PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

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1 Dicembre Giugno PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA Direzione Segreteria dell Assemblea Regionale Adriana Direzione Garabello Processo Legislativo Silvia Bertini A cura di Aurelia Settore Jannelli, Studi, documentazione Francesca Mezzapesa e supporto giuridico legale (Settore Aurelia Studi, Jannelli documentazione e supporto giuridico legale) Francesco Settore Commissioni Pallante consiliari (Settore Fabio Affari Poppi istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia) Laura A cura Matteo di (Direzione Antonella Gabinetto Boffano, Fabrizio della Presidenza) d Alonzo, Mirella Di Meo Realizzazione grafica Roberto Ozella

2 Indice Premessa...2 IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. 3 La Commissione europea...3 Programmazione della Commissione europea...4 Programma di lavoro della Commissione per il Esame dei documenti di programmazione legislativa dell'unione europea da parte del Parlamento...8 Profili di interesse per le regioni...9 IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELLE LEGGI REGIONALI...11 Abruzzo...11 Emilia-Romagna...12 Lombardia...13 Sardegna...13 Sicilia...14 Veneto...14 Le altre regioni

3 Premessa Il presente Eurofocus nasce dalla constatazione del ruolo crescente dei consigli regionali nella definizione e nell attuazione del diritto dell Unione europea. Si suddivide in due parti, la prima riguarda il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, che si inserisce nell ambito della programmazione annuale e pluriennale, mentre, nella seconda, si effettua una rassegna della normativa di alcune regioni che prevede espressamente l esame del programma e disciplina nello specifico le diverse fasi di analisi dello stesso. L esame del programma da parte delle assemblee legislative regionali, simile a quello che viene svolto da tempo dalle due Camere del Parlamento, ha avuto un ruolo crescente negli ultimi anni, in considerazione del maggior ruolo riconosciuto alle autonomie regionali dal Trattato di Lisbona e al fatto che oltre la metà della normativa dell Unione europea è attuata a livello regionale e locale, quindi maggiore è la conoscenza dei progetti normativi in cantiere a livello europeo, tanto più tempestivo sarà il loro recepimento una volta entrati in vigore. 2

4 IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA La Commissione europea La Commissione europea 1 è l'organo esecutivo dell'unione europea, rappresenta e tutela gli interessi dell'europa nel suo insieme. Il termine "Commissione" si riferisce sia al collegio dei commissari che all'istituzione stessa, la cui sede principale è a Bruxelles, ma alcuni uffici sono anche a Lussemburgo. E inoltre presente in tutti i paesi membri dell'ue con le cosiddette "rappresentanze. È politicamente responsabile davanti al Parlamento europeo che può sollevarla dalle sue funzioni adottando una mozione di censura. Le origini della Commissione europea risalgono all'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Il Trattato di Lisbona 2 ha introdotto modifiche nella composizione, che entreranno in vigore dal Attualmente i componenti sono 27, uno per ciascuno Stato membro, mentre dal 2014 il numero di Commissari sarà fissato a 15, compreso il Presidente della Commissione. Pertanto, i Commissari saranno scelti sulla base di un sistema di rotazione tra gli stati membri. La Commissione europea propone al Parlamento europeo e al Consiglio dell'unione europea la legislazione da adottare e vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'ue da parte dei paesi membri. Ha il diritto di iniziativa 3, ossia il diritto di proporre atti legislativi affinché siano approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'ue. Nella maggior parte dei casi, essa presenta una proposta per assolvere i compiti che le sono stati assegnati dai trattati o perché invitata a farlo da un'altra istituzione dell'ue, dai governi nazionali o dalle parti interessate. Ai sensi dell'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, il Parlamento, a maggioranza dei suoi membri e sulla base di una relazione della sua commissione competente, può chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa, fissando anche, eventualmente, un termine per la presentazione di tale 1 Per un approfondimento delle istituzioni europee si rinvia a Eurofocus n. 2/2008, pubblicato nella sezione Infoleg del Consiglio regionale, all indirizzo: e Eurofocus n. 15/2010 all indirizzo: 2 Il Trattato di Lisbona è consultabile all indirizzo: 3 Articolo 17, comma 2, TUE: Un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono. 3

