ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

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1 GARA D APPALTO INFORMALE RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - IMPORTO A BASE DI GARA ,00 - CIG AFB F.A.Q. Aggiornate al 1 luglio 2015 Quesito 01: In relazione alla richiesta di Dichiarazione per comunicazione antimafia - Allegato 1 bis, fermo restando che la stessa ai sensi dell art. 83 del D.lgs 159/2011 dovrebbe essere richiesta esclusivamente al contraente, e pertanto non al concorrente in fase di gara, si chiede in primo luogo di non produrla. Nel caso di risposta negativa si chiede di poter presentare la Dichiarazione attraverso i moduli messi a disposizione dalla Prefettura di Milano, di cui si allega modello, e quindi non necessariamente su carta intestata ma apponendo eventualmente il timbro aziendale. La richiesta dei dati per l informazione antimafia già in corso di gara da parte dell Ente, attraverso l Allegato 1 bis, è giustificata dalla volontà di semplificazione amministrativa, volta ad accelerare le procedure burocratiche disposte dalla vigente legislazione: l attuale ordinamento dispone infatti un termine pari a 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura di competenza più eventualmente altri 30 giorni nel caso di particolare complessità delle verifiche. La richiesta di informazione antimafia verrà comunque inoltrata dall Amministrazione solo in seguito all aggiudicazione della gara e solo per la ditta Contraente. Inoltre il citato art. 83 del D.lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, non ponendo quindi restrizioni circa i termini di acquisizione dei dati necessari alla compilazione delle richieste. Pagina 1 di 12

2 Alla luce di quanto esposto si richiede, così come prescritto dal Disciplinare, la compilazione della Dichiarazione per comunicazione antimafia. Si fa presente che il modulo da voi allegato, inoltre, non corrisponde a quello previsto dalla Prefettura di Milano per la Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi nel caso dell informazione antimafia. Vi invitiamo pertanto ad utilizzare il nostro facsimile, apponendo firma autografa del dichiarante e facendo poi firmare digitalmente il documento scannerizzato dal legale rappresentante dell Impresa. La richiesta della carta intestata è volta unicamente ad un più rapido riconoscimento dell appartenenza del documento, utile ad evitare eventuali confondimenti. Nel caso, comunque, si riconosce la validità anche di apposizione del timbro aziendale. Quesito 02: Con riferimento al Capitolato Speciale: - Art. 2: si chiede conferma che quando l Ente parla di formazione intende quella generale pre-assuntiva, che ai sensi del richiamato articolo è l unica obbligatoria in capo all Agenzia, poiché quella specifica è a carico dell utilizzatore, unico in grado di conoscere tali rischi (per i quali è suo onere la formazione essendo il personale computato nel suo organico relativamente alla materia igiene e sicurezza); - Art 6, punto 10: le ferie dovranno essere godute nel rispetto dell art. 30, comma 17 del C.C.N.L. per le Agenzie di somministrazione di Lavoro; - Art. 6, punto 15: l esonero riteniamo non possa far gravare eventuali danni o spese o perdite sulla somministratrice se non dipendenti da suoi inadempimenti; - Art 8, punto 1: a) si segnala che l Agenzia non ha alcun potere di verifica e controllo per evitare intrusioni poiché la stessa fornisce solo personale sotto la direzione e controllo dell utilizzatore ex art 20, comma 2 del D.lgs. 276/2003; b) fermo quanto sopra il somministratore non ha alcun potere in materia di sicurezza ed incolumità trattandosi di Pagina 2 di 12

