Truffa compulsivamente l'asl: dentista arrestata Cass. sentenza n. 6938/2012. Avvocati.it
|
|
- Onorato Capelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Truffa compulsivamente l'asl: dentista arrestata Cass. sentenza n. 6938/2012 Avvocati.it Con la sentenza n. 6938/2012, la Corte di Cassazione conferma la custodia cautelare in carcere per una dentista siciliana, accusata di truffa ai danni della Asl per 177 episodi di cure odontoiatriche mai eseguite su ignari pazienti. Il caso. Una dottoressa aveva continuato a fare truffe nonostante fosse già stata avviata una indagine a suo carico, su denuncia di una paziente, nell'ambito della quale era stata interdetta, sempre a titolo cautelare, dall'esercizio della professione medica. Il Tribunale di Messina aveva convalidato la custodia in cella. Contro quest'ordinanza il legale della donna proponeva ricorso, ma senza successo. Il giudizio di legittimità. Ad avviso della Suprema Corte, sussiste il rischio di reiterazione del reato dal momento che il gip ha parlato di "condotta fraudolenta realizzata in maniera quasi compulsiva, irrefrenabile ed a dispetto delle misure cautelari già adottate". Non solo. I giudici di legittimità hanno confermato anche il rischio di inquinamento probatorio e ha respinto la tesi della dottoressa che voleva addossare la colpa ai pazienti che, a suo dire, erano 'complici'. Con questo 'metodo' pare che la dentista guadagnasse circa 20mila euro al mese. Adesso, per effetto della bocciatura del suo reclamo, la donna dovrà versare euro alla Cassa delle ammende e pagare le spese processuale Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 febbraio 2012, n Motivi della decisione 1. Con ordinanza del il g.i.p. del Tribunale di Messina ha applicato a M.Z. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a 177 imputazioni per reati di truffa aggravata in danno della ASL n. *5* di Messina (per avere, quale medico odontoiatra convenzionato con il S.S.N., trasmesso alla locale ASL prescrizioni sanitarie attestanti falsamente l esecuzione di prestazioni specialistiche su numerosi pazienti, mai effettuate, conseguendo l ingiusto profitto formato dal pagamento delle prestazioni con pari danno economico per la ASL) e di connessi reati di falsita ideologica ex art. 48 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 483 c.p., D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76 (per aver indotto in errore i pazienti, facendo loro sottoscrivere attestazioni mendaci di fruizione delle prestazioni odontoiatriche oggetto delle richieste di rimborso inviate alla ASL). Provvedimento emesso in ritenuta presenza di univoci gravi indizi di colpevolezza (testimonianze di numerosi pazienti) e delle esigenze cautelari sottese al pericolo di recidivita criminosa e di inquinamento delle fonti di prova. 2. Con ordinanza del il Tribunale del riesame di Messina, respinta per tardivita l eccezione di inutilizzabilita degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del relativo termine, ha confermato l applicata custodia cautelare carceraria. Adita dal ricorso della Z., questa Corte di Cassazione (sentenza Sez. 2, n ) ha annullato con rinvio l ordinanza del riesame limitatamente alla dichiarata decadenza della facolta dell indagata di eccepire, fin dal suo interrogatorio di garanzia, l inutilizzabilita degli atti svolti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini. In particolare questa Corte ha rilevato che il p.m., disposta l iscrizione della notizia di reato nei confronti della Z., ha tempestivamente richiesto al g.i.p. la proroga delle indagini il Proroga che e stata autorizzata in sanatoria dal g.i.p. con decreto del per un termine non eccedente i sei mesi (art. 406 c.p.p., comma 2 bis), decorrente dal decorso del termine ordinario e coincidente nel caso di specie con la richiesta di proroga del p.m. Di tal che il
2 termine di durata massima delle indagini concernenti la Z. deve considerarsi spirato alla data del Per l effetto, constatato il deposito in data dell informativa di riepilogo delle indagini, questa Corte ha statuito che "rispetto a tali indagini devono essere considerati utilizzabili tutti e soltanto gli atti di indagine compiuti entro il ", e ha rinviato gli atti, annullata in parte qua l ordinanza impugnata, al Tribunale di Messina per un nuovo esame, "utilizzando gli atti d indagine compiuti entro il ". 