I DIRITTI DI LIBERTA. Scheda 1. I diritti di libertà nello Statuto Albertino

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1 I DIRITTI DI LIBERTA Scheda 1 I diritti di libertà nello Statuto Albertino La previsione e la disciplina dei diritti di libertà costituiscono due aspetti significativi nella definizione della forma di Stato. La scelta di riconoscere costituzionalmente le libertà fondamentali e di predisporre strumenti di garanzia a tutela delle stesse caratterizzano il modo in cui si articolano i rapporti tra lo Stato e la società civile. L evoluzione storica delle diverse forme di Stato coincide con una diversa disciplina dei diritti di libertà. Nella forma di stato liberale i diritti di libertà erano concepiti come libertà dallo stato (libertà negative) e si configuravano quali strumenti di tutela della sfera di autonomia dei singoli dai possibili abusi da parte dei pubblici poteri. La codificazione all interno dei testi costituzionali del periodo liberale di un elenco di diritti attribuiti ai singoli, rappresenta la garanzia della tutela della loro sfera di autonomia e segna il definitivo superamento della forma di stato assoluto in cui il riconoscimento, la definizione dei limiti e delle garanzie dei diritti erano affidate esclusivamente allo Stato. Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, prevedeva un elenco di diritti (artt dello Statuto) in cui era possibile riscontrare gli elementi e le caratteristiche proprie di una forma di Stato liberale. L articolo 24 dello Statuto riconosceva una dimensione meramente formale del principio di eguaglianza sancendo che tutti i Regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali di fronte alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. Lo schema formale degli articoli dello Statuto dedicati ai diritti fondamentali risultava sostanzialmente identico e strutturato in due parti distinte: nella prima era affermato e riconosciuto il diritto in quanto tale, nella seconda era invece previsto il rinvio alla legge quale strumento esclusivo di definizione dei limiti di esercizio del diritto stesso.

2 I Diritti fondamentali nello Statuto Albertino Articolo 26 Libertà personale La libertà individuale è guarentita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive Articolo 27 Libertà di domicilio Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive. Articolo 28 Libertà di stampa La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo. Articolo 32 Libertà di riunione E riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l esercizio nell interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia..

3 I diritti di libertà e la Costituzione italiana Principi generali L entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna il definitivo e formale superamento della forma di Stato liberale e l adozione di un modello di Stato sociale in cui il catalogo dei diritti di libertà, sino a quel momento costituito dalle sole libertà dallo Stato /libertà negative, si arricchisce di una nuova dimensione data dalle c.d. libertà positive/ libertà nello Stato, intese come strumenti di partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese. L articolo 3.2 della Costituzione del 1948 costituisce il riferimento testuale del rapporto tra forma di Stato e diritti di libertà, in quanto aggiunge all eguaglianza formale di cui al primo comma, l eguaglianza sostanziale. Questa nuova dimensione del principio di eguaglianza attribuisce allo Stato non solo il compito di garantire il rispetto delle sfere individuali dei singoli, come già era previsto nello Statuto Albertino, ma anche quello di impegnarsi concretamente al fine di assicurare a tutti i cittadini un esercizio effettivo delle libertà costituzionali. Il principio di eguaglianza sostanziale ammette dunque l esistenza di disuguaglianze di fatto e attribuisce ai pubblici poteri il compito di garantire a coloro che di fatto risultano diversi dagli altri, di godere degli stessi diritti e di esercitare le stesse libertà. L eguaglianza formale invocata dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n.3 del 1957 come trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale di condizioni diseguali deve dunque cedere il passo di fronte a situazioni concrete, perché sia garantito a tutti i cittadini il godimento dei propri diritti. Attraverso la codificazione dell eguaglianza sostanziale l articolo 3.2 della Costituzione riconosce il fondamento costituzionale dei c.d. diritti

4 sociali, ossia di quei diritti che attribuiscono al cittadino la pretesa ad una determinata prestazione d opera nei confronti dei pubblici poteri e al contempo impongono loro il dovere ad adempiere a quella prestazione. Articolo 3 della Costituzione Principio di eguaglianza Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica economica e sociale del Paese. Articolo 3 comma 1 Eguaglianza formale Lo Stato riconosce e garantisce l intangibilità delle sfere di autonomia dei privati. Libertà dallo Stato/Libertà negative Articolo 3 comma 2 Eguaglianza sostanziale Lo Stato si impegna ad assicurare l esercizio effettivo delle libertà costituzionali e mira a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all interno dell organizzazione sociale del Paese. Libertà nello Stato/Libertà positive L articolo 2 contiene la disposizione che contempla in via generale i diritti di libertà nel nostro ordinamento costituzionale. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il disposto dell articolo 2 assume particolare rilevanza in quanto evidenzia, come sostenne Dossetti alla Costituente, la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella competente dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella e segna in via

