 30/04/2013 alle ore del 31/12/2015 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria (31/12 di ogni anno). La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all espletamento delle procedure di gara per l aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza a condizione che il premio di perfezionamento per il periodo 30/04/ /12/2013 venga versato, a parziale deroga all'art C.C., entro i 60 giorni successivi al medesimo. I termini di cui sopra, valgono anche per il pagamento delle rate successive, di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art C.C. nei confronti della Società stessa. Art. 4 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei 4

5 di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Art. 6 Altre assicurazioni Il Contraente e l Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. Art. 7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 8 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, anche per il tramite del broker, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili). Art. 9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi all assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 12 Obblighi in caso di sinistro Il Contraente, in caso di sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio competente ne sia venuto a conoscenza, oppure anche successivamente, purché il più tempestivamente possibile. La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinarono e dovrà essere corredata di certificato medico. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato prima possibile avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma e/o altra comunicazione scritta. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Art Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); - sinistri definiti senza pagamento. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere entro 30 giorni dalla richiesta un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Gli obblighi a fornire i dati relativi all andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti. Art. 14 Variazioni nella persona dell Assicurato Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'assicurato od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Ispezioni e verifiche La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. 5

6 Art Clausola Broker Il Contraente incarica l A.T.I. Marsh S.p.A. Gruppo G.P.A. S.p.A. Mediass G.P.A. S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Art Coassicurazione e delega (valido solo in caso di coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle coassicuratrici dalla Società delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. Art Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 6

7 SEZIONE III NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati, indicati nella SEZIONE 4, subiscano nell esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere (intendendosi per tale, a titolo puramente esemplificativo ma non limitativo, il tragitto dall abitazione o luogo di residenza anche occasionale al luogo di lavoro e viceversa nonché il tragitto dalla Sede dove si svolge l attività fino al raggiungimento di altri luoghi e/o sedi di lavoro e viceversa). Si precisa che il rischio in itinere inteso come tragitto dall abitazione o luogo di residenza anche occasionale alle sedi dell Università degli Studi del Molise non è prestato per la categoria di cui all art. 1.1 (Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca, Titolari di Borse di Studio e Assegni di Ricerca) della Sezione IV. Sono considerati infortuni, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche i seguenti eventi: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere; l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; i colpi di sole, di calore o di freddo; le lesioni (compreso gli infarti) determinate da sforzi; le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni, vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'assicurato: durante la guida e/o uso di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata; durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, esclusi comunque paracadutismo e scalata di rocce con difficoltà superiore al III grado senza accompagnamento; per imprudenze, imperizie, negligenze o colpa grave, nonché in stato di malore, incoscienza e vertigini; da influenze termiche ed atmosferici; in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione diretta dell Assicurato agli eventi (salvo il caso di legittima difesa o di umana solidarietà). Art. 2 - Rischio volo L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'assicurato subisca durante viaggi aerei, turistici, di lavoro o di trasferimento, (inclusi dirottamenti tentati o attuati) effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'assicurato o da altri in suo favore con la medesima Società per il rischio volo, non potrà superare i seguenti importi: per persona: - Euro per il caso di Morte - Euro per il caso di Invalidità Permanente per aeromobile: - Euro per il caso di Morte - Euro per il caso di Invalidità Permanente Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Art. 3 - Ernie La garanzia per i casi di invalidità permanente è estesa alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, con l avvertenza che relativamente alle ernie addominali: a) per ernia operabile - viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, sempre che quest ultima sia prevista dal contratto e comunque fino ad un massimo di 30 giorni; b) qualora l'ernia - anche bilaterale - non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui al successivo art. 24 Modalità di valutazione del danno Controversie. Art. 4 - Elevazione della somma assicurata in caso di aggressioni e atti violenti La Società, per il solo caso di morte dovuta ad aggressione, atti di terrorismo o attentato, corrisponderà, in aggiunta alla somma prevista in polizza, un ulteriore somma pari al 20% (venti per cento) di quella assicurata per il caso di morte. Art. 5 - Rientro sanitario (valido in Italia e all'estero) La garanzia, nel limite di Euro 3.000,00 per assicurato, è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso d infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro e che rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza. Art. 6 - Danni estetici Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le 7