3. Giudicando in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., il Tribunale di Messina con l ordinanza del di cui in epigrafe ha respinto la richiesta di riesame della Z.. Esito valutativo cui il Tribunale e pervenuto, osservando che: a) diversamente da quanto ritenuto nella sentenza di annullamento di questa S.C. in base a lacunosa indicazione dell ordinanza del riesame cassata, la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato della Z., concerne fatti criminosi diversi da quelli resi oggetto dell ordinanza cautelare carceraria, anteriori alla menzionata informativa di p.g. del ; b) per tali ultimi fatti, come desumibile dalle certificazioni di segreteria della Procura della Repubblica, e avvenuta nuova iscrizione della Z. nel registro ex art. 335 c.p.p. in data , susseguente alla comunicazione di notizia di reato della G.d.F. del , con la conseguenza che la data di scadenza delle indagini, correttamente indicata dalla Cassazione al in rapporto alla prima iscrizione, non puo valere per i reati contestati alla Z. con l ordinanza custodiale, per i quali le indagini debbono ritenersi scadute (nel solo ordinario termine di sei mesi) in epoca successiva alla emissione dell ordinanza cautelare del g.i.p. del , con piena coeva utilizzabilita di tutti gli acquisiti atti di indagine, cui si coniugano le condivise deduzioni del g.i.p. e dello stesso Tribunale (con l ordinanza poi annullata) in ordine alla sussistenza di una grave quadro indiziario e di esigenze di cautela processuale legittimanti l applicata misura inframurale; c) alla medesima conclusione si giungerebbe, nondimeno, anche limitando l analisi agli atti di indagine
3 eseguiti entro il , poiche entro tale data risulta acquisita "la maggior parte delle sommarie informazioni dei pazienti che hanno ammesso di essere stati indotti dall indagata a sottoscrivere prescrizioni mediche per prestazioni odontoiatriche in realta mai ricevute", cosi come entro lo stesso periodo risultano acquisiti (il ) i prospetti mensili di liquidazione e pagamento degli specialisti convenzionati esterni alla ASL, ivi inclusi quelli riguardanti la Z., nonche le prescrizioni da costei trasmesse per ottenerne il rimborso relative all intero anno 2009; laonde perfettamente immutati devono considerarsi l allarmante compendio indiziario da cui e attinta l indagata e le connesse esigenze cautelari. 4. Attraverso il difensore l indagata, cui sono stati nelle more concessi gli arresti domiciliari, ricorre per cassazione contro il provvedimento del riesame deducendo i vizi di legittimita di seguito illustrati ai sensi dell art. 173 disp. att. c.p.p., comma Difetto di motivazione in riferimento al quadro indiziario. All indagata sono stati contestai fatti truffaldini necessariamente plurisoggettivi, perche la frode in danno della ASL non poteva consumarsi senza il consapevole concorso dei pazienti che dovevano farsi prescrivere dai rispettivi medici di base il trattamento odontoiatrico specialistico prescritto dalla Z.. Pur essendo i pazienti intranei all ordito truffaldino, il procedente p.m. ha omesso di esercitare l azione penale nei loro confronti in ordine alla consapevole paternita di mendaci atti sostitutivi di certificazioni destinate ad un pubblico ufficio (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 76), attribuendo truffe e falsi alla sola indagata, ipotizzando avere la stessa (ex art. 48 c.p.) indotto in errore i pazienti, induzione di cui non e acquisita alcuna prova. I giudici del riesame non hanno verificato questo specifico rilievo critico sulla inutilizzabilita delle dichiarazioni dei pazienti, svolto con il quarto motivo del primo ricorso per cassazione e gia affrontato con l originaria richiesta di riesame. Vaglio che avrebbe dovuto essere svolto, perche la sentenza di annullamento della Cassazione non ha respinto tale specifico quarto motivo di impugnazione. 2. Violazione dell art. 627 c.p.p. e difetto di motivazione. La circostanza "stigmatizzata" dalla sentenza di annullamento della S.C. era che gli atti utilizzati per l emissione dell ordinanza cautelare del g.i.p. ( ) erano stati depositati dopo che da tempo era perento il termine ultimo per lo svolgimento delle indagini. La misura cautelare e stata applicata sulla base di indagini non utilizzabili perche la proroga delle stesse e stata autorizzata ( ) dopo l adozione del provvedimento coercitivo. Il Tribunale del riesame inopinatamente non ha riconosciuto l illegittimita, per tale causa, del provvedimento restrittivo emesso dal g.i.p. L unico argomento di cui il Tribunale avrebbe dovuto occuparsi in sede di rinvio era quello di statuire se alla data di emissione del provvedimento cassato le indagini potevano essere utilizzate senza la proroga concessa dal g.i.p. soltanto il Il Tribunale anche in sede di rinvio non si e avveduto che l utilizzazione di indagini svolte dopo lo scadere del termine, non ancora prorogato, non consentiva al g.i.p. di applicare la misura cautelare, che il Tribunale avrebbe dovuto -quindi- annullare. 4. Il ricorso proposto nell interesse di M.Z. va dichiarato inammissibile per indeducibilita e infondatezza manifesta, rispettivamente, del primo e del secondo motivo di censura. 