5 definitiva il momento del superamento del rapporto Stato-individuo che aveva caratterizzato il regime fascista. L articolo 2 assume particolare rilievo nel quadro dei principi fondamentali contenuti all interno della Costituzione per diversi ordini di ragioni: in primo luogo esso impone alla Repubblica, intesa nelle sue diverse articolazioni, istituzionale, territoriale e sociale, di riconoscere e garantire diritti a tutti gli uomini indipendentemente dalla cittadinanza (principio personalista); in secondo luogo l articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento della persona e hanno attribuita una posizione all interno dell ordinamento, analoga a quella riconosciuta al singolo individuo (principio pluralista). L articolo 2 assume una particolare rilevanza anche perché rappresenterebbe il riferimento istituzionale di diritti non riconosciuti espressamente all interno della Costituzione. Il problema che sorge dalla lettura dell articolo 2, e su cui la dottrina e la giurisprudenza da tempo dibattono, è quello se considerare la formula in esame una disposizione a fattispecie chiusa o una disposizione a fattispecie aperta. La prima impostazione, accolta da autorevoli sostenitori (Pace, Barile, Caretti), si fonda sulla considerazione che la formula contenuta nell articolo 2 è riassuntiva di tutte le libertà espressamente garantite nelle successive disposizioni costituzionali (articoli della Cost.), ma soggetta a potenziale estensione attraverso un attività interpretativa rivolta ad ampliare il significato della normativa esistente. La seconda impostazione, quella che considera il dettato dell articolo 2 una disposizione a fattispecie aperta, e sostenuta da una parte consistente della dottrina (Barbera, Ferri, Grossi, Martines, Pizzorusso, Perlingeri) accoglie il principio che l articolo 2 della Costituzione non si esaurisca nelle libertà espressamente garantite, ma sia in grado di ricomprendere tutte le nuove domande di libertà riconosciute dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario. Il disposto dell articolo 2 riconosce, seppure implicitamente, tutti quei nuovi diritti di cui la Costituzione materiale consente l emersione. L articolo 2 consente dunque l ingresso di diritti non espressamente previsti all interno della Costituzione, ma che attraverso l attività interpretativa posta

6 in essere dagli operatori del diritto acquisiscono la stessa portata e il medesimo valore di quelli espressamente prescritti. Questa ultima lettura della Costituzione è stata recepita in modo definitivo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dal 1987 (sent. nn. 215 e 561 del 1987), sebbene qualche apertura in tal senso si era verificata già nel 1973 (sent. n. 38 del 1973 con la copertura del diritto sulla propria immagine) e nel 1975 (sent. 225 del 1975 con la copertura del diritto alla rettifica nell informazione televisiva). Le Garanzie costituzionali ai diritti di libertà Riserva di legge e riserva di giurisdizione Le garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela dei diritti di libertà sono rappresentate dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione. La riserva di legge rappresenta oggi un importante strumento predisposto dalla Costituzione che garantisce il cittadino assicurandolo che solo il legislatore può porre la disciplina della materia. La riserva di giurisdizione è anche esso uno strumento di garanzia predisposto dalla Costituzione che affida unicamente all autorità giudiziaria la facoltà di imporre limitazioni alle sfere di libertà dei singoli, nei modi e casi previsti dalla legge e con le garanzie che caratterizzano il procedimento che davanti ad essa si svolge. Se la riserva di legge (assoluta, relativa, rafforzata) è uno strumento che attribuisce alla legge, ad esclusione di ogni altra fonte, la definizione delle singole libertà nonché dei limiti che possono essere imposti al loro concreto esercizio, la riserva di giurisdizione attribuisce al giudice, ad esclusione di altre autorità, il potere di imporre nelle singole fattispecie concrete, le limitazioni all esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge.

7 I DIRITTI DI LIBERTA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Libertà individuali Libertà personale: art. 13 Cost. Libertà di domicilio: art. 14 Cost. Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: art. 15 Cost. Libertà di circolazione e soggiorno: art. 16 Cost. Libertà di religione: art. 19 Cost. Libertà di manifestazione del pensiero: art. 21 Cost. Libertà collettive Sono quelle la cui titolarità spetta comunque al singolo in quanto tale, ma che acquistano significato solo attraverso l esercizio che di esse facciano più soggetti. Libertà di riunione: art. 17 Cost. Libertà di associazione: art. 18 Cost.