5 proposta. La Commissione può accettare o rifiutare di elaborare la proposta legislativa richiesta dal Parlamento 4. A partire dall'aprile 2012 anche i cittadini possono invitare la Commissione a proporre un atto legislativo 5. Prima di proporre un atto legislativo la Commissione compie una rassegna delle norme esistenti e realizza una valutazione d'impatto economico, sociale e ambientale per valutarne le potenziali conseguenze economiche, sociali e ambientali 6. Considera inoltre l'evolversi della situazione e dei problemi nell'unione e i loro riflessi per la nuova legislazione. I servivi della Commissione preparano una tabella di marcia delle valutazioni d impatto programmate. La Commissione inoltre consulta le parti interessate e le altre istituzioni per conoscerne le posizioni e chiede il parere dei parlamenti e governi nazionali. Una volta che la legislazione è stata adottata, la Commissione controlla che sia correttamente applicata dai paesi membri. Programmazione della Commissione europea Ai sensi del Trattato sull Unione europea 7, la Commissione avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale. Il Parlamento europeo e il Consiglio collaborano con la Commissione al processo di elaborazione del programma di lavoro della stessa e la Commissione tiene conto delle priorità espresse in questa fase. 8 4 L art. 225 TFUE prevede che la proposta di atto legislativo può essere richiesta anche da un deputato al Parlamento europeo a titolo individuale e presentata al Presidente del Parlamento, che ne affida l'esame alla commissione competente. Quest'ultima può decidere di sottoporla all'aula. 5 Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei consente ad un milione di cittadini europei di prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche dell'ue, invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa. Le informazioni e le iniziative dei cittadini sono consultabili all indirizzo: 6 In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'unione può legiferare solo se la legislazione a livello europeo è più efficace che prendere provvedimenti a livello nazionale, regionale e locale e soltanto nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti. 7 Articolo 17, comma 1, TUE: La Commissione promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'unione per giungere ad accordi interistituzionali. 8 Articolo 35 del Regolamento del Parlamento europeo: Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'unione europea. Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento. 4

6 Una volta che la Commissione ha adottato il programma di lavoro, le tre istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione addivengono ad un accordo sulla programmazione generale dell'unione 9. Nel programmare la sua attività, la Commissione tiene conto delle priorità politiche definite dal Presidente; di conseguenza, il programma di lavoro indica come la Commissione stessa intenda tradurre in pratica le priorità politiche definite dal suo Presidente. L intero ciclo annuale viene definito "ciclo di pianificazione e programmazione strategica" e si articola nelle seguenti fasi principali: - il discorso sullo stato dell'unione con cui il Presidente della Commissione definisce le priorità e gli obiettivi strategici per l'anno successivo; - la preparazione del programma di lavoro per l'anno, sulla base di un dialogo tra la Commissione stessa e il Parlamento europeo. La Commissione invia poi alle altre istituzioni relazioni mensili sull'attuazione del programma di lavoro e un prospetto delle iniziative che prevede di prendere entro la fine di ciascun anno, affinché le altre istituzioni europee possano meglio organizzare i loro lavori. Le direzioni generali e i servizi preparano un piano di gestione nel quale definiscono il loro contributo alla realizzazione del programma della Commissione 10 e fissano obiettivi e indicatori precisi per l'opera di monitoraggio e rendicontazione. Alla fine dell'esercizio di bilancio ogni direzione generale e servizio presenta una relazione d'attività annuale nella quale espone i risultati della sua azione. Queste relazioni sono riunite per elaborare una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'ue. La programmazione pluriennale si colloca in una prospettiva appunto pluriennale per consentire alle parti interessate e alle altre istituzioni dell'ue di pianificare la loro collaborazione con la Commissione ed è contenuta in un documento inviato al Presidente del Parlamento europeo dal Presidente della Commissione, in cui si delinea la visione dell'europa per i prossimi cinque anni Il Parlamento adotta una risoluzione sulla programmazione annuale e il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione e sulla risoluzione del Parlamento. Ove un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario previsto, essa è tenuta a notificare all'altra istituzione le ragioni del ritardo e a proporre un nuovo calendario. 10 La Commissione è suddivisa in "direzioni generali" e servizi, in base alle politiche di competenza. I servizi si occupano di questioni amministrative più generali o hanno un mandato specifico: 11 Il documento è consultabile, in lingua inglese, francese, tedesco e portoghese all indirizzo: 5

