Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo

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1 Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo Dott.ssa Annalisa Lombardini AUSL Modena L EGGE 14 agosto 1991 n. 281 Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo 1

2 Legge 281 Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l ambiente La legge 281 del 1991 configura gli animali come autonomi soggetti di diritto destinatari di specifica tutela 2

3 Legge 281 Finalità Contenere il randagismo canino, attraverso la cattura e il ricovero in idonee strutture, e il randagismo felino, attraverso la cattura, la sterilizzazione e la reimmissione nell ambiente Legge 281 Finalità Controllare la popolazione dei cani attraverso l anagrafe canina, da istituirsi, a cura delle Regioni, presso i Comuni, cui i proprietari sono obbligati ad iscrivere il proprio cane 3

4 Legge 281 Finalità Vietare a chiunque il maltrattamento dei gatti che vivono in libertà Riconoscere e valorizzare il ruolo delle associazioni protezionistiche a cui possono essere assegnate la gestione delle colonie dei gatti che vivono in libertà Legge 281 Finalità Istituire un regime di particolare tutela degli animali detenuti presso i canili: a Non possono essere soppressi, se non gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità b Non possono essere destinati alla sperimentazione 4

5 Legge 281 Finalità c Se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche L.R. 07 aprile 2000, n. 27 Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina. 5

6 L.R. 27 Promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento ai fini di accattonaggio e il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra l uomo e gli animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente L.R. 27 Competenze dei Comuni Istituire i servizi per il controllo sulla popolazione canina e la cattura dei cani randagi e vaganti Realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani, eventualmente per i gatti e comunque garantirne la presenza ed il funzionamento 6

7 L.R. 27 Competenze dei Comuni Esercitare le funzioni di vigilanza sull osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali Assicurare d intesa con le AUSL e le Associazioni Protezionistiche il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio L.R. 27 Competenze delle AUSL Effettuare il controllo sanitario delle strutture di ricovero e il controllo dello stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi Effettuare gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani 7

8 L.R. 27 Competenze delle AUSL Effettuare le sterilizzazioni dei cani ospitati presso i canili e dei gatti che vivono in libertà Realizzazione di programmi di informazione ed educazione rivolti a favorire corretti rapporti uomo-animale Esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza 8

9 Anagrafe Canina Dal 1 Gennaio 2001 la legge regionale prevede che debbano essere identificati mediante microchip fornito dal Comune di residenza del proprietario tutti i cani: che vengono iscritti per la prima volta all anagrafe canina iscritti all anagrafe canina che hanno il tatuaggio illeggibile ISCRIZIONI I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopi di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza, entro il termine di 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso Sanzione Amm.va da 77,50 a 232,41 euro 9

10 Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli. Sanzione amministrativa da 516,00 a 1.549,00 euro 10

11 Competenze dei Comuni Consegna del microchip I Comuni, all atto dell iscrizione dei cani all anagrafe, fanno sottoscrivere il modulo di denuncia per l iscrizione all anagrafe canina e consegnano al proprietario la confezione monouso contenente il microchip Competenze dei Comuni Rilascio dell attestato di iscrizione I Comuni all atto dell iscrizione dei cani, rilasciano ai proprietari l attestato di iscrizione, in triplice copia. Il proprietario del cane con le copie dell attestato di iscrizione e il microchip dovrà recarsi dal medico veterinario 11

12 Iscritti all anagrafe canina e non tatuati sulla base di una certificazione veterinaria iscritti all anagrafe canina con tatuaggio leggibile su richiesta del proprietario 12

13 Applicatore di microchip Casi particolari Sono esentati dall obbligo dell iscrizione all anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza Devono essere iscritti all anagrafe canina comunale, ma sono esentati dall identificazione tramite microchip, i cani già tatuati per effetto dell iscrizione ai 13

14 libri genealogici ufficiali di razza. L iscrizione all anagrafe canina del Codice ENCI deve obbligatoriamente avvenire previa presentazione del certificato di avvenuto tatuaggio a firma del Veterinario I cani eventualmente già identificati mediante microchip e quelli identificati mediante microchip in altre Regioni, mantengono tale identificativo a condizione che il microchip inserito sia compatibile con le caratteristiche tecniche previste dalla Delibera Regionale n 1608/2000. Il controllo può essere effettuato presso i Servizi veterinari o presso veterinari liberi professionisti dotati di lettore. 14

15 In caso di smarrimento Lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere segnalata dal detentore, entro 3 giorni, al Comune di residenza presso l ufficio dell anagrafe canina Sanzione Amm.va da 57,65 a 154,44 euro In caso di cessione o morte dell animale o cambiamenti di residenza I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni, ai Comuni di residenza, la cessione definitiva o la morte dell animale, nonché cambiamenti di residenza Sanzione Amm.va da 57,65 a 154,44 euro 15

16 In caso di rinuncia alla proprietà E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi alro animale Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinunce di proprietà, l interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti nelle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi dai canili, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti Sanzione da a euro 16

17 MANCATO RITIRO DI CANI CATTURATI DAI CANILI La L.R. non stabilisce tempi precisi da parte dei proprietari. Si fa riferimento all'art. 925 del C.C. Art 925 C.C. Animali mansuefatti Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per del danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non reclamati entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. Pertanto, trascorsi i 20 giorni dalla notifica formale, di cui sono indicati i luoghi, i tempi e le modalità per il ritiro dell'animale, il cane è da considerarsi abbandonato e il proprietario diventa passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 27/200 17

18 Condizioni per la soppressione 1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione. 3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità. 4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. 5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. Sanzione amministrativa da 1.549,00 a 5.164,00 euro 18

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