Gli enti promotori e le Stazioni Appaltanti:

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1 PROTOCOLLO D INTESA PER LA REGOLARITA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI L anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio, presso la Prefettura di Milano, Gli enti promotori e le Stazioni Appaltanti: La Prefettura di Milano La Provincia di Milano Il Comune di Milano La Direzione Territoriale del Lavoro di Milano Le ASL di Milano, MI 1, e MI 2 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano L ALER di Milano L ANCI Lombardia Le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali di Milano e Legnano Magenta Le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Legnano Magenta promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo - Visto il Protocollo d Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni siglato in data 11 dicembre 2003; - Visto il Protocollo tra Provincia di Milano, Assimpredil, OO.SS. per la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti d opera siglato in data 2 settembre 2008; - Visto il Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro siglato dall Amministrazione comunale di Milano, Assimpredil e OO.SS. il 3 dicembre 2008; CONSIDERATO - che, al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per un contrasto efficace al lavoro irregolare, è volontà comune delle parti firmatarie di addivenire ad un unico documento organico che, senza sostituirli, tenga conto degli Accordi 2 settembre e 3 dicembre 2008 sopra citati, nonché dell esperienza pregressa maturata; - che le parti firmatarie intendono delineare procedure finalizzate a rendere efficace il controllo sulla idoneità tecnica delle imprese che assumono ed eseguono i lavori nella consapevolezza che la capacità e la serietà dell esecutore è il presupposto necessario per attuare adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori; 1

2 - che l attuazione dei principi di tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro è da perseguire sia in fase di selezione dell impresa esecutrice sia in fase di successiva esecuzione del contratto, anche al fine di combattere effetti distorsivi della concorrenza, favorendo la selezione del mercato verso imprese regolari; RIAFFERMATA - la necessità che il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare e il rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia attuato anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo; - l opportunità di un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le Amministrazioni pubbliche firmatarie e le Parti sociali, in particolare con l ausilio degli organismi paritetici; CONVENGONO Art. 1 - Appalti di opere pubbliche Le parti firmatarie si impegnano a che tutti i Comuni del territorio vengano sensibilizzati, indipendentemente dall importo degli appalti: in ordine all opportunità di compiere serie ed efficaci verifiche preventive sulle imprese indicate quali affidatarie dei lavori, sulla base di quanto previsto dall art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; circa l opportunità che, nell azione di controllo, le Amministrazioni comunali si avvalgano della banca dati della Cassa Edile di cui al successivo art. 8, recependo nei propri regolamenti urbanistici l impegno a rilasciare i titoli abilitativi subordinatamente al controllo dell idoneità dell impresa affidataria effettuato anche mediante il collegamento con la banca dati dell Ente paritetico, coniugando in questo modo l efficacia e la terzietà del controllo con la semplificazione degli adempimenti amministrativi. 1. Al fine di promuovere il rispetto della normativa, nonché di migliorare l efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, le Amministrazioni pubbliche firmatarie, qualora in qualità di committenti debbano affidare appalti pubblici d opera, privilegeranno quale criterio di aggiudicazione - ove la natura dei lavori lo consenta - il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa con l inserimento del seguente criterio: attribuzione, di norma, del 30 % del punteggio complessivo, e comunque, mai in percentuale inferiore al 20%: alle proposte migliorative ai fini della sicurezza di cantiere, alla disponibilità di personale e attrezzature specializzati in relazione alle caratteristiche dei lavori da affidare, allo standard dimostrato in merito alla solidità industriale e finanziaria d impresa, ad altri criteri che valorizzino l impresa virtuosa sotto il profilo attinente la sicurezza 2

