favorendo lo sviluppo dell organizzazione orizzontale e per processi e la valorizzazione e la gestione per percorsi assistenziali e clinici.

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1 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno TITOLO I L AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA PISANA Art. 1 Oggetto, denominazione, sede legale, logo Il presente atto disciplina, in conformità con le leggi vigenti e con la missione istituzionale dell Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, i fini, l organizzazione ed il funzionamento della stessa Azienda. Esso è adottato d intesa con il Rettore dell Università di Pisa, ai sensi dei vigenti Protocolli tra Regione Toscana ed Istituzioni Universitarie Toscane, in attuazione dell art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 517/99 della L.R.T 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. Rappresenta lo Statuto dell Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, (in seguito A.O.U.P.) con sede legale in Pisa. Il logo aziendale è il seguente: L A.O.U.P. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Art. 2 Natura e missione L A.O.U.P. è Azienda Ospedaliera integrata con l Università di Pisa (di seguito, Università). La missione dell Azienda è quella di contribuire a garantire i più elevati livelli di salute possibili: assicurando la centralità del paziente e garantendo un attenzione al servizio inteso come valore aggiunto della componente tecnico-professionale e parte integrante e sostanziale della prestazione stessa; garantendo ai pazienti ed ai loro familiari ascolto, informazione e conforto nel rispetto dei loro sentimenti; valorizzando ed integrando le competenze, sviluppando le conoscenze e le abilità tecnicoprofessionali, organizzative e direzionali; favorendo lo sviluppo dell organizzazione orizzontale e per processi e la valorizzazione e la gestione per percorsi assistenziali e clinici. L'A.O.U.P. intende favorire il raggiungimento di questi obiettivi adottando una gestione orientata sui flussi-paziente, e organizzando di conseguenza le attività sulla base del modello di ospedale per intensità di cura e su questa sviluppare e favorire le linee di ricerca e didattica.

2 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno L A.O.U.P. assume la configurazione di elemento strutturale sia del SSN, in particolare del sistema sanitario della Regione Toscana, sia del sistema universitario, di cui condivide le finalità didattiche e di ricerca. L A.O.U.P. si caratterizza per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata delle funzioni di assistenza e, per quanto strettamente integrate, delle funzioni di didattica e di ricerca. In particolare l A.O.U.P. assicura: - attività assistenziale di ricovero, prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività d emergenzaurgenza; - attività didattiche, per quanto integrate con le attività assistenziali legate al sistema regionale, attraverso la concertazione con l università con riferimento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi delle Scuole di Specializzazione erogati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia; - una dotazione funzionale di posti letto congrua rispetto al fabbisogno in materia di didattica e ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e l utilizzo di tutte le altre risorse presenti (tecnologiche e professionali), secondo piani condivisi con la Direzione Sanitaria al fine di assicurare un ottimale svolgimento dei corsi di studio a ciclo unico e dei corsi di studio delle professioni sanitarie, nonché la formazione degli specializzandi. Qualora non siano disponibili sedi presso l A.O.U.P., l Università, di concerto con l A.O.U.P. può individuare altre sedi di attività formativa, presso altre strutture pubbliche regionali; in carenza è consentito individuare sedi anche presso strutture private accreditate; - un potenziamento delle attività di ricerca, in attuazione di specifici protocolli esecutivi tra Regione ed Ateneo. Le iniziative in materia sono volte essenzialmente allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, alla predisposizione di un rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali, al coordinamento delle attività di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. L A.O.U.P. garantisce altresì, in qualità di provider ECM, la formazione attraverso lo sviluppo di un offerta formativa per il proprio personale e per quello universitario svolgente attività assistenziale o di supporto alla stessa, ed anche verso altri soggetti del servizio sanitario, nonché lo sviluppo, la sperimentazione ed il consolidamento di nuovi modelli formativi. L'A.O.U.P. incorpora tra i valori fondanti della propria cultura aziendale, della propria struttura organizzativa, delle proprie modalità operative, la promozione della salute, intesa quale processo teso a mettere in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla: aderisce alla rete degli Ospedali per la Promozione della Salute e ne fa propri i valori, i concetti e gli standards: nei limiti delle proprie competenze istituzionali e dei mandati assegnati a ciascuna Azienda del Servizio Regionale, collabora a tutte le iniziative comuni di promozione e cultura della salute.

3 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno ART. 3 Ruolo dell A.O.U.P. L A.O.U.P. è punto di riferimento e di attrazione d Area Vasta, Regionale e Nazionale per le attività d alta specializzazione e svolge il ruolo di ospedale zonale per la zona-distretto di Pisa; ha forte vocazione chirurgica e trapiantologica ed è sede di numerosi centri di eccellenza e persegue gli obiettivi del SSR e propri di una azienda di eccellenza anche attraverso: o lo sviluppo e validazione di tecniche innovative, diagnostiche ed interventistiche e del loro uso appropriato, secondo procedure di Health Tecnology Assessment; o la formazione mediante procedure di simulazione (Endocas- Techcare); o la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione farmacologica e clinica; o lo sviluppo e la sperimentazione dell innovazione gestionale; o la continuità dei percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali con il territorio, ricercando la massima collaborazione ed integrazione con la medicina generale e la pediatria di libera scelta; inoltre: o è punto di riferimento nazionale e internazionale per la didattica e la formazione integrata con l assistenza in relazione all apporto dell Università; o è punto di riferimento per le attività di intervento nella rete della Protezione Civile o ricerca la maggiore collaborazione con le altre istituzioni universitarie e di ricerca pisane. Art. 4 Principi e criteri dell attività aziendale L A.O.U.P. ispira la propria organizzazione ai seguenti principi improntati ai valori etici, alla valorizzazione della professionalità ed al rispetto reciproco: - separazione fra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo da un lato, e le funzioni di gestione dall altro, con conseguente chiara distinzione delle competenze e responsabilità tra Direzione Aziendale e Dirigenza nei vari livelli operativi al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale. - autonomia e responsabilizzazione della dirigenza rispetto ai risultati, anche ricorrendo ad adeguati sistemi di programmazione e controllo e di valutazione delle prestazioni; - organizzazione Dipartimentale ad Attività Integrate che si esplica in percorsi assistenziali anche interdipartimentali e nella definizione di standard nelle linee assistenziali più significative come punto di forza. - integrazione ed interazione tra le diverse professionalità, flessibilità organizzativa e delle procedure; -valorizzazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità tecnico-professionali, organizzative e direzionali;

