Truffa compulsivamente l'asl: dentista arrestata Cass. sentenza n. 6938/2012. Avvocati.it

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1 Truffa compulsivamente l'asl: dentista arrestata Cass. sentenza n. 6938/2012 Avvocati.it Con la sentenza n. 6938/2012, la Corte di Cassazione conferma la custodia cautelare in carcere per una dentista siciliana, accusata di truffa ai danni della Asl per 177 episodi di cure odontoiatriche mai eseguite su ignari pazienti. Il caso. Una dottoressa aveva continuato a fare truffe nonostante fosse già stata avviata una indagine a suo carico, su denuncia di una paziente, nell'ambito della quale era stata interdetta, sempre a titolo cautelare, dall'esercizio della professione medica. Il Tribunale di Messina aveva convalidato la custodia in cella. Contro quest'ordinanza il legale della donna proponeva ricorso, ma senza successo. Il giudizio di legittimità. Ad avviso della Suprema Corte, sussiste il rischio di reiterazione del reato dal momento che il gip ha parlato di "condotta fraudolenta realizzata in maniera quasi compulsiva, irrefrenabile ed a dispetto delle misure cautelari già adottate". Non solo. I giudici di legittimità hanno confermato anche il rischio di inquinamento probatorio e ha respinto la tesi della dottoressa che voleva addossare la colpa ai pazienti che, a suo dire, erano 'complici'. Con questo 'metodo' pare che la dentista guadagnasse circa 20mila euro al mese. Adesso, per effetto della bocciatura del suo reclamo, la donna dovrà versare euro alla Cassa delle ammende e pagare le spese processuale Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 febbraio 2012, n Motivi della decisione 1. Con ordinanza del il g.i.p. del Tribunale di Messina ha applicato a M.Z. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a 177 imputazioni per reati di truffa aggravata in danno della ASL n. *5* di Messina (per avere, quale medico odontoiatra convenzionato con il S.S.N., trasmesso alla locale ASL prescrizioni sanitarie attestanti falsamente l esecuzione di prestazioni specialistiche su numerosi pazienti, mai effettuate, conseguendo l ingiusto profitto formato dal pagamento delle prestazioni con pari danno economico per la ASL) e di connessi reati di falsita ideologica ex art. 48 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 483 c.p., D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76 (per aver indotto in errore i pazienti, facendo loro sottoscrivere attestazioni mendaci di fruizione delle prestazioni odontoiatriche oggetto delle richieste di rimborso inviate alla ASL). Provvedimento emesso in ritenuta presenza di univoci gravi indizi di colpevolezza (testimonianze di numerosi pazienti) e delle esigenze cautelari sottese al pericolo di recidivita criminosa e di inquinamento delle fonti di prova. 2. Con ordinanza del il Tribunale del riesame di Messina, respinta per tardivita l eccezione di inutilizzabilita degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del relativo termine, ha confermato l applicata custodia cautelare carceraria. Adita dal ricorso della Z., questa Corte di Cassazione (sentenza Sez. 2, n ) ha annullato con rinvio l ordinanza del riesame limitatamente alla dichiarata decadenza della facolta dell indagata di eccepire, fin dal suo interrogatorio di garanzia, l inutilizzabilita degli atti svolti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini. In particolare questa Corte ha rilevato che il p.m., disposta l iscrizione della notizia di reato nei confronti della Z., ha tempestivamente richiesto al g.i.p. la proroga delle indagini il Proroga che e stata autorizzata in sanatoria dal g.i.p. con decreto del per un termine non eccedente i sei mesi (art. 406 c.p.p., comma 2 bis), decorrente dal decorso del termine ordinario e coincidente nel caso di specie con la richiesta di proroga del p.m. Di tal che il

2 termine di durata massima delle indagini concernenti la Z. deve considerarsi spirato alla data del Per l effetto, constatato il deposito in data dell informativa di riepilogo delle indagini, questa Corte ha statuito che "rispetto a tali indagini devono essere considerati utilizzabili tutti e soltanto gli atti di indagine compiuti entro il ", e ha rinviato gli atti, annullata in parte qua l ordinanza impugnata, al Tribunale di Messina per un nuovo esame, "utilizzando gli atti d indagine compiuti entro il ". 3. Giudicando in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., il Tribunale di Messina con l ordinanza del di cui in epigrafe ha respinto la richiesta di riesame della Z.. Esito valutativo cui il Tribunale e pervenuto, osservando che: a) diversamente da quanto ritenuto nella sentenza di annullamento di questa S.C. in base a lacunosa indicazione dell ordinanza del riesame cassata, la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato della Z., concerne fatti criminosi diversi da quelli resi oggetto dell ordinanza cautelare carceraria, anteriori alla menzionata informativa di p.g. del ; b) per tali ultimi fatti, come desumibile dalle certificazioni di segreteria della Procura della Repubblica, e avvenuta nuova iscrizione della Z. nel registro ex art. 335 c.p.p. in data , susseguente alla comunicazione di notizia di reato della G.d.F. del , con la conseguenza che la data di scadenza delle indagini, correttamente indicata dalla Cassazione al in rapporto alla prima iscrizione, non puo valere per i reati contestati alla Z. con l ordinanza custodiale, per i quali le indagini debbono ritenersi scadute (nel solo ordinario termine di sei mesi) in epoca successiva alla emissione dell ordinanza cautelare del g.i.p. del , con piena coeva utilizzabilita di tutti gli acquisiti atti di indagine, cui si coniugano le condivise deduzioni del g.i.p. e dello stesso Tribunale (con l ordinanza poi annullata) in ordine alla sussistenza di una grave quadro indiziario e di esigenze di cautela processuale legittimanti l applicata misura inframurale; c) alla medesima conclusione si giungerebbe, nondimeno, anche limitando l analisi agli atti di indagine

