IL SINDACO. Vista la Legge Regionale del , n 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

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1 DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI ED ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO. REVOCA ORDINANZA N. 355 DEL 03/11/2003 IL SINDACO Vista l ordinanza n. 355 del 03/11/2003, con la quale si dettano nuove norme in materia di orari dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento; Visto l art. 10 di detta ordinanza revisione orari in cui si recita che gli orari possono essere oggetto di verifica ed eventuale modifica almeno ogni due anni su richiesta dell Amministrazione Comunale o su richiesta scritta delle organizzazione di categoria; Visto l'art. 81 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005, Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come modificato dalla L.R. n. 34 del 05/06/2007; Vista la Legge Regionale del , n 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città"; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/06/2000 n. 83 "Piano di indirizzo e regolazione degli orari ai sensi della L.R. 38/98; Ritenuto che la tutela della quiete e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti, sia interesse pubblico tutelabile attraverso regole e disposizioni per tutti i soggetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande; Vista la legge 447/1995; Vista la deliberazione C.C. n. 73 del 20/07/2005 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL ART. 6, comma 1, punto E) DELLA LEGGE 447 DEL 26 ottobre 1995; Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 31/01/2006 con cui si approva il Regolamento Urbanistico contenente le Norme tecniche di attuazione dello stesso; Ritenuto, comunque, opportuno alla luce dell esperienza maturata e dall entrata in vigore della nuova normativa relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, modificare in parte la disciplina dettata dall ordinanza n. 355/2003 al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti pubblici e privati e consentire una più agevole attività a tutte le categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica; Ritenuto di dover revocare l ordinanza n. 355 del 03/11/2003; Visto l art. 50 del D.Leg.vo 267/2000; Visto l art. 26 dello Statuto del Comune di Pontedera; ORDINA

2 che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento e dei circoli privati/affiliati CAPO I Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e similari ART.1 (DEFINIZIONI) - Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un unica tipologia così come definita dall art. 42 della L.R.T. n. 28/2005 come modificato dalla L.R.T. n. 34/2007. Si tratta di esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di esercizi con attività prevalente di trattenimento e svago (quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) svolta congiuntamente ad attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle attività di prevalente carattere culturale, sociale ed assistenziale non soggette a requisiti comunali ai sensi dell art. 42 bis della L.R.T. n. 28/ Per esercizi misti si intendono quelli che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alla vendita di altri generi. - Per circoli privati si intendono quelli già in essere prima dell entrata in vigore della L.287/91 e quindi non affiliati ad alcuno degli Enti riconosciuti da apposito decreto del Ministero dell Interno; - Per circoli affiliati si intendono quelli regolamentati dal D.P.R. 04/04/2001 n. 235, art. 2 - Per turno di chiusura si intende la facoltà di chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana, liberamente scelta dall esercente. - Per zone commerciali, le zone in cui è suddiviso il territorio comunale come individuate dalla Delibera di C.C. n. 101 del 24/10/2006 e specificatamente: ZONA 1 - CENTRO STORICO, così delimitato: NORD Via Tosco Romagnola, SUD Ferrovia, OVEST Via Carducci, EST Fiume Era ZONA 2 - CITTA, zona che ricomprende gli altri quartieri del perimetro cittadino (Oltrera, Bellaria e Villaggi ) ZONA 3 - FRAZIONI, intesa come il resto del territorio comunale (La Rotta, Treggiaia, Montecastello, Il Romito, Pardossi, Gello, S.Lucia e La Borra ) ZONA 4 - ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (Zone P.I.P., La Bianca, Il Chiesino, S.G.C. FI-PI-LI ). ART.2 (Orario degli esercizi di somministrazione) - Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande (compresi quelli che esercitano l attività mediante distributori automatici in locali destinati esclusivamente a tale attività ed operanti ai sensi dell art. 49 della L.R.T. 28/2005) e per i circoli privati/affiliati che esercitano l attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati, sono fissati i seguenti orari:

