AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA SONDRIO CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

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1 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA SONDRIO CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI Decorrenza:dalle ore del 14 settembre 2010 alle ore del 30 settembre 2011

2 SOMMARIO Definizioni Caratteristiche del Rischio Somme assicurate e Calcolo del premio Norme che regolano l assicurazione in generale Norme che regolano l assicurazione Incendio e Rischi accessori Norme per la liquidazione dei sinistri Scoperti, Franchigie e Limiti di Risarcimento Assicurazione: il contratto di assicurazione Polizza: il documento che prova l assicurazione Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Società: l impresa di assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Franchigia: l importo che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro

3 Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi Esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio Fabbricato: l intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, opere murarie e di finitura, impianti idrici, termici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, di segnalazione, di prevenzione di allarme e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento Macchinario/ Attrezzature: macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche, informatiche, apparecchiature elettromedicali, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti e attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni Arredamento/ Contenuto: Mobilio e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, opere d arte. Si intendono altresì inclusi monete, biglietti di banca, titoli di credito, archivi, documenti, insegne, registri, microfilm, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità, numismatiche, collezioni in genere. Cose di terzi, indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori; medicinali e prodotti farmaceutici in genere; generi igienico-sanitari e derrate alimentari. Merci: Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali compreso plasma e similari (anche su mezzi mobili tipo ambulanze) Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con I' aria o con I' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Infiammabili: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle

4 seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C; - sostanze e prodotti che, a contatto con I' acqua o I' aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con I' aria, spontaneamente si infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C. Merci Speciali: Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti : D1 - polveri, truccioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3. Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. II metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno Tetto Copertura - Solai: - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature

5 Muro Pieno: è il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Contenitore antincendio: mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. Enti all' aperto: gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all aperto, per loro naturale destinazione. CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ENTI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE (a titolo esemplificativo ma non limitativo) Il complesso di fabbricati, destinati o meno alla attività caratteristica del Contraente ubicati all interno del territorio nazionale, di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà e concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, di normale costruzione e copertura; si intendono non compresi in garanzia i fabbricati in uso ma di proprietà della ASL di Sondrio. Non si esclude tuttavia l eventuale esistenza di qualche costruzione realizzata in tutto od in parte in materiali combustibili. Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra vari corpi del fabbricato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione (esclusa quella esterna), recinzioni, tettoie e pensiline, fognature nonché impianti fissi idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione, di elevazione. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune; Il Contenuto costituito dal complesso dei beni di proprietà o in uso del Contraente quali: a) Attrezzature: macchine, apparecchi e strumentazione ospedaliera e medico chirurgica, utensili, ricambi, materiale di consumo, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, sussidi audiovisivi, macchine di proiezione, attrezzi sportivi, e quant'altro sia strumentale alla attività istituzionale del Contraente Assicurato,

6 apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche, nonché elettromedicali. b) Merci: medicinali, materiali igienico-sanitari, farmaceutici e di medicazione e simili, protesi e simili, biancheria ed indumenti, provviste alimentari, gas medicali, combustibile per riscaldamento, cancelleria, stampati, beni mobili tipici dell'attività ospedaliera non classificabili nella voce precedente e quant'altro non compreso nella partita fabbricato e/o riferibile alle altre partite specificamente assicurate, stupefacenti, ubicati anche presso terzi. c) Beni artistici: tappeti, arazzi, quadri, sculture, dipinti, disegni, mosaici, bassorilievi, stampe, incisioni, bronzi, oggetti d'arte e d'antichità; il massimo risarcimento previsto è di ,00 (ventimila) per singolo pezzo, appartenente alle tipologie di beni descritte al punto c) d) Cose speciali: documenti d'archivio, contabili e simili cartacei, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia, documentazione diagnostica e referti. La Società prende atto ed accetta che, ad eccezione di quanto specificatamente escluso, tutto quanto si trova nell ambito dei complessi ospedalieri deve intendersi assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti. Si intendono esclusi i beni di proprietà della ASL di Sondrio. La Società prende atto ed accetta che, ad eccezione di quanto specificatamente escluso, si intendano assicurati anche i beni dei degenti, accompagnatori e visitatori. Il Contraente è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell Assicurato e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio. La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita 2 - Contenuto- ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari. Tale estensione: non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi; non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli od altri veicoli iscritti al P.R.A. Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, in caso di danni riferibili a tale estensione, importo superiore al 20% del capitale assicurato alla partita 2 Contenuto-. SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Partite assicurate Somme assicurate Tasso lordo annuo % Fabbricati ,90 Contenuto ,00 Ricorso terzi ,00 Spese demolizione e sgombero ,00 TOTALE Premio lordo Annuo

7 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.l892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente é tenuto a pagare alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 30 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). 3 - BUONA FEDE E MANUTENZIONE L omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all atto dell emissione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che l Assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esentato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. A tal proposito si richiama il disposto dell'art del Codice Civile. 5 - FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