7 Le priorità e gli obiettivi per l'anno successivo sono invece esposti, ogni anno (generalmente nei mesi di ottobre o novembre) dal Presidente nel suo "discorso sullo stato dell'unione" 12. Programma di lavoro della Commissione per il 2013 Il programma di lavoro per il 2013, adottato il 23 ottobre 2012, illustra il modo in cui la Commissione intende lavorare per conseguire gli obiettivi prefissati. Nella sostanza, il programma riassume gli obiettivi dell'unione in sette ambiti prioritari e le misure che devono ancora essere adottate; la Commissione perseguirà questi obiettivi portando avanti le iniziative fondamentali già all'esame, presentando nuove proposte e facendo in modo che l'effettiva attuazione delle riforme procuri vantaggi ai cittadini. Le iniziative legislative fondamentali tengono conto del fatto che la legislatura attuale terminerà nel 2014 (anno che vedrà le elezioni del Parlamento europeo e la nomina della nuova Commissione). In termini di proposte, il programma di lavoro della Commissione annuncia 50 nuove iniziative da presentare nel 2013 e nella prima parte del 2014, che si aggiungono a quelle già in itinere. Il programma viene aggiornato ogni anno. Gli ambiti prioritari del programma possono così riassumersi: 1. la realizzazione di un'unione economica e monetaria effettiva: nuovi atti legislativi per rafforzare la stabilità, la trasparenza e la tutela dei consumatori nel settore finanziario, basati in particolare sul progetto di unione economica e monetaria effettiva; 2. la promozione della competitività attraverso il mercato unico e la politica industriale: iniziative volte a ridurre i costi per le imprese in settori quali l'iva e la fatturazione, a rimuovere gli ostacoli alla competitività e a promuovere i principali settori di crescita attraverso partenariati pubblico-privato per la ricerca; 3. connect to compete (collegare per competere): costruire oggi le reti di domani potenziando le reti e liberalizzando il settore dell'energia, incentivando gli investimenti in infrastrutture come la banda larga e modernizzando i trasporti e la logistica in Europa; 12 Il discorso pronunciato nel 2012 per l anno successivo è consultabile in lingua inglese, francese, tedesco e portoghese all indirizzo: 6

8 4. l orientamento della crescita a favore dell'occupazione: fornire un sostegno concreto ai disoccupati, ad esempio attraverso i servizi di collocamento pubblici, e fare in modo che l'ue si adoperi con il massimo impegno per favorire l'inclusione sociale; 5. l utilizzazione delle risorse dell'europa per promuovere la competitività: conferire alla prospettiva a lungo termine, così importante per la crescita sostenibile, un quadro su energia e cambiamenti climatici fino al 2030 e intraprendere azioni mirate riguardanti la qualità dell'aria e i rifiuti; 6. la costruzione di un'europa più sicura: promuovere la giustizia con l'istituzione di una procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell'unione, la sicurezza attraverso la lotta contro il traffico di armi e la cittadinanza grazie all'anno europeo dei cittadini; 7. far sentire il peso dell UE: l'europa come attore globale promuoverà i nostri interessi e i nostri valori attraverso una nuova generazione di accordi commerciali e un'azione mirata nelle politiche di vicinato e di cooperazione allo sviluppo. L'adozione del programma di lavoro della Commissione fa seguito a un dialogo intenso e strutturato con il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sulle priorità dell'unione. La Commissione, per conseguire questi obiettivi in modo da ottenere risultati tangibili a favore dei cittadini europei, collaborerà strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali. Sul sito internet della Commissione europea 13 sono pubblicati i programmi della Commissione a partire dal 2005 e ogni anno la sezione viene aggiornata con la relazione di sintesi delle realizzazioni della Commissione, riferita all anno precedente e comunicata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti. Generalmente viene redatta verso il mese di giugno di ogni anno. Attualmente l ultima relazione di sintesi disponibile è quella del 2011 riferita all anno Il programma per il 2013 si compone del programma di lavoro vero e proprio COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

