PATOLOGIA APISTICA: PREVENZIONE, DIAGNOSI E CONTROLLO

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1 PATOLOGIA APISTICA: PREVENZIONE, DIAGNOSI E CONTROLLO

2 Introduzione Sanità animale e gestione del farmaco Tempi necessari per portare un prodotto sul mercato: da 5 ad 11 anni; Costi necessari per portare un prodotto sul mercato : milioni.questi costi possono essere più alti in casi particolari quali gli antibatterici. Da 1 a 3 anni : individuazione della molecola ed prove preliminari ( proof of concept ; tossicologia acuta, fattibilità formulazione,valutazione dose/costi). Mediamente superano questa fase 1 su 10 molecole Fase 3 : Da 2 a 3 anni Fase 2 : da 2 a 3 anni Finalizzazione formulazione Tossicologia cronica Metabolismo Sviluppo metodi analitici residuali Farmacocinetica/Farmacodinamica Determinazione della dose e durata negli animali Conferma dell efficacia Ecotossicologia Target Animal Safety Studi di deplezione residuale

3 Come costruire un farmaco Vetrinarinario FARMACOVIGILANZA FARMACOSOVEGLIANZA QUALITA SICUREZZA EFFICACIA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4 Specificità del medicinale Il medicinale veterinario non è una derivazione del medicinale per uso umano ma possiede una sua identità ed è studiato e sviluppato in funzione delle specie animali cui sarà destinato veterinario

5 IL DOSSIER DI REGISTRAZIONE Riassunto dossier (I) Documentazione chimicafarmaceutica-biologica (II) Documentazione innocuità (III A) Documentazione residui (III B) (prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l uomo) Documentazione preclinica e clinica (IV) Bibliografia

6 PARTE I DATI AMMINISTRATIVI : domande, autorizzazioni e tariffe STAMPATI : SPC (Riassunto delle caratteristiche del prodotto), foglietto illustrativo, etichette EXPERT REPORTS : relazioni critiche di un esperto per ciascuna delle tre parti del protocollo di registrazione; chimicofarmaceutica, innocuità e residui, clinica

7 PARTE II Documentazione di tecnica farmaceutica relativa alle caratteristiche di qualità del medicinale veterinario e comprende: Composizione quali-quantitativa Descrizione metodo di preparazione Controllo materie prime Misure prevenzione trasmissione TSE Controlli durante la fabbricazione Controlli del prodotto finito Prove di stabilità Organismi geneticamente modificati

8 PARTE III A FARMACOLOGIA : farmacodinamica, farmacocinetica TOSSICITA : per somministrazione unica, per somministrazioni ripetute, tolleranza nella specie di destinazione, mutagenesi, carcinogenesi, ADI (acceptable daily intake) ALTRO : immunotossicità, proprietà microbiologiche residui, osservazioni nell uomo INNOCUITA UTILIZZATORE (colui che maneggia il farmaco) ECOTOSSICITA (ERA, environmental risk assessment)

9 PARTE III B METABOLISMO e CINETICA DEPLEZIONE RESIDUI MRL (LIMITE MASSIMO di RESIDUI) TEMPO DI ATTESA METODO ANALITICO VALIDAZIONE DEL METODO

10 PARTE IV PRE CLINICA : farmacodinamica farmacocinetica biodisponibilità / bioequivalenza TOLLERABILITA (nella specie di destinazione) CLINICA VALUTAZIONE RISCHIO/BENEFICIO

11 TIPOLOGIA DEGLI STUDI GMP (Buone Prassi di Fabbricazione D.M Dir. 91/412) GLP (Buone Pratiche di Laboratorio D.Lg.vo n.50 del 2/3/2007 Dir. 2004/9/CE e 2004/10/CE) GCPV (Buone Pratiche Cliniche Veterinarie D.Lg.vo 66/93 Dir. 90/677 e 92/18)

12 Normativa Il farmaco veterinario NORMATIVA DI RIFERIMENTO Dlgs 193/2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari Dlgs 148/2009 Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

13 Normativa Si intende per Medicinale veterinario: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative e profilattiche delle malattie animali; 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica; b) Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere: 1) umana, come il sangue ed i suoi derivati; 2) animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 3) vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;

14 Normativa Nessun medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio senza aver ottenuto l'aic dal Ministero della salute a norma del Dlgs 193/2006 oppure dalla Comunita' europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati

15 Dlgs 193/2006 Mancanza di farmaco per una determinata specie. Mancanza di farmaco per una determinata affezione Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:

16 Dlgs 193/2006 a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria

17 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale, devono essere previste e classificate secondo l art. 14 comma 2 lettera a,b,c,(tabella allegata al Reg. 37/2010) del Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori.