3 ORARIO MINIMO: 6 ore di apertura giornaliera effettiva; ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensiva delle eventuali chiusure di cui all'art. 11, comma 2, della presente Ordinanza. - Per gli esercizi di somministrazione che hanno un orario di apertura esclusivamente serale, nella fattispecie dalle ore 20,00 in poi, l ORARIO MINIMO è di 4 ore di apertura giornaliera effettiva. - Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle zone commerciali n. 1, n. 2 e n. 3 (come indicate all art. 1), gli orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 01,00. - Per gli esercizi di somministrazione ubicati nella zona commerciale n. 4 (come indicata all art. 1), gli orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 03,00. - Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 1, comma 3 e comma 4. - In caso di particolari situazioni nelle quali si configuri l opportunità di offrire un servizio più ampio ai cittadini, con necessità di un apertura anticipata rispetto alle ore 5,00, l esercente dovrà presentare apposita richiesta debitamente motivata. L Amministrazione su tali basi potrà concedere l autorizzazione alla deroga. - Ciascun esercente / presidente pro-tempore ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti. - In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all'art. 20. Le eventuali variazioni dovranno essere parimenti preventivamente comunicate al Sindaco almeno cinque giorni prima della loro effettuazione. - E' consentito ai clienti/soci che abbiano ottenuto la consumazione, esclusivamente all interno del locale ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz ora successiva all'orario di chiusura stesso, fermo restando la chiusura dell esercizio e l inibizione all accesso di nuovi avventori oltre l orario di apertura consentito. - Nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, come disciplinato dal successivo CAPO II, l orario di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve coincidere con l orario dell attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, sia nei locali al chiuso che all aperto, mentre nelle altre attività elencate all art. 48, comma 1, lett. a), della L. R. n. 28/2005 e successive modifiche, escluso i Circoli che rispettano quanto previsto nel presente articolo, l orario segue quello dell attività prevalente. ART.3 (Orari delle attività all'aperto degli esercizi, con attività prevalente di somministrazione e dei circoli privati/affiliati)

4 - Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati/affiliati, di cui al precedente punto 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore 07,00 e le ore 01,00. - Per le attività all'aperto, non si applicano le disposizioni indicate all'art. 2, comma 5. ART.4 (Orario in esercizi misti) - Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano. - Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione. ART.5 (Orario degli esercizi di somministrazione ubicati in particolari strutture) - Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, della carne ed ittici, al dettaglio o all'ingrosso, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano. - E' consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall'amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito agli artt. 2 e 3. ART.6 (Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività) - Gli esercizi che esercitano attività di rosticceria, pizzeria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, friggitoria ed i laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di pasta fresca, anche artigianali, possono seguire le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione, fermo restando che l'orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 01,00. - Non si applica la disposizione prevista dall'art. 11, commi 1,3,4. ART.7 (Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere) - L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni (L , n 135, art. 9), anche al di fuori degli orari previsti per gli esercizi di somministrazione. ART.8 (Orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in autostrade, stazioni ecc.)

5 - Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, superstrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24. ART.9 (Orario attività musicale svolta in esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande ) - Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un Disk- Jockey) in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 01,00, anche nel rispetto di quanto disposto nelle Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico (del. C.C. 13/2006). - Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00. - Nella zona commerciale n. 2 Città, come indicata all art. 1 della presente ordinanza, è vietato effettuare in area esterna adiacente o pertinente all esercizio di somministrazione, trattenimenti musicali di qualsiasi tipo e l attività musicale eventualmente svolta all interno non deve essere percepita all esterno. - Sono fatte salve le deroghe richieste e concesse dall Amministrazione Comunale, qualora l attività, indicata nella richiesta, non rechi disturbo ai cittadini residenti o alle manifestazioni promosse o patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale. - Restano escluse dal divieto le attività temporanee di somministrazione nell ambito di manifestazioni svolte su suolo pubblico. - E consentito ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali chiusi o in spazi aperti, ubicati nelle zone n. 3 Frazioni e n. 4 Zone Industriali, artigianali e commerciali, chiedere deroghe, limitatamente al periodo dal 1 giugno al 30 ottobre, per un massimo di 90 giorni, all orario di svolgimento delle attività musicali previa richiesta, che sarà oggetto di specifico esame e a cui dovrà essere allegata la valutazione di impatto acustico dell attività, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge. - L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disk-jockey e del Karaoke non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a tre giorni settimanali. - L effettuazione di tali attività è subordinata al rilascio di autorizzazione, previa istanza nella quale dovranno essere indicati i giorni prescelti e a cui dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla normativa. - Ogni cambiamento al calendario indicato dovrà essere tempestivamente comunicato - I gestori dei suddetti esercizi, comunque già autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. ART.10 (Revisione orari)