8 LIBERTA PERSONALE Art. 13 Cost. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Oggetto di tutela Il concetto di libertà personale risale al periodo medioevale e trova il suo fondamento nella garanzia del habeas corpus, un ordine impartito dal Re alla polizia di presentare, entro un termine perentorio, il detenuto davanti alla giurisdizione, al fine di rendere noti i motivi dell arresto e contestualmente sottrarre alla disponibilità del feudatario la libertà individuale del suddito. Dall esame dei lavori dell Assemblea Costituente emerge che la libertà personale di cui all articolo 13 della Costituzione era stata concepita in chiave meramente fisica con il conseguente divieto alle pubbliche autorità di ogni tipo di coercizione fisica. La definizione del concetto di libertà personale risulta non del tutto univoca. La dottrina ha mostrato a riguardo posizioni differenti: alcuni autori (Galeotti, Pace, Amato) ritengono che la nozione di libertà personale coincida esclusivamente con quella fisica; altri, (Mortati, Barbera) considerano le garanzie predisposte dall articolo 13 estendibili anche alla tutela della dignità sociale; infine (Barile, Grossi, Guarino, Galizia) guardano all articolo 13 come una disposizione che tutela non soltanto l inviolabilità della libertà fisica, ma anche di quella morale. L oggetto di tutela è dunque, in quest ultima impostazione, la disponibilità del proprio essere fisico da ogni coercizione effettiva e da ogni pressione tendente a costringere lo stato psichico del soggetto.

9 Garanzie La garanzia dell inviolabilità della libertà personale è contenuta nell articolo 13 comma 2 attraverso la previsione di una riserva assoluta di legge ed una riserva di giurisdizione: Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva assoluta di legge). La predisposizione di due diverse garanzie a tutela della libertà personale sta a significare non solo che i casi e i modi in cui è consentito limitare la libertà personale, perquisire o identificare una persona possono essere solo quelli previsti da una legge del Parlamento ovvero da un atto ad essa equiparato, ma anche che solo l autorità giudiziaria, con le garanzie che caratterizzano il procedimento che davanti ad essa si svolge, può concretamente limitare la libertà in oggetto attraverso l adozione di provvedimenti che su di essa incidano. Deroghe alle garanzie Alla riserva di giurisdizione contenuta nell articolo 13 comma 2, il comma 3 dispone una deroga nel caso in cui, per ragioni eccezionali di necessità ed urgenza non sia consentito l intervento tempestivo dell autorità giudiziaria; in questo caso l autorità di Pubblica Sicurezza può intervenire (fermo di polizia giudiziaria) purché, entro 48 ore dall applicazione della misura limitativa della libertà personale, l autorità di Pubblica Sicurezza ne dia comunicazione all Autorità giudiziaria cui spetta il compito di convalidare o meno il provvedimento. La deroga alla riserva di giurisdizione contenuta nel comma 3 dell articolo 13 è in realtà parziale, in quanto la decisione finale circa la misura limitativa della libertà spetta al giudice, e ha carattere provvisorio in virtù dei termini previsti dallo stesso articolo 13. Il sistema di tutela dell articolo 13 della Costituzione si completa con l affermazione di due ulteriori principi: Il primo principio prescritto dal comma 4 dell articolo 13 impone al legislatore di punire ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. A riguardo l articolo 608 del codice penale prevede una condanna a pena detentiva del pubblico ufficiale che sottoponga un soggetto

10 arrestato o detenuto a misure di rigore non consentite dalla legge ; questo principio si collega direttamente all articolo 27.3 della Costituzione il quale impone che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e tendano invece alla rieducazione del condannato. Il secondo principio prescritto dal comma 4 dell articolo 13 è quello che impone al legislatore l obbligo di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva al fine di evitare, in linea con la presunzione di non colpevolezza sancita dall articolo 27.2 della Costituzione, che il periodo di detenzione cui può essere sottoposto un soggetto in attesa dell accertamento definitivo della sua responsabilità penale, si trasformi in una sorta di pena anticipata. LIBERTA DI DOMICILIO Art. 14 Cost. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità ed incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Oggetto di tutela L art. 14 della Cost. tutela la libertà personale nella sua proiezione spaziale, il domicilio. La tutela predisposta dall articolo 14 della Costituzione si riferisce al domicilio inteso come quello spazio isolato dall ambiente esterno di cui il soggetto o i soggetti titolari abbiano legittimamente la disponibilità per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata o di relazione e dal quale intendano escludere la presenza di terzi. La nozione di domicilio è stata accolta in modo particolarmente ampio dalla Corte Costituzionale che è giunta ( sentenza n. 88 del 1987) non senza polemiche e critiche da parte della dottrina, ad estendere le garanzie di cui all articolo 14 della Costituzione anche alle autovetture sulla considerazione che l automobile così come la roulotte è il luogo in cui il singolo può separarsi dal resto del mondo e

