Contratto di Prestito ai sensi dell articolo 41, comma 2, della legge 448/2001 Codice Contratto n. 03 / /

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1 Spettabile Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito n Roma Italia, / / Egregi Signori, con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un Contratto di Prestito regolante i prestiti destinati alla conversione, ai sensi dell Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (l Articolo 41 ), dei Prestiti Originari (come di seguito definiti) indicati nell elenco allegato, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare (come di seguito definita) e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale alle ore (ventiquattro) del giorno 31 dicembre * * * CONTRATTO DI PRESTITO TRA (di seguito l Ente ) rappresentato dal: Dirigente dell Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge; Responsabile dell Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; (altro soggetto abilitato per legge); E Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale ,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n , partita IVA n , rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito CDP ); L Ente e la CDP congiuntamente di seguito definiti le Parti. PREMESSO CHE a) La CDP ha concesso all Ente, successivamente al 31 dicembre 1996, i Prestiti Originari di cui all elenco allegato 1 al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (l Elenco Prestiti ), destinati alla 1

2 realizzazione di Investimenti, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato e, a seconda di come indicato nell Elenco Prestiti, trasferiti al Ministero dell economia e delle finanze (di seguito MEF ) o assegnati alla gestione separata della CDP (come più precisamente indicato alla premessa e) che segue) (i Prestiti Originari, ovvero, singolarmente, il Prestito Originario ), il cui debito residuo (calcolato come differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato, come di seguito definiti), risulta pari, alla data del 31 dicembre 2005, a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione; b) l Ente intende procedere alla Conversione dei Prestiti Originari riportati nell Elenco Prestiti; c) con Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, veniva disposta la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni; d) con Decreto del Ministro dell economia e delle finanze in data 6 ottobre 2004, adottato ai sensi del sopra citato Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, venivano stabiliti, tra l altro, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi relativi alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni; e) con Decreto del Ministro dell economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del sopra citato Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, si stabiliva, tra l altro che i) il MEF subentrasse alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione derivanti da una serie di prestiti, ivi individuati, tra cui i Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, prevedendo altresì che la gestione degli stessi rimanesse affidata alla CDP medesima e ii) fossero assegnati alla gestione separata della CDP i rapporti in essere alla data di trasformazione derivanti da una serie di prestiti, ivi individuati, tra cui i Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come assegnati alla gestione separata della CDP; f) ai sensi del citato Decreto del Ministro dell economia e delle finanze, la gestione dei rapporti trasferiti al MEF, tra cui i Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, resta affidata alla CDP, che provvede, tra l altro ad effettuare le operazioni di erogazione, riscossione e recupero dei crediti e di rimborso dei titoli, adempiere obbligazioni, esercitare diritti, poteri e facoltà previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili, rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero dell economia e delle finanze; g) l Ente, valutata la convenienza economico finanziaria dell operazione, con provvedimento n., assunto in data, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha autorizzato la contrazione dei Nuovi Prestiti con la CDP, alle condizioni e termini specificate nell Elenco Prestiti e nella Circolare n pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (la Circolare ), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all Articolo 206 del Testo Unico; h) l Ente ha approvato il rendiconto dell esercizio relativo al penultimo anno precedente l esercizio in corso; i) l Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all esercizio nel quale è stata prevista la Conversione; j) l Ente dichiara che non si è verificato l evento individuato dall Articolo 193, comma 4, del Testo Unico; k) l Ente dichiara di rispettare, alla data di redazione della presente proposta, il limite di indebitamento di cui all Articolo 204, comma 1, del TUEL; l Ente, considerato che alla data di redazione della presente proposta, supera il limite di indebitamento di cui all Articolo 204, comma 1, del TUEL, prende atto del fatto che la durata di ogni singolo Nuovo Prestito (come di seguito definito) destinato alla Conversione dei Prestiti Originari non potrà, a seguito della Conversione, essere superiore alla durata residua del Prestito Originario prima della Conversione aumentata di un numero di 2