18 Domande ricorrenti Sanità animale e gestione del farmaco Come si prescrive un medicinale in deroga? Come per gli altri farmaci E obbligatorio indicare sulla ricetta l utilizzo in deroga? NO I trattamenti con medicinali in deroga devono essere annotati su apposito registro? SI

19 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti in deroga quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorita' sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

20 Novità Sanità animale e gestione del farmaco

21 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Ove la scelta terapeutica e' indirizzata all'impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalita' dell'uso in deroga all'articolo 11 Dlvo 193/2006, commi 1, 3, 4, se le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (sostituito da l art. 14 comma 2 lettera,c Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 ), sotto la responsabilita' di un medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

22 Ricetta Sanità animale e gestione del farmaco E' fatto divieto di' fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento o la terapia. la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonche' di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti e' effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti

23 Domande ricorrenti Sanità animale e gestione del farmaco Triplice: E necessario compilare tutti i campi? SI In quali casi va inserita la diagnosi? Solo sul foglio bianco che rimane al Vet Se il proprietario fornisce dati falsi chi è responsabile? Il veterinario deve appurare l identità dell animale Come devono essere numerate le ricette? 1/ / Quale criterio è necessario seguire per il tempo d attesa? Quello previsto dall art. 11 tenendo conto dei tempi d attesa previsti nel foglietto illustrativo che possono superare quelli cautelativi

24 PROSPETTIVE E NOVITA Codice a lettura ottica (DM 17/12/2007) in vigore dal 1 gennaio 2008, da apporre sulle singole confezioni (identificativo del medicinale Codice GTIN, lotto e data di scadenza) Ricetta contenente codici a lettura ottica quali: numero iscrizione ordine veterinario (preceduto da sigla provincia), codice aziendale e/o codice fiscale del destinatario

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26 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) quantita'; d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; f) data di inizio e di fine del trattamento. Il registro, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie, ed alla documentazione di acquisto e' conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed e' esibito a richiesta della ASL per i controlli. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro e la sua regolarita' Il veterinario annota la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti L allevatore annota la data dei trattamenti eseguiti entro 24 ore dall inizio e dalla fine della terapia

27 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Il titolare di impianti puo' essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purche' sussistano valide motivazioni e purche' ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico, da conservarsi per cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

28 Domande ricorrenti Sanità animale e gestione del farmaco Chi è tenuto a richiedere l autorizzazione a detenere una scorta di medicinali? Chi lo richiede per validi motivi Quali categoria di farmaci si possono detenere nella scorta del veterinario zooiatra? Solo quelli per uso veterinario

29 Sperimentazione Api-Bioxal E stata accordata la sperimentazione multicentrica della durata di 6 mesi su tutto il territorio nazionale per lo studio dell efficacia e della sicurezza del formulato a base di acido ossalico API-BIOXAL, l autorizzazione è stata rilasciata ai sensi della circolare 25 settembre 1996, n.14 Buone pratiche di sperimen tazione clinica negli animali dei medicinali veterinari

30 Sperimentazione E sta acquisita la valutazione tecnica dell Istituto Superiore di Sanità che, valutando tra le altre cose la proposta indicata dal richiedente di tempi di attesa uguali a 0 giorni, ha rilasciato il suo parere favorevole in quanto l acido ossalico è inserito nella tabella 1 del Regolamento UE n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 1009 ( gli LMR non sono richiesti) pertanto ai sensi dell art. 116 D.lvo n. 193 si garantisce che i Limiti massimi dei residui LMR non siano superati nei prodotti alimentari, inoltre come riportato nel Summary report EMEA (EMEA/MRL/891/03-FINAL) allegato alla richiesta di autorizzazione l acido ossalico si configura sotto il profilo farmaco tossicologico sicuro.

31 Sperimentazione Api-Bioxal In relazione alla farmacosorverglianza, nell ambito della sperimentazione occorreva avvalersi della collaborazione di un veterinario regolarmente iscritto all albo professionale, in quanto tale figura professionale era responsabile dello stoccaggio del prodotto in sperimentazione e della comunicazione alla ASL competente per territorio dell adesione alla sperimentazione stessa da parte dell azienda apistica/apicoltore e del relativo consenso informato.

32 Sperimentazione Api-Bioxal Al fine di una completa tracciabilità e una corretta e sicura gestione del formulato sperimentale, si è ritenuto opportuno ricorrere all autorizzazione preventiva della tenuta di scorte di medicinali veterinari da parte dell ASL competente per territorio.