3 adempimenti a carico dell utilizzatore ex art 22, comma 5, D.lgs 276/2003; c) riteniamo che tali segnalazioni possono competere al massimo al lavoratore, non alla somministratrice; - Art 11: l Agenzia non si può obbligare per i propri dipendenti e non può essere responsabile per fatti dipesi dai comportamenti di questi; chiediamo inoltre di indicare quanto dura il periodo di riservatezza. - Confermiamo che per ciò che concerne l Art. 2 del Capitolato Speciale, così come poi è specificato dall Art. 7 dello stesso, l informazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell art. 37 del D.lgs. 81/2008, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici, verrà erogata al personale somministrato direttamente dalla SOCIETA PRESCELTA, ad esempio attraverso la presa visione di un opuscolo informativo, mentre la formazione specifica in materia di salute e sicurezza ai sensi dell art. 37 del D.lgs. 81/2008, verrà erogata al personale somministrato dall AMMINISTRAZIONE. - Confermiamo che le ferie maturate dovranno essere utilizzate dal lavoratore preferibilmente in periodo extracontrattuale, come definito dall Art. 6, punto 10 del Capitolato Speciale, ma che compatibilmente con le esigenze dell AMMINISTRAZIONE potranno essere accordati anche periodi differenti, limitatamente a pochi giorni, nel rispetto dell art. 30, comma 17 del C.C.N.L. delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. - Per quanto concerne l Art. 6, punto 15 del Capitolato Speciale l AMMINISTRAZIONE ribadisce il fatto che siano a carico della SOCIETA PRESCELTA il versamento dei contributi assistenziali e tutti gli obblighi per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n del 30 giugno 1965 e s.m.i, così come definito anche all Art. 2 del Capitolato Speciale, sollevando così l ACCADEMIA da eventuali accadimenti. - Gli obblighi tecnici dell impresa definiti dall Art. 8 del Capitolato Speciale si intendono come adempimenti a cui la Pagina 3 di 12

4 SOCIETA PRESCELTA dovrà ottemperare, impartendo a riguardo adeguata informativa ai propri lavoratori. Ne deriva, inoltre, che in caso di inosservanza degli stessi obblighi tecnici, causata da negligenza, imprudenza ed imperizia o altra modalità di inadempienza dei lavoratori somministrati, il CONTRAENTE dovrà risponderne in solido col proprio dipendente, come disposto alla Sezione 21 del Disciplinare. - Per quanto concerne l Art. 11 del Capitolato Speciale ribadiamo quanto sopradetto, riguardo un adeguata funzione informativa che la SOCIETA PRESCELTA dovrà condurre nei confronti dei propri dipendenti, anche per le tematiche inerenti la riservatezza, a tutela dell attività dell AMMINISTRAZIONE. Il periodo di riservatezza vige nei confronti delle notizie, dati, fatti e/o elementi di qualsiasi natura acquisiti dai lavoratori nel corso di svolgimento dell appalto. Tale obbligo - operante pienamente nel corso del rapporto di lavoro - permarrà a carico del lavoratore per almeno un quinquennio decorrente dalla cessazione del rapporto. Quesito 03: Con riferimento alla modulistica antimafia, qualora fosse comunque confermata la necessità di produrla già in fase di gara, chiediamo di accettare che tale Dichiarazione venga presentata come scansione di documenti cartacei firmati in originale da tutti i singoli soggetti interessati e sottoscritta poi con firma digitale unicamente dal firmatario degli atti di gara, poiché non tutti i soggetti interessati sono in possesso di firma digitale. La richiesta dei dati per l informazione antimafia già in corso di gara da parte dell Ente, attraverso l Allegato 1 bis, è giustificata dalla volontà di semplificazione amministrativa, volta ad accelerare le procedure burocratiche disposte dalla vigente legislazione: l attuale ordinamento dispone infatti un termine pari a 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Pagina 4 di 12