3 5 (cinque) anni e che tali Nuovi Prestiti (come di seguito definiti) potranno essere regolati solamente sulla base del Tasso di Interesse Fisso; l) l Ente dichiara che, a seguito della Conversione dei Prestiti Originari, la propria esposizione debitoria complessiva a tasso fisso- ivi inclusa la propria esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario- non risulta inferiore al 50% del proprio debito totale; l Ente, in considerazione del fatto che, alla data di redazione della presente proposta, la propria esposizione debitoria complessiva a tasso fisso- ivi inclusa la propria esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario- risulta inferiore al 50% del proprio debito totale, prende atto che i nuovi prestiti destinati alla Conversione dei Prestiti Originari, potranno essere regolati solamente sulla base del Tasso di Interesse Fisso; m) l Ente dichiara che la contrazione dei Nuovi Prestiti avviene nel pieno rispetto della normativa vigente; n) l Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dei Nuovi Prestiti, i documenti previsti come necessari per l accesso al credito ai sensi dell Articolo 41, resi noti con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale; o) l Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP l Elenco Prestiti, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente e le Delegazioni di Pagamento Tasso di Interesse Fisso, una per ciascuno dei Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Fisso e le Delegazioni di Pagamento Tasso di Interesse Variabile, una per ciascuno dei Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile, a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica; p) l Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali della Conversione rese note dalla CDP con la Circolare; q) le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al Contratto di Prestito, non trova applicazione la disciplina di cui all Articolo 204, comma 2, del Testo Unico; r) l Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP; s) le condizioni fissate nella presente proposta e nell Elenco Prestiti sono quelle vigenti alla data ed ora risultanti dal sistema CDP come quelle al momento in cui l Ente inserisce la password di conferma all interno del sistema applicativo per l elaborazione delle condizioni di Conversione e stampa il relativo Elenco Prestiti. TUTTO CIÒ PREMESSO L Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP Articolo 1 Premesse e definizioni 1. Il Contratto di Prestito regola i prestiti destinati alla Conversione, ai sensi dell Articolo 41, dei Prestiti Originari individuati nell Elenco Prestiti (i Nuovi Prestiti, ovvero, singolarmente, il Nuovo Prestito ). In particolare è previsto un Nuovo Prestito per la Conversione di ciascun Prestito Originario. Ciascuno dei Nuovi Prestiti, di importo pari a quello necessario per la Conversione di ogni Prestito Originario, è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria 3

4 autonomia rispetto agli altri con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Nuovo Prestito, non avranno effetto sugli altri Nuovi Prestiti che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Prestito, salvo ove diversamente indicato. 2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito. 3. La Conversione dei Prestiti Originari avrà efficacia 1 gennaio Nel presente Contratto il riferimento a Nuovi Prestiti include anche i Nuovi Prestiti Rideterminati, laddove non diversamente specificato. 5. Nel presente Contratto di Prestito e nell Elenco Prestiti, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato: Articolo 41 indica l Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 CDP indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale ,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n , partita IVA n ; Capitale Ammortizzato indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la somma delle quote capitale scadute sulla base del piano di ammortamento del Prestito Originario, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, alla data del 31 dicembre 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data; Capitale Concesso indica, con riferimento a ciascun Prestito Originario, l importo nominale del Prestito Originario stesso; Capitale Erogato indica alla Data di Adesione, con riferimento a ciascun Prestito Originario, l importo complessivo delle erogazioni effettuate e/o richieste a valere su ciascun Prestito Originario, dalla data di inizio erogazione del Capitale Concesso, i) fino alla data del 2 novembre 2005 (inclusa), nel caso in cui la Data di Adesione cada tra il 4 novembre 2005 ore 12:00 (incluso) ed il 22 novembre 2005 ore 11:59 (incluso) ovvero ii) fino alla data del 22 novembre 2005 (inclusa), nel caso in cui la Data di Adesione cada tra il 25 novembre 2005 ore 12:00 (incluso) e il 9 dicembre, ore 11:59 (incluso); Capitale Erogato Rideterminato indica, se diverso dal Capitale Erogato, l importo complessivo delle erogazioni effettuate e/o richieste dalla data di inizio erogazione del Capitale Concesso fino al 31 dicembre 2005 (incluso); Circolare ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito; Contratto di Prestito indica il contratto di prestito tra la CDP e l Ente, ai sensi dell Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; Conversione indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, l operazione di estinzione anticipata del Prestito Originario e contestuale rifinanziamento dello stesso, mediante ricorso a nuovo prestito, ai sensi dell Articolo 41; Data di Adesione è la data e l ora risultanti dall Elenco Prestiti; Data di Accettazione indica la data in cui la CDP invia all Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo; Data di Calcolo dell Indennizzo indica, rispettivamente, i) la data del 2 novembre 2005, nel caso in cui la Data di Adesione cada tra il 4 novembre 2005 ore 12:00 (incluso) ed il 22 novembre 2005 ore 11:59 (incluso), e ii) la data del 22 novembre 2005, nel caso in cui la Data di Adesione cada tra il 25 novembre 2005 ore 12:00 (incluso) e il 9 dicembre, ore 11:59 (incluso); Data di Estinzione indica la data di valuta del 31 dicembre 2005, in cui avverrà il rimborso anticipato di ciascun Prestito Originario; Data di Inizio Ammortamento ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Data di Pagamento indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno; 4