8 spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro un limite massimo di Euro 5.000,00 per sinistro. Art. 7 - Ritorno della salma (valido in Italia ed all'estero) La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il ritorno della salma dell'assicurato, in caso di decesso a seguito d'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro, fino al luogo di sepoltura e fino alla concorrenza Euro 3.000,00 per persona assicurata. Art. 8- Rischio guerra A parziale deroga dell'art. 16 Rischi esclusi, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Limitatamente al rischio aeronautico, l'assicurazione s intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra (salvo che tali sorvoli o soste siano dovuti ad atterraggi forzati, guasti dell aeromobile o dirottamenti). Art. 9 - Diaria per inabilità temporanea La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, corrisponde se previsto l indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 4 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità. Art Diaria da ricovero Se in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in Istituto di cura legalmente riconosciuto, la Società corrisponde se previsto l'indennità giornaliera assicurata, per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio. L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'istituto di cura. La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ' or a del ricovero e della dimissione. In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'assicurato in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea. Art Rimborso spese mediche da infortunio In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà se previsto le spese sostenute fino all importo massimo indicato nella scheda della Sezione 4 per persona assicurata. Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurato per le spese sostenute per: Onorari dei chirurghi e dell equipe medica; Uso della sala operatoria; Rette di degenza in ospedali o cliniche; Medicinali prescritti dal medico curante; Onorari dei medici; Accertamenti diagnostici; Trasporto dell'assicurato in ospedale o clinica o presidio medico più vicino; Esami di laboratorio; Cure e visite mediche; Cure di rieducazione, riabilitazione ecc.; Rimborso spese dentarie e per apparecchi ortodontici. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate. Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in moneta corrente al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato. Art Condizioni specifiche per Dirigenti Relativamente alla categoria Dirigenti se prevista, si conviene quanto segue: la garanzia viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e che producano la Morte o una invalidità permanente; la valutazione dell Invalidità Permanente da malattia professionale sarà effettuata nei termini previsti dal successivo art. 21 Invalidità Permanente ; il periodo massimo concesso all Assicuratore per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal giorno della denuncia della malattia, salvo più lungo periodo espressamente richiesto caso per caso dall Assicurato; qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l attitudine al lavoro dell Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso d Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%. Art Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art c.c. 8

9 Art Estensione territoriale La presente polizza s intende operante nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia ed in valuta corrente. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art c.c. verso i Terzi responsabili dell'infortunio. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto disposto dall'art..2 Rischio volo ; c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere; d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da ubriachezza; e) da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; g) da guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto all art. 8 Rischio guerra ; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). i) da atti di terrorismo ma solo come conseguenza dell utilizzo di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche o biologiche. Art Limite di età e persone non assicurabili Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 19 Criteri d indennizzabilità. L'assicurazione non vale per le persone d età superiore a 75 anni. Per le persone che raggiungano tale limite d età l'assicurazione avrà termine alla prima scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75 anno. Art Esonero denuncia infermità e/o difetti fisici Il Contraente e l Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Art Morte - Beneficiari L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche se successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. Art Invalidità permanente Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue: la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n e alle successive eventuali modificazioni, con rinuncia alle franchigie relative stabilite, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente e che gli indennizzi saranno pagati in capitale anziché in rendita; in caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% del totale, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% della somma assicurata per invalidità permanente; se l'assicurato risulta mancino il grado d'invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.; nel caso in cui l'assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. Art Calcolo dell indennità (per assicurazioni basate sulle retribuzioni) Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione di fatto annua dell infortunato quella percepita nei 12 mesi precedenti a quello in cui si è verificato l infortunio, incluse le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all infortunato nei 12 mesi precedenti per i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato o conteggiabile il premio di polizza. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto l anno di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione di fatto annua dell infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all infortunato per il periodo di tempo decorrente dall assunzione in servizio fino al giorno dell infortunio. 9

10 Per il personale in aspettativa, malattia, maternità o altre forme che comportino assenza di retribuzione o retribuzione ridotta, si farà riferimento se per l infortunato più favorevole alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta qualora l infortunato fosse stato regolarmente in servizio al momento dell infortunio. Art Morte Presunta La Società dichiara che se il corpo dell'assicurato non venisse trovato entro sei mesi a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso abbia subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti (a titolo esemplificativo non limitativo) ad atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite da questa polizza. Art Modalità di valutazione del danno - Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede d Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato ovvero presso la Sede del Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno di liquidazione dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte - ove questo fosse superiore - nel caso contrario non chiederà il rimborso. Art. 26 Anticipo indennizzi Qualora a seguito di infortunio fosse prevedibile un'invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, il 50% dell'importo presumìbilmente indennizzabile, con il massimo di Euro ,00. Analogamente, per le spese di cura rese necessarie a seguito di infortunio, previa presentazione di un preventivo da parte dell'istituto di Cura la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, il 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile con il massimo di Euro 2.000,00. IL CONTRAENTE LA SOCIETA 10

11 Ai sensi dell'art C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli delle Norme che regolano l assicurazione in generale : Art. 2 Sezione II Durata del contratto Art. 3 Sezione II Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 Sezione II Recesso in caso di sinistro Art. 10 Sezione II Foro competente Art. 12 Sezione II Obblighi in caso di sinistro Art.13 Sezione II Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Art. 19 Sezione II Coassicurazione e Delega Art. 20 Sezione II Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 Art Sezione III Rischi Esclusi IL CONTRAENTE LA SOCIETA 11