4 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno qualificazione delle prestazioni attraverso l integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca; - ricerca dell eccellenza nei percorsi terapeutici e clinico-assistenziali, nonché negli standard tecnico-scientifici. A tal fine l A.O.U.P. promuove e sviluppa un proprio sistema di governo clinico e di valorizzazione e potenziamento delle competenze tecnico professionali nel rispetto dei temi della medicina basata sulle evidenze e delle linee guida, finalizzando la propria attività sulla base di una collaborazione continua con l Università ferme restando le reciproche autonomie. L A.O.U.P. tutela l immagine e la professionalità dei propri operatori, riconoscendo nel know how presente un patrimonio intangibile determinato da livelli di conoscenze, valori reputazionali, grado di coesione e appartenenza da proteggere e trasmettere;l AOUP mette in atto tutti gli strumenti per garantire la tutela legale e promuove soluzioni atte a minimizzare sul piano logistico e funzionale le difficoltà legate alle esigenze di vita e di lavoro dei propri dipendenti. L A.O.U.P. persegue le proprie finalità agendo mediante atti di diritto privato, ispirati al principio della trasparenza, nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, oltre che del buon andamento e della semplificazione. Art. 5 Tutela dell utenza Al fine di garantire al cittadino una corretta informazione di pubblica utilità, l AOUP si dota di una Carta dei Servizi al cui interno vengono dichiarati anche gli impegni e le azioni volte a promuovere il miglioramento dei servizi. La Carta dei Servizi è aggiornata con cadenza annuale e l AOUP si impegna a darne ampia diffusione con tutti gli strumenti informativi a disposizione (opuscoli, sito WEB ecc.). Per quanto concerne la tutela degli utenti l AOUP adotta un regolamento aziendale di pubblica tutela in cui sono disciplinate le modalità attraverso le quali i cittadini possono presentare segnalazioni, esposti ed eventuali elogi. Per questo motivo presso l A.O.U.P. è istituita una specifica struttura organizzativa, competente in materia di rapporti con l utenza e di partecipazione del cittadino alla realtà operativa aziendale denominata URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Art. 6 Tutela del diritto all assistenza religiosa L A.O.U.P., ritenendo che l accoglienza e l assistenza del cittadino durante il percorso clinico debba essere ispirata a principi di umanizzazione nella cura e promozione della salute, favorisce l esercizio della libertà religiosa ed il libero esercizio dei culti all interno delle proprie strutture durante il ricovero ospedaliero.

5 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Art. 7 Tutela delle Pari Opportunità L A.O.U.P. parità, garantisce pari opportunità e assenza di ogni tipo di discriminazione nell accesso agli impieghi, nello sviluppo professionale e di carriera e nel trattamento economico. L A.O.U.P. garantisce altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e a tal fine, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce il Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione. Tale Comitato, costituito dalle componenti previste per legge, sostituisce, unificando le competenze, i comitati per le Pari Opportunità e i comitati paritetici sul mobbing precedentemente previsti dalla contrattazione collettiva. TITOLO II GLI ORGANI Art. 8 Organi Aziendali Sono organi dell A.O.U.P. il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, l Organo di Indirizzo ai sensi dell art. 4 del Decreto Legislativo 517/99 e dell art. 35 L.R.T. 40/2005 e successive modificazione e integrazioni. Qualora costituito, l Organo Paritetico di cui all articolo 35 co. 2 L.R.T. 40/2005 e successive modificazione e integrazioni e all articolo 13 del presente atto aziendale, sostituisce l Organo di Indirizzo. Art. 9 Il Direttore Generale Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell Azienda, ne assicura il perseguimento della missione, ne garantisce il governo complessivo. Il Direttore Generale è l organo cui competono tutti i poteri di governo e di gestione dell Azienda che esercita nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d intesa con il Rettore dell Università di Pisa ai sensi dell art. 37 L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni, L incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. Le cause di decadenza e revoca da tale nomina sono quelle previste agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 502/92 nonché quelle previste dal contratto di cui all art. 37 co. 4 L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni. I procedimenti di verifica dei risultati della sua attività e le relative procedure di conferma o di revoca della sua nomina, sono disciplinati dai protocolli d intesa tra Regione Toscana e Università