5 Data di Proposta Contrattuale indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP; Data di Scadenza indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Nuovo Prestito, indicato per ciascun Nuovo Prestito, nell Elenco Prestiti; Debito indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato ed il Capitale Ammortizzato; Debito Rideterminato indica, in relazione a ciascun Prestito Originario per il quale sia stata effettuata e/o richiesta una Nuova Erogazione, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato Rideterminato ed il Capitale Ammortizzato; Delegazione di Pagamento Tasso di Interesse Fisso ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Delegazione di Pagamento Tasso di Interesse Variabile ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso di Interesse Fisso ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso di Interesse Variabile ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Dichiarazione del responsabile del procedimento indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Domanda di Erogazione indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Elenco Prestiti ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; l Elenco Prestiti è suddiviso in tabella A), relativa ai Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi regolati a Tasso di Interesse Fisso e in tabella B), relativa ai Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi regolati a Tasso di Interesse Variabile; Elenco Ricognitivo ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Ente indica l ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae i Nuovi Prestiti; Erogazione ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Euribor (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate; Giorno TARGET indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System); Indennizzo indica l indennizzo da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP per l estinzione del Debito; Indennizzo Rideterminato ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Indennizzo Massimo indica, con riferimento a ciascun Prestito Originario, il valore massimo dell Indennizzo che si avrebbe nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2005, l intero Capitale Concesso fosse stato erogato; Interessi di Mora ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Investimento indica l originaria destinazione di ciascun Prestito Originario, rifinanziata con il Nuovo Prestito; Maggiorazione ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; MEF ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito; Media Euribor indica la media aritmetica dell Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l inizio del semestre di riferimento; Modulo R.I.D. indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Nuove Erogazioni ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Nuovo Prestito ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Nuovo Prestito Rideterminato ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Periodo di Interessi ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; 5

6 Prestito Originario ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Prestito. I termini Prestito Originario e Prestiti Originari indicano indifferentemente i prestiti trasferiti al MEF ovvero i prestiti assegnati alla gestione separata della CDP (ai sensi del Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 5 dicembre 2003), secondo quanto specificato in relazione a ciascun Prestito Originario nell Elenco Prestiti; Quote Capitale indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, la quota capitale costante da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 sino alla Data di Scadenza; Quote Capitale Rideterminate indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato regolato a Tasso di Interesse Variabile, la quota capitale costante da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 sino alla Data di Scadenza; Rata Semestrale indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso, la rata costante, comprensiva di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 sino alla Data di Scadenza; Rata Semestrale Rideterminata indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato regolato a Tasso di Interesse Fisso, la rata costante, comprensiva di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 sino alla Data di Scadenza; Somma Da Restituire indica la differenza, se negativa, tra il Capitale Erogato, ovvero il Capitale Erogato Rideterminato, ed il Capitale Ammortizzato; Somma Prestata indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la differenza tra il Capitale Concesso ed il Capitale Ammortizzato maggiorata dell Indennizzo. Resta inteso che nel caso in cui si proceda alla riduzione della Somma Prestata ai sensi dell Articolo 5, comma 2, la presente definizione di Somma Prestata si intenderà riferita anche alla somma come risultante a seguito della riduzione effettuata a seguito del pagamento per contanti dell Indennizzo ovvero dell Indennizzo Rideterminato; Somma Prestata Rideterminata ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito. Resta inteso che nel caso in cui si proceda alla riduzione della Somma Prestata Rideterminata ai sensi dell Articolo 5, comma 2, la presente definizione di Somma Prestata Rideterminata si intenderà riferita anche alla somma come risultante a seguito della riduzione effettuata a seguito del pagamento per contanti dell Indennizzo ovvero dell Indennizzo Rideterminato; Somma Prestata per Estinzione Debito indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l importo, a valere sulla Somma Prestata, da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP per l estinzione del Debito; Somma Prestata per Estinzione Debito Rideterminata indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato a seguito di Nuova Erogazione, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata Rideterminata, da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP per l estinzione Debito Rideterminato; Somma Prestata per l Investimento indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell Investimento ed è pari alla differenza tra Capitale Concesso e Capitale Erogato; Somma Prestata per l Investimento Rideterminata indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato a seguito di Nuova Erogazione, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell Investimento, ed è pari alla differenza tra Capitale Concesso e Capitale Erogato Rideterminato; Tasso di Interesse Fisso ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Tasso di Interesse Variabile ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; Tesoriere indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell Ente ai sensi dell Articolo 208 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; Testo Unico indica il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni. 6. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi. 6