9 e di tre allegati ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI : a) l allegato I contenente le prossime iniziative , con indicazione se legislativa o non legislativa e di quelle che la Commissione si impegna a realizzare nel corso del 2013; b) l allegato II con le iniziative per la semplificazione e la riduzione degli oneri normativi; c) l allegato III con l elenco delle proposte pendenti ritirate, o perché ritenute obsolete o perché la Commissione ha modificato la sua posizione in materia. Esame dei documenti di programmazione legislativa dell'unione europea da parte del Parlamento 14 Secondo i nuovi protocolli dei Trattati sull Unione europea 15, la Commissione europea è tenuta a inviare ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica (libri verdi, bianchi e comunicazioni) nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio: i parlamenti nazionali hanno quindi la possibilità di esaminare tutti i progetti di atti legislativi conformemente ai principi di sussidiarietà 16 e di proporzionalità e di 14 Un recente approfondimento sul tema è reperibile nella Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato Mazzei G., 2012, HYPERLINK " Artid=21135&content=La+partecipazione+dei+parlamenti+nazionali+al+processo+legislativo+europeo. +Il+modello+britannico+e+il+modello+francese&content_author=Gabriella+Mazzei"La partecipazione dei parlamenti nazionali al processo legislativo europeo. Il modello britannico e il modello francese. 15 PROTOCOLLO (n. 1) SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA. Articolo 1. I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Trattati-Protocolli.html#protocollo1 16 Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato sull'unione europea. Esso garantisce che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Con il trattato di Amsterdam tale principio è stato accolto in un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, il protocollo richiede ora che il principio di sussidiarietà sia rispettato in tutti i progetti di atti legislativi e consente ai parlamenti nazionali di inviare un parere qualora si ritenesse che tale progetto di atto legislativo non sia conforme al principio. In tal caso la proposta può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione, o bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. In caso di mancato rispetto del principio di sussidiarietà, 8

10 presentare opposizione, attraverso pareri motivati, in caso di mancato rispetto di tali principi. A tal fine, i parlamenti nazionali hanno a disposizione otto settimane dal momento in cui è stato diffuso, nelle lingue ufficiali dell'unione, un progetto di atto legislativo. Essi dispongono di due voti da assegnare a seconda del sistema parlamentare nazionale 17. Per quanto riguarda l esame del Programma legislativo in Italia, a partire dal sulla base di una procedura indicata dalla Giunta per il regolamento - la Camera dei deputati esamina il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio. La procedura prevede: - l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere; - l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'ue (anche con l'audizione degli europarlamentari italiani), che presenta una relazione all'assemblea; - la discussione in Assemblea, che può concludersi con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo. La legge 234/2012 prevede, all articolo 13, analogamente a quanto già prevedeva la legge 11/2005 che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica, tra l altro, gli orientamenti e le priorità che intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa. Nella relazione il Governo indica anche gli orientamenti che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'unione europea, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea. Profili di interesse per le regioni Negli ultimi anni, diverse regioni (come sarà meglio approfondito nel capitolo seguente), hanno adottato leggi comunitarie e previsto un apposita sessione comunitaria per disporre l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia. il Comitato delle regioni può riferire direttamente alla Corte di giustizia dell'unione europea