6 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Toscane di cui all art. 13 co.2 L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni, nonché dall art. 39 della L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazione e integrazioni. Il Direttore Generale esercita le sue funzioni con atti di diritto privato oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso l adozione di provvedimenti amministrativi. Il Direttore Generale deve dare attuazione ai programmi e progetti strategici ed obiettivi posti dal Piano Sanitario Regionale e dalle indicazioni proposte dall Organo di Indirizzo. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla direzione dell Azienda. Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dai pareri resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario e, per i provvedimenti di cui all art. 46 c. 1, dai pareri del Consiglio dei Sanitari e dell Ufficio di Direzione. Il Direttore Generale può delegare le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario o ad altri Dirigenti dell Azienda, nei modi, forme e limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente atto aziendale. Non sono in ogni caso delegabili gli atti indicati nell art. 36, comma 3, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. Nell ipotesi di vacanza dell Ufficio o nei casi d assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 6, Decreto Legislativo 502/1992 e successive integrazioni e modifiche e dall art.39 comma 11, L. R. T. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. Nei casi di revoca o decadenza si applica il disposto dell art. 39, comma 9 L.R.T. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. Art. 10 Delega di funzioni Il Direttore Generale, con apposite determinazioni, può provvedere, mediante atto scritto e motivato, alla delega di funzioni di gestione di sua competenza a favore dei Dirigenti dell Azienda, individuando i destinatari, i contenuti, l arco temporale di esercizio, i principi e i criteri generali che dovranno garantirne l esercizio. Saranno previsti i controlli sull esercizio delle deleghe conferite con previsione esplicita di revoca in caso di accertato inadempimento. In particolare il Direttore Generale provvede a conferire specifiche deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Legislativo 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni mediante

7 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno la sottoscrizione di atto di delega nominativo e relativo conferimento dei poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari al fine dell esercizio della delega conferita. Art. 11 Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 517/99 e dell art. 41 L.R.T. 40/2005 da cinque membri designati rispettivamente dal Consiglio Regionale della Toscana, dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Scientifica e dall Università. Le funzioni sono quelle previste all art. 3 ter del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, confermate all art. 42 della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il Collegio Sindacale esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull attività dell Azienda, vigila sull osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodiche verifiche di cassa. Tutti gli atti adottati dal Direttore Generale o su delega del medesimo, ad eccezione di quelli conseguenti ad atti già esecutivi sono trasmessi al collegio al fine dell esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile cui è preposto. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Art. 12 L Organo di Indirizzo L Organo di Indirizzo, ai sensi dell art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 517/99, propone iniziative e misure che assicurino la coerenza della programmazione generale dell attività assistenziale dell A.O.U.P., con la programmazione didattica e scientifica dell Università di Pisa; verifica inoltre la corretta attuazione della predetta. Esso è composto, ai sensi del vigente Protocollo d Intesa tra Regione Toscana ed Università di Firenze, Pisa e Siena, dall Assessore Regionale al Diritto alla Salute che lo presiede, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Direttore Generale della struttura direzionale regionale competente al diritto alla salute. Partecipano ai lavori dell Organo di Indirizzo, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell A.O.U.P., il Rettore e due medici vicepresidenti del Consiglio dei Sanitari dell A.O.U.P.. La Regione assicura la funzione di segreteria dell Organo di Indirizzo. Art. 13 L Organo Paritetico In considerazione dei livelli di integrazione economico-patrimoniale che saranno raggiunti, l A.O.U.P., si impegna a costituire, come previsto dal vigente Protocollo d Intesa tra Regione Toscana ed Università di Firenze, Pisa e Siena - apposito Organo Paritetico composto

8 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno dall Assessore al Diritto alla Salute, dal Rettore dell Università di Pisa, dal Direttore Generale dell A.O.U.P., dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da un medico ospedaliero designato dal Consiglio dei Sanitari dell A.O.U.P.; l A.O.U.P. assicura la funzione di segreteria del predetto organo. L organo paritetico esercita la funzione di fornire indirizzi e di verificare la rispondenza ad essi delle misure adottate dall azienda nelle materie che hanno rilievo economico patrimoniale. L organo paritetico assume le proprie funzioni e quelle dell organo di indirizzo di cui all art 12 previo conforme parere della Giunta regionale sul regolamento, adottato dal direttore generale. Le modalità di funzionamento dell Organo Paritetico saranno definite con apposito regolamento. TITOLO III LA DIREZIONE AZIENDALE Art. 14 La Direzione Aziendale La Direzione Aziendale è composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo ed ha sede presso il centro direzionale dell azienda. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati dal Direttore Generale sulla base dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all art.40 bis della L.R. 40/05. Art 15 Il Direttore Sanitario Dirige i servizi sanitari dell azienda anche a fini organizzativi ed igienico sanitari, avvalendosi della UO direzione medica di presidio, del proprio staff e delle competenti strutture di riferimento, dell Area della Gestione Operativa, in conformità agli indirizzi generali di programmazione, alle disposizioni del Direttore Generale e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri dirigenti dell Azienda. Al fine di assicurare l armonico funzionamento delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca, il Direttore Sanitario si avvale di una Commissione di analisi per lo sviluppo nel settore delle grandi attrezzature, dei posti letto e del personale, composta dai Direttori dei DAI e dal Preside nel caso non già rappresentato nella Direzione DAI, dalla UO Innovazione e Sviluppo, dai Direttori delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche e dei Tecnici Sanitari e della Riabilitazione, e da un delegato del Rettore sentito per questo ultimo il Direttore Generale. Le risultanze vengono approvate dal Direttore Generale di intesa con il Rettore. Il Direttore Sanitario assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale. Egli svolge ogni funzione, compresa l adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti aziendali, oppure delegatagli dal Direttore Generale ai