7 Articolo 2 Oggetto, scopo e durata dei Nuovi Prestiti 1. La CDP concede all Ente, che accetta, i Nuovi Prestiti ciascuno di importo pari alla Somma Prestata, come specificato nell Elenco Prestiti. 2. L Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la Conversione, suddivisa, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, in Somma Prestata per Estinzione Debito, Indennizzo e/o Somma Prestata per l Investimento come dettagliatamente indicato nell Elenco Prestiti, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 4, 5 e Ciascuno dei Nuovi Prestiti ha durata fino alla Data di Scadenza indicata, per ciascun Nuovo Prestito, nell Elenco Prestiti. 4. La decorrenza dell ammortamento di ciascuno dei Nuovi Prestiti è fissata al 1 gennaio 2006 (la Data di Inizio Ammortamento ). Articolo 3 Indennizzo 1. L Ente riconosce che l importo della Somma Prestata è comprensivo dell Indennizzo da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP, per l estinzione del Debito. L importo dell Indennizzo è calcolato, alla Data di Calcolo dell Indennizzo, ai sensi del Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 7 gennaio 1998, nel rispetto dell Articolo 5, comma 12, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n L importo dell Indennizzo è indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell Elenco Prestiti. 2. L importo dell Indennizzo in relazione a ciascun Prestito Originario è calcolato, secondo quanto indicato al precedente comma 1, in considerazione, tra l altro, dell ammontare del Debito e quindi del Capitale Erogato a valere su ciascun Prestito Originario. Articolo 4 Nuove Erogazioni 1. Nel caso in cui l Ente chieda nuove erogazioni a valere su uno o più Prestiti Originari tra la Data di Calcolo dell Indennizzo ed il 31 dicembre 2005 (le Nuove Erogazioni ), la CDP provvederà a calcolare, tra l altro, il Capitale Erogato Rideterminato e, conseguentemente, il Debito Rideterminato e il nuovo importo dell Indennizzo, secondo quanto di seguito indicato. 2. L importo dell Indennizzo con riferimento al/i Prestito/i Originario/i in relazione al/i quale/i sono state chieste Nuove Erogazioni, sarà modificato in considerazione del Capitale Erogato Rideterminato e del Debito Rideterminato (l Indennizzo Rideterminato ). In tal caso, la Somma Prestata con riferimento a ciascun Nuovo Prestito sarà aumentata dell importo pari alla differenza tra l importo dell Indennizzo Rideterminato e l importo dell Indennizzo (la Somma Prestata Rideterminata ). 3. Fermo restando quanto precede, resta inteso che il valore dell Indennizzo Rideterminato non potrà essere superiore al valore dell Indennizzo Massimo indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell Elenco Prestiti, e il valore della Somma Prestata Rideterminata non potrà essere superiore all ammontare risultante dalla somma tra l importo della Somma Prestata e l importo dell Indennizzo Massimo, indicato nell Elenco Prestiti, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, come Somma Prestata Massima. 7

8 Articolo 5 Pagamento dell Indennizzo per contanti 1. L Ente ha la facoltà di scegliere, alla Data di Adesione, di effettuare il pagamento dell intero importo dell Indennizzo ovvero dell Indennizzo Rideterminato, per uno o più Prestiti Originari, attraverso versamento della somma, mediante bonifico, nel conto corrente n intestato alla CDP aperto presso la Banca d Italia, ovvero mediante versamento sul conto corrente n intestato alla CDP S.p.A. Gestione Separata aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. In tal caso il pagamento dell intero importo dell Indennizzo ovvero dell Indennizzo Rideterminato dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio La CDP comunica all Ente entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al 31 dicembre 2005, l esatto importo dell Indennizzo ovvero dell Indennizzo Rideterminato. 2. La Somma Prestata, ovvero la Somma Prestata Rideterminata, relativa al/i Nuovo/i Prestito/i in relazione al/i quale/i l Ente abbia effettuato il pagamento dell Indennizzo, ovvero dell Indennizzo Rideterminato, ai sensi del comma 1 che precede, sarà conseguentemente ridotta di un importo pari, rispettivamente, all importo dell Indennizzo, ovvero dell Indennizzo Rideterminato che è stato corrisposto. 3. Nel caso in cui l Ente, pur avendo esercitato alla Data di Adesione la facoltà di scelta di cui al comma 1 che precede, non provveda successivamente ad effettuare il relativo versamento nel termine indicato al comma 1, l importo della Somma Prestata ovvero della Somma Prestata Rideterminata, non sarà oggetto di riduzione ai sensi del comma 2 che precede. Articolo 6 Elenco Ricognitivo 1. La CDP invierà all Ente, a decorrere dal 28 febbraio 2006, un nuovo elenco (l Elenco Ricognitivo ), relativo ai Nuovi Prestiti in relazione ai quali sia stata chiesta una o più Nuove Erogazioni e/o sia stato effettuato il pagamento dell Indennizzo, ovvero dell Indennizzo Rideterminato, ai sensi dell Articolo 5, comma 1 (i Nuovi Prestiti Rideterminati ). Nell Elenco Ricognitivo verranno indicati, tra l altro: a. con riferimento ai Nuovi Prestiti Rideterminati a seguito di Nuova/e Erogazione/i: la Somma Prestata Rideterminata, il Debito Rideterminato, la Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, l importo delle Rate Semestrali Rideterminate, l importo delle Quote Capitale Rideterminate e l Indennizzo Rideterminato. b. con riferimento ai Nuovi Prestiti Rideterminati a seguito del pagamento per contanti dell Indennizzo, ai sensi dell Articolo 5, comma 1: la Somma Prestata, come ridotta ai sensi dell Articolo 5, comma 2, l importo delle Rate Semestrali Rideterminate e l importo delle Quote Capitale Rideterminate; c. con riferimento ai Nuovi Prestiti Rideterminati a seguito di Nuova/e Erogazione/i e pagamento per contanti dell Indennizzo Rideterminato, ai sensi dell Articolo 5, comma 1: la Somma Prestata Rideterminata, come ridotta ai sensi dell Articolo 5, comma 2, il Debito Rideterminato, la Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, l importo delle Rate Semestrali Rideterminate, l importo delle Quote Capitale Rideterminate. Le Parti riconoscono ed accettano che l Elenco Ricognitivo ha valenza ricognitiva e fa fede tra le Parti circa le condizioni definitive dei Nuovi Prestiti Rideterminati. 2. Fermo restando quanto previsto all Articolo 4, comma 3, l Ente, con la sottoscrizione del Contratto di Prestito accetta le rideterminazioni di cui al precedente comma L Ente provvederà entro 21 (ventuno) giorni dalla data di trasmissione dell Elenco Ricognitivo, ad inviare alla CDP le delegazioni di pagamento aggiornate sulla base dell eventuale nuovo importo della Somma Prestata e della Somma Prestata Rideterminata e delle Rate Semestrali Rideterminate con riferimento ai Nuovi Prestiti sui 8