3 eseguiti entro il , poiche entro tale data risulta acquisita "la maggior parte delle sommarie informazioni dei pazienti che hanno ammesso di essere stati indotti dall indagata a sottoscrivere prescrizioni mediche per prestazioni odontoiatriche in realta mai ricevute", cosi come entro lo stesso periodo risultano acquisiti (il ) i prospetti mensili di liquidazione e pagamento degli specialisti convenzionati esterni alla ASL, ivi inclusi quelli riguardanti la Z., nonche le prescrizioni da costei trasmesse per ottenerne il rimborso relative all intero anno 2009; laonde perfettamente immutati devono considerarsi l allarmante compendio indiziario da cui e attinta l indagata e le connesse esigenze cautelari. 4. Attraverso il difensore l indagata, cui sono stati nelle more concessi gli arresti domiciliari, ricorre per cassazione contro il provvedimento del riesame deducendo i vizi di legittimita di seguito illustrati ai sensi dell art. 173 disp. att. c.p.p., comma Difetto di motivazione in riferimento al quadro indiziario. All indagata sono stati contestai fatti truffaldini necessariamente plurisoggettivi, perche la frode in danno della ASL non poteva consumarsi senza il consapevole concorso dei pazienti che dovevano farsi prescrivere dai rispettivi medici di base il trattamento odontoiatrico specialistico prescritto dalla Z.. Pur essendo i pazienti intranei all ordito truffaldino, il procedente p.m. ha omesso di esercitare l azione penale nei loro confronti in ordine alla consapevole paternita di mendaci atti sostitutivi di certificazioni destinate ad un pubblico ufficio (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 76), attribuendo truffe e falsi alla sola indagata, ipotizzando avere la stessa (ex art. 48 c.p.) indotto in errore i pazienti, induzione di cui non e acquisita alcuna prova. I giudici del riesame non hanno verificato questo specifico rilievo critico sulla inutilizzabilita delle dichiarazioni dei pazienti, svolto con il quarto motivo del primo ricorso per cassazione e gia affrontato con l originaria richiesta di riesame. Vaglio che avrebbe dovuto essere svolto, perche la sentenza di annullamento della Cassazione non ha respinto tale specifico quarto motivo di impugnazione. 2. Violazione dell art. 627 c.p.p. e difetto di motivazione. La circostanza "stigmatizzata" dalla sentenza di annullamento della S.C. era che gli atti utilizzati per l emissione dell ordinanza cautelare del g.i.p. ( ) erano stati depositati dopo che da tempo era perento il termine ultimo per lo svolgimento delle indagini. La misura cautelare e stata applicata sulla base di indagini non utilizzabili perche la proroga delle stesse e stata autorizzata ( ) dopo l adozione del provvedimento coercitivo. Il Tribunale del riesame inopinatamente non ha riconosciuto l illegittimita, per tale causa, del provvedimento restrittivo emesso dal g.i.p. L unico argomento di cui il Tribunale avrebbe dovuto occuparsi in sede di rinvio era quello di statuire se alla data di emissione del provvedimento cassato le indagini potevano essere utilizzate senza la proroga concessa dal g.i.p. soltanto il Il Tribunale anche in sede di rinvio non si e avveduto che l utilizzazione di indagini svolte dopo lo scadere del termine, non ancora prorogato, non consentiva al g.i.p. di applicare la misura cautelare, che il Tribunale avrebbe dovuto -quindi- annullare. 4. Il ricorso proposto nell interesse di M.Z. va dichiarato inammissibile per indeducibilita e infondatezza manifesta, rispettivamente, del primo e del secondo motivo di censura. 1. La doglianza concernente in senso lato la qualificazione giuridica soggettiva dei reati contestati alla Z., se commessi autonomamente dall indagata ovvero in concorso con taluni dei pazienti asseveranti la falsa esecuzione delle prestazioni mediche specialistiche rimborsate dalla ASL al sanitario convenzionato, non e consentita nell odierno giudizio di legittimita sotto duplice profilo. Innanzitutto perche investe valutazioni di fatto sottese alla autonomia delle determinazioni, processuali e giuridiche, del p.m. ai fini dell esercizio dell azione penale, non sindacabili dal giudice di legittimita, vertendosi -tra l altro- su tematica eventualmente apprezzabile dal giudice della piena cognizione di merito. Cio non sottacendosi, che -a fronte della emersa oggettiva insussistenza delle prestazioni specialistiche di cui la Z. ha fraudolentemente chiesto il rimborso alla struttura sanitaria pubblica (nella voluminosa ordinanza cautelare del g.i.p. del si accenna ad una "condotta fraudolenta realizzata in maniera quasi compulsiva, irrefrenabile ed a dispetto delle misure cautelari (gia ) adottate")- la piattaforma indiziaria che avvolge la Z. rimane, sul piano della sua individuale posizione processuale, invariata, non alterando i dati di prova fondanti i reati ascrittile.

