REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE Art. 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il Comune di Nereto, nell ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Abruzzo, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell ambiente. 2. Il presente Regolamento detta le norme a tutela della convivenza fra l uomo e la popolazione animale domestica al fine di prevenire problemi di igiene, sicurezza, decoro e incolumità dei luoghi e delle persone, legati ad un comportamento non corretto da parte dei proprietari e detentori di animali. 3. Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere degli animali presenti nel territorio del Comune di Nereto. Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni. 1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, in qualunque modo tenuti, anche in stato di libertà o semilibertà. 2. Ai sensi del presente Regolamento, si definisce come possessore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, possiede o detiene, stabilmente o temporaneamente uno o più animali. 3. Ai sensi del presente Regolamento, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche soltanto temporanea uno o più animali. 4. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Nereto, fatte salve le norme contenute nella legislazione vigente, incluse le ordinanze ministeriali in materia. 5. Le norme del presente Regolamento si applicano sia alle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, sia alle aree private. Art. 3 Esclusioni. 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano: a) agli allevamenti, limitatamente agli animali da reddito, in quanto regolamentati da normativa nazionale e comunitaria; b) alle attività di studio e sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria; c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l esercizio della caccia e della pesca;

2 d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di caccia; e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione. Art. 4 Principi generali di responsabilità dei possessori e degli accompagnatori di animali 1. Chiunque detenga o abbia in custodia animali è responsabile dei danni provocati dall animale stesso, anche nel caso in cui esso fosse smarrito o fuggito. 2. Chiunque detenga o abbia in custodia animali è responsabile della salute e del benessere degli animali stessi. Art. 5 Regole generali sulla detenzione di animali. 1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. 5. E vietato tenere cani ed altri animali all esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell animale, sufficientemente coibentata e chiusa su tre lati; la cuccia dovrà inoltre essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell animale. Art. 6 Divieto di maltrattamento di animali. 1. E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. 2. E vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 4. E vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all interno dell appartamento. 5. E vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 6. E vietato ricorrere all addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

3 7. E vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente. 9. E vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. 10. E vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 11. E vietato praticare la mutilazione degli animali per motivi non sanitari. 12. E severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. Art. 7 - Detenzione di animali in aree private. 1. Chiunque detenga animali in aree private è obbligato a tenerli chiusi in recinzioni di altezza e consistenza tale da impedire che gli animali possano scavalcarle. 2. Nel caso di aree private inserite nel centro abitato del Comune di Nereto o comunque confinanti con aree edificate ovvero con strade pubbliche o aperte al pubblico, gli animali vanno detenuti in modo da non poter arrecare fastidio. 3. E in ogni caso vietato detenere in aree private inserite nel centro storico del Comune di Nereto animali da allevamento quali ovini, caprini, vaccini, suini, equini, conigli, gallinacei, polli, tacchini, papere e altre specie di volatili da carne o da uova; è altresì vietato detenere nelle medesime aree arnie per l allevamento di api o di altri insetti. 4. Chiunque detenga o abbia in custodia animali di qualsiasi tipo è obbligato ad assicurare regolarmente la pulizia e la disinfezione degli spazi di dimora occupati. 5. Il proprietario o conduttore di animali deve adottare ogni accorgimento e cautela al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone. Art. 8 Obbligo di raccolta degli escrementi. 1. I possessori o gli accompagnatori di cani allorquando conducono i loro cani in area pubblica o di uso pubblico hanno l obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dagli stessi, al fine di ripristinare l igiene del luogo. 2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l obbligo di raccogliere e smaltire gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 3.L obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell intero territorio comunale. 4.Sono esclusi dall applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di animali.

4 Art. 9 - Prescrizioni particolari per i possessori o accompagnatori di cani. 1. Ferme restando le prescrizioni di cui all art. 7 del presente Regolamento, la superficie di base per la detenzione dei cani non dovrà essere inferiore a metri quadrati 12; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati Chiunque detenga un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l opportuna attività motoria. 3. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. 4. E' comunque vietato detenere cani di media e grossa taglia in spazi angusti quali balconi e sottoscala. 5. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno doppia rispetto a quella minima richiesta dal comma Nel caso di cani tenuti alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, proporzionalmente robusta a seconda del tipo di cane con una lunghezza pari ad almeno tre metri ovvero, nel caso più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentire lo scorrimento. In ogni caso il possessore o l accompagnatore deve far sì che il cane sia assicurato alla catena in modo da evitare che il cane entri in contatto con persone o altri animali. 7. Ai cani al guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, salvo diversa segnalazione in loco. Per i cani delle razze di cui all'ordinanza Ministeriale 9 settembre 2003 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, e ogni eventuale successiva disposizione ministeriale a modifica o integrazione della stessa, è d'obbligo anche l'uso contemporaneo di museruola. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita e adeguata museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. È vietato l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, all'interno delle aree attrezzate a gioco bimbi, limitatamente alle pertinenze di quest'ultime. Art. 10 Accesso degli animali in luoghi pubblici 1. Gli animali condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico ricadenti nell intero territorio comunale devono necessariamente essere accompagnati dal possessore o da altro incaricato. 2. Il rinvenimento di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico privi di accompagnatore configura l ipotesi di cui al comma 12 dell art. 6 del presente Regolamento, anche sotto il profilo sanzionatorio; 3. E vietato condurre qualsiasi tipo di animale nei negozi di generi alimentari, nei bar, nei ristoranti e in tutti gli altri esercizi ove si somministrano alimenti e/o bevande.

5 4. La violazione del terzo comma comporta l applicazione della sanzione prevista all art. 11, sub f), nei confronti del proprietario o conduttore dell animale e nei confronti del proprietario o gestore dell esercizio commerciale. 5. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di animali. Art Sanzioni. 1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento si applica l'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3, ai sensi del capo 1 della Legge 24/11/1981 n 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia: a) Per l inosservanza delle norme di cui all articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 50 ad b) Salvo che il fatto costituisca reato, per l inosservanza delle norme di cui all articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 50 ad c) Per l inosservanza delle norme di cui all art. 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100 ad d) Per l inosservanza della norma di cui all art. 8 n.1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 25 ad. 50. e) Per l inosservanza della norma di cui all art. 8 n.2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 50 ad f) Per l inosservanza delle norme di cui agli artt. 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da 50 ad 150. Art. 12 Altre disposizioni. 1. Gli animali detenuti in violazione delle norme del presente regolamento, ovvero vaganti nel territorio comunale, saranno fatti prelevare dal Servizio Veterinario della ASL di Teramo ed affidati ad idonea struttura ricettizia che ne curerà la custodia; ogni e qualsivoglia costo sarà a carico del proprietario/possessore. 2. Possono essere istituite su are e pubbliche zone riservate ai cani al fine di permettere ad essi di sgambare liberamente; è fatto comunque obbligo al proprietario e/o conduttore di tenere l animale sempre a vista, sotto controllo, e, comunque, munito di relativa museruola. Art. 13 Vigilanza. 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed alle altre Forze sono incaricati di far rispettare il presente regolamento.

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