SERVIZIO FINANZIARIO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG: [ A]

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1 U N I O N E C O M U N I "MARMILLA" Barumini Collinas Furtei Genuri Gesturi Las Plassas - Lunamatrona Pauli Arbarei Sanluri Segariu Setzu - Siddi Tuili - Turri - Ussaramanna Villanovafranca - Villanovaforru Villamar Provincia del Medio Campidano - Viale Rinascita, Villamar (Vs) tel fax unionecomunimarmilla@legalmail.it ucmarmilla@gmail.com SERVIZIO FINANZIARIO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG: [ A] Procedura aperta per l appalto del servizio di Brokeraggio Assicurativo in esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 18 in data 10/06/2015 1) OGGETTO DELL APPALTO E SISTEMA DI GARA. Il presente disciplinare si riferisce alla gara per il servizio di Brokeraggio assicurativo nei Comuni dell Unione Comuni Marmilla che hanno aderito al servizio, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 approvato con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n 18 del 10/06/2015. I Comuni che attualmente hanno aderito al servizio sono: LASPLASSAS TUILI USSARAMANNA VILLAMAR GESTURI SETZU BARUMINI LUNAMATRONA PAULI ARBAREI Il servizio sarà avviato con i comuni che inizialmente aderiranno al servizio associato, pertanto, l affidatario si impegna ad iniziare il servizio immediatamente, indipendentemente dal numero iniziale dei comuni aderenti, vincolandosi, inoltre, a garantire il servizio anche per i comuni dell'unione che dovessero aderire al servizio in un secondo momento. In tale ultimo caso il servizio dovrà essere iniziato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'unione all affidatario e dovrà essere garantito alle medesime condizioni contrattuali. Resta inteso che l adesione al servizio non comporta alcun obbligo per il Comune aderente, che sarà libero di rivolgersi al Broker per la tipologia e il numero di polizze, che a sua discrezione risultano necessarie. 1

2 Resta inteso che ciascun comune potrà recedere dal servizio associato ed, in tal caso, l impresa nulla potrà pretendere per il venir meno della partecipazione di uno o più comuni. Resta salva la possibilità per l aggiudicataria di recedere dal contratto nel caso in cui, a causa del recesso di più comuni dal servizio, lo stesso dovesse risultare, sulla base di elementi oggettivi, non più remunerativo. 2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. L affidatario dovrà garantire in particolare l assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale dell Unione e dei Comuni ad essa aderenti, l individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze degli Enti medesimi, la contrattazione con le compagnie assicurative per conto degli stessi, al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l assistenza nella determinazione del contenuto contrattuale e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione. Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni: a) Individuazione e analisi dei rischi connessi all attività delle amministrazioni; b) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione agli Enti delle novità proposte dalle compagnie assicurative; c) Analisi delle polizze assicurative ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato; d) Predisposizione di capitolati speciali d appalto base per le procedure di selezione del contraente che gli Enti riterranno di indire per l assunzione di polizze assicurative; e) Assistenza alla predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute e individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con le amministrazioni succitate; f) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni; g) Consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che il committente riterrà di sottoporre nel corso del servizio. h) Assistenza completa nella gestione, liquidazione dei sinistri e quant altro necessario ivi incluso l affiancamento dell Unione e dei Comuni aderenti al servizio per: i) Gestire direttamente i contatti con i danneggiati; j) Intervenire per la soluzione di eventuali urgenti problematiche entro il giorno successivo dalla chiamata da parte dell Unione o di un Comune aderente al servizio; 2

3 k) Trattare con i periti ed intervenire presso le Amministrazioni delle Compagnie per la definizione di ogni eventuale problematica; l) Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi accesi dall Ente e dai Comuni aderenti al servizio; m) Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità; 3) OBBLIGHI E ONERI ASSUNTI DAL BROKER SOTTO LA SUA RESPONSABILITA. E fatto obbligo all aggiudicatario di osservare i contratti collettivi di lavoro, le leggi, i regolamenti e le disposizioni comunque vigenti, in materia assicurativa, assistenziale e previdenziale, nonché tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. In particolare il Broker: svolge l incarico nell interesse del committente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà; si obbliga a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati; non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del committente; osserva l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente capitolato e nell esclusivo interesse del committente stesso, ed assicura la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alle Amministrazioni; deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto degli Enti, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a questi ultimi; non può impegnare il committente se non preventivamente autorizzato; non può cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto; è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare; è responsabile, inoltre, nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del committente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità; risponde, infine, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente bando. 4) OBBLIGHI DEI COMMITTENTI. 3