9 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno sensi dell art. 9 del presente Statuto. Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari ed il Collegio di Direzione ai sensi degli artt. 45 e 46 legge Regione Toscana n. 40/2005 e successive integrazioni e modifiche. Il Direttore Sanitario, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può, in qualsiasi fase, delegare o avocare a sé la trattazione diretta d affari di competenza sanitaria che rivestono particolare rilevanza e che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, adottando tutti gli atti necessari. Si applica, per le attività delegate dal Direttore Sanitario, quanto stabilito dall art. 10 del presente Statuto. In caso d assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente nominato dal Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario. Nel caso in cui l impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. Il rapporto con il direttore sanitario può essere risolto dal direttore generale, se ricorre una delle cause di cui all art. 40 c. 10 L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questo non provvede alla riconferma. Art. 16 Il Direttore Amministrativo Il Direttore Amministrativo dirige ed organizza, avvalendosi delle competenti strutture di riferimento, i servizi tecnici ed amministrativi dell azienda, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri dirigenti dell Azienda. Il Direttore amministrativo assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale. Egli svolge ogni funzione, compresa l adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti aziendali, oppure delegatagli dal Direttore Generale ai sensi dell art. 9 del presente Statuto. Il Direttore Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può, in qualsiasi fase, delegare o avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestono particolare rilevanza e che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, nell'ambito delle competenze dell area amministrativa, adottando tutti gli atti necessari. Si applica, per le attività delegate dal Direttore Amministrativo, quanto stabilito dall art. 10 del presente Statuto.

10 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno In caso d assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente nominato dal Direttore Generale sentito il Direttore Amministrativo. Nel caso in cui l impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. Il rapporto con il direttore amministrativo può essere risolto dal direttore generale, se ricorre una delle cause di cui all art. 40 co. 10 L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questo non provvede alla riconferma. TITOLO IV GLI ORGANISMI COLLEGIALI Art. 17 Il Consiglio dei Sanitari È un organismo elettivo presieduto, ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni, dal Direttore Sanitario, che ne è membro di diritto. È un organismo consultivo in materia tecnico sanitaria che esprime obbligatoriamente il proprio parere sugli strumenti di cui agli art. 23, 24 e 50 della L.R.T. 40/2005, nonché sulle materie individuate dallo Statuto Aziendale e specificamente richiamate negli articoli successivi. Il Direttore Generale può altresì richiedere parere sui principali atti ed iniziative inerenti ai servizi sanitari e su ogni altra questione in tutti i casi in cui intenda comunque acquisire il parere del Consiglio. I pareri devono intendersi come favorevoli ove non formulati entro venti giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei Sanitari ai sensi dell'art. 46 della L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica tre anni e, all atto della prima convocazione, elegge tre vicepresidenti, dei quali due medici, appartenenti uno alla componente universitaria ed uno alla componente ospedaliera e viene rinnovato entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato. Il Consiglio dei Sanitari adotta un proprio Regolamento secondo le disposizioni contenute agli artt. 45, 46 e 47 della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni, nel quale devono essere disciplinate le modalità di funzionamento. Art. 18 Il Collegio di Direzione Il Collegio di Direzione, ai sensi dell'art. 48 co. 2 della L.R.T. 40/2005, è composto dal Direttore Sanitario, che lo presiede, dai vice-presidenti del Consiglio dei Sanitari, dai Direttori dei

11 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Dipartimenti ad attività integrata, dal Direttore delle professioni infermieristiche e ostetriche e dal Direttore delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione. Partecipano al Collegio di Direzione il Direttore Amministrativo, il Direttore del Dipartimento di Staff e il dirigente farmacista incaricato dal Direttore Sanitario del coordinamento e dell integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco. Possono partecipare inoltre, su invito del Direttore Sanitario, oltre al Direttore Generale anche soggetti ritenuti di volta in volta utili per approfondire la conoscenza degli argomenti in discussione. Ai sensi dell art. 48, co. 4, della L.R.T. 40/2005 e successive integrazioni e modifiche, nella composizione dell organismo deve essere garantito un equilibrio numerico tra componenti universitarie ed ospedaliere. I membri aggiuntivi sono nominati dal Direttore Generale, di intesa con il Rettore, su designazione dei Dipartimenti stessi, tra i Dirigenti Responsabili di Strutture Organizzative. La Direzione Aziendale si avvale del Collegio di Direzione per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento dell attività libero professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Collegio di Direzione supporta la Direzione Aziendale nell adozione degli atti di governo clinico dell Azienda. Con apposito Regolamento verranno disciplinate le modalità di funzionamento, le competenze specifiche di tale organismo e le modalità di individuazione dei componenti aggiuntivi di cui al terzo comma del presente articolo. Art 19 L Ufficio di Direzione E costituito, ai sensi dell art. 57 della L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni, per supportare la direzione aziendale nell adozione degli atti di governo dell Azienda. La Direzione Aziendale si avvale del supporto dell ufficio di direzione per l analisi di piani aziendali, per la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti, per la disciplina e l organizzazione dell attività libero-professionale intramuraria, per l organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l acquisizione di pareri su materie da definirsi di volta in volta con apposito ordine del giorno. L Ufficio di Direzione è composto oltreché dai componenti la Direzione Aziendale di cui all art.14, dal Direttore del Dipartimento di staff, dai Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata, dal Direttore dell Area della Gestione Operativa e dai Direttori dei Dipartimenti tecnico-amministrativi. L ufficio di Direzione è convocato dal Direttore Generale.