3 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari corsi di formazione del personale o l uso limitato del turn over dello stesso. 2. Per un efficace contrasto al fenomeno dell intermediazione illegittima di manodopera e per favorire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e regolarità contributiva e retributiva, le Amministrazioni pubbliche firmatarie si impegnano ad inserire nei propri bandi di gara la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati. A tal fine la Direzione Provinciale del Lavoro ne farà apposita comunicazione alla Prefettura di Milano. 3. Le Stazioni appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte secondo la normativa vigente. Anche a tal fine, i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati, in modo visibile o immediatamente esigibile, di dispositivi di riconoscimento validati dalla stazione appaltante. Per gli appalti di importo superiore a euro , tali dispositivi si avvarranno di tecnologie evolute che rendano sicura l identificazione. Tutti i dispositivi saranno leggibili da specifici lettori in grado di leggere e poi trasmettere immediatamente il codice fiscale del lavoratore, data ed ora dell accesso al cantiere, in modo tale che i dati opportunamente raccolti da un apposito sistema possano essere messi a disposizione del responsabile della sicurezza, del direttore dei lavori e del coordinatore, corredati dai seguenti dati: a) Nome, cognome del lavoratore e data di assunzione; b) impresa di appartenenza; c) indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori; d) attestazione di presenza; e) nazionalità (desunta da codice fiscale); f) età (solo anno desunto da codice fiscale); g) autorizzazione al sub-appalto; per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile si potrà inoltre avere: h) attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta. Ragioni tecniche eventualmente ostative all applicazione del tesserino magnetico dovranno essere esplicitate negli atti di progetto. Al fine di realizzare la rilevazione dei lavoratori che accedono al cantiere e delle eventuali anomalie, il Responsabile del Procedimento potrà inserire via web, sul sito Cassa Edile, l elenco dei lavoratori delle imprese abilitati ad entrare in cantiere. 4. Le parti sottoscrittrici del presente protocollo convengono che - al fine di migliorare l efficacia delle misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori - per appalti pubblici di particolare rilevanza economica o di particolare complessità tecnologica sia previsto, con imputazione fra i costi diretti della sicurezza, l utilizzo di tecnologia avanzata, ad ulteriore tutela della sicurezza durante l attività di cantiere e le specifiche lavorazioni. 3

4 5. Ai fini di prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose, con riferimento ai subcontratti non rientranti nell ambito di applicazione del comma 12 dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e relativi alle seguenti categorie: - trasporto di materiale in discarica; - fornitura e/o trasporto di terra; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; - fornitura e/o trasporto di bitume; - fornitura di servizi di logistica di supporto; - smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato; - noli a caldo e a freddo di macchinari, le Stazioni appaltanti, nei capitolati speciali, prevedono che l aggiudicatario acquisisca relativamente a tutti i sub-contraenti la seguente documentazione aggiornata da mettere a disposizione in caso di controlli e ispezioni da parte delle Stazioni Appaltanti e Autorità competenti: il certificato camerale con dicitura antimafia; il DURC; le generalità complete delle maestranze impiegate nell esecuzione del sub-contratto; la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l impianto finale di smaltimento. Nel caso di trasporto, oltre alla copia della carta di circolazione, l aggiudicatario acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo. 6. Le stazioni appaltanti si impegnano, nel rispetto delle leggi finanziarie vigenti, a mettere in atto tutte le azioni per l osservanza dei termini di pagamento, che in ogni caso non potranno superare quelli previsti dal D.M. n. 145/2000 o altra normativa vigente, affinché le imprese esecutrici non siano gravate dagli oneri di eventuali ritardi di pagamento. 7. Le Amministrazioni pubbliche si impegnano ad estendere il presente accordo alle società controllate e partecipate in misura maggioritaria. Art. 2 - Appalti privati I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati. Anche per favorire una maggiore qualificazione del settore edile nella Provincia di Milano, le parti firmatarie si impegnano, attraverso azioni congiunte con i Comuni, a farsi promotrici di una corretta informazione dei committenti privati rispetto alle loro responsabilità ed ai doveri in tema di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sensibilizzando verso la scelta di imprese con adeguata capacità tecnica, così come definita dal successivo art. 8, individuate anche per il tramite della predetta banca dati Cassa Edile. Al fine di declinare compiutamente le misure sopra descritte, verranno attivati confronti con le 4