4 In secondo luogo perche la sentenza di annullamento con rinvio di questa S.C. del solo formalmente non ha rigettato il tema di censura formulato con il quarto motivo di ricorso, ritenendolo - con gli altri motivi di impugnazione- assorbito nell accoglimento del motivo di ricorso attinente alla durata delle indagini. Accoglimento alla luce del quale il giudizio di rinvio, alla cui definita latitudine si e uniformato il Tribunale di Messina, e stato circoscritto al controllo dell anteriorita o meno, rispetto alla presunta data di scadenza del termine del , delle indagini utilizzate per l emissione della misura cautelare. 2. La censura di violazione dell art. 627 c.p.p. sul rilievo che il Tribunale giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai confini giuridici del riesame della regiudicanda cautelare tracciati dalla sentenza di annullamento di questa Corte, e priva di ogni serio pregio e frutto di una poco accorta lettura della decisione di annullamento con rinvio. Questa S.C. con la sentenza del non ha affatto "stigmatizzato" l adozione della misura cautelare in quanto scaturita dal vaglio di indagini inutilizzabili perche acquisite dopo la scadenza del corrispondente termini ex art. 405 c.p.p.. Ne, tanto meno, ha espresso un giudizio di inutilizzabilita delle indagini svolte senza tempestiva proroga del g.i.p., quando detta proroga sia stata utilmente chiesta dal p.m. entro la scadenza del termine ordinario, come e accaduto nel procedimento per cui e ricorso. La sentenza ha, anzi, espressamente rammentato, sulla scia di un richiamato stabile orientamento di legittimita, che la proroga autorizzata pur tardivamente dal g.i.p., ma preceduta da richiesta del p.m. nei termini, ha effetti sananti la legittimita delle indagini compiute dal p.m. dopo la tempestiva richiesta, nei limiti ovviamente di durata massima delle indagini prorogate. Quel che rileva, infatti, e l effettivita del controllo da parte del g.i.p sull operato del p.m. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga richiesta (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 3, n , Bonvini, rv ; Cass. Sez. 3, n , Rizzo, rv ; Cass. Sez. 6, n , P.M. inproc. Passarelli, rv ). Il giudizio di rinvio e stato svolto dal Tribunale del riesame Messina nel rispetto del descritto principio di diritto dettato da questa S.C. con riguardo al computo del termine massimo di durata delle indagini preliminari assistite da autorizzata proroga, pur postuma del g.i.p. (cioe successiva allo scadere di tale termine). Il Tribunale si e limitato a prendere atto dell emergenza per tabulas di due diverse iscrizioni di notizie di reato al nome della ricorrente Z., la prima delle quali attiene a condotte criminose diverse per riferimenti personali e per tempus commissi delicti da quelle oggetto di mediata impugnazione con l iniziale richiesta di riesame avverso l ordinanza cautelare del g.i.p. Evenienza emergente a chiare note dalla stessa ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Messina e sfuggita alla difesa della ricorrente. Il provvedimento cautelare reca, infatti, esplicita notizia della anteriore e poco efficace adozione nei confronti della Z., il , della misura cautelare interdittiva dell esercizio della professione di medico odontoiatra e di sanitario in regime di convenzione con il S.S.N.. Misura applicata in riferimento ad uno specifico episodio di truffa e falso oggetto di denuncia di una paziente della Z.. Fatto che altro non e che quello per cui e avvenuta la prima iscrizione penale della Z. e per il quale soltanto il p.m. ha poi chiesto rituale proroga delle indagini. I reati contestati con l ordinanza cautelare della custodia in carcere sono stati, invece, iscritti a carico dell indagata solo dopo la sintesi dell attivita investigativa riferita dalla p.g. (nota G.d.F ) in data Ne consegue che, da un lato, sono fuori luogo i rilievi espressi nel ricorso sul preteso indebito uso di atti di indagine non tempestivamente prorogata dal g.i.p. (del che, come detto, non vi e traccia nella sentenza di annullamento di questa S.C. del ) e che, d altro lato, neppure vi e spazio, in definitiva, per disquisire realmente della scadenza del termine delle indagini, dal momento che - per quanto prima si e chiarito - il provvedimento custodiale confermato dal Tribunale del riesame e stato emesso in pendenza dello stesso termine ordinario semestrale delle indagini preliminari. Alla inammissibilita del ricorso segue per legge la condanna della Z. al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell equa somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

5 somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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