12 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Art. 20 Organismo Indipendente di Valutazione Nucleo di Valutazione Al fine di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della performance organizzativa ed individuale sarà costituito l organismo di valutazione della performance che eserciterà le proprie funzioni secondo le modalità previste in apposito regolamento interno, recepito con atto del Direttore Generale, di intesa con il Rettore. Fino alla sua costituzione, a norma del Decreto Legislativo 150/2009 e degli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10 co. 4 ter della L.R.T. 40/2005 e successive modificazioni, continua ad operare il Nucleo di Valutazione così come disciplinato dalla normativa vigente. Art. 21 Collegi Tecnici I Collegi Tecnici della dirigenza sanitaria e di quella tecnico, professionale e amministrativa del SSN e universitaria sono costituiti ed operano secondo le modalità delineate negli appositi regolamenti aziendali adottati dall A.O.U.P. in applicazione delle disposizioni previste nei CC.CC.NN.LL della dirigenza e nel Decreto Legislativo 517/99. Tali Collegi sono preposti alle verifiche delle attività e dei risultati del personale dirigente medico e sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, sia ospedaliero che universitario, che opera all interno dell A.O.U.P. Art. 22 Comitato dei Garanti Il Comitato dei Garanti, in attuazione dell art. 5, comma 14, del Decreto Legislativo. n. 517/99 e dell allegato A alla Deliberazione della G.R.T del , è composto dal Direttore Sanitario, da un esperto in materia giuridica e da un esperto universitario in materia sanitaria, nominati d intesa fra Rettore e Direttore Generale per un triennio. Il Comitato suddetto esprime pertinente parere, secondo le modalità previste nel Protocollo allegato A alla deliberazione 1173 del 29/10/2001, nei casi di maggior gravità e di gravissime mancanze ai propri doveri d ufficio da parte dei professori e dei ricercatori universitari, nell esercizio dell attività assistenziale. In tali ipotesi il Direttore Generale, previo conforme parere del Comitato suddetto, può adottare un provvedimento di sospensione dall attività assistenziale e di allontanamento dall azienda. Per il personale ospedaliero tale funzione è prevista e disciplinata all interno dei CC.CC.NN.LL.. Art. 23 Il Comitato Etico Locale e comitato etico per la sperimentazione clinica dei medicinali 1. Al fine di consentire l esame degli aspetti etici attinenti la programmazione e l erogazione delle prestazioni sanitarie nonché per le ulteriori finalità di cui all art. 99 L.R.T. n. 40/2005 e smi, è istituito il Comitato Etico Locale, organismo indipendente e interdisciplinare con funzioni propositive e consultive. E costituito con provvedimento del Direttore Generale per la durata di tre anni. La composizione ed il funzionamento sono disciplinati da apposito

13 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno regolamento adottato con provvedimento del Direttore Generale sulla base del disposto della normativa nazionale e regionale cui si rinvia e adottato di intesa con il Rettore Al fine di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti sottoposti a sperimentazione clinica e di fornire pubblica garanzia di tale tutela è istituito presso l AOUP il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica dei Medicinali. E costituito con delibera Direttore Generale, in conformità ai Requisiti minimi per l istituzione, l organizzazione ed il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, definiti nel D.M. Salute , per la durata di tre anni. La composizione ed il funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento adottato con provvedimento del Direttore Generale, di intesa con il Rettore TITOLO V IL MODELLO ORGANIZZATIVO Art. 24 Principi di Organizzazione L Azienda è fondata sul lavoro di tutti i suoi professionisti ed operatori: quelli che ogni giorno lavorano a stretto contatto con i pazienti ed i loro familiari, nella cosiddetta zona di valore, dove si realizzano le attività diagnostiche, di cura e di assistenza, creando il valore che costituisce la ragione d essere dell Azienda e quelli che, più lontano dai pazienti, supportano e facilitano, con il loro lavoro, le attività dei primi nella zona di creazione del valore L organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà e multiprofessionalità, mira al miglioramento delle competenze professionali, tecniche e scientifiche e risponde alla ricerca continua del miglioramento dei risultati assistenziali, di didattica e di ricerca. Le funzioni operative svolte all interno dell A.O.U.P. sono attribuite alle strutture organizzative cui sono assegnate le disponibilità di risorse umane e strumentali da parte della Direzione per le finalità indicate e negoziate nel budget in relazione ai dati di attività rilevati e coerenti con gli obiettivi. In particolare, attraverso la pianificazione strategica, la Direzione Aziendale, avvalendosi dei responsabili delle strutture dipartimentali ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi annuali e triennali, oltre alle strategie per il loro raggiungimento. L organizzazione dell Azienda è funzionale all ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici integrati, che rappresenteranno il modello privilegiato di gestione delle attività aziendali e finalizzato a garantire la centralità dell utente, una migliore qualità e sicurezza, una migliore efficienza gestionale, in tal modo assicurando l ottimale utilizzo delle risorse disponibili. A tal fine l Azienda adotta un organizzazione per strutture organizzative professionali e per percorsi multidisciplinari aggregati in settori omogenei.