1. La doglianza concernente in senso lato la qualificazione giuridica soggettiva dei reati contestati alla Z., se commessi autonomamente dall indagata ovvero in concorso con taluni dei pazienti asseveranti la falsa esecuzione delle prestazioni mediche specialistiche rimborsate dalla ASL al sanitario convenzionato, non e consentita nell odierno giudizio di legittimita sotto duplice profilo. Innanzitutto perche investe valutazioni di fatto sottese alla autonomia delle determinazioni, processuali e giuridiche, del p.m. ai fini dell esercizio dell azione penale, non sindacabili dal giudice di legittimita, vertendosi -tra l altro- su tematica eventualmente apprezzabile dal giudice della piena cognizione di merito. Cio non sottacendosi, che -a fronte della emersa oggettiva insussistenza delle prestazioni specialistiche di cui la Z. ha fraudolentemente chiesto il rimborso alla struttura sanitaria pubblica (nella voluminosa ordinanza cautelare del g.i.p. del si accenna ad una "condotta fraudolenta realizzata in maniera quasi compulsiva, irrefrenabile ed a dispetto delle misure cautelari (gia ) adottate")- la piattaforma indiziaria che avvolge la Z. rimane, sul piano della sua individuale posizione processuale, invariata, non alterando i dati di prova fondanti i reati ascrittile.
4 In secondo luogo perche la sentenza di annullamento con rinvio di questa S.C. del solo formalmente non ha rigettato il tema di censura formulato con il quarto motivo di ricorso, ritenendolo - con gli altri motivi di impugnazione- assorbito nell accoglimento del motivo di ricorso attinente alla durata delle indagini. Accoglimento alla luce del quale il giudizio di rinvio, alla cui definita latitudine si e uniformato il Tribunale di Messina, e stato circoscritto al controllo dell anteriorita o meno, rispetto alla presunta data di scadenza del termine del , delle indagini utilizzate per l emissione della misura cautelare. 2. La censura di violazione dell art. 627 c.p.p. sul rilievo che il Tribunale giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai confini giuridici del riesame della regiudicanda cautelare tracciati dalla sentenza di annullamento di questa Corte, e priva di ogni serio pregio e frutto di una poco accorta lettura della decisione di annullamento con rinvio. Questa S.C. con la sentenza del non ha affatto "stigmatizzato" l adozione della misura cautelare in quanto scaturita dal vaglio di indagini inutilizzabili perche acquisite dopo la scadenza del corrispondente termini ex art. 405 c.p.p.. Ne, tanto meno, ha espresso un giudizio di inutilizzabilita delle indagini svolte senza tempestiva proroga del g.i.p., quando detta proroga sia stata utilmente chiesta dal p.m. entro la scadenza del termine ordinario, come e accaduto nel procedimento per cui e ricorso. La sentenza ha, anzi, espressamente rammentato, sulla scia di un richiamato stabile orientamento di legittimita, che la proroga autorizzata pur tardivamente dal g.i.p., ma preceduta da richiesta del p.m. nei termini, ha effetti sananti la legittimita delle indagini compiute dal p.m. dopo la tempestiva richiesta, nei limiti ovviamente di durata massima delle indagini prorogate. Quel che rileva, infatti, e l effettivita del controllo da parte del g.i.p sull operato del p.m. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga richiesta (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 3, n , Bonvini, rv ; Cass. Sez. 3, n , Rizzo, rv ; Cass. Sez. 6, n , P.M. inproc. Passarelli, rv ). Il giudizio di rinvio e stato svolto dal Tribunale del riesame Messina nel rispetto del descritto principio di diritto dettato da questa S.C. con riguardo al computo del termine massimo di durata delle indagini preliminari assistite da autorizzata proroga, pur postuma del g.i.p. (cioe successiva allo scadere di tale termine). Il Tribunale si e limitato a prendere atto dell emergenza per tabulas di due diverse iscrizioni di notizie di reato al nome della ricorrente Z., la prima delle quali attiene a condotte criminose diverse per riferimenti personali e per tempus commissi delicti da quelle oggetto di mediata impugnazione con l iniziale richiesta di riesame avverso l ordinanza cautelare del g.i.p. Evenienza emergente a chiare note dalla stessa ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Messina e sfuggita alla difesa della ricorrente. Il provvedimento cautelare reca, infatti, esplicita notizia della anteriore e poco efficace adozione nei confronti della Z., il , della misura cautelare interdittiva dell esercizio della professione di medico odontoiatra e di sanitario in regime di convenzione con il S.S.N.. Misura applicata in riferimento ad uno specifico episodio di truffa e falso oggetto di denuncia di una paziente della Z.. Fatto che altro non e che quello per cui e avvenuta la prima iscrizione penale della Z. e per il quale soltanto il p.m. ha poi chiesto rituale proroga delle indagini. I reati contestati con l ordinanza cautelare della custodia in carcere sono stati, invece, iscritti a carico dell indagata solo dopo la sintesi dell attivita investigativa riferita dalla p.g. (nota G.d.F ) in data Ne consegue che, da un lato, sono fuori luogo i rilievi espressi nel ricorso sul preteso indebito uso di atti di indagine non tempestivamente prorogata dal g.i.p. (del che, come detto, non vi e traccia nella sentenza di annullamento di questa S.C. del ) e che, d altro lato, neppure vi e spazio, in definitiva, per disquisire realmente della scadenza del termine delle indagini, dal momento che - per quanto prima si e chiarito - il provvedimento custodiale confermato dal Tribunale del riesame e stato emesso in pendenza dello stesso termine ordinario semestrale delle indagini preliminari. Alla inammissibilita del ricorso segue per legge la condanna della Z. al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell equa somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