5 Associazioni dei Comuni e con i Comuni stessi, anche mediante una Conferenza di indirizzo, con l obiettivo di giungere alla definizione di Linee di indirizzo per gli enti locali del territorio. Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione Al fine di evitare fenomeni di caporalato e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene che: 1. le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati saranno il bonifico bancario o altre forme che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso; 2. per le imprese inquadrate nel settore edile, fino al completamento della messa in rete delle Casse edili del sistema CNCE, l iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza del personale operaio dovrà avvenire a partire dal primo giorno di lavoro, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/06. La dichiarazione a verbale allegata, sottoscritta dalle OO.SS. di categoria e da Assimpredil Ance, con l adesione delle Associazioni Provinciali dell Artigianato, costituisce parte integrante del presente Protocollo. 3. Il Tavolo paritetico permanente (TPP) di cui all art. 7, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, procederà alla verifica degli effetti dei contenuti del precedente comma 2. Art. 4 - Collaborazione degli Enti paritetici 1. Durante l esecuzione delle opere affidate per un importo superiore ad euro , effettuate per conto delle Amministrazioni firmatarie, gli Enti paritetici delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Cassa Edile, CPT ed ESEM, metteranno a disposizione delle parti che sottoscrivono il presente accordo, oltre che delle imprese iscritte e dei relativi lavoratori, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo provinciale di settore e per le problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori. 2. Alle imprese nelle quali non si è provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la presenza di rappresentanti territoriali (RLS-T) anche con lo specifico compito di favorire l informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori. 3. Le parti prendono atto che, ove possibile, con riferimento ai processi formativi previsti dal presente Protocollo, sarà riconosciuto il ruolo operativo della bilateralità promanante dalle OO. AA. firmatarie. Per le imprese presenti nei cantieri non appartenenti al settore edile, in larga parte del 5

6 comparto artigiano, si riconosce il coinvolgimento della bilateralità artigiana promanante dalle forme definite in sede di contrattazione collettiva. Art. 5 - Informazioni alla Cassa Edile 1. Le Amministrazioni pubbliche firmatarie, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri, provvederanno, a cura del Responsabile del Procedimento, a trasmettere tempestivamente alle Parti sociali e agli Enti paritetici i riferimenti delle notifiche preliminari e dei relativi aggiornamenti dei subappalti e delle forniture in opera riconosciuti. Con l entrata a regime del sistema regionale delle notifiche preliminari telematiche non sarà più necessario l invio delle notifiche agli Enti paritetici, che sono già autorizzati alla visibilità del dato. 2. La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per i cantieri pubblici superiori a euro e per tutti i cantieri di importo inferiore per i quali sia richiesto esplicitamente dalle Amministrazioni pubbliche, effettuerà il servizio di rilevazione elettronica degli accessi in cantiere del personale lavorante e a supporto, preventivamente autorizzato all ingresso dall impresa appaltante. La rilevazione avverrà utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o, per i lavoratori provenienti da altre regioni, la Carta nazionale dei servizi. Qualora siano utilizzate apparecchiature di rilevazione degli accessi di diversa natura, le informazioni rilevate saranno raccolte dalla Cassa Edile, purché tali apparecchiature siano in grado di trasferire il codice fiscale del lavoratore e la data e l ora in cui è avvenuta la rilevazione, secondo le modalità tecniche definite dalla predetta Cassa Edile. 3. Per i cantieri per i quali è richiesta la rilevazione degli accessi, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza fornirà al committente e all impresa appaltante la disponibilità dell applicazione per la segnalazione tempestiva e la consultazione di ingressi anomali e per la verifica periodica di regolarità contributiva per gli aderenti al c.c.n.l. dell edilizia. La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è inoltre autorizzata a verificare le banche dati anagrafiche della Provincia di Milano e Monza e Brianza, interrogando direttamente il sistema Sintesi per rilevare l esistenza di rapporti di lavoro, per i rapporti già esistenti. La Cassa Edile riceverà inoltre, in linea con Sintesi o sistemi equivalenti, le notifiche relative all assunzione di operai effettuate da imprese e consulenti, che obbligatoriamente dovranno dare consenso all informativa verso la Cassa Edile, così come già avviene nei confronti degli Enti ad oggi destinatari. Per tutti i lavoratori non presenti in Sintesi, in particolare per i lavoratori autonomi, la Cassa Edile potrà fornire eguale informazione su rilascio della verifica della posizione INPS da parte della Direzione provinciale INPS stessa. 4. Per i cantieri inferiori a euro per i quali non sia esplicitamente richiesto dalle Amministrazioni Pubbliche firmatarie il servizio di rilevazione accessi in cantiere di Cassa Edile, le stesse provvederanno altresì a trasmettere ai medesimi soggetti la dichiarazione dell organico medio annuo delle imprese esecutrici richiesta dal committente o dal Responsabile dei Lavori ai sensi dell articolo 90, comma 9, punto b) del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/