5 Prefettura di competenza più eventualmente altri 30 giorni nel caso di particolare complessità delle verifiche. La richiesta di informazione antimafia verrà comunque inoltrata dall Amministrazione solo in seguito all aggiudicazione della gara e solo per la ditta Contraente. Per la trasmissione della modulistica antimafia vi invitiamo pertanto ad utilizzare il nostro facsimile, apponendo firma autografa del dichiarante e facendo poi firmare digitalmente il documento scannerizzato dal legale rappresentante dell Impresa. Quesito 04: - In relazione alla dichiarazione, alla Sezione 21 del Disciplinare, "con la stipula dell Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Anche a tal fine, per la stipula dell Accordo Quadro è richiesto in capo all aggiudicatario il possesso di un adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati", premesso che i danni a terzi sono a carico dell utilizzatore ex art 26 D.lgs 276/2003, chiediamo che la responsabilità del somministratore sia legata a fatti dipendenti da suoi inadempimenti e che pertanto vengano rispettate le rispettive responsabilità contrattuali. A tal fine chiediamo quindi che la chiamata in causa dell Agenzia, che non intende tirarsi indietro da sue responsabilità, avvenga quindi solo nel caso in cui i danni/perdite ecc. siano conseguenza diretta di suoi inadempimenti contrattuali, dovuti a suoi comportamenti non Pagina 5 di 12

6 corretti. Diversamente l onere posto a suo carico appare ingiustificato nonché vessatorio ed eccessivo. - Con riferimento al documento di copertura assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi, richiesto per la Busta Amministrativa, chiediamo se è possibile presentare copia conforme della "dichiarazione di assicurazione" rilasciata dal broker, attestante la tipologia di rischio assicurato, il periodo di validità e i massimali assicurati, o se è necessario allegare copia completa della polizza. - Confermiamo che l eventuale responsabilità della SOCIETA PRESCELTA, si verifica non solo nel caso in cui i danni/perdite siano conseguenza diretta di sue inosservanze contrattuali o di comportamenti scorretti, come ad esempio omissioni nella comunicazione ai lavoratori somministrati di direttive impartite dall AMMINISTRAZIONE, ma anche per i danni arrecati dai lavoratori somministrati all AMMINISTRAZIONE, alle strutture e beni presenti in sede e ad altri dipendenti o collaboratori (RCO). - In fase di gara è possibile presentare copia conforme della dichiarazione di assicurazione rilasciata dal broker, da cui si evincono i dati essenziali della polizza di responsabilità civile per danni a terzi, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell Impresa. Quesito 05: Rilevato che l'allegato 1 non ha spazio sufficiente per inserire tutti i dati relativi ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, possiamo creare delle autodichiarazioni, e poi formare un unico file.pdf, che sarà firmato digitalmente? Oppure dobbiamo inserire queste dichiarazioni in un altro punto della piattaforma? Nel caso i soggetti muniti del potere di rappresentanza siano più numerosi degli spazi predisposti nell Allegato 1, vi invitiamo Pagina 6 di 12

7 ad aggiungere ulteriori righe di compilazione direttamente in tale Facsimile della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorieta. Quesito 06: Considerato che l'allegato 1bis deve essere redatto, nel nostro caso trattandosi di Spa da diversi soggetti, quale firma digitale deve essere apposta? Non tutti questi soggetti hanno la firma digitale; dunque, possiamo fare un unico file.pdf e farlo firmare digitalmente solo da colui che sottoscriverà tutta la documentazione? Per la trasmissione della modulistica antimafia, Allegato 1 bis, vi invitiamo ad utilizzare il nostro facsimile, apponendo firma autografa del dichiarante e facendo poi firmare digitalmente il documento scannerizzato in formato.pdf, dal legale rappresentante dell Impresa. Quesito 07: Nella busta della Documentazione Amministrativa, nei campi contraddistinti dall'asterisco (quali ad es. avvalimento o eventuale procura) che non usufruiremo, dobbiamo inserire una qualche dichiarazione come ad esempio previsto per la forma singola della partecipazione? Essendo i campi contraddistinti con l asterisco presumibilmente a compilazione obbligatoria per poter concludere la procedura, tale quesito dovete porlo direttamente al gestore della piattaforma SINTEL al numero verde per le informazioni Pagina 7 di 12