11 pertanto non possa essere oggetto di accertamenti ed ispezioni per fini di tutela ambientale. Garanzie La garanzia dell inviolabilità del domicilio è assicurata, in linea con quanto prescritto per la libertà personale, dall articolo 14 comma 2 attraverso la previsione di una riserva assoluta di legge ed una riserva di giurisdizione: Il domicilio non può essere oggetto di ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. La riserva assoluta di legge è predisposta al fine di determinare i casi e i modi che rendono legittima una violazione del domicilio; la riserva di giurisdizione garantisce al soggetto che solo il giudice ha il potere di disporre con atto motivato limitazioni relative alla libertà di domicilio. Deroghe alle garanzie Il regime ordinario di tutela della libertà di domicilio è soggetto ad una deroga, riferita direttamente alla riserva di giurisdizione, in ragione di quanto prescritto nell ultimo comma dell articolo 14 della Costituzione. Per determinati motivi di sanità ed incolumità pubblica (es. un epidemia) o per determinati fini di carattere economico (es. quando ufficiali di polizia finanziaria abbiano sospetto di violazioni delle leggi finanziarie) e fiscale (es. accertamento dell IVA da parte della finanza), leggi speciali possono prevedere limitazioni della libertà domiciliare ad opera dell autorità amministrativa senza dunque la necessità di un provvedimento né preventivo, né successivo del giudice. La dottrina ha tentato di sanare l incoerenza tra il sistema di garanzie apprestato dal Titolo I della Costituzione e la deroga prescritta dal terzo comma dell articolo 14 attraverso due diversi filoni interpretativi: il primo ricondotto al diverso rilievo degli interessi protetti (Amato) per cui quelli pubblici prevalgono su quelli di natura economica del soggetto coinvolto dal provvedimento limitativo della libertà domiciliare; il secondo, invece (Pace),

12 riconducibile alla diversa natura dei provvedimenti limitativi della libertà di domicilio, per cui la natura meramente conoscitiva dei provvedimenti amministrativi di cui al 3 comma dell articolo 14 (accertamenti e ispezioni) richiede, rispetto ai provvedimenti autoritativi di cui al comma 2 (ispezioni, perquisizioni, sequestri) un grado minore di garanzie. LIBERTA E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE Art. 15 Cost. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Oggetto di tutela L art. 15 tutela i modi attraverso cui la persona entra in contatto con altri soggetti specificamente determinati, non solo attraverso la corrispondenza, ma anche attraverso altre forme di comunicazione. Esso in particolare appresta specifiche garanzie nei confronti di quella forma di comunicazione che, a differenza della libertà di manifestazione del pensiero di cui all articolo 21 della Costituzione che presuppone invece una forma di comunicazione rivolta ad un gruppo indeterminato di soggetti destinatari, è rivolta nei confronti di destinatari specifici e definiti. La disciplina predisposta dall art. 15 della Costituzione tutela quindi contestualmente due diverse posizioni soggettive, quella del mittente, intesa come libertà del singolo di comunicare con altri soggetti, e quella del destinatario, intesa invece, come libertà di ricevere comunicazioni, escludendone soggetti terzi. Garanzie

13 L articolo 15 della Costituzione assicura l inviolabilità della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione attraverso la previsione di una riserva di legge assoluta ed una riserva di giurisdizione, secondo lo schema tipo dei diritti di libertà. A differenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della Costituzione, l art. 15 della Costituzione presenta la particolarità di non prevedere alcuna deroga alla riserva di giurisdizione, con ciò escludendo la possibilità di intervento preventivo dell autorità di pubblica sicurezza, neppure per motivi di necessità ed urgenza. La ragione di tale maggiore tutela predisposta dai Costituenti è da ricondurre al carattere intersoggettivo della libertà in questione ossia al fatto che questa forma di comunicazione coinvolge sempre e contestualmente due soggetti distinti, il mittente e il destinatario. Limitazioni alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione - fermo di corrispondenza (art. 11 del codice postale del 1973) previsto nel caso in cui l ufficio postale identifichi corrispondenze che possono costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o cose, essere contrarie al buon costume o contenere frasi, parole o disegni ingiuriosi o denigratori nei confronti di chiunque. - limitazioni contenute in leggi civili e penali in relazione alla capacità giuridica dei soggetti coinvolti: a) infermi di mente, la cui corrispondenza va inviata al tutore (art. 35 del DPR 655/1982) ; b) falliti la cui corrispondenza va inviata al curatore (art. 48 del RD 267/1942); c) minori la cui corrispondenza va inviata al rappresentante

14 legale ( art. 35 del DPR 655/1982); d) detenuti la cui corrispondenza va sottoposta al visto del direttore del carcere ( art. 2 L. 1/1977). La libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione non è garantita solo da possibili ingerenze dello Stato nella sfera privata dei singoli, ma anche da eventuali intromissioni da parte di soggetti privati. A questo proposito il codice penale punisce ogni comportamento diretto all utilizzazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ( art. 617 bis c.p.), ogni comportamento diretto a falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ( art. 617 ter c.p.), ogni comportamento diretto a rivelare il contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.) ecc. Il problema del diritto alla riservatezza trova la sua tutela all interno dell ordinamento giuridico italiano a seguito dell approvazione della legge 675 del 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Questa legge, emanata in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo del 1981 e a quelli di Schengen del 1985, ha come oggetto la disciplina delle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali effettuati da soggetti privati. Nel genus dei dati personali, la legge inserisce una disciplina più garantista per la species dei dati sensibili (quel tipo di dati in grado di rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche del soggetto ovvero l adesione a partiti e sindacati, ovvero lo stato di salute e le proprie abitudini sessuali) sancendo che il trattamento di questa tipologia di dati da parte dei privati non possa avvenire senza il consenso dell interessato e senza l autorizzazione preventiva da parte dell Autorità Garante. Per la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica amministrazione sono disposte normative specifiche.