5 somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Art. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCasi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese. info@studiocirese.com
Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori Avv. Vania Cirese info@studiocirese.com Il 24 marzo 2009 l'autorità spagnola consegnava un soggetto all'autorità giudiziaria italiana
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliVigente al: 8-5-2015. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47 Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliFormula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO
Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1
CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliIl furto di identità tra diritto e procedura penale. Da cosa e come difendersi.
Il furto di identità tra diritto e procedura penale. Da cosa e come difendersi. Studio legale Avvocato Emiliano Vitelli A/LA - ISO 27001:2005 Vicepresidente EPCE Il reato di sostituzione di persona Art.
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliCOMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il
DettagliTrib. Napoli, VIII sez. pen., 2 dicembre 2011 Pres. ed est. Lomonte, ric. XY TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI. Ottava Sezione Penale Collegio F
Trib. Napoli, VIII sez. pen., 2 dicembre 2011 Pres. ed est. Lomonte, ric. XY TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Ottava Sezione Penale Collegio F Il Tribunale di Napoli, composto dai sottoscritti magistrati:
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliDelitti contro l attività giudiziaria
Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
Dettagliindipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento
DettagliCorte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979
Corte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979 Rifiuti trasporto conto proprio In nome del popolo italiano - La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliCassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa
1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliIl sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIndice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
Dettaglicommesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17
IL PENALISTA Sommario I. GLI INTERVENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE pag. 9 1. Le modifiche al codice penale: aggravante comune, violenza sessuale, stalking, minaccia semplice pag. 9 2. La nuova aggravante
DettagliDocumento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013
RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità
DettagliRegolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliNOTIFICA AL DIFENSORE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO VIZI RIMEDI - CONSEGUENZE
NOTIFICA AL DIFENSORE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO VIZI RIMEDI - CONSEGUENZE Il Caso La Procura della Repubblica notificava, ai sensi dell art. 415 bis c.p.p., l avviso di conclusione delle indagini
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
Dettagli6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.
Pagina 1 di 6 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Ambiente Direttiva 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Condizioni di autorizzazione
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliCassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746
Cassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto del 27 novembre 2008 il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo delle somme giacenti
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliL attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
DettagliCOMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO
SCHEDA N 1 Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliCORTE DI APPELLO DI SALERNO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma
ALLEGATO B1 MODELLO 1 - PROFESSIONISTA SINGOLO Al Comune di Todi UFFICIO PROTOCOLLO Piazza del Popolo 29/30, Todi 06059 Servizio VI Gestione del Territorio, Pianificazione e Sviluppo Economico OGGETTO:
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliRISOLUZIONE N. 160/E
RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
DettagliCassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati
Cassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati L'A.R.P.A. è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale,
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Dettagli