11 In tale sede, è stato inserito anche l esame del programma legislativo annuale della Commissione europea, come strumento per esercitare l azione di indirizzo dell Assemblea legislativa regionale verso la Giunta in riferimento ai temi di maggior interesse a livello regionale. Infatti, in tale fase è possibile individuare, con anticipo rispetto alla definitiva presentazione, le iniziative legislative sulle quali intervenire con l invio di osservazioni al Governo, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea, che ha sostituito e abrogato la legge 11/2005. Tale esame si conclude, per lo più, con l adozione di atti di indirizzo 18. Il coinvolgimento delle assemblee legislative regionali, non solo nella fase di recepimento della normativa, ma anche nella fase ascendente di formazione del diritto dell Unione europea è quindi fenomeno piuttosto recente che vede la possibilità per le stesse di essere informate e consultate dalle rispettive giunte regionali 19, e tale maggiore coinvolgimento è previsto anche dal Trattato di Lisbona. Anche il Comitato delle regioni 20 ha sollecitato maggiore partecipazione dei Consigli regionali, in considerazione del fatto che, oltre la metà della normativa dell Unione europea è attuata a livello regionale e locale, quindi maggiore è la conoscenza dei progetti normativi in cantiere a livello europeo, tanto più tempestivo sarà il loro recepimento una volta entrati in vigore. Pertanto, diventa fondamentale l esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea. Le materie che i consigli regionali individuano come prioritarie sono ovviamente quelle di spettanza regionale ma anche diverse materie trasversali, soprattutto in tema di diritti. Materie quali la politica agricola, in particolare la qualità dei prodotti e la produzione biologica, la ricerca e l innovazione, la politica di coesione, la tutela dell ambiente, i diritti dei cittadini in Europa, che sono presenti nel programma di lavoro per il 2013, probabilmente, costituiranno oggetto di attenzione da parte dei consigli 18 Tale auspicio, recepito dalle leggi regionali comunitarie che sono adottate finora adottate, aveva costituito parte integrante delle Linee guida adottate, nel 2007, dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome relative alla partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario, consultabili all indirizzo: [4740a15a520a8]doc_finale_IV_comm_ pdf 19 Per un approfondimento si segnala l articolo di C. Fasone: 20 Cfr., tra gli altri, parere 220/2204: LITA'%20E%20SUSSIDIARIETA'%20Parere%20Principi%20sussidiariet%C3%A0%20e%20proporzionalit %C3%A0.pdf 10

12 regionali, sulla scia di quanto emerso dall analisi degli atti di indirizzo approvati negli anni precedenti dai consigli regionali. IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELLE LEGGI REGIONALI La ricognizione svolta permette alcune considerazioni d insieme relative all eventuale esame e alle modalità di analisi del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea da parte delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. La normativa di alcune regioni prevede espressamente l esame del programma e disciplina nello specifico le diverse fasi di analisi dello stesso. Di seguito, una sintesi della normativa di queste regioni: Abruzzo La legge regionale 30 ottobre 2009 n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) è stata recentemente modificata dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 37. Per quanto qui di interesse si evidenzia che, a seguito di alcune delle modifiche apportate, entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni( ) Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma, che è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame di tali atti, può approvare l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo è invece trasmessa, così come previsto dall art. 4. della l.r. 22/2009, modificato dalla l.r. 37/2012, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n

13 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). Prima delle modifiche sopra illustrate, il programma legislativo annuale della Commissione europea era esaminato dal Consiglio regionale che entro fine aprile si riuniva nella cosiddetta sessione comunitaria, contestualmente all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta. La sessione comunitaria è stata sostituita, a seguito delle modifiche apportate dalla citata l.r. 37/2012 dalla sessione europea, dedicata all esame della legge europea regionale da approvare entro il 31 luglio di ogni anno. Il regolamento interno del Consiglio disciplina in particolare l esame del programma da parte delle commissioni consiliari. Il programma è assegnato ogni anno alla commissione competente in materia comunitaria e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Unitamente al programma legislativo viene trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e lo invia alla commissione competente in materia comunitaria per la relazione finale. L'esame in commissione si conclude con l'approvazione di una relazione che formula, tenuto conto dei pareri delle altre commissioni, le proprie osservazioni; la relazione è quindi inviata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta (art. 116, regolamento). Emilia-Romagna Sia la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale ) che il Regolamento interno dell Assemblea Legislativa (Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 28 novembre 2007, n. 143) normano in modo puntuale l esame del programma legislativo annuale della Commissione europea. L esame da parte dell Assemblea avviene all interno della sessione comunitaria, congiuntamente alla relazione sullo stato di conformità dell ordinamento regionale. Prima di essere sottoposto all esame consiliare, il programma legislativo annuale è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l Unione europea 12