15 LIBERTA DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Oggetto di tutela L art. 16 della Costituzione riconosce ai cittadini la libertà di circolare e soggiornare liberamente all interno del territorio dello Stato e quella di uscire e rientrare in tale territorio (c.d. libertà di espatrio), con ciò garantendo una tutela alla libertà di movimento in senso spazio /temporale. La tutela dell art. 16 è rivolta pertanto non solo alla libertà di scegliere il luogo dove fissare la propria residenza o il proprio domicilio, o il luogo di lavoro, ma anche alla libertà di ogni cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. La libertà di espatrio va posta in stretta connessione con la libertà di emigrazione riconosciuta all art. 35 ultimo comma della Costituzione che, rispetto all espatrio, si qualifica per la particolare finalità che la caratterizza. Non direttamente riconosciuta dallo Statuto Albertino, la libertà in oggetto era considerata come una species della libertà personale sancita dall articolo 26. La scelta operata dai Costituenti circa la definizione di una libertà che permettesse la libera circolazione sull intero territorio nazionale, nonché la particolare forma di garanzia per essa predisposta, trovavano ragione d essere

16 nelle forti limitazioni rappresentate,ad esempio, dal confino di polizia, dal rimpatrio obbligatorio ecc., che il regime fascista aveva imposto. Garanzie La garanzia della libertà di circolazione e soggiorno è riconosciuta dall art. 16 della Costituzione attraverso la predisposizione di una riserva di legge rafforzata che attribuisce solo alla legge la possibilità di predisporre limitazioni alla libertà in questione e definisce che tali limitazioni possono effettuarsi in via generale (solo dunque dal legislatore statale) per motivi di sanità e sicurezza; questa garanzia impedisce dunque al legislatore di fissare limitazioni specifiche a singoli individui o a gruppi sociali determinati e di emanare restrizioni basate su ragioni politiche, riducendo conseguentemente l intervento del Parlamento alla definizione di soli limiti di carattere generale per motivi di sanità e sicurezza. L unica eccezione prevista a riguardo della limitazione della libertà per motivi politici era quella contenuta nella XIII disp. trans. e finale della Costituzione che vietava l ingresso e il soggiorno in Italia agli ex re di casa Savoia e ai loro eredi. Gli effetti del primo e secondo comma della XIII disp. hanno ora cessato di produrre effetti in seguito all approvazione della legge cost. 23 ottobre 2002, n.1. La facoltà di espatriare, cioè di uscire liberamente dal territorio dello Stato e di rientrarvi, è sancita dall ultimo comma dell articolo 16 della Costituzione che predispone per essa una riserva di legge assoluta e non rafforzata come disposto, invece, per la libertà di circolazione e soggiorno di cui al primo comma dell articolo 16.

17 LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali Art. 21 la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Oggetto di tutela La dottrina prevalente, avvallata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, considera oggetto dell art. 21 tutte quelle forme (parole, suoni emessi, scritti e registrati-, segni, disegni, foto, video, etc ) attraverso cui l uomo si manifesta, rivelando un proprio sentimento, la propria arte, il frutto della propria ricerca o, in generale una propria attività psichica. La giurisprudenza costituzionale ha introdotto come oggetto della libertà di manifestazione del pensiero anche il diritto all informazione (sentt. nn. 105 del 1972; 148 del 1981 e 420 del 1994). Garanzie L art. 21 assicura la libertà d espressione attraverso la previsione di una riserva di legge assoluta ( si può procedere a sequestro soltanto [ ] nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi [ ] ) e di una riserva di giurisdizione. Quest ultima, a differenza della riserva prevista dall art. 15, non è assoluta, infatti il dettato costituzionale prevede che, nel caso di violazione della legge sulla stampa, qualora vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria possa intervenire direttamente con il sequestro della stampa periodica senza previa autorizzazione. Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero - Buon costume. Lo stesso dettato costituzionale al comma 6 vieta tutte quelle manifestazioni contrarie al buon costume. - Ordine pubblico. Tale limitazione è stata introdotta dalla giurisprudenza costituzionale che ha sottratto dalla libera manifestazione tutte quelle attività