7 5. Per tutti i cantieri, la Cassa Edile di Milano mette a disposizione delle imprese iscritte l applicativo web Subappalti, che consente alle imprese di verificare la forza lavoro delle imprese subappaltatrici. Inoltre, con la funzione Imprese Adempienti è possibile verificare la regolarità di tutte le imprese iscritte all Ente. Su richiesta delle imprese iscritte, la Cassa Edile provvederà a comunicare, anche prima della stipula dei contratti di subappalto, informazioni sulla regolarità e sulla forza lavoro delle imprese subappaltatrici. Art. 6 - Comitato per la sicurezza (CPS) 1. Con riferimento ai lavori di importo superiore a euro , per il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un comitato per la sicurezza (CPS) del quale faranno parte: - il responsabile dei lavori; - il coordinatore della sicurezza per l esecuzione; - un rappresentante dell impresa affidataria; - un rappresentante della sicurezza territoriale RLS-T; - un rappresentante del CPT Comitato Paritetico Territoriale. 2. In caso di necessità, il Comitato per la sicurezza potrà essere convocato dal Responsabile del procedimento su richiesta di ciascun componente. 3. Per i lavori di importo compreso tra euro ed euro , i soggetti individuati al precedente comma 1. dovranno effettuare, in concomitanza con l'inizio dei lavori e comunque nei trenta giorni successivi all'effettivo inizio degli stessi, un esame della documentazione e della situazione complessiva della sicurezza sul lavoro. Art. 7 - Tavolo paritetico permanente (TPP) 1. Le Amministrazioni pubbliche firmatarie - ognuna per la sua parte di competenza - e le Parti sociali istituiscono un tavolo paritetico permanente (TPP) per la verifica degli effetti del presente accordo, che si riunisce con cadenza quadrimestrale. 2. Agli incontri partecipano gli Enti paritetici, oltre ad enti, istituzioni ed imprese eventualmente invitati. 3. Al fine di garantire il necessario tempestivo esame delle questioni che dovessero insorgere dal presente accordo, dietro richiesta di una qualsiasi delle parti, potrà essere convocata apposita riunione. Art. 8 - Qualificazione delle imprese edili 1. Le parti firmatarie, indipendentemente dall importo dell appalto, conferiscono la massima importanza alla idoneità tecnico-professionale dell esecutore ai fini di una efficace azione preventiva in materia di salute e sicurezza del lavoro ed in tale ambito riconoscono la 7