8 Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza. 7 - COASSICURAZIONE E DELEGA Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Se durante la durata del contratto sarà incaricato un Broker, le imprese assicuratrici prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'assicurato dal Broker incaricato, che tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Le imprese assicuratrici si impegnano a riconoscere al broker incaricato una commissione per la gestione del contratto pari all 8% del premio imponibile di polizza. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA La Società ha l obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo. 9 VALIDITA ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

9 14 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza ONERI FISCALI Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio. alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore. 17 PREVALENZA Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari, si intendono abrogate FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di terzi, causati da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi (compresi anche i danni all'impianto o alla macchina in cui I'evento si e verificato); - implosione; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresi: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche ed elettromedicali, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorita allo scopo di impedire o ridurre o arrestare l'incendio o gli effetti di un rischio garantito e cio anche se tale scopo non è stato raggiunto; - spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocamento beni mobili;

10 - l assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonchè quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati; nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. e ciò fino alla concorrenza dell importo indicato alla partita Spese di demolizione e sgombero. 2 - ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o I Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell' Assicurato; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione f) alla macchina od all' impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se I' evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 3 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni, salvo che siano assicurati con specifica polizza a parte: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors; c) schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, mosaici, affreschi, dipinti su pareti e soffitti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni, statue, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo di proprietà della Contraente o di terzi, affidati alla Contraente stessa e custoditi presso le sedi della Contraente o di altri Enti pubblici o privati. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate

11 saranno state riparate o ricostruite. 4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 5 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. GARANZIE COMPLEMENTARI Urto veicoli Danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli. Sostanze infiammabili e merci speciali La Società prende atto che nell ambito dell insediamento assicurato, in relazione all attività svolta sono presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali. Acqua condotta anche piovana La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, gronde e pluviali, serbatoi, cisterne, condutture o tubature, impianti automatici di estinzione incendi, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compreso intasamento e traboccamento di gronde e pluviali stessi. La Società non risponde dei danni causati da umidità e stillicidio. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi La Società risponde: 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili ed altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, nonchè in conseguenza di atti vandalici o dolosi; 2) degli altri danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture ed in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

12 Terrorismo e sabotaggio organizzato La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. Eventi atmosferici Danni arrecati agli enti assicurati da: uragani, bufere, tempeste, azione violenta del vento, neve e trombe d aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali é prestata la presente garanzia). La Società non risponde: a) dei danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi fognari; gelo e neve; cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici; b) dei danni di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati da pioggia, grandine o altro penetrata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui alla presente estensione, od a seguito di insufficiente smaltimento dei sistemi di scarico; c) dei danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; enti all aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere, a meno che tali enti si trovino all aperto per naturale destinazione; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine. Acqua piovana La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana. La Società non risponde: dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti; dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana; dei danni indiretti o di inattività.

13 Grandine Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia Eventi atmosferici, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Fumo Danni provocati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti e/o macchinari per la produzione di calore, a servizio dei fabbricati. Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua od altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell attrezzatura antincendio. La Società non risponde: a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell impianto che dei locali protetti; b) dei danni causati dal gelo. Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito. Inondazioni, alluvioni e allagamenti Danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiate, maree, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; b) a enti mobili all aperto e/o sottotetto di costruzioni completamente aperte ai lati se causati da acqua meteorica (non di scorrimento); c) causati da cedimento e/o franamento del terreno conseguente agli eventi previsti dalla presente estensione di garanzia (ferma comunque la copertura dei danni causati da fango, terra od altri materiali trasportati dall acqua). Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve. Si intendono esclusi dalla presente estensione i danni: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito

14 Gelo a sovraccarico di neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure da rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati. purché l attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro. Terremoto Danni (compresi quelli da incendio, esplosione, implosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. In relazione alla presente garanzia la Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, maremoto; c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata ed in tal caso provvederà al rimborso del rateo di premio relativo alla presente garanzia pagato e non fruito. Rigurgiti acque di scarico L Assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all interno del fabbricato. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento: a) i danni derivanti da gelo; b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati; c) i danni arrecati da umidità o stillicidio; d) i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni; e) le spese per l individuazione e l accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni. Dispersione di liquidi La Società risponde: 1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori; 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido é fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio; avvenuti in conseguenza di:

