RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+
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1 RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+ L art 1, comma 353, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione dall Irpef per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+; tale detrazione, per le spese sostenute nel 2010, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal contribuente, da utilizzare in un unica rata, fino ad un massimo di euro 200 per ciascun apparecchio, pertanto la spesa massima agevolabile sarà di euro Ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l acquisto dell apparecchio che deve essere costituita da fattura o da scontrino (parlante) recante i dati identificativi dell acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell elettrodomestico acquistato e la data di acquisto, una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l avvenuta sostituzione dell elettrodomestico. (Circolare Agenzia Entrate n.21 del ) A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc ) e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l indicazione dell impresa o dell ente cui è stato conferito l apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso. Si fa presente, infine, che, poiché la norma in commento fa riferimento alle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni possono essere considerati, ai fini della determinazione dell importo detraibile, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell apparecchiatura dimessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi. Sono compresi anche gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20% indicati con il codice 1 (Tabella B Oneri per i quali è prevista la detrazione del 20%) nelle annotazioni del CUD 2011 e/o nel CUD Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni: fattura o scontrino fiscale parlante recante i dati identificativi dell acquirente, la classe energetica che non può essere inferiore a A+ e data di acquisto (2010). documentazione attestante l avvenuta sostituzione dell apparecchio che può consistere in un autocertificazione da cui risulti la tipologia dell apparecchio sostituito, le modalità della dismissione dello stesso e la denominazione dell impresa/ente a cui l apparecchio è stato consegnato. 1
2 RIGO E37-2 MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA Per le spese documentate, sostenute nel corso del 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kw, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di euro per motore, in un'unica rata. La detrazione spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente. La detrazione non compete né a soggetti diversi dall utilizzatore finale né per motori utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale. Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all allegato A del Decreto di attuazione. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l acquisto del motore a elevata efficienza, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1. (Decreto Interministeriale del ) La spesa ammissibile per l installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1. In tutti i casi, la detrazione dall imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di euro per ciascun motore. Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale. Potenza nominale (kw) ammissibile per acquisto singolo motore Spesa ammissibile per installazione singolo motore ammissibile totale per singolo motore 5, , , I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all articolo 1 sono tenuti a: a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le 2
3 spese effettivamente sostenute per l acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione; b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore. Tali soggetti sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all allegato B e a trasmetterla all ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito internet: o tramite raccomandata con ricevuta semplice a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. La ricevuta di invio, sia informatica che cartacea va conservata insieme alla documentazione. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria Sono compresi gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20% indicati con il codice 2 (Tabella B Oneri per i quali è prevista la detrazione del 20%) nelle annotazioni del CUD 2011 e/o nel CUD Spese per l acquisto di motori ad elevata efficienza: fattura attestante le spese sostenute con l indicazione della potenza o dei codici di identificazione dei singoli motori; copia della certificazione del produttore del dispositivo; ricevuta attestante la spedizione all ENEA della documentazione. 3
4 RIGO E37-3 VARIATORI DI VELOCITA (INVERTER) Per le spese documentate, sostenute nel corso del 2010, per l acquisto e l installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kw spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro per intervento, in un unica rata. La detrazione spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente. La detrazione non compete né a soggetti diversi dall utilizzatore finale né per variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale. Si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione. Per l acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l acquisto del medesimo variatore di velocità. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l acquisto del variatore di velocità (inverter), sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2. (Decreto Interministeriale del ) La spesa ammissibile per l installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2. In tutti i casi, la detrazione dall imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di euro per ciascun variatore di velocità (inverter). Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale. Potenza nominale (kw) ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) 7, , I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all articolo 1 sono tenuti a: 4
5 a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione; b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore. Tali soggetti sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all allegato B e a trasmetterla all ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito internet: o tramite raccomandata con ricevuta semplice a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. La ricevuta di invio, sia informatica che cartacea va conservata insieme alla documentazione. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria Sono compresi gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20% indicati con il codice 3 (Tabella B Oneri per i quali è prevista la detrazione del 20%) nelle annotazioni del CUD 2011 e/o nel CUD Spese per l acquisto di variatori di velocità: fattura attestante le spese sostenute con l indicazione della potenza o dei codici di identificazione dei singoli variatori; copia della certificazione del produttore del dispositivo; ricevuta attestante la spedizione all ENEA della documentazione. 5
6 RIGO E37-4 SPESE PER L ACQUISTO DI MOBILI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI TELEVISIVI E COMPUTER Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all arredo di immobili ristrutturati. (Circolare n. 35/E del ). La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L indicazione delle spese consente quindi di fruire della seconda rata della detrazione. Va, perciò, riportato lo stesso importo indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l anno 2009 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2010 o colonna 4 del rigo RP43 del mod. UNICO PF/2010). Condizione necessaria per ottenere la detrazione è che il contribuente a partire dal 1 luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce della detrazione del 36%. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici, quelli di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Si ricorda che l agevolazione non spetta nell ipotesi di spese sostenute per l arredo dell unità abitativa residenziale acquistata dall impresa costruttrice che ha ristrutturato immobile. La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di da suddividere tra le persone che ne hanno diritto, verrà ripartita in cinque rate annuali da chi presta l assistenza fiscale. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in questo caso il limite di si intende riferito a ciascuna di esse. Il tetto di deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa. Se sono state sostenute spese per l arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare un modulo per ogni immobile. Il pagamento degli arredi deve essere stato effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale della persona che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario. Si ricorda che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, per i quali spetta la detrazione del 20%, da fruire per intero nell anno in cui è stata sostenuta la spesa (vedere le istruzioni della col. 1). Quest ultima dovrà essere indicata nella colonna 1 di questo rigo e, quindi, non deve essere considerata ai fini dell importo massimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili. Per avvalersi dell agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (previsti dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998). In particolare, il contribuente deve aver inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche prima del 1 luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai dati relativi ai lavori di ristrutturazione la data del 1 luglio 2008 o una data successiva. Altresì è sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione inviata al centro operativo di Pescara - sia anteriore all acquisto dell arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. (Circolare Agenzia Entrate n.21 del ) Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l intero periodo per usufruire del beneficio, l abitazione oggetto degli interventi di 6
7 ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l acquisto dell arredo - è ceduta. (Circolare Agenzia Entrate n.21 del ) La detrazione per l acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l intestazione della fattura e l ordinante il bonifico, la detrazione per l acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nell ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l arredo della medesima abitazione dall altro, si ritiene che quest ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. (Circolare Agenzia Entrate n.21 del ) Spese per l acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer: le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spese sostenute (la data di acquisto deve essere compresa dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009); il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on line (Risoluzione Agenzia Entrate n. 353/E del ); copia della comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara attestante l inizio dei lavori di ristrutturazione a partire dal 01/07/2008; copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori effettuata antecedentemente alla data di inizio lavori riportata sulla stessa. 7
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