9 quali maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse Fisso (le Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Fisso ) ovvero delle Quote Capitale Rideterminate, con riferimento ai Nuovi Prestiti sui quali maturano interessi calcolati al Tasso di Interesse Variabile (le Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Variabile ), in sostituzione di quelle inviate alla CDP alla Data di Proposta Contrattuale. Articolo 7 Conferimento di mandato con rappresentanza 1. L Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce mandato alla CDP, in relazione ai Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, ad effettuare il pagamento al MEF della Somma Prestata per Estinzione Debito maggiorata dell Indennizzo ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, della Somma Prestata per Estinzione Debito Rideterminata maggiorata dell Indennizzo Rideterminato. 2. L Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce inoltre mandato alla CDP, in relazione ai Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, ad incassare le eventuali Somme Da Restituire. L Ente prende atto che le eventuali Somme Da Restituire saranno corrisposte dalla CDP entro il 31 marzo 2006, con valuta del giorno di effettivo trasferimento. 3. Per quanto riguarda l eventuale Somma da Restituire relativa ai Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come assegnati alla gestione separata della CDP, si rinvia al successivo Articolo 9, comma 5. Articolo 8 Prestiti Originari contratti da parte di comuni della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dal terremoto del 1997_ 1. I comuni della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dal terremoto del 1997 che, ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 22 maggio 1998 godono, in relazione al/i Prestito/i Originario/i contratto/i con la CDP entro il 31 dicembre 1997, di una riduzione, nella misura del 15%, delle quote interessi residue sino al 31 dicembre 2018 (incluso), prendono atto ed accettano che, nel caso in cui tale/i Prestito/i Originario/i sia/no oggetto di Conversione ai sensi del presente Contratto di Prestito, il beneficio, previsto dalla norma sopra citata, è computato nel calcolo dell Indennizzo e dell Indennizzo Rideterminato, e pertanto produce effetti a valere sul rimborso a titolo di capitale ed interessi della Somma Prestata e/o della Somma Prestata Rideterminata relativa al/i Nuovo/i Prestito/i sino alla Data di Scadenza prevista per ciascun Nuovo Prestito, e quindi anche successivamente al I comuni della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dal terremoto del 1997 che hanno contratto Prestiti Originari con la CDP entro il 31 dicembre 1997, prendono atto che, in conseguenza del disposto del comma1 del presente Articolo, il beneficio previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 22 maggio 1998 non è computato a riduzione del Tasso di Interesse Fisso ovvero del Tasso di Interesse Variabile applicabile al/i Nuovo/i Prestito/i. 3. La presente disposizione trova applicazione solo con riferimento al/i Prestito/i Originario/i oggetto di Conversione contratti, dai comuni della Regione Marche e della Regione Umbria colpiti dal terremoto del 1997, con la CDP entro il 31 dicembre Articolo 9 Erogazioni e condizioni sospensive 9