14 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno In tal modo l Azienda intende privilegiare modelli organizzativi più flessibili e coerenti con gli indirizzi inerenti gli obiettivi della dipartimentalizzazione. L organizzazione interna si articola in: o Incarichi Professionali o Percorsi Dipartimentali e Interdipartimentali o Centri clinici o Area della Gestione Operativa o Programmi attivabili ex art. 5 Decreto Legislativo 517/99 o Coordinamenti tecnico funzionali (limitatamente ai dipartimenti amministrativi e al Dipartimento di Staff) o Strutture Semplici (dipartimentali e non) o Strutture Complesse (Unità Operative) o Dipartimenti Art. 25 I Dipartimenti e la loro organizzazione L organizzazione dipartimentale è il modello di gestione operativa dell A.O.U.P. al fine di assicurare l esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Con tale modello viene, inoltre, data attuazione al principio di partecipazione dei professionisti. L A.O.U.P. individua tre tipologie di organizzazione dipartimentale: o DIPARTIMENTI DI TIPO CLINICO-ASSISTENZIALE AD ATTIVITÀ INTEGRATA (D.A.I.) o DIPARTIMENTO DI STAFF o DIPARTIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI L Azienda si riserva la possibilità di partecipare a Dipartimenti di rilevanza interaziendale sulla base di specifiche necessità e con accordi con le aziende interessate con proprio atto, di intesa con il Rettore. L elenco dei Dipartimenti e delle loro articolazioni interne in cui è declinata l organizzazione aziendale è quello risultante dagli allegati A, B e C, che formano parte integrante dell Atto aziendale e recepiti in apposito Regolamento di organizzazione adottato dal Direttore Generale Art. 26 Funzioni del D.A.I. L azienda adotta come modello di gestione operativa delle attività assistenziali il Dipartimento ad Attività Integrata (D.A.I.), al fine di perseguire, insieme alle UUOO che lo compongono, l ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo. Sono funzioni del D.A.I.: La gestione delle attività diagnostico-terapeutiche, assistenziali e riabilitative La gestione dei percorsi professionali e di carriera

15 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno L integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca. La gestione unitaria delle disponibilità assegnate secondo le modalità organizzative previste all art. 33 La verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti Il D.A.I. è istituito in base alla casistica attesa ed all omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie a garantire, in via prioritaria, l omogeneità e l affinità dei percorsi assistenziali in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca, nel rispetto del Decreto Legislativo 517/99, all affinità di patologie, di casistiche o di attività, alla specificità dell organo, apparato o distretto anatomico, od ancora al criterio dell intensità e la rapidità della cura. Art. 27 Natura del Dipartimento ad Attività Integrata Il Dipartimento è una struttura di coordinamento tecnico professionale, sovraordinata rispetto alle strutture operative relativamente agli aspetti gestionali loro assegnati. Il D.A.I. è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità tra loro indipendenti, mantenendo la propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-assistenziali, nell ambito dei compiti e delle risorse attribuite dal direttore di D.A.I attraverso la procedura di budget. Ogni D.A.I. deve presentare una dimensione minima di almeno tre strutture organizzative complesse. Il funzionamento di ciascun D.A.I. è disciplinato da apposito Regolamento interno approvato dal Direttore e dal Comitato di Dipartimento in conformità allo schema di regolamento adottato dal Direttore Generale. I D.A.I., di concerto con la Direzione Sanitaria, concordano i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, intra e interdipartimentali, attribuendone la responsabilità operativa ad un responsabile di percorso così come definito al successivo art. 29 del presente statuto, scelto tra il personale delle strutture coinvolte. Art. 28 Organismi Dipartimentali Sono organismi interni di ciascun D.A.I il Direttore di dipartimento, il Comitato di Dipartimento, l Assemblea di Dipartimento. A. Il Direttore di Dipartimento Il Direttore di D.A.I esercita le seguenti funzioni: 1. dirige il Dipartimento ai fini gestionali ed è responsabile degli obiettivi di gestione del medesimo definiti dalla Direzione Aziendale. A tal fine emana direttive a tutto il personale operante nel dipartimento e garantisce la raccolta, la qualità e la completezza dei dati di attività e relativi flussi. 2. Individua i principali percorsi diagnostico terapeutici presenti nel Dipartimento ai sensi degli artt. 29 e 30, ne garantisce la piena funzionalità da parte delle strutture operative dipartimentali

