Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale

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1 A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere il fenomeno delle fatture false con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 è stato introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate tutte le superiori a Euro. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. L obbligo riguarda le attive e passive; devono essere comunicate le attive (vendite e prestazioni di servizi), effettuate sia nei confronti di imprese che di persone private. Con il provvedimento del 22 dicembre 2010 sono stati emanati i primi decreti attuativi e con il provvedimento del 14 aprile 2011 è stato chiarito che le non documentate da fatture ma da ricevute e scontrini fiscali, sono da comunicare se effettuate dopo il 1 luglio Con il decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011) è stato chiarito che queste non sono da comunicare se sono pagate con carta di credito. Con la circolare n. 24/E di lunedì 30 maggio, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni riguardanti l elenco clienti e fornitori. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni e le intracomunitarie (per tali sussiste infatti l obbligo di emissione della bolletta doganale o di presentazione del modello Intrastat), cosi come le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

2 Limitatamente all anno 2010 é stato disposto che: - devono essere comunicate solo superiori a Euro (anziché Euro), - non devono essere comunicate non documentate da fatture, - la comunicazione relativa al 2010 deve essere inviata entro 31 ottobre Riportiamo un riassunto riguardante il nuovo obbligo di comunicazione, che rende necessario un adeguamento dei software e dell organizzazione: soggetti obbligati Ambito di applicazione soggettivo: Sono obbligati alla presentare telematicamente gli elenchi clienti e fornitori, indicando tutte le attive (clienti) e passive (fornitori), le imprese e i lavoratori autonomi con partita IVA. L obbligo vale anche per contribuenti che tengono la contabilità semplificata. I soggetti non residenti sono obbligati a presentare l elenco clienti fornitori se hanno una stabile organizzazione in Italia, se operano tramite un rappresentante fiscale o se sono identificati direttamente. Gli enti non commerciali devono comunicare le effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole. I soggetti che si avvalgono del regime dei minimi, ai sensi della legge n. 244/2007, sono esonerati dall obbligo di comunicazione se non superano, anche durante l anno, i limiti previsti. le soglie Ambito di applicazione oggettivo: L obbligo di comunicazione vale per tutte le attive e passive, - rilevanti ai fini IVA in Italia, - documentate da fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali e - di importo pari o superiore a Euro al netto dell IVA, elevato a Euro al lordo dell IVA applicata, per le documentate con scontrino/ricevuta fiscale. La normativa transitoria prevede differenti termini per la comunicazione per l anno 2010 e Solo per l anno 2010 sono da comunicare le di ammontare superiore a Euro documentate da fatture. Per il 2011 sono da comunicare tutte le superiori a Euro; ovvero a Euro se documentate da scontrino e ricevuta fiscale, ma per queste, solo per le effettuate a decorrere 1 luglio Dal 2012 l obbligo di comunicazione vige per tutte le superiori a Euro, se documentate da fatture, e superiori a Euro (IVA inclusa), se documentate da ricevute o scontrini fiscali. Al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, ecc.) va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare. Per i contratti tra loro collegati invece va fatto riferimento al corrispettivo relativo all intera operazione nel suo complesso. Pagina 2

3 Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di manutenzione che prevede un corrispettivo mensile di Euro 500 (per un totale di Euro annui), se nel 2011 sono stati fatturati acconti per complessivi Euro 2.500, entro il 30 aprile 2012 si dovrà comunicare l operazione in esame ancorché per un importo sotto il limite di riferimento. L obbligo di comunicazione vale anche per contratti collegati tra loro, anche se sono state stipulati più contratti; bisogna quindi tener conto dell intera operazione. Conclusione: splittando il valore del contratto in più contratti non si evita l obbligo di comunicazione. non documentate da fatture Le documentate da ricevute o scontrini fiscali devono essere comunicate, se sono effettuate ai fini IVA dopo il 1 luglio Da questa data nel commercio al dettaglio e nelle strutture ricettive sarà necessario raccogliere i dati dei clienti per che superano la soglia. Attenzione: sono da comunicare le superiori alla soglia di Euro inclusa l IVA. La soglia di Euro vale anche per il regime IVA monofase (libri, agenzie viaggi). Comunicazione di senza IVA Con la circolare n. 24/E è stato chiarito che devono essere comunicate le esenti IVA ai sensi degli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, 71 e 71 legge IVA. Inoltre devono essere comunicate anche le esenti ai sensi dell art. 10 legge IVA. L obbligo di comunicazione riguarda anche le per le quali è applicabile il regime del margine, il reverse charge, la cessione di omaggi e la fatturazione dell autoconsumo. Esclusioni Operazioni escluse dall obbligo di comunicazione: Sono escluse dalla comunicazione in esame le non imponibili in Italia, quindi se manca il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale per l applicazione dell IVA. Escluse dall obbligo di comunicazione sono anche le fuori campo IVA ai sensi dell art. 15 legge IVA, per esempio le spese anticipate in nome di terzi. Inoltre sono escluse le esenti ai sensi dell art. 7-ter legge IVA. Nella circolare n. 24/E è stata confermata l esclusione dall obbligo di comunicazione: - delle importazioni, per le quali sussiste l obbligo di emissione della bolletta doganale, -delle esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; rimane l obbligo per le cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, con utilizzo del plafond ossia effettuate nei confronti di esportatori abituali; - delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi c.d. black list, - delle già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, ad esempio delle compagnie fornitrici di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc., - le intracomunitarie (benché non indicate nel decreto attuativo) in quanto comunicate con la dichiarazione Intra. Questo vale per gli acquisti di beni e servizi Pagina 3

4 intracomunitari, le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie sono escluse in quanto non imponibili (luogo di destinazione). Non sono invece escluse le triangolazioni comunitarie ex art. 58, D.L. n. 331/93. - le effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti soggetti all obbligo di comunicazione, - non devono essere comunicate infine le interne all impresa documentate da fatture (per esempio in caso di contabilità separata per le diverse attività). straordinarie In presenza di straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, conferimento), come chiarito nella Circolare n. 24/E se l operazione straordinaria è intervenuta nell anno (2010), il soggetto subentrante invia due comunicazioni separate (per se stesso e il soggetto estinto). Se invece l operazione è eseguita nell anno in corso, invia un unica comunicazione riepilogativa. dati da comunicare Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell individuazione dei soggetti e delle previsti dal citato provvedimento, per ciascuna cessione o acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, i seguenti dati: - partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore, acquirente o committente. Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale devono essere indicate cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche. - denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza; - non risulta dalla circolare come devono essere raccolti e documentati questi dati, soprattutto nel commercio al dettaglio, - i corrispettivi dovuti dall acquirente e committente o al cedente e prestatore, nonché l IVA applicata o l indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente. L Agenzia delle Entrate precisa che l ammontare dell operazione da indicare nella comunicazione deve tener conto delle note di variazione. sanzioni Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da 258 a Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente. Scaduto il suddetto termine, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso. Pagina 4

5 Riepilogo dei termini anno di riferimento scadenza 2010 solo documentate da fatture che superano Euro escluso IVA entro il 31 ottobre fino al 1 luglio 2011 solo documentate da fatture con un imponibile superiore a Euro 3.000; dal 1 luglio 2011 anche le documentate da ricevute e scontrini fiscali con importi incluso IVA superiori a Euro entro il 30 aprile 2012 Consiglio: - È necessario adattare il software della contabilità, in modo che per il 2010 si riesca a creare la lista delle superiori a Euro che devono essere comunicate entro ottobre per il 2011 il software deve essere adattato in modo da poter predisporre un elenco di documentate da fatture superiori a Euro e di documentate da ricevute e scontrini fiscali superiori a Euro (IVA inclusa). - dal 1 luglio 2011 per documentate da scontrini o ricevute fiscali superiori a Euro devono essere raccolti i dati anagrafici e una copia della carta d identità. Mancano tutt ora le istruzioni tecniche relative all invio delle comunicazione. Si attende una circolare dell Agenzia delle Entrate in merito. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti Pagina 5

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