In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.

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1 In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. Il Parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre Di cosa si tratta? Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di passeggeri siano essi per servizi regolari, regolari specializzati, occasionali o di cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio). Inoltre sono state previste o meglio, statuite perche già parzialmente in vigore, le modalità di accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada. Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo settimanali. Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006 nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino al 2014) per una verifica delle eventuali ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale. Le ragioni delle richieste. Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale Luciano Sirani 1

2 più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo modo o l azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso. Che cosa si potrà fare dal 04 giugno 2010? Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il settimo giorno. Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga? Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: due periodi di riposo settimanale regolare; oppure un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga; c) dopo il 1 gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché d) dopo il 1 gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all articolo 7 ( cosiddetta guida continua ), sia ridotto a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore). Attenzione: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure l obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo le modalità di previste da quest ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell arco delle 30). a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale Luciano Sirani 2

3 Analisi delle condizioni nel dettaglio. Ipotesi 1 Riposo settimanale regolare Prima settimana Seconda settimana OPPURE 24 h Salvo compensazione generale. Per intraprendere un nuovo turno di 12 gg. il riposo settimanale deve essere pari ad almeno (Regolare). Ipotesi 2 Riposo settimanale regolare Prima settimana Seconda settimana 24 h 24 h Quarta settimana Quarta settimana 21h Quinta settimana Quinta settimana 21h a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale Luciano Sirani 3

4 NORMATIVA Regolamento 561/2006 Omissis. All art. 8 è aggiunto il seguente comma:.6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che: a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga; c) dopo il 1 gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché d) dopo il 1 gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all articolo 7 sia ridotto a tre ore. La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento. Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 (1) (2). REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE). (1) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre Definizioni: 4) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso; a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale Luciano Sirani 4

5 Articolo 31 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011, ad eccezione dell'articolo 29, che si applica a decorrere dal 4 giugno Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK Per il Consiglio Il presidente C. MALMSTRÖM a cura Comm. Agg.to di Polizia Locale Luciano Sirani 5

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