6 - Gli orari previsti dalla presenta ordinanza possono essere oggetto di verifica ed eventuale modifica almeno ogni due anni su richiesta dell Amministrazione o su richiesta scritta delle organizzazioni di categoria. Tale limite temporaneo può essere derogato per pubblico interesse. ART.11 (Deroghe generali) - E' consentito all'esercente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto. - All'esercente è consentito di effettuare l'orario spezzato in due turni di apertura, entro il limite massimo di apertura giornaliera di 18 ore, comprensivo dell'interruzione fra i due turni di apertura garantendo, comunque, una apertura minima giornaliera dell'esercizio di otto ore, calcolate sommando le ore di apertura del 1 e del 2 turno. - E facoltà del titolare degli esercizi di somministrazione, con esclusione di quelli ubicati in zona n. 4, posticipare l orario di chiusura di 1 (una) ora sull orario prescelto nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali e nei giorni di venerdì e sabato, previa comunicazione all amministrazione comunale fermo restando quanto previsto all art E consentito ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali chiusi o in spazi aperti, ubicati nelle zone n. 3 Frazioni, chiedere deroghe, limitatamente al periodo dal 1 giugno luglio al 30 ottobre, per un massimo di 90 giorni, all orario di attività previa richiesta che sarà oggetto di specifico esame e relativa autorizzazione. ART.12 (Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ) - Al fine di assicurare all'utenza specialmente nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, i titolari degli esercizi di somministrazione comunicano al Sindaco il periodo di chiusura estiva entro il 31 maggio di ogni anno. - Il Sindaco, nel caso in cui le proposte presentate creassero difficoltà all utenza, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone programmi di apertura per turno. ART.13 (Orario giochi leciti) - Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, dalle ore 10,00 e fino al termine dell'orario di apertura. CAPO II Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento

7 ART.14 (Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia) - Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 03,00. - I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 22,30. - I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le 22,30 - Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al 1 comma del presente articolo, fermo restando la chiusura dell esercizio e l inibizione all accesso di nuovi avventori oltre l orario di apertura consentito - I gestori dei suddetti locali, comunque autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. - Per le norme che regolano la somministrazione di alimenti e bevande all interno delle attività di cui all oggetto del presente articolo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. ART.15 (Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti al chiuso) - Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00. - E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni. ART.16 (Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all'aperto) - Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 24,00 - Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 24,00. - Le attività sportive all'aperto devono terminare alle ore 24,00. - Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all'art. 15, comma 2. - Sono possibili deroghe, concesse dall Amministrazione Comunale, per particolari circostanze. ART.17 (Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto)

8 - In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 24,00, salvo deroga concessa dall Amministrazione comunale, previa motivata istanza. ART. 18 (Divieto di somministrazione bevande alcoliche) - Il Sindaco, in relazione a comprovate esigenze di prevalente ordine pubblico, può limitare o vietare la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nell ambito di manifestazioni sportive e/o musicali all aperto, nonchè per manifestazioni di altro genere. CAPO III Disposizioni comuni ART.19 (Chiusura temporanea degli esercizi) - I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli di cui al precedente art. 6, hanno l obbligo di comunicare la chiusura dell esercizio quando la stessa supera i 30 giorni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall art La chiusura non potrà comunque superare i 365 giorni consecutivi pena la revoca/decadenza del titolo. ART.20 (Cartello orario) - E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. - Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare: - l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana; - l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale; - dopo la predisposizione del calendario estivo, i turni di apertura obbligatoria ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione); All interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto apposito cartello riportante il listino prezzi. Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in modo ben visibile dall esterno del locale.

9 ART.21 (Riduzione, modifica degli orari) - Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi: - gli orari di apertura dei locali con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande ; - gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi; - gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento; - gli orari di attività degli esercizi di cui all'art. 6; - gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati/ affiliati. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale. - In occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Detti orari possono essere svolti anche nei circoli priovati/affiliati. A tal fine l'amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, può predispone apposito calendario per l'anno successivo previa audizione delle Associazioni di categoria; ART.22 (Inquinamento acustico) - Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimento musicale effettuato negli esercizi di somministrazione, di pubblico spettacolo ed intrattenimento, svolte in spazi al chiuso e/o all aperto, devono svolgersi senza superare: a) - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, e successive modifiche ed integrazioni e della normativa regionale vigente in materia, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; b) - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; c) - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. - Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente. - Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni contenute nel REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL ART. 6, comma 1, punto E) DELLA LEGGE 447 DEL 26 ottobre 1995, approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 20/07/2005. ART.23 (Sanzioni)

10 - L inosservanza a quanto sopra stabilito è punita con le sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti norme in materia. ART. 24 (Norme finali) - E abrogata qualunque autorizzazione precedentemente rilasciata che contrasti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento. - E revocata l ordinanza n. 355 del 03/11/2003 ad oggetto: Disciplina dell orario di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari ed attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento- Revoca ordinanza n. 234 del 11/07/ Le deroghe concesse ed indicate nel presente provvedimento posso essere revocate dalla stessa Amministrazione Comunale, qualora vengano a mancare i presupposti che ne hanno consentito l autorizzazione. - Il presente provvedimento sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza, al servizio Messi Notificatori ed al Comando di Polizia Municipale per le proprie competenze. - E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Il Sindaco f.to Paolo Marconcini

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