18 che turbano la tranquillità pubblica (Sentt. nn. 1 del 1956,;19 del 1962; 199 del 1972; 210 del 1976 e 138 del 1985). Il provvedimento previsto in caso di violazione di tali limiti è il sequestro, previa autorizzazione dell autorità giudiziaria. Ulteriori limiti sono previsti dalla legge n. 47/48. L art. 21 presenta, a parte la riserva di legge e la riserva di giurisdizione sopra esposte, due ulteriori forme di garanzia per il diritto di libera manifestazione del pensiero. Innanzitutto, al comma 2 vi è l esplicito divieto a qualsiasi forma di autorizzazione o censura nei confronti della stampa. Un elemento di tutela della libertà di manifestazione del pensiero particolarmente innovativo è poi previsto al comma 5: rendere pubblici i mezzi di finanziamento dei giornali. In tal modo, infatti, il lettore può interpretare più oggettivamente i contenuti del giornale. Tale disposto costituzionale e sottoposto a riserva di legge ed ha trovato realizzazione con la legge n. 416 del 5 agosto L art. 21 della Costituzione considera oggetto della sua tutela il pensiero espresso tramite la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione. Ciò ha permesso di introdurre nell arco delle garanzie previste dall art. 21 anche la televisione, la radio ed internet, nonostante l oggetto principale del dettato costituzionale rimanga la stampa scritta. La legge sulla stampa menzionata nel testo costituzionale, viene redatta dalla stessa Assemblea costituente: l. n. 47 del 28 febbraio Tale legge prevede: a) l iscrizione del giornale presso il registro pubblico, previo deposito della documentazione necessaria; b) l iscrizione del direttore responsabile presso l Albo dei giornalisti (ricordiamo però che l istituzione dell Albo non viene disciplinata dalla normativa in esame) e, infine, tra gli ulteriori strumenti di garanzia alla libera manifestazione del pensiero: c) il diritto alla rettifica e d) il divieto di minaccia o violenza esercitate sullo stampato, sull autore o su chi ne garantisce la diffusione. Tra le altre leggi di riferimento in materia di stampa ricordiamo, inoltre, la legge n. 416 del 1981 e la legge n. 62 del Con la prima vengono disciplinati: a) la trasparenza della proprietà e dei mezzi di finanziamento dei periodici; b) la liberalizzazione del prezzo dei giornali e le sovvenzioni pubbliche all editoria; c) il divieto di posizioni dominanti (limite: 20% del mercato). La legge del 1981 istituisce, inoltre, la figura del Garante dell editoria. La l. n. 62 del 2001 crea tre Fondi di sostegno finanziario per le imprese editoriali. Si sottolinea, inoltre, che le attività e le funzioni dell Albo dei giornalisti vengono regolamentate con la l. n. 69 del Come è stato già sottolineato, la nostra Carta Costituzionale e la successiva legge del 1948 hanno completamente trascurato la disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione radioelettrici, nonostante questi fossero già ampliamente diffusi. Fino al 1975 la materia si rifaceva alla normativa statutaria tranne alcune secondarie integrazioni (l. n. 310 del 1910; r.d.l. n. 207 del 1927; il Codice

19 postale e delle Telecomunicazioni del 1936; il d.l.c.p.s. n. 428 del 1947 e il D.P.R. n. 180 del gennaio del 1952). Nel 1954 vengono avviate le trasmissioni televisive della RAI e ben presto la carenza di una legislazione adeguata per tale mezzo di comunicazione cominciò a divenire sempre più insostenibile. I cambiamenti di ordine economico e tecnologico degli anni 1970 (maggiore richiesta di spazi pubblicitari, l avvento del colore e della videoregistrazione etc ) uniti ad alcune sentenze rivoluzionarie della Corte Costituzionale accelerarono il cammino dell Italia verso il processo di riforma di riforma legislativo del sistema televisivo che vide la luce con la legge n. 103 del 14 aprile Tale normativa prevede a) il monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo; b) la concessione data dal ministero delle comunicazioni; c) il cda della Rai di 16 membri, 10 nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi; d) il diritto alla rettifica ed e) il finanziamento del servizio pubblico tramite canone e pubblicità. Tra le leggi successive si ricordano la legge n. 10 del 1985, che legittima le reti private già attive, ma senza un appropriata disciplina anti-trust, e la legge n. 223 del 1990 che disciplina a) il regime delle concessioni; b) la pubblicità; c) la normativa anti-trust con un limite del 25% del controllo del mercato delle frequenze radiotelevisive e d) il controllo da parte di un apposito garante. Il d.l. n. 63 del 1996, la l. n. 422 del 1993 e la l. n. 650 del 1996 regolamentano l attività radiotelevisiva via cavo e la pay-tv. La l. n. 650 del 1996 prevede, inoltre, che il Consiglio d amministrazione della RAI sia composto da 5 membri nominati dai Presidenti di Camera e Senato. Con la consultazione referendaria dell 11 giugno 1995 viene disposta l alienazione ai privati di una parte del capitale societario della concessionaria del servizio pubblico. La legge 31 luglio 1997, n. 249 istituisce l Autorità garante per la privacy. Infine, la legge n. 28 del 2000 disciplina la parità d accesso ai mezzi d informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica. Di recente è stato approvato dal Parlamento il disegno di riforma legislativo del sistema radiotetelevisivo (cd legge Gasparri) tra le cui innovazioni più importanti si ricordano: a) l introduzione del S.I.C. (Sistema Integrato delle Comunicazioni) e la sua regolamentazione; b) la tutela della relazione tra i minori e la TV; c) l emanazione del Codice della radiotelevisione ; d) l alienazione del capitale societario della RAI; e) il Cda di 9 membri eletto dall assemblea dei soci e f) passaggio al digitale entro il Per internet la principale normativa di riferimento si ritrova nella l. n. 675 del 31 dicembre 1996; il d.l. 171 del 13 maggio 1998 e il d.l. n. 467 del 28 dicembre 2001.