8 Quesito 08: Si chiede conferma che il fatturato specifico realizzato nel triennio debba essere relativo esclusivamente a figure professionali amministrative e non genericamente a servizi di somministrazione di lavoro. Tale specifica appare restrittiva. Si evidenzia che l'art. 41, comma 1, lett. c del D.lgs. 163/2006 si riferisce al "settore" oggetto della gara e che quindi possa essere considerato sufficiente per dimostrare il possesso del requisito il fatturato conseguito per l'erogazione di "servizi di somministrazione di lavoro", indipendente dalla "tipologia delle figure professionali" somministrate. Segnaliamo altresì che nel Facsimile della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' non è prevista la dichiarazione concernente il fatturato globale, invece richiesto al punto 10.2) del Disciplinare di gara. Il fatturato specifico, a comprova della capacità economicofinanziaria, realizzato nel triennio può intendersi riferito genericamente a servizi di somministrazione di lavoro, così come disposto dall'art. 41, comma 1, lett. c del D.lgs. 163/2006, a beneficio dei principi di concorrenzialità e favor partecipationis. Ne deriva che il fatturato specifico, relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto della presente gara, richiesto nell Allegato 1, coincide col fatturato globale d impresa realizzato nel triennio Quesito 09: Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiedere conferma che la richiesta di giustificativi, resa ai sensi dell art. 86, comma 2 del D.lgs. 163/2006, prevista dal Disciplinare di gara (cfr. pag. 13) sia un refuso, posto che il costo del lavoro è stato predeterminato dalla S.A. oltre al fatto che l offerta da presentare è costituita da un moltiplicatore unico che andrà applicato alle tariffe di 17,37 Pagina 8 di 12

9 (per Collaboratore Tecnico o Amministrativo) e di 16,27 (per Assistente Amministrativo). La richiesta di un giustificativo all'offerta Economica presentata, redatto in forma libera, ma dettagliato per ogni singolo profilo e per ogni componente di costo/profitto, così come stabilito alla Sezione del Disciplinare di gara e dall'art. 87 del D.lgs. 163/2006, è volta ad una maggior chiarezza nella definizione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l importo complessivo, a comprova anche dell accettazione della remuneratività dell offerta, nonostante il costo del lavoro sia già stato determinato dall AMMINISTRAZIONE. Quesito 10: Con riferimento al Capitolato Speciale, siamo a richiedere le seguenti ulteriori delucidazioni. - Chiediamo se è prevista l applicazione dell art 31 come da C.C.N.L. delle agenzie per il lavoro (cosiddetta clausola sociale) che prevede il mantenimento in organico dei lavoratori del vecchio appalto cessato. In caso affermativo, chiediamo se tutti o parte di tali lavoratori sono stati assunto a tempo indeterminato dalla attuale agenzia fornitrice. - Art. 3 rispetto alla clausola Le chiavi dei locali interessati alla prestazione saranno custodite presso le rispettive sedi, in punti precisi, che saranno indicati dall ACCADEMIA. L AMMINISTRAZIONE avrà la facoltà di effettuare controlli e verifiche in ogni momento sullo stato d uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature, dei materiali e di quant altro ivi custodito. I locali dovranno essere utilizzati per una destinazione d uso compatibile con le caratteristiche igienicosanitarie e di sicurezza degli stessi, inoltre dovranno essere tenuti in perfetto stato di conservazione, pulizia ed ordine, segnaliamo che i somministrati sono sotto la direzione e controllo dell utilizzatore e pertanto tali controlli non possono Pagina 9 di 12