12 SEZIONE IV - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art. 1 Somme assicurate, franchigie e scoperti L assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta di 5 (cinque) punti percentuale sulla somma eccedente ,00. Nel caso in cui l invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25%, l indennizzo sarà liquidato applicando la percentuale di invalidità alla somma assicurata per invalidità permanente totale senza applicazione di alcuna franchigia. Art Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca, Titolari di Borse di Studio e Assegni di Ricerca La presente assicurazione è operante per gli infortuni che le persone appartenenti alle categorie sopra indicate e le eventuali ulteriori figure similari che potranno essere previste in futuro, subiscano durante la partecipazione all'attività istituzionalmente organizzata dal Contraente o preventivamente autorizzata dai responsabili didattici e di struttura del Contraente, comprese le attività svolte all'estero. A puro titolo esemplicativo e non limitativo si ritengono coperti gli infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l'ateneo o le Aziende Comunali per il diritto allo Studio Universitario, la partecipazione ad iniziative o manifestazioni anche sportive (es.: corso Laurea in Scienze motorie), con esclusione di quelle a carattere agonistico; rientrano in garanzia tutti gli infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando accaduti presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica l'attività Istituzionale dell'università. Si precisa che per tale categoria non è prestato il rischio in itinere inteso come tragitto dall abitazione o luogo di residenza anche occasionale alle sedi dell Università degli Studi del Molise. Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 Art. 1.2 Infortuni Conducenti veicoli in uso o di proprietà dell'ente L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal conducente e dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia per tutti i veicoli di proprietà o in uso all'ente. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli automezzi. Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi D. Lgs. 209/2005 (ex legge 990 s.m.i.). Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 Art. 1.3 Infortuni conducenti veicolo privato La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti al Contraente di garantire i dipendenti, nonché i Dottorandi di ricerca, i Titolari di borse di studio, Titolari di assegni di ricerca nonché le persone autorizzate dal Contraente per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di missioni o adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto, purché non intestati al PRA a nome del Contraente, quali autovetture, cicli e motocicli, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative. L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. La copertura inizia dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione (anche occasionale) dell'assicurato stesso o dalla sede di lavoro; la copertura termina al ritomo dell'assicurato ad una delle predette sedi di partenza. Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R. gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. La presente copertura è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi D. Lgs. 209/2005 (ex legge 990). Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 12

13 Note comuni a tutte le categorie assicurate Identificazione delle persone assicurate La Contraente è esonerata dal comunicare il nominativo delle persone assicurate, per l identificazione delle stesse farà fede, per tutte le categorie, la documentazione conservata dalla Contraente. Missioni e trasferte per le categorie per le quali non è assicurato il rischio extra-professionale, si precisa che in caso di viaggio, trasferimento o missione di servizio o simili, si intenderanno comunque coperti, oltre al rischio professionale e al rischio in itinere, anche eventuali infortuni occorsi in attività diverse da quelle professionali durante il tempo libero tra l inizio del viaggio, trasferimento, missione e il rientro presso la sede e/o il domicilio. Art. 2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella scomposizione del premio rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 4 Sezione 2 della presente polizza. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile. Categoria Art Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca, Titolari di Borse di Studio e Assegni di Ricerca Tipo dato variabile Numero Assicurati Montante dato variabile Premio lordo o tasso lordo applicato pro-capite Totale Art Conducenti Mezzi Ente Numero Veicoli 15 per veicolo Art Dipendenti in Missione Km. Annui Percorsi per Km. TOTALE PREMIO ANNUO LORDO Scomposizione del premio Premio annuo imponibile Imposte,00 TOTALE PREMIO ANNUO LORDO,00

14 Art. 3 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto*) N. Impresa di Assicurazioni Ruolo Quota di ritenzione % % % % IL CONTRAENTE LA SOCIETA 14

15 LOTTO 3 SCHEDA DI QUOTAZIONE Art Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca, Titolari di Borse di Studio e Assegni di Ricerca Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 Art. 1.2 Infortuni Conducenti veicoli in uso o di proprietà dell'ente Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 Art. 1.3 Infortuni conducenti veicolo privato Garanzia Massimale Caso Morte ,00 Caso Invalidità Permanente ,00 Diaria da ricovero (max 300 gg per infortunio) 50,00 Rimborso spese mediche da infortunio 5.000,00 Calcolo del Premio Categoria Art Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca, Titolari di Borse di Studio e Assegni di Ricerca Tipo dato variabile Numero Assicurati Montante dato variabile Premio lordo o tasso lordo applicato pro-capite Totale Art Conducenti Mezzi Ente Numero Veicoli 15 per veicolo Art Dipendenti in Missione Km. Annui Percorsi per Km. TOTALE PREMIO ANNUO LORDO PREMIO ANNUO COMPLESSIVO: Premio imponibile Imposte Premio lordo 15

16 In lettere PREMIO LORDO ANNUO RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto*) N. Impresa di Assicurazioni Ruolo Quota di ritenzione 1 % 2 % 3 4 % % Timbro e firma della/e Società: Luogo e data:, * In caso di coassicurazione è necessaria la sottoscrizione da parte di tutte le imprese partecipanti al rischio 16

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