10 1. Con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata sarà erogata come segue: a. la Somma Prestata per Estinzione Debito maggiorata dell Indennizzo ovvero la Somma Prestata per Estinzione Debito Rideterminata maggiorata dell Indennizzo Rideterminato, i) per quanto riguarda i Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, sarà corrisposta dalla CDP, in nome e per conto dell Ente, al MEF, in unica soluzione, con valuta 31 dicembre 2005, ii) per quanto riguarda i Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come assegnati alla gestione separata della CDP, sarà trattenuta dalla CDP in unica soluzione alla data del 31 dicembre 2005; b. la Somma Prestata per l Investimento, ovvero la Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, in una o più soluzioni, a partire dal 1 gennaio 2006, sulla base di apposita Domanda di Erogazione corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata per l Investimento (l Erogazione ovvero le Erogazioni ). 2. Le Erogazioni hanno luogo, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all Ente precedentemente comunicato alla CDP. L Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI. 3. L obbligo della CDP di effettuare le Erogazioni, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, è sospensivamente condizionato: a. alla ricezione da parte della CDP della relativa Delegazione di Pagamento Tasso Fisso ovvero Delegazione di Pagamento Tasso Variabile in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e, con riferimento alla sola Delegazione di Pagamento Tasso Fisso iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna Rata Semestrale come risultante, per ciascun Nuovo Prestito, dall Elenco Prestiti; b. alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.; c. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell Articolo 17 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall Ente ai sensi del Contratto di Prestito; d. alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. In relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, l obbligo della CDP di effettuare le Erogazioni è altresì sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della CDP della relativa Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Fisso o Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Variabile in originale i) completa in ogni sua parte ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e, in relazione alla sola Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Fisso, iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello della Rata Semestrale Rideterminata, come risultante dall Elenco Ricognitivo. 10

11 5. L Ente prende atto che, in relazione ai Prestiti Originari indicati nell Elenco Prestiti come assegnati alla gestione separata della CDP, le Somme Da Restituire saranno corrisposte dalla CDP entro il 31 dicembre 2005, con valuta del giorno di effettivo trasferimento. 6. Fermo restando quanto disposto dall Articolo 17, comma 1, lettera b. che segue, qualora all esito dell accertamento definitivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell Investimento risultino somme da somministrare, l Ente ha diritto di richiedere alla CDP l erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell importo della Somma Prestata per l Investimento o della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00). Articolo 10 Interessi 1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, in relazione a ciascun Nuovo Prestito e/o in relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, sulla Somma Prestata e/o sulla Somma Prestata Rideterminata, maturano interessi calcolati, secondo la scelta effettuata dall Ente alla Data di Adesione: a. sulla base di un tasso fisso semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo il cui valore è indicato, per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso fisso, nell Elenco Prestiti, tabella A) (il Tasso di Interesse Fisso ). Il Tasso di Interesse Fisso sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni 30/360; e/o b. sulla base di un tasso variabile pari alla Media Euribor aumentata della maggiorazione (la Maggiorazione ) indicata, per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso di interesse variabile, nell Elenco Prestiti, tabella B) (il Tasso di Interesse Variabile ). Per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso variabile si definiscono periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il Periodo di Interessi ). Ogni Periodo di Interessi decorrerà da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorrerà dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e scadrà alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa). Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse Variabile con riferimento alla Somma Prestata, ovvero alla Somma Prestata Rideterminata, al netto del capitale ammortizzato, saranno corrisposti dall Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse Variabile sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni effettivi/ A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme da erogare relativamente a ciascun Nuovo Prestito (pari alla differenza tra Capitale Concesso e il maggiore tra Capitale Erogato, ovvero Capitale Erogato Rideterminato, ed il Capitale Ammortizzato), viene restituito all Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, calcolata sulla base dell importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla Media Euribor. Articolo 11 Rimborso e metodo di ammortamento dei Nuovi Prestiti 1. Il rimborso a CDP di ciascun Nuovo Prestito avverrà mediante di rate semestrali il cui numero è indicato nell Elenco Prestiti, ovvero per ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, nell Elenco Ricognitivo, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 e fino alla Data di Scadenza di ciascun Nuovo Prestito, e/o di ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, con le seguenti modalità: a. per quanto riguarda i Nuovi Prestiti ovvero i Nuovi Prestiti Rideterminati regolati a Tasso di Interesse Fisso, mediante, rispettivamente, le Rate Semestrali ovvero le Rate Semestrali Rideterminate. L importo delle Rate Semestrali relative a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso 11