16 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno ed è responsabile, per conto del Dipartimento dei risultati dei percorsi intra dipartimentali. Nelle modalità previste all articolo 31 garantisce la funzionalità dei Centri clinici. 3. È responsabile dell osservanza da parte di tutte le strutture dipartimentali delle procedure aziendali di accreditamento, e comunque di tutte le procedure formalizzate e delle norme igienico-sanitarie, di prevenzione e medico-legali, relativamente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 4. Individua i fabbisogni di formazione e di sviluppo della qualità delle prestazioni sanitarie. 5. Presenta un piano di sviluppo delle attività del dipartimento, compatibile e coerente con il piano di sviluppo aziendale ed entro i limiti delle risorse disponibili. Tale piano di sviluppo in termini di azioni ed obiettivi rappresenta la base negoziale del processo di budget tra il Direttore del D.A.I e la Direzione Aziendale. Il budget definito con la Direzione Aziendale sarà illustrato dal Direttore del D.A.I. al Comitato del Dipartimento per assicurarne la massima conoscenza. Quindi Il Direttore del Dipartimento attribuirà alle singole strutture complesse e semplici dipartimentali gli obiettivi di budget, attivando specifici percorsi di negoziazione. 6. Cura l organizzazione operativa del D.A.I. e gestisce in modo coordinato, unitario ed integrato le strutture organizzative dipartimentali, governandone la globalità delle relazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali e coordinando e gestendo le attività amministrative del D.A.I. con la collaborazione del Referente amministrativo del Dipartimento (RAD), garantendo per suo tramite la coerenza con le procedure amministrative aziendali. 7. Garantisce la gestione unitaria ed integrata degli spazi, delle risorse economiche, umane, patrimoniali e strumentali del D.A.I. ad esso assegnate, in conformità a quanto previsto dall art.33) e in funzione delle relative esigenze di produzione. Garantisce altresì, tramite idonee procedure di controllo, la costante verifica del rispetto delle modalità organizzative operative impartite. 8. Risponde alla direzione aziendale della funzione di governo clinico, degli outcome e dell effettiva partecipazione agli obiettivi di continuità assistenziale e d integrazione fra i servizi anche attraverso audit interni. 9. Promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali che, a vario titolo e livello di responsabilità, operano nell ambito del D.A.I, fornendo alla Direzione Aziendale le valutazioni organizzative e tecnico-sanitarie, inclusi gli elementi necessari per l attivazione dell archivio delle competenze, sulle risorse gestite e sull attività esercitata. 10. Vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure professionali, nell ambito delle attività istituzionali funzionalmente attribuite e sulla correttezza dei comportamenti ai sensi e per gli effetti delle norme contrattuali e disciplinari, segnalando tempestivamente alla Direzione Generale e, per il personale universitario, al Rettore,, ogni comportamento anormale

17 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno B) Nomina del Direttore di Dipartimento Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale d intesa con il Rettore, tra i Responsabili delle strutture complesse di cui si compone il Dipartimento stesso, sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza e curriculum. È valutato annualmente attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti secondo la procedura vigente in azienda dettata dai criteri e modalità di cui all art. 47. Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento sia un dirigente del S.S.N., il coordinamento delle funzioni di didattica e di ricerca è riservato ad un professore universitario afferente al D.A.I. nominato dal Direttore Generale su proposta del Rettore. L incarico di Direttore D.A.I. ha durata biennale eventualmente rinnovabile. C) Cessazione dell incarico di Direttore del D.A.I. Il Direttore del D.A.I. cessa dal suo incarico per le seguenti cause: o rinnovo dell atto aziendale o Scadenza del termine di durata dell incarico previsto dal presente Atto; o Dimissioni volontarie accettate dall Azienda; o Gravi circostanze sopravvenute che rendano materialmente o giuridicamente impossibile la prosecuzione dell incarico; o Revoca nei casi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro; o Sospensione nei casi di gravissime mancanze ai doveri d ufficio di cui all art. 22; o Cessazione dall incarico nella sua qualità di dirigente di struttura complessa; o Raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente e/o sopravvenuta; o Esito negativo della/e valutazione/i annuale. 2. Il Comitato di Dipartimento Il Comitato di Dipartimento è composto dai Direttori delle strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che compongono il Dipartimento, oltre che dai Responsabili infermieristici, tecnici ed amministrativi del dipartimento e da un rappresentante dei dirigenti del SSN e da uno dei dirigenti universitari presenti nel interno del Dipartimento. Il C.d.D. coadiuva il Direttore del D.A.I. nella gestione complessiva, nell organizzazione e sviluppo dei servizi, nell elaborazione dei programmi di attività. Il Comitato di Dipartimento esprime un parere su tutti gli atti, le proposte, le sollecitazioni che gli verranno dal Direttore del D.A.I ed in ogni caso, sulle seguenti materie: Adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici.

18 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Organizzazione dell attività in libera professione intramuraria in coerenza con quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla regolamentazione aziendale. Formazione e aggiornamento professionale. Percorsi di rilevanza dipartimentale. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate nell apposito regolamento di cui all art L Assemblea di Dipartimento L Assemblea di Dipartimento, convocata dal Direttore del Dipartimento secondo le modalità previste dal regolamento di dipartimento, comprende tutti gli operatori assegnati al Dipartimento, di qualunque ruolo o qualifica. Art. 29 Percorsi diagnostico terapeutici I percorsi diagnostico terapeutici sono lo strumento organizzativo che integra le risorse tecniche e professionali necessarie alla continuità di svolgimento del processo di cura dei pazienti, al fine di ottenere un risultato di alto standard qualitativo sia nelle dimensioni tecnico-professionali che nei tempi di risposta complessivi. Sono gestiti, di norma, da un medico, individuato dal Direttore del D.A.I. sentito il Comitato di Dipartimento fra i Responsabili o fra altri dirigenti delle strutture operative appartenenti al Dipartimento e nominato dal Direttore Generale. Intorno al percorso viene definito un team multidisciplinare e multiprofessionale appartenente al Dipartimento, o anche ad altro Dipartimento se necessario. Tali professionisti afferiscono al team sulla base delle loro competenze specifiche e, pur rimanendo operativi all interno della struttura di appartenenza, per le attività relative al percorso sono assegnati funzionalmente al team. I direttori delle strutture sono tenuti ad assicurare il pieno funzionamento del percorso attraverso le proprie proiezioni professionali. Il responsabile di percorso è responsabile operativo delle attività gestionali dell organizzazione del lavoro del team e garantisce che tutti i protocolli operativi e le raccomandazioni tecnico scientifiche vengano assicurate in modo omogeneo e corretto all interno del team. Il responsabile di percorso è responsabile dei risultati attesi, valutati anche in relazione al gradimento dell utenza, per l intera organizzazione dipartimentale e ne risponde al Direttore di Dipartimento. Il Direttore del D.A.I. per ogni percorso propone nella negoziazione di budget indicatori e obiettivi annuali e di performance.

