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1 Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59. (pubblicato nella G.U. n 57 del 10/03/1998) Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla Legge 27/12/2002, n 284 (G.U. n 303 del 28/12/2002), dalla Legge 01/08/2003, n 200 (G.U. n 178 del 02/08/2003), e dal D.L. 09/11/2004, n 266 (G.U. n 264 del 10/11/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/12/2004, n 306 (G.U. n 302 del 27/12/2004). Art. l Oggetto del regolamento [1] Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla normativa vigente, alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all esercizio delle attività soggette a controllo, all approvazione delle deroghe alla normativa di conformità. [2] Sono esclusi dall ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del D.P.R. 17/05/1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni. [3] Ai sensi del presente regolamento, il Comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «Comando». [4] Nell ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell Interno 16/02/1982, e successive modifiche ed integrazioni. [5] Al fine di garantire l uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell interno. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei Comandi. Art. 2 Parere di conformità [1] Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell art. 1 sono tenuti a richiedere al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. [2] Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il termine predetto, previa comunicazione all interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto. Art. 3 Rilascio del certificato di prevenzione incendi [1] Completare le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al Comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all art. 1, comma 5. [2] Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all interessato. [3] Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all esercizio dell attività. [4] Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all interessato ed alle autorità competenti ai fini dell adozione dei relativi provvedimenti. [5] Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al Comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all art. 5. Il Comando rilascia all interessato contestuale ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all esercizio dell attività. [6] Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall interessato debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte lo stesso Comando, il termine di cui al comma 2 non si applica 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

2 dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti. Art. 4 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi [1] Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al Comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all art. 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il Comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. Art. 5 Obblighi connessi con l esercizio dell attività [1] Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. [2] I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. [3] Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento. Art. 6 Procedimento di deroga [1] Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza della vigente normativa, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 dell art. 1, possono presentare al Comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. [2] Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all art. 20 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. L ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l uniformità applicativa nei procedimenti di deroga. Art. 7 Nullaosta provvisorio [1] I soggetti che hanno ottenuto il nullaosta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell art. 2 della Legge 07/12/1984, n. 818, sono tenuti all osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell interno 08/03/1985, nonché all osservanza degli obblighi di cui all art. 5 del presente regolamento. Il nullaosta provvisorio consente l esercizio dell attività ai soli fini antincendio, salvo l adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all art. 4, comma 2, della Legge 26/07/1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell interno per singole attività o gruppi di attività di cui all allegato al decreto del Ministro dell interno 16/02/1982. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005 (1). Art. 8 Norme transitorie [1] Alle domande presentate ai Comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal Comando. Art. 9 Abrogazioni [1] Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: a) artt. 10, comma 5; 11, comma 1, lettera d); 15, comma 1, numero 5); 21 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577; b) artt. 2, commi 5, 6, 7, 8; e 4 della Legge 07/12/1984, n ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

3 Art. 10 Entrata in vigore [1] Il presente regolamento entra in vigore il 09/05/1998. NOTA (1) Termine così prorogato dall art. 3, comma 1, del D.L. 09/11/2004, n 266 (G.U. n 264 del 10/11/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/12/2004, n 306 (G.U. n 302 del 27/12/2004). Il termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2003 dall art. 13-sexies, comma 2, della legge 27/12/2002, n 284 (G.U. n 303 del 28/12/2002), e poi al 31 dicembre 2004 dall art. 9-bis della Legge 01/08/2003, n 200 (G.U. n 178 del 02/08/2003). Le direttive sono state emanate con il D.M. 29/12/2005 (G.U. n 26 del 01/02/2006), e sono entrate in vigore il 120 giorno successivo alla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 3 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

4 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI Prot. N P325/4113 sott. 87 Roma, 14 marzo 2006 LETTERA-CIRCOLARE - AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO - AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO OGGETTO: Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di olii lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc. - Validità del Certificato di Prevenzione Incendi. Si è avuto modo di constatare, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ministero da parte delle associazioni di categoria, che tra i Comandi Provinciali VV.F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati o rinnovati per gli impianti indicati in oggetto, in cui all attività principale individuata al punto 18 dell elenco allegato al D.M. 16/02/1982 viene ad aggiungersi l attività di deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili precisata al punto 17 dell elenco citato. In particolare, viene evidenziato che in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 12/01/1998, n 37, il periodo di validità iniziale dell autorizzazione stessa, previsto dal D.M. 16/02/1982, viene dimezzato passando da sei a tre anni. Tanto premesso, si ritiene utile, per uniformità di indirizzo, chiarire e ribadire quanto segue. Fermo restando quanto previsto dalle circolari n. 25 del 02/06/1982, n. 52 del 20/11/1982 e dalla letteracircolare prot. n. P725/4122 del 04/06/2001, si precisa che gli impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, non sono da considerare installazioni caratterizzate da un proprio ciclo di produttivo ma un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori così come definito all art. 2 del D.P.R. 27/10/1971, n Si ribadisce, pertanto, che per gli impianti e depositi e/o rivendite in argomento deve procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con scadenza di sei anni. IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO CAPO DEL C.N.VV.F. (Mazzini) 4 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

5 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI Prot. N P522/4113 sott. 87 Roma, 20 aprile 2007 LETTERA-CIRCOLARE - AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO - AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO OGGETTO: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento. Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14/03/2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori. Un analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti ) nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL, in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m 3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l intero complesso con scadenza pari a sei anni. Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni. Con l occasione si evidenzia, infine, che per l eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m 3, installati presso l impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal D.P.R. n. 214/2006. IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO CAPO DEL C.N.VV.F. (Mazzini) 5 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

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