12 è indicato nell Elenco Prestiti, tabella A). Per i Nuovi Prestiti Rideterminati regolati a Tasso di Interesse Fisso, l importo delle Rate Semestrali Rideterminate, sarà indicato nell Elenco Ricognitivo. b. per quanto riguarda i Nuovi Prestiti ovvero i Nuovi Prestiti Rideterminati regolati a Tasso di Interesse Variabile mediante rate semestrali, risultanti dalla somma, ad ogni Data di Pagamento, rispettivamente, tra la Quota Capitale,ovvero la Quota Capitale Rideterminata e da una quota di interessi determinata, di semestre in semestre, con le modalità di cui al precedente Articolo 10. L importo della Quota Capitale è espresso, per ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, nell Elenco Prestiti tabella B). Per i Nuovi Prestiti Rideterminati regolati a Tasso di Interesse Variabile, l importo delle Quote Capitale Rideterminate sarà indicato nell Elenco Ricognitivo. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Articolo 12 Interessi di mora 1. Nel caso di ritardo da parte dell Ente nell effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascuno dei Nuovi Prestiti per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso, applicato ai prestiti di durata ventennale, in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli Interessi di Mora ). 2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull importo non pagato secondo la convenzione di calcolo giorni 30/ Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito, relativamente al Nuovo Prestito con riferimento al quale sono dovuti gli Interessi di Mora, per inadempimento dell Ente, come previsto dall Articolo 17 del Contratto di Prestito, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori, in relazione a tale Nuovo Prestito. Articolo 13 Garanzia 1. A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun Nuovo Prestito, una delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l Ente medesimo emette appositi atti di delega redatti secondo il modello predisposto dalla CDP per i prestiti a tasso fisso, con riferimento ai Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Fisso (la Delegazione di Pagamento Tasso Fisso ), e redatto secondo il modello predisposto dalla CDP per i prestiti a tasso variabile, con riferimento ai Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Variabile (la Delegazione di Pagamento Tasso Variabile ), non soggetti ad accettazione, notificati al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. Al fine della determinazione degli importi dovuti, l Ente farà riferimento alle Rate Semestrali indicate nell Elenco Prestiti tabella A) per i Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Fisso, e alle Quote Capitale indicate nell Elenco Prestiti tabella B), per i Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Variabile. 12

13 2. Qualora si verifichi la necessità di rilasciare una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Fisso, e/o una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Variabile, al fine della determinazione degli importi dovuti, l Ente farà riferimento, rispettivamente, alle Rate Semestrali Rideterminate indicate nell Elenco Ricognitivo, e alle Quote Capitale Rideterminate indicate nell Elenco Ricognitivo. Le Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Fisso e le Delegazioni di Pagamento Sostitutive Tasso Variabile dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dalla CDP ed emesse nel rispetto delle formalità di cui al comma La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti, l esatto importo della rata. 4. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l identità del nuovo Tesoriere. 5. L Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dei Nuovi Prestiti, nonché a soddisfare per tutta la durata degli stessi, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall Articolo 159, comma 3, del Testo Unico. Articolo 14 Rimborso anticipato volontario dei Nuovi Prestiti 1. E fatta salva la facoltà dell Ente di effettuare il rimborso totale di ciascun Nuovo Prestito, ivi inclusi i Nuovi Prestiti Rideterminati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso. 2. In caso di rimborso anticipato l Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata in relazione al Nuovo Prestito ovvero al Nuovo Prestito Rideterminato 1 da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Nuovo Prestito; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata 2 la differenza sarà corrisposta dalla CDP all Ente. 3. A fronte dell esercizio della facoltà di rimborso anticipato l Ente dovrà corrispondere alla CDP: a. in relazione a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata ovvero la Somma Prestata Rideterminata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso, relativamente al Nuovo Prestito a Tasso di Interesse Fisso da estinguere. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse definiti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del Nuovo Prestito da estinguere (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, i tassi di interesse sono definiti il Giorno TARGET immediatamente antecedente; 1 Intesa come l importo risultante dalla somma tra Indennizzo, ovvero Indennizzo Rideterminato, ed il maggiore tra Capitale Erogato, ovvero Capitale Erogato Rideterminato, e Capitale Ammortizzato, diminuito del Capitale Ammortizzato. 2 Intesa come l importo risultante dalla somma tra Indennizzo, ovvero Indennizzo Rideterminato, ed il maggiore tra Capitale Erogato, ovvero Capitale Erogato Rideterminato, e Capitale Ammortizzato, diminuito del Capitale Ammortizzato. 13