20 LE LIBERTA COLLETTIVE Le libertà collettive sono quelle il cui esercizio presuppone la contestuale partecipazione di più soggetti per la realizzazione di una finalità comune. Di questo tipo di libertà il singolo non può usufruire individualmente, ma solo congiuntamente con altri soggetti. La Costituzione italiana garantisce la più ampia libertà di associazione tanto che l art. 2 Cost. pone sullo stesso piano l uomo come singolo e le formazioni sociali in cui si esplica la personalità dei singoli. Gli articoli 17 e 18 della Costituzione, insieme agli articoli 39 (libertà di associazione sindacale) e 49 ( libertà di associazione partitica) costituiscono il sistema di garanzie predisposte dalla Costituzione a tutela delle libertà collettive. L analisi delle libertà collettive richiede la definizione di riunione e associazione e la relativa distinzione tra i due tipi di formazioni sociali. La riunione è raggruppamento di più persone non stabile ma al tempo stesso non occasionale; più persone convergono in un determinato luogo previo accordo fra di loro o su invito dei promotori, che non deve essere necessariamente formulato nominativamente, al fine di soddisfare un interesse individuale di varia natura, politico, culturale, economico, sportivo ecc. L associazione qualifica un gruppo di persone che decidono invece di riunirsi in modo periodico tra loro per svolgere insieme una determinata attività per la realizzazione di uno o più fini. Le associazioni sono formazioni sociali stabilmente organizzate e costituite al fine di soddisfare determinati interessi, non contingenti, comuni a tutti coloro che ne fanno parte. La base dell associazione è costituita dalla sussistenza di un patto sociale che vincola tutti gli iscritti all associazione. La differenza tra riunione ed associazione deve essere ravvisata nel fatto che nell associazione l interesse che accomuna i consociati può essere perseguito solo in forma collettiva e mediante un organizzazione avente carattere di stabilità; nella riunione si ha invece la contemporanea presenza di più persone nello stesso luogo e ciascun partecipante soddisfa il proprio interesse

21 singolarmente e senza che alcun vincolo lo colleghi agli altri convenuti, per il sol fatto di prendere parte alla riunione. LIBERTA DI RIUNIONE Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso all autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Oggetto di tutela L articolo 17 della Costituzione afferma il principio che tutti i cittadini possono far valere il diritto di riunirsi purché le riunioni avvengano pacificamente e senz armi. Il diritto di riunirsi è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15 del 1973) quale un diritto che ha portata ed efficacia fondamentali; esso tuttavia al pari di ogni altro diritto di libertà implica la possibilità di limiti e condizioni che lo disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso. Le riunioni possono avvenire: a) in luogo privato ( un abitazione, un circolo, un luogo in cui possono accedere soltanto coloro che sono stati invitati espressamente); b) in luogo aperto al pubblico ( un cinema, un teatro, uno stadio, un luogo in cui l accesso è sottoposto a determinate condizioni es. il pagamento di un prezzo); c) in luogo pubblico (una piazza, una strada, un luogo in cui è consentito l accesso di tutti). L articolo 17 della Costituzione prevede un regime differente di limiti a seconda del luogo in cui la riunione si svolge. Per le riunioni private o per le riunioni in luoghi aperti al pubblico non è richiesto nessun obbligo di preavviso all autorità di pubblica sicurezza da parte degli organizzatori.

22 Diverso regime è invece previsto per quelle riunioni che si svolgono in luogo pubblico; per questo tipo di riunioni l ultimo comma dell articolo 17 impone agli organizzatori un obbligo di preavviso all autorità di pubblica sicurezza del giorno, dell ora e del luogo della riunione. Il preavviso rappresenta un obbligo a carico dei promotori che non deve essere confuso con la richiesta di autorizzazione che presuppone invece, un atto positivo di assenso. Se al preavviso non segua, nel periodo di tempo che precede la riunione, un atto di diniego motivato in riferimento ad interessi tutelati costituzionalmente come sicurezza ed incolumità, la riunione potrà avere luogo. L autorità di polizia, ricevuto il preavviso, può in tal modo prendere le precauzioni per la pubblica incolumità ed eventualmente anche vietare, o preventivamente o durante lo svolgimento, la riunione, ma sempre e soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Ulteriore disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico è contenuta nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Oltre i limiti disposti dall articolo 17 della Costituzione, la libertà di riunione è soggetta a limiti ulteriori individuabili dalla lettura di altre disposizioni costituzionali e di legge; il diritto alla salute sancito dall articolo 32 della Costituzione rappresenta un limite ulteriore alla libertà di riunione nel caso di epidemie, così come il limite del buon costume, dal momento che l articolo 21, sesto comma vieta qualunque manifestazione ad esso contraria. A questi limiti rilevabili direttamente nella Costituzione se ne aggiungono altri contenuti nella legislazione vigente riguardanti ad esempio le modalità con le quali è possibile partecipare alle riunioni, come ad esempio il divieto di usare caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, almeno che non si tratti di manifestazioni sportive che comportino lo specifico uso del casco protettivo; o ancora ad esempio il divieto di esporre emblemi rivolti all incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. LIBERTA DI ASSOCIAZIONE Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale pubblica. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