4 L Unione e i Comuni si impegnano ai seguenti obblighi: a) mettere a disposizione dell aggiudicatario ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; b) non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; c) comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker aggiudicatario, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dei committenti. 5) PAGAMENTO DEI PREMI. L attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell Unione. Il Broker percepirà il compenso provvigionale dalle direzioni o agenzie delle compagnie con cui i vari contratti saranno stipulati nulla dovendo i commitenti per l opera di assistenza, gestione e consulenza. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui le Amministrazioni non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all appalto delle coperture assicurative dell Unione e dei comuni aderenti al servizio, si dà e si prende atto che l entità dei suddetti compensi spettanti al Broker a carico delle compagnie di assicurazione non potranno mai superare i limiti indicati nell offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l affidamento del servizio. L importo a base d asta, presunto sulla base delle polizze attualmente in essere nei Comuni aderenti, è pari a euro ,00 IVA esclusa. L importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Il pagamento del premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell Unione e dei Comuni aderenti al servizio, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. Il versamento del premio nelle mani del Broker concretizza, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell art del codice civile. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della committente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il committente stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalla polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 4

5 6) POTERE DI SORVEGLIANZA L Unione ha il potere di esercitare la sorveglianza sulla ditta aggiudicataria che garantisce l attività. Tale potere può manifestarsi attraverso il diritto di seguire l andamento delle pratiche e l esercizio dell accesso agli atti e ai documenti detenuti per attività svolte in nome e per conto dei comuni associati. 7) CESSIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui i comuni dovessero decidere di articolare diversamente la struttura organizzativa per la gestione del servizio, ossia gestire il servizio, non più attraverso l'unione ma attraverso la creazione di più associazioni di comuni, attraverso lo strumento della convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, l aggiudicataria si vincola ad accettare la cessione del contratto da parte dell Unione alle diverse strutture associative ed a proseguire il servizio. 8) SICUREZZA SUL LAVORO L aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale. L aggiudicatario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore. 9) VARIAZIONI CONTRATTUALI. La stazione appaltante potrà disporre variazioni al contratto nei seguenti casi: a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In tal caso l impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data di comunicazione di risoluzione anticipata, senza che la stessa possa pretendere alcunché dall Unione. 10) PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5

6 In caso di inadempienza nell effettuare i servizi si opererà nei seguenti termini: 1) Mancata prestazione del servizio per cause imputabili all operatore economico: Penale Euro 500,00 per ogni giorno di servizio non prestato; 2) Mancata sostituzione del personale impiegato nei servizi con altro personale altrettanto idoneo ed in possesso degli stessi requisiti: Penale Euro 100,00 per ogni giorno di servizio non prestato. L applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione scritta dell inadempienza, anticipata via fax e/o , espressamente dichiarati in sede di gara, contro la quale l aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. L Unione nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall operatore economico, né da comunicazione alla stessa entro il termine di 15 giorni, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l ammontare della penale che sarà trattenuta dai singoli Enti. Il contratto è risolto di diritto qualora si verificassero e contestassero all operatore a mezzo via fax e/o dichiarati in sede di gara, in modo reiterato, per almeno tre (3) volte all interno di ogni anno di attività, le inadempienze di cui sopra o inadempienze relative a tutte le altre attività previste nel presente capitolato, anche se non fossero sempre le stesse e non si verificassero sempre nella stessa sede di servizio. L aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell operatore, che quest ultimo non possa evitare con l esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso di interruzioni del servizio determinate da cause di forza maggiore (calamità naturali, incidenti etc.) l aggiudicatario si impegna a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio così da consentire anche la preventiva comunicazione all utenza. Sono cause di risoluzione: la mancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; l aver contestato all operatore economico oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R fax, mail espressamente indicati in sede di gara, l inosservanza delle disposizioni del presente capitolato; la mancata assunzione del servizio alla data stabilita; le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d accesso; l arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell impresa dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore; la frode; le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 6

7 il fallimento dell operatore economico, la sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell appalto, ai sensi dell art del codice civile. In caso di risoluzione del contratto, all operatore economico potrà essere richiesto di proseguire l incarico, alle medesime condizioni, fino a nuovo affidamento del servizio. L operatore economico in tal caso incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall Ente, fatto salvo il risarcimento dei danni per l eventuale affidamento del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. E sempre fatta salva per la stazione appaltante l azione per l eventuale risarcimento dei danni. In caso di più gravi infrazioni e/o arbitraria interruzione del servizio, l Amministrazione si riserva di adottare misure da determinarsi, salvo che non si ravvisi grave inadempienza che possa determinare la risoluzione del contratto. 11) CONTROVERSIE Le controversie che dovessero insorgere tra l aggiudicatario e l Unione dei Comuni circa l interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non si potessero risolvere in via amichevole, o amministrativa saranno deferite al Giudice Ordinario. Il tribunale competente è quello di Cagliari. L aggiudicatario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione del progetto ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Pertanto resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell Unione. 12) OBBLIGO DI RISERVATEZZA L aggiudicatario venga a conoscenza o in possesso durante l esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell esecuzione del contratto. Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate. 13) TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l appalto dei servizi in oggetto. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 7

8 concorrenti e della loro riservatezza saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge. Il Responsabile del Servizio Rag. Carlo Matzeu 8

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