8 centralità e l importanza della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in quanto Ente paritetico cui già è demandato l accertamento della regolarità contributiva delle imprese edili. La Cassa Edile implementerà la propria banca dati con l aggiunta per ciascuna impresa ad essa iscritta, previa verifica e acquisizione di idonea documentazione, dei seguenti elementi: a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'unione europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri provenienti da Paesi extracomunitari; b) iscrizione alla Camera di Commercio; c) assenza di procedimenti antimafia; d) applicazione dei CCNL per il settore Edile e dei contratti territoriali di settore sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo; e) idoneità professionale dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dimostrata attraverso specifico titolo di studio (laurea o diploma in materia tecnica) ovvero, in alternativa: corso di formazione di almeno 200 ore, ridotte a 60 ore obbligatorie per il titolare che eserciti l'attività da almeno un anno; svolgimento di una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore Edile, per un periodo non inferiore a 36 mesi negli ultimi 5 anni, con mansioni di tipo tecnico, oltre ad un corso di formazione di 60 ore. L'attività formativa sarà svolta sulla base di un progetto predisposto da ESEM e che verrà messo a disposizione degli enti formativi con accreditamento regionale interessati; f) avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi con nomina del RSPP, del medico competente, degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione e pronto soccorso) e indicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; g) esibizione dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e della relativa idoneità sanitaria; h) esibizione degli attestati inerenti la formazione degli operai secondo quanto previsto dalle norme di legge e nel CCNL del settore edile; i) dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento di sospensione ex articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dall articolo 11 del D.Lgs. n. 106/2009; l) per le imprese di nuova costituzione, disponibilità di una dotazione tecnica, a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, per un valore almeno pari ad euro 5.165; m) per le imprese già operanti, disponibilità di una dotazione tecnica, a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, almeno pari all'1% della media della cifra d'affari degli ultimi tre anni; n) per le imprese che intendono accreditarsi quali appaltatori per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o nuova costruzione (articolo 27, lett. c), d), e) della L.R. n. 12/2005), dimostrazione di un rapporto tra patrimonio netto e cifra d'affari almeno pari al 5%. Le imprese potranno valorizzare ulteriori requisiti quali il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, e OHSAS 18001, nonché l'adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, richiedendo che vengano esplicitati nella predetta banca dati. 8

9 Le annotazioni avranno validità triennale e potranno essere rinnovate subordinatamente, oltre che agli elementi come sopra individuati, anche alla dimostrazione di avere eseguito nel triennio almeno un lavoro comprovato da fatturazione o da certificato di regolare esecuzione e di non avere riportato sanzioni per l utilizzo di lavoro irregolare nonché segnalazioni per falsa dichiarazione in merito ai predetti elementi. Art. 9 Verifica dell applicazione Le parti firmatarie, qualora ne ravvisassero la necessità, concordano di verificare la puntuale applicazione dell accordo e le eventuali variazioni che si rendessero opportune. Milano, 22 febbraio 2012 Letto e sottoscritto Prefettura di Milano Dott. Gian Valerio Lombardi 9

10 Provincia Milano Comune Milano Direzione Territoriale del Lavoro Dott. ssa Mariarosaria Simonelli A.S.L. Milano Dott.ssa Susanna Cantoni A.S.L. Milano 1 Dott. Pietrogino Pezzano A.S.L. Milano 2 Dott. Maurizio Montanelli Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ALER Milano Dott. Loris Zaffra ANCI Lombardia Avv. Attilio Fontana Cassa Edile Sig. Camillo Ranza Assimpredil Ance Ing. Claudio De Albertis Dott. Luca Botta ASSOLOMBARDA Dott. Alberto Meomartini Unione Confcommercio Imprese per l Italia Milano, Monza e Brianza Dott. Gianroberto Costa CONFAPI Milano Ing. Stefano Valvason CNA Milano Monza Brianza Dott. Lauro Venturi 10

11 Unione Artigiani Provincia Mi Sig. Salvatore Luca APA Confartigianato Imprese Milano Monza-Brianza Sig. Giovanni Barzaghi Confartigianato Altomilanese Sig. Giovanni Barzaghi APAM- CASA Artigiani Lombardia FEDERARCHITETTI ASSOSIC/ANIMA Confindustria Sig. Francesco Giberti CGIL- Milano Sig. Onorio Rosati CGIL- Ticino Olona Sig. Giovanni Sartini FILLEA CGIL Sig. Franco De Alessandri CISL Sig. Danilo Galvagni FILCA CISL Sig. Francesco Bianchi CISL Legnano Magenta Sig. Giuseppe Oliva FILCA CISL Legnano Sig. Claudio Dellavedova UIL Sig. Walter Galbusera FeNEAL UIL Sig. Enrico Vizza 11

12 Z:\01\PROTOCOLLI_DI_INTESA\PROTOCOLLO SICUREZZA\PROTOCOLLO DEFINITIVO\Protocollo sicurezza cantieri edilli rev DEFINITIVO_ doc 12

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