23 Oggetto di tutela L articolo 18 della Costituzione tutela il diritto di un gruppo di persone di riunirsi in modo periodico per svolgere insieme una determinata attività rivolta alla realizzazione di uno più finalità specifiche. La formulazione del diritto di associazione contenuta nell articolo 18 della Costituzione risulta particolarmente ampia dal momento che essa comprende non solo il diritto positivo di associarsi, ma anche quello negativo di non associarsi. La libertà di associazione, dunque, si specifica nella libertà di costituire un associazione, nella libertà di aderire ad un associazione, nella libertà di recedere da un associazione ovvero di non associarsi affatto. Limiti alla libertà di associazione La nostra Costituzione, a differenza di altre (ad esempio quella tedesca in cui l articolo 21 della Costituzione prevede la possibilità da parte del Tribunale Costituzionale di sciogliere i c.d. partiti antisistema, quelli che intendono danneggiare l ordinamento democratico e liberale), garantisce la più ampia libertà di associazione ammettendo tutte le associazioni indipendentemente dal fine che intendono perseguire purché si tratti di finalità non vietate penalmente al singolo; se è vietato al singolo commettere dei reati, allo stesso modo sarà vietata una associazione precostituita a tal fine. Un eccezione a questo limite è dato dalla XII disp. trans. e finale che vieta sotto ogni forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista (a questa norma è stata data applicazione effettiva nel 1974 quando fu sciolto il movimento neonazista ordine Nuovo ). In riferimento alle modalità di esercizio della libertà in questione l articolo 18 secondo comma dispone due limiti specifici:

24 a) il divieto di dare vita ai sensi dell articolo 18 ad associazioni segrete ( per questo ai sensi dell articolo 209 della legge di polizia è lecito imporre la denuncia dei soci e dell attività dell associazione) b) il divieto di associazioni che anche indirettamente, perseguano fini politici, avvalendosi di un organizzazione di carattere militare. Quanto al limite relativo al divieto di dare vita ad associazioni segrete predisposto dall articolo 18 secondo comma, una definizione puntuale di associazione segreta si è avuta con la legge 17 del 1982 intitolata norme di attuazione dell articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell associazione denominata Loggia P2emanata in seguito alle vicende legate alla Loggia massonica P2. La legge è composta di due parti distinte: nella prima si definiscono le associazioni segrete vietate dall articolo 18 quali quelle che anche all interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche. Ossia quelle associazioni che oltre a nascondersi dietro il segreto, svolgono attività diretta ad interferire sull esercizio delle funzioni di organi pubblici. Nella seconda parte si scioglie la Loggia P2 con effetto immediato e con confisca dei beni. La legge stabilisce inoltre le modalità di scioglimento di eventuali associazioni segrete con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a seguito di una sentenza passata in giudicato. La ratio del limite di dare vita a associazioni di carattere militare che indirettamente, perseguano fini politici, avvalendosi di un organizzazione di carattere militare, trova fondamento nell intento di evitare che la politica, anziché servirsi del confronto pacifico, si serva di mezzi rivolti a creare un clima di intimidazione e violenza. La disposizione costituzionale ha trovato attuazione con il decreto legislativo 43 del 1948 il quale ha chiarito che le associazioni militari sono quelle costituite mediante l inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l eventuale adozione di gradi, uniformi, e con organizzazione atta anche all impiego collettivo in azioni di

25 violenza o di minaccia. Perché l associazione sia illecita deve oltre che essere organizzata secondo una disciplina di carattere militare, anche perseguire, sia pure indirettamente, fini politici. LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Oggetto di tutela La dottrina prevalente, avvallata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, considera oggetto dell art. 21 tutte quelle forme (parole, suoni emessi, scritti e registrati-, segni, disegni, foto, video, etc ) attraverso cui l uomo si manifesta, rivelando un proprio sentimento, la propria arte, il frutto della propria ricerca o, in generale una propria attività psichica. La giurisprudenza costituzionale ha introdotto come oggetto della libertà di manifestazione del pensiero anche il diritto all informazione (sentt. nn. 105 del 1972; 148 del 1981 e 420 del 1994). Garanzie L art. 21 assicura la libertà d espressione attraverso la previsione di una riserva di legge assoluta ( si può procedere a sequestro soltanto [ ] nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi [ ] ) e di una riserva di giurisdizione.

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