10 avere ripercussioni sul somministratore che in alcun modo entra nei locali della Stazione Appaltante. Trattasi infatti di servizio di somministrazione lavoro e non di appalto. Chiediamo quindi di confermare che alcuna responsabilità può avere quindi il somministratore su questioni attinenti ai locali in generale. - Art Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell IMPRESA, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell AMMINISTRAZIONE, trattandosi di servizio di somministrazione lavoro si segnala che permane l obbligo dell utilizzatore di rimborsare al somministratore quanto da questi versato al lavoratore. Pertanto in caso di variazioni sul costo lavoro, ad esempio, queste dovranno essere rimborsate all Agenzia in quanto da questa sostenute per pagare correttamente i lavoratori. Chiediamo conferma di quanto scritto e chiediamo di chiarire cosa intenda eventualmente la Stazione Appaltante quando parla di maggiori oneri. - Art. 9 rispetto al punto c) Al termine del servizio lasciare i locali, assicurandosi di aver spento ogni luce e chiuso ogni finestra e porta, si richiama quanto detto sopra relativamente alla direzione e controllo in capo all utilizzatore ex art. 30 D.lgs 81/ Art. 10 L importo sarà erogato una volta accertato che le esecuzioni delle prestazioni fornite siano esenti da vizi, si chiedi di chiarire cosa intenda l Amministrazione quando scrive esente da vizi considerato che il lavoratore fornito, una volta superato il periodo di prova, svolge la sua attività preso l utilizzatore e quindi viene retribuito dall Agenzia che pertanto ha diritto di ricevere il relativo rimborso da parte dell Accademia. - Alla Sezione 21 del Disciplinare è richiamato l obbligo di osservanza della clausola sociale, prevista dall'art. 31 del C.C.N.L. delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro; tutte le Pagina 10 di 12

11 risorse già impiegate al momento presso l'ente presentano con l attuale Agenzia fornitrice un contratto a tempo determinato. - Quanto disposto all Art. 3 del Capitolato Speciale riguardo alle modalità di accesso e di fruizione degli spazi lavorativi, è da intendersi come regolamentazione interna dell Ente, riguardo alla quale il CONTRAENTE avrà l obbligo di notifica ai lavoratori somministrati, prima dell avvio del servizio. L eventuale responsabilità in capo alla SOCIETA PRESCELTA deriverà quindi, anche in tale caso, dall omessa o intempestiva comunicazione delle norme a cui attenersi, che potranno inoltre essere variate, previo opportuno avviso, anche in corso di svolgimento dell appalto. In caso di inosservanza di tali prescrizioni, causata da negligenza, imprudenza ed imperizia o altra modalità di inadempienza dei lavoratori somministrati, il CONTRAENTE dovrà risponderne in solido col proprio dipendente. - Nei maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto non sono chiaramente contemplate le spese sostenute per il costo del lavoro. Come previsto alla Sezione 4.2 del Disciplinare, il prezzo per lo svolgimento del servizio di somministrazione offerto in sede di gara sarà sottoposto a revisione, per la parte riferita al costo del lavoro, in relazione ad eventuali rinnovi del contratto di riferimento. Per maggiori oneri non riconoscibili alla SOCIETA PRESCELTA si intendono, ad esempio, le spese aggiuntive, relative alla gestione amministrativa e burocratica del personale, che dovessero insorgere in seguito all applicazione di nuovi disposti normativi. - Per quanto disposto all Art. 9, lettera c), si rimanda alla risposta data per il quesito posto in relazione all Art. 3, che disciplina le modalità di accesso nei locali dell ACCADEMIA. - Per la definizione che le prestazioni fornite siano esenti da vizi si rinvia all art del C.C. in combinato disposto con gli artt.1176, 1453 e seguenti del C.C. Nel caso in cui il lavoratore somministrato non esegua la prestazione con la diligenza professionale richiesta dalla natura Pagina 11 di 12

12 e dal tipo della prestazione, interviene la fattispecie della risoluzione del rapporto obbligatorio per inadempimento contrattuale, che comporta anche il risarcimento del danno all utilizzatore. In tal caso, dall interruzione del rapporto obbligatorio, l AMMINISTRAZIONE non dovrà più alcun corrispettivo al CONTRAENTE e saranno attivate tutte le clausole penali a tutela dell utilizzatore, previste dalla Sezione 18 del Disciplinare di gara. Si rammenta inoltre che il lavoratore somministrato svolgerà una professione impiegatizia comparabile alle categorie B (Assistente Amministrativo) e C (Collaboratore) del vigente C.C.N.L. del comparto A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale), conseguentemente dovrà svolgere diligentemente le mansioni previste dal suddetto Contratto, nel rispetto anche del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni derivante dall applicazione della Legge 724/1994, Capo III, Disposizioni in materia di pubblico impiego. Pagina 12 di 12

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