14 b. in relazione a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata ovvero Somma Prestata Rideterminata, al netto del capitale ammortizzato, relativamente al Nuovo Prestito a Tasso di Interesse Variabile da estinguere. 4. L Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall estinzione anticipata di cui all Articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n E facoltà della CDP accordare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la riduzione della Somma Prestata per l Investimento, ovvero della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, esclusivamente nei seguenti casi: a. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all esito dell accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell Investimento; b. in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori. 6. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Nuovo Prestito ovvero Nuovo Prestito Rideterminato, con decorrenza ed effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo all accoglimento della richiesta. 7. La richiesta di riduzione della Somma Prestata per l Investimento ovvero della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l importo del ribasso d asta o per le somme che restano da erogare in conto del Nuovo Prestito, in eccedenza alle Erogazioni effettuate per la spesa definitivamente accertata. Articolo 15 Compensazione 1. L Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dai Nuovi Prestiti che risulti non pagato dall Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo. 2. Tutti i pagamenti dovuti dall Ente ai sensi dei Nuovi Prestiti saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP. Articolo 16 Diverso utilizzo della Somma Prestata per l Investimento 1. Qualora l Ente intenda utilizzare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata per l Investimento, ovvero la Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata per l Investimento o della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata. 2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall Articolo 17, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata per l Investimento ovvero della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a condizione che: 14

15 a. si tratti di investimenti finanziabili; b. rimangano invariate le condizioni dell ammortamento. 3. E consentito il cumulo della Somma Prestata per l Investimento ovvero della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che: a. si tratti di investimenti finanziabili; b. rimangano invariate le condizioni dell ammortamento dei singoli prestiti. 4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata per l Investimento ovvero della Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per un nuovo investimento inferiore a 5.000,00 (cinquemila/00). Articolo 17 Risoluzione 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione di un Nuovo Prestito a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l inadempimento si è verificato; b. destinazione della Somma Prestata per l Investimento ovvero Somma Prestata per l Investimento Rideterminata, in relazione a un Nuovo Prestito, ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell Investimento fatto salvo quanto previsto dall Articolo 16; c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall Ente ai sensi del Contratto di Prestito, relativamente a un Nuovo Prestito; d. ricezione da parte della CDP, con riferimento a un Nuovo Prestito, di una Delegazione di Pagamento Tasso Fisso e/o di Delegazione di Pagamento Tasso Variabile, ovvero di una Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Fisso e/o di una Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Variabile i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP iii) non in originale, ovvero, con riferimento alla Delegazione di Pagamento Tasso Fisso ed alla Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Fisso, iv) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Semestrale ovvero Rata Semestrale Rideterminata salvo che le delegazioni di pagamento conformi a quanto stabilito dalla CDP siano ricevute dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione ovvero a partire dalla data in cui le delegazioni di pagamento sostitutive siano ricevute dalla CDP; e. mancata ricezione da parte della CDP, nei termini previsti, della Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Fisso e/o della Delegazione di Pagamento Sostitutiva Tasso Variabile; f. ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione; g. inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all Articolo 13, comma 5, e all Articolo 18, comma 3 del Contratto di Prestito. Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Nuovo Prestito ovvero al Nuovo Prestito Rideterminato relativamente al quale l evento si è verificato. 15

16 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Nuovo Prestito risolto: i) l importo erogato 3 al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all Articolo 14, comma 3, lettera a. del Contratto di Prestito, nel caso di risoluzione di un Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso e Articolo 14, comma 3, lettera b. del Contratto di Prestito, nel caso di risoluzione di un Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata ovvero Somma Prestata Rideterminata del Nuovo Prestito. Articolo 18 Pagamenti 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all Ente precedentemente comunicato alla CDP. L Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI. 2. A tal fine l Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. L Ente, sino alla totale estinzione del Prestito Originario, è tenuto a: a. mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l addebito delle rate di rimborso dei Nuovi Prestiti e l accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale; b. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Fermo restando quanto previsto dall Articolo 15, comma 2 del Contratto di Prestito, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico). Articolo 19 Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti 3 Inteso come somma tra quanto corrisposto al MEF ovvero trattenuto dalla CDP ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera a. delle Contratto di Prestito e le Erogazioni 16

17 1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Nuovi Prestiti. 2. L Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Nuovi Prestiti. Articolo 20 Comunicazioni 1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax: CDP: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, Roma Fax: da 06/ a 06/ Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici/Rimodulazione 2005 Ente: Fax: Att.: 2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell Ente in relazione al Contratto di Prestito. Articolo 21 Pubblicità 1. L Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale». Articolo 22 Trattamento fiscale 1. Il Contratto di Prestito è esente dall imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell Articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n Articolo 23 Foro competente 17

18 1. Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. * * * Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione. Distinti saluti, [FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE] PER ACCETTAZIONE L Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute - Articolo 9 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 13 (Garanzia) - Articolo 14 (Rimborso anticipato volontario dei Nuovi Prestiti) - Articolo 15 (Compensazione) - Articolo 17 (Risoluzione) - Articolo 18 (Pagamenti) - Articolo 19 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti) - Articolo 23 (Foro competente) [FIRMA ENTE LOCALE] PER ACCETTAZIONE [FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] 18

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