19 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Art. 30 Individuazione dei percorsi Ogni Dipartimento, entro 60 gg. dal suo insediamento, individua, all interno delle proprie attività i percorsi su cui sviluppare la massima coordinazione,integrazione, efficienza organizzativa, tempestività nella risposta, avendo a riferimento per la loro definizione i seguenti fattori: Alta criticità/complessità Alto costo. Alto volume I percorsi proposti dai Dipartimenti sono attivati con atto del Direttore Generale, previa valutazione del Collegio di Direzione laddove abbiano rilevanza interdipartimentale. Con atto del Direttore Generale saranno attivati anche i percorsi descritti nell allegato A. Ulteriori percorsi verranno attivati dove se ne ravvisi l esigenza, su proposta dei Direttori di Dipartimento o su proposta dell Ufficio di Direzione quando interdipartimentali. Art. 31 Il Centro Clinico Al fine di garantire la massima qualità ed efficienza del servizio e conseguentemente realizzare uguale o maggiore produttività e minori costi per unità di prodotto nonché uguale o maggiore capacità attrattiva l Azienda intende dotarsi di Centri Clinici. Il Centro Clinico è una forma organizzativa ad alta specializzazione e di coordinamento forte di strutture operative caratterizzate dalla omogeneità della linea produttiva, dell alto volume e dall autonomia gestionale. Il Centro Clinico opera all interno di un Dipartimento. Nella fase di costituzione del Centro, la Direzione Aziendale e la Direzione del dipartimento definiscono le attività tipiche del centro, le caratteristiche dei processi di attività che definiranno l'operatività del centro e su cui verranno definite le risorse affidate in base agli obiettivi assegnati. Il Centro, attraverso il suo Direttore, risponde direttamente alla Direzione Aziendale e al Direttore di Dipartimento, per gli obiettivi e le risorse affidate all interno di un processo di negoziazione tra il Centro stesso, la Direzione Aziendale e la Direzione del Dipartimento all interno del quale è collocato. Il Centro gestisce quindi in proprio il budget assegnato e, attraverso il Direttore del Dipartimento, contratta i volumi e le tipologie di prestazioni necessarie per la sua funzione. Il Centro ha una propria responsabilità e autonomia anche nella gestione delle risorse professionali che sono affidate, sulla base di un processo operativo condiviso con la direzione Aziendale e il Direttore del Dipartimento, direttamente al direttore del centro e diventano parte integrante della struttura operativa multidisciplinare rappresentata dal centro, indipendentemente dalla loro afferenza disciplinare. Tutte le risorse operative sono affidate al centro direttamente dalla direzione e dal dipartimento sulla base del processo operativo condiviso e sulla base degli obiettivi affidati.

20 Atto Aziendale AOUP versione del 21 giugno Per garantire i massimi livelli di qualità e di efficienza Il centro clinico rappresenta l'unica sede di erogazione aziendale per le attività tipiche del percorso diagnostico terapeutico realizzato dal centro. A ciascun Centro Clinico è preposto un Direttore, nominato dal Direttore Generale di intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento. Le procedure di realizzazione di un Centro Clinico, nonché le sue modalità di funzionamento, sono definite da un regolamento adottato dal Direttore Generale. La definizione e la attuazione dei Centri Clinici viene deliberata di intesa fra il Direttore Generale e il Rettore. L elenco dei Centri è riportato all allegato A. Art. 32 Il Dipartimento di Staff della Direzione Aziendale Il Dipartimento di Staff della Direzione Aziendale garantisce le funzioni di supporto, particolarmente nell ambito della programmazione, indirizzo e controllo delle attività complessive dell A.O.U.P.. Il Direttore del Dipartimento di Staff è nominato dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e Sanitario, fra i direttori di struttura complessa che svolgono attività inerenti le funzioni operative dello specifico Dipartimento. Qualora se ne renda necessaria e/o opportuna a fini organizzativi, la direzione di dipartimento può essere attribuita, con provvedimento motivato, anche in assenza di direzione di struttura complessa a un dirigente in possesso di comprovata esperienza e professionalità. Il Direttore del Dipartimento di Staff si avvale di un comitato di dipartimento, organismo collegiale con funzioni consultive e di programmazione, composto dai direttori delle strutture complesse e di quelle semplici a valenza dipartimentale nelle quali si articola il dipartimento in questione. Per quanto riguarda compiti, durata dell incarico ed i motivi di cessazione si applica quanto previsto dal successivo art 35. L elenco delle strutture in cui è articolato il dipartimento di staff è quello risultante dall allegato B che forma parte integrante del presente Atto aziendale e recepito in apposito Regolamento di organizzazione adottato dal Direttore Generale. L azienda inoltre disciplinerà con apposito regolamento,adottato dal Direttore Generale, il funzionamento del Dipartimento di Staff. Art. 33 Area della gestione operativa Al fine di garantire un uso razionale ed efficiente delle risorse ai D.A.I., ai Centri Clinici, ai Percorsi Diagnostici Terapeutici individuati in coerenza con gli indirizzi della Direzione Aziendale ed alle

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