33 Sperimentazione Api-Bioxal Sentito il parere dell ISS è stata consentita una variazione alla sperimentazione ( in un numero limitato di allevamenti ) per consentire la dimostrazione dell efficacia dell utilizzo dell ac. ossalico in n forma sublimata

34 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Chiunque ha motivo di ritenere che dall'utilizzo di un medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse ne da comunicazione al Centro regionale di farmacovigilanza, e al Ministero della salute che adotta, ogni provvedimento ritenuto necessario. I veterinari ed i farmacisti riferiscono al Ministero della salute e ai Centri regionali di farmacovigilanza di ogni sospetta reazione avversa sull'animale e sull'uomo o dell'eventuale mancanza di efficacia collegata all'utilizzo di un medicinale veterinario. Le segnalazioni sono effettuate utilizzando il modello armonizzato.

35 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco La scheda di segnalazione (allegato II del D.lvo 193/2006) è l'elemento fondamentale per la trasmissione delle informazioni Per una adeguata valutazione della reazione avversa è determinante che la scheda di segnalazione sia compilata in ogni sua parte il più dettagliatamente possibile e che eventuali dati di laboratorio disponibili, esiti di esami postmortem, fotografie ed altre rilevanti informazioni, siano allegate alla scheda stessa. Le schede di segnalazione devono essere trasmesse di norma entro sei giorni lavorativi per le reazioni avverse considerate gravi ed entro quindici giorni lavorativi per tutte le altre.

36 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco Le schede di segnalazione vanno inviate a: UFFICIO IV della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ministero della Salute Via Giorgio Ribotta n. 5, ROMA Tel Tel Fax E mail farmacovigilanza@sanita.it Centri regionali di Farmacovigilanza competente per territorio

37 Dlgs 193/2006 Sanità animale e gestione del farmaco

38 Sanità animale e gestione del farmaco

39 Sanità animale e gestione del farmaco

40 Gestione del farmaco veterinario in allevamento prospettive future Veterinario aziendale che è tenuto a : garantire la corretta gestione dell allevamento al fine di prevenire le malattie comuni con sistemi di allevamento adeguati (idonee condizioni igienico sanitarie, alta qualità dei mangimi, protezione dagli agenti atmosferici, attuazione di idonee misure di biosicurezza, utilizzo di vaccini, effettuazione di esami clinici regolari, idoneo controllo dei parassiti).

41 Antibiotico-resistenza e uso responsabile degli antibiotici Le attività del Ministero della Salute PERSONE L ANNO MUOIONO IN EUROPA PER LA MANCANZA DI ANTIBIOTICI EFFICACI NECCASSARIO UN INTREVENTO TEMPESTIVO Difendiamo le nostre difese

42 NUCLEO NAZIONALE DI FARMACOSORVEGLIANZA L art 88, comma 4 del Dlvo 193/2006 istituisce il Nucleo Nazionale di Farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito da rappresentanti del Ministero della salute, dell Istituto superiore di sanità, degli Istituti zoo-profilattici sperimentali, del Nucleo Carabinieri per la tutela della salute, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito di rendere più efficienti e mirate le ispezioni e i controlli effettuati dalle ASL e gli altri organismi coinvolti. Su indicazione del Ministro della Salute il Nucleo sopra-citato è così composto : Ministero della Salute: due rappresentanti della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario; Istituto Superiore di Sanità : un rappresentante; Istituti Zooprofilattici Sperimentali: un rappresentante; Nucleo Carabinieri per la tutela della salute: un rappresentante; Guardia di Finanza : un rappresentante Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome : due rappresentanti Con decreto del Ministro della salute sono individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo.

43 BUONE PRATICHE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA La nuova direttiva buone pratiche cliniche di sperimentazione si propone di presentare una normativa formulata rispettando i principi della Cooperazione Internazionale sulla Armonizzazione dei Requisiti Tecnici per la Registrazione di Prodotti Veterinari Medicati (VICH) e di ridurre i tempi necessari al fine dell iter autorizzativo

44 BUONE PRATICHE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA Qualora nella sperimentazione clinica debbano essere utilizzati medicinali veterinari di provenienza estera, la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione dovrà essere corredata dell autorizzazione all importazione.dalla richiesta in allegato V Il Ministero, previa verifica del disegno sperimentale, delle schede tecniche, degli eventuali rilievi ed osservazioni pervenuti dalle AA.SS.LL., e successivamente all'acquisizione del parere favorevole dell'istituto, o di altro centro tecnico autorizzato dal Ministero, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda rilascia l autorizzazione alla sperimentazione, apportando eventuali modifiche o prescrizioni, e ne informa la Regione e la A.S.L. competente per territorio.

45 Il controllo da parte delle autorità competenti non può esser l unico mezzo di prevenzione. Necessaria una corretta valutazione e gestione dei rischi da parete dei veterinari e di tutti gli operatori del settore Sanità animale e gestione del farmaco

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