15 I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti; II) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento; III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti. La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a una delle seguenti cause: corrosione; usura. Le spese sostenute per la ricerca dell eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito. Collasso strutturale La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento o crollo delle strutture di costruzioni, di impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine. Bradisismo La Società risponde, dei danni subiti dagli enti assicurati comunque provocati da bradisismo, intendendosi per tale un lento sollevamento e/o abbassamento locale della crosta terrestre e/o del suolo e/o del fondo marino. Caduta di ascensori e/o montacarichi Danni agli enti assicurati in conseguenza della caduta di ascensori e/o montacarichi, da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni agli ascensori e/o montacarichi stessi. Rotture di vetri e lastre di cristallo, mezzo cristallo e specchi comprese le spese di trasporto e di istallazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti e collaboratori della Contraente. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. La Società non indennizza le rotture verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere. Danni materiali consequenziali Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti nell ambito dell eventuale limite di risarcimento fissato per l evento che ha originato il danno. Differenziale storico artistico Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonchè nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

16 La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto dalla sezione "Limiti di Risarcimento". In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni causati alle apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche ed elettromedicali in genere, compresi i circuiti, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto. Colpa grave La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia determinati da colpa grave dell Assicurato. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, risarcisce: le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare contenuto, macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Parificazione danni incendio Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l incendio. Mancato freddo La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido refrigerante; 3. variazioni e/o sbalzi di temperatura; conseguenti: a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, o da altro evento garantito in polizza; b) all' accidentale verificarsi di guasti o rotture dell' impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell' acqua o di produzione o distribuzione dell' energia elettrica direttamente pertinenti all' impianto stesso. La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell' Assicurato) the prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o the compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

17 Fermentazione La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate. Autocombustione La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza. Implosione La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da implosione intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. Incendio provocato da radio-isotopi La Società risponde dei danni di incendio provocati dall uso o detenzione di radio-isotopi. Onorari periti La Società rimborserà In caso di sinistro risarcibile a termini del presente contratto, le spese e/o onorari di competenza dei periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, per la valutazione del danno nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell assicurato a seguito di nomina di un terzo perito in caso di disaccordo tra le parti ed anche prima su richiesta di uno di essi. La Società non pagherà a tale titolo ed in entrambi i casi, somma superiore al 2% del danno con il massimo dei Euro 10329,13= per annualità assicurativa. Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, disegni, documenti, stampati, microfilm, fotocolor, registri, materiale meccanografico e simili enti La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro salvo quanto diversamente convenuto, per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l Assicurato possa valersi. Carburante nei serbatoi di veicoli Si prende atto che nell ambito degli stabilimenti descritti possono trovarsi veicoli e automezzi, anche di terzi. La Società, pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose tutte assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Onda sonora La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili. Contenuto macchinari e merci presso altre località Premesso che gli enti assicurati con la partita "contenuto" possano trovarsi anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili la garanzia si estende a tali beni fino al 20% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società. Macchinario in leasing

18 Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i macchinari od attrezzature in leasing per la parte eventualmente già coperta da apposita assicurazione. Spese di collaudo La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita. Rinuncia al diritto di rivalsa La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d affari con l Assicurato, a condizione che l Assicurato non eserciti esso stesso l azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione). Smarrimento o furto di cose assicurate La Società risponde dei danni da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali é prestata l assicurazione entro il limite previsto dalla sezione Limiti di risarcimento. Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non. L assicurazione è estesa - sino a concorrenza del 20% del massimale convenuto - ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e l Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata. L assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. Indennità aggiuntiva a percentuale In caso di sinistro, l indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 20% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell attività e con il massimo del 20% del capitale assicurato relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto. Perdita pigioni

19 Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Ricorso locatari La Società nei casi di responsabilità dell Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza risponde di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla presente polizza. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell Assicurato. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l articolo 1917 del Codice Civile. Trasferimento di beni assicurati Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro. L Assicurato é esentato dall obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui vengono posti i suddetti enti. Opere di fondazione La Società risponderà delle spese necessarie per l integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell Assicurato; leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all estero. Copertura automatica nuovi enti e regolazione premio Premesso che si conviene tra le parti che: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.

20 La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell art.1907 C.C. limitatamente all importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all applicazione del disposto dell Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L eventuale onere relativo all accertamento è in capo alla Società. Gli aumenti e/o diminuzioni delle somme assicurate, dovranno essere comunicati dal Contraente/Assicurato alla Società entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità. Il Contraente/Assicurato e/o la Society si impegna a corrispondere il premio relativo all aumento della somma assicurata per l anno successivo, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all aumento della somma assicurata, a titolo di regolazione premio per l annualità trascorsa. Alle stesse condizioni la Società si impegna ad effettuare il rimborso del premio in caso di diminuzione delle somme assicurate. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e I'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Globalità di valori Premesso che con la presente polizza si intende assicurare tutto quanto in essa descritto/i qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero qualora tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per Valore a nuovo si intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spese necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Le parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto Valore a nuovo alle seguenti condizioni: 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a Valore a nuovo non esistesse; b) il supplemento di indennità che aggiunto all importo del danno di cui ad a) determina l ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo ; 2) il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:

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