14 (che è la I Commissione) e alle altre commissioni che esprimono apposito parere sulle parti di loro competenza. Trascorsi 40 giorni dall assegnazione, il programma è iscritto all ordine del giorno dell Assemblea che, come accennato, si riunisce in sessione comunitaria, approvando un apposita risoluzione. Detta risoluzione viene trasmessa al Senato, alla Camera, al Governo Dipartimento per le Politiche comunitarie, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane, alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee. Lombardia La Regione Lombardia, già prima della vigenza della legge regionale 21novembre 2011 n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'unione europea), e cioè dal marzo 2011, sulla base delle norme dello Statuto e del Regolamento generale del Consiglio, prende in esame il programma di lavoro della Commissione europea. L analisi del programma avviene all interno della sessione comunitaria e si conclude con l adozione da parte del Consiglio regionale di una Risoluzione, dopo un esame in sede referente alla commissione competente in politiche comunitarie ed in sede consultiva alle altre commissioni per i pareri riguardo gli aspetti di competenza. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede espressamente l invio della suddetta risoluzione alle Camere. Sardegna La legge regionale 30 giugno 2010 n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) dispone che la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale. Tale relazione indica, tra l altro, gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'unione europea, ai documenti 13

15 di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee (art. 9). La relazione viene quindi esaminata dal Consiglio regionale che, entro il 30 aprile di ogni anno si riunisce in sessione europea, ed entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale unitamente alla suddetta relazione. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti. Sicilia Secondo quanto stabilito dalla legge regionale 26 aprile 2010 n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall appartenenza all Unione europea e di attuazione delle politiche europee), le commissioni dell Assemblea regionale siciliana, per le parti di propria competenza, e la commissione per l esame delle questioni concernenti l attività dell Unione europea della medesima Assemblea, esaminano i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea. Le commissioni possono formulare osservazioni ed esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione. L Assemblea può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d indirizzo che contribuiscono alla formazione della posizione italiana (art. 3). Veneto La legge regionale 25 novembre 2011 n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'unione europea) dispone che il programma legislativo annuale della Commissione europea è esaminato dall Assemblea insieme alla relazione sullo stato di conformità dell ordinamento regionale a quello europeo e al rapporto sugli affari europei, nell ambito della sessione europea. 14

16 La sessione si conclude con l approvazione da parte del Consiglio regionale di un apposito atto di indirizzo (art. 6, l.r. 26/2011). Per quanto riguarda l anno 2012, il Consiglio ha adottato, in particolare, la risoluzione n. 36 con cui formula, sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, le priorità e le linee guida alla Giunta regionale in materia di agricoltura e pesca. Le altre regioni Altre regioni, pur avendo approvato leggi che disciplinano la partecipazione della Giunta regionale e del Consiglio al processo di formazione e attuazione del diritto dell Unione europea, non prevedono l esame del Programma. Esse sono: - la Regione Basilicata (Legge regionale 5 ottobre 2009 n. 31 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie ); - la Regione Campania (Legge regionale 11 dicembre 2008 n. 18 Legge comunitaria regionale ); - la Regione Friuli-Venezia-Giulia (legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ); - la Liguria (legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie ); - la Regione Molise (legge regionale 21 novembre 2008 n. 32 Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie ); - la Regione Puglia (legge regionale 28 settembre 2011 n. 24 Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'unione Europea ); - la Regione Toscana (legge regionale 22 maggio 2009 n. 26 Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana ); 15

17 - la Regione Umbria (legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione ); - la Regione Valle d Aosta (legge regionale n. 8 Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'aosta ); Casi particolari sono quelli della Regione Marche e della Provincia Autonoma di Trento in cui è dedicata attenzione al Programma della Commissione, sebbene in assenza di normativa specifica di riferimento. Nelle Marche, il Consiglio esamina ogni anno il Programma, pur in assenza di disposizioni all interno della legge regionale 2 ottobre 2006 n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) che disciplinino specificatamente l esame stesso. L analisi del Programma avviene sempre sulla base del confronto con le strutture tecniche della Giunta regionale. Nel 2012 è stata adottata una risoluzione autonoma (la risoluzione n. 57/2012), mentre nel 2011 l'analisi del Programma è stata inserita nella relazione del presidente della Commissione politiche europee per la sessione comunitaria. La risoluzione citata è stata inviata alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle relative Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei, al Ministro per le Politiche europee, al Ministro per la coesione territoriale, al Presidente del Comitato delle Regioni, al Presidente della Commissione europea, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, al fine di darne la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. La Provincia autonoma di Trento non ha ancora approvato una legge in materia di partecipazione della Provincia alla formazione ed attuazione del diritto dell Unione europea. In Consiglio provinciale è stato presentato un disegno di legge (n. 125/2010). Tuttavia, durante la legislatura in corso (la XIV, ) il Consiglio provinciale ha sempre esaminato il programma di lavoro della Commissione europea. Nei primi anni questo documento veniva valutato in seduta dalla Commissione speciale per i rapporti internazionali e con l'unione europea, ma rispetto ad esso non venivano formulate osservazioni né assunti atti particolari. Nel 2012 per la prima volta la Commissione competente, dopo aver esaminato il Programma, ha approvato una proposta di mozione, che, presentata in Consiglio ed approvata è divenuta la Mozione n. 128 del 7 giugno

18 Sulla base di questa prima esperienza, le strutture competenti stanno elaborando una procedura operativa, che permetta un apposito momento di discussione in Consiglio di questo documento programmatico e la conseguente adozione di una mozione sulle iniziative in esso contenute di maggior interesse per la Provincia. Secondo tali modalità, il Programma viene esaminato dalla Commissione competente entro la fine di gennaio; entro la fine del mese successivo viene formulata una proposta di mozione sul programma che l Assemblea esamina entro il 31 marzo. Vi sono infine, oltre la già citata Provincia Autonoma di Trento due Regioni, quali il Lazio e il Piemonte, che non hanno approvato ad oggi una legge che disciplini la partecipazione delle stesse alla formazione ed attuazione del diritto dell Unione europea. Per quanto riguarda in particolare la Regione Lazio, il 10 maggio 2012 la Commissione Affari comunitari e internazionali aveva espresso parere favorevole alla PDL 14 giugno 2011 n. 213 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione), la quale non disciplina però specificamente l esame del Programma di lavoro dell Unione europea. 17

19

20 REGIONE ABRUZZO L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (1). Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei (2). (1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 6 novembre 2009, n. 57. (2) Titolo così modificato per effetto di quanto disposto dall art. 11, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità. 1. La Regione Abruzzo, in conformità all'art. 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica (3). 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall'unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'unione Europea. (3) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall art. 11, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Art. 2 Rapporti Consiglio-Giunta regionale. 1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta (4) 2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri (5). 3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione (6).

21 (4) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall art. 11, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). (5) Comma così sostituito dall art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'unione europea, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.». (6) Comma così sostituito dall art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.». Art. 3 Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei (7). 1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) (8). 2. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L. n. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L. n. 11/2005, adotta e trasmette le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della L. n. 11/2005 (9). 3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale (10). 4. [La Commissione per l'istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell'osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all'art. 6 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2005)] (11). (7) Rubrica così sostituita dall art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario.». (8) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall art. 11, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). (9) Comma così modificato dall art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). (10) Comma così sostituito dall art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Le osservazioni di cui al comma 2, possono essere proposte dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Componente la Giunta competente

22 per le politiche comunitarie e da ciascun Consigliere regionale e sono discusse ed approvate dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.». (11) Comma abrogato dall art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Art. 3-bis Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (12). 1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo. 2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. 3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. (12) Articolo aggiunto dall art. 3, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Art. 4 Indirizzi in materia europea (13). 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma di cui al comma L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale. 4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo. 5. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11/2005. (13) Articolo così sostituito dall art. 4, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Sessione comunitaria. 1. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio, secondo le procedure previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, si riunisce in sessione comunitaria per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, nonchè per la formulazione delle osservazioni di cui all'articolo L'esame degli atti di cui al comma 1 è contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo Il Consiglio regionale a conclusione della sessione

23 comunitaria può approvare apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti.». Art. 4-bis Riserva di esame (14). 1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 5, comma 5, della L. 11/ L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee. 3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (14) Articolo aggiunto dall art. 5, L.R. 31 luglio 2012, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 12 della stessa legge). Art. 5 Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale (15). 1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale (16). 2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento (17). 2-bis Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale (18). 3. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'art. 4 (19). 4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 16 della L. 11/2005 (20). 5. La legge europea regionale (21): a) recepisce gli atti normativi emanati dall'unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti europei (22); b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione; c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b) (23); d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